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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa DI.2010.100 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 26 maggio 2010 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1) |
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e nella causa DI.2010.107 (protezione dell'unione coniugale) della medesima Pretura promossa con istanza del 31 maggio 2010 da AP 1 nei confronti di AO 1,
giudicando sull'appello del 14 giugno 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 31 maggio 2011 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1962) e AO 1 (1967) si sono sposati a __________ il 6 settembre 1991. Dal matrimonio sono nati G__________, il 16 ottobre 1997, e M__________, il 10 dicembre 2003. Il marito è sergente della polizia cantonale e lavora per il reparto mobile del Sottoceneri con sede a __________. La moglie, già segretaria comunale di __________, lavora a metà tempo dal giugno del 2004 come impiegata amministrativa per quel Comune.
B. Il 26 maggio 2010 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale (proprietà per piani n. 4103 della particella n. 614 RFD di __________, intestata ai coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) fino al momento in cui non avesse trovato un altro “appartamento idoneo” a __________, l'affidamento dei figli, riservato il diritto di visita paterno, come pure contributi alimentari di fr. 1200.– mensili per G__________ e di fr. 1000.– mensili per M__________, assegni familiari compresi, riservandosi di sollecitare un contributo di mantenimento anche per sé. Con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha accolto le misure richieste (inc. DI.2010.100). Il 31 maggio 2010 AP 1 ha presentato a sua volta un'istanza per ottenere – già in via cautelare – l'attribuzione dell'alloggio coniugale e l'affidamento dei figli, riservato il diritto di visita materno (inc. DI.2010.107). Con ordinanza del 1° giugno 2010 il Pretore ha congiunto le due cause.
C. All'udienza del 23 giugno 2010, indetta per la discussione cautelare e delle due istanze, le parti hanno raggiunto un'intesa provvisionale, nel senso che l'affidamento dei figli sarebbe spettato loro congiuntamente, mentre AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili per G__________ e di fr. 1000.– mensili per M__________, assegni familiari compresi. Nell'accordo le parti hanno regolato anche i periodi che i figli avrebbero trascorso con l'uno e l'altro genitore durante le vacanze scolastiche e dopo di allora, convenendo che le relazioni personali con il padre sarebbero state esercitate nell'edificio in cui si trova l'appartamento coniugale e in cui abitano la madre e le due sorelle di AO 1, il marito essendosi sistemato in un locale situato nel seminterrato dello stabile. All'udienza AO 1 ha precisato nondimeno che, per quanto attiene all'assegnazione dell'alloggio coniugale, essa non intendeva più trasferirsi altrove. AP 1 ha mantenuto le sue domande, opponendosi a quelle della moglie. Entrambe le parti hanno notificato prove.
D. Nel corso dell'istruttoria, durante la quale è stata assunta una perizia sulle capacità genitoriali delle parti (seguita da una delucidazione scritta), i coniugi hanno modificato a più riprese – con l'approvazione del Pretore – la disciplina delle relazioni tra padre e figli. L'assunzione delle prove è terminata il 27 aprile 2011 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 18 maggio 2011 AP 1 ha chiesto, una volta ancora, l'attribuzione dell'alloggio coniugale e l'affidamento dei figli, riservato il diritto di visita materno. In subordine egli ha postulato la custodia congiunta sui figli con
esercizio delle relazioni personali nei modi convenuti in via cautelare, offrendo contributi alimentari di fr. 700.– mensili per G__________ e di fr. 550.– mensili per M__________. Nel suo memoriale del 19 maggio 2011 AO 1 ha chiesto nuovamente di essere autorizzata a vivere separata, di attribuirle l'appartamento coniugale, di ingiungere al marito – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di lasciare la casa entro 10 giorni, di affidarle i figli (riservato il diritto di visita paterno), di porre a carico di AP 1 contributi alimentari di fr. 1787.– mensili per G__________ e di fr. 1431.– mensili per M__________ dal maggio del 2010, oltre alla metà dei costi straordinari per i figli, come pure un contributo alimentare per lei medesima di fr. 591.– mensili dal maggio 2010 al maggio 2011 e di fr. 355.– mensili dopo di allora.
E. Statuendo il 31 maggio 2011 sulle due istanze, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale a AO 1, ha impartito a AP 1 l'ordine – con la comminatoria penale – di lasciare entro due mesi l'immobile, ha affidato i figli alla madre (cui ha imposto di continuare una psicoterapia dalla dott. __________ e di documentare a scadenza semestrale la continuazione della cura), ha disciplinato il diritto di visita nel senso che il padre avrebbe preso in consegna i figli alternativamente una settimana dal martedì alle 18.00 fino al mercoledì alle 08.00 e dal venerdì alle 18.00 fino al lunedì alle 8.00 e la successiva settimana dal mercoledì alle 18.00 fino al giovedì alle 8.00 e dalla domenica alle 18.00 fino al lunedì alle 8.00, oltre a cinque settimane di vacanza l'anno, e ha posto a carico di __________ dal giugno del 2011 contributi alimentari indicizzati di fr. 167.– mensili per la moglie, di fr. 1753.– mensili per G__________ e di fr. 1406.– mensili per M__________, assegni familiari compresi, riservando l'art. 286 cpv. 3 CC per bisogni straordinari e imprevisti. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono stati poste per un quinto a carico di AO 1 e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera il 14 giugno 2011 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedersi attribuire l'abitazione coniugale e affidare i figli (riservato il diritto di visita materno) o, in subordine, veder affidare i figli congiuntamente ai genitori secondo le modalità concordate a suo tempo in via cautelare e ridurre il contributo alimentare per G__________ a fr. 700.– mensili, quello per M__________ a fr. 550.– mensili, sopprimendo quello per la moglie. In via di ulteriore subordine egli chiede di annullare almeno l'ordine di lasciare lo stabile in cui si trova l'abitazione coniugale. Nelle sue osservazioni del 14 luglio 2011 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata comunicata il 31 maggio 2011, sicché all'appello si applica la legge nuova. Nel nuovo diritto le misure a protezione dell'unione coniugale sono appellabili, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni esclusivamente patrimoniali l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale restrizione non si applica, controverso essendo anche l'affidamento dei figli. La sentenza impugnata essendo stata notificata al patrocinatore di AP 1 il 3 giugno 2011, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Entrambe le parti producono in appello documenti nuovi. AP 1 acclude grafici sui periodi di permanenza dei figli dall'uno o dall'altro genitore nell'agosto del 2011 e ricevute di pagamento relative alla franchigia della cassa malati o di spese mediche non coperte da assicurazioni. AO 1 esibisce a sua volta dichiarazioni scritte rilasciate da una conoscente e da docenti dei figli, pagelle scolastiche, lettere del marito, giustificativi sul costo della mensa scolastica, sugli oneri e i ricavi di un appartamento di vacanza a __________, sul prelievo anticipato di averi previdenziali dalla sua cassa pensione e sulla sostanza del marito. Ambedue i coniugi contestano la ricevibilità dei documenti avversari, sostenendo trattarsi di prove che si sarebbero potute addurre già davanti al Pretore.
Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello soltanto se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Non è chiaro se da tali condizioni si prescinda nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”), che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC) come le protezioni dell'unione coniugale. La dottrina è divisa al riguardo e la giurisprudenza ha lasciato finora il quesito irrisolto (da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_63/2012 del 20 giugno 2012 consid. 2.2 con rinvii a due precedenti). In una lettera del 26 luglio 2011 a questa Camera l'appellante dichiara di contestare la ricevibilità dei documenti inoltrati dalla moglie. Ai fini del presente giudizio la questione può tuttavia rimanere aperta. Come si vedrà oltre, in effetti, i documenti nuovi non incidono sul risultato nemmeno ove se ne volesse tenere conto.
3. L'appellante chiede anzitutto che questa Camera disponga l'audizione dei figli da parte di un nuovo perito, il quale li ascolti singolarmente senza i genitori e aggiorni la perizia per quanto riguarda i loro rapporti con madre, come pure l'idoneità genitoriale di quest'ultima. Egli ricorda di avere sollecitato invano una delucidazione orale della perizia davanti al Pretore affinché si appurasse se i figli fossero stati sentiti separatamente, si qualificasse il rapporto madre-figlia e si chiarisse come mai G__________ necessiti di un sostegno psicologico. Il Pretore avendo respinto l'istanza, AP 1 formula identiche richieste in appello. Si tratta però di richieste destinate all'insuccesso. Per tacere del fatto che in una procedura sommaria l'assunzione di una perizia dovrebbe avvenire solo eccezionalmente, quand'anche litigioso sia l'affidamento dei figli in una protezione dell'unione coniugale (sentenza del Tribunale federale 5A_798/2009 del 4 marzo 2010, consid. 3.2; sentenza 5A_22/2010 del 7 giugno 2010, consid. 4.4.2), l'interessato non indica quali elementi concreti potrebbero emergere nella fattispecie da audizioni individuali. Sotto questo profilo la ricevibilità dell'appello è già di per sé dubbia.
Comunque sia, dalla perizia consegnata il 10 dicembre 2010 dal Servizio medico-psicologico di __________ (pag. 1) risulta che i responsabili del referto hanno consultato gli atti di causa, hanno avuto colloqui individuali con i genitori ed erano a conoscenza di quanto l'appellante rimprovera alla moglie (pag. 3 a metà e 5). Né gli specialisti hanno trascurato gli aspetti critici della relazione tra madre e figlia o la sofferenza dei figli per il dissidio coniugale (pag. 4 in fondo). Non si ravvisano dunque lacune o carenze che giustifichino integrazioni del rapporto o la nomina di nuovi periti. Si ricordi poi che G__________ e M__________ sono già stati ascoltati singolarmente dalla consulente e mediatrice familiare __________, la quale ha riscontrato in loro un “grande conflitto di lealtà nei confronti dei due genitori” e “il loro desiderio di non essere coinvolti in diatribe che non li concernono” (relazione dell'11 ottobre 2010). Certo, G__________ ha quasi 15 anni ed è in grado di elaborare ragionamenti logici grazie a una maturità emozionale e cognitiva idonea per formarsi un'opinione propria e duratura (DTF 131 III 556 consid. 1.2.2, 133 III 150 consid. 2.4). Potrebbe così essere interpellata direttamente circa i suoi desideri in materia di affidamento e di relazioni personali (sentenza del Tribunale federale 5A_482/2007 del 17 dicembre 2007, consid. 3.1). Nemmeno l'appellante pretende tuttavia che nella situazione concreta si giustifichi di interrogare la figlia al proposito, vista la sofferenza da lei denotata e accertata dai responsabili del Servizio medico-psicologico (pag. 4 in fondo e 7 in alto, relazione dell'11 ottobre 2010), oltre che dalla consulente familiare. Nelle condizioni descritte non si giustifica pertanto di ordinare un altro ascolto o una nuova perizia. Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello.
4. Litigiosa è in primo luogo la custodia dei figli, rivendicata dall'appellante e, di conseguenza, la disciplina del diritto di visita. Ora, l'art. 176 cpv. 3 CC stabilisce che qualora i coniugi abbiano figli minorenni il giudice adito a tutela dell'unione coniugale prende le misure necessarie “secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione”. I criteri preposti all'affidamento non si scostano sostanzialmente, in tal caso, da quelli cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dopo il divorzio (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 45 ad art. 176 CC). Decisivo rimane, anche nella protezione dell'unione coniugale, l'interesse del figlio a un armonioso sviluppo fisico, psichico e intellettuale. In primo luogo occorre accertare pertanto la capacità educativa dei genitori. Se questa risulta equivalente, l'affidamento compete per principio, soprattutto nel caso di bambini piccoli o di ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo, al genitore che ha la possibilità e che è pronto a occuparsene personalmente. Se entrambi i genitori adempiono tale requisito più o meno nella stessa misura, può rivelarsi determinante la stabilità delle relazioni locali e familiari. Occorre tenere conto altresì, secondo l'età del figlio, della chiara volontà espressa da quest'ultimo. Infine vi sono ulteriori criteri, come la disponibilità di un genitore a collaborare con l'altro nella cura e nell'educazione del figlio oppure l'esistenza di uno speciale legame personale e affettivo tra il figlio e un genitore. Questi “ulteriori criteri” non hanno un ordine gerarchico. Dipende dal singolo caso stabilire a quale di essi annettere particolare importanza (sentenza del Tribunale federale 5A_602/2011 del 10 novembre 2011, consid. 2.2 con richiami; analogamente: RtiD I-2011 pag. 655 consid. 6 con rimandi).
