Incarto n.
11.2011.63

Lugano

16 gennaio 2013/mc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

 

vicecancelliera:

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2004.740 (proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 12 novembre 2004 dall'

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. dott. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 16 maggio 2011 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 28 marzo 2011;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AO 1 è titolare delle proprietà per piani n. 728 (appartamento n. 23, nello stabile “V”), 1380 (appartamento n. 1B, nello stabile “U”) e 1401 (autorimessa), pari a 15/1000, 9/1000 e 1/1000 della particella n. 641 RFD di __________, situata nella frazione di __________. I due appartamenti si trovano al piano terreno di un complesso immobiliare (“__________”) costituito di tre palazzi (“U”, “V” e “Z”), a valle della via __________, con giardino a lago e darsena.

 

                                  B.   Un'azione promossa il 4 giugno 1999 da AO 1 nei confronti della AP 1 per far dichiarare nulle – subordinatamente far annullare – talune risoluzioni prese il 12 novembre 1998 dall'assemblea generale dei compro­prietari, segnatamente sulle spese per il risanamento della condotta verticale che in ognuno dei tre edifici raccorda gli scarichi degli appartamenti al collettore fognario secondo i millesimi di comproprietà, è stata respinta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, con sentenza del 9 gennaio 2001. Su appello presentato il 29 gennaio 2001 da AO 1, tale sentenza è stata confermata da questa Camera il 13 agosto 2001 (inc. 11.2001.22).

 

                                  C.   Con sentenza del 24 febbraio 2004 il medesimo Pretore ha respinto una petizione del 19 dicembre 2000 con cui AP 1 intendeva far dichiarare nulle – subordinatamente annullare – determinate risoluzioni prese dalla successiva assemblea generale dei comproprietari il 21 novembre 2000, tra le quali

                                         l'approvazione del consuntivo 1999 in cui erano riportate le spese per il rifacimento delle colonne verticali. Un appello presentato il 15 marzo 2004 da AP 1 contro tale sentenza è stato respinto il 28 luglio 2005 in quanto ricevibile da questa Camera, che ha confermato una volta ancora la decisione del Pretore (inc. 11.2004.37).

 

                                  D.   Nel frattempo, all'assemblea ordinaria del 15 ottobre 2004 i comproprietari hanno discusso – tra l'altro – i seguenti oggetti, così descritti nell'ordine del giorno:

                                         7.  Tabella ripartizione dei costi per nuovo regolamento

                                         (...)

                                         9.  Colonne di scarico blocco “C”

 

                                         Le proposte dell'amministrazione al riguardo sono state approvati, nonostante il voto contrario di AO 1.

 

                                  E.   Il 12 novembre 2004 AO 1 ha nuovamente promosso causa contro la AP 1 per ottenere l'annullamento delle delibere appena citate. Nella sua risposta del 2 settembre 2005 la convenuta ha proposto di respingere

                                         l'azione, rilevando che l'oggetto n. 7 era superato, i comproprietari avendo deciso all'assemblea ordinaria del 18 aprile 2005 di rinunciare ad applicare la tabella adottata l'anno prima. L'udienza preliminare si è tenuta il 19 gennaio 2006 e l'istruttoria, iniziata il 6 novembre 2006, è terminata il 4 dicembre 2009. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 20 gennaio 2010 l'attore ha riconfermato le proprie domande. Analoga posizione ha ribadito la convenuta il 21 gennaio 2010. Statuendo con sentenza del 28 marzo 2011, il Pretore ha parzial­mente accolto la petizione, nel senso che ha dichiarato priva d'oggetto la delibera n. 7 e ha annullato la n. 9. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 3000.– per ripetibili.

