|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques |
|
vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa OA.2008.750 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 21 novembre 2008 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 1), |
||
|
|
|
|
|
giudicando sull'appello del 23 dicembre 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 28 novembre 2011 e sul reclamo per denegata giustizia del 2 gennaio 2012;
come pure sull'appello del 29 dicembre 2011 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1959) e AP 1 (1966) si sono sposati a __________ il 14 giugno 1991. Dal matrimonio sono nate L__________ (il 3 novembre 1993) e A__________ (il 7 agosto 2004). Il marito è “program manager” per la __________ di __________, ditta attiva nello sviluppo, nella commercializzazione e nell'applicazione di sistemi informatici. Impiegata di commercio, la moglie ha lavorato in un istituto bancario fino alla nascita di L__________, ha esercitato un'attività lucrativa saltuaria fino al 1996, ha lavorato come segretaria a tempo parziale dal maggio del 1999 e si è impiegata poi come traduttrice e telefonista per una società immobiliare italiana con attività a __________ tra il 2002 e il 2005. I coniugi vivono separati dal 13 agosto 2006, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 139 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi prima dai genitori e poi in un appartamento a __________. Nel febbraio del 2008 AO 1 ha ricominciato a lavorare a tempo parziale per il titolare della citata società immobiliare.
B. Nel quadro di un'azione unilaterale di separazione promossa da AO 1 il 30 agosto 2007, con decreto cautelare del 9 gennaio 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha assegnato l'abitazione coniugale all'istante, cui ha affidato le figlie, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 3100.– mensili per la moglie, uno di fr. 1693.– mensili per L__________ e uno di fr. 1119.– mensili per A__________ (assegni familiari compresi) dall'agosto del 2007 (inc. OA.2007.546 e DI.2007.1080). Adita da AO 1, con sentenza del 10 gennaio 2011 questa Camera ha aumentato il contributo per la moglie a fr. 3665.– mensili (inc. 11.2009.15).
C. Il 21 novembre 2008 AP 1 ha intentato azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo l'affidamento delle
figlie alla madre (riservato il suo diritto di visita), offrendo un contributo per ogni figlia di fr. 1025.– mensili fino al 6° compleanno, uno di fr. 1165.– mensili fino al 12° compleanno e uno di fr. 1455.– mensili fino alla maggiore età, chiedendo la liquidazione del regime dei beni mediante vendita dell'abitazione coniugale secondo determinate modalità, il versamento di un importo da definire e la divisione a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale.
D. Nella sua risposta del 30 gennaio 2009 AO 1 ha aderito al principio del divorzio e all'affidamento delle figlie, prospettando nondimeno l'esercizio dell'autorità parentale in comune e una disciplina più estesa del diritto di visita, ha postulato un contributo indicizzato per sé “da stabilire in corso di causa, ma di almeno fr. 4500.–” mensili, ridotti a fr. 3000.– mensili dal 1° settembre 2015, uno per L__________ “da stabilire in corso di causa, ma di almeno fr. 2253.–” mensili fino al 18° anno di età e uno per A__________ “da stabilire in corso di causa, ma di almeno fr. 1430.–” mensili fino al 7° compleanno, di almeno fr. 1595.– mensili fino al 13° compleanno e di almeno fr. 1885.– mensili fino alla maggiore
età, “riservati adeguamenti in caso di frequentazione di scuole distanti da casa almeno 20 km”. Inoltre essa ha proposto a sua volta la liquidazione del regime dei beni mediante vendita all'asta dell'abitazione a __________, ma con modalità diverse rispetto a quelle elencate dal marito, e il versamento di un importo da definire da parte dell'uno o dell'altro coniuge, chiedendo infine il trasferimento su un suo conto di libero passaggio di un importo da stabilire a titolo di divisione delle rispettive prestazioni previdenziali.
E. Con ordinanza del 4 febbraio 2009 il Segretario assessore ha deciso di trattare la causa come divorzio su richiesta comune con accordo parziale. All'udienza del 12 marzo 2009 “per incombenti” i coniugi hanno raggiunto un accordo, omologato dal Segretario assessore, sulla disciplina del diritto di visita alle figlie. Il 24 aprile 2009 il Segretario assessore ha poi sentito i coniugi, i quali hanno ribadito la volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sulla conseguenze litigiose del divorzio. Scaduto il termine bimensile di riflessione, il marito ha confermato tale volontà il 13 settembre 2009 e la moglie il 17 settembre 2009. Con ordinanza del 21 settembre 2009 il Segretario assessore ha poi invitato le parti a esprimersi sulle conseguenze litigiose del divorzio e a indicare le prove. In memoriali del 29 settembre e del 1° ottobre 2009 costoro hanno riproposto le rispettive domande. L'udienza preliminare sugli effetti controversi si è tenuta il 1° dicembre 2009. Nel corso dell'istruttoria, il 13 aprile 2011, i coniugi hanno comunicato al Pretore di essersi accordati nel fissare al 13 agosto 2006 la data determinante per lo scioglimento del regime dei beni. Il 22 aprile 2011 la moglie ha quantificato in fr. 106 429.05 la sua pretesa in liquidazione del regime dei beni, mentre il marito ha cifrato la propria il 29 aprile 2011 in fr. 162 000.–. L'istruttoria è terminata il 23 agosto 2011.
F. Il 3 ottobre 2011 AO 1 ha inoltrato il suo memoriale conclusivo nel quale ha sollecitato l'affidamento delle figlie con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, riservato il diritto di
visita paterno, ha chiesto un contributo indicizzato per sé di fr. 3388.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale, di fr. 2995.– mensili fino al 6 agosto 2014 e di fr. 2745.– mensili fino al proprio pensionamento, ridotto in seguito a fr. 1000.– mensili vita natural durante, un contributo indicizzato di fr. 2200.– mensili per L__________ fino al 2 novembre 2017 e uno di fr. 1636.– mensili per A__________ fino al 6 agosto 2017, aumentato a fr. 2055.– mensili fino al 6 agosto 2022, oltre a un'indennità di fr. 20.– per ogni giornata di visita non esercitata. Inoltre essa ha riproposto la vendita all'asta dell'abitazione coniugale con riparto a metà del ricavo, ha definito in fr. 109 113.65 la pretesa di liquidazione del regime dei beni e in fr. 116 209.85 quella per contributi arretrati, prospettandone la compensazione con la somma di fr. 239 000.– da lei prelevata fra il 14 e 16 agosto 2006 da conti bancari intestati a entrambi, e ha postulato il versamento della metà degli averi di previdenza accumulati dal marito durante il matrimonio su un suo conto di libero passaggio.
G. Nel suo memoriale del 4 ottobre 2011 AP 1 ha ribadito la proposta di affidare A__________ alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha chiesto di ridurre il suo diritto di visita a un fine settimana ogni due dal sabato mattina alla domenica sera e a tre settimane di vacanza l'anno, ha offerto un contributo
alimentare per A__________ di fr. 850.– mensili (assegni familiari compresi) fino alla maggiore età, ha sollecitato nuovamente la vendita secondo determinate modalità della particella n. 139 RFD con riparto a metà del ricavo netto (previo ricupero dell'imposta sull'utile immobiliare relativa a una precedente alienazione immobiliare), ha quantificato in fr. 162 000.– l'importo dovutogli in liquidazione del regime dei beni e in fr. 163 123.65 la quota di libero passaggio spettante alla moglie. Al dibattimento finale del 10 ottobre 2011 egli ha confermato le proprie richieste di giudizio, opponendosi al versamento di contributi alimentari per L__________, divenuta maggiorenne, all'aumento delle pretese alimentari della moglie e della figlia minorenne, così come alla compensazione per contributi arretrati. La convenuta ha ribadito il proprio punto di vista.
H. Statuendo il 28 novembre 2011, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha sciolto la comproprietà sulla particella n. 139 RFD di __________, stabilendo – salvo diverso accordo fra le parti – le seguenti modalità di divisione:
2.1 Vendita a trattative private per la durata di sei mesi dalla crescita in giudicato della presente sentenza, ad un prezzo minimo di fr. 1 900 000.–.
2.2 In caso di insuccesso, vendita all'asta pubblica con le modalità degli art. 229 segg. CO, con un piede d'asta minimo, per il primo incanto, di fr. 1 900 000.–.
2.3 In caso di ulteriore insuccesso, vendita ad una seconda asta pubblica entro un mese con un piede d'asta pari agli oneri ipotecari.
2.4 In caso di disaccordo sul nominativo, su domanda di uno dei coniugi la Pretura designerà il notaio che si occuperà delle formalità di vendita all'asta.
2.5 Il ricavato netto della vendita (dedotti gli oneri ipotecari e le eventuali altre spese) sarà accreditato alle parti in ragione di ½ ciascuna, dedotta la cifra pari al differimento della TUI relativa alla precedente vendita dell'abitazione di __________ di proprietà del marito, importo che andrà destinato esclusivamente al medesimo in deduzione dal ricavato netto.
Egli ha autorizzato altresì AO 1 a occupare l'abitazione fino alla vendita (con obbligo di liberarla immediatamente
dopo di allora), ha obbligato la medesima a versare al marito fr. 136 166.40 in liquidazione del regime dei beni e ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio (ordinando la trasmissione degli atti dopo il passaggio in giudicato della sentenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità di tali prestazioni). Per quanto attiene alla figlia ancora minorenne, il Pretore l'ha affidata alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, “riservati al padre i diritti garantiti dall'art. 275a CC”, e ha riconosciuto a quest'ultimo il seguente diritto di visita:
– un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle 18.00 alla domenica alle ore 18.30;
– una sera alla settimana con pernottamento;
– una settimana di vacanza a Natale, alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e, l'anno successivo, quella che comprende il giorno di S. Silvestro;
– una settimana di vacanza a Pasqua alternativamente;
– una settimana alternativamente ad Ognissanti e Carnevale e
– tre settimane durante le ferie estive, di cui due consecutive.
Il Pretore ha condannato inoltre AP 1 a versare un contributo di mantenimento indicizzato per la moglie di fr. 3250.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale, ridotto a fr. 2460.– mensili fino al maggio 2014, così come uno indicizzato per la figlia A__________ di fr. 1550.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1890.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari inclusi), “valendo l'art. 286 cpv. 3 CC per le spese straordinarie”. La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese di fr. 1500.– sono state poste per due terzi a carico del convenuto e per il resto a carico dell'attrice, cui il marito è stato tenuto a rifondere fr. 1500.– per ripetibili ridotte. Con decreto di quello stesso giorno il Pretore ha stralciato dai ruoli l'azione di separazione, dichiarata priva d'oggetto (inc. OA.2007.546).