Ciò premesso, in una procedura a tutela dell'unione coniugale non si tratta – come in una causa di divorzio – di statuire in maniera definitiva sull'affidamento dei figli, adottando una soluzione ottimale, ma solo di regolare la vita separata dei coniugi, scegliendo la soluzione che sembra offrire ai figli le garanzie migliori compatibilmente con la celerità di un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza (anche nel nuovo Codice di procedura civile: FF 2006 pag. 6730 n. 5.20.1). La decisione a tutela dell'unione coniugale è, del resto, assimilabile a un provvedimento cautelare (DTF 137 III 477 consid. 4.1 con rinvii), che può sempre essere modificato (art. 179 cpv. 1 CC). Non è questa la sede, in altri termini, per inquisire con referti specialistici sulle capacità dei genitori. Dovendo statuire sull'affidamento del figlio, il giudice a protezione dell'unione coniugale si limita ad accertare quale genitore appaia verosimilmente idoneo alla custodia e, dandosi sostanziale parità, quale genitore appaia avere la verosimile possibilità ed essere pronto a occuparsi di persona in maggior misura del figlio. Dandosi sostanziale equivalenza anche in proposito, egli privilegia il criterio della stabilità e lascia per quanto possibile il figlio nel suo ambiente, di solito con il genitore che gli ha dedicato più tempo durante la vita in comune, secondo il riparto dei ruoli assunto dai coniugi all'interno della famiglia. L'affidamento definitivo interverrà al momento della separazione o del divorzio (RtiD I-2011 pag. 655 consid. 8 non pubblicato). Qualora invece i coniugi tornino a vivere insieme, le misure ordinate per la vita separata decadranno (salvo l'eventuale separazione dei beni e le eventuali misure a protezione del figlio: art. 179 cpv. 2 CC).
a) In concreto il Pretore ha ritenuto AO 1 idonea ad assumere l'affidamento dei figli, a condizione che prosegua – come richiede la perizia – la psicoterapia dal proprio specialista. Rispetto al marito, che lavora a tempo pieno senza particolare flessibilità di orari, essa esercita inoltre un'attività lucrativa al 50% ed ha quindi maggiore disponibilità di tempo per occuparsi personalmente i ragazzi. Tant'è – ha soggiunto il primo giudice – ch'essa si è fatta carico durante la vita in comune di seguire i figli regolarmente nell'ambito scolastico ed extrascolastico. Anche il marito – ha soggiunto il Pretore – è di per sé idoneo all'affidamento, ma ha meno tempo e a suo scapito depongono taluni commenti proferiti all'indirizzo della moglie in presenza dei figli (“sei matta e malata”). Tenuto conto di ciò, il Pretore ha affidato i figli alla madre, con obbligo per quest'ultima di proseguire la psicoterapia e di inviargli ogni semestre una dichiarazione della dott. S__________ che confermi la continuazione della presa a carico, mentre ha escluso un affidamento congiunto in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dalla dubbia volontà e dall'incapacità di cooperare dei genitori.
b) L'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato le testimonianze della madre e delle due sorelle di AO 1 circa le difficoltà da questa incontrate nell'attendere alle sue mansioni di genitrice. Fa valere inoltre che dalla perizia traspaiono elementi di preoccupazione. Ora, nelle loro deposizioni le tre testimoni hanno riferito che, dopo la morte del padre, nell'aprile del 2007, AO 1 ha tradito reazioni di insofferenza verso i figli, sgridandoli talora in modo eccessivo e con un linguaggio inadeguato (deposizioni di __________, __________ e __________: verbale del 23 febbraio 2011, pag. 1 segg.). Come hanno riconosciuto anche le testimoni, tuttavia, tali intemperanze sono ormai cessate (deposizione di __________: verbale citato, pag. 2 a metà; di __________: pag. 5 verso la fine; __________: pag. 6 in fondo), apparentemente con il venir meno della patologia depressiva in cui era caduta AO 1 (deposizione della dott. __________: verbale del 20 settembre 2010, pag. 1).
Quanto ai responsabili del Servizio medico-psicologico di __________, è vero ch'essi hanno individuato in AO 1 un possibile “disturbo della personalità non altrimenti specificato” o una “nevrosi del carattere” (delucidazione della perizia del 30 marzo 2011), ma non hanno mancato di precisare che nessun tipo di diagnosi psichiatrica è in relazione diretta con l'idoneità genitoriale (loc. cit.). Né essi hanno sorvolato sulle fragilità psichiche dell'interessata (perizia, pag. 4 in alto) e sugli aspetti problematici della sua relazioni con la figlia (“a tratti in soggezione”: pag. 4 in basso) o hanno disconosciuto i timori di AP 1 quanto all'effettiva capacità della moglie di prendersi cura dei ragazzi (pag. 5 in basso) o alle reazioni inadeguate di lei (pag. 1), lamentate da G__________ (pag. 4 verso il basso) e riconosciute dall'interessata (pag. 3). Nonostante ciò, a parere degli specialisti AO 1 risulta
idonea all'affidamento, sempre che continui la psicoterapia iniziata nel gennaio del 2009 (pag. 7 in basso). E nulla induce a supporre ch'essa la interrompa, il Pretore avendole imposto di documentarne ogni semestre la prosecuzione. L'appellante si duole che la moglie non sia stata tenuta a documentare anche l'andamento del suo stato di salute, ma ciò apparirebbe con ogni verosimiglianza esagerato, la dott. __________ definendo il comportamento dell'interessata “collaborativo” e avendo con lei “una buona relazione terapeutica” (verbale citato, pag. 2).
