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Incarto n. |
Lugano, |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques |
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vicecancelliera: |
Baggi Fiala |
sedente per statuire nella causa DI.2008.1485 (filiazione: modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 17 novembre 2008 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1), |
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giudicando sull'appello del 17 febbraio 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 febbraio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. Il 21 dicembre 1991 RA 1 (1969) ha dato alla luce un figlio, AO 1, che è stato riconosciuto il 9 aprile 1992 da AP 1 (1944), il quale aveva già due figli maggiorenni da un precedente matrimonio. Il 24 marzo 1992 la Delegazione tutoria di Lugano ha approvato una convenzione del 17 febbraio precedente in cui AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare per AO 1 di fr. 500.– mensili indicizzati, assegni familiari non compresi. L'obbligo di mantenimento sarebbe cessato “con il raggiungimento della maggior età o con l'inizio di un'attività lavorativa” da parte del ragazzo. Il 4 gennaio 1993 AP 1 ha avuto un figlio, M__________, da __________ (1967), con cui si è sposato il 27 luglio 1996. Il 9 febbraio 2004 RA 1 ha avuto una figlia, L__________, da __________ (1965), con cui si è sposata il 10 settembre 2004.
B. Il 17 novembre 2008 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché aumentasse il contributo di mantenimento in suo favore retroattivamente dal novembre del 2007 a fr. 1715.– mensili indicizzati fino al termine della formazione scolastica. Egli ha chiesto inoltre di condannare AP 1 “a pagare tutti i costi di istruzione, le spese mediche e dentistiche non coperte da cassa malati o altre assicurazioni private o sociali, e un mezzo di tutte le spese necessarie per un corretto sviluppo educativo, sportivo e professionale del figlio”, come pure a versare a RA 1
fr. 1429.70 per le spese straordinarie da lei sopportate nell'ultimo anno in sua vece. All'udienza del 17 dicembre 2008, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere
l'istanza. L'istruttoria è iniziata quello stesso giorno e si è conclusa il 28 agosto 2009. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 29 aprile 2010, l'istante ha ribadito le richieste di giudizio iniziali. Nel suo memoriale del 30 aprile 2010 il convenuto ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza.
C. Statuendo con sentenza del 4 febbraio 2011, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha aumentato il contributo di mantenimento litigioso a fr. 1354.– mensili indicizzati retroattivamente dal dicembre del 2007 fino al dicembre del 2008, a fr. 1304.– mensili indicizzati dal gennaio fino al marzo del 2009 e a fr. 1096.– mensili indicizzati dall'aprile del 2009 “fino al compimento dei vent'anni del figlio oppure fino all'avvio da parte sua di un'attività lavorativa”, incluse “le rendite AVS e/o LPP” in favore del figlio, ma non gli assegni familiari. AP 1 è stato condannato inoltre a rimborsare al figlio fr. 680.– per l'acquisto di occhiali, mentre la pretesa volta a fargli rifondere “i costi di istruzione, le spese mediche e dentistiche non coperte da cassa malati o altre assicurazioni private o sociali, e un mezzo di tutte le spese necessarie per un corretto sviluppo educativo, sportivo e professionale del figlio” è stata respinta. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 400.– sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'istante fr. 2000.– per ripetibili ridotte. AO 1 è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 febbraio 2011 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la reiezione dell'istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Con decreto del 24 febbraio 2011 il presidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo priva d'oggetto, il ricorso avendo tale prerogativa già per legge. L'appello non è stato notificato all'istante per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare per i figli (art. 279 e 286 CC) introdotte fino al 31 dicembre 2010 erano trattate con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese, in esito alla quale il Pretore statuiva con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC ticinese). Alle impugnazioni si applica nondimeno “il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione” (art. 405 cpv. 1 CPC), ovvero – in concreto – la disciplina degli art. 308 segg. CPC. Ora, nel nuovo diritto le sentenze relative ad azioni mantenimento (emanate con la procedura semplificata: art. 295 CPC) sono appellabili, dandosi un valore litigioso di almeno fr. 10 000.–, nel
termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto il giudizio impugnato è stato notificato all'attore il 7 febbraio 2011. Il valore litigioso raggiunge sicuramente fr. 10 000.–. Presentato il 17 febbraio 2011, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato anzitutto che, rispetto al momento in cui era stata approvata la convenzione di mantenimento, il fabbisogno in denaro del figlio si era modificato già per il trascorrere degli anni. Quanto alla situazione dei genitori nel febbraio del 1992, egli ha accertato che a quel tempo AP 1 guadagnava fr. 6000.– mensili alle dipendenze della __________, mentre RA 1 non
aveva alcun reddito, essendo tornata a guadagnare fr. 1500.– mensili lavorando in un esercizio pubblico solo otto o dieci mesi dopo la nascita del figlio. Nessun dato documentava invece i fabbisogni minimi di allora. Per converso, al momento in cui AO 1 ha promosso causa, il reddito di AP 1, sposatosi nel frattempo con __________ (senza introiti), era aumentato a fr. 11 615.10 mensili, salvo calare nell'aprile del 2009 (dopo il pensionamento) a circa fr. 8700.– mensili, mentre il fabbisogno minimo della coppia ammontava a fr. 3860.– mensili. RA 1 e __________, da parte loro, guadagnavano al momento in cui AO 1 ha promosso causa fr. 5414.60 mensili complessivi (fr. 1614.60 lei, fr. 3800.– lui) per rapporto a un fabbisogno minimo di coppia di fr. 2776.30 mensili. Il fabbisogno in denaro di AO 1 infine, di fr. 1829.– mensili fino al dicembre del 2008, si è attestato a fr. 1762.– mensili in seguito.
Nelle condizioni descritte, calcolate le disponibilità dei genitori, il primo giudice ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per AO 1 di fr. 1354.– mensili indicizzati dal dicembre del 2007 fino al dicembre del 2008 (retroattività di un anno), di fr. 1304.– mensili indicizzati dal gennaio fino al marzo del 2009 (pensionamento del debitore) e di fr. 1096.– mensili indicizzati dall'aprile del 2009 “fino al compimento dei vent'anni del figlio oppure fino all'avvio da parte sua di un'attività lavorativa”, incluse “le rendite AVS e/o LPP” in favore del figlio, ma non gli assegni familiari. Il Pretore ha respinto per contro, siccome indeterminata, la pretesa dell'attore volta a obbligare il convenuto a rimborsare “tutti i costi di istruzione, le spese mediche e dentistiche non coperte da cassa malati o altre assicurazioni private o sociali, e un mezzo di tutte le spese necessarie per un corretto sviluppo educativo, sportivo e professionale”, tranne accogliere fino a concorrenza di fr. 680.– la spesa straordinaria fatta valere dal figlio per l'acquisto di occhiali, esclusa quella per l'acquisto di materiale scolastico, non unica né imprevedibile (nel senso dell'art. 286 cpv. 3 CC) e già compresa nel fabbisogno in denaro del ragazzo.
3. Il giudice può, “ad istanza di un genitore o del figlio”, modificare il contributo alimentare per il figlio stesso ove le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Di regola poco importa che un contributo alimentare sia stato fissato per sentenza o per contratto, salvo che in quest'ultimo caso – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie – una modifica può risultare convenzionalmente esclusa (art. 287 cpv. 2 CC). La modifica di un contributo presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato (casistica ed esempi in: Hegnauer, Berner Kommentar, edizione 1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami; v. anche Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii). La procedura non ha lo scopo infatti di correggere la decisione (o la convenzione) precedente, ma di adattare la decisione (o la convenzione) alle nuove circostanze (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1). Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori al momento in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) e la situazione nuova.
4. L'appellante sostiene in primo luogo che il solo trascorrere del tempo non abilitava l'istante a postulare una modifica del contributo alimentare, trattandosi di un'evoluzione già prevedibile al momento di firmare la convenzione, nel febbraio del 1992 (memoriale, pag. 4 a metà). L'argomento cade nel vuoto. La modifica di un contributo alimentare per il figlio presuppone sì cambiamenti rilevanti e duraturi, ma – diversamente dalla modifica di un contributo alimentare per l'ex coniuge (RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4) – non necessariamente imprevisti (Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC). Anzi, il fatto che una decisione o una convenzione non stabilisca un contributo scalare (come nella fattispecie) giustifica tanto più un adeguamento dell'importo quanto più le necessità del figlio si distanziano, per il trascorrere del tempo, da quelle iniziali (Hegnauer, op. cit., n. 69 in principio ad art. 286 CC). Che il fabbisogno in denaro di un figlio sedicenne (com'era AO 1 nel dicembre del 2007) non sia più quello di un figlio appena nato (com'era AO 1 nel febbraio del 1992) non può essere seriamente posto in dubbio. L'azione di modifica si legittimava già, di conseguenza, sotto questo profilo. In proposito l'appello manca di consistenza.
