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Incarto n. |
Lugano, 22 gennaio 2014/jh
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques |
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vicecancelliera: |
Fiscalini |
sedente per statuire nella causa CA. 2011.5 (modifica di provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con
istanza del 17 marzo 2011 dall'
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avv. dott. AP 1
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contro |
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AO 1 nata
causa nella quale la figlia (1999) è rappresentata dalla curatrice avv. |
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giudicando sull'appello del 30 maggio 2011 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 18 aprile 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1954) e AO 1 (1963) si sono sposati a __________ il 3 ottobre 1986. Dal matrimonio sono nate F__________ (il 28 marzo 1987), E__________ (il 25 giugno 1992) e I__________ (il 5 ottobre 1999). Il marito è avvocato a __________, la moglie è casalinga e abita a __________. Nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale promossa da AO 1, con decreto cautelare del 7 aprile 2005 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha affidato le figlie E__________ e I__________ alla madre (inc. DI.2005.79). Il 15 aprile 2005 AP 1 si è rivolto al Tribunale ordinario di __________, postulando la separazione giudiziale e rivendicando la custodia delle figlie, che quel tribunale gli ha affidato il 14 ottobre 2005, riservato il diritto di visita della madre. Il 13 maggio 2005 AO 1 ha introdotto davanti al Pretore un'azione unilaterale di divorzio fondata sull'art. 115 CC, postulando una volta ancora l'affidamento delle figlie, riservato il diritto di visita del padre (inc. OA.2005.55). Con ordinanza del 10 aprile 2006 il Tribunale ordinario di __________ ha poi sospeso la causa di separazione “fino alla definizione del giudizio instaurato da AO 1 dinanzi al Pretore di Mendrisio ai sensi degli art. 172 ss del Codice civile svizzero”. Il 7 settembre 2007 AO 1 ha intentato davanti al Pretore una seconda azione di divorzio sulla base dell'art. 114 CC (inc. OA.2007.76).
B. Le relazioni personali tra AP 1 e le figlie minorenni, entrambe a __________, sono state ripetutamente disciplinate a titolo cautelare dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, sia nella protezione dell'unione coniugale sia nelle cause di divorzio. Con decreto cautelare del 4 ottobre 2007, inoltre, il Segretario assessore ha provvisto E__________ e I__________ di un curatore di rappresentanza (art. 146 CC). Quanto al diritto di visita, esso è stato regolato ultimamente con decreto cautelare del 31 agosto 2009, nella seconda causa di divorzio, allorché il Pretore ha confermato un assetto provvisionale fissato il 19 giugno 2009 dal Segretario assessore senza contraddittorio. In conformità a tale decisione AP 1 avrebbe avuto diritto di incontrare la figlia I__________ un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio alle ore 16.30 fino alla domenica sera alle 20.15. Con quel decreto il Pretore ha ordinato altresì un esame psicodiagnostico della figlia. Un appello presentato da AP 1 contro tale decreto cautelare è stato respinto il 29 settembre 2009 da questa Camera nella misura in cui era ricevibile (inc. 11.2009.159). Con sentenza unica 5A_762/2009 del 14 giugno 2010 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibili tanto un ricorso in materia civile quanto
un ricorso sussidiario in materia costituzionale esperiti da AP 1 contro il giudizio di appello.
C. Nel frattempo, il 9 novembre 2009, AP 1 ha chiesto al Pretore di estendere il diritto di visita regolato nel decreto cautelare del 31 agosto 2009, autorizzandolo a incontrare I__________ ogni martedì sera dalle ore 16.15 fino al mercoledì mattina, un giovedì sera ogni 15 giorni secondo le modalità del martedì, un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio alle ore 16.15 fino al lunedì mattina, come pure tra il venerdì e il sabato delle settimane in cui la figlia non avesse trascorso il fine settimana con lui. Il Pretore ha respinto l'istanza senza contraddittorio con decreto cautelare dell'indomani. AP 1 ha postulato il 23 novembre 2009 la revoca di tale decreto previo contraddittorio e l'accoglimento della sua istanza. Simultaneamente egli ha ricusato il Pretore, che dovendosi astenere dal proprio ufficio fino al giudizio sulla domanda di ricusazione ha trasmesso la richiesta intesa all'estensione del diritto di visita al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Questi ha attribuito agli incarti della seconda causa di divorzio e del procedimento cautelare nuovi numeri di ruolo (OA.2009.114 e DI.2010.82).