c) Sottolinea l'appellante che la sua idoneità genitoriale non è condizionata e che a torto il Pretore ha enfatizzato un paio di infelici commenti all'indirizzo della moglie, sminuendo anche la sua volontà di collaborare nella prospettiva di un affidamento congiunto. La prima affermazione è vera, ma nulla muta al fatto che con un adeguato supporto psicoterapeutico anche la moglie sia sostanzialmente idonea alla custodia parentale. La seconda e la terza poco sussidiano. Anche ammettendo che i menzionati commenti (“matta” e “malata”: deposizione di __________: verbale del 23 febbraio 2011, pag. 7), pur lesivi dell'art. 274 cpv. 1 CC, non inficino la capacità genitoriale dell'appellante, soprattutto ove si consideri che la stessa AO 1 esercita pressioni psicologiche sui figli, coinvolgendoli nelle tensioni con il marito e i familiari (deposizioni di __________ e di __________: verbale citato, pag. 5 e 6 in fondo), l'idoneità genitoriale di entrambi i coniugi è sostanzialmente pari. In circostanze del genere il giudice deve privilegiare il criterio della stabilità e lasciare per quanto possibile i figli nel loro ambiente, di regola con il genitore che ha dedicato loro più tempo durante la vita in comune, secondo il riparto dei ruoli assunto dai coniugi all'interno della famiglia. L'appellante non contesta che la moglie adempia tale requisito né spiega come potrebbe egli provvedere ai figli senza l'ausilio della suocera, che lo ha aiutato dopo la sua sistemazione nel seminterrato dello stabile preparando i pasti e accogliendo G__________ durante la notte (deposizione di __________: verbale citato, pag. 2 in fondo).
Nell'appello AP 1 ribadisce la portata della dichiarazione scritta rilasciata il 10 giugno 2010 dal suo superiore, __________, il quale si era detto disposto ad “agevolarlo nella gestione dei figli” (doc. H), e lamenta che il Pretore abbia fondato il giudizio su un documento successivo, del 3 maggio 2011, acquisito a sua insaputa. In quella lettera il superiore, interpellato dal giudice, precisava che i turni dell'appellante non cominciano di solito prima delle ore 7.00 e terminano non dopo le 20.00, salvo turni speciali che iniziano alle ore 6.00 e possono durare fino alle 24.00, mentre solo di rado AP 1 deve lavorare nei fine settimana. Egli ha specificato tuttavia che in futuro il subalterno non avrebbe più potuto beneficiare dei favori goduti nella pianificazione dei turni. Un timbro a tergo attesta che il documento (nel fascicolo “atti diversi” dell'inc. DI.2010.100) è stato intimato il 9 maggio 2011. L'appellante afferma di non averlo ricevuto, ma quand'anche ciò fosse poco importa. AO 1 in effetti risulta impiegata a metà tempo con orari regolari (lettera 31 marzo 2004 del Municipio di __________, nel fascicolo “edizioni dalla moglie”) e l'appellante non contesta che abbia più tempo di lui, dipendente a tempo pieno, da dedicare ai figli né ch'essa si sia sempre occupata di seguire i ragazzi nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. Ai fini del giudizio si può prescindere quindi dalla citata lettera senza che ciò influisca sull'esito del giudizio.
d) In subordine l'appellante chiede che i figli siano affidati congiuntamente a entrambi i genitori, come convenuto in pratica nel quadro dell'assetto cautelare. Fa valere che la moglie medesima dichiarava nella propria istanza a protezione dell'unione coniugale di volergli concedere “la più ampia possibilità” di tenere i figli con lui, tanto da avere sottoscritto una disciplina provvisionale delle relazioni tra lui e i figli ben più
estesa di un semplice diritto di visita. Nelle sue osservazioni AO 1 obietta che il tempo trascorso dai figli con il padre non è paragonabile a un affidamento congiunto e che in realtà tocca sempre lei accompagnare i ragazzi alle attività sportive anche quando essi dovrebbero stare con il marito.
L'affidamento deciso in una protezione dell'unione coniugale riguarda solo – per principio – la custodia parentale. L'autorità parentale continua a essere esercitata in comune dai genitori (Vetterli in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 1 ad art. 176 CC con richiamo). Al limite il giudice può lasciare in comune anche la custodia (o decidere per una custodia alternata), ma ciò presuppone – come l'autorità parentale congiunta dopo il divorzio (art. 133 cpv. 3 CC) – che i coniugi formulino un'esplicita richiesta comune e sottopongano al giudice un accordo sulle questioni riguardanti i figli (Vetterli, op. cit., n. 6 ad art. 176 CC con richiami; Chaix in: Commentaire romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 19 ad art. 176 CC). In concreto tale esigenza fa manifestamente difetto, senza dimenticare che tanto i responsabili del Servizio medico-psicologico di __________ quanto la consulente incaricata di sentire i figli hanno raccomandato una normativa chiara e puntuale dei rapporti fra genitori, data la grande conflittualità tra di essi (perizia, pag. 8; relazione citata, pag. 1 a metà). Ciò non lascia spazio a una custodia parentale congiunta.
e) Le richieste di AP 1 intese a far regolare il diritto di visita materno e a ottenere l'attribuzione dell'alloggio coniugale sono subordinate all'accoglimento dell'appello sull'affidamento – eventualmente congiunto – dei figli e non poggiano su motivazioni proprie. Quanto al diritto di visita paterno, l'interessato non contesta di per sé la disciplina fissata dal Pretore, che ripropone egli medesimo in via subordinata nell'ipotesi di un affidamento congiunto.
