Incarto n.
11.2011.33

Lugano

21 giugno 2013/mc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

 

vicecancelliera:

Billia

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2010.39 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 19 aprile 2010 da

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

 

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1),

 

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 3 marzo 2011 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 17 febbraio 2011;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 30 dicembre 2009 emanata a protezione dell'unione coniugale il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha autorizzato (1966) e AP 1 (1969) a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli Mar__________ (12 agosto 1995) e May__________ (23 agosto 1998), ha regolato il diritto di visita paterno e condannato AO 1 a versare contributi alimentari per moglie e figli (inc. DI. 2008.19). Tale sentenza è stata parzialmente riformata da questa Camera, che con sentenza del 25 maggio 2012 ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 5560.– mensili dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2010 e in fr. 4515.– mensili dopo di allora (inc. 11.2010.11).

 

                                  B.   Frattanto, nell'ambito di una causa di divorzio (su richiesta unilaterale e poi su richiesta comune) promossa il 19 aprile 2010 da AO 1, nella sua risposta del 30 ottobre 2010 la moglie ha chiesto che il marito fosse tenuto a versarle una provvigione ad litem di fr. 40 000.–. All'udienza del 7 febbraio 2011, indetta per la discussione, AO 1 ha proposto di respingere la richiesta, sostenendo che la moglie era in grado di finanziare da sé i costi del processo. I coniugi hanno rinunciato alla discussione finale. Statuendo con decreto cautelare del 17 febbraio 2011, il Pretore ha respinto l'istanza, senza prelevare spese né assegnare ripetibili.

 

                                  C.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 marzo 2011 nel quale chiede che la sua richiesta di provvigione ad litem sia accolta e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. AO 1 non ha formulato osservazioni all'appello. Il 12 e il 29 ottobre 2012 l'appellante ha prodotto a questa Camera nuovi documenti, tra cui una richiesta di anticipo di fr. 37 800.– che il Pretore le ha rivolto il 19 settembre 2012 per l'esecuzione di una perizia nella causa di divorzio. AO 1 ha reagito il 26 novembre 2012, facendo valere che la moglie è perfettamente in grado di versare le sei rate mensili di fr. 6300.– ciascuna concesse dal Pretore il 18 ottobre 2012.

 

                                  D.   Statuendo in pendenza di appello su una causa avviata da AO 1 per ottenere lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale, con sentenza del 18 marzo 2013 il

                                         Pretore ha ordinato la vendita ai pubblici incanti delle particelle n. 432 e 483 RFD di __________, fissando una base d'asta di fr. 1 396 000.– (inc. OA.2009.78).

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). L'obbligo impartito a un coniuge di corrispondere pendente causa una provvigione ad litem all'altro coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese del processo è una misura provvisionale (RtiD I-2006 pag. 669 n. 33c consid. 6). Esperito entro dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata in una questione patrimoniale il cui valore litigioso supera fr. 10 000.–, l'appello in esame è pertanto ricevibile (art. 308 cpv. 2 e 314 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   AP 1 produce in questa sede nuovi documenti: una procura, una decisione del 15 ottobre 2010 di rigetto definitivo dell'opposizione per mancato pagamento di contributi alimentari da parte dal marito, una petizione di divisione di comproprietà inoltrata da AO 1 l'11 settembre 2009, una petizione creditoria inoltrata il 18 giugno 2010 dalla __________ di __________ nei confronti di lei e un'istanza di rigetto dell'opposizione presentata dal marito il 22 gennaio 2010. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello soltanto se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per le procedure sommarie del diritto di famiglia (DTF 138 III 376 consid. 4.3.2). Nulla induce a credere – né l'interessata pretende – che i documenti in rassegna non potessero essere esibiti al Pretore, l'ultima udienza sulla provvigione ad litem essendosi tenuta il 7 febbraio 2011. Tali atti non possono dunque essere considerati per la prima volta in appello. Successivi alla decisione impugnata, sono ricevibili invece la “richiesta di anticipo per le spese di perizia” emanata dal Pretore il 19 settembre 2012, i documenti che riguardano una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione inc. EF.2008.289, un estratto delle esecuzioni del 29 novembre 2012 (prodotti dall'appellante il 12, il 29 ottobre e il 29 novembre 2012) e una sentenza 18 marzo 2013 emessa dal Pretore (prodotta dal marito il 2 maggio 2013).

 

                                   3.   Il coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 38-38a ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC). Lo stanziamento di una provvigione ad litem presuppone che il coniuge richiedente non disponga – o non possa disporre in tempo utile – di mezzi propri per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il proprio debito mantenimento (cfr. FamPra.ch 2010 pag. 669, consid. 8.2). Se può contare su capitali propri, egli deve attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa da sé, in altri termini, egli non ha diritto di riscuotere provvigioni, nemmeno ove l'altro coniuge sia in grado di fornirle o si trovi in condizioni economiche migliori delle sue (I CCA, sentenza inc. 11.2009.178 dell'11 febbraio 2011, consid. 4 con richiamo).