D. Il 20 aprile 2010 AO 1 ha adito a sua volta il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendogli di sospendere in via provvisionale il diritto di visita di AP 1 e di proibire a quest'ultimo – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di avvicinarsi all'abitazione di lei, alle scuole di __________, alla palestra comunale e a ogni luogo in cui si trovassero le figlie, vietandogli altresì
di portare le minorenni in Italia. Con decreto cautelare emesso il 22 aprile 2010 senza contraddittorio il Pretore ha accolto l'istanza e ha pronunciato nei confronti di AP 1 le ingiunzioni richieste. Un appello presentato da AP 1 contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 19 maggio 2010 (inc. 11.2010.53).
E. Il contraddittorio cautelare si è tenuto il 7 giugno 2010. La figlia E__________ è diventata maggiorenne il 25 giugno 2010. Statuendo con decreto del 9 luglio 2010, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto l'istanza 9 novembre 2009 di AP 1 volta all'estensione del diritto di visita, mentre ha parzialmente accolto l'istanza 20 aprile 2010 di AO 1, nel senso che ha confermato il diritto di visita a I__________ in un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio alle ore 16.30 fino alla domenica sera alle 20.15, da esercitare esclusivamente in Svizzera, la prima volta dal 30 luglio al 1° agosto 2010, “previa consegna di ogni documento di identità di I__________ da parte del padre alla madre”. Un appello presentato da AP 1 conto tale decreto è stato respinto in quanto ricevibile da questa Camera con sentenza del 13 luglio 2012 (inc. 11.2010.92). Con decisione 5A_667/2012 del 21 settembre 2012 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso introdotto da AP 1 contro la sentenza di appello.
F. Nel frattempo, il 17 marzo 2011, AP 1 ha chiesto una volta ancora al Pretore di estendere il diritto di visita a I__________ regolato nel decreto cautelare del 9 luglio 2010, autorizzandolo a incontrare la figlia ogni martedì dalle ore 16.30 fino al mercoledì mattina, un giovedì sera ogni 15 giorni secondo le stesse modalità del martedì e un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 16.30 fino al lunedì mattina. All'udienza del 6 aprile 2011, indetta per la discussione cautelare, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza, salvo proporre essa medesima l'estensione del diritto di visita paterno (esclusivamente in Svizzera) ogni mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 21.00. La curatrice di I__________ ha formulato sostanzialmente la medesima proposta. Chiusa
l'istruttoria, alla discussione finale del 15 aprile 2011 AP 1 ha confermato le sue domande. La convenuta ha postulato una volta ancora la reiezione dell'istanza. La curatrice della figlia ha ribadito il proprio punto di vista.
G. Con decreto cautelare del 18 aprile 2011 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha esteso il diritto di visita a I__________ aggiungendo a quello del fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì alle ore 16.30 fino alla domenica alle ore 20.15, un diritto di visita ogni mercoledì dalle ore 17.30 fino alle ore 20.45, anch'esso da esercitare esclusivamente in Svizzera, “previa consegna di ogni documento di identità di I__________ da parte del padre alla madre oppure a questa Pretura”. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 100.–, sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie fr. 500.– per ripetibili.
H. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30 maggio 2011 nel quale chiede che, sospesa l'esecutività del divieto inerente all'esercizio del diritto di visita fuori della Svizzera, il Pretore sia tenuto a sentire E__________ e I__________, sia disciplinato “equamente” l'esercizio del diritto di visita durante le vacanze scolastiche di Pasqua, sia riformato il decreto impugnato accogliendo la sua istanza del
17 marzo 2011, sia ordinato alla curatrice di I__________ “di non più ascoltare la minore” e “di non più partecipare alle udienze cui non può partecipare” e di definire quale Codice di diritto processuale sia applicabile alla procedura pendente. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto del Pretore, intimato il 18 aprile 2011, è stato notificato all'appellante il 20 maggio 2011 (timbro postale dell'ufficio italiano di Ponte Chiasso). L'appello in esame soggiace pertanto al nuovo diritto, secondo cui le decisioni in materia di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 276 CPC) sono appellabili entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, vertendo esclusivamente su controversie patrimoniali, il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale eccezione non ricorre, litigiose essendo solo le relazioni personali tra il padre e la figlia minorenne. Consegnato all'ufficio postale di Chiasso il 30 maggio 2011, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Contestualmente alla domanda con cui ha postulato il 23 novembre 2009 la ricusazione del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud (sopra, lett. C), AP 1 aveva chiesto anche la ricusazione dei giudici che compongono la prima Camera civile. Tale domanda è stata respinta con decisione emanata da questa stessa Camera il 9 luglio 2012 (inc. 21.2009.6), passata in giudicato. Precisato ciò, nulla osta nella fattispecie all'esame dell'appello.