5. In secondo luogo l'appellante contesta l'ordine di lasciare entro due mesi il vano nel seminterrato dello stabile in cui si trova l'abitazione coniugale. Il Pretore gli ha ingiunto di trasferirsi altrove, ritenendo non più sostenibile la soluzione provvisoria adottata dai coniugi in sede cautelare, sia perché quel locale senza finestre (rischiarato solo da tre pozzi luce) e sprovvisto di servizi
igienici non è assolutamente idoneo all'esercizio del diritto di visita, sia perché sarebbe controindicato lasciare i coniugi separati in casa, come hanno rilevato anche i responsabili del Servizio medico-psicologico di __________ e la dott. __________, psicoterapeuta della moglie (sentenza impugnata, pag. 6). L'appellante eccepisce che AO 1 ha chiesto il suo allontanamento dallo stabile solo nel memoriale conclusivo (ovvero troppo tardi) e che il Pretore non aveva il diritto di espellerlo da un alloggio diverso dall'abitazione coniugale né di considerare ricevibile lo scritto trasmesso spontaneamente il 22 febbraio 2011 dalla dott. __________. A suo parere, poi, il locale nel seminterrato è dignitoso e per lui sarebbe impossibile trovare un appartamento entro due mesi spendendo solo fr. 1300.– mensili, come reputa il Pretore.
a) Sulla proponibilità di una richiesta avanzata la prima volta nel memoriale conclusivo non è il caso di attardarsi, ove appena si rammenti che nel vecchio diritto di procedura (applicabile al primo grado di giurisdizione: art. 404 cpv. 1 CPC) chi rinunciava al dibattimento finale – come le parti nella fattispecie – perdeva la possibilità di eccepire vizi formali dell'allegato conclusivo avversario, poiché di sua iniziativa il giudice poteva rilevare solo i motivi di nullità esaurientemente enunciati dall'art. 142 cpv. 1 CPC ticinese (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, pag. 231 nota 266; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.15 del 13 luglio 2011, consid. 13). Quanto alla lettera trasmessa spontaneamente dalla dott. __________ il 22 febbraio 2011, il Pretore poteva senz'altro tenerne conto in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294). Per di più, l'esigenza di separare fisicamente le abitazioni dei coniugi non emerge solo dalla lettera testé menzionata, ma anche dalla perizia (sentenza impugnata, pag. 6 a metà). Pur facendo astrazione dalla lettera, di conseguenza, la situazione non cambia.
b) Quanto al fatto di dover lasciare il locale nel seminterrato dello stabile, si conviene che tale vano non fa parte dell'abitazione coniugale (la proprietà per piani n. 4103 della particella n. 614 RFD di __________). Non è utilizzabile tuttavia come alloggio senza far capo all'abitazione coniugale, già per il fatto che è privo di servizi igienici (AO 1 si doleva dinanzi al Pretore che il marito tornasse ogni giorno nell'appartamento per fare la doccia: memoriale scritto allegato al verbale del 23 giugno 2010, pag. 9 in fondo). Sarà pur vero che AP 1 versa alla comunione dei comproprietari della particella n. 614 di __________ un canone di fr. 300.– mensili per l'uso del locale (deposizioni di __________ e di __________: verbale citato, pag. 3 e 5). Sta di fatto ch'egli non è realmente uscito di casa e non si è costituito un'abitazione propria. Legittimamente il giudice poteva ingiungergli perciò di trasferirsi altrove (art. 176 cpv. 1 n. 2 CC). Quanto al termine di due mesi per trovare una nuova sistemazione, si tratta della scadenza abitualmente fissata a un coniuge che per ordine del giudice deve lasciare l'abitazione comune (Chaix in: Commentaire romand, op. cit., n. 13 in fine ad art. 176 CC). Per di più, l'appellante sapeva fin dall'inizio che la sistemazione nel seminterrato dello stabile era provvisoria (verbale del 23 giugno 2010, pag. 3 in alto). La questione è di sapere tutt'al più se sia congruo riconoscergli nel fabbisogno minimo un costo presunto di fr. 1300.– mensili per il nuovo alloggio. Il problema sarà esaminato in appresso (sotto, consid. 6b).
6. L'appellante censura anche il contributo di mantenimento in favore della moglie. Per determinarlo il Pretore ha accertato il reddito di lui in fr. 7602.– mensili, assegni familiari compresi, e il relativo fabbisogno minimo in fr. 3951.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1300.–, premio della cassa malati fr. 345.35, assicurazione RC dell'automobile fr. 53.–, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 40.–, premio del “terzo pilastro” fr. 530.–, tassa rifiuti fr. 15.–, spese per l'appartamento a __________ fr. 218.–, imposte fr. 250.–). Relativamente alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito in fr. 3216.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 3058.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 402.– già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli, premio della cassa malati fr. 451.–, imposta di circolazione fr. 3.70, assicurazione RC dell'automobile fr. 77.–, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 44.10, premio del “terzo pilastro” fr. 530.–, imposte fr. 200.–). Quanto ai figli, il Pretore ne ha stimato il fabbisogno in denaro sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio per la formazione e l'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 1753.– mensili per G__________ e in fr. 1406.– mensili per M__________. Constatata un'eccedenza di fr. 650.– mensili nel bilancio familiare, il primo giudice ha stabilito un contributo alimentare per la moglie di fr. 167.– mensili.
a) Il reddito del marito non è litigioso. L'appellante ammette che le sue entrate sono in media di fr. 7000.– netti per tredici mensilità (memoriale, punto 18 in principio). Il Pretore le ha calcolate in fr. 7602.– mensili, tredicesima compresa, in base ai conteggi di stipendio dall'aprile al giugno del 2010 (doc. 5 nell'inc. 11.2010.100). Se si pensa che la tredicesima consiste – di regola – nello stipendio di base senza le eventuali indennità (e nella fattispecie senza gli assegni familiari), ma anche senza la deduzione per il “secondo pilastro” (I CCA, sentenza inc. 11.2006.115 del 21 settembre 2011, consid. 4 con richiami), la cifra calcolata dal Pretore corrisponde sostanzialmente a quanto l'interessato medesimo adduce.
