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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti, supplente |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa OA.2004.127 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 24 novembre 2004 da
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RE 1
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contro |
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__________, (patrocinata dall'avv. PA 1), |
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giudicando sul reclamo per ritardata giustizia del 17 maggio 2011 presentato da RE 1 nei confronti del Pretore;
Ritenuto
in fatto: che RE 1 (1962) ha chiesto il divorzio dalla moglie __________ (1966) con azione promossa il 24 novembre 2004 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
che in tale ambito egli ha postulato l'8 ottobre 2009 l'assunzione di una perizia intesa ad accertare la sua propria capacità lucrativa;
che in esito a un'udienza del 16 ottobre 2009 il Pretore ha ammesso la prova e ordinato l'esecuzione della perizia;
che il 17 maggio 2011 RE 1 ha introdotto un reclamo per ritardata giustizia davanti a questa Camera, rimproverando al Pretore di non avere ancora designato l'esperto cui affidare l'allestimento della perizia;
che con decreto del 6 giugno 2011 il Pretore ha affidato il mandato peritale al Servizio accertamento medico, Centro perizie mediche, Bellinzona, invitando quest'ultimo ad accertare la capacità lucrativa dell'attore entro 90 giorni;
che nelle sue osservazioni del 21 giugno 2011 a questa Camera il Pretore propone di dichiarare il reclamo privo d'oggetto, subordinatamente di respingerlo;
e considerando
in diritto: che alle impugnazioni si applica, anche nelle cause rette dal vecchio diritto di procedura, il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC);
che, trattandosi di ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC), non esiste una decisione impugnabile, onde la necessità di far capo al momento in cui diviene pendente la procedura di reclamo;
che, il reclamo essendo stato introdotto nella fattispecie il 17 maggio 2011, è data la competenza funzionale di questa Camera a norma dell'art. 48 lett. a n. 8 LOG;
che, ciò posto, il Pretore ha proceduto nel frattempo alla nomina del perito, cui ha impartito un termine di 90 giorni per assolvere il mandato;
che nelle circostanze descritte il reclamo è manifestamente divenuto privo d'oggetto, sicché la procedura va tolta dai ruoli;
che in condizioni del genere le spese giudiziarie vanno ripartite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che, data la particolarità del caso specifico, conviene rinunciare al prelievo di spese processuali (art. 95 cpv. 1 lett. a CPC);
che RE 1 rivendica un'indennità (imprecisata) a titolo di ripetibili, ma non essendo patrocinato da un legale potrebbe contare solo su un'indennità “d'inconvenienza” in casi motivati (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che simili presupposti si ravviserebbero solo qualora la stesura del memoriale avesse cagionato al reclamante particolari costi oppure comportato apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno;
che tali premesse non si riscontrano nella fattispecie, l'interessato avendo potuto redigere il memoriale da sé, senza incontrare disagi d'ordine professionale né affrontare esborsi di rilievo;
decreta: 1. Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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–; –,. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.