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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa OA.2009.426 (annullamento di disposizione testamentaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 6 luglio 2009 da
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AO 2 e AO 1
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contro |
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AP 1, (patrocinata dall'avv. PA 1), |
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giudicando sull'appello del 9 giugno 2011 presentato dalla AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 10 maggio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. La notaia __________ ha pubblicato il 2 febbraio 2007 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un testamento olografo del 1° settembre 2003 e un testamento pubblico del 29 agosto 2006 lasciati da __________ nata __________ (1929), domiciliata a __________, vedova senza figli, deceduta a __________ il 29 dicembre 2006. Nel primo testamento __________ istituiva suoi unici eredi AO 2, figlio del marito premorto, e la di lui moglie AO 1, designando la __________ come esecutrice testamentaria. Nel secondo testamento essa ha istituito sua unica erede l'associazione AP 1, designando l'avv. __________ in qualità di esecutore testamentario. Il 22 giugno 2007 quest'ultimo ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per il rilascio del certificato ereditario in favore della AP 1. AO 2 e AO 1 vi si sono opposti.
B. L'8 febbraio 2008 AO 2 e AO 1 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo la citazione della AP 1 a un esperimento di conciliazione (art. 354 CPC ticinese) perché il testamento pubblico del 1° settembre 2003 fosse dichiarato nullo (subordinatamente fosse annullato) e la convenuta fosse tenuta a consegnare tutti i beni della successione. All'udienza del 6 marzo 2008 le parti hanno deciso di incontrasi “in separata sede al fine di formalizzare un accordo transattivo che verrà poi verbalizzato dinanzi al giudice”. Nulla essendosi concretato, a una successiva udienza del 1° luglio 2009 il Pretore ha dichiarato l'esperimento di conciliazione decaduto.
C. Il 6 luglio 2009 AO 2 e AO 1 hanno convenuto la AP 1 davanti al medesimo Pretore per far accertare la nullità o – subordinatamente – far annullare il testamento pubblico del 1° settembre 2003, far constatare l'indegnità della convenuta a succedere e ottenere la condanna della medesima alla consegna di tutti i beni ereditari. Nella sua risposta del 28 settembre 2009 la convenuta ha proposto di respingere l'azione, facendo valere la perenzione dell'azione (tanto come azione di nullità quanto come petizione d'eredità) e contestando che potesse accertarsi la sua indegnità a succedere. All'udienza preliminare del 20 gennaio 2010, limitata dal Pretore all'esame delle eccezioni, gli attori hanno postulato la reiezione di entrambe. Non dovendosi assumere prove, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale, durante la quale si sono confermate nelle rispettive domande. Statuendo il 10 maggio 2011, il Pretore ha respinto le eccezioni. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere agli attori fr. 1000.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 6 giugno 2011, chiedendo di “riconoscere l'inapplicabilità dell'azione tendente all'accertamento della nullità del testamento pubblico per vizi di forma” e di “accogliere l'eccezione di prescrizione dichiarando perenta l'azione intesa all'annullamento del testamento pubblico ex art. 519/529 CC”. In subordine essa chiede di “riconoscere l'inapplicabilità dell'azione tendente all'accertamento della nullità del testamento pubblico per vizi di forma”, di annullare parzialmente la decisione e di rinviare la causa al Pretore “impartendogli di determinarsi sull'eccezione di prescrizione in relazione all'azione intesa all'annullamento del testamento pubblico ex art. 519/529 CC”. Il 16 giugno 2011 il presidente di questa Camera ha dichiarato senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale. Mediante osservazioni del 5 settembre 2011 AO 2 e AO 1 propongono di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita le cause ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero sono disciplinate dalla vecchia procedura cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della sentenza. Ciò vale anche per le decisioni incidentali (DTF 138 III 43 consid. 1.2.2). In concreto i giudizi emanati dai Pretori a norma dell'art. 181 CPC ticinese dopo il 1° gennaio 2011 sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è palesemente dato. Tempestivo, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto come la prescrizione di un anno cui soggiace l'azione intesa all'annullamento di una disposizione testamentaria (art. 519 segg. CC) sia, in realtà, un termine di perenzione che decorre dal giorno in cui l'attore acquisisce conoscenza reale e precisa della disposizione e della causa di nullità (art. 521 cpv. 1 CC), mentre l'azione intesa all'accertamento della nullità è imprescrittibile. Ciò premesso, egli ha sottolineato che gli attori chiedono in via principale di accertare la nullità del testamento pubblico, postulandone solo in via subordinata l'annullamento. Ha respinto così la perenzione sollevata dalla convenuta. A mente sua, la questione di sapere se in concreto l'azione di nullità sia perenta o se, avuto riguardo al principio della buona fede, “sia possibile prescindere dalla regola ferrea per cui i termini di perenzione non possono essere né interrotti né prorogati (DTF 126 II 145)” può per il momento rimanere indecisa, dovendo “se mai essere verificata una volta esaminati i motivi di nullità invocati dagli attori”.
