Incarto n.
11.2011.72

Lugano

19 aprile 2013/mc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa inc. OA.2010.11 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'11 gennaio 2010 da

 

 

 AO 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 AP 1 ,

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 26 maggio 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 4 aprile 2011 dal Pretore;

 

                                         premesso che con sentenza del 25 gennaio 1995 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 14 novembre 1964 a __________ tra AO 1 (1941) e AP 1 (1940), obbligando il marito – tra l'altro – a versare alla moglie una rendita d'indigenza vita natural durante di fr. 590.– mensili;

 

                                         rammentato che con sentenza del 4 aprile 2011, in accoglimento di una petizione dell'11 gennaio 2010 presentata da AO 1, il Pretore ha soppresso tale contributo di mantenimento dal 12 gennaio 2010 e posto gli oneri processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, senza assegnare ripetibili né indennità di inconvenienza;

 

                                         accertato che contro tale sentenza AP 1 è insorta con un appello del 26 maggio 2011 a questa Camera per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di dichiarare irricevibile la richiesta dell'ex marito, ritornare gli atti al Pretore “affinché venga eseguita l'istruttoria come richiesto sulle prove richieste assolutamente influenti” e condannare AO 1 a versarle fr. 268.55 mensili quale contributo d'indigenza;

 

                                         ritenuto che l'appello non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

 

                                         preso atto che il 12 aprile 2013 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, avendo le parti raggiunto un accordo;

 

                                         ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;

 

                                         considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         rilevato che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);

 

                                         stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili a AO 1, cui l'appello non è stato notificato per osservazioni;

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Notificazione:

 

–   ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.