3. Nella misura in cui l'istante postula più o altro che la riforma – o, al limite, l'annullamento – del decreto cautelare impugnato, l'appello si rivela d'acchito irricevibile. Ciò vale, in particolare, per quanto concerne la richiesta di regolare l'esercizio del diritto di visita durante le vacanze scolastiche di Pasqua per il futuro, la richiesta di ordinare alla curatrice di I__________ “di non più ascoltare la minore” e “di non più partecipare alle udienze cui non può partecipare”, come pure la richiesta di definire quale Codice di diritto processuale dovesse applicarsi in primo grado. Su tali questioni, del resto, non risulta nemmeno che il Pretore sia stato chiamato a statuire.
4. Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato che, rispetto al momento in cui era stato emesso il precedente decreto del 9 luglio 2010 sul diritto di visita a I__________, emergevano “indizi rallegranti riguardo all'andamento del rapporto padre-figlia”, come confermava la curatrice della minorenne. Rimaneva invece “la situazione di fondato pericolo” riconducibile al fatto che AP 1 insisteva nel rivendicare l'affidamento della figlia dinanzi alle autorità italiane, tant'è che il 16 giugno 2010 aveva presentato ricorso al Tribunale di __________ contro una decisione del 6 maggio 2010 con cui lo stesso tribunale aveva sospeso la “formula esecutiva” apposta il 13 aprile 2010 a un “provvedimento” del 14 ottobre 2005 con cui affidava I__________ al padre. Nelle circostanze descritte il Pretore ha esteso il diritto di visita paterno a una serata infrasettimanale, il mercoledì dalle ore 17.30 alle 20.45, ma ha ribadito la circoscrizione al territorio svizzero fissata nel decreto cautelare del 9 luglio 2010. Ha scartato invece un maggior ampliamento delle visite, ricordando che AP 1 vede la figlia presso la di lui madre nel __________, sicché altri incontri obbligherebbero I__________, studente di prima media a __________, “a una diana ad orari sconvenienti per sobbarcarsi la trasferta da __________ a __________ di primo mattino”. Anche un prolungamento del diritto di visita del fine settimana fino al lunedì costringerebbe forzatamente la figlia ad “alzarsi di buon'ora per raggiungere le scuole di __________ in tempo per l'inizio delle lezioni”. Infine non si giustificava la richiesta di trascorrere alcuni giorni della settimana pasquale 2011 con la figlia, condizionando quest'ultima a un viaggio già pianificato a __________.
5. L'appellante si duole anzitutto che il Pretore abbia applicato all'adozione del decreto impugnato il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero e non la vecchia procedura ticinese (memoriale, punto 1). A parte il fatto però che secondo dottrina i provvedimenti cautelari chiesti dopo il 1° gennaio 2011 in una causa di divorzio pendente soggiacciono alla legge nuova (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 15 ad art. 404; Trezzini in: Commentario al codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011, pag. 1562 in alto), mal si comprende l'interesse pratico e attuale della censura. Se il timore dell'appellante è quello di veder sfuggire a ogni esame un appello presentato il 19 agosto 2008 contro un decreto del 28 luglio 2008 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud accertava la propria competenza per territorio (nella causa inc. OA.2005.55), appello la cui trattazione è stata rinviata il 26 agosto 2008 da questa Camera alla “prima appellazione sospensiva” (inc. 11.2008.105), il timore è infondato, il processo di merito nel cui ambito quel decreto è stato emanato continuando a essere disciplinato dal vecchio rito (art. 404 cpv. 1 CPC). Al riguardo non soccorre dunque attardarsi.
