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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti, supplente |
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vicecancelliera: |
Rossi |
sedente per statuire nella causa SO.2011.303 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 14 aprile 2011 da
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AO 1 in sostituzione processuale dei figli S (1995) e R (1998),
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contro |
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AP 1 (patrocinato PA 1), |
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giudicando sull'appello del 13 maggio 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 10 maggio 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'8 gennaio 2007 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha condannato AP 1 (1958) a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 1250.– mensili per la figlia S__________ (nata il 2 luglio 1995) e un identico contributo di fr. 1250.– mensili per il figlio R__________ (nato il 25 dicembre 1998), assegni familiari compresi. Statuendo su appello del convenuto, questa Camera ha confermato tale sentenza il 10 giugno 2008 (inc. 11.2007.13). Un ricorso in materia civile presentato da
AP 1 contro la sentenza di appello è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza 5A_545/2008 del 28 settembre 2009.
B. Il 14 aprile 2011 AO 1 (1965) ha adito il medesimo Pretore in sostituzione processuale dei figli S__________ e R__________ perché ordinasse alla __________ di __________, alle cui dipendenze AP 1 lavora, di trattenere dallo stipendio di lui i contributi alimentari di fr. 2500.– mensili per i due minorenni, riversandoli su un conto bancario a lei intestato. Il Pretore ha notificato l'istanza al convenuto con un termine di 20 giorni per formulare osservazioni con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la trattenuta di stipendio sarebbe stata “senz'altro ordinata”. AP 1 è rimasto silente.
C. Con sentenza del 10 maggio 2011 il Pretore ha ordinato alla __________ di trattenere dallo stipendio di AP 1 l'importo di fr. 2500.– mensili e di riversarlo su un conto bancario intestato a AO 1, rendendo attenta la ditta che nel caso in cui avesse versato la somma al dipendente essa non sarebbe stata liberata dall'obbligo. Non sono state prelevate spese giudiziarie. AP 1 è stato condannato a rifondere a AO 1 fr. 900.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto il 13 maggio 2011 a questa Camera per ottenere che – conferito effetto sospensivo al suo appello – il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di respingere l'istanza presentata da AO 1 e di annullare la trattenuta di stipendio. Contestualmente egli chiede che gli sia conferito il beneficio del gratuito patrocinio. L'istante non è stata invitata a formulare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio (art. 291 CC). La procedura applicabile è, fuori di un processo sull'obbligo di mantenimento o di una causa di stato fra genitori, quella sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). Introdotto nel termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, l'appello in esame è tempestivo (art. 314 cpv. 1 CPC).
2. L'appellante non nega di avere trascurato i suoi doveri di mantenimento verso i figli e nemmeno contesta che soccorrano nella fattispecie i presupposti dell'art. 291 CC. Obietta, in sintesi, che con il suo reddito di fr. 3136.55 netti mensili da impiegato d'ufficio egli non può versare i contributi in questione, non essendo in grado nemmeno di coprire il proprio fabbisogno minimo. Ora, davanti al Pretore egli non ha fatto valere niente del genere. Chiamato a formulare osservazioni all'istanza entro 20 giorni, egli non ha reagito. Nell'appello l'interessato non giustifica tale comportamento. Si limita a rilevare che il diritto di filiazione è governato dal principio inquisitorio illimitato, sicché il giudice indaga i fatti d'ufficio e assume le prove di sua iniziativa. In realtà la questione non si esaurisce in questi termini.
3. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere recati in appello soltanto se “dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). AP 1 non pretende – come detto – che gli sarebbe stato impossibile, formulando osservazioni all'istanza di AO 1, far valere davanti al Pretore gli argomenti enunciati ora nell'appello. Invoca il principio inquisitorio illimitato che regge il diritto di filiazione. Tale precetto però non esonera una parte dal sostanziare per quanto possibile i fatti a lei noti, né impone al giudice di sopperire alla più totale mancanza di prove (Rep. 1994 pag. 311 con riferimenti; v. anche DTF 128 III 413 consid. 3.2.1). Non impone al giudice, in altre parole, di supplire ai più elementari doveri di collaborazione di un genitore, né di rimediare alla più totale negligenza o al più assoluto disinteresse di quest'ultimo, se non per il bene del figlio. In concreto tuttavia l'interesse dei figli è quello di vedersi assicurare l'erogazione dei contributi alimentari, ovvero di vedere pronunciata la trattenuta di stipendio. Il principio inquisitorio illimitato non giova dunque all'appellante.
4. Ne segue che, fondato su argomentazioni che il convenuto ha rinunciato per atti concludenti a far valere in prima sede, l'appello va dichiarato irricevibile. Si aggiunga, per abbondanza, che nemmeno competerebbe al giudice della “diffida ai debitori” ristatuire sull'entità del contributo alimentare a carico del convenuto: quel giudice deve attenersi, per principio, al contributo alimentare fissato per sentenza o per convenzione. Incombe al debitore che reputi il contributo troppo elevato rivolgersi al giudice di merito per farlo modificare. Il giudice della “diffida ai debitori” è abilitato a scostarsi dall'ammontare stabilito per sentenza o per convenzione solo se dopo di allora la situazione del convenuto sia degradata al punto che la trattenuta di stipendio intacchi il di lui fabbisogno minimo calcolato secondo i criteri del diritto esecutivo (sentenza del Tribunale federale 5P.85/2006 del 5 aprile 2006, consid. 2 in principio). Nella fattispecie AP 1 lamenta una lesione del minimo esistenziale garantitogli dal diritto esecutivo, ma non spiega in che misura la sua situazione sia peggiorata rispetto al momento in cui il Pretore lo ha condannato l'8 gennaio 2007 a versare il contributo di fr. 1250.– mensili per ogni figlio. Anzi, già allora egli sosteneva di non avere un'attività fissa e di dover svolgere “lavori saltuari di ogni tipo” (sentenza 10 giugno 2008 di questa Camera, consid. 5). Carente di motivazione, anche sotto questo profilo l'appello dimostra pertanto la sua irricevibilità.
5. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico il prelievo di costi si tradurrebbe verosimilmente in ulteriori oneri per le casse pubbliche, a carico dell'appellante risultando esistere attestati di carenza di beni (appello, pag. 6 in alto). Tanto vale nelle circostanze descritte rinunciare a ogni incasso.
6. La richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante non può trovare accoglimento. Il beneficio del gratuito patrocinio presuppone infatti non solo che il richiedente sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese legali e giudiziarie della procedura, ma altresì che la posizione di lui non appaia senza probabilità di successo (art. 117 CPC). In concreto l'appello appariva destinato alla reiezione in ordine fin dall'inizio, tanto che non è stato notificato all'istante. La concessione del gratuito patrocinio non entra pertanto in linea di conto.
7. L'emanazione della decisione odierna rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
8. Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili sul piano cantonale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso a norma dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (DTF 134 III 668 consid. 1), ove appena si consideri che la trattenuta di fr. 2500.– mensili è dovuta almeno fino alla maggiore età di S__________ (2 luglio 2013).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese giudiziarie.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Intimazione:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.