5. Afferma l'appellante che i suoi redditi non sono apprezzabilmente mutati rispetto al febbraio del 1992, quando è stata sottoscritta la convenzione di mantenimento. Egli non contesta che a quel tempo le sue entrate fossero di fr. 6000.– mensili (come ha accertato il Pretore), ma fa valere che i suoi introiti al momento in cui il figlio ha promosso causa nel novembre del 2008 non eccedevano fr. 7535.40 mensili (in luogo dei fr. 11 615.10 mensili calcolati dal Pretore) ed erano finanche inferiori nel 2007, quando si limitavano a fr. 7088.30 mensili. Dopo il pensionamento poi, nell'aprile del 2009, i suoi proventi sono calati a fr. 6000.– mensili complessivi, finanche sotto il livello del 1992 ove appena si consideri il rincaro intervenuto nel frattempo. Non sussisterebbero quindi i presupposti – conclude l'appellante – per una modifica del contributo alimentare. AP 1 non impugna per contro il dispositivo che lo obbliga a rimborsare fr. 680.– a AO 1 per l'acquisto di occhiali. Al riguardo la sentenza del Pretore (dispositivo n. 7) è passata dunque in giudicato.
a) AO 1 chiede la modifica del contributo alimentare (retroattivamente) dal dicembre 2007. A quel momento il convenuto lavorava al 50% come contabile per la __________ di __________ e guadagnava fr. 4300.– netti mensili arrotondati (doc. 4). Beneficiava inoltre di una mezza rendita d'invalidità di fr. 1764.– mensili (doc. 6; interrogatorio formale del 28 agosto 2009, risposta n. 3), riceveva una “rendita d'invalidità LPP” di complessivi fr. 3551.10 mensili dalla __________ e percepiva un reddito netto di fr. 2000.– mensili generato da un immobile a __________ (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo), per complessivi fr. 11 615.10 mensili. L'appellante contesta la “rendita d'invalidità LPP”, che a suo dire non era di fr. 3551.10 mensili, bensì di fr. 3551.10 trimestrali, e il reddito netto dell'immobile a __________, che a suo parere non eccedeva fr. 352.40 mensili (memoriale, pag. 5 in alto).
b) La prima doglianza è fondata. La “rendita d'invalidità LPP” stanziata dalla __________, di fr. 3551.10 complessivi, risultava accreditata in effetti sul conto bancario dell'appellante ogni trimestre, non ogni mese (doc. 12, il doc. 11 menzionato dal Pretore non essendo pertinente), tant'è che i certificati relativi ai contratti di Fondazione collettiva LPP documentavano il diritto del convenuto a rendite della __________ per complessivi fr. 14 204.40 annui (doc. 7 e 8), ovvero fr. 3551.10 per trimestre. Dei fr. 14 204.40 annui complessivi, tuttavia,
fr. 3932.– annui (ossia fr. 327.65 mensili) costituivano “rendite per figli d'invalidi” (doc. 7 e 8), di modo che spettavano a AO 1 (art. 285 cpv. 2bis prima frase CC). La “rendita d'invalidità LPP” imputabile come reddito a AP 1 risultava così di fr. 856.– mensili (fr. 14 204.40 meno fr. 3932.–, diviso 12).