I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23 dicembre 2011 in cui chiede di limitare il suo diritto di visita a un fine settimana ogni due (dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle 17.00) e a tre settimane di vacanze l'anno (di cui due consecutive in estate), di sopprimere ogni contributo di mantenimento in favore della moglie, di ridurre quello per A__________ a fr. 680.– mensili (assegni familiari compresi) fino ai 12 anni, di fissare in fr. 192 265.– il suo credito nei confronti della moglie in liquidazione del regime dei beni, di riconoscere a quest'ultima non oltre un quarto degli averi di previdenza da lui accantonati durante il matrimonio, trasferendo dalla sua cassa pensione fr. 83 312.– su un conto vincolato a lei intestato, di ridurre a fr. 600.– la tassa di giustizia e a fr. 400.– le spese, esonerandolo da ogni indennità per ripetibili.
Il 2 gennaio 2012 AP 1 ha inoltrato un nuovo memoriale nel quale chiede che il Pretore sia ammonito e sia tenuto a risarcirgli fr. 300.– per averlo obbligato a presenziare al dibattimento finale, come pure per non avere preso in considerazione le osservazioni da lui formulate in quel frangente, che gli siano riconosciuti interessi del 5% dal 14 agosto 2006 sulla liquidazione del regime dei beni, che sia accertata la sua liberazione da ogni obbligo alimentare dal settembre del 2006 al luglio 2007, che sia accertata la decorrenza dei contributi di mantenimento stabiliti nella sentenza impugnata dal dicembre del 2011 e la loro sospensione in pendenza di appello. Con contestuale reclamo per denegata giustizia egli ha chiesto dipoi un risarcimento di fr. 30 000.–, sollecitando “un riscontro in merito all'effetto sospensivo del versamento degli alimenti”. Il 5 gennaio 2012 il presidente della Camera ha assegnato all'appellante un termine di 5 giorni per presentare il memoriale complementare appena citato in tre esemplari debitamente firmati e ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo senza interesse. L'interessato ha ottemperato alla richiesta l'11 gennaio 2012.
L. Nel frattempo, il 29 dicembre 2011, AO 1 si è rivolta anch'essa a questa Camera, chiedendo che in riforma della sentenza di divorzio siano modificate le modalità di divisione della particella n. 139, riducendo a fr. 1 500 000.– il prezzo minimo e la base d'asta, che siano aumentati i contributi alimentari in suo favore a fr. 3800.– mensili fino alla vendita dell'abitazione e a fr. 3300.– fino al marzo 2030 e che gli oneri processuali siano posti per quattro quinti a carico del marito, riducendo a un quinto la quota a suo carico.
M. Con osservazioni del 30 gennaio e del 6 febbraio 2012 le parti propongono vicendevolmente di respingere l'appello avversario.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 in materia di divorzio sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è senz'altro
adempiuto, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari o della liquidazione patrimoniale. Quanto alla tempestività degli appelli, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 30 novembre 2011 e a quello dell'attore il 2 dicembre 2011. Tenuto conto delle ferie intercorse dal 18 dicembre 2011 al 2 gennaio 2012 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), il termine di appello sarebbe scaduto il 15 gennaio 2012 per la convenuta e il 17 gennaio 2012 per l'attore. Gli appelli, consegnati alla posta il 23 e il 30 dicembre 2011, sono pertanto tempestivi. Ammissibile è altresì il memoriale introdotto da AP 1 il 2 gennaio 2012, che va considerato un complemento all'appello.
2. AP 1 produce in questa sede due documenti nuovi: un accordo stipulato il 15 novembre 2011 con la figlia L__________ sul contributo alimentare versato per lei dal novembre del 2011 al luglio del 2012 e un conteggio delle ore lavorative da lui svolte nel novembre del 2011, dal quale risulta un accumulo di 241.10 ore supplementari. Nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello ove siano immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere “nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). I documenti in questione sono successivi al dibattimento finale e di per sé ammissibili. Come si vedrà in seguito (consid. 11 e 12b), comunque sia, essi non giovano ai fini del giudizio.
3. Litigiosi rimangono in questa sede la liquidazione del regime dei beni, comprese le modalità di scioglimento della comproprietà sulla particella n. 139, la suddivisione degli averi di previdenza, i contributi di mantenimento per moglie e figlia e la disciplina del diritto di visita da parte del padre. Il principio del divorzio, l'affidamento di A__________ e l'attribuzione dell'autorità parentale alla madre sono passati in giudicato e hanno assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).
I. Sull'appello di AP 1
4. Per quanto riguarda lo scioglimento del regime dei beni il Pretore ha constatato anzitutto che le parti si sono accordate sulla data determinante, fissandola il 13 agosto 2006. Ciò premesso, egli ha accertato che quel giorno gli averi bancari riconducibili ai coniugi ammontavano a complessivi fr. 307 772.16. Egli ha riconosciuto che, per quel che era di un appartamento comperato dal marito nel 1986 e da lui rivenduto nel 2003, gli acquisti dell'attore vantavano il diritto a un compenso nei confronti dei beni propri di lui per fr. 24 273.95 (ammortamento ipotecario) e per fr. 9708.– (lavori di miglioria), appurando che il provento netto della vendita è ammontato a fr. 136 068.85. Ciò posto, il primo giudice ha
stabilito che gli acquisti del marito risultavano di fr. 341 754.10 (fr. 307 772.16, fr. 24 273.95 e fr. 9708.–), da cui ha dedotto fr. 136 086.85, per complessivi fr. 205 667.25, onde una partecipazione della moglie di fr. 102 833.60. Considerato però che quest'ultima aveva già prelevato complessivi fr. 239 000.– fra il 14 e il 16 agosto 2006, egli ha fissato il credito del marito nei di lei confronti in fr. 136 166.40, riservata la definizione diretta dei rapporti di dare e avere fra i coniugi “includendo anche il calcolo degli alimenti arretrati sulla base della sentenza” emessa il 10 gennaio 2011 dalla prima Camera civile di appello. L'appellante non contesta il metodo di calcolo adottato dal primo giudice. Chiede però di rivalutare a fr. 192 265.– il conguaglio in suo favore sulla base di svariati correttivi.
a) L'appellante fa valere in primo luogo che il 13 agosto 2006 il saldo sul conto alla __________ ammontava a fr. 140 560.35 e che il prelevamento di fr. 14 160.– eseguito dalla moglie e versato sul conto della figlia A__________ “per parificare i conti di entrambe le figlie” non era giustificato. A suo parere infatti la situazione della figlia cadetta, che aveva tre anni, non poteva essere parificata a quella della primogenita, che ne aveva già 14. Ora, agli atti figura un avviso di addebito del 14 agosto 2006 per fr. 62 000.– in favore della moglie e un nuovo saldo di fr. 76 110.35 (doc. O, 9° foglio). Sulla base di tale documento il Pretore ha ricostruito che prima di quell'operazione l'avere sul conto ammontava a fr. 138 110.35 (sentenza impugnata, pag. 6 a metà). Se non che, il fascicolo doc. O contiene altresì un estratto dei movimenti di quel conto dal 2 giugno al 3 ottobre 2006, dal quale risulta che il 14 agosto 2006 è stato effettuato un ulteriore addebito di fr. 2450.– e che il saldo quel 3 ottobre 2006 era di fr. 5358.25 (doc. O, 3° e
4° foglio). Tenuto conto di ciò, ricostruendo le operazioni di accredito e addebito avvenute dal 14 agosto al 3 ottobre 2006, il saldo in conto risultava effettivamente ammontare il 13 agosto 2006 a fr. 140 560.35.
Per quanto attiene al prelevamento di fr. 14 160.– eseguito da AO 1 il 15 agosto 2006, poi riversato su un conto intestato alla figlia A__________ (doc. O, 8° foglio), è indubbio che l'operazione è successiva alla data dello scioglimento del regime dei beni. Certo, ci si può domandare se, vista la differenza d'età, si giustificasse di parificare le due figlie. Sta di fatto che l'appellante non pretende la restituzione di tale importo da parte della moglie o della figlia, sicché il correttivo applicato dal giudice, per finire, va a profitto di lui. In simili circostanze tanto vale attenersi al saldo di fr. 140 560.35 registrato sul noto conto il 13 agosto 2006, anche se – come si vedrà in appresso – tale operazione non giova all'appello (sotto, consid. e).
b) Per quel che è dell'operazione immobiliare relativa alla proprietà per piani n. 12 821 della particella n. 974 RFD di __________, sezione di __________, l'appellante chiede che il compenso dei suoi acquisti verso i suoi beni propri sia ridotto da fr. 9708.– a fr. 6500.– per tenere conto dei lavori di miglioria (come la sostituzione della moquette) risalenti a prima del matrimonio. Egli sostiene che la documentazione può essere chiesta alla moglie o al competente ufficio e che, in ogni modo, l'importo va ridotto di un terzo per tenere conto del periodo di tempo in cui ha posseduto l'immobile prima del matrimonio.
Dalla tassazione dell'imposta sugli utili immobiliari inerente alla vendita dell'immobile si evince un importo di fr. 9708.– riconosciuto per “costi di costruzione e di miglioria” (doc. M e 23). Nulla permette di chiarire quando le migliorie siano intervenute. La convenuta ha addotto nondimeno che gli acquisti del marito hanno contribuito con fr. 9708.– al finanziamento di quei lavori (memoriale conclusivo, pag. 3). Da parte sua l'attore si è limitato a opporre che il ricavo della vendita del bene pertiene ai suoi beni propri, senza esprimersi sull'affermazione avversaria (memoriale conclusivo, pag. 12). Gli allegati sono stati vicendevolmente intimati alle parti il 5 ottobre 2011 e al dibattimento finale del 10 ottobre 2011 il marito non risulta avere contestato la pretesa. L'appellante formula pertanto la contestazione solo in questa sede sulla base di fatti che non risultano dall'incarto, salvo postulare l'assunzione di prove non richieste al Pretore. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova però sono proponibili in appello solo ove siano immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere “nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). Quanto l'appellante rivendica poteva senz'altro essere sottoposto al Pretore. Fondata su fatti e prove inammissibili, la censura, nuova (art. 317 cpv. 2 CPC), sfugge di conseguenza a qualsiasi esame.
