Incarto n.

11.2011.47
11.2011.47

Lugano

12 marzo 2012/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino e Cantone

del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

vicecancelliera:

Billia

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2005.173 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo completo) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione dell'11 ottobre 2005 da

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. dott. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1 ,

(patrocinata dall'avv. PA 2),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 12 aprile 2011 presentato dall'attore contro la sentenza

emessa dal Pretore il 16 marzo 2011 e

 

sull'appello incidentale del 31 maggio 2011 presentato dalla convenuta contro la medesima sentenza;

                                     

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1954) e AO 1 (1955) si sono sposati a Locarno il 12 novembre 1976. Dal matrimonio sono nati C__________, il 6 marzo 1977, e J__________, il 31 luglio 1979. Il marito è agente della polizia cantonale. Di formazione parrucchiera, durante la comunione domestica la moglie si è dedicata alla famiglia e al governo della casa. Dopo la fine della vita in comune essa ha cominciato un'attività di aiuto cuoca al 50% per il __________ di __________, salvo essere posta dal maggio del 2004 al beneficio di una rendita AI e di una rendita di cassa pensione. I coniugi vivono separati dalla primavera del 1999, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un altro appartamento, sempre nello stesso Comune.

 

                                  B.   Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, con decreto cautelare del 16 luglio 1999 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1250.– mensili. Il 4 giugno 1999 AO 1 ha intentato azione di separazione, chiedendo al marito un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili (inc. OA.1999.92). Su richiesta delle parti, con decreto del 30 novembre 2005 il Pretore ha stralciato la causa di separazione dai ruoli (inc. OA.1999.92).

 

                                  C.   Nel frattempo, l'11 ottobre 2005, AP 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio, ha offerto un contributo alimentare per la moglie corrispondente alla “somma mensile mancante alle entrate personali di quest'ultima per raggiungere l'importo totale massimo di fr. 3000.–, comunque non superiore a fr. 1100.–”, ha proposto che a ciascun coniuge fosse riconosciuta la proprietà di quanto in suo possesso e ha chiesto la suddivisione delle presta­zioni d'uscita maturate da ciascuno presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. Nella sua risposta del 25 novembre 2005 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, ha chiesto un importo indeterminato in liquidazione del regime dei beni, uno altrettanto indefinito a titolo di contributo alimentare e la trasmissione degli atti al Tribunale delle assicurazioni per determinare le prestazioni d'uscita previdenziali o, in subordine, lo stanziamento di un'indennità sulla base dell'art. 124 CC. Il Pretore ha trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e il 14 marzo 2006 ha sentito i coniugi, i quali hanno confermato la volontà di divorziare e di demandargli la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Il marito ha confermato tale volontà il 16 agosto 2006, dopo il termine bimestrale di rifles­sione, e la moglie il 6 agosto 2007. Il 3 dicembre 2009 la causa è stata sospesa su richiesta delle parti.

 

                                  D.   In esito a un'istanza di misure cautelari inoltrata da AO 1, con decreto cautelare del 10 giugno 2010 il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla moglie dal 1° gen­naio 2010 un contributo alimentare di fr. 2300.– mensili. Un appello introdotto dal marito contro il decreto cautelare appena citato è stato parzialmente accolto il 28 febbraio 2012 da questa Camera, che ha ridotto il contributo alimentare a fr. 2150.– mensili (inc. 11.2010.82).

 

                                  E.   Nel frattempo, riattivata la procedura di merito, su invito del Pretore le parti hanno presentato un memoriale contenente le loro motivazioni e conclusioni sui punti contestati. Nel proprio, del 23 giugno 2010, AP 1 ha ribadito le sue domande, salvo negare contributi di mantenimento, offrendo in subordine fr. 906.10 mensili. Nel suo allegato del 6 luglio 2010 AO 1 ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili fino al 19 gennaio 2019, ridotti a fr. 1800.– mensili fino al 30 novembre 2019 e a fr. 1500.– mensili in poi vita natural durante, oltre alla metà della prestazione d'uscita maturata dal marito durante il matrimonio, o subordinatamente, un'indennità sulla base dell'art. 124 CC. La discussione sui punti contestati si è tenuta il 12 ottobre 2010. Nel corso dell'istruttoria le parti hanno trasmesso al Pretore, il 7 marzo 2011, un accordo completo sulle conseguenze del divorzio, chiedendo al Pretore di omologarlo.