b) Per quanto attiene al proprio fabbisogno minimo di fr. 3951.– mensili, AP 1 chiede di portarlo a fr. 5134.–. Le
uniche due voci chiaramente contestate nel calcolo del Pretore sono tuttavia il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1200.– mensili) e il costo presunto del nuovo alloggio (fr. 1300.– mensili). Si tratta però di contestazioni infondate. Il minimo esistenziale di fr. 1350.– mensili cui allude l'appellante si applica solo a genitori cui siano affidati figli minorenni (BOA n. 24 pag. 11 in basso; I CCA, sentenza inc. 11.2004.75 del 16 luglio 2007, consid. 4a), ciò che non è il caso nella fattispecie. Circa il costo del nuovo alloggio, l'interessato afferma in modo perentorio che “l'importo va necessariamente aumentato ad almeno fr. 1500.– mensili”, ma non reca un solo elemento atto a rendere verosimile che nella zona di __________ non siano sul mercato appartamenti consoni alle sue necessità per fr. 1300.– mensili. Per il resto, come detto, egli non si confronta affatto con le altre poste del fabbisogno minimo accertate dal Pretore. Si limita a una frase in cui dice che al totale di fr. 5134.– mensili da lui fatto valere si giunge sottraendo da una (non meglio precisata) somma di fr. 4337.– importi di fr. 345.–, fr. 208.–, fr. 150.– e addizionando la pretesa locazione di fr. 1500.– (memoriale, pag. 14). Insufficientemente motivato, al proposito l'appello va dichiarato finanche irricevibile.
Si aggiunga che il fabbisogno minimo calcolato dal Pretore resiste alla critica quand'anche si considerassero i documenti nuovi che l'interessato acclude all'appello. L'interessato produce due note d'onorario per cure mediche (l'una del 24 aprile 2011, di fr. 84.30, e l'altra del 27 ottobre 2010, di fr. 67.50), due conteggi della cassa malati (l'uno del 20 novembre 2010, di fr. 21.25, e l'altro del 5 febbraio 2011, di fr. 61.50), come pure una nota professionale 3 gennaio 2011 del dentista, di fr. 251.60 con il relativo conteggio di rimborso della cassa malati (doc. C in appello). A supporre che con tali documenti egli intenda giustificare la franchigia e la partecipazione a cure mediche non coperte dalla cassa malati fatte valere in prima sede (fr. 208.30 e fr. 150.– mensili: doc. 6), non riconosciute dal Pretore, l'esito non muterebbe. Spese di complessivi fr. 234.55 sull'arco di due anni non sono minimamente sufficienti per rendere verosimili i costi fissi di fr. 4300.– annui da lui esposti (fr. 2500.– di franchigia e fr. 1800.– di partecipazione). Verosimili sono tutt'al più le spese d'igienista, di fr. 251.60, di cui la metà rimborsata in concreto dalla cassa malati (doc. 6 all. XVII nell'inc. DI.2010.100). Nel fabbisogno minimo dell'appellante si potrebbero inserire dunque fr. 10.50 mensili per la profilassi dentaria. A rigore potrebbero inserirsi anche fr. 40.50 mensili per la quota del TCS, della REGA, il libretto ETI e l'affiliazione al sindacato (doc. 6, allegati VII, VIII e XIV nell'inc. DI.2010.100), spese che già ricorrevano durante la vita in comune.
Se non che, come si è accennato, si includesse pure la somma di fr. 51.– mensili appena citata nel fabbisogno minimo dell'appellante, andrebbero tolte le spese di fr. 218.20 mensili che il Pretore ha riconosciuto per l'appartamento a __________. A prescindere dalla nuova documentazione che AO 1 produce con le osservazioni all'appello (doc. 7, dalla quale si desume che nel 2011 i costi di quell'appartamento sono risultati coperti dai relativi introiti), la quale può anche essere lasciata da parte, mal si comprende in effetti perché la medesima quota di spese non sia stata inclusa nel fabbisogno minimo della moglie, lo stesso AP 1 indicando che altri fr. 218.20 mensili andavano “a carico del coniuge” (doc. 6). In condizioni del genere non sarebbe equo aggiungere fr. 51.– mensili al fabbisogno minimo del marito. AO 1 pretende invero che dal fabbisogno minimo dell'appellante vada tolta anche la tassa dei rifiuti. Dimentica però che il marito dovrà costituirsi un domicilio proprio e pagare anch'egli quella tassa. Ne segue che, in definitiva, a un giudizio sommario come quello che governa l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale non è il caso di scostarsi dal fabbisogno minimo stabilito dal Pretore.
c) Il reddito della moglie, accertato dal Pretore in fr. 3216.– mensili, non è contestato. AO 1 chiede invero, con le osservazioni all'appello, che nel proprio fabbisogno minimo siano inseriti fr. 218.– per i costi del noto appartamento a __________, fr. 15.– per la tassa rifiuti e ulteriori fr. 100.– di spese accessorie per l'abitazione coniugale. Essa non ha impugnato però la sentenza del Pretore. Anzi, ne postula la conferma. E siccome gli accertamenti del primo giudice sui redditi e i fabbisogni minimi delle parti non subiscono modifiche in esito all'attuale sentenza, __________ si vede confermare il contributo alimentare di fr. 167.– mensili deciso dal primo giudice e non ha alcun interesse giuridico a far ridefinire il suo fabbisogno minimo. Sulle contestazioni da lei mosse nelle osservazioni all'appello non soccorre dunque attardarsi.