È vero che nel suo memoriale del 2 gennaio 2012 l'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato quanto lui aveva sottolineato al dibattimento finale, ovvero che “bisognava considerare le spese di miglioria in base alla data in cui sono state effettuate” (pag. 2 in alto). Ma nel verbale del 10 ottobre 2011, firmato senza riserve dall'attore e dal suo patrocinatore, nulla figura in tal senso. Si aggiunga ad ogni buon conto che, come si vedrà oltre (consid. e), pur volendo ridurre il diritto al compenso fra masse da fr. 9708.– a fr. 6500.–, l'esito dell'appello non muterebbe.
c) L'appellante chiede di tenere calcolo del fatto che in costanza di matrimonio la locazione dell'appartamento, suo bene proprio, ha generato utili netti per complessivi fr. 114 000.–. Avendo richiesto “assai poca attività” da parte della moglie, tale reddito andrebbe suddiviso nella proporzione di un quarto a lei e tre quarti a lui, onde un suo credito di fr. 88 500.– da dedurre dagli acquisti. L'argomentazione non è fondata. Secondo l'art. 197 cpv. 2 n. 4 CC i redditi dei beni propri sono da attribuire agli acquisti. La legge non prevede eccezioni a tale principio, salvo estremi di abuso che vanno ravvisati però con estremo riserbo (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 12 ad art. 215 CC). E in concreto non si ravvisano – neppure lontanamente – estremi del genere.
d) L'appellante fa valere di avere pagato durante la separazione fatture della moglie per complessivi fr. 18 549.65 e ne postula il rimborso, chiedendo finanche a questa Camera nel memoriale del 2 gennaio 2012 di non essere tenuto a versare contributi alimentari dal settembre del 2006 al luglio del 2007. La rivendicazione è infruttuosa. Nel suo memoriale conclusivo egli aveva sì ricordato di avere pagato quell'importo (pag. 12 a metà), ma non lo aveva inserito nel computo della pretesa in liquidazione dei beni (pag. 12 in basso e 13 in alto), non ne aveva preteso il rimborso né tanto meno aveva sollecitato un esonero degli obblighi di mantenimento dal settembre del 2006 al luglio del 2007 (richieste di giudizio, da pag. 14). Le due pretese sono pertanto nuove. E nella misura in cui non si fondano su nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, esse sono irricevibili (art. 317 cpv. 2 CPC). In mancanza poi di una specifica domanda, la pretesa relativa al pagamento di metà valore della mobilia rimasta nell'abitazione coniugale di __________ non è proponibile, men che meno in assenza di una qualsiasi indicazione sul valore medesimo.
e) Ne discende che, rispetto al calcolo del Pretore (per il resto incontestato), l'unica modifica consiste nel saldo degli averi bancari, attribuiti agli acquisti del marito, che passano da fr. 307 772.16 a fr. 324 382.16 (sopra, consid. a). Ciò posto, gli acquisti di lui assommano a fr. 222 277.16 (fr. 324 382.16 più fr. 24 273.95 più fr. 9708.– meno fr. 136 086.95), onde una partecipazione all'aumento da parte della moglie di fr. 111 138.58. Costei avendo già prelevato complessivi fr. 239 000.– (non contestati), risulta un conguaglio in favore del marito di fr. 127 861.42, inferiore a quello stabilito dal Pretore (fr. 136 166.40). Ad analoga conclusione si giungerebbe quand'anche si volesse ridurre il compenso per i lavori di miglioria sul citato appartamento da fr. 9708.– a fr. 6500.– (sopra, consid. b), giacché in tal caso il conguaglio sarebbe di fr. 129 465.42, pur sempre inferiore a quello calcolato dal primo giudice. Ne deriva la reiezione dell'appello.
f) Con il memoriale del 2 gennaio 2012 l'appellante chiede che gli interessi del 5% sul “valore del patrimonio” di sua spettanza decorrano dal 14 agosto 2006, mentre nel memoriale conclusivo egli li esigeva dalla “data di emanazione della sentenza di divorzio da parte della Pretura”. La pretesa decorrenza retroattiva è – una volta di più – nuova e, non essendo fondata su nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, irricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Resta il fatto che gli interessi sul credito di partecipazione decorrono dalla chiusura della liquidazione (art. 218 cpv. 2 CC), la quale interviene al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (sentenza del Tribunale federale 5A_599/2007 del 2 ottobre 2008, consid. 10.1 in: FamPra.ch 2009 pag. 758), ovvero del pronunciato sulla liquidazione del regime (Steck in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 9 ad art. 215). Inoltre la mora interviene per legge, sicché il coniuge creditore può chiedere interessi a norma degli art. 102 cpv. 2 e 104 cpv. 1 CO senza interpellazione del debitore (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 13 ad art. 218). Nella sentenza impugnata il Pretore ha fissato il termine di pagamento trenta giorni dopo il passaggio in giudicato della decisione. La convenuta però non aveva chiesto dilazioni e in questioni rette dal principio dispositivo ciò non era ammissibile. Su tal punto l'appello va dunque accolto e il giudizio modificato di conseguenza, precisando altresì – come l'attore chiede – il tasso di interesse e la relativa decorrenza.
5. Relativamente alla suddivisione degli averi di previdenza professionale, l'appellante chiede di riconoscere alla moglie solo un quarto della prestazione d'uscita da lui accantonata dal giorno del matrimonio fino alla separazione di fatto e di attribuire a lui la metà degli averi maturati dalla moglie, limitando a fr. 83 312.– la somma da trasferire dalla sua cassa pensione su un conto vincolato di lei. Davanti al Pretore egli aveva proposto invece di ripartire a metà gli averi di previdenza accumulati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. La pretesa potrebbe così essere dichiarata nuova – e come tale irricevibile – senza ulteriore disamina. Comunque sia, si volesse anche vagliare l'eventuale esistenza di motivi per derogare alla suddivisione a metà della prestazione d'uscita, l'esito dell'appello non muterebbe.
a) In sintesi l'appellante rimprovera alla moglie di essersi “sovente sottratta ai suoi obblighi coniugali”, di avere gestito la famiglia “in modo autoritario”, di avergli imposto visite specialistiche per la difficoltà di concepire un secondo figlio, di avere amministrato in modo “scadente” l'economia domestica, spendendo oltre fr. 60 000.– in mobilio e dissipando i suoi guadagni, di avere “lavorato e smesso quando voleva”, di avere “richiesto l'eredità alla madre”, di avere prelevato i noti importi dai conti comuni dopo la separazione, di essersi trasferita da lui all'inizio della relazione senza beni e di avere usufruito del suo appartamento e della sua automobile versando una partecipazione minima, di avere ostacolato le sue iniziative per migliorarsi professionalmente, di non averlo assistito nel corso della carriera, di avere finanziato corsi di inglese e di informatica con risorse coniugali (mentre lui si faceva pagare simili corsi dal datore di lavoro) e di avere causato l'emissione di due precetti esecutivi nei suoi confronti omettendo di informarlo dei preventivi solleciti. Aggiunge che costei, inizialmente d'accordo con il divorzio, ha procrastinato la causa attendendo quattro mesi per pronunciarsi su una sua proposta e fa valere che dopo il divorzio essa disporrà di una sostanza attorno a fr. 700 000.–, sufficiente per garantirle un'adeguata previdenza. L'appellante sostiene infine di avere contribuito “in modo straordinario” al mantenimento della famiglia con il reddito del suo lavoro e con i proventi del suo appartamento, ciò che giustifica il diritto a un'indennità in forza dell'art. 165 cpv. 2 CC suscettiva di ripercuotersi sul riparto della prestazione d'uscita della cassa pensione.
b) Il riparto della prestazione d'uscita maturata da un coniuge presso il rispettivo istituto di previdenza professionale può essere rifiutato – in tutto o in parte – ove appaia manifestamente iniquo dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio (art. 123 cpv. 2 CC). Altre possibilità non sussistono (DTF 135 III 155 consid. 6.1 con rimandi). Poco importa come i coniugi si siano ripartiti i compiti all'interno della famiglia durante la vita in comune o quale influsso abbia avuto il matrimonio sulla previdenza (DTF 136 III 452 consid. 4.3; sentenza del Tribunale federale 5A_782/2010 del 2 febbraio 2012, consid. 3.5.2). Manifesta iniquità è data – ad esempio – qualora coniugi che abbiano adottato la separazione dei beni siano affiliati l'uno a un “secondo pilastro” e l'altro a un “terzo pilastro” o qualora un coniuge abbia finanziato con il reddito del proprio lavoro la formazione dell'altro, dando modo a quest'ultimo di costituirsi una previdenza migliore della sua (DTF 136 III 459 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 5A_458/2009 del 20 novembre 2009 consid. 2.1 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2005.102 del 3 ottobre 2006, consid. 3c). In concreto non si riscontra nulla del genere, né si può dire che la liquidazione del regime dei beni avvantaggi palesemente la moglie rispetto al marito, ove si consideri che la prima dovrà versare al secondo fr. 136 000.– e che il ricavo netto della vendita dell'abitazione coniugale sarà diviso a metà. Del resto, né un patrimonio considerevole e una buona sicurezza finanziaria né un semplice squilibrio fra le capacità finanziarie dei coniugi bastano per far apparire manifestamente iniqua la divisione paritaria della prestazione d'uscita (sentenza del Tribunale federale 5A_458/2009 del 20 novembre 2009, consid. 2.1 con rimandi). Infine non risulta che, grazie ai corsi di formazione finanziati dai redditi coniugali, la moglie abbia migliorato sensibilmente il suo futuro professionale o previdenziale, le sue prospettive di guadagno rimanendo sostanzialmente modeste.
c) Non si disconosce che un riparto della prestazione d'uscita maturata da un coniuge presso il rispettivo istituto di previdenza professionale può essere rifiutato – in tutto o in parte – anche quando appaia abusivo. Abuso è dato solo però in casi estremi, come nell'ipotesi di matrimoni di compiacenza, di unioni non vissute come tali, di comunioni domestiche mai realmente costituite o di coniugi creditori della mezza prestazione che si siano resi colpevoli di gravi reati nei confronti dell'altro coniuge (DTF 136 III 452 consid. 4.5.2, 133 III 502 consid. 4.4 e 4.5; sentenza del Tribunale federale 5A_796/2011 del 5 aprile 2012). Comportamenti contrari ai doveri del matrimonio o motivi di disunione non bastano per contro – in linea di principio – a connotare un abuso di diritto (DTF 133 III 506 consid. 5.2; RtiD II-2004 pag. 550, consid. 4). Neppure il fatto di rifiutare una proposta di divorzio su richiesta comune è sufficiente, di per sé, per sostanziare un abuso (Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 47 ad art. 123 CC con rimando), come un'eventuale revoca del consenso al divorzio (RtiD I-2006 pag. 668 consid. 3). E il tempo dedicato in concreto alla trattativa, che non può dirsi defatigatorio se si considerano le avverse posizioni delle parti, non denota – da sé solo – intenti abusivi. Quanto alla pretesa di un'equa indennità giusta all'art. 165 cpv. 1 CC, per tacere del fatto che non è lecito compensare prestazioni d'uscita sgorganti dall'art. 122 CC con altre pretese riconosciute dal giudice del divorzio all'altro coniuge (sentenza del Tribunale federale 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 3.4.2 con rinvii), anche tale domanda è irricevibile perché formulata la prima volta con l'appello (art. 317 cpv. 2 CPC). In definitiva gli estremi per derogare al riparto egualitario degli averi di previdenza sono lungi da essere adempiuti.
d) Relativamente al calcolo delle prestazioni da suddividere, l'appellante chiede che si consideri la data della separazione di fatto e che si tenga conto di quanto accumulato dalla moglie durante il matrimonio a titolo di "secondo pilastro” (circa fr. 5000.–). A torto. La data determinante per il computo di
una prestazione d'uscita è quella del passaggio in giudicato del dispositivo sul principio del divorzio e non quella della separazione di fatto, seppure il divorzio sia pronunciato a distanza d'anni (DTF 136 III 453 consid. 4.3 e 4.5.3 con rimandi). Eventuali riforme legislative che si prospettano al riguardo poco sussidiano (FF 2013 pag. 4151 segg., in specie pag. 4232). Quanto alla prestazione d'uscita di fr. 15 134.35 ritirata dalla convenuta l'8 ottobre 1993 (doc. 20), essa è confluita negli acquisti di lei (art. 197 cpv. 2 n. 2 CC) e l'appellante non sostiene che la somma sussistesse ancora al momento dello scioglimento del regime dei beni. Dopo il 1993 non risulta poi che l'interessata abbia conseguito guadagni tali da superare la soglia minima di assoggettamento all'assicurazione obbligatoria (art. 7 e art. 8 LPP). In materia di previdenza professionale l'appello si rivela così destituito di fondamento.