 

                                  F.   Con sentenza del 16 marzo 2011 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha omologato la convenzione sugli effetti del medesimo e ha ordinato alla Cassa pensioni __________ di trasferire dal conto di libero passaggio di AP 1, al passaggio in giudicato della decisione, fr. 121 502.50 sul conto di libero passaggio (BR) __________ n. AVS __________ intestato a AO 1 presso la Banca __________ __________ e fr. 121 502.50 sul conto corrente postale __________, intestato alla medesima. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 570.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  G.   Contro la sentenza menzionata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 aprile 2011 nel quale chiede di liquidare le prestazioni d'uscita dai rispettivi istituti di previdenza “conformemente agli art. 122 e 124 CC”, di ordinare alla Cassa pensioni __________ di trasferire dal suo conto di libero passaggio, una volta passata in giudicato la sentenza, la metà di fr. 243 005.– su un conto analogo della moglie e l'altra metà su un conto corrente della stessa con trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per calcolare e ripartire le prestazioni d'uscita dai rispettivi istituti previdenziali (la Cassa pensione __________ per il marito e la Cassa pensioni __________ “__________” o la Banca __________ per la moglie).

 

                                         Nelle sue osservazioni del 31 maggio 2011 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale chiede di far decorrere il contributo alimentare, in riforma del giudizio impugnato, dal momento in cui avrà ricevuto l'indennità dalla cassa pensione del marito, di aggiornare la prestazione d'uscita del marito al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio o, in via subordinata, di corrisponderle fr. 243 005.– come indennità adeguata giusta l'art. 124 CC. Con replica e osservazioni all'appello incidentale del 27 giugno 2011 AP 1 conferma la sua richiesta, proponendo di respingere l'appello avversario. Nella sua duplica e replica incidentale del 13 luglio 2001 AO 1 riafferma nuovamente le sue domande. Il 25 luglio 2011 AP 1 ha ribadito una volta di più il suo punto di vista.

 

                                  H.   Nel frattempo, il 24 giugno 2011, il Pretore ha ordinato alla Cassa pensioni __________ di eseguire il trasferimento dell'avere di previdenza di AP 1 secondo le modalità stabilite nella decisione, passata in giudicato su quel punto. I due versamenti sono avvenuti alla fine di quello stesso mese.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore, emanata il 16 marzo 2011, è stata notificata al patrocinatore di AP 1 il 18 marzo successivo. L'appello principale e quello incidentale soggiacciano pertanto dalla legge nuova. Presentato contro una “decisione finale di prima

                                         istanza” (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC), il primo andava introdotto perciò entro 30 gior­ni dalla notifica della decisione (art. 311 cpv. 1 CPC) e il secondo con la risposta all'appello principale (art. 313 CPC). Tempestivi, sotto questo profilo entrambi gli appelli sono ricevibili.

 

                                    I.   Sull'appello principale

 

                                   2.   Litigiosa è, in concreto, la ripartizione delle prestazioni d'uscita dagli istituti previdenziali. Ora, conformemente all'art. 289 CPC la pronuncia di un divorzio su richiesta comune è impugnabile con appello soltanto per vizi della volontà. Tale norma non riguarda però gli effetti del divorzio, i quali possono essere appellati alla stessa stregua delle conseguenze rimaste litigiose (Siehr in: Basler Kommentar ZPO, n. 3 ad art. 289 CPC; Fankhauser in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo 2010, n. 7 ad art. 289). Come nel vecchio diritto, l'appellante può quindi censurare liberamente tanto gli accertamenti di fatto quanto l'applicazione del diritto (I CCA, sentenza inc. 11.2001.60 del 26 luglio 2001, consid. 5 non pubblicato in: RtiD I-2004 pag. 593 n. 72c). Che il potere di cognizione dell'autorità di secondo grado sia limitato all'esame delle condizioni per l'omologazione dell'intesa (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 16b ad art. 289 CPC) nulla muta, l'appellante principale facendo valere appunto che su un punto la convenzione è incompleta.