7. L'appellante sostiene che, considerato il suo ampio diritto di visita, non è equo porre a suo carico contributi alimentari equivalenti all'intero fabbisogno in denaro dei figli. Allega che in media i ragazzi passano con lui 45 ore settimanali e cinque settimane di vacanza. Da quanto prevedono le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo si giustificherebbe di dedurre così l'intera posta per “cura e educazione”, ciò che riconduce il fabbisogno in denaro di G__________ a fr. 1621.– e quello di M__________ a fr. 1206.– mensili. A suo carico non andrebbero posti perciò, egli asserisce, contributi alimentari più alti di fr. 700.– mensili per la prima e di fr. 550.– mensili per il secondo. AO 1 contesta che il diritto di visita paterno sia particolarmente esteso, soggiungendo che in ogni modo essa non consegue alcun risparmio, mentre il marito non assume oneri supplementari per il solo fatto di cenare con i figli dalla nonna materna. Inoltre essa ricorda che i costi della mensa per i figli sono pagati personalmente da lei, l'appellante non partecipando più alla spesa sin dal dicembre del 2010.
a) Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che l'esercizio di un consueto diritto di visita (di norma, un fine settimana su due) comporta per il genitore non affidatario l'obbligo di provvedere al fabbisogno dei figli durante gli incontri, senza che ciò giustifichi – per principio – diminuzioni del contributo alimentare (I CCA, sentenza inc. 11.2011.155 del 15 marzo 2012, consid. 8; v. anche Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 20 ad art. 273 CC). Una riduzione del contributo in virtù dell'art. 285 cpv. 1 in fine CC si giustifica solo qualora la partecipazione prestata dal genitore non affidatario al fabbisogno del figlio risulti nettamente più estesa dell'usuale e permetta all'altro genitore di conseguire risparmi sensibili. Per quanto ampio sia, in effetti, l'esercizio di un diritto di visita trasferisce solo in parte il fabbisogno in denaro del figlio da un genitore all'altro, poiché incide sulle spese correnti, come ad esempio il vitto, ma non sulle spese fisse, come quelle per l'alloggio, l'abbigliamento, la cura del vestiario, le assicurazioni e i costi accessori (RtiD I-2006 pag. 674 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.95 del 30 marzo 2012, consid. 4 con rinvio a I CCA, sentenza inc. 11.2007.72 del 3 marzo 2009, consid. 7).
b) Trattandosi di ragazzi in età scolastica, nel Cantone Ticino il diritto di visita abituale comprende almeno un fine settimana su due, una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua e a carnevale, una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). In concreto AP 1 acclude all'appello tre grafici sul numero dei pasti consumati dai figli con i genitori e sul tempo da questi trascorso con loro nell'agosto del 2011 per rendere verosimile una suddivisione pressoché paritaria degli oneri fra lui e la moglie (doc. B di appello). Contestati dalla moglie, tali grafici si esauriscono però in affermazioni di parte. Per di più, riguardano un mese di vacanze scolastiche poco significativo. Determinante è la disciplina del diritto di visita fissata dal Pretore (che ricalca quella adottata in via cautelare: sentenza impugnata, pag. 5 a metà), la quale si articola come segue:
– settimana 1: dal martedì alle ore 18 fino al mercoledì alle ore 8 e il fine settimana dal venerdì alle ore 18 fino al lunedì alle ore 8,
– settimana 2: dal mercoledì alle ore 18 fino al giovedì alle ore 8 e dalla domenica sera dalle ore 18 fino al lunedì alle ore 8,
più tre settimane durante le vacanze estive, una settimana a Natale e una settimana a Pasqua o a carnevale.
c) Mentre nell'ambito di un consueto diritto di visita quindicinale il genitore non affidatario deve farsi carico per principio di due pranzi e due cene in 15 giorni (due pasti la settimana in media), nel caso specifico l'appellante offre ai figli in 15 giorni altre quattro cene (il martedì e il venerdì della settimana 1, il mercoledì e la domenica della settimana 2), ovvero due cene supplementari la settimana. AO 1 si vede sgravare ogni settimana, in altri termini, di due pasti sui 12 cui essa dovrebbe provvedere se il marito beneficiasse soltanto di un usuale diritto di visita (due pasti settimanali sono in ogni modo, come detto, a carico del genitore non affidatario che esercita l'abituale diritto di visita). Di ciò occorre tenere conto, inserendo nel fabbisogno minimo del marito un sesto delle spese per il vitto previste dalle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.
La stessa cifra va tolta dal contributo alimentare che l'appellante deve versare nelle mani della moglie (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.155 del 15 marzo 2012, consid. 8 destinato a pubblicazione in: RtiD II-2012). Il fabbisogno in denaro dei figli non muta, ma al genitore non affidatario si riconosce una quota di tale fabbisogno nella misura in cui sgrava l'altro genitore. Per quanto riguarda G__________ l'appellante assicura così il vitto fino a concorrenza di fr. 60.– mensili (dei fr. 360.– previsti dalla tabella 2011 correlata alle note raccomandazioni) e per quel che è di M__________ fino a concorrenza di fr. 47.50 mensili (dei fr. 285.– previsti dalla tabella: sentenza impugnata, pag. 8 in basso). AO 1 obietta che in realtà ai pasti supplementari offerti dal marito provvede la nonna, ma ciò non toglie che di quei pasti sia responsabile il marito; la nonna non ha obblighi di mantenimento verso i nipoti.
d) Nell'esercizio di un consueto diritto di visita quindicinale il genitore non affidatario deve farsi carico altresì, per principio, della cura e dell'educazione del figlio sull'arco di due giorni (il sabato e la domenica). Se egli si occupa del figlio in misura notevolmente maggiore si giustifica, una volta ancora, di inserire nel fabbisogno minimo di lui una quota delle spese per cura e educazione previste dalle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, togliendo la quota dal contributo alimentare che l'appellante deve versare nelle mani del genitore affidatario (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2009.95 del
30 marzo 2012, consid. 6 destinato a pubblicazione in: RtiD II-2012). Il padre che ospita il figlio – per esempio – un giorno in più la settimana di quanto fa il titolare di un normale diritto di visita, allevia la madre affidataria ogni settimana della cura e dell'educazione del figlio un giorno sui sei (a un giorno settimanale in media deve provvedere in ogni modo il padre che esercita l'abituale diritto di visita). Anche in tal caso il fabbisogno in denaro del figlio non muta: semplicemente il genitore non affidatario si vede riconoscere una quota del fabbisogno medesimo nella misura in cui sgrava l'altro.