c) Il Pretore ha calcolato il provento della citata proprietà immobiliare a __________ in circa fr. 2000.– mensili togliendo dal reddito locativo di fr. 45 772.80 annui gli interessi ipotecari di fr. 8779.– annui, come pure le spese di gestione, amministrazione e manutenzione di fr. 12 000.– annui (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo). L'appellante obietta che gli interessi ipotecari ammontavano a fr. 2462.– mensili. Tale somma però comprendeva anche gli interessi ipotecari gravanti la casa in cui il convenuto abita a __________ (i quali rientrano come costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo di lui, ma non vanno dedotti dal reddito). Gli interessi ipotecari inerenti alla proprietà immobiliare di __________ sono stati indicati dall'appellante medesimo in fr. 8779.– annui (come ha accertato il Pretore: dichiarazione d'imposta 2007 richiamata dall'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Campagna, modulo 5). La cifra di fr. 2000.– mensili calcolata dal primo giudice resiste dunque alla critica. Ne segue che le entrate complessive di AP 1 ammontavano, nel 2007, a fr. 8920.– mensili (stipendio fr. 4300.–, rendita AI fr. 1764.–, rendita LPP fr. 856.–, reddito immobiliare fr. 2000.–).
d) Nell'aprile del 2009 AP 1 è passato al beneficio della pensione. Il Pretore ne ha stimato il reddito dal “primo”, “secondo” e “terzo” pilastro, dopo di allora, in complessivi fr. 6700.– mensili (70% degli introiti precedenti), cui ha aggiunto il provento di fr. 2000.– dalla sostanza immobiliare, per un totale di fr. 8700.– mensili (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). L'appellante sostiene di non percepire più del 60% rispetto a quanto conseguiva in precedenza e che le sue entrate mensili non eccedono fr. 6000.– complessivi, incluso il reddito della proprietà fondiaria (memoriale, pag. 5 a metà e pag. 6). La tesi è parzialmente provvista di buon diritto. In luogo dello stipendio di fr. 4300.– mensili e della mezza rendita AI di fr. 1764.– mensili, per vero, dal pensionamento il convenuto percepisce solo una rendita AVS intera di fr. 3637.– mensili (come conferma la sua dichiarazione d'imposta 2009, agli atti), cui continuano ad aggiungersi la rendita LPP (divenuta “rendita di vecchiaia”) di fr. 933.30 mensili (attestazioni __________, nella dichiarazione d'imposta 2009), e il noto reddito immobiliare di fr. 2000.–. Le entrate complessive dell'appellante risultano così di fr. 6570.– mensili (arrotondati), in linea con quanto egli ha dichiarato all'interrogatorio formale (tra fr. 6000.– e fr. 7000.– mensili: verbale del 28 agosto 2009, risposta n. 4). L'accertamento del Pretore va rettificato in tal senso.
6. Per quanto riguarda il fabbisogno minimo di coppia (suo e della moglie), il convenuto lamenta nell'appello che il Pretore abbia trascurato “il costo della scuola di M__________” (circa fr. 800.– mensili), il premio della sua assicurazione contro la responsabilità civile (fr. 220.– mensili), quello dell'assicurazione RC relativa all'automobile (fr. 92.10 mensili) “e tutte le spese risultanti dall'incarto fiscale” (memoriale, pag. 7). La trattazione della censura impone una premessa (pubblicata nel frattempo in: RtiD I-2013 pag. 714 n. 4c).
a) Il metodo di calcolo adottato da questa Camera per ridefinire il contributo alimentare in favore di un figlio minorenne ove il padre si fosse risposato nel frattempo e avesse avuto altri figli è stato ricordato, da ultimo, in RtiD II-2010 pag. 639. Tale metodo teneva conto anche del fabbisogno minimo della nuova moglie del debitore e assicurava a quest'ultimo il diritto di conservare, dopo la ridefinizione del contributo alimentare per il figlio, l'equivalente del proprio fabbisogno minimo. A tale criterio si è attenuto – correttamente – il Pretore nella decisione impugnata. In una recente sentenza il Tribunale federale ha precisato nondimeno che nella commisurazione del contributo alimentare per un figlio il debitore alimentare risposatosi nel frattempo può invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, e per di più limitato alla sua persona (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1). Del nuovo coniuge non si tiene conto, se non ove questi sia chiamato – dandosene gli estremi – ad assistere economicamente il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli avuti prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Le tre condizioni cumulative cui ciò possa eventualmente avvenire sono enunciate nella sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 6.2.2.