 

                                   3.   Secondo l'appellante le prestazioni d'uscita devono essere ricalcolate e suddivise in base all'art. 122 (o all'art. 124 CC), giacché la clausola n. 4 della convenzione omologata dal Pretore si riferisce unicamente alla sua prestazione d'uscita e non a quella della moglie. Egli sostiene che il primo giudice doveva esaminare la questione d'ufficio e che la metà della prestazione d'uscita della moglie deve pertanto essergli trasferita. Soggiunge di non sapere se la moglie sia tuttora affiliata a un istituto di previdenza, ciò che gli impedisce di formulare una proposta di riparto. AO 1 oppone, dal canto suo, che il marito non ha mai rivendicato pretese al riguardo, che egli in ogni modo era a conoscenza del versamento in suo favore di una rendita della cassa pensione e che la convenzione omologata dal Pretore è stata attentamente esa­minata, tanto da essere sottoscritta anche dai patrocinatori delle parti.

 

                                   4.   A norma dell'art. 122 cpv. 1 CC, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ciascuno ha dirit­to alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge sul libero pas­saggio. Dandosi crediti reciproci, si divide la differenza tra i rispettivi crediti (art. 122 cpv. 2 CC). Il giudice può rifiutare la divisione in tutto o in parte, ma solo ove essa “appaia manifesta­mente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio” (art. 123 cpv. 2 CC). Ove sia già sopraggiunto un caso di previdenza per un coniuge, ovvero nell'impossibilità di suddividere le prestazioni d'uscita, è dovuta un'adeguata indennità (art. 124 cpv. CC).

 

                                         a)   Nella fattispecie la convenzione sugli effetti del divorzio firmata il 21 febbraio e il 7 marzo 2011 dai coniugi contempla la seguente clausola n. 4:

                                                La prestazione d'uscita ex art. 122 CC del marito verrà ripartita conformemente all'attestazione 4 febbraio 2011 __________, ritenuto che della metà di competenza della moglie, il 50% è chiesto a libera disposizione, mentre il rimanente 50% è da versare su di un conto vincolato fino al conseguimento dell'età termine AVS di 64 anni della stessa.

 

                                                Il Pretore ha omologato l'intero accordo “perché rispetta le esigenze poste dalla legge”.

 

                                         b)   Che i coniugi possano sottoporre al Pretore un accordo sulla ripartizione degli averi di previdenza con le relative modalità di esecuzione è indubbio (art. 141 cpv. 1 vCC, art. 280 CPC), com'è indubbio che il Pretore ratifica un tale accordo dopo avere accertato che i coniugi hanno concluso l'intesa di loro libera volontà, dopo matura riflessione, e che la medesima è chiara, completa e non manifestamente inadeguata (art. 140 cpv. 2 vCC, art. 279 cpv. 1 e 280 cpv. 1 CPC). Sta di fatto che in concreto le parti hanno regolato nell'accordo inoltrato al Pretore il riparto della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio, ma nulla hanno previsto circa la prestazione d'uscita accumulata dalla moglie, la quale è pacificamente affiliata alla Cassa pensioni __________. Certo, davanti al Pretore il marito non ha alluso alla questione né ha formulato pretese al riguardo, pur dovendo sapere che la moglie è affiliata a un istituto di previdenza e riscuote una rendita previdenziale (l'incarto della Cassa pensioni __________ riguardante AO 1 figura agli atti: richiamo IV). Se non che, in materia di previdenza professionale si applica il principio inquisitorio illimitato, onde l'obbligo per il giudice di promuovere le necessarie indagini (DTF 129 III 487 consid. 3.3; Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 63 ad art. 122 CC e 50 ad art. 124 CC).