 

                                  F.   Contro la sentenza predetta la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 maggio 2011 nel quale chiede di respingere la petizione per quel che riguarda l'oggetto n. 9, di porre tutte le spese processuali con le ripetibili a carico dell'attore e di riformare conseguentemente il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 2 febbraio 2012 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita le cause già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolate dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece – come in concreto – il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Secondo il nuovo diritto le decisioni emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunga almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito senz'altro è senz'altro dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr. 18 000.– (ordinanza del 30 novembre 2011). La sentenza impugnata inoltre è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 30 marzo 2011 (timbro postale sulla busta d'invio). Il termine per appellare, sospeso durante le ferie giudiziarie dal 17 aprile al 1° maggio

                                         2011 (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), sarebbe scaduto così sabato 14 maggio 2011, ma si è protratto fino a lunedì 16 maggio 2011 in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Dichiarata priva d'oggetto la petizione per quanto riguardava la delibera n. 7, nella sua decisione il Pretore ha rilevato che ciò si doveva nondimeno ad acquiescenza, onde l'addebito di spese e ripetibili alla convenuta. Quanto all'oggetto n. 9, egli ha ricordato che un comproprietario può impugnare una delibera assembleare seppure i costi che a lui derivano da tale risoluzione non sono ancora noti. Ciò premesso, egli ha accertato che in concreto le proprietà per piani dell'attore non fanno minimamente capo alle condotte di scarico verticali, poiché si trovano al piano terreno e sono collegate direttamente al collettore fognario attraverso canalizzazioni orizzontali. In accoglimento dell'azione, egli ha ritenuto così che il riparto per millesimi delle spese di rifacimento e manutenzione di tali colonne, quantunque conforme al regolamento per l'amministrazione e l'uso del AP 1, fosse contrario all'art. 712h cpv. 3 CC. Ha annullato di conseguenza la delibera n. 9 e posto le spese giudiziarie una volta ancora a carico della convenuta.

                                     

                                   3.   Per quanto riguarda l'oggetto n. 7 l'appellante non contesta l'intervenuta caducità dell'azione, ma sostiene che non si giustifica di addebitarle spese processuali e ripetibili. Fa valere – in sintesi – che fra la rinuncia all'applicazione della tabella sul riparto delle spese comuni adottata dall'assemblea generale il 15 ottobre 2004 e l'azione promossa da AO 1 non v'è relazione diretta, giacché la modifica del regolamento è legata al cambio di amministratore intervenuto il 1° novembre 2004. Essa non può dunque considerarsi acquiescente.

 

                                         a)   All'assemblea ordinaria del 15 ottobre 2004 i comproprietari avevano approvato, a maggioranza, una nuova chiave di riparto delle spese condominiali (oggetto n. 7), ma alla successiva assemblea ordinaria del 18 aprile 2005 sono tornati alla suddivisione dei costi originaria per il fatto che “un condomino aveva interposto reclamo” (doc. 2 pag. 4). Che si trattasse di AO 1 non fa dubbio. Ciò nondimeno, davanti al Pretore la AP 1 non ha dichiarato di aderire su questo punto alla petizione. Non sussiste perciò – contrariamente a quanto reputa il Pretore (sentenza impugnata, pag. 2 in basso) – acquiescenza alcuna. In realtà sul postulato annullamento della risoluzione n. 7 la petizione è divenuta senza oggetto, come il Pretore stesso ha accertato per finire nel dispositivo n. 2 della sentenza impugnata. Rimane da statuire, ciò premesso, sull'addebito delle spese processuali e delle ripetibili dovute allo stralcio della causa per sopraggiunta caducità.

 

                                         b)   Quando un appello diventava senza oggetto o senza interesse giuridico si applicava per analogia, nel diritto ticinese, l'art. 72 della procedura civile federale (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). Il tribunale dichiarava quindi il processo terminato e sta­tuiva con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. Tale principio trovava tuttavia i suoi limiti nel caso in cui la caducità della lite fosse dovuta non a circostanze fortuite, a fatti imputabili a terzi o a cause di forza maggiore, bensì al comportamento di una parte. Una parte che rendeva una procedura senza oggetto o senza interesse, in altre parole, andava chiamata per principio a rispondere dei suoi atti (RtiD I-2004 pag. 616 n. 134c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.63 del 6 luglio 2011, consid. 4). In concreto la perdita d'interesse giuridico si deve all'operato dell'appellante medesima, la quale in pendenza di causa ha rinunciato alla nuova regolamentazione dei costi adottata l'anno prima per il fatto che – come detto – “un condomino aveva interposto reclamo”. Che ciò sia avvenuto per iniziativa del nuovo amministratore, come si sottolinea nell'appello, poco importa. L'addebito delle spese processuali e delle ripetibili alla convenuta è pertinente. Su questo punto l'appello si rivela infondato.