b) Ciò posto, nella fattispecie poco importa il fabbisogno minimo del convenuto e della nuova moglie. Decisivo è il minimo esistenziale del solo AP 1 calcolato secondo i principi del diritto esecutivo. Trattandosi di un debitore sposato, esso consiste nella metà del minimo esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i supplementi che riguardano il solo debitore, in particolare un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il conseguimento del reddito (in specie gli oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro), il premio della cassa malati e – in caso di attività indipendente – i contributi della previdenza professionale (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). Il costo dell'alloggio va riconosciuto per principio nella metà della locazione dell'abitazione coniugale, senza riguardo a chi sia intestato il contratto o a eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese comuni (cfr. DTF 130 III 765). Un'eccezione ricorre soltanto qualora l'altro coniuge non sia in grado di finanziare la propria metà (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c). Quanto ai premi delle assicurazioni facoltative, essi non vanno considerati (DTF 134 III 323), come non vanno considerate le imposte (DTF 126 III 93 in alto).
c) Alla luce di quanto precede il minimo esistenziale dell'appellante secondo il diritto esecutivo consiste nella metà del minimo esistenziale per coniugi (fr. 850.– mensili, volendo considerare quello più elevato applicabile dal settembre 2009: FU 68/2009 pag. 6292) e nel costo dell'alloggio di fr. 879.– mensili riconosciuto dal Pretore (due terzi di fr. 1318.45, non contestati dall'appellante, il rimanente terzo rientrando nel fabbisogno in denaro del figlio M__________: v. sotto, consid. 7), poiché __________ è senza redditi (sopra, consid. b in fine), come pure nel premio della cassa malati di fr. 240.– mensili (non contestato). A ciò si può aggiungere il premio dell'assicurazione obbligatoria relativa all'automobile (fr. 92.10 mensili), presumendo che il veicolo servisse all'appellante per raggiungere da __________ il posto di lavoro a __________, ma non “il costo della scuola di M__________” (che rientra una volta ancora nel fabbisogno in denaro del ragazzo) né il premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile privata (facoltativa) e nemmeno “tutte le spese risultanti dall'incarto fiscale”, che incombeva all'appellante addurre. Ne discende un fabbisogno minimo di fr. 2061.10 mensili (fr. 1969.– mensili dopo l'aprile del 2009, quando l'appellante non ha più avuto bisogno dell'automobile per raggiungere il posto di lavoro).
7. In merito al reddito conseguito da RA 1, determinato dal Pretore in fr. 1614.60 netti mensili come gerente a metà tempo di un bar a __________, l'appellante fa valere che dopo i 16 anni di AO 1 costei avrebbe dovuto intraprendere un'attività lucrativa a tempo pieno, il fatto ch'essa debba accudire alla figlia avuta nel 2004 dal marito __________ non potendo essere posto a suo carico (memoriale, pag. 7 nel mezzo). L'assunto non è fuori luogo (cfr. RtiD II-2004 pag. 607 n. 33c; v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.470/2002 del 22 maggio 2003, consid. 2.2). Dopo i 16 anni del figlio, invero, nulla ostava alla ripresa di un'attività lucrativa da parte della madre (DTF 137 III 109 nel mezzo), tanto meno ove si pensi che nel dicembre del 2007 RA 1 aveva 38 anni e non risultava affetta da impedimenti che le pregiudicassero un'estensione della capacità lucrativa, né il settore della ristorazione poteva dirsi saturo al punto da non offrire più verosimili possibilità d'impiego. Si fosse attivata a suo tempo, dopo il dicembre del 2007 RA 1 avrebbe potuto conseguire così un reddito netto attorno ai fr. 3200.– mensili (reddito che conseguiva del resto, lordo, prima di ridurre al 50% il suo grado d'occupazione: deposizione del 28 luglio 2009, primo foglio).
Nelle condizioni illustrate occorre definire, anche per quanto riguarda RA 1, il fabbisogno minimo del diritto esecutivo (che non è quello di coppia calcolato nella sentenza impugnata) secondo gli stessi criteri applicati a AP 1. Alla metà del minimo esistenziale per coniugi (fr. 850.– mensili, come per il convenuto) va aggiunta così la metà della locazione una volta dedotta la quota di un terzo già compresa nel fabbisogno in denaro del figlio AO 1 e la quota di un quarto già compresa nel fabbisogno in denaro della figlia L__________ (fr. 337.90 mensili, ossia fr. 1622.– meno 7/12 diviso 2: doc. DD), come pure il premio della cassa malati di fr. 123.10 mensili (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo), per complessivi fr. 1311.– mensili.
