Incarto n.
11.2011.57

Lugano

9 aprile 2013/mc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2010.1263 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 19 agosto 2010 da

 

 

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(già patrocinato dall'avv.)

 

 

 

 

giudicando sull'appello dell'11 maggio 2011 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 29 aprile 2011;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1961) e AP 1 (1962) si sono spo­sati a __________ il 25 maggio 1991. Dal matrimonio sono nati i figli C__________, il 17 luglio 1993, ed E__________, il 12 aprile 1997. Il marito è montatore-elettricista e la moglie decoratrice-vetrinista, in proprio dal 1993. I coniugi si sono separati nel giugno del 2008, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (una casa bifamiliare sulla particella n. 808 RFD di __________, intestata a entrambi i coniugi in ragione di metà ciascuno) e nel luglio successivo ha avviato un'attività indipendente nel settore della progettazione di impianti elettrici.


                                  B.   Statuendo il 29 dicembre 2009 a protezione del­l'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale a AP 1, cui ha affidato i figli (riservato il diritto di vista paterno), e ha obbligato AO 1 a versare dal 1° giu­gno 2008 un contributo alimentare indicizzato per la moglie di fr. 310.– mensili, un contributo alimentare indicizzato per C__________ compreso tra fr. 566.– e fr. 1032.– mensili e un contributo alimentare indicizzato per E__________ compreso tra fr. 433.– e fr. 1018.– mensili, assegni familiari inclusi. Il 1° agosto 2010 AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi con i figli in un appartamento a __________. Nel settembre del 2010 la particella n. 808 RFD di __________ è stata venduta.

 

                                  C.   Il 19 agosto 2010 AP 1 ha introdotto azione di divorzio, chiedendo in via cautelare che i contributi alimentari fissati il

                                         29 dicembre 2009 fossero aumentati a fr. 3000.– mensili per sé e a fr. 1870.– mensili per ogni figlio. All'udienza cautelare del

                                         1° ot­tobre 2010 essa ha poi rinunciato alla richiesta di aumento del contributo per sé, mentre ha ribadito quelle per i figli. AO 1 ha offerto, da parte sua, un contributo alimentare di fr. 600.– mensili per ciascun figlio. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale cautelare del 7 dicembre 2010 AP 1 ha confermato le proprie domande. AO 1 ha proposto un contributo alimentare di fr. 850.– mensili per ogni figlio. Statuendo con decreto cautelare del 29 aprile 2011, il Pretore ha condannato AO 1 a versare dal 19 agosto 2010 un contributo alimentare indicizzato di fr. 1179.50 mensile per C__________ e uno di fr. 1161.50 mensili per E__________ fino al 16° compleanno, ridotto a fr. 1136.50 dopo di allora, assegni familiari non compresi. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, senza assegnazione di ripetibili.

 

                                  D.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 maggio 2011 nel quale chiede di fissare il contributo alimentare indicizzato per C__________ in fr. 1880.– mensili fino al termine degli studi e quello per E__________ in fr. 1880.– fino alla maggiore età, assegni familiari compresi. Nelle sue osservazioni del 16 giugno 2011 AO 1 propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dal diritto anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto del Pretore, intimato il 29 aprile 2011, è stato notificato al patrocinatore dell'attrice il 2 maggio 2011. L'appello in esame soggiace pertanto al nuovo diritto, secondo cui le decisioni in materia di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 276 CPC) sono appellabili entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente dato. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è quindi ricevibile.