3. L'appellante fa valere che in realtà gli attori hanno promosso un' azione di annullamento a norma degli art. 519 segg. CC, tant'è che invocano l'esistenza di vizi formali. E siccome una disposizione testamentaria affetta da simili vizi va contestata giudizialmente secondo l'art. 520 cpv. 1 CC, l'azione da loro introdotta soggiace alla perenzione annua dell'art. 521 cpv. 1 CC. Nella fattispecie – essa continua – gli attori sapevano sin dall'8 febbraio 2008, quando hanno instato per l'esperimento di conciliazione, sia del testamento pubblico sia degli asseriti motivi di nullità.
L'azione da loro introdotta il 6 luglio 2009 è quindi perenta. L'appellante rimprovera inoltre al Pretore di non avere accertato sin d'ora la perenzione della domanda subordinata, poiché qualora non fosse constatata la nullità del testamento pubblico “sarebbe inutile, ingiustificato e oneroso procedere con un'istruttoria relativa all'azione di annullamento”. Ciò offenderebbe anzi il principio dell'affidamento, quello della legalità e quello della celerità, tanto più che per lo stesso Pretore il concetto di perenzione costituisce una “regola ferrea”.
4. Litigiosa rimane, in concreto, la perenzione dell'azione di “nullità/di annullamento del testamento” promossa in subordine da AO 1 e AO 2 contro la AP 1, la convenuta rinunciando in questa sede a contestare la tempestività della petizione d'eredità e la proponibilità dell'azione di accertamento dell'indegnità a succedere. Il Pretore ha scartato l'ipotesi della perenzione – come detto – limitandosi a esaminare le richieste di giudizio. Se non che, l'oggetto di un litigio e, di conseguenza, la natura di un'azione deve determinarsi anche in base ai fatti allegati, su cui le conclusioni poggiano (DTF 136 III 126 consid. 4.3.1, 132 III 681 consid. 3.5 con riferimento). Oltre a ciò, la natura di un'azione va appurata all'inizio del processo e non rinviata alla fine della causa, se non altro per economia di giudizio, il convenuto dovendo sapere da che cosa difendersi e il giudice dovendo sapere su che cosa statuire. A tal fine l'art. 181 cpv. 1 CPC ticinese permetteva di decidere preliminarmente questioni – tra cui rientravano anche i presupposti di merito
(I CCA, sentenza inc. 11.2004.31 del 3 luglio 2006, consid. 1) – la cui ammissione avrebbe reso inutile l'istruttoria della lite. Nulla giustificava perciò di rinviare alla decisione finale l'esame della prospettata perenzione legata all'azione di annullamento, il cui compimento porrebbe immediatamente fine alla domanda subordinata (art. 237 cpv. 1 CPC).