6. Sostiene l'appellante che per verificare l'opinione della figlia il Pretore avrebbe dovuto sentire personalmente I__________ e non accomodarsi di quanto riferiva la curatrice di rappresentanza (memoriale, punto 2). Sta di fatto che il Pretore ha citato la curatrice di rappresentanza non per respingere l'istanza di AP 1 (decreto impugnato, pag. 2 in alto), bensì per accoglierla parzialmente ed estendere il diritto di visita a una serata infrasettimanale (quella del mercoledì, dalle ore 17.30 alle 20.45). L'ulteriore ampliamento postulato dall'istante è stato scartato dal Pretore non fondandosi sulle affermazioni della curatrice (nemmeno evocate a tale proposito), bensì ispirandosi al bene della figlia, la quale per consentire un secondo diritto di visita infrasettimanale al padre avrebbe dovuto alzarsi prestissimo un'altra volta e raggiungere la scuola media di __________ entro l'inizio delle lezioni, altrettanto valendo per un eventuale prolungamento del diritto di visita durante il fine settimana fino al lunedì mattina (decreto impugnato, pag. 2 in basso). L'interesse della figlia oggettivamente inteso prevalendo sui desideri soggettivi del genitore (e su eventuali desideri soggettivi della ragazza), non si vede di quale utilità si sarebbe potuta rivelare una nuova audizione di I__________. Anche su questo punto l'appello denota così la sua inconsistenza.
7. Al Pretore l'appellante rimprovera di avere trascurato che con il decreto cautelare dell'8 novembre 2005, emesso inaudita parte nell'ambito della prima causa di divorzio promossa da AO 1, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud aveva accertato come a quel tempo E__________ e I__________ risiedessero da lui, a __________, tant'è che a un'udienza del 5 dicembre 2005 il Pretore medesimo aveva “ratificato” tale assetto cautelare (memoriale, punto 3). L'argomentazione è fine a sé stessa. Il problema è di sapere, nel caso specifico, se l'estensione del diritto di visita provvisionale decretata dal Pretore sia conforme al bene della figlia (tutti i mercoledì dalle ore 16.30 alle 20.45, in aggiunta al fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 16.30 fino alla domenica alle ore 20.15) o se sia piuttosto nell'interesse di questa un ulteriore ampliamento, come auspica l'appellante (tutti i martedì dalle ore 16.30 fino al mercoledì mattina, il giovedì ogni 15 giorni dalle ore 16.30 fino al mercoledì mattina e il fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 16.30 fino al lunedì mattina: sopra, lett. F). Neppure l'interessato spiega però quale conseguenza l'accertamento citato, risalente a fatti del 2005, dovrebbe esplicare per la nuova disciplina del diritto di visita cautelare da lui proposta. Una volta ancora l'appello cade dunque nel vuoto.
8. L'appellante critica inoltre il Pretore per non avere narrato le sue vicissitudini dal 5 marzo 2005, quando egli ha iscritto la famiglia all'Ufficio dell'anagrafe di __________, fino al 12 febbraio 2008, allorché il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha omologato un accordo provvisionale da lui raggiunto con la moglie nell'ambito della seconda causa di divorzio sulle sue relazioni personali con la figlia E__________ (memoriale, punto 4). Anche tale doglianza però è inconcludente, non essendo dato a divedere – né l'appellante illustrando – in che modo tali antefatti dovrebbero confortare la modifica da lui chiesta del suo diritto di visita provvisionale per il futuro.
9. Ad analoga sorte è destinato l'appello nella misura in cui AP 1 fa carico al primo giudice di non avere esposto, nel decreto impugnato, lo svolgimento delle varie procedure intervenuto dinanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud dal 23 novembre 2005, quando egli ha proposto di respingere l'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata dalla moglie, fino al 12 febbraio 2008 (memoriale, punto 5). Una volta di più l'appellante non spiega, per vero, quale incidenza avrebbero tali accertamenti sulla modifica del diritto di visita provvisionale da lui richiesta. Onde l'infruttuosità della critica.
10. Insiste l'appellante nel recriminare su fatti e avvenimenti verificatisi dal 28 luglio 2008, allorché il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha respinto un'eccezione di incompetenza per territorio da lui sollevata nella prima causa di divorzio intentata dalla moglie, fino al 23 dicembre 2009, quando egli ha ricusato il Pretore, il Segretario assessore, la prima Camera civile e l'intero Tribunale d'appello (memoriale, punto 6). La verbosa digressione non è però in alcun nesso di causalità con l'oggetto del giudizio. Che incidenza avrebbero fatti accaduti tra il 2008 e il 2009 sulla modifica di un diritto di visita decretata provvisionalmente nel 2011 non è dato di capire. Fuori tema, l'appello riesce ulteriormente privo di pertinenza.
