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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2007.96 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 14 maggio 2007 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (patrocinata dall' PA 1); |
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esaminati gli atti,
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 6 dicembre 2010 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1955) e AP 1 (1959), omologando una convenzione sugli effetti nella quale i coniugi hanno previsto quanto segue:
2.1 A titolo di contributo alimentare AO 1 verserà a AP 1 l'importo di fr. 1000.– mensili per una durata di 10 anni, ridotti a 8 anni qualora la signora AP 1 fosse posta al beneficio di prestazioni di assicurazione invalidità. Per tale eventualità, allo scadere dell'ottavo anno, AP 1 si impegna già sin d'ora a consegnare a AO 1 una dichiarazione dell'assicurazione invalidità attestante che nessuna prestazione le è stata corrisposta o è stata decisa a suo favore fino a quella data. Il contributo continuerà a essere versato direttamente tramite la cassa pensioni dello Stato.
2.2 (…)
2.3 A titolo di liquidazione del regime dei beni, l'importo di fr. 20 000.– presso il notaio avv. __________ sarà liberato in favore del marito, dietro presentazione della sentenza di divorzio passata in giudicato. Per il resto, ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso e/o a lui intestati e debitore dei debiti da lui contratti e/o a lui intestati.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 31 dicembre 2010 per ottenere, fra l'altro, l'aumento del contributo alimentare a fr. 1500.– mensili. Contestualmente essa ha postulato il conferimento dell'assistenza giudiziaria. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
C. Il 12 gennaio 2011 AP 1 ha dichiarato di ritirare l'appello per intervenuta transazione e il 25 gennaio 2011 ha fatto seguire alla Camera uno scambio di corrispondenza con la controparte dal quale si evince il seguente accordo:
A modifica del punto 2.3 della sentenza di divorzio 6 dicembre 2010 (OA.2007.96) le parti concordano che l'importo che doveva essere in deposito presso il notaio avv. __________ (ovvero effettivi fr. 13 500.– a seguito della deduzione della TUI) essendo in realtà già stato versato in favore della signora AP 1, AO 1 compenserà il mancato incasso interrompendo il versamento di fr. 1000.– a titolo di contributo alimentare così come disposto al punto 2.1 della sentenza, 13 mesi prima dei termini previsti al punto 2.1 ovvero 13 mesi prima della decorrenza del termine di 10 anni a partire dalla sentenza, rispettivamente 13 mesi prima dello scadere di 8 anni in caso di invalidità. L'ultimo mese di obbligo alimentare verranno versati soltanto fr. 500.–.
Considerando
in diritto: 1. Le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla modifica di un effetto del divorzio previsto nella convenzione sulle conseguenze dello scioglimento del matrimonio omologata dal Pretore. Una tale modifica richiede anch'essa l'omologazione del giudice, la quale ha effetto costitutivo (art. 140 CC).
2. Prima di omologare l'accordo il giudice si assicura che i coniugi abbiano firmato la convenzione “di loro libera volontà e dopo matura riflessione”, verificando che essa sia “chiara, completa e non manifestamente inadeguata” (art. 140 cpv. 2 CC). In concreto le parti hanno raggiunto un'intesa sulla riduzione dell'importo dovuto al marito in liquidazione del regime dei beni e su una diversa modalità di corresponsione del contributo alimentare per la moglie, in modo da tenere conto del fatto che – contrariamente a quanto prevedeva la convenzione – il notaio __________
aveva liberato il deposito (fr. 13 500.– al netto d'imposta) in favore della stessa AP 1. Tale modifica non appare manifestamente inadeguata. Anzi, rispecchia sostanzialmente gli accordi originari e può essere approvata. Ciò posto, il dispositivo n. 2.3 della sentenza impugnata va modificato di conseguenza e l'appello stralciato dai ruoli.
3. Per quanto riguarda gli oneri processuali, le parti nulla hanno previsto. Ora, una convenzione sull'ammontare dei contributi di mantenimento può assimilarsi, per la sua valenza pecuniaria, a una transazione. E dandosi transazione, salvo diverso accordo il giudice suddivide gli oneri e le ripetibili secondo il risultato dell'intesa, confrontando le richieste di giudizio con quanto stipulato dalle parti nel caso precipuo, senza trascurare il comportamento processuale dell'una o dell'altra (RtiD II-2005 pag. 682 n. 16c). Nella fattispecie l'appellante vede, in esito alla transazione, ridurre la liquidazione del regime dei beni che spetta al marito (da fr. 20 000.– a fr. 13 500.–), ma niente di più, sicché per rapporto alle richieste di giudizio esce in larga misura soccombente. Nondimeno si giustifica di tenere conto delle condizioni economiche verosimilmente precarie in cui essa versa e di rinunciare alla riscossione di oneri processuali. Non si pone inoltre problema di ripetibili alla controparte, cui l'appello nemmeno è stato intimato.
4. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa merita di essere accolta limitatamente alla questione oggetto dell'accordo, dato che per il resto l'appellante medesima ha desistito dalle sue pretese, ciò che rende senza interesse il beneficio dell'assistenza giudiziaria (RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.61 del 9 giugno 2010, consid. 3).
Per questi motivi,
pronuncia: I. L'accordo intervenuto tra le parti è omologato e il dispositivo n. 2.3 della sentenza impugnata è così riformato:
In liquidazione del regime dei beni AP 1 riconosce a AO 1 una spettanza di fr. 13 500.–. Da parte sua AO 1 è autorizzato a compensare la spettanza interrompendo il versamento di fr. 1000.– a titolo di contributo alimentare disposto al punto 2.1 della sentenza 13 mesi prima dei termini previsti al punto 2.1, ovvero 13 mesi prima della decorrenza del termine di 10 anni a partire dalla sentenza, rispettivamente 13 mesi prima dello scadere di 8 anni in caso di invalidità. L'ultimo mese di obbligo alimentare verranno versati soltanto fr. 500.–. Per il resto, ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso e/o a lui intestati e debitore dei debiti da lui contratti e/o a lui intestati.
Gli altri dispositivi della sentenza impugnata rimangono invariati.
II. L'appello del 31 dicembre 2010 presentato da AP 1 è stralciato dai ruoli.
III. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
IV. AP 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'__________PA 1 limitatamente alla questione del contributo alimentare.
V. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecunia- rio il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la contro- versia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.