5. Una disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata per incapacità di disporre (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC), per difetto di libera volontà (art. 519 cpv. 1 n. 2 CC), per causa illecita o immorale (art. 519 cpv. 1 n. 3 CC ) o per vizi di forma (art. 520 e 520a CC). Contrariamente al titolo marginale (“azione di nullità”), tale azione – di carattere costitutivo – tende all'annullamento della disposizione, la quale se non fosse contestata rimarrebbe valida per il principio del favor testamenti (Abt in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 2ª edizione, n. 1 ad art. 519 CC; Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 371, n. 752). Legittimato ad agire è chiunque, come erede o legatario, abbia interesse a far annullare la disposizione litigiosa (art. 519 cpv. 2 CC) e soggiace ai termini dell'art. 521 cpv. 1 CC.
L'accertamento della nullità di una disposizione a causa di morte, per converso, non è espressamente regolato, ma può essere chiesto da chiunque abbia un interesse legittimo (Abt, op. cit., n. 8 ad art. 519 CC; Druey, Grundriss des Erbrechts, 5ª edizione, §12 n. 59; Guinand/Stettler/Leuba, Droit civil: Droit des successions, 6ª edizione, pag. 189 n. 400), fermo restando che la nullità può essere rilevata d'ufficio anche nell'ambito di una causa di annullamento (DTF 132 III 319 consid. 2.2). Quanto ai motivi di nullità, prassi e dottrina reputano – pur con molte distinzioni (cfr. Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., pag. 190 n. 402) – che prive di ogni effetto giuridico siano le disposizioni redatte da un testatore manifestamente incapace, quelle il cui contenuto sia manifestamente illecito o immorale, quelle in favore di incapaci o indegni a succedere, quelle affette da manifesti vizi formali, quelle redatte sotto costrizione o minaccia, quelle da cui non traspaia alcuna volontà di disporre, quelle che non sono disposizioni a causa di morte, quelle che non rispondono alle forme previste dal diritto svizzero e quelle il cui contenuto sia impossibile (Abt, op. cit., n. 7 ad art. 519 CC; Druey, op. cit., § 12 n. 60 segg.; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., pag. 189 n. 401). L'accertamento della nullità non è soggetto a termini (Abt, op. cit., n. 4 ad art. 521 CC).
6. Per quel che riguarda la forma di un testamento pubblico, le norme inerenti alla sua rogazione sono determinate in linea di principio dal diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 tit. fin. CC), ma il diritto federale annovera disposti imperativi che per costante giurisprudenza condizionano la validità dell'atto (DTF 118 II 275 consid. 3b con rinvii; Ruf/Jeitziner in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 2 e 4 ad art. 499). L'ordinamento cantonale disciplina quanto gli è espressamente riservato (art. 499 cpv. 1 in fine e 504 cpv. 1 CC), come la confezione del rogito, il materiale da adoperare, la scrittura, l'esecuzione da parte del funzionario (formula, sigillo, bollo) e l'iscrizione in un registro o in un protocollo (cfr. Weimer in: Berner Kommentar, edizione 2009, n. 6 ad art. 498 CC). L'inosservanza di simili norme non pregiudica – di regola – l'efficacia di un testamento (Steinauer, op. cit., pag. 335 n. 617b), ma il diritto cantonale può anche prescrivere il contrario (DTF 106 II 151 consid. 3 con rinvii; v. anche Weimer, op. cit., n. 7 ad art. 498 CC).
Sta di fatto che un vizio di forma non comporta automaticamente la nullità di una disposizione a causa di morte, ma solo il suo annullamento (art. 520 CC; Weimer, op. cit., n. 10 alle note preliminari dell'art. 498 CC; Lenz in: Abt/Weibel [curatori], op. cit., n. 30 ad art. 498 CC). La nullità è data unicamente – come si è visto – in casi manifesti (cfr. anche Lenz in: Abt/Weibel [curatori], op. cit., n. 3 ad art. 498, n. 14 ad art. 499 CC; per una casistica: Abt, op. cit., n. 7 ad art. 519). Anche nel caso di vizi di forma vale, in effetti, il principio del favor testamenti (DTF 135 III 211 consid. 3.7; Steinauer, op. cit., pag. 330 n. 655).