6. In merito al contributo di mantenimento per la moglie dopo il divorzio il Pretore ha ravvisato nella fattispecie un matrimonio di lunga durata (oltre 15 anni) che ha influenzato notevolmente la vita dei coniugi, e in particolare la situazione della moglie, la quale ha il diritto di conservare – per quanto possibile – il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. In mancanza di dati al riguardo, il Pretore ha ritenuto nondimeno che alla luce dei redditi familiari e dei risparmi conseguiti durante la vita in comune il livello di vita della famiglia non superasse apprezzabilmente il fabbisogno minimo, né la moglie pretendeva il contrario. Ciò posto, egli ha appurato il reddito di lei in fr. 250.– mensili oltre a introiti dalla sostanza di fr. 283.65 mensili per complessivi fr. 533.65 mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3774.75 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari e ammortamento [dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia A__________] fr. 873.75, premio della cassa malati fr. 478.25, franchigia della cassa malati fr. 41.65, elettricità e riscaldamento fr. 426.45, premio dell'assicurazione economica domestica fr. 38.50, premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile fr. 11.90, premio dell'assicurazione stabili fr. 90.–, tassa canalizzazioni fr. 9.–,
acqua potabile fr. 37.20, tassa rifiuti fr. 16.70, libretto ETI del TCS fr. 8.60, quota Rega fr. 3.35, giardiniere fr. 133.–, imposte fr. 50.–). Onde uno scoperto di fr. 3241.10 mensili.
Quanto al marito, il Pretore ha accertato un reddito da attività lucrativa di fr. 10 464.80 mensili, oltre ai bonus di fr. 40 380.30 annui, e un fabbisogno minimo di fr. 5180.95 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pasti fuori casa fr. 250.–, locazione fr. 1320.–, posteggio fr. 70.–, premio della cassa malati fr. 363.70, franchigia della cassa malati fr. 125.–, premi delle due assicurazioni di protezione giuridica fr. 22.75 e fr. 10.85, premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile fr. 8.60, premio dell'assicurazione economica domestica fr. 16.85, premio dell'assicurazione RC dell'automobile fr. 137.85, imposta di circolazione fr. 55.35, e imposte fr. 1600.– stimati). In simili circostanze il primo giudice ha reputato il convenuto in grado di erogare alla moglie un contributo alimentare di fr. 3250.– mensili, pari allo scoperto di lei. Dopo la vendita dell'abitazione coniugale egli ha tenuto conto del capitale a disposizione dell'attrice, stimato in fr. 470 000.–, dal quale essa potrà conseguire fr. 783.30 mensili, sicché ha ridotto il contributo a fr. 2460.– mensili fino al pensionamento ordinario del marito (31 maggio 2024), considerando che dopo di allora essa potrà sopperire al proprio mantenimento attingendo alla propria sostanza.
7. I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati evocati dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che quando un matrimonio sia durato oltre dieci anni, come in concreto, entrambi i coniugi hanno diritto – per principio – di conservare anche dopo il divorzio il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (DTF 135 III 61 consid. 4.2; RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581 consid. 4c con richiami). L'art. 125 CC non conferisce automaticamente un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge non abbia una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con rinvii).
Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con figli comuni si procede così in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita condotto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, ove risulti in esito alla seconda tappa che il coniuge richiedente non riesca a finanziare da sé il proprio mantenimento oppure che ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.41 del 22 marzo 2013, consid. 5).
8. a) Circa il fabbisogno minimo di AO 1, l'appellante assevera anzitutto che gli interessi ipotecari sono diminuiti, ma non indica concretamente di quanto, limitandosi a rinviare al contratto di credito ipotecario agli atti. Non cifrata, la doglianza potrebbe essere dichiarata irricevibile senza ulteriore disamina (DTF 137 III 620 consid. 4.5 con riferimenti). Sia come sia, l'importo riconosciuto dal primo giudice corrisponde a due terzi degli oneri ipotecari e dell'ammortamento obbligatorio indiretto, differenza che rimane a carico della moglie una volta dedotta la quota inserita nel fabbisogno in denaro della figlia A__________, ossia due terzi degli interessi annui di fr. 10 140.– (1.69% su fr. 600 000.–) e fr. 5587.– per l'ammortamento indiretto (doc. MM).
b) L'appellante chiede di computare nel fabbisogno minimo della moglie la partecipazione della figlia maggiorenne ai costi per l'alloggio. Sta di fatto che per costante giurisprudenza di questa Camera qualora un coniuge abiti con una terza persona non si dividono a metà le spese di alloggio e di riscaldamento tra il coniuge e il convivente, ma si inserisce nel fabbisogno minimo del coniuge il costo di un alloggio cui questi avrebbe diritto se abitasse da sé solo, per conto proprio (RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a, RtiD I-2005 pag. 764 consid. 5 con rimandi; Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.82 del 28 febbraio 2012, consid. 8a). Tale principio è stato definito “corretto e per nulla arbitrario” anche dal Tribunale federale (sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4). In concreto l'appellante non pretende che il costo dell'alloggio di fr. 873.75 mensili più spese accessorie riconosciuto nel fabbisogno minimo della moglie sia eccessivo per una persona sola che abiti nel Luganese. Una riduzione della spesa per la coabitazione della figlia maggiorenne non sarebbe perciò giustificata.
c) In merito al premio dell'assicurazione dello stabile, l'importo riconosciuto dal Pretore (fr. 1157.– annui) trova riscontro agli atti (doc. 33). L'appellante non spiega quale sia l'origine della cifra di fr. 834.10 annui da lui indicata, né incombe a questa Camera promuovere indagini vagliando la copiosa documentazione agli atti. Insufficientemente motivata, la censura si rivela così irricevibile (cfr. DTF 138 III 375 in fondo).
d) Per quanto attiene il costo del giardiniere, l'appellante chiede di ridurlo a fr. 600.– annui, facendo valere che dopo l'intervento straordinario sulla siepe la manutenzione richiesta è solo quella ordinaria. Durante l'interrogatorio formale tuttavia la convenuta ha sottoposto al marito un conteggio delle spese per l'economia domestica allestito il 12 novembre 2006, dal quale risulta un costo del giardiniere di fr. 3600.– annui (doc. V nell'inc. OA.2007.546). Il marito ha riconosciuto che il giardiniere interviene due volte l'anno, all'inizio e alla fine della stagione (verbale dell'8 ottobre 2010, pag. 3 risposta n. 8a). E siccome la convenuta ha documentato il costo di un intervento in fr. 800.– (doc. 46), l'importo stimato dal primo giudice in fr. 133.– mensili (fr. 1600.– annui) resiste senz'altro alla critica.
e) Quanto alla spesa per il libretto ETI del TCS o alla quota della Rega, l'interessato non contesta che la moglie disponesse di simili coperture già prima della separazione. Inoltre i premi delle polizze assicurative correnti rientrano, per principio, nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 395 consid. 4c), sicché non vi sono ragioni per stralciare dal fabbisogno minimo il costo documentato (doc. 42 e 43). In definitiva il “debito mantenimento” di AO 1 accertato dal Pretore in fr. 3774.75 mensili risulta corretto.
9. a) L'appellante chiede di imputare alla moglie un reddito potenziale di fr. 7000.– mensili, sostenendo che durante la vita in comune essa ha sempre lavorato e ha ottime opportunità di reinserimento professionale. Il primo giudice ha ricordato che, impiegata di commercio, AO 1 ha lavorato nel settore bancario fino alla nascita della primogenita e ha elencato le attività a tempo parziale che, per determinati periodi, essa ha svolto come segretaria, traduttrice e telefonista. Dal 2008 – ha soggiunto il Pretore – costei ha ripreso quest'ultima attività, guadagnando fr. 250.– mensili. Il Pretore ha sottolineato altresì che durante il matrimonio l'interessata non risulta avere svolto lavori a metà tempo né tanto meno all'80%, come asseriva il marito, la presenza di una collaboratrice domestica non significando necessariamente che la moglie esercitasse un'attività lucrativa. E siccome al momento in cui A__________ avrà 10 anni la moglie ne avrà 48, il Pretore ha ritenuto improbabile nelle attuali condizioni di mercato che costei possa estendere il suo grado d'occupazione. Ha rinunciato di conseguenza a imputarle un reddito ipotetico superiore al guadagno effettivo di fr. 250.– mensili.
b) Per quanto attiene al reddito effettivo conseguito da AO 1, l'appellante fa valere di avere notato nel 2008 un'inserzione su un settimanale locale riconducibile al professionista per cui la moglie lavora, di avere visto nell'automobile di lei sacchi della spazzatura che lasciano supporre come questa faccia anche le pulizie dell'ufficio e che nel 2008 o nel 2009 essa ha assunto una babysitter a tempo pieno per tre mesi. Si tratta di indizi che non assurgono però al valore di prova. In occasione del suo interrogatorio formale AO 1 ha dichiarato di percepire fr. 250.– mensili per “saltuari lavori” (come vuotare la cassetta delle lettere del datore di lavoro o fungere da recapito telefonico) e di avere ricevuto “retribuzioni minime” per “favori fatti a tale persona” (verbale dell'8 ottobre 2010, pag. 2 risposta n. 5). Nella dichiarazione d'imposta 2010 essa ha indicato un reddito netto di fr. 3000.– annui (doc. 50). Le circostanze evocate dall'appellante non consentono di scostarsi da tale dato, tanto più che risalgono addietro nel tempo. L'interessato medesimo poi ha rinunciato all'audizione per rogatoria del datore di lavoro della moglie. Né si ravvisano elementi tali da far dubitare dello stipendio dichiarato da quest'ultima (fr. 250.– mensili) per rapporto alle prestazioni svolte.