 

                                   2.   Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato che rispetto al mo­mento in cui i contributi alimentari per i figli erano stati fissati nella procedura a tutela dell'unione coniugale, il 29 dicembre 2009, la situazione delle parti non era mutata, né per reddito né per fabbisogno minimo. Nemmeno era mutato il fabbisogno in denaro dei figli. Il bilancio familiare continuava a registrare così un ammanco di fr. 1114.– mensili. L'unico cambiamento intervenuto consisteva nella vendita dell'abitazione coniugale, del cui ricavo avevano beneficiato entrambi i coniugi. Ciò posto, il Pretore si è domandato se e in che proporzione AO 1 potesse essere tenuto a finanziare il mantenimento dei figli attingendo a quel provento. Egli ha considerato che, fosse esonerato il marito dal far capo a quella sostanza, la moglie avrebbe dovuto sopperire all'intero ammanco nel fabbisogno dei figli (oltre che all'ammanco nel fabbisogno suo) consumando sostanza propria. Nel segno della parità di trattamento egli ha calcolato perciò l'ammanco nel fabbisogno in denaro dei figli dal 19 agosto 2010 (data dell'istanza cautelare), accertandolo in fr. 295.– mensili per quanto riguardava C__________ e in fr. 287.– mensili, ridotto a fr. 237.– mensili dopo il 16° com­pleanno, per quel che era di E__________, e ha condannato AO 1 a versarne la metà. Onde, in definitiva, un aumento del contributo provvisionale per C__________ a fr. 1179.50 mensili e di quello per E__________ a fr. 1161.50 mensili, ridotto a fr. 1136.50 dopo il 16° compleanno, assegni familiari non compresi.

 

                                   3.   L'appellante non contesta che rispetto al mo­mento in cui i contributi alimentari per i figli sono stati fissati nella procedura a tutela dell'unione coniugale l'unico cambiamento consista nell'incasso del provento relativo alla vendita dell'abitazione coniugale. Fa valere tuttavia che quel capitale deve servire proprio per colmare l'ammanco nel fabbisogno familiare e che a tal fine il marito deve erodere la propria quota dell'incasso, almeno per quanto riguarda i figli. A lei non può essere chiesto un sacrificio analogo, dovendo essa già sopperire in larga misura al proprio fabbisogno mini­mo senza poter aumentare il grado d'occupazione a causa della cura prestata ai ragazzi. Secondo l'interessata il precedente evo­cato dal Pretore (DTF 129 III 9) concerne unicamente gli obblighi alimentari tra coniugi e non gli obblighi dei genitori nei confronti dei figli. Oltre a ciò, essa sottolinea che “l'obbligo contributivo al mantenimento dei figli spetta in prima analisi al coniuge non affidatario” e che il fabbisogno in denaro dei figli va commisurato per prassi costante alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, in particolare alla tabella applicabile dal 1° gennaio 2011. Per quel che è di C__________, infine, l'appellante si duole che il Pretore non abbia esteso il contributo alimentare anche dopo la maggiore età di lei, giacché “i suoi effetti non termineranno a breve”.

 

                                   4.   Quando è chiamato a fissare contributi di mantenimento il giudice si fonda, per principio, sul reddito effettivo conseguito dai coniugi. Se i redditi effettivi non bastano per finanziare il fabbisogno della famiglia, egli può imputare al­l'uno o all'altro coniuge (o a entrambi) un reddito ipotetico, sempre che ciò sia possibile. Al reddito da attività lucrativa si aggiunge il reddito della sostanza. Se anche tale reddito non basta, il giudice può imputare al titolare della sostanza non debitamente messa a frutto un reddito ipotetico. Quando i redditi da attività lucrativa e della sostanza (effettivi o ipotetici) dei coniugi sono sufficienti per assi­curare il fabbisogno della famiglia, pertanto, il giudice non considera – di regola – l'am­montare della sostanza. Quando invece il fabbisogno della famiglia non è coperto, egli tiene calcolo anche della sostanza, compresi i beni propri di ogni coniuge. In tal caso deve rispettare nondimeno la parità di trattamento, nel senso che non può imporre a un coniuge di far capo alla propria sostanza se non esige un sacrificio analogo anche dall'altro, salvo che quest'ultimo sia sprovvisto di sostanza (principi desunti dalla sentenza del Tribunale federale 5A_687/2011 del 17 aprile 2012, consid. 5.1 con numerosi richiami di giurisprudenza, inclusa la sentenza pubblicata in DTF 129 III 9 menzionata dal Pretore).

