Incarti n.
11.2011.60

11.2011.91

Lugano

24 agosto 2011/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

vicecancelliera:

Rossi Tonelli

 

 

sedente per statuire nelle cause n. 330.2004/R.11.2011 e R.39.2011 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone l'

 

 

RI 1

(patrocinata dal dott. iur.,

studio legale PA 1)

 

 

alla

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

                                         per quanto riguarda la designazione di un curatore a

 

                                         E__________ (2001) e N__________,

 

                                         figli suoi e del

 

                                         dott. __________,

                                         (patrocinato dall' __________,),

 

giudicando sui ricorsi dell'11 maggio e del 16 giugno 2011 presentati da AP 1 contro le decisioni emesse il 7 aprile e il 13 maggio 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1964) e AP 1 (1969) si sono sposati a __________ il 22 dicembre 2000. Dal matrimonio sono nati E__________, il 20 marzo 2001, e N__________, il 14 giugno 2003. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale introdotta il 16 settembre 2003 AO 1, con sentenza del 3 febbraio 2004 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha – tra l'altro – affidato i figli alla madre, disciplinando il diritto di vista del padre in una giornata la settimana dalle ore 9.00 alle 19.00 alternativamente il sabato e la domenica. Tale sentenza è stata parzialmente riformata da questa Camera, limitatamente alla questione dei contributi ali­mentari, con sentenza del 4 luglio 2005 (inc. 11.2004.19).

 

                                  B.   Nel frattempo, con decisione del 2 settembre 2004 la CO 1, adita da PI 1, ha istituito in favore di E__________ e N__________ una curatela a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC, designando come curatore __________, incaricato di assicurare il rispetto delle decisioni prese dal giudice sull'esercizio del diritto di visita. Un ricorso del 1° luglio 2004 presentato da RI 1 contro l'istituzione della curatela è stato respinto l'11 novembre 2004 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. Tale decisione è stata confermata da questa Camera con sentenza del 16 dicembre 2004 (inc. 11.2004.159). Il 23 giugno 2008 la Commissione tutoria regionale ha revocato il provvedimento.

 

                                  C.   lI 19 agosto 2009 PI 1 e RI 1 hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un'istanza comune di separazione corredata di accordo completo. Il Pretore li ha convocati a un'udienza del 28 settembre 2009, durante la quale li ha sentiti prima separatamente e poi insieme, accertando la loro decisione di separarsi dopo matura riflessione e per libera scelta. Il 20 settembre 2010, su richiesta della CO 1, egli ha istituito in favore di E__________ e N__________ una curatela educativa volta a sostenere i figli nell'esercizio del diritto di visita. Un appello introdotto da CO 1 contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 15 ottobre 2010 (inc. 11.2010.115). Nel frattempo, preso atto che dopo i due mesi di riflessione i coniugi non avevano confermato la volontà di separarsi, il Pretore ha impartito a entrambi il 28 settembre 2010 un termine di 30 giorni entro cui sostituire la richiesta di separazione su richiesta comu­ne con un'azione unilaterale. La causa di separazione è stata stralciata dai ruoli con decreto del 17 dicembre 2010.

 

                                  D.   Il 19 gennaio 2011 la CO 1 ha convocato RI 1 a un'udienza del 25 febbraio 2011 “per incontrare il curatore educativo”. L'interessata ha comunicato di non volervi presenziare. Con “decisione formale” dell'8 febbraio 2011 la Commissione tutoria regionale ha confermato l'udienza per il 25 marzo 2011. Adita il 15 febbraio 2011 da AP 1, con decisione del 7 aprile 2011 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato il ricorso irricevibile. La tassa di giustizia e le spese (fr. 500.– complessivi) sono state poste a carico della ricorrente.

 

                                  E.   L'11 maggio 2011 RI 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele davanti a questa Camera, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di riformarla nel senso di annullare la decisione della Commissione tutoria regionale. Nelle sue osservazioni del 18 luglio 2011 la Commissione tutoria regionale si è confermata nel proprio operato. PI 1 non ha formulato osservazioni al ricorso (inc. 11.2011.60).