c) Rimane da esaminare se, dando prova di buona volontà, la convenuta non possa estendere le sue possibilità di guadagno. Ora, per stimare il reddito ipotetico di un coniuge si deve considerare la formazione professionale di lui, l'età, lo stato di salute e la situazione sul mercato del lavoro. In seguito occorre valutare se quel coniuge ha la possibilità effettiva di esercitare una simile attività e quale entrata egli possa conseguire, tenuto conto delle circostanze soggettive testé menzionate, come pure della situazione nel campo dell'impiego (DTF 137 III 120 consid. 2.3 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase; sentenza del Tribunale federale 5A_290/2010 del 28 ottobre 2010, consid. 3.1 in: SJ 2011 I 177). Fra i criteri da tenere in considerazione per commisurare la capacità lucrativa di un coniuge si annovera anche la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli (art. 125 cpv. 2 n. 6 CC). E di norma un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta dal momento in cui tale figlio
avrà compiuto i 16 anni, fermo restando che il principio non è assoluto e che occorre ponderare le circostanze concrete. Così, un coniuge può essere tenuto a intraprendere o a riprendere un'attività lucrativa se già esercitava un'attività analoga durante la comunione domestica o se i figli sono custoditi da terzi (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_731/2012 del 23 luglio 2013, consid. 3.1).
d) L'appellante sostiene che la moglie ha lavorato anche durante la vita in comune, tanto che la loro ultima collaboratrice domestica era stata assunta all'80%. Il Pretore ha reputato però che il grado d'occupazione della collaboratrice domestica ancora non dimostrava un'equivalente grado d'occupazione della moglie. L'appellante ricorda che, stando alla collaboratrice domestica, AO 1 “a volte stava fuori tutta la giornata”, ma in realtà la collaboratrice domestica ha dichiarato che AO 1 “a volte stava fuori tutta la giornata, a volte poco tempo” (deposizione per rogatoria di __________ del 5 ottobre 2010, pag. 1 a metà). Del resto agli atti figurano certificati di salario a nome dell'attrice dal 2002 al 2005 dai quali risultano redditi in costante flessione, da fr. 8580.– nel 2002 a fr. 2930.– nel 2005 (doc. 13 nell'inc. OA.2007.516). Tali introiti corrispondono a quanto i coniugi hanno dichiarato all'autorità tributaria (incarto fiscale richiamato). L'appellante fa valere altresì che quando la primogenita aveva meno di dieci anni la moglie ha lavorato alcune settimane per una banca e che fra il 1995 e il 1998 essa è stata gerente di una società a garanzia limitata da lui costituita. L'interessato medesimo riconosce tuttavia che l'attività in banca della moglie è durata solo qualche settimana. Che poi essa sia stata gerente di una società a garanzia limitata ancora non significa che costei esercitasse un'attività lucrativa a tempo pieno o che ne traesse un reddito di rilievo, per tacere del fatto che tutto ciò risale a oltre un decennio addietro.
e) In definitiva, eccettuato un breve periodo, non risulta che durante la vita in comune la moglie abbia svolto un'attività lucrativa per più di qualche ora settimanale. Un simile riparto dei ruoli durante la comunione domestica non giustifica di imporle un impegno lavorativo immediato superiore a quello attuale. Del resto, contrariamente a quanto adduce l'appellante, la convenuta non potrebbe far capo a terzi cui affidare la figlia mentre lavora (interrogatorio formale di AP 1: verbale dell'8 ottobre 2010, pag. 3 risposta n. 5a; deposizione di __________: verbale del 16 aprile 2010, pag. 1). Né il marito può pretendere che familiari o conoscenti abbiano a prendersi cura della figlia per consentire alla moglie di estendere la sua attività e sgravarlo da obblighi di mantenimento dopo il divorzio.
f) AP 1 rileva che al momento della separazione la moglie aveva 40 anni, godeva di buone qualifiche professionali, ma che a dispetto di ciò non si è impegnata nella ricerca di un impiego quantunque una riconciliazione fosse esclusa. Ora, dandosi un matrimonio di lunga durata, un coniuge che durante la vita in comune si sia dedicato alla casa e alla famiglia non può essere tenuto – in linea di principio – a intraprendere un'attività lucrativa se al momento della separazione ha già 45 anni. La presunzione però è refragabile e tende a essere portata a 50 anni. Il limite d'età dei 45 anni, inoltre, trova solo parziale applicazione quando si tratti non di intraprendere, bensì di estendere un'attività professionale già
esercitata. In concreto AO 1 aveva, al momento della separazione, 40 anni (42 al momento in cui è stata promossa la causa di divorzio). Doveva ancora occuparsi però della figlia A__________, che aveva due anni. Non poteva essere tenuta dunque a estendere l'attività lucrativa (sopra, consid. c).
Nell'agosto del 2014, quando A__________ compirà 10 anni, AO 1 avrà 48 anni. Spettava dunque al marito rendere verosimile che essa potrà aumentare al 50% l'attività svolta per il professionista di __________ per cui lavora o impiegarsi a metà tempo presso terzi. L'appellante non ha recato alcun indizio concreto in tal senso, limitandosi a far valere che la moglie può lavorare “come fa la maggioranza delle donne separate e divorziate”, può occuparsi di “traduzioni, vendita, contabilità ecc.” a domicilio, può impiegarsi “nell'ambito delle risorse umane dove solitamente ci sono figure professionali con esperienza e di mezza età”. All'atto pratico però non indica un solo datore di lavoro disposto ad assumere in circostanze analoghe una persona di 48 anni, tanto meno rimunerandola fr. 7000.– mensili. E, come detto, un reddito ipotetico non può fondarsi su considerazioni astratte. Ne discende che in concreto difettano i presupposti per imputare alla convenuta un guadagno virtuale. Le entrate di lei vanno accertate così in fr. 533.65 mensili fino alla vendita della particella n. 139 e in fr. 783.30 mensili supplementari dopo di allora, come ha fatto il Pretore. Per assicurare il proprio debito mantenimento mancano quindi all'interessata fr. 3250.– mensili, rispettivamente fr. 2460.– mensili.
10. Per quanto attiene alla propria situazione finanziaria, l'appellante sostiene anzitutto che determinante è lo stipendio di fr. 10 119.33 mensili lordi da lui percepito nel 2006, anno della separazione di fatto. Egli dimentica tuttavia che un contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC entra in linea di conto solo dopo il passaggio in giudicato degli effetti del divorzio e che decisivo è dunque il suo reddito di quel momento. Trattandosi poi di un lavoratore dipendente, al reddito si aggiungono la quota di tredicesima e le indennità supplementari che costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 richiami), compresi i bonus e le partecipazioni agli utili (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5). L'appellante paventa una futura riduzione della parte variabile del proprio stipendio, ma dai certificati di salario 2009 e 2010 non si
evince una chiara tendenza al ribasso (doc. F, BB e HH), mentre i conteggi del 2011 si limitano ai primi sei mesi dell'anno e non consentono di trarre deduzioni (doc. II). Dovessero intervenire mutamenti di rilievo, ad ogni modo, l'appellante potrà sempre chiedere una modifica della sentenza di divorzio (art. 129 cpv. 1 CC).
Precisato ciò, se da un lato il reddito determinante dell'interessato non è quello del 2006 (come si è appena visto), esso non è nemmeno quello calcolato sulla media degli ultimi tre anni (2008, 2009 e 2010), come ha fatto il Pretore (accertando complessivi fr. 13 829.80 mensili, ossia fr. 10 464.80 mensili più un bonus annuo di fr. 40 380.30). Decisivo è il reddito più recente desumibile dagli atti (quello del 2010), di fr. 12 528.– mensili netti (compreso il bonus annuo: doc. HH), già dedotti gli assegni familiari di fr. 450.– mensili (doc. II), i quali in conformità alla più recente prassi del Tribunale federale non vanno inclusi nel reddito del genitore che li riscuote, ma dedotti dal fabbisogno in denaro del figlio (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_200/2011 del 20 giugno 2012, consid. 4.4.1).
A ciò si cumula il reddito della sostanza, la quale alla fine del 2008 era di circa fr. 140 000.– (atti richiamati dall'Ufficio circondariale di tassazione) e che dopo la vendita dell'abitazione coniugale potrà stimarsi in fr. 440 000.–. Ciò lascia supporre un provento di circa fr. 175.– mensili, rispettivamente di fr. 550.– mensili (tasso dell'1.5%: cfr. l'art. 12 cpv. 2 lett. e OPP 2). Le entrate dell'appellante ascendono così a fr. 12 703.– mensili complessivi, rispettivamente a fr. 13 078.– mensili complessivi dopo la vendita della proprietà immobiliare.
11. Riguardo al proprio fabbisogno minimo l'appellante fa valere che la locazione del suo appartamento è aumentata di fr. 30.– mensili, che egli intende traslocare in un appartamento più grande con una camera per le figlie, ciò che farà lievitare il costo dell'alloggio di fr. 400.– mensili, e che l'intervenuto spostamento del suo posto di lavoro da __________ a __________ ha fatto rincarare le spese di trasferta da fr. 42.– a fr. 200.– mensili. Egli chiede altresì il riconoscimento dei costi per il libretto ETI del TCS e per la quota di affiliazione alla Rega, come la moglie. Infine egli rammenta di avere pattuito con la figlia maggiorenne un contributo di fr. 1700.– mensili fino al termine degli studi presso la __________ (luglio del 2012), intesa che andrà rivista all'inizio degli studi universitari.
Trattandosi di richieste formulate solo con l'appello, occorrerebbe esaminarne preliminarmente l'ammissibilità (art. 317 cpv. 1 CPC). Sia come sia, per consolidata giurisprudenza il maggior costo destinato alla locazione di vani supplementari per accogliere i figli durante l'esercizio del diritto di visita rientra nel fabbisogno in denaro dei figli stessi, non nel fabbisogno minimo del genitore (RtiD II-2004 pag. 618 seg.). Quanto all'affiliazione al TCS e alla Rega, è vero che per uguaglianza di trattamento le relative quote andrebbero inserite anche nel fabbisogno minimo del marito, ma ciò presuppone un'affiliazione effettiva ai sodalizi, non dimostrata nella fattispecie. Infine, quand'anche si volesse ritenere plausibile l'aumento del canone di locazione di fr. 30.– mensili (che non trova riscontro agli atti: si veda anzi il doc. 3 nell'inc. OA.2007.546) e delle spese di trasferta (fr. 200.– mensili, non riconosciute dal Pretore), nulla muterebbe, poiché il fabbisogno minimo dell'appellante passerebbe da fr. 5180.95 a fr. 5410.95 mensili. Una volta sopperito al proprio fabbisogno minimo, con un reddito di fr. 13 078.– mensili l'interessato conserva infatti un margine disponibile di oltre fr. 7600.– mensili,
sufficienti per finanziare i contributi in favore della moglie e
della figlia A__________ (fr. 4800.– mensili complessivi, rispettivamente fr. 4010.– mensili dopo la vendita dell'abitazione coniugale e fr. 4350.– mensili dall'agosto del 2017) e per versare alla figlia maggiorenne un contributo di fr. 1700.– mensili per la durata della formazione professionale (doc. A prodotto in appello). Sul contributo alimentare per la moglie l'appello va dunque respinto.