 

                                         c)   Il Pretore, come detto, ha omologato la convenzione sugli effetti del divorzio benché la stessa disciplinasse soltanto il destino della previdenza del marito, senza alcun cenno alla sorte di quella della moglie, anch'essa affiliata a una cassa pensione. In difetto di un elemento essenziale che dev'essere imperativamente regolato con il divorzio (DTF 136 V 229 consid. 5.3.3), l'accordo non poteva tuttavia definirsi completo. Accertata la lacuna, il Pretore avrebbe dovuto sollecitare le parti a integrare la clausola n. 4 della convenzione (come prevedeva anche l'art. 421 cpv. 3 CPC ticinese), a maggior ragione ove si consideri che nell'accordo il marito non dichiarava di rinunciare al suo diritto (art. 141 cpv. 3 vCC, 280 cpv. 3 CPC). Non si fosse poi raggiunto un accordo chiaro in proposito, il Pretore avrebbe dovuto invitare i coniugi a demandargli la decisione (art. 422 cpv. 2 in fine CPC ticinese). Di per sé, il dispositivo n. 3 della decisione impugnata, privo di qualsiasi riferimento all'avere previdenziale della moglie, andrebbe quindi annullato e gli atti ritornati al Pretore giusta l'art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC (cfr. Reetz/Hilber in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, op. cit., n. 35 ad art. 318 CPC). Se in concreto si prescinde da tale facoltà, ciò si riconduce al fatto che un rinvio degli atti in prima sede si risolverebbe – come si vedrà oltre – in un mero esercizio di giurisdizione.

 

                                   5.   Dagli atti risulta che dal 1° febbraio 2002 AO 1 ha percepito una rendita AI intera con un grado d'invalidità del 74% (doc. 3), poi ridotta alla metà dal 1° ottobre 2006 in seguito alla riduzione del grado d'invalidità al 52% (doc. 26). Ora, come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, quando si verifica un caso di previdenza per “invalidità parziale”, un riparto delle prestazioni d'uscita nel senso dell'art. 122 CC non è più possibile ed è dovuta esclusivamente un'indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC (DTF 129 III 484 consid. 3.2.3; Pichonnaz, op. cit., n. 15 ad art. 124 CC; Walser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 5 all'art. 124 CC). E in casi del genere la competenza per stabilire l'adeguata indennità non è del giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (nel Cantone Ticino il Tribunale cantonale delle assicurazioni), bensì del giudice del divorzio (DTF 137 III 51 consid. 2, 136 V 228 consid. 5.3.2).

 

                                         a)   Trattandosi di stabilire “l'indennità adeguata” sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC, il giudice deve stabilire secondo diritto ed equità (art. 4 CC), ispirandosi al principio – scelto dal legislatore quando ha promulgato l'art. 122 CC – di dividere a metà la prestazione d'uscita. A tal fine egli procede in due tappe. Prima determina l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del divorzio, rispettivamente al momento in cui è intervenuto il caso di previdenza, ed esegue un'ipotetica divisione a metà nel senso dell'art. 122 CC. Poi, per evitare schematismi, adatta il risultato ottenuto ai concreti bisogni delle parti, esaminando come le loro necessità siano garantite dalla rispettiva previdenza professionale, dai rispettivi redditi o dalla rispettiva sostanza, senza dimenticare il risultato della liquidazione del regime dei beni (DTF 133 III 404 consid. 3.2, 131 III 4 consid. 4.2; Pichonnaz, op. cit., n. 46 segg. ad art. 124 CC; Walser, op. cit., n. 11  ad art. 124 CC). Anche in tale ambito egli tiene conto dell'art. 123 cpv. 2 CC, per quanto tale norma si riferisca direttamente solo al riparto della prestazione d'uscita secondo l'art. 122 CC (DTF 137 III 52 consid. 3.1; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_280/2011 del 10 agosto 2011, consid. 3.3).

 

                                         b)   La situazione di AP 1 è chiara: la sua prestazione d'uscita maturata in costanza di matrimonio ammonta a fr. 486 010.25. Nulla è dato di sapere, per contro, sulla prestazione d'uscita di AO 1. Dagli atti si evince che nel maggio del 2000, quando ha iniziato l'attività di aiuto cuoca al 50% per il __________ di __________, essa è stata affiliata alla Cassa pensioni __________. In seguito alla scoperta di un tumore al seno, dal 20 febbraio 2001 al 30 aprile 2003 essa è stata ininterrottamente e completamente inabile al lavoro (doc. 29 e 39). Ciò ha comportato, con il suo accordo, il pensionamento anticipato per motivi medici. Dal 1° maggio 2004 le è versata così una rendita previdenziale di fr. 157.50 mensili (lettera del 1° aprile 2003 dell'__________, nel fascicolo IV [“richia­mo dalla Cassa pensioni __________”] e doc. 33).