8. L'appellante critica anche il fabbisogno in denaro di AO 1, che il Pretore ha stabilito in fr. 1829.– fino al dicembre del 2008 e in fr. 1762.– mensili dopo di allora (quando l'assegno familiare per il figlio è passato da fr. 183.– a fr. 250.– mensili: sentenza impugnata, pag. 5 in alto). La censura potrebbe essere dichiarata senza indugio irricevibile, l'appellante non spiegando nemmeno di scorcio perché il calcolo del Pretore sarebbe erroneo. In virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294) giovi nondimeno verificarne i parametri, AO 1 essendo chiamata a esercitare un'attività a tempo pieno (sopra, consid. 6) e non potendo assicurare a AO 1 – contrariamente all'opinione del primo giudice – cura e educazione in natura.
a) Sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (www.lotse.zh.ch), cui questa Camera si ispira da oltre un ventennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), e in particolare della tabella 2007 applicabile dal momento in cui l'istante chiede la modifica del contributo alimentare (RDT 61/2006 pag. 324), il fabbisogno in denaro di AO 1 (16 anni) risultava di fr. 1815.– mensili (due fratelli nella stessa economia domestica). In tale fabbisogno va sostituito il costo dell'alloggio (fr. 305.–) con quello effettivo (fr. 540.–, pari a un terzo della locazione di fr. 1622.– mensili: doc. DD), come prevedono le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). La quota per cura e educazione invece va lasciata intatta, la madre non potendo assicurare tali prestazioni in natura (sopra, consid. 7). Il fabbisogno in denaro di AO 1 risulta così di fr. 2050.– mensili. Dedotto l'assegno familiare di fr. 183.– fino al 31 dicembre 2008 (già compreso nel fabbisogno in denaro: op. cit., pag. 9) e la “rendita per figli d'invalidi” LPP riscossa dal convenuto, che spetta al figlio (fr. 327.65 mensili: sopra, consid. 5b), tale importo si riduce a fr. 1540.– mensili (arrotondati). Dal 1° gennaio 2009 l'assegno familiare è passato a fr. 250.– mensili, onde un ridimensionamento del fabbisogno in denaro a fr. 1470.– mensili (arrotondati). Dal 1° aprile 2009 infine (pensionamento del convenuto) la “rendita per figli d'invalidi” è divenuta “rendita per figli di pensionati”, lievitando a fr. 373.40 mensili (attestazioni __________, nella dichiarazione d'imposta 2009), di modo che il fabbisogno in denaro è ulteriormente diminuito a fr. 1425.– mensili (arrotondati).
b) Quanto al contributo alimentare dopo i vent'anni (“Gli alimenti stabiliti prima dell'entrata in vigore della legge federale del 7 ottobre 1994 fino al raggiungimento della maggiore età vanno versati fino al compimento dei 20 anni”: art. 13c tit. fin. CC), è vero che ai fini dell'art. 277 cpv. 2 CC il fabbisogno di un figlio maggiorenne in formazione (nel gennaio del 2011 AO 1 frequentava l'ultimo anno di liceo: lettera 31 gennaio 2011 nel fascicolo della Pretura) andrebbe determinato – come per tutti i maggiorenni – in base ai criteri del diritto esecutivo, non più in base alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (Rep. 1995 pag. 153; I CCA, sentenza inc. 11.2012.20 del 16 ottobre 2013, consid. 9c). Esso comprenderebbe dunque il minimo esistenziale, il costo dell'alloggio, il premio della cassa malati, le spese di trasferta e i costi del materiale scolastico (Rep. 1995 pag. 153 n. 28). Nulla induce a credere nondimeno – né il convenuto pretende – che dal mese successivo alla maggiore età il fabbisogno di AO 1 sarebbe mutato in misura apprezzabile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.58 dell'8 febbraio 2013, consid. 5d). In mancanza di cambiamenti oggettivi non v'è ragione perciò di scostarsi dal fabbisogno stimato di fr. 1425.– mensili.