12. Relativamente alla figlia A__________, l'appellante chiede di ridurre il diritto di visita a un fine settimana ogni due, dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle 17.00 (con obbligo per la madre di andarla a riprendere da lui) e a tre settimane di vacanze l'anno, una alternativamente a Carnevale o a Pasqua e due consecutive d'estate. Fa valere che rispetto al momento in cui era stato concordata la disciplina del diritto di visita il suo carico lavorativo è notevolmente aumentato e che dopo lo spostamento della sede di lavoro a __________ i tempi necessari per la trasferta sono maggiori. Adduce che durante i fine settimana egli necessita di tempo per le compere e per gestire l'amministrazione della madre anziana, che le sue scadenze professionali gli impediscono di prendere ferie a Natale e che trascorrere tre settimane di vacanza con la figlia delle sei di cui dispone è “adeguato”. AO 1 non si oppone a una riduzione del diritto di visita, ma chiede che il fine settimana si estenda dal venerdì alle ore 19.00 fino alla domenica alle 20.30, con obbligo per il padre di accompagnare la figlia e di annunciare i periodi di ferie estive entro la fine di aprile.
a) La disciplina di un diritto di visita va fissata tenendo conto del tempo a disposizione del genitore non affidatario e di quello a disposizione del figlio (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 71 ad art. 273 CC). Non si tratta di un diritto che compete solo al genitore nei confronti del figlio, ma anche al figlio nei confronti del genitore (Leuba in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 273). Esso va regolato secondo il bene del minorenne, indipendentemente dalla questione di sapere se il genitore intenda partecipare agli incontri (Leuba, op. cit., n. 10 ad art. 273 CC).
b) Nella fattispecie non risulta che il bene della figlia imponga di restringere il diritto di visita, scostandosi da quanto la giurisprudenza ticinese riconosce abitualmente – in linea di principio – a un genitore non affidatario nei confronti di ragazzi in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), tanto meno se si pensa che ad A__________ “piacerebbe trascorrere più tempo con il padre” (rapporto d'audizione del 29 giugno 2011). Davanti al Pretore poi i genitori si erano accordati perché questi beneficiasse di un diritto di visita più esteso di quello usuale (verbale del 12 marzo 2009, pag. 2 in alto). Né l'appellante pretende che la regolamentazione adottata dal primo giudice non risponda al bene di A__________. Ribadisce che i suoi impegni di lavoro non gli consentono di usufruire pienamente di quanto il Pretore gli ha concesso, ma ciò non è un motivo in sé per limitare gli incontri. Del resto, nulla potrebbe rimproverarsi a un genitore che per ragioni professionali non sia oggettivamente in grado di esercitare tutte le relazioni personali cui avrebbe diritto (I CCA, sentenza inc. 11.2009.66 del 28 dicembre 2012, consid. 2).
c) L'appellante non può poi pretendere che la convenuta accompagni la figlia da lui. Di regola incombe al genitore non affidatario andare a prendere il figlio e ricondurlo a casa dopo l'esercizio del diritto di visita (Leuba, op. cit., n. 23 ad art. 273 CC). A maggior ragione in concreto, l'appellante esigendo che AO 1 assuma tale compito, salvo non riconoscerle nemmeno i costi per l'uso dei mezzi pubblici. Infine una modifica della regolamentazione relativa al diritto di visita non si impone neppure per evitare possibili diatribe fra genitori. Non è il caso dunque di modificare la regolamentazione adottata dal Pretore.
13. L'appellante chiede di ridurre il contributo in favore di A__________ a fr. 680.– mensili, compresi gli assegni familiari “fino a 12 anni”. Sostiene che il fabbisogno in denaro della figlia va defalcato del 25% per tenere conto dei redditi più bassi nel Canton Ticino rispetto al resto della Svizzera e che la madre deve assumerne almeno un terzo. Chiede di poi un'ulteriore decurtazione del 20% per tenere conto del tempo che i figli passano con lui.
a) Per prassi costante questa Camera stabilisce il fabbisogno in denaro di figli minorenni ispirandosi alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5). Tali raccomandazioni si basano su valori medi nazionali e su redditi familiari sotto la media svizzera, i fabbisogni indicati rapportandosi a famiglie di situazione finanziaria relativamente modesta (RtiD I-2006 pag. 674 consid. 3; Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, edizione 2000, pag. 11 in alto), come ha sottolineato di recente anche il Tribunale federale (sentenza 5A_690/2010 del 21 aprile 2011, consid. 2.3). Diminuzioni per rapporto al fabbisogno in denaro indicato dalle raccomandazioni sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C). Nella fattispecie il Pretore ha già adattato il costo dell'alloggio – giustamente – sostituendo l'importo della tabella con un terzo dei costi effettivi (op. cit., pag. 13 in alto). Altri motivi per ridurre il fabbisogno in denaro non si ravvisano, né l'appellante li indica. Neppure è il caso di maggiorare del 25% – come propone la convenuta – il fabbisogno in denaro della figlia, il caso in oggetto non denotando gli estremi di particolare agiatezza richiesti a tal fine dalla giurisprudenza (RtiD II-2010 pag. 635 consid. 8c con richiami).
b) È vero che – come questa Camera ha già avuto modo di precisare – un genitore non affidatario, il quale nell'ambito del suo diritto di visita assuma vitto, cura e educazione del figlio in misura notevolmente maggiore del consueto ha diritto di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo una quota del fabbisogno in denaro del figlio, da dedurre dal contributo di mantenimento. L'esercizio di un consueto diritto di visita (di norma un fine settimana su due) non giustifica invece – da sé solo – diminuzioni del contributo alimentare (RtiD I-2013 pag. 718 consid. 7; II-2012 pag. 795 consid. 8). Nella fattispecie il diritto di visita stabilito dal Pretore contempla una sera con pernottamento ogni settimana più di quanto preveda la consuetudine. Rispetto all'ordinario diritto di visita quindicinale, in cui il genitore non affidatario deve farsi carico per principio di due pranzi e due cene in 15 giorni (due pasti la settimana in media), nel caso specifico l'appellante dovrebbe offrire alla figlia una cena supplementare la settimana. La madre si vedrebbe sgravare ogni settimana, in altri termini, di un pasto sui 12 cui essa dovrebbe provvedere se il marito beneficiasse soltanto di un normale diritto di visita (due pasti settimanali rimangono – come detto – a carico del genitore non affidatario). L'appellante medesimo riconosce tuttavia di non poter esercitare il diritto di visita infrasettimanale, al punto da proporne la soppressione. In simili circostanze fanno difetto i presupposti per ridurre il contributo alimentare stabilito nel giudizio impugnato.
c) Quanto al mantenimento della figlia, è vero che entrambi i genitori devono sopperire all'obbligo (art. 276 cpv. 1 CC) nei limiti delle rispettive possibilità (art. 285 cpv. 1 CC). Se appena si pensa tuttavia che nella fattispecie AO 1 non ha nemmeno redditi sufficienti per finanziare il proprio sostentamento, mal si intravede come essa potrebbe fornire prestazioni alla figlia che non siano in natura. L'appellante, da parte sua, ha disponibilità sufficienti per coprire l'intero fabbisogno in denaro della ragazza. Motivi per limitare al 12° compleanno il contributo in favore di A__________ – come parrebbe chiedere l'attore – non si ravvisano minimamente, né l'appellante li esplicita. In proposito l'appello non merita pertanto altra disamina.
14. Nel suo memoriale del 2 gennaio 2012 l'appellante chiede che il Pretore sia “ammonito” e sia tenuto a risarcirgli fr. 300.– per
averlo costretto a presenziare al dibattimento finale e per avere trascurato talune sue osservazioni sulla liquidazione del regime dei beni (sopra, consid. 4b). Con “reclamo per ritardata giustizia” egli postula altresì un “congruo risarcimento di fr. 30 000.– per costi dovuti al ritardo di almeno cinque mesi nell'emanazione della sentenza di divorzio, nella realizzazione della casa e nella liquidazione del “secondo pilastro”. Pretese di risarcimento per danni cagionati illecitamente da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni vanno rivolte però allo Stato del Cantone Ticino nei modi e nei termini previsti dagli art. 18 segg. della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (RL 2.6.1.1), mentre il potere disciplinare sui giudici è riservato al Consiglio della magistratura (art. 74 segg. LOG). Le rivendicazioni dell'appellante esulano perciò dalla cognizione di questa Camera. Quanto al risarcimento per la durata eccessiva di una causa, l'appellante avrebbe potuto chiedere tutt'al più l'accertamento formale della remora nel dispositivo di questa sentenza (DTF 130 I 333 consid. 5.3, 130 IV 55 consid. 3.3.2; sentenza del Tribunale federale 5P.45/2007 del 5 aprile 2007, consid. 4.3 con rinvio a DTF 129 V 417 consid. 1.3) se avesse fatto tutto il possibile per accelerare la procedura, almeno sollecitando il Pretore (cfr. DTF 107 Ib 159 in alto). Nella fattispecie nemmeno l'appellante pretende di avere interpellato il Pretore. La richiesta intesa ad accertare una violazione del principio della celerità non può quindi trovare accoglimento.
II. Sull'appello di AO 1
15. L'appellante chiede di ridurre da fr. 1 900 000.– a fr. 1 500 000.– il prezzo minimo per la vendita a trattative private, rispettivamente la base d'asta per il primo incanto della particella n. 139 RFD di __________, nota comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno. Nella sentenza impugnata il Pretore ha fissato la cifra di fr. 1 900 000.–, rilevando che il marito l'aveva prospettata il 1° ottobre 2009 senza che la moglie muovesse obiezioni.
