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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pellegrini |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa OA.2005.68 (accesso necessario) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 23 dicembre 2005 dalla
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AP 1
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contro |
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Patriziato di nella quale è intervenuta come denunciata in lite dal convenuto la
PI 1, (ora patrocinata dall'avv. PA 3,), |
giudicando sull'appello del 7 febbraio 2011 presentato dalla AP 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 13 gennaio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. La AP 1 è proprietaria, dal 4 marzo 2005, della particella n. 694 RFD di __________, sulla quale esercita l'attività di estrazione di minerali. L'accesso al fondo avviene attraverso la contigua particella n. 658, appartenente al Patriziato di __________, sulla quale si trovano cave di granito (n. 104 e 105) gestite dalla PI 1. La particella n. 694 non beneficia di alcun diritto di passo sulla particella n. 658.
B. Il 23 dicembre 2005 la AP 1 ha convenuto il Patriziato di __________ davanti al Pretore del Distretto di Riviera per ottenere un accesso veicolare necessario sulla particella n. 658 lungo una strada che essa avrebbe costruito a proprie spese, come pure un diritto di condotta necessario per la posa di una linea
elettrica aerea e un diritto di passo necessario sulla strada patriziale esistente. In via cautelare essa ha chiesto che le fosse garantito il passaggio sulla proprietà del Patriziato “come sino ad ora avvenuto”. Statuendo inaudita parte il 27 dicembre 2005, il Pretore ha accolto quest'ultima domanda.
C. Il Patriziato di __________ ha denunciato la lite il 20 giugno 2006 alla PI 1 e con risposta del 2 agosto 2006 ha proposto di respingere la petizione o subordinatamente, nel caso in cui la petizione fosse accolta, di condannare l'attrice al versamento di un' indennità da definire. Su richiesta delle parti, con ordinanza del 6 settembre 2006 il Pretore ha sospeso la procedura. Il 18 settembre 2006 la PI 1 ha dichiarato di intervenire nella lite. Replicando il 16 ottobre 2006, l'attrice ha ribadito le proprie richieste. Con duplica del 15 novembre 2006 il Patriziato ha riaffermato il suo punto di vista. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 17 gennaio 2007. Nel corso dell'istruttoria, il 19 dicembre 2007, la PI 1 ha instato per un'assunzione suppletoria di prove cui la AP 1 ha comunicato il 22 gennaio 2008 di non opporsi.
D. Nel frattempo, il 21 dicembre 2007, il Patriziato di __________ si è rivolto al Pretore, chiedendo la modifica dell'assetto cautelare, nel senso di concedere all'attrice l'accesso al proprio fondo lungo un altro tracciato. All'udienza del 23 gennaio 2008, indetta per la discussione, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
1. Sino a completa esecuzione del nuovo tracciato indicato sulla planimetria doc. 16 (in verde) e allegato all'istanza 21 dicembre 2007 dovrà essere mantenuto l'accesso indicato nel decreto supercautelare 27 dicembre 2005.
2. La ditta PI 1 si impegna a completare il tracciato della strada in verde come risultante dal doc. 16, al più tardi entro il 1° febbraio 2008.
3. Ad avvenuta ultimazione del tracciato indicato con il colore verde sulla planimetria doc. 16, il decreto supercautelare 27 dicembre 2005 verrà modificato nel senso che Il Patriziato di __________, proprietario della particella n. 658 RFD __________, garantisce alla AP 1, __________, l'accesso alla cava __________, o meglio alla particella n. 694 RFD __________, attraverso il tracciato indicato in verde nel doc. 16. Tale accesso sarà possibile con ogni veicolo per le necessità del cantiere.
4. La PI 1 con il consenso del Patriziato concederà l'accesso come alla strada in verde sul doc. 16 almeno sino al 31 dicembre 2012, a condizione che la AP 1 non abbia un accesso diretto alla strada patriziale al suo fondo attraverso la cava n. 105.
5. La AP 1 prende atto della proposta sia relativamente al tracciato sia per quanto attiene alla condotta elettrica, impegnandosi a prendere nei tempi più brevi possibili contatto con la __________ per verificarne la fattibilità e i costi di esecuzione, dandone tempestiva comunicazione tanto al Patriziato quanto alla PI 1. Il tracciato della linea elettrica proposto corrisponde a quello risultante dal doc. 17 (linea colore arancione).
6. Le parti congiuntamente chiedono al Giudice di sospendere la procedura in attesa delle risposte di cui al punto 5.
Il Segretario assessore ha ordinato la sospensione della procedura, che sarebbe stata riattivata in ogni tempo su richiesta della parte più diligente. In tal caso le parti sarebbero state convocate nuovamente per la discussione oppure, su richiesta congiunta delle medesime, sarebbe stato assegnato loro un termine “per la deposizione scritta”.