 

                                   4.   In concreto il Pretore ha accertato, richiamandosi alla propria sentenza del 30 dicembre 2009 emessa nella procedura a protezione dell'unione coniugale (parzialmente riformata da questa Camera il 25 maggio 2012: sopra, lett. A), che dal 1° aprile 2010 AP 1 può contare su una mezza eccedenza nel bilancio familiare di fr. 795.– mensili “dedicabile alla propria causa di divorzio”. Inoltre – egli ha soggiunto – dopo il 1° aprile 2010 essa ha conseguito non solo il reddito di fr. 1500.– mensili a lei imputato in quella sentenza, bensì fr. 1900.– mensili. È quindi in grado – ha concluso il primo giudice – di sovvenzionare da sé i costi del processo, stimati da lei medesima in fr. 500.– mensili.

 

                                   5.   L'appellante sostiene che AO 1 sta cercando di sminuire il proprio reddito e di occultare il suo patrimonio. Essa ricorda di avere proposto, nell'appello dell'11 gennaio 2010 contro la sentenza pretorile del 30 dicembre 2009, di inserire nel fabbisogno minimo di lei una voce di fr. 500.– mensili per spese legali ed elenca una serie di cause promosse dal convenuto e dalla __________ contro di lei, cause che l'hanno costretta a sollecitare più volte davanti al Pretore la rateazione di anticipi. Per di più – essa continua – la ripartizione dell'eccedenza mensile nel bilancio familiare stabilita nella procedura a protezione dell'unione coniugale risulta dubbia in una causa di divorzio, senza dimenticare che la provvigione ad litem è stata chiesta sia per coprire le spese legali, sia per finanziare le perizie che si impongono, avendo essa a disposizione solo “qualche centinaio di franchi mensili”, mentre il marito non avrebbe problemi a fornire l'importo richiesto.

 

                                   6.   Nella misura in cui crede che qualora non avesse versato entro il 31 ottobre 2012 la prima rata dell'anticipo a lei chiesto dal Pretore per l'esecuzione della perizia sul valore della __________ di __________ la prova non sarebbe stata assunta, l'appellante cade in errore. Come in materia di gratuito patrocinio, fino al momento in cui una richiesta di provvigione ad litem non sia stata decisa il giudice non può esigere il deposito di anticipi in garanzia di spese processuali presumibili e non può, quindi, stralciare eventuali prove cui l'anticipo è destinato. Nel caso in cui il presente appello fosse respinto, di conseguenza, il Pretore non potrà rinunciare automaticamente alla perizia, ma dovrà assegnare alla richiedente un termine suppletorio per corrispondere l'anticipo (DTF 138 III 671 consid. 4.2.1).

 

                                   7.   La provvigione ad litem in esame è la terza postulata dall'appellante. La prima, di fr. 5000.–, è stata da lei ottenuta il 9 giugno 2008 nella protezione dell'unione coniugale (inc. DI.2008.19, act. VII e XIII). La seconda, di fr. 15 000.–, avanzata il 6 giugno 2008 nella medesima procedura, è stata respinta dal Pretore il 30 settembre 2008 perché “nell'ambito di misure a protezione dell'unio­ne coniugale nessuna base legale abilita il giudice a condannare una parte ad anticipare le spese legali e giudiziarie dell'altra, e ciò anche nel caso in cui quest'ultima non avesse la possibilità di sovvenire ai costi del processo” (inc. DI.2008.19, act. XII e XVII). Di conseguenza AP 1 ha chiesto che le fosse riconosciuta nel fabbisogno minimo una posta di fr. 500.– mensili per le spese processuali, ma anche tale pretesa è stata respinta dal Pretore e identica sorte è toccata a tale pretesa in appello, questa Camera avendo accertato con decisione del 25 maggio 2012 (inc. 11.2010.11, consid. 6) che l'interessata poteva beneficiare nel bilancio familiare di una cospicua quota d'eccedenza, la quale, sommata all'importo di fr. 5000.– già riconosciuto a suo tempo dal Pretore, le permetteva con ogni verosimiglianza di far fronte senza troppe difficoltà alle spese legali.

 

                                   8.   Una provvigione ad litem è destinata a finanziare spese future, non a recuperare esborsi già affrontati dall'istante o a remunerare onorari già maturati dal patrocinatore (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). Nel caso specifico occorre verificare pertanto se, a un esame di verosimiglianza, la moglie non possa far fronte con mezzi propri alle spese di patrocinio e di procedura maturate dopo il 30 ottobre 2010.