 

                                         c)   Considerato che – pacificamente – fino alla separazione di fatto, intervenuta nella primavera del 1999, la moglie non ha esercitato un'attività lucrativa e che in seguito essa ha percepito uno stipendio solo fino al 30 aprile 2003 (fr. 17 649.– annui nel 2001, fr. 16 074.– annui nel 2002 e fr. 5347.– annui nel 2003: doc. 29), AO 1 non può dirsi avere accumulato un gran capitale di vecchiaia. Tanto meno ove si consideri che la quota di contributo di risparmio a carico di lei è consistita in fr. 553.– nel 2001, fr. 574.– nel 2002 e fr. 119.– nel 2003 (doc. 29). Inoltre il caso di previdenza risale al mag­gio del 2003 (momento determinante per calcolare la prestazione d'uscita: sentenza del Tribunale federale 5A_147/2011 del 24 agosto 2011, consid. 5.3) e dopo di allora l'interessata non consta avere continuato ad alimentare la sua previdenza professionale. Anzi, in seguito all'erogazione della rendita parziale d'invalidità l'istituto di previdenza ha diviso l'avere di vecchiaia dell'assicurata in una quota corrispondente al diritto alla rendita e in una quota attiva (art. 15 cpv. 1 OPP2), di cui solo quest'ultima è equiparata all'avere di vecchiaia ed è trattata, in caso di fine del rapporto di lavoro, secondo gli articoli 3 a 5 della legge federale sul libero passaggio (art. 15 cpv. 2 OPP2). Tutto ciò premesso, la prestazione d'uscita della moglie da suddividere con il marito non può ragionevolmente presumersi superiore a fr. 3000.–.

 

                                         d)   Per quanto concerne la situazione dei coniugi, nella fattispecie la vita in comune è stata lunga: sposatisi nel novembre del 1976, essi si sono separati di fatto nella primavera del 1999. In merito alla loro situazione economica, il reddito del marito ammonta a fr. 6828.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3972.60 mensili. Non consta – né è preteso – che egli disponga di apprezzabile sostanza. Quanto alla moglie, essa è al beneficio di una mezza rendita AI e di una rendita di cassa pensione, per complessivi fr. 772.50 mensili, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2221.75 mensili. In

                                               esito al divorzio essa percepirà un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili fino al 64° anno d'età. Come il marito, essa non risulta possedere sostanza, mentre nessun capitale le è stato assegnato in liquidazione del regime dei beni.

 

                                         e)   In definitiva, rispetto al marito, le cui necessità previdenziali appaiono assicurate, la moglie ha importanti lacune pensionistiche ed è confrontata con seri problemi. Seppure in seguito al divorzio la Cassa pensioni del marito le verserà fr. 243 005.–, equitativamente (art. 4 CC: DTF 133 III 404 consid. 3.2) appare giustificato rinunciare a computare l'esiguo avere di vecchiaia da lei accumulato, la situazione del marito non mutando apprezzabilmente. Men che meno ove si pensi che il contributo alimentare le sarà soppresso al pensionamento. Ne discende che in ultima analisi l'appello principale è destinato all'insuccesso.

 

                                   II.    Sull'appello incidentale

 

                                   6.   AO 1 chiede che il contributo di mantenimento pattuito di fr. 1500.– mensili dal 1° gennaio 2011 decorra dal giorno in cui la Cassa pensioni __________ le avrà versato la somma di fr. 243 005.–, “ritenuto a questo punto anche l'aggiornamento [dell'avere di vecchiaia] alla data di crescita in giudicato del divorzio come di legge, e da lì con l'interesse nel frattempo maturato”. Nella replica incidentale essa ha poi precisato che “l'importo della quota di libero passaggio può essere considerato versato al 30 giugno 2011”. Essa fa valere, in sintesi, che l'appello del marito “ha bloccato la ripartizione del suo avere di Cassa pensioni”, sicché non si giustifica di ridurre il contributo alimentare a fr. 1500.– mensili già dal 1° gennaio 2011.