 

                                  F.   Nelle more della procedura d'impugnazione, il 25 marzo 2011, la Commissione tutoria regionale ha tenuto ugualmente l'udienza contestata, nel corso della quale PI 1 ha “accettato” __________ quale curatore dei figli. Con decisione di quello stesso giorno, comunicata alle parti il 20 aprile 2011, la Commissione tutoria regionale ha poi istituito in favore di E__________ e N__________ una curatela per la vigilanza delle relazioni personali a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC, designando come curatore __________. Adita il 9 maggio 2011 da RI 1, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha confermato il 13 maggio 2011 la decisione della Commissione tutoria regionale, respingendo il ricorso nella misura in cui era ricevibile. La tassa di giustizia e le spese (fr. 200.– complessivi) sono state poste a carico della ricorrente, alla quale è stata rifiutata l'assistenza giudiziaria.

 

                                  G.   RI 1 ha ricorso il 16 giugno 2011 a questa Camera contro la decisione appena citata per ottenerne la riforma nel senso di annullare la decisione presa il 25 marzo 2011 dalla Commissione tutoria regionale. Nelle sue osservazioni del 25 luglio 2011 quest'ultima autorità ha difeso il proprio operato. PI 1 non ha formulato osservazioni al ricorso (inc. 11.2001.91).

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal 1° gen­naio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso – e non più con “appello”, come figura nell'indicazione dei rimedi giuridici della decisione impugnata – entro 30 gior­ni dalla notifica (nuovo art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Davanti a questa Camera inoltre non si applica più la procedura ci­vile (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1), bensì il nuovo art. 74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Tempestivi, i ricorsi in esame sono per altro ricevibili.

 

                                    I.   Sul ricorso dell'11 maggio 2011

                                     

                                   2.   L'udienza del 25 marzo 2011, indetta dalla Commissione tutoria regionale perché i genitori incontrassero il curatore educativo, si è tenuta nel frattempo – a ragione o a torto – in presenza del solo PI 1. Sotto questo profilo il ricorso è pertanto divenuto privo d'oggetto. Rimane da decidere in circostanze del genere chi debba sopportare le spese giudiziarie, rispettivamente se debbano essere assegnate ripetibili. Ora, trattandosi di statuire sugli oneri processuali di un contenzioso divenuto senza oggetto o senza interesse giuridico, l'autorità valuta – sommaria­mente – quale sarebbe stato il presumibile esito del procedimento se questo non andasse tolto dai ruoli e giudica in funzione di ciò (art. 72 della procedura civile federale per analogia; RtiD I-2004 pag. 488 in alto con rinvii).

 

                                         a)   La decisione dell'8 febbraio 2011 con cui la Commissione tutoria regionale aveva convocato RI 1 all'udienza del 25 marzo 2011 aveva natura meramente incidentale

                                               (sulla nozione: RtiD II-2005 pag. 696 consid. 3; cfr. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 2342, n. 2 lett. b all'art. 44 LPAmm). Ora, le decisioni incidentali emesse dalle Commissioni tutorie regionali sono impugnabili davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele entro lo stesso termine di quelle finali, a condizione che possano causare all'interessato un danno “non altrimenti riparabile” (RtiD II-2005 pag. 696 consid. 4, I-2005 pag. 783 consid. 5). In concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha scartato siffatta ipotesi e di conseguenza ha dichiarato il ricorso irricevibile. La ricorrente obietta di avere subìto un danno già per il fatto che all'udienza del 25 marzo 2011 la Commissione tutoria regionale ha istituito la curatela. A suo avviso inoltre, essendo litigiosa la competenza della Commissione tutoria regionale sotto tale profilo, la decisione del­­-l'8 febbraio 2011 va considerata impugnabile senza riguardo all'esistenza di un eventuale danno irreparabile.