 

                                   5.   In concreto è pacifico che i redditi effettivi delle parti non bastano per sopperire al fabbisogno della famiglia, né AP 1 pretende che al marito debba essere computato un reddito ipotetico. Quanto all'eventuale reddito della sostanza, il Pretore l'ha ignorato e l'appellante non vi fa alcun cenno. Ora, stando alla senten­za impugnata il marito ha ricavato dalla vendita dell'abitazione coniugale (particella n. 808 RFD di __________) fr. 350 167.– e la moglie fr. 175 167.– (pag. 3 a metà). L'accertamento è esatto per quanto riguarda il marito, che ha ricevuto tale importo il 16 settembre 2010 (doc. 6 nell'inc. OA.2010.58). È completamente errato invece per quel che è della moglie, la quale ha sì ricevuto fr. 175 167.– su un conto presso la __________ (doc. I nel­l'inc. OA.2010.58, pag. 7 in fondo), ma che ha ricevuto anche fr. 174 999.– su un conto presso la __________ (doc. M nell'inc. OA.2010.58). Dalla vendita del terreno annesso (particella n. 162 RFD di __________), inoltre, AO 1 ha ricevuto altri fr. 12 540.90 (fr. 8250.– il 20 maggio 2010, fr. 1041.90 il 6 luglio 2010 e fr. 3249.– il 7 settembre 2010: doc. 6 e 7 nell'inc. OA.2010.58), e AP 1 fr. 62 458.10 (fr. 34 250.– il 20 mag­gio 2010, fr. 24 958.10 il 6 luglio 2010, con una nota manoscritta “arretrati alimenti AO 1, e fr. 3250.– il 18 agosto 2010: doc. I nell'inc. OA.2010.58, pag. 3, 6 e 7). Nella petizione costei affer­mava che fr. 24 958.10 le erano stati corrisposti a titolo di contributi alimentari arretrati (pag. 4 in fine). Quand'anche ciò fosse, ad ogni modo, resta il fatto che dalla vendita del terreno annesso all'abitazione coniugale i coniugi hanno incassato sostanzialmente lo stesso importo (fr. 37 500.–). Del resto l'appellante riconosceva addirittura nella petizione come “vero che la moglie ha ricevuto analoga liquidazione” (pag. 5, penultimo capoverso).

 

                                   6.   Nelle condizioni descritte ci si sarebbe ragionevolmente potuti domandare, vista l'entità delle somme in gioco, se marito e moglie non dovessero mettere a frutto quanto ricevuto, ovvero se non andasse computato loro un reddito ipotetico della sostanza. Il problema può rimanere irrisolto per le considerazioni che seguono. L'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC (applicabile per il rinvio dell'art. 137 cpv. 2 vCC) non precisa a quale criterio si faccia capo per la fissazione dei contributi alimentari durante una causa di divorzio, l'art. 163 cpv. 1 CC limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è, comunque sia, il metodo – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2010 pag. 701 consid. 4 con rinvii), mentre un eventuale ammanco rimane a carico del creditore alimentare (DTF 135 III 66). Applicandosi tale metodo, il fabbisogno in denaro dei figli si trova in pratica a essere sovvenzionato paritariamente dai genitori, tant'è che qualora nell'ambito di un identico bilancio familiare la somma destinata al fabbisogno in denaro dei figli costituisse eccedenza (per non avere i coniugi figli comuni), essa andrebbe divisa a metà. Dopo il divorzio la situazione è diversa, già per la circostanza che il citato metodo di calcolo più non si applica. Sciolto il matrimonio, in altri termini, il mantenimento dei figli può anche gravare su un solo coniuge, l'altro fornendo il proprio contributo in natura mediante cura e educazione (cfr. DTF 120 II 289 consid. 3a/cc; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ª edizione, pag. 573 n. 982 in fine).