7. Ciò premesso, nella fattispecie gli attori censurano il testamento pubblico del 29 agosto 2006 per i seguenti vizi di forma:
– la testatrice è designata erroneamente con il nome di __________, mentre il vero nome è __________;
– il rogito è scritto in parte a macchina o con una stampante e in parte a mano (numero del rogito e delle pagine), in violazione dell'art. 49 LN;
– i testimoni (l'avv. __________ e __________) hanno omesso di firmare la seconda pagina dell'atto relativa alla loro dichiarazione testimoniale, limitandosi ad apporre la firma in calce alla terza e ultima pagina, in contrasto con gli art. 501 cpv. 2 CC e 41 cpv. 3 LN;
– il rogito indica che la pubblicazione è avvenuta mediante lettura da parte del notaio, ad eccezione delle disposizioni testamentarie, le quali erano quindi ignote ai testimoni a quel momento;
– i testimoni erano colleghi dello studio legale e notarile per cui lavorava il notaio rogante;
– l'avv. __________ è stato designato esecutore testamentario e
– il padre dell'avv. __________ era ed è tuttora un membro attivo e influente della AP 1, ciò che viola l'art. 503 CC.
Gli attori hanno fatto valere altresì che l'avv. __________ ha fornito da parte sua ampia consulenza e che, visto il contenuto dell'atto e la designazione dell'ente di cui suo padre è ex __________ e tesoriere, così come lo stato psicofisico della testatrice, avrebbe dovuto indirizzare l'anziana da un notaio indipendente, il quale avrebbe potuto verificarne la reale volontà e accertarne la capacità di discernimento. Infine, visto che costei soffriva di deliri, allucinazioni e fantasie demoniache, ciò che aveva richiesto finanche ricoveri ospedalieri, gli attori mettevano in dubbio la capacità di discernimento di __________ al momento della rogazione dell'atto.
8. Sui motivi addotti da AO 2 e AO 1 a sostegno delle loro rivendicazioni non occorre sindacare, per vero, già in questo stadio della procedura. Litigiosa ai fini dell'attuale giudizio è unicamente la perenzione dell'azione di annullamento, quella intesa all'accertamento della nullità essendo pacificamente imprescrittibile. E un'azione di annullamento fondata sugli art. 519 e 520 CC va promossa entro il termine previsto dall'art. 521 cpv. 1 CC, ossia un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità e, in ogni caso, dieci anni dalla pubblicazione della disposizione (nemmeno gli attori pretendono che la convenuta sia in malafede e che essi beneficino perciò della perenzione trentennale prevista dall'art. 521 cpv. 2 CC). Ora, contrariamente al titolo marginale “prescrizione”, quel termine è perentorio (DTF 98 II 179 consid. 10; Abt, op. cit., n. 2 ad art. 521 CC; Steinauer, op. cit., pag. 376 n. 768). Il diritto di AO 2 e AO 1 di chiedere l'annullamento del testamento pubblico del 29 agosto 2006 si è estinto così un anno dopo che gli interessati hanno acquisito una conoscenza reale e precisa della disposizione e del motivo di nullità (RtiD II-2006 pag. 698 n. 46c).
a) In concreto gli attori hanno ricevuto copia autentica del testamento pubblico dalla notaia __________, per loro stessa ammissione, il 26 febbraio 2007 (petizione, pag. 2; doc. B e C). Non è chiaro quando essi abbiano avuto conoscenza del motivo di nullità. Pur trattandosi di persone sprovviste di cognizioni giuridiche, nella fattispecie ciò è sicuramente avvenuto per lo meno il 3 maggio 2007, quando l'avvocato PA 2 ha trasmesso al Pretore l'opposizione di
AO 2 e AO 1 al rilascio del certificato ereditario in favore della AP 1, lamentando – tra l'altro – che l'avv. __________ era stato designato esecutore testamentario pur avendo funto da testimone (doc. D). In siffatte circostanze il termine annuo dell'art. 521 cpv. 1 CC è giunto a scadenza il 3 maggio 2008. Al momento in cui l'azione di annullamento del testamento è stata promossa, il 6 luglio 2009, la perenzione era quindi intervenuta da oltre un anno.