 

                                         b)   Questa Camera ha avuto modo di spiegare che dal requisito del danno non altrimenti riparabile si può prescindere solo – nel solco del diritto federale – qualora la decisione incidentale riguardi questioni di competenza o di ricusazione oppure nel caso in cui l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una pro­ce­dura probatoria defatigante o dispendiosa (RtiD

                                               II-2007 pag. 681 consid. 4). Sta di fatto che oggetto della

                                               decisione era unicamente, in concreto, la convocazione a un'udienza e non l'istituzione della curatela né la designazione del curatore. E che l'udienza si sia tenuta nonostante la convocazione fosse stata impugnata e il ricorso beneficiasse di effetto sospensivo ancora non comporta un danno irreparabile. Le censure che la ricorrente muove all'istituzione della curatela e alla designazione del curatore (mancata competenza funzionale della Commissione tutoria regionale, violazione del suo diritto di essere sentita) trascendono manifestamente l'oggetto della decisione incidentale. Ne segue che ove questa Camera avesse statuito sul ricorso, RI 1 sarebbe verosimilmente uscita sconfitta. Le spese giudiziarie vanno dunque a suo carico (art. 31 LPAmm per analogia), mentre non è il caso di attribuire ripetibili né alla Commissione tutoria (che ha agito nel quadro delle sue attribuzioni ufficiali) né a PI 1 (che è rimasto silente). Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta, poiché al ricorso mancava sin dall'inizio ogni parvenza di buon esito (art. 3 cpv. 3 LAG).

 

                                   II.   Sul ricorso del 16 giugno 2011

 

                                   3.   Fondandosi sulle motivazioni già espresse nella decisione del 7 aprile 2011, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ribadito che il Pretore era competente dal profilo funzionale per l'istituzione della curatela, alla Commissione tutoria regionale spettando la sola designazione del curatore. A mente sua, gli effetti della procedura di separazione non sono decaduti con lo stralcio della causa dai ruoli, sicché l'istituzione della curatela è rimasta in vigore. Anche perché – essa ha epilogato – una procedura di divorzio su richiesta unilaterale era stata avviata nel frattempo da PI 1. Da parte sua il Pretore aveva confermato che la curatela non era decaduta con lo stralcio della causa di separazione dai ruoli, “trattandosi di una misura a protezione dell'unione coniugale” (act. 8 nell'inc. R.11.2011).

 

                                         a)   Le misure a protezione del figlio, compresa la designazione di un curatore (art. 308 CC), sono ordinate – per principio –dalle autorità tutorie del domicilio del figlio (art. 315 cpv. 1 CC). Ciò vale a condizione che sulle relazioni personali dei genitori con il figlio non sia chiamato a decidere il giudice del divorzio o quello delle misure a protezione dell'unione coniugale. In tal caso, difatti, il giudice prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio, affidandone l'esecuzione alle autorità tutorie (art. 315a cpv. 1 CC), sempre che davanti all'autorità tutoria non sia già pendente una procedura di protezione del figlio o che l'autorità tutoria non debba intervenire con urgenza e il giudice non sia in grado di farlo (art. 315a cpv. 3 CC). In concreto il Pretore ha disposto una curatela educativa in favore di E__________ e N__________ con decreto cautelare

                                               emanato senza contraddittorio (“ordinanza”) del 20 settembre 2010, salvo stralciare dai ruoli il 17 dicembre 2010 la procedura di separazione su richiesta comune. Ora, contrariamente a quanto crede la Commissione tutoria regionale, le misure di protezione del figlio adottate dal giudice non sono procedimenti autonomi. Ove siano adottate nel corso di una causa di divorzio o di separazione esse configurano provvedimenti cautelari nel senso dell'art. 137 cpv. 2 CC (Tappy in: Commentaire romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 18 ad art. 137; Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 137). Se viene meno la litispendenza, essi decadono eo ipso (Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 137 CC; Gloor, op. cit., n. 14 ad art. 137 CC).