E. Il 15 luglio 2008 la AP 1 ha comunicato al Patriziato di __________ e alla PI 1 di aderire alla modifica del decreto supercautelare del 27 dicembre 2005 alle condizioni seguenti:
2.1 che venga ribadito che l'accesso attraverso il nuovo trattato viene garantito a AP 1 a titolo provvisorio (…);
2.2 (…)
2.3 che ognuna della parti possa chiedere la riattivazione della causa di merito in ogni momento.
Il 16 luglio 2008 la PI 1 ha dichiarato di accettare la proposta alle condizioni citate, salvo apportare una precisazione, accolta il giorno stesso dalla AP 1. Il Patriziato di __________ ha comunicato al Pretore il 1° ottobre 2008 l'intervenuto accordo tra le parti.
F. Con decreto del 2 ottobre 2008 il Pretore ha stralciato dai ruoli il procedimento cautelare, prendendo atto del seguente accordo:
1. Il Patriziato di __________, proprietario della part. 658 RFD __________, garantisce alla AP 1, __________, l'accesso alla cava particellare n. 694 RFD __________ (…)
2. L'accesso attraverso il nuovo tracciato viene garantito alla AP 1 a titolo provvisorio, nell'ambito della sopra citata supercautelare, almeno sino al 31 dicembre 2012, (…).
3. (…)
4. Le parti chiedono al Giudice di stralciare dal ruolo la procedura di modifica del decreto supercautelare 27 dicembre 2005, atteso che il presente accordo transattivo lo rende superato.
Rimane riservata ad ogni parte la riattivazione in ogni momento della causa di merito.
Tale decreto non è stato impugnato.
G. Accertato il 13 gennaio 2011 che l'ultimo atto processuale si riconduceva a osservazioni formulate il 22 gennaio 2008 dell'attrice a una domanda di assunzione suppletoria di prove avanzata il 19 dicembre 2007 dalla ditta PI 1, il Pretore ha accertato l'intervenuta perenzione processuale e ha stralciato dai ruoli anche la causa di merito. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al convenuto fr. 2000.– per ripetibili.
H. Contro lo stralcio della causa dai ruoli la AP 1 è insorta con un appello del 7 febbraio 2011 a questa Camera in cui chiede di annullare il decreto. Nelle loro osservazioni del
29 marzo e del 29 novembre 2011 il Patriziato di __________ e la PI 1 si rimettono al giudizio della Camera.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece – come in concreto – il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, un decreto di stralcio è una decisione finale a norma dell'art. 236 cpv. 1 CPC (Oberhammer in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 1 ad art. 236) ed è quindi appellabile entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), il Pretore avendo fissato un valore litigioso di oltre fr. 30 000.– (art. 308 cpv. 1 CPC: ordinanza del 30 marzo 2011). Introdotto il 7 febbraio 2011, l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2. Nel decreto impugnato il Pretore, accertato che il procedimento cautelare era stato stralciato dai ruoli il 2 ottobre 2008 per transazione, ha accertato che l'ultimo atto processuale compiuto dalle parti nella causa di merito risaliva al 22 gennaio 2008, onde il compimento del termine biennale di perenzione. L'appellante contesta ciò, sostenendo – in sintesi – che la causa di merito era sospesa per trattative tra le parti e non poteva dunque cadere in perenzione.
3. Secondo l'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese il giudice, udite le parti, stralciava una causa dai ruoli se questa era diventata senza oggetto o senza interesse giuridico. La mancanza d'interesse era presunta se nel corso di due anni consecutivi nessuna delle parti aveva compiuto un atto processuale, circostanza che il giudice rilevava d'ufficio (art. 351 cpv. 2 CPC ticinese). I termini dell'art. 351 cpv. 2 CPC ticinese non decorrevano tuttavia quando il processo rimaneva sospeso giusta l'art. 107 e quando le parti erano in attesa dell'emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC ticinese). In tutti gli altri casi la presunzione del cpv. 2 si compiva di diritto e aveva carattere assoluto, non potendo essere infirmata da prove contrarie (Rep. 1982 pag. 132; I CCA, sentenza inc. 11.2010.144 del 10 gennaio 2011, consid, 3). Semplici trattative fra le parti non inibivano la perenzione (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 30 ad art. 351), mentre atti processuali eseguiti in sede cautelare non impedivano la perenzione della causa di merito, i due procedimenti essendo del tutto distinti (RtiD I-2005 pag. 736 n. 19c; I CCA, sentenza inc. 11.2010.144 del 10 gennaio 2011, consid. 5).