Nei suoi allegati introduttivi la convenuta sosteneva che il prezzo indicato dall'attore (fr. 1 900 000.–) “sembra[va] sproporzionato” (risposta, pag. 12; memoriale sui punti contestati, pag. 11 a metà) e chiedeva che la cifra fosse stabilita da un perito. Alla prova peritale, offerta all'udienza preliminare, essa ha nondimeno rinunciato e per finire si è rimessa al giudizio del Pretore, tanto che nel memoriale conclusivo ha chiesto di sciogliere la comproprietà mediante vendita ai pubblici incanti “con un piede d'asta pari al valore che sarà indicato nella sentenza di divorzio passata in giudicato” (pag. 23, domanda di giudizio n. 2e). In quel memoriale essa ha invero definito “verosimile” un incasso di almeno fr. 1 500 000.–”, importo sulla base del quale essa ha poi valutato la propria sostanza dopo il divorzio (pag. 5 in alto). La richiesta di fissare in fr. 1 500 000.– il prezzo minimo di alienazione, rispettivamente la base d'asta, però è esplicitamente formulata la prima volta solo in questa sede. Sta di fatto che in concreto non si ravvisano – né l'appellante adduce – nuovi fatti o nuovi mezzi a fondamento della nuova domanda (sopra, consid. 4d), la quale si rivela così irricevibile. Per di più, in mancanza di ogni riscontro oggettivo sul valore venale del fondo e di qualsiasi dato attendibile sull'entità dell'investimento, l'adeguatezza del prezzo minimo di fr. 1 500 000.– proposto dall'appellante si riduce in definitiva a un'opinione personale, insufficiente per mettere in discussione l'apprezzamento del Pretore, cui l'interessata si era rimessa.
16. L'interessata postula un aumento del contributo alimentare per sé da fr. 3250.– a fr. 3800.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale e da fr. 2460.– a fr. 3300.– mensili dopo di allora, come pure un'estensione del contributo fino al marzo del 2030, data del proprio pensionamento. A tal fine essa contesta in primo luogo l'ammontare del “debito mantenimento”.
a) La convenuta chiede che nel suo fabbisogno minimo sia riconosciuta una voce di fr. 363.90 mensili per spese mediche e farmaceutiche in aggiunta al premio della cassa malati. Nel fabbisogno minimo di un coniuge tuttavia rientrano soltanto i costi per cure mediche indispensabili, ricorrenti ed effettivamente sopportate, sempre che non si tratti di spese di automedicazione già incluse nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 129 III 245 consid. 4.2 e 4.3; RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). Nel suo memoriale conclusivo l'interessata aveva elencato una serie di spese mediche che risultano dall'estratto di un suo conto bancario dall'ottobre del 2006 al settembre del 2007 (memoriale conclusivo, pag. 13 a 15 e doc. Z nell'inc. OA.2007.546). Se non che, nell'elenco figura più volte anche il nome di un pediatra, ciò che lascia a dir poco perplessi. Né l'interessata spiega perché i suoi pagamenti diretti ai fornitori di prestazioni mediche non siano stati rimborsati – almeno in parte – dalla cassa malati. Tanto meno essa ha reso verosimile il carattere ricorrente di simili costi, né ha dimostrato problemi di salute che impongano cure durevoli. In proposito l'appello manca dunque di consistenza.
b) L'interessata rimprovera al Pretore di avere dimenticato di inserire nel suo fabbisogno minimo il premio dell'assicurazione sulla vita del marito (fr. 466.– mensili) stipulata in garanzia dell'ammortamento del debito ipotecario, il quale andrà onorato fino alla vendita dell'immobile. Se non che, come detto (consid. 8a), l'importo di fr. 873.75 mensili inserito dal primo giudice nel fabbisogno minimo della moglie corrisponde esattamente ai due terzi degli oneri ipotecari e dell'ammortamento obbligatorio indiretto stabiliti dal contratto di mutuo, ossia due terzi degli interessi annui di complessivi fr. 10 140.– (1.69% su fr. 600 000.–) e del premio dell'assicurazione per l'ammortamento indiretto di fr. 5587.– annui (doc. MM), il rimanente terzo essendo stato inserito nel fabbisogno di A__________. Anche al riguardo pertanto l'appello va disatteso.
c) AO 1 ribadisce che il suo “debito mantenimento” deve comprendere anche un'adeguata previdenza per la vecchiaia e chiede di riconoscerle almeno fr. 300.– mensili a tale scopo. Essa sostiene che il capitale di cui disporrà dopo la vendita dell'abitazione coniugale la obbligherà a versare quale persona senza attività lucrativa circa fr. 120.– mensili di contributi all'AVS, pari al 16% del contributo di mantenimento. Ora, si conviene che il “debito mantenimento” dopo il divorzio comprende anche “un'adeguata previdenza per la vecchiaia” (art. 125 cpv. 1 CC; RtiD I-2005 pag. 750 consid. 9a), sempre che ciò risulti necessario. Il fabbisogno minimo dell'interessata dopo il pensionamento si prospetta attorno ai fr. 3450.– mensili (sostituendo nel calcolo del Pretore [sopra consid. 6] il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario con quello per persone sole pari a fr. 1200.– mensili e le spese per l'abitazione coniugale e il giardiniere, che decadranno alla vendita dell'immobile, con un costo dell'alloggio di fr. 1390.– mensili, come per il marito). Dopo il pensionamento inoltre l'appellante potrà contare sulla rendita AVS, sull'avere di “secondo pilastro” trasferito dalla cassa pensione del marito e sulla propria sostanza.
Ciò premesso, se si considera che il giorno del matrimonio AP 1 aveva una prestazione d'uscita di fr. 32 045.25 (doc. OO) e che il 30 settembre 2011 tale prestazione era di fr. 545 609.80 (doc. NN), si può ragionevolmente presumere che al passaggio in giudicato del principio del divorzio (sopra, consid. 1 e 5d) la prestazione da dividere si situasse attorno ai fr. 515 000.–, onde un capitale di circa fr. 257 500.– da trasferire alla moglie. Al pensionamento ordinario l'interessata potrà disporre, tenuto conto di interessi composti a un tasso dell'1.5% (cfr. l'art. 12 cpv. 2 lett. e OPP 2) per la quindicina d'anni che devono ancora intercorrere fino ad allora, di circa fr. 322 000.– cui potrà attingere nella misura di fr. 1220.– mensili per circa 22 anni, periodo che corrisponde alla sua aspettativa di vita dopo il pensionamento (statistiche di mortalità in: www.bfs.admin.ch). Dati sulla presumibile rendita AVS difettano, ma anche volendo attenersi – per estrema prudenza – all'importo minimo di fr. 1170.– mensili, è indubbio che dopo la vendita dell'abitazione coniugale l'appellante disporrà di una sostanza maggiore dell'importo necessario per finanziare lo scoperto di fr. 1060.– mensili sull'arco dei 22 anni corrispondenti alla sua aspettativa di vita (complessivi fr. 280 000.–).
In definitiva non si giustifica di inserire nel fabbisogno minimo dell'interessata una posta supplementare per la previdenza professionale, disponendo AO 1 di mezzi sufficienti per sovvenire al proprio debito mantenimento dopo il pensionamento. Ciò non toglie che dopo il divorzio e fino al pensionamento essa sarà tenuta a versare contributi all'AVS quale persona senza attività lucrativa. E gli oneri sociali vanno riconosciuti, di per sé, nel fabbisogno minimo (FU 68/2009 pag. 6293, n. 3). L'interessata ne stima l'entità in fr. 120.– mensili, da cui tuttavia essa potrà chiedere di dedurre quanto già versato dal datore di lavoro. Inoltre, come si è appena illustrato (consid. a), nel caso specifico il Pretore ha considerato nel fabbisogno minimo di lei la franchigia della cassa malati senza che fosse dimostrata la ricorrenza di spese mediche, mentre il costo dell'abitazione coniugale e il premio per l'assicurazione stabile o la retribuzione del giardiniere decadranno dopo la vendita della particella n. 139. In circostanze siffatte l'importo complessivo di fr. 3774.75 mensili stimato dal Pretore risulta sufficiente per sovvenzionare il “debito mantenimento” dell'interessata, inclusi i contributi all'AVS. Su questo punto l'appello è destinato quindi all'insuccesso.
17. Per quanto attiene alla durata del contributo alimentare, l'appellante chiede di estenderlo fino al suo pensionamento, facendo valere che essa non potrà ricuperare alcuna indipendenza economica prima di allora e che non si giustifica di farle consumare sostanza di cui necessiterà in seguito, tanto meno ove si pensi che il marito disporrà di mezzi sufficienti per erogare il contributo alimentare anche dopo il proprio pensionamento. AP 1 eccepisce che la moglie può sostentarsi da sé riprendendo subito un'attività lucrativa a tempo pieno e consumando la sostanza.
a) Di regola un contributo alimentare è dovuto fino al pensionamento del beneficiario (RtiD I-2005 pag. 756 con rimandi), a meno che questi possa ricuperare prima di allora la sua indipendenza economica (DTF 132 III 595 consid. 7.2, 600 consid. 9.1). Se ciò non è il caso il contributo può essere dovuto a vita, sempre che l'obbligato disponga di mezzi sufficienti (sentenza del Tribunale federale 5A_748/2012 del 15 maggio 2013, consid. 6.3.3). Quanto al consumo della sostanza, è indubbio che tale possibilità vada ponderata ai fini dell'art. 125 CC (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2008 del 28 maggio 2008, consid. 5 con riferimento a DTF 134 III 146 consid. 4 e 132 III 598 consid. 9.1), compreso il consumo del capitale ricevuto in liquidazione del regime dei beni (DTF 130 III 537 consid, 4; RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4). Prima del pensionamento può giustificarsi di imporre al creditore alimentare – così come al debitore – di intaccare la propria sostanza, indipendentemente dalla relativa origine, ma ciò presuppone che i redditi dei coniugi non bastino per coprire i relativi fabbisogni (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2008 del 28 maggio 2008, consid. 5 con riferimenti).
b) Nella fattispecie il Pretore ha accertato che dopo il pensionamento del marito le sue entrate subiranno una flessione, di modo che ha imposto alla moglie di finanziare il proprio mantenimento attingendo alla sostanza già prima del pensionamento. Egli non ha verificato tuttavia la capacità contributiva del marito dopo di allora. Agli atti figura un certificato dell'istituto di previdenza dell'attore che indica il presumibile avere di vecchiaia di lui a quel momento in fr. 1 097 597.– (doc. R nell'inc. OA.2007.546). Anche considerando la quota da trasferire alla moglie e i relativi interessi rimuneratori (stimati in fr. 322 000.–; sopra, consid. 16c), al pensionamento l'interessato avrà ancora – verosimilmente – un avere di vecchiaia di almeno fr. 775 000.–, il quale a un tasso di conversione del 6.8% (art. 14 LPP) gli garantirà una rendita di circa fr. 4400.– mensili, cui si aggiunge, visto il livello dei redditi, la rendita massima AVS (fr. 2340.– mensili) e il reddito della sostanza (fr. 550.– mensili: sopra, consid. 10), per fr. 7290.– mensili complessivi. Quanto al fabbisogno minimo, dopo il pensionamento le spese di trasferta (fr. 200.– mensili) o per pasti fuori casa (fr. 250.– mensili) più non si giustificheranno. Inoltre le minori entrate incideranno sull'onere fiscale, che a una prudente stima diminuirà da fr. 1600.– a fr. 650.– mensili.
c) Ne discende che l'interessato sarà verosimilmente in grado, anche dopo il pensionamento, di coprire il proprio fabbisogno minimo (stimato in fr. 4010.– mensili), conservando una disponibilità sufficiente per far fronte al contributo alimentare di fr. 2460.– mensili in favore di AO 1 senza erodere la propria sostanza. E il diritto al mantenimento dell'ex coniuge è prioritario rispetto a eventuali obblighi di mantenimento verso figli maggiorenni (DTF 132 III 211, consid. 2.3), sicché poco giova sapere se a quel momento A__________ avrà terminato la formazione professionale. In simili circostanze non si giustifica di sopprimere il contributo per l'appellante nel giugno del 2024, costringendo quest'ultima a consumare la propria sostanza già prima del pensionamento. Su questo punto l'appello merita accoglimento e il contributo alimentare per AO 1 va protratto fino al pensionamento ordinario di lei (1° aprile 2030). L'attuale giudizio si fonda, certo, su valutazioni e prognosi che il tempo potrebbe rivelare – in tutto o in parte – diverse, in particolare per quanto riguarda l'ammontare delle pensioni. Ad ogni modo l'attore potrà sempre far capo all'azione di modifica per chiedere una riduzione o la soppressione del contributo alimentare a suo carico (art. 129 cpv. 1 CC).