9. Rimane da eseguire un confronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori al momento in cui il contributo alimentare è stato fissato e la situazione nuova. Nel febbraio del 1992, come detto, AP 1 aveva redditi per fr. 6000.– mensili (il suo fabbisogno minimo non è noto) con cui sopperiva interamente al fabbisogno in denaro del figlio, fissato nella convenzione a fr. 500.– mensili indicizzati. RA 1, senza redditi, prestava al figlio cura e educazione. Nel dicembre del 2007 (decorrenza della modifica chiesta dal figlio) il fabbisogno in denaro di AO 1 ammontava a fr. 1540.– mensili, il padre conseguiva redditi per fr. 8920.– mensili e con un fabbisogno minimo di fr. 2060.– (arrotondati) conservava un margine di fr. 6860.– mensili (arrotondati). La madre avrebbe potuto guadagnare fr. 3200.– mensili e con un fabbisogno minimo di fr. 1310.– mensili (arrotondati) avrebbe potuto conservare un margine di fr. 1890.– mensili (arrotondati). Paragonate le due disponibilità, si sarebbe giustificato così di porre a carico del padre un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili, la rimanenza di fr. 340.– mensili dovendo essere fornita dalla madre, ciò che lasciava per altro adeguate riserve a entrambi i genitori per sovvenire al fabbisogno in denaro dei figli avuti in seguito. Dal 1° gennaio 2008 il fabbisogno in denaro del figlio è calato, come detto, a fr. 1470.– mensili. Le condizioni economiche dei genitori non essendo apprezzabilmente mutate, il contributo a carico del padre si sarebbe ricondotto così a fr. 1150.– mensili e la partecipazione della madre a fr. 320.– mensili.
Dal 1° aprile 2009 è subentrato il pensionamento del convenuto, le cui entrate sono diminuite a fr. 6570.– mensili, com'è diminuito il relativo fabbisogno minimo a fr. 1969.–, onde una disponibilità di fr. 4600.– mensili (arrotondati). Non è cambiata invece la situazione della madre, la cui disponibilità è rimasta di fr. 1890.– mensili. Il fabbisogno in denaro del figlio essendo di fr. 1425.– mensili, AP 1 sarebbe stato chiamato così a contribuire per circa fr. 1010.– mensili e RA 1 per circa fr. 415.– mensili.
10. Se ne conclude che, nel risultato, la sentenza del Pretore si rivela finanche favorevole all'appellante. Il contributo alimentare stabilito dal Pretore dal dicembre del 2007 al dicembre del 2008 (fr. 1354.– mensili) comprende infatti la “rendita per figli d'invalidi” LPP di fr. 327.65 mensili (dispositivo n. 5.2 prima frase), che spetta di diritto al figlio. In realtà Il contributo alimentare a carico del convenuto risulta così di fr. 1026.35 mensili, rispetto ai fr. 1200.– che gli sarebbero potuti essere addebitati. Dal gennaio al marzo del 2009 il Pretore ha stabilito un contributo alimentare di fr. 1304.– mensili, compresa la nota “rendita per figli d'invalidi” LPP di fr. 327.65 mensili, sicché il contributo alimentare risulta di fr. 976.35 mensili rispetto ai fr. 1150.– mensili che il convenuto si sarebbe potuto vedere addebitati. Dal 1° aprile 2009, infine, il contributo alimentare di fr. 1096.– mensili stabilito dal Pretore comprende la “rendita per figli di pensionati”, di fr. 373.40 mensili, di modo che il contributo effettivo non eccede fr. 722.60 mensili rispetto ai fr. 1010.– mensili che gli si sarebbero potuto porre a carico. Quanto alla clausola convenzionale secondo cui l'obbligo alimentare termina solo “con l'inizio di un'attività lavorativa” da parte del figlio, essa non è controversa e non va rimessa in discussione.
11. Dato l'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone il problema di attribuire ripetibili al convenuto, cui l'appello non è stato comunicato per osservazioni.
12. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso appare raggiungere la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ove si pensi che “l'inizio di un'attività lavorativa” da parte del figlio può anche protrarsi vari anni.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello.
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).