11. L'appellante si duole che, secondo il Pretore, il Tribunale di __________ avrebbe apposto il 13 aprile 2010 la “formula esecutiva” a un “provvedimento” del 14 ottobre 2010 con cui affidava I__________ al padre, mentre quel “provvedimento” era in realtà del 14 ottobre 2005 (memoriale, punto 8, mancando il punto 7). Il che sarà anche vero, ma non si scorge quale parvenza di relazione avrebbe con l'oggetto del decreto impugnato. Quando poi l'appellante fa valere che ogni persona ha il diritto di comparire davanti a un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, l'argomentazione diviene finanche incomprensibile, nulla indiziando
l'ipotesi – neppure adombrata dall'appellante – che il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord non adempisse tali requisiti.
12. Afferma l'appellante – per quel che è dato di arguire – che ordinandogli con decreto cautelare del 22 aprile 2010 di non avvicinarsi all'abitazione della moglie, alle scuole di __________, alla palestra comunale e a ogni altro luogo in cui si trovasse I__________ (sopra, lett. D), il Pretore ha leso la sua libertà personale, la sua libertà di domicilio “e la libera circolazione nello spazio Scenken (sic)” (memoriale, punto 9). A prescindere dal fatto però che un appello presentato da AP 1 contro quel decreto è già stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 19 maggio 2010, passata in giudicato (sopra, lett. D), oggetto dell'attuale giudizio è il decreto cautelare del 18 aprile 2011, non quello del 22 aprile 2010. L'irricevibilità dell'appello su questo punto è di conseguenza manifesta.
13. Infine l'appellante rivendica il diritto di esercitare il diritto di visita all'estero, affermando – non senza prolissità e farragine – che la nota “formula esecutiva” apposta il 13 aprile 2010 dal Tribunale di __________ al “provvedimento” del 14 ottobre 2005 è tuttora sospesa, che nulla suffraga il rischio di una mancata riconsegna della figlia alla madre affidataria da parte sua dopo gli incontri, che limitare le relazioni personali con la figlia al territorio svizzero viola il diritto costituzionale e l'ordinamento internazionale, oltre che l'imperativo del ricongiungimento familiare garantito dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea. Ora, l'appellante non nega di avere presentato ricorso al Tribunale di __________ il 16 giugno 2010 contro la decisione del 6 maggio 2010 con cui quel tribunale aveva sospeso la “formula esecutiva” apposta il 13 aprile 2010 al “provvedimento” del 14 ottobre 2005 che affidava I__________ al padre, come il Pretore aveva rilevato nel decreto cautelare del 9 luglio 2010 (e questa Camera ha ricordato nel consid. 3 della sentenza 13 luglio 2012: sopra, lett. E). In altri termini, con la motivazione del Pretore, secondo cui “la situazione di fondato pericolo già diffusamente illustrata nel decreto del 9 luglio 2010 non può dirsi mutata”, l'interessato non si confronta (decreto impugnato, pag. 4 a metà). Tanto meno egli pretende di avere oggi un'abitazione propria in Svizzera che suffragherebbe un eventuale cambiamento.
Quanto alle argomentazioni che l'appellante fonda sulla libertà personale e di movimento, come pure sull'accordo tra la Svizzera e l'Unione europea in materia di libera circolazione delle persone, esse non impediscono che l'organo nazionale cui incombe di applicare la Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, del 5 ottobre 1961 (RS 0.211.231.01), adotti misure idonee a evitare la sottrazione di un figlio da parte del genitore non affidatario e limiti l'esercizio del diritto di visita ai confini di Stato. Che simile trattato sia applicabile al caso in esame è già stato accertato da questa Camera nel consid. 5 della citata sentenza 13 luglio 2012 (sopra, lett. E). Non soccorre dunque ripetersi. E che per tutelare il bene di figli minorenni il giudice svizzero del divorzio possa prendere le misure più idonee, compreso il divieto di lasciare la Svizzera e l'obbligo di depositare documenti d'identità, è fuori discussione (RtiD II-2005 pag. 707 n. 35c; sentenza del Tribunale federale 5A_830/2010 del 30 marzo 2011, consid. 5.5 con richiami). Anche sotto questo profilo nulla risulta quindi essere mutato rispetto al 9 luglio 2010, quando il Pretore ha vincolato l'esercizio del diritto di visita al territorio svizzero.
14. Se ne conclude che, destituito di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale.
15. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte, il rimedio giuridico non essendo stato intimato per osservazioni.
16. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione cautelare, ovvero incidentale (DTF 134 I 86 consid. 3.1), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E in concreto l'azione principale può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), vertendo sulle relazioni personali tra padre e figlia (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).