 

                                   7.   Nel caso in esame, come si è visto, i redditi dei coniugi non bastano per assicurare il fabbisogno in denaro dei figli. Dovendo i genitori attingere alla loro sostanza, non v'è motivo per cui essi contribuiscano durante il matrimonio in proporzioni diverse, tanto meno ove si pensi che in concreto le parti avevano ricevuto origi­nariamente la medesima cifra (il ricavo della vendita dei noti fondi è stato diviso a metà). Una partecipazione disuguale al fabbisogno in denaro dei figli offenderebbe del resto il principio secondo cui, imponendosi a un coniuge di intaccare la propria sostanza, analogo sacrificio va preteso dall'altro (sopra, consid. 4). A maggior ragione durante il matrimonio, allorché i coniugi sono chiamati a sostentare i figli nella stessa misura (sopra, consid. 6). Certo, l'appellante obietta di dover erodere la propria sostanza già per sovvenire al suo fabbisogno minimo, che il contributo ali­mentare di fr. 310.– versato dal marito non copre. Ciò non è una ragione tuttavia per giustificare una partecipazione impari dei genitori al mantenimento dei figli. Tutt'al più ci si potrebbe domandare se il marito non debba far capo alla propria sostanza anche per finanziare il contributo alimentare in favore della moglie. Ammesso e non concesso tuttavia che quanto vale per i figli valga per la moglie, AP 1 non ha chiesto un aumento del contributo alimentare per sé fissato dal Pretore il 29 dicembre 2009 a tutela dell'unione coniugale. La questione esula pertanto dai limiti dell'attuale giudizio.

 

                                   8.   L'appellante determina il fabbisogno in denaro di C__________ ed E__________  sulla scorta della tabella 2011 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Nella decisione impugnata il Pretore non si è scostato dai fabbisogni in denaro definiti nella sentenza a protezione dell'unione coniugale, che erano stati da lui fissati in base alla tabella 2009 delle note raccomandazioni, la situazione economica della famiglia non essendo sostanzialmente mutata nel frattempo (pag. 5 a metà). Con tale motivazione l'appellante non si confronta nemmeno di scorcio. Non spiega perché i fabbisogni dei figli andrebbero ricalcolati né quali cambiamenti verificatisi nel frattempo legittimerebbero una simile operazione. Men che meno essa pretende che – per ipotesi – il rincaro intervenuto fra il dicembre del 2009 (quando il Pretore ha statuito a protezione dell'unione coniugale) e l'aprile del 2011 (data della decisione impugnata) giustifichi un aggiornamento degli importi. In proposito l'appello sfugge dunque a ulteriore disamina.

 

                                   9.   Da ultimo l'appellante critica il Pretore per non essersi pronunciato sul contributo alimentare in favore della figlia C__________ dopo i 18 anni, compiuti il 17 luglio 2011. Non risulta tuttavia che essa l'abbia chiesto. A contributi alimentari dopo la maggiore età della figlia AP 1 non ha alluso – contrariamente a quanto essa pretende – nell'istanza cautelare e neppure alla discussione finale del 7 dicembre 2010. L'obbligo di mantenimento nei confronti di un figlio termina nondimeno al compimento del 18° anno d'età (art. 277 cpv. 1 CC), tranne ove ricorrano le condizioni dell'art. 277 cpv. 2 CC (riassunte in DTF 127 I 207 consid. 3e). Spetta in tal caso al figlio maggiorenne rendere verosimili le previsioni di quella norma. Invano se ne cercherebbe traccia nell'appello, che liquida la que­stione con la frase: “È vero che [la decisione cautelare] è stata emanata quando la figlia era (ed è) ancora minorenne, ma è altrettanto vero che i suoi effetti non termineranno a breve, segnatamente prima del compimento dei 18 anni di età della figlia C__________, per cui si giustifica prevedere il contributo di mantenimento a suo favore anche per il periodo posteriore la maggiore età” (pag. 8 in fondo). Sui presupposti dell'art. 277 cpv. 2 CC nulla è allegato. Foss'anche possibile formulare per la prima volta in appello una richiesta di contributi alimentari per la figlia maggiorenne, di conseguenza, nelle circostanze specifiche non sono dati a divedere i requisiti per obbligare il convenuto a una simile prestazione, ancor meno in via cautelare. Anche su quest'ultimo punto l'appello è destinato così all'insuccesso.

 

                                10.   Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

 

                                11.   Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione:

                                         – E;

– C;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.