 

                                         b)   Ciò premesso, al momento in cui ha affidato alla Commissione tutoria regionale l'esecuzione della misura a protezione dei figli (art. 315a cpv. 1 in fine CC), il Pretore era senz'altro competente per adottare tale misura. Al momento in cui la Commissione tutoria regionale ha designato __________ quale curatore, invece, la causa di separazione era ormai stata stralciata dai ruoli, sicché la misura a protezione del figlio decretata in via provvisionale si era estinta (v. anche Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 42 ad art. 137 CC). La Commissione tutoria regionale non poteva quindi designare un curatore sulla base di un'istituzione di curatela decaduta nel frattempo. È vero che la caducità dell'azione di separazione può lasciar sussistere misure previe a tutela dell'unione coniugale (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 351 n. 740; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 18a ad art. 179 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 43 ad art. 179 CC). In concreto non consta però che provvedimenti a protezione dei figli fossero già stati presi nell'ambito della precedente procedura a tutela dell'unione coniugale. Su che basi la Commissione tutoria regionale abbia designato il curatore non è dato pertanto di capire. Quanto all'Autorità di vigilanza sulle tutele, mal si comprende come abbia potuto accomodarsi di un'informazione telefonica (erronea) rilasciata da una segretaria della Pretura.

 

                                         c)   Non si disconosce che con la decisione del 25 marzo 2011 la Commissione tutoria regionale ha istituito essa medesima in favore di E__________ e N__________ “una curatela per la vigilanza delle relazioni personali conformemente all'art. 308 cpv. 2 CC” (dispositivo n. 1). E dopo la fine di un procedimento giudiziario la competenza per adottare misure a protezione del figlio spetta pacificamente alle autorità tutorie del domicilio di quest'ultimo (art. 315 cpv. 1 CC; Meier in: Commentaire romand, op. cit., n. 16 ad. art. 315-315b CC). Non bisogna trascurare nemmeno, tuttavia, che il 16 dicembre 2010 PI 1 ha adito il Pretore con una causa di divorzio su richiesta unilaterale (inc. OA.2010.260). A quel momento la Commissione tutoria regionale rimaneva competente solo per continuare una procedura a protezione del figlio introdotta prima della causa civile (art. 315a cpv. 3 n. 1 CC) o per prendere misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio ove fosse prevedibile che il giudice non potesse attivarsi tempestivamente (art. 315a cpv. 3 n. 2 CC). Estremi del genere, però, non sussistevano. Al più tardi il 16 dicembre 2010 la Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto perciò archiviare il caso. Né consta che – per avventura – nella causa di divorzio il Pretore abbia nuovamente decretato una curatela in favore dei figli. Nelle circostanze descritte mal si comprende perciò come l'Autorità di vigilanza sulle tutele, statuendo il 13 maggio 2011, abbia potuto confermare misure a protezione dei figli adottate dalla Commissione tutoria regionale il 25 marzo 2011. Provvisto di buon diritto, l'appello di RI 1 merita pertanto di essere accolto.

 

                                   4.   Gli oneri di appello seguirebbero la soccombenza (art. 31 LPAmm), ma la particolarità del caso giustificano di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che Commissioni tutorie regionali risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a ricorrenti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (I CCA, sentenza inc. 11.2009.188 del 19 aprile 2011, destinata a pubblicazione). Nella fattispecie non sussistono privati che abbiano fiancheggiato la Commissione tutoria regionale nella proposta di respingere il ricorso (PI 1 è rimasto silente), sicché questa va tenuta a rifondere alla ricorrente un'equa indennità per ripetibili. L'esito del ricorso impone altresì la modifica del pronunciato sulle spese giudiziarie adottato dall'Autorità di vigilanza, che segue identica sorte.

 

                                   5.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la designazione di un curatore può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

 

Per questi motivi,

 

decide:                      I.   Il ricorso dell'11 maggio 2011 è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   II.   Le spese giudiziarie di fr. 300.– complessivi sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   III.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                  IV.   Il ricorso del 16 giugno 2011 è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

                                         1. Il ricorso di RI 1 è accolto, nel senso che la decisione del 25 marzo 2011 con cui la CO 1 ha istituito in favore di E__________ e N__________ una curatela per la vigilanza delle relazioni personali a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC, designando come curatore __________ è annullata.

                                         2.  La tassa di giustizia e le spese di fr. 200.– complessivi sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla ricorrente fr. 500.– per ripetibili.

 

                                  V.   Non si riscuotono spese giudiziarie. La CO 1 rifonderà alla ricorrente fr. 1000.– per ripetibili.

 

                                 VI.   Intimazione a:

 

;;

,.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.