 

                                   7.   Nella convezione sugli effetti del divorzio il marito si è impegnato, in concreto, a versare un contributo di mantenimento per la moglie di fr. 1500.– mensili dal 1° gennaio 2011 (clausola n. 3), fermo restando che fino a quella data “farà stato quanto deciderà la I CCA nel merito dell'appello [in materia provvisionale]” (clausola n. 5). Ora, se in linea di principio l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio inizia dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, nulla impedisce alle parti di concordare – e al giudice di omologare – un altro momento (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 4 ad art. 126; Pichonnaz, op. cit., n. 8 ad art. 126 CC). Nella fattispecie non si può dire che la data di decorrenza sia stata fissata in funzione del noto versamento di fr. 243 005.–, come sostiene AO 1, ancor meno se si pensa che la convenzione è stata firmata tra la fine di febbraio e inizio di marzo del 2011. Come essa potesse ragionevolmente supporre di “poter disporre subito della metà di quanto aveva diritto (…) per tirare avanti” non è dato a divedere, considerati i tempi per l'omologazione dell'accordo e quelli per il passaggio in giudicato della decisione. Per di più, dopo il passaggio in giudicato della decisione, avvenuto il 3 maggio 2011, il Pretore ha ordinato senza indugio alla Cassa pensioni __________ di eseguire senza indugio il versamento in favore di AO 1, ciò che è avvenuto il 30 giugno 2011, lasso di tempo ancora ragionevole. La semplice “richiesta di aggiornamento” della data di inizio dell'obbligo di mantenimento non giustifica pertanto una riforma della sentenza impugnata.

 

                                   8.   L'appellante chiede altresì di aggiornare la prestazione d'uscita accumulata dal marito alla data del passaggio in giudicato della decisione. Che di regola l'ammontare della prestazione d'uscita vada calcolato a quel momento è vero (DTF 132 V 240 consid. 2.3 con riferimenti). Siccome però tale data non è sempre prevedibile, è lecito fissarne una che sia il più vicino possibile al presumibile passaggio in giudicato del divorzio (Pichonnaz, op. cit., n. 68 ad art. 122 CC), nulla impedendo nemmeno alle parti di prevedere nella convenzione un'altra data (sentenza del Tribunale federale B 26/06 del 1° marzo 2007, consid. 2.2; Walser, op. cit., n. 20 ad art. 122 CC). Nel caso specifico l'amministrazione della Cassa pensioni __________, così richiesta dal Pretore, ha attestato il 4 febbraio 2011 la prestazione di libero passaggio del marito al 31 dicembre 2010. Tenuto conto che nella convenzione sottoscritta tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo del 2011 le parti hanno ripreso senza riserve quel dato indicato, che la convenzione è stata omologata il 16 marzo 2011, che il divorzio è passato in giudicato il 3 maggio 2011 e che per finire la cassa pensione ha versato quanto previsto il 30 giugno 2011, il lasso di tempo trascorso può ancora ritenersi accettabile. Ne discende che l'appello interposto da AP 1 non ha apprezzabilmente dilazionato il passaggio in giudicato della decisione di divorzio. Non soccorrono quindi gli estremi per chiedere una nuova attestazione. Anche l'appello incidentale vede quindi la sua sorte segnata.

 

                                  III.   Sulle spese giudiziarie

 

                                   9.   Le spese giudiziarie di entrambi gli appelli seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Ogni parte assume dunque gli oneri del proprio appello, commisurati all'importanza del litigio, e verserà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.

 

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                                10.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un ricorso in materia civile.

 

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   L'appello principale è respinto e la decisione impugnata è confermata nel senso dei considerandi.

 

                                   2.   Le spese giudiziarie dell'appello principale di fr. 1000.– sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

 

                                   3.   L'appello incidentale è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                   4.   Le spese giudiziarie di fr. 500.– sono a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

 

                                    5.  Notificazione a:

 

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                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.