 

                                    4.   Per quanto attiene all'oggetto n. 9 l'appellante afferma che all'assemblea generale del 15 ottobre 2004 i comproprietari hanno deciso unicamente di sostituire le condotte di scarico verticali del blocco “C”, senza adottare alcuna risoluzione sul riparto dei costi. Essa adduce inoltre che l'attore non ha contestato la necessità dell'intervento, ma solo di dover contribuire alle spese. E al momento della delibera il costo a carico dei condomini non era ancora stato quantificato. Per di più, essa soggiunge, non è dimostrato che le canalizzazioni dell'attore “nulla hanno a che vedere con il blocco C del condominio”.

                                         

                                         a)   Che ogni intervento edile su parti comuni – sottoposto in mancanza di regolamentazione diversa alle norme sulla comproprietà in virtù del rinvio contenuto nell'art. 712g cpv. 1 CC – debba essere deciso dall'assemblea dei comproprietari secondo le maggioranze previste dagli art. 647c a 647e CC è pacifico (Wermelinger in: Zürcher Kommentar, edizione 2010, n. 143 ad art. 712a CC). All'assemblea chiamata a decidere l'intervento va proposta altresì la chiave di finanziamento, a cominciare dal riparto dei costi (Wermelinger, loc. cit.), poiché solo in tal modo i comproprietari possono valutare le conseguenze della decisione e formarsi un'opinione al riguardo (Thurnherr, Bauliche Massnahmen bei Mit- und Stockwerk­eigentum, Zurigo 2010, pag. 194 n. 385).

 

                                         b)   Nella fattispecie la convocazione all'assemblea ordinaria del 15 ottobre 2004 indicava come oggetto n. 9 semplici “Eventuali” (doc. A). All'apertura dell'assemblea tuttavia l'amministratore ha chiesto che si inserisse nell'ordine del giorno un nuovo oggetto n. 8 (recte: 9) vertente sulle “Colonne di scarico blocco C”. La proposta è stata approvata all'unanimità (doc. B, pag. 3 in fine). L'assemblea ha poi deciso di limitare la discussione alla sostituzione della condotta verticale riguar­dante un'unica proprietà per piani, quella __________, e l'ha approvata con il solo voto contrario di AO 1 (doc. B, pag. 10 e 11 in alto).

 

                                         c)   A giusto titolo l'appellante fa valere, nelle circostanze descritte, che il 15 ottobre 2004 l'assemblea dei comproprietari non ha deciso né sull'ammontare della spesa né sul relativo riparto. Tanto meno si può dire – con il Pretore – che il costo dell'intervento sia emerso in seguito. La documentazione prodotta da __________ riguarda infatti la riparazione di condotte verti­cali in un'altra proprietà per piani, appartenente a __________, e non in quella sovrastante, dell'Immobiliare __________. Sta di fatto che, proprio a causa di ciò, l'attore non ha potuto votare con cognizione di causa. Determinante era sapere anzitutto, per lui, se la decisione lo toccasse finanziariamente oppure se, non essendo egli chiamato a contribuire, riguardasse solo altri comproprietari. Dell'operazione però tutto si ignorava: per tacere dell'entità dei lavori, nulla era dato di conoscere sulla spesa né sul modo di sovvenzionarla. Ciò offende il principio per cui un comproprietario chiamato a deliberare un intervento deve ragionevolmente conoscere, per potersi esprimere, l'impiego del denaro e la chiave di finanziamento (sopra, consid. a).

 

                                         d)   Se ne conclude che la risoluzione sull'oggetto n. 9 all'ordine del giorno adottata dall'assemblea dei comproprietari andava annullata. Non perché contraria all'art. 712h cpv. 3 CC, sul riparto delle spese l'assemblea non avendo (ancora) deliberato, ma perché lesiva del diritto di voto dell'attore. Nel risultato, comunque sia, la sentenza del Pretore resiste alla critica. A torto poi l'appellante definisce non provato il fatto che le canalizzazioni dell'attore siano estranee alle colonne di scarico del blocco “C”. Così argomentando, essa dimentica che in realtà il fatto è già stato accertato da questa Camera (sentenza inc. 11.2004.37 del 28 luglio 2005, consid. 6a).

 

                                    5.   Le spese e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

                                    6.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 18 000.–: sopra, consid. 1) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese giudiziarie di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.