 

                                         a)   L'interessata fonda la propria richiesta su un preventivo del 20 aprile 2010 in cui il suo patrocinatore prospettava un onorario “sicuramente superiore, anche per l'atteggiamento processuale tenuto da suo marito, a fr. 40 000.– (fr. 300.– orari, più il 2% sull'ammontare degli averi patrimoniali da liquidare IVA non compresa”), oltre ai “costi delle perizie che si andranno a chiedere, di un importo anch'esso non indifferente” (doc. 4). Per quanto elevata, tale retribuzione non sembra offendere i criteri enunciati dall'art. 15a LAvv per la definizione dell'onorario, data anche la necessità di sciogliere il regime dei beni matrimoniali (di valore rilevante). La questione è di sapere se AP 1 non fosse in grado di finanziare tale spesa da sé.

 

                                         b)   Il Pretore ha ritenuto che l'interessata ha una capacità finanziaria sufficiente, potendo essa devolvere alla propria difesa almeno fr. 500.– mensili. L'appellante contesta, ma non rende verosimile il contrario. Anzi, riconosce la disponibilità di “qualche centinaio di franchi mensili”. Sta di fatto che tale disponibilità risulta anche più alta di fr. 500.– mensili. dal 1° aprile 2010, in effetti, AP 1 poteva contare su alme­no fr. 795.– mensili (sopra, consid. 4). Con la nota sentenza del 25 maggio 2012, passata in giudicato, questa Camera le ha poi riconosciuto dal 1° settembre 2010 un contributo alimentare di fr. 4515.– mensili (in base a un reddito ipotetico di fr. 1500.–) a copertura di un fabbisogno minimo di fr. 4449.05 mensili (consid. 10). Fondandosi sui conteggi di stipendio relativi al 2010, nella decisione impugnata il Pretore ha accertato che in realtà AP 1 guadagnava non solo fr. 1500.–, bensì fr. 1900.– mensili (pag. 2 a metà), ciò che nell'appello l'interessata non contesta. La disponibilità di lei dal 1° settembre 2010 risultava così di fr. 1966.– mensili

                                               (fr. 4515.– più fr. 1900.– meno fr. 4449.–).

 

                                               In seguito, con decreto cautelare del 28 ottobre 2011 il Pretore ha appurato che AP 1 guadagnava fr. 1972.– mensili e che il fabbisogno minimo di lei era diminuito di fr. 686.–, sicché ha ridotto il contributo alimentare a fr. 3165.– mensili dal 1° novembre 2011. Dopo di allora la disponibilità dell'interessata è scesa così a fr. 1374.– mensili (fr. 3165.– più fr. 1972.– meno fr. 3763.–). In esito a un successivo decreto cautelare del 14 novembre 2012, con cui il Pretore ha fissato per l'appellante un nuovo contributo alimentare di fr. 4045.70 mensili dal 1° dicembre 2012 (inc. CA. 2012.36), la disponibilità della moglie è ulteriormente aumentata a fr. 2254.– mensili (fr. 4045.– più fr. 1972.– meno fr. 3763.–). Tale decreto è tuttavia stato impugnato dal marito con appello del 26 novembre 2012, tuttora pendente davanti a questa Camera (inc. 11.2012.152). Comunque sia, dall'avvio della causa di divorzio in poi l'appellante ha sempre avuto disponibilità superiori a fr. 500.– mensili.

 

                                         c)   Considerato che l'interessata era in grado, dall'aprile del 2010, di accantonare fr. 500.– mensili per le spese legali e che la causa durerà ancora almeno un anno, si può presumere che entro la fine della procedura AP 1

                                               potrà finanziare la propria difesa con un capitale di circa fr. 25 000.–. Si giustifica così di obbligare AO 1 a versarle una provvigione ad litem di fr. 15 000.–, pari alla quota di fr. 40 000.– che essa non è in grado di finanziare con mezzi propri senza compromettere il proprio debito mantenimento. Per quanto riguarda la situazione finanziaria del marito, egli può sicuramente far capo a risorse sufficienti senza intaccare il proprio debito mantenimento (tassazione 2008 nella cartella n. 6 dei documenti da lui prodotti il 13 gennaio 2011). In definitiva l'appello merita quindi accoglimento entro tali limiti.

 

                                   9.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), nel senso che AP 1 dovrebbe sopportare due terzi degli oneri processuali, mentre il resto andrebbe a carico del marito. Non avendo presentato osservazioni all'appello, tuttavia, quest'ultimo non può essere considerato soccombente né vittorioso e non può essere tenuto a versare oneri processuali né può ricevere ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale federale 4P.134/1996 del 5 maggio 1997, consid. 5 e sentenza 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5). Nell'ambito dell'attuale giudizio si preleva unicamente, di conseguenza, la quota di spese processuali a carico della moglie. L'esito della decisione attuale non influisce per contro sul dispositivo con cui il Pretore ha rinunciato a percepire spese e ad assegnare ripetibili, che può rimanere invariato.

 

                                10.   Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso eccede la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                    1.   L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è così riformato:

 

                                         L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che AO 1 è obbligato a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 15 000.–.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 350.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).