III. Sugli oneri processuali e le ripetibili
18. Il Pretore ha posto la tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese
di fr. 1500.– per due terzi a carico del marito e per il resto a carico della moglie, obbligando il primo a rifondere alla seconda fr. 1500.– per ripetibili ridotte. AP 1 censura l'entità degli oneri processuali e delle ripetibili, che chiede di ridurre da fr. 5000.– a fr. 600.–, rispettivamente da fr. 1500.– a fr. 400.–, postulando altresì l'esonero da ogni versamento per ripetibili da parte sua. AO 1 chiede invece di addebitare la tassa di giustizia e le spese per quattro quinti al marito e per il resto a lei medesima, senza censurare l'indennità per ripetibili.
a) Secondo l'art. 148 cpv. 1 CPC ticinese, ancora applicabile al processo di primo grado (art. 404 cpv. 1 CPC), il giudice condannava la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Dandosi reciproca soccombenza o “altri giusti motivi”, le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili potevano essere suddivise tra le parti (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). In materia di tasse, spese e ripetibili il Pretore fruiva di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul riparto dei relativi importi dandosi vicendevole soccombenza in cause che non fossero di mero carattere pecuniario. La sua decisione era quindi censurabile solo per eccesso o abuso del potere d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 148 CPC). Anzi, nel diritto di famiglia il Pretore poteva sempre prescindere da un riparto strettamente aritmetico delle tasse, delle spese e delle ripetibili fondandosi su “giusti motivi” ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC). La questione è di sapere pertanto se nel caso in esame il giudizio del Pretore denoti eccesso o abuso d'apprezzamento, senza dimenticare che la lite è – appunto – una procedura del diritto di famiglia.
b) Il Pretore ha fissato la tassa di giustizia in fr. 5000.– non solo per il valore dei contributi alimentari e della sostanza coniugale, comprendente un immobile in vendita a un prezzo di almeno fr. 1 900 000.–, ma anche per il ragguardevole impegno e dispendio di tempo profuso nella lunga e laboriosa
istruttoria, oltre che nell'emanazione della sentenza. AP 1 sostiene che “unico vero oggetto del contendere” era il contributo in favore della moglie, sicché in applicazione dell'art. 17 vLTG la tassa di giustizia non avrebbe dovuto eccedere fr. 600.–. Così argomentando, però, egli tenta di passare sotto silenzio la liquidazione del regime dei beni. In realtà per le cause di stato l'art. 18 vLTG prevedeva una tassa di giustizia compresa tra fr. 250.– e fr. 10 000.– (cpv. 1), cui si aggiungeva l'applicazione dell'art. 17 vLTG ove fossero litigiosi anche “rapporti patrimoniali” (cioè lo scioglimento del regime dei beni), eccettuate le domande per contributi di mantenimento (cpv. 2). Da parte sua l'art. 17 cpv. 1 vLTG prevedeva per “rapporti patrimoniali” con un valore litigioso variante da fr. 1 000 001.– a fr. 2 000 000.–, come in concreto (già alla luce dell'immobile di __________), una tassa di giustizia tra fr. 15 000.– e fr. 40 000.–.
Nella fattispecie la causa si è rivelata complessa, lunga e combattuta, ove appena si pensi ai sei memoriali di allegati preliminari, alle sei udienze, alla decina di provvedimenti processuali (compresa una rogatoria internazionale), all'esame della ponderosa documentazione prodotta e richiamata, al ripetuto scambio di corrispondenza con i legali delle parti e alla stesura della decisione finale, che ha comportato l'esame – contrariamente a quanto opina l'appellante – di numerose questioni litigiose. In simili circostanze la tassa di giustizia di fr. 5000.– fissata dal Pretore non solo va esente da eccesso o abuso, ma risulta finanche sotto il minimo tariffario.
c) Relativamente alle spese, l'appello è ricevibile nonostante il testo dell'art. 5 cpv. 3 vLTG, che menzionava solo la tassa di giustizia (RtiD II-2006 pag. 612 consid. 5). Al proposito l'appellante non contesta che l'importo di fr. 1500.– fissato dal Pretore corrisponda agli esborsi effettivi del tribunale. Assume che qualora la conduzione della causa fosse stata più celere le spese si sarebbero limitate a fr. 400.–. Non spiega tuttavia per quali motivi. Il costo di un atto processuale rimane per principio invariato, che l'atto sia compiuto prima o poi. L'unica giustificazione addotta dall'appellante sotto questo profilo è che qualora la causa fosse progredita più rapidamente non sarebbe occorso sentire la figlia A__________, la quale non avrebbe compiuto sei anni prima del giudizio (cfr. DTF 133 III 554 consid. 3 con rimandi). Quand'anche ciò fosse, tuttavia, si sarebbe dovuto ascoltare la figlia A__________ davanti a questa Camera, adita dallo stesso AP 1. Mal si comprende dunque il prospettato risparmio di costi.
d) Il Pretore ha suddiviso gli oneri processuali e le ripetibili (non appellate nel loro ammontare) nella proporzione di due terzi al marito e di un terzo alla moglie. Egli ha motivato la decisione con il fatto che il marito risultava soccombere appieno sul contributo alimentare per la moglie e in parte su quello per la figlia, interamente sulla regolamentazione del diritto di visita e parzialmente sulla liquidazione del regime dei beni, mentre la moglie usciva parzialmente sconfitta solo sulla liquidazione del regime dei beni, ciò che giustificava un riparto in ragione di due a uno. L'appellante rimprovera alla moglie di avere procrastinato la causa per beneficiare dell'aumento dei suoi averi di previdenza, il che andrebbe compensato esonerandolo dalla rifusione di ripetibili. La tesi non è sostenibile già per la circostanza che AO 1 poteva far uso legittimo dei suoi diritti e non era tenuta ad accettare un divorzio con accordo completo solo per accelerare la causa. Che difendendo la sua posizione essa abbia ecceduto, trascendendo nell'abuso (art. 2 cpv. 2 CC), non risulta né l'appellante spiega in che consisterebbero gli estremi di un'eventuale malafede processuale. In proposito non soccorre quindi attardarsi.
Per il resto entrambi gli appellanti si dilungano in calcoli sul reciproco grado di soccombenza aritmetica, che per l'attore è di due terzi a carico della moglie mentre per la convenuta è di quattro quinti a carico del marito. Si tratta di esercizi infruttuosi. Davanti al Pretore infatti non erano controverse solo questioni pecuniarie, ma anche l'affidamento delle figlie, l'attribuzione dell'autorità parentale e la disciplina del diritto di visita. La suddivisione degli oneri processuali e delle ripetibili doveva tenere conto anche di ciò, nel quadro di una valutazione complessiva. Per di più, trattandosi di una causa del diritto di famiglia, il primo giudice poteva ispirarsi anche a criteri di equità (sopra, consid. a). Gli appellanti non illustrano per quali motivi, a un giudizio d'insieme, il Pretore sia caduto nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, né tanto meno perché la chiave di riparto da lui decisa non sia equitativa. Insufficientemente motivati, in proposito gli appelli sfuggono pertanto a ulteriore disamina.
19. Le spese del giudizio odierno seguono una volta ancora la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 vede accogliere il proprio appello unicamente in merito alla decorrenza degli interessi dovuti in liquidazione del regime matrimoniale, anticipata di 30 giorni rispetto al giudizio del Pretore, ma esce sconfitto su tutto il resto. Trattandosi di un grado di vittoria minimo, tanto vale ridurre lievemente le spese processuali a suo carico, rinunciando alla trascurabile quota che andrebbe addebitata alla convenuta, e ridurre lievemente l'indennità per ripetibili in favore di lei. AO 1 ottiene causa vinta sulla durata del contributo alimentare per sé, ma soccombe sull'aumento del relativo ammontare e sulle modalità inerenti alla realizzazione della comproprietà sulla particella n. 139. Si giustifica pertanto di porre a suo carico due terzi delle spese, il rimanente terzo andando a carico dell'attore che ha resistito all'appello. Essa rifonderà inoltre a AP 1, che si è difeso senza il patrocinio di un avvocato, un'adeguata indennità d'inconvenienza commisurata all'impegno richiesto dalla stesura delle osservazioni (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Le spese per il reclamo per ritardata giustizia, infine, seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte per tale rimedio giuridico, l'interessata non avendo preso posizione al riguardo nelle sue osservazioni.
L'emanazione del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, per converso, sul dispositivo concernente gli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, che può rimanere invariato.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
20. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
AO 1 è condannata a versare a AP 1, in liquidazione del regime dei beni, la somma di fr. 136 166.40 con interessi del 5% dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
2. Le spese processuali di tale appello, ridotte a fr. 3300.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 4000.– per ripetibili ridotte.
3. Trattato come reclamo per ritardata giustizia, il memoriale presentato il 2 gennaio 2012 da AP 1 è irricevibile.
4. Le spese processuali di tale reclamo, di fr. 200.–, sono poste a carico di AP 1.
5. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 9 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è condannato a versare a AO 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 3250.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale;
fr. 2460.– mensili dal mese successivo alla vendita dell'abitazione coniugale, fino al marzo del 2030 compreso.
La somma che precede sarà adeguata ogni anno al rincaro, la prima volta nel gennaio del 2013, calcolato sull'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre dell'anno precedente, valendo come indice di base quello del novembre 2011, a meno che l'obbligato dimostri di non avere beneficiato di alcun rincaro o di averne beneficiato solo in parte.
6. Le spese processuali di tale appello, di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per due terzi a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AP 1, al quale l'appellante rifonderà un'indennità d'inconvenienza di fr. 200.–.
7. Notificazione a:
|
|
–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).