b) Per gli attori il termine annuo è stato interrotto l'8 febbraio 2008 con l'introduzione di un'istanza di conciliazione. Se non che, il tentativo di conciliazione previsto dagli art. 354 segg. CPC ticinese interrompeva la prescrizione (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 354), ma non la perenzione. L'istanza di conciliazione era facoltativa e non costituiva un atto introduttivo della lite, tant'è che nel caso in cui l'esperimento decadesse infruttuoso l'attore non era tenuto a promuovere causa entro un determinato termine (cfr. Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 309 n. 24 segg.; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, pag. 53 n. 182 seg.). Il tentativo di conciliazione obbligatorio è stato (re)introdotto nel Cantone Ticino solo dal 1° gennaio 2011 (art. 198 CPC). Nonostante l'esperimento di conciliazione, nella fattispecie
l'azione di “nullità” si è quindi estinta.
c) Gli attori ricordano che tra le parti sono intercorse trattative ed evocano, ancorché implicitamente, la loro buona fede per non avere avviato tempestivamente l'azione. Il Pretore non ha approfondito il quesito. Ora, per principio un termine di perenzione non può essere sospeso, interrotto né prorogato. Se mai può essere restituito ove la parte abbia indugiato in buona fede ad agire, sicché la perenzione invocata dall'avversario appaia abusiva. Ciò è il caso qualora l'avversario abbia indotto la parte a non procedere in tempo utile o con il suo comportamento abbia spinto la parte a non intraprendere tempestive iniziative di natura giuridica e se la rinuncia della parte ad attivarsi appaia ragionevole secondo criteri oggettivi. Il comportamento dell'avversario però deve trovarsi in rapporto di causalità con il ritardo ad agire della parte ed essere stato assunto prima della scadenza del termine (DTF 126 II 152 consid. 3b/aa). Se sono in corso trattative, una parte deve reagire al silenzio prolungato dell'altra (DTF 131 III 437 consid. 2, 128 V 241 consid. 4a).
d) Nella fattispecie non consta – né è preteso – che prima del 26 febbraio 2008 le parti abbiano intavolato negoziati per risolvere il contenzioso nelle vie amichevoli. Solo all'udienza di conciliazione del 6 marzo 2008 esse hanno deciso di “incontrarsi in separata sede al fine di formalizzare un accordo transattivo” e un anno più tardi, il 22 aprile 2009, la convenuta ha sottoposto agli attori un accordo, poi rifiutato da questi ultimi (petizione, pag. 3 e 4). Nulla è dato di sapere su che cosa sia successo tra il 6 marzo 2008 (data dell'udienza) e il 3 maggio 2008, quando si è compiuta la perenzione. Gli attori non pretendendo che la convenuta li abbia indotti in qualche modo a non promuovere azione. Anzi, essi hanno aspettato fino al 19 dicembre 2008 (quando la perenzione era ormai intervenuta) prima di sollecitare la convenuta a sottoporre una proposta di accordo. Se essi hanno tardato nel promuovere causa, ciò non può attribuirsi dunque all'affidamento suscitato dalla convenuta, tanto meno se si pensa che gli attori erano assistiti da un legale. Ne discende che la perenzione fatta valere dalla convenuta va accolta e la decisione del Pretore riformata di conseguenza.
9. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza di AO 2 e AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), i quali rifonderanno all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone altresì una modifica del pronunciato sulle spese e le ripetibili di prima sede, che alla luce di questa decisione vanno suddivise in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
10. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la pronuncia impugnata è così riformata:
1. Nella misura in cui è volta all'annullamento del testamento pubblico lasciato il 29 agosto 2006 da __________, l'azione promossa da AO 2 e AO 1 è dichiarata perenta.
Nella misura in cui l'azione promossa da AO 2 e AO 1 è volta alla petizione dell'eredità fu __________ e a far accertare l'indegnità a succedere della AP 1, l'eccezione di perenzione sollevata da quest'ultima è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 100.–, da anticipare dalla convenuta, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Le spese processuali di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste solidalmente a carico di AO 2 e AO 1, i quali rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1800.– complessivi per ripetibili.
III. Notificazione a:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).