4. In concreto risulta che il 23 gennaio 2008, nell'ambito della citata udienza destinata al contraddittorio sulla modifica dell'assetto cautelare, le parti hanno raggiunto un accordo, il quale necessitava però di determinate conferme di fattibilità, sicché il Segretario assessore è stato invitato a sospendere la procedura. A chiusura dell'udienza questi ha così deciso (act. XX):
Visto quanto precede, in accoglimento della domanda delle parti, richiamato l'art. 107 CPC, il giudice ordina la sospensione della procedura che potrà essere riattivata in ogni tempo dalla parte più diligente.
Nel caso di riattivazione della procedura le parti verranno nuovamente convocate per la discussione o, su richiesta congiunta delle stesse, verrà assegnato loro un termine per la deposizione scritta.
Tra le parti sono poi proseguite le trattative, finché il 15 luglio 2008 l'attrice ha comunicato al convenuto e all'interveniente in lite il suo definitivo accordo alla modifica cautelare, sempre che ciascuna delle parti potesse chiedere la riattivazione della causa di merito in ogni momento (lettera dell'avv. PA 1 all'avv. __________ nel fascicolo “corrispondenza”, n. 35, trasmessa in copia al Pretore). Il 16 luglio 2008 la PI 1 ha dichiarato di aderire alla proposta e di accettare “i vincoli indicati” (lettera dell'avv. __________ all'avv. PA 1 nel fascicolo “corrispondenza”, n. 36, trasmessa in copia al Pretore). Il Patriziato di __________ ha comunicato infine al Pretore, il 1° ottobre 2008, l'intervenuto accordo “sulla procedura cautelare in essere”, invitandolo a “procedere nei suoi incombenti” (act. XXI, ultimo foglio). Il Pretore ha reagito l'indomani con l'emanazione del decreto di stralcio, non senza rilevare che ogni parte si riservava la facoltà di chiedere la riassunzione della causa di merito in ogni momento (pag. 2 in fine).
5. Nella fattispecie non consta che il Pretore abbia formalmente sospeso la causa. Una formale sospensione a norma dell'art. 107 CPC ticinese è stata ordinata però dal Segretario assessore all'udienza del 23 gennaio 2008. Certo, il Segretario assessore non ha precisato se la sospensione si limitava al procedimento cautelare o comprendeva anche la causa di merito. Dagli atti si evince tuttavia come fosse chiaro sin dall'inizio, tanto per le parti quanto per il giudice, che si versava nella seconda ipotesi. Prova ne sia che quando il 15 luglio 2008 la AP 1 ha comunicato al Patriziato di __________ e alla PI 1 (con copia al Pretore) di aderire alla modifica del decreto supercautelare, ponendo come esplicita condizione che ogni parte potesse chiedere “la riattivazione della causa di merito in ogni momento” (sopra, lett. F), e il Patriziato di __________ ha comunicato al Pretore il 1° ottobre 2008 l'intervenuto accordo, né il Pretore né il Segretario assessore hanno eccepito alcunché. Anzi, lo stesso Pretore ha poi riprodotto tale clausola – insieme con le altre – nel decreto di stralcio del 2 ottobre 2008, ciò che non avrebbe avuto senso se la causa di merito non fosse mai stata sospesa. Che la sospensione della procedura ordinata dal Segretario assessore quel 22 gennaio 2008 comprendeva anche la causa di merito è tuttora il convincimento, del resto, non solo dell'appellante, ma anche del Patriziato di __________ (osservazioni all'appello del 29 marzo 2011, pag. 2 in fine) e della PI 1 (osservazioni all'appello del 29 novembre 2011).
6. Nelle condizioni descritte lo stralcio della causa di merito deciso dal Pretore con il decreto impugnato non può trovare tutela. Men che meno dopo che nel decreto di stralcio del 2 ottobre 2008 lo stesso Pretore aveva dato il processo di merito per sospeso, riproducendo la clausola in cui ogni parte se ne riservava la riattivazione in ogni momento. Lesivo dell'art. 351 cpv. 2 CPC ticinese, il decreto in questione va pertanto annullato e gli atti rinviati al Pretore perché reinscriva la causa di merito ai ruoli.
7. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il Patriziato di __________ tuttavia si è rimesso al giudizio della Camera e non può essere considerato soccombente. Analoga posizione – a prescindere dalla tardività delle osservazioni all'appello – ha assunto la PI 1. Ciò premesso, non sussistono parti soccombenti cui porre a carico gli oneri della decisione. E in assenza di parti soccombenti non soccorrono neppure i presupposti per assegnare ripetibili, tanto meno da parte del Cantone, il quale potrebbe essere chiamato se mai al pagamento di spese processuali, non di ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 34 ad art. 107), il diritto ticinese non prevedendo altro. Non è il caso nemmeno di prelevare oneri processuali o di assegnare ripetibili di primo grado già per la circostanza che il Pretore ha agito di propria iniziativa, senza interpellare le parti.
8. Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto e il decreto impugnato è annullato.
2. Non si riscuotono spese giudiziarie.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.