Incarto n.
11.2011.2

Lugano,

26 ottobre 2011/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 590.2007/R.83.2010 (diritti di visita del figlio con il padre) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

 RI 1 ora in  

 

 

alla

 

 

 

Commissione tutoria regionale 6, Agno

 

                                         per quanto riguarda le relazioni personali del figlio

 

                                         D__________ (2006)

 

                                         munito di curatore educativo nella persona di

 

                                         __________,

 

                                         con il padre

 

                                         PI 1, ora in __________;

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 17 dicembre 2010 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 25 novembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;


 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   In esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato il 27 giugno 2007 PI 1 (1976) e RI 1 (1978) a vivere separati. Il figlio D__________, nato il 5 agosto 2006, è stato posto sotto la custodia parentale alla madre. Con decisione del 20 settembre 2007 la Commissione tutoria regionale 6 ha poi regolato le relazioni tra padre e figlio, ha

                                         istituito in favore di D__________ una curatela educativa e il 26 novembre 2007 ha designato il curatore nella persona di __________.

 

                                  B.   Accertato che i genitori non rispettavano il diritto di visita, il 21 novembre 2008 la Commissione tutoria regionale ha incaricato il Servizio medico-psicolo­gico, __________, di valutare le rispettive capacità parentali. Nel suo referto del 5 giugno 2009 il Servizio ha ritenuto PI 1 e RI 1 “solo parzialmente idonei nell'occuparsi di D__________”. Sta di fatto che dopo il settembre del 2008 PI 1 non ha più visto né cercato il figlio.

 

                                  C.   Nell'intento di ristabilire le relazioni personali tra __________ e il padre, con decisione del 23 giugno 2010 la Commissione tutoria regionale ha fissato incontri di un'ora sotto sorveglianza ogni due settimane alla __________ di __________ “con l'iniziale presenza” di RI 1. I responsabili dell'istituto sono stati invitati a comunicare al curatore educativo quando le visite avrebbero potuto avere luogo senza la madre. La Commissione tutoria regionale non ha prelevato tasse né spese.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata RI 1 è insorta il 28 giugno 2010 all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere la sospensione immediata del diritto di visita paterno a tempo indeterminato. Statuendo il 25 novembre 2010, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso e ha posto gli oneri processuali di fr. 100.– complessivi a carico dell'interessata. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

 

                                  E.   Il 17 dicembre 2010 RI 1 si è rivolta a questa Camera con un appello in cui, senza formulare richieste precise, contesta la decisione dell'Autorità di vigilanza. Il memoriale non è stato oggetto di notifica per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni a questa Camera (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1).

 

                                   2.   Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato anzitutto che, dato il lungo tempo trascorso senza incontri, ormai il figlio non identifica più la figura del padre. Occorre così ristabilire le relazioni personali attraverso un diritto di visita molto restrittivo, alla presenza iniziale della madre e con la sorveglianza di personale specializzato. Che il riavvicinamento di padre e figlio sia necessario – ha continuato l'Autorità di vigilanza – non è revocato in dubbio nemmeno dalla ricorrente, la quale si limitava a criticare nel memoriale modi e tempi, sottolineando come PI 1 sia stato posto in carcere preventivo per messa in circolazione, acquisto e deposito di monete false, oltre che per ripetuta violazione della legge federale sugli stupefacenti. Se non che – ha concluso l'Autorità di vigilanza – tali reati non sono suscettibili di ledere il bene del figlio. Nel frattempo poi PI 1 è tornato a piede libero, in attesa di processo, e quand'anche fosse condannato a una pena detentiva più lunga del carcere preventivo sofferto il “Servizio Pollicino” interno al penitenziario cantonale consentirebbe l'esercizio del diritto di visita. Onde, per finire, la reiezione del ricorso.

 

                                   3.   L'appellante sostiene di non essersi potuta attenere al calendario delle visite fissato a suo tempo dal curatore educativo per ragioni oggettive, di avere sempre accudito al figlio facendo del suo meglio e di avere capito solo dopo la decisione della Commissione tutoria regionale che il marito era stato posto in carcere preventivo, avendo associato in un primo momento il toponimo “La Stampa” all'appellativo di una presunta testata giornalistica anziché al nome del penitenziario ticinese. L'appellante dichiara inoltre di essere assolutamente contraria all'ipotesi che il figlio incontri il padre per il tramite del “Servizio Pollicino”, un bambino di quattro anni non dovendo frequentare “ambienti per lui psicologicamente malsani, quali istituti di carcerazione”.

 

4.Che nella fattispecie sia necessario riallacciare i rapporti fra padre e figlio non è contestato da RI 1 nemmeno nell'appello, a prescindere del fatto che intrattenere relazioni con entrambi i genitori risponde per principio al bene di un minorenne (DTF 127 III 298 consid. 4a in fine). Che nella fattispecie tale finalità vada perseguita attraverso un diritto di visita di un'ora quindicinale sotto sorveglianza, alla presenza iniziale di lei, l'appellante non discute. Essa sembra opporsi a che il figlio incontri il padre finché questi non sarà definitivamente a piede libero, D__________ non dovendo entrare in contatto con istituti di pena. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rilevato nondimeno come appaia improbabile che PI 1 debba tornare in carcere, vista la natura dei capi d'imputazione. Tant'è che con mandato penale del 18 agosto 2010 (seppure non passato in giudicato) il presidente del Circolo di __________ gli ha inflitto 120 aliquote giornaliere sospese condizionalmente per due anni (decisione nella rubrica “corrispondenza” della Commissione tutoria regionale). L'appellante nulla obietta su questo punto, sicché al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

 

                                         Per di più, ammesso e non concesso che PI 1 si trovi ancora a scontare in carcere un residuo di pena dopo il passaggio in giudicato della sentenza definitiva, mal si com­pren­de perché un servizio preposto istituzionalmente al­l'esercizio dei diritti di visita fra genitori detenuti e figli, dotato di una struttura e di personale apposito, dovrebbe risultare “psicologicamente malsano” per D__________. L'interessata afferma ciò apoditticamente, ma non tenta neppure di illustrare la sua convinzione. Carente una volta ancora di motivi, anche a tale riguardo l'appello si dimostra irricevibile e sfugge a ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

 

                                   5.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), fermo restando che la tassa di giustizia tiene conto delle condizioni economiche verosimilmente modeste in cui essa versa e del fatto che il giudizio di appello si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG). Non è il caso per altro di attribuire ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni.

 

                                   6.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–   ;

– , ;

– Commissione tutoria regionale 6, Agno.

                                         Comunicazione:

                                         – , ;

                                         –  Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.