In concreto l'appellante tiene con sé i figli ogni quindicina, oltre all'usuale fine settimana, quattro notti, dalla sera alle ore 18.00 fino al mattino alle ore 8.00 (il martedì e il venerdì della settimana 1, il mercoledì e la domenica della settimana 2), ovvero due notti supplementari la settimana. V'è da domandarsi in che proporzione ciò sgravi la madre. Si volesse anche equiparare tale ospitalità a una giornata di cura e educazione, la quota che l'appellante si vedrebbe inserire nel fabbisogno minimo (e dedurre dai contributi per i figli da versare alla moglie) sarebbe tuttavia di poco momento. Svolgendo AO 1 un'attività lucrativa al 50%, in effetti, il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno in denaro dei figli solo la metà della posta che le citate raccomandazioni prevedono per la cura e l'educazione (Rep. 1996 pag. 119 consid. 5; principio definito “corretto” anche dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.95 del 30 marzo 2012, consid. 3). Si assimilassero pure le due notti settimanali trascorse dai figli con il padre a una giornata di cura e educazione, di conseguenza, nel fabbisogno minimo dell'appellante andrebbe inserita una quota pari a un sesto di fr. 132.– mensili per quanto riguarda G__________ e a un sesto di fr. 200.– per quel che è di M__________ (sentenza impugnata, pag. 8 a metà). I contributi alimentari per i figli andrebbero ridotti così di fr. 22.– mensili, rispettivamente di fr. 33.35 mensili.
e) Dopo quanto si è visto, nel fabbisogno minimo dell'appellante andrebbero inclusi fr. 162.85 mensili complessivi, pari a quanto egli assume di propria tasca per il vitto, la cura e
l'educazione dei figli (fr. 82.– in favore di G__________, fr. 80.85 in favore di M__________), sgravandone il fabbisogno in denaro. Non bisogna dimenticare tuttavia che nel fabbisogno minimo di AP 1 il primo giudice ha inserito spese di fr. 218.20 mensili per un appartamento a __________ che andrebbero stralciate (sopra, consid. 6b). Pur tenendo conto degli altri fr. 51.– mensili che egli potrebbe vedersi riconoscere per la quota del TCS, della REGA, il libretto ETI e l'affiliazione al sindacato (sopra, loc. cit.), non si giustifica dunque di maggiorare il fabbisogno minimo accertato dal Pretore.
Né si giustifica di ridurre il contributo alimentare per i figli. Con le osservazioni all'appello AO 1 fa valere in
effetti che dal dicembre del 2010 il marito non finanzia più i costi della mensa scolastica per i ragazzi, ciò che l'ha costretta ad affrontare dal gennaio al giugno del 2011 spese di fr. 316.– per G__________ e di fr. 702.– per M__________ (doc. 6 prodotto in appello). E i costi dell'eventuale refezione scolastica vanno aggiunti al fabbisogno in denaro (cfr. Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 12 a metà). Rapportata la spesa semestrale della mensa ai 10 mesi di frequenza scolastica sull'arco dell'anno e ripartito il costo su 12 mesi, in concreto la refezione scolastica risulta costare fr. 44.– mensili per G__________ (fr. 316.– : 6 x 10 : 12) e fr. 97.50 mensili per M__________ (fr. 702.– : 6 x 10 : 12). È vero ch'essa fa risparmiare sui costi del vitto a casa. È altrettanto vero però che in concreto la tabella 2011 correlata alle note raccomandazioni non consente grandi economie, ove appena si consideri che prevede una spesa di fr. 12.– giornalieri per il vitto (due pasti) nel caso di G__________ e di fr. 9.50 giornalieri nel caso di M__________ (fr. 360.–, rispettivamente fr. 285.– mensili: sopra, consid. c).
A ciò si aggiunge – e nelle osservazioni all'appello AO 1 se ne duole, pur avendo rinunciato a ricorrere – che nella sentenza impugnata il Pretore ha fatto decorrere i contributi alimentari per equità non dal momento in cui è stata presentata l'istanza a protezione dell'unione coniugale
(26 maggio 2010), come la moglie chiedeva e come sarebbe stata la regola (v. sentenza del Tribunale federale 5A_765/2010 del 17 marzo 2011, consid. 4.2), bensì solo dal 1° giugno 2011 (sentenza impugnata, pag. 9 a metà). Per un anno, dal giugno del 2010 al maggio del 2011, l'appellante è quindi stato chiamato a contribuire al mantenimento dei figli versando a titolo cautelare fr. 1200.– mensili per G__________ e fr. 1000.– mensili per M__________, assegni familiari compresi (sentenza impugnata, pag. 2 in basso). Ridurre adesso di qualche decina di franchi mensili i contributi di fr. 1753.– e di fr. 1406.– mensili fissati dal Pretore nella sentenza impugnata dal giugno 2011 a fronte di quanto l'appellante ha risparmiato per un anno sarebbe a sua volta iniquo.
8. Infine l'appellante critica il dispositivo della sentenza impugnata laddove prescrive che “per i bisogni straordinari e imprevisti dei figli è riservato l'art. 286 cpv. 3 CC”, lamentando che la richiesta è stata formulata dalla moglie solo con il memoriale conclusivo e che al proposito non è stata esperita alcuna istruttoria. La censura tuttavia cade nel vuoto, poiché la frase è puramente dichiarativa. L'art. 286 cpv. 3 CC dispone sì che il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale “allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio”, ma non che possa autorizzare il genitore affidatario ad affrontare a beneplacito spese per i figli di cui esigere poi automaticamente il rimborso all'altro genitore. Al contrario: dandosi una spesa straordinaria, il genitore in questione deve rivolgersi di volta in volta al giudice, il quale stabilisce una somma precisa a copertura di esigenze documentate e quantificate, determinando la chiave di riparto secondo le concrete possibilità dei genitori (I CCA, sentenza inc. 11.2000.11 del 23 giugno 2004, consid. 9b con richiami). La frase in questione, che riserva semplicemente l'applicazione dell'art. 286 cpv. 3 CC, non può interpretarsi in altro modo.
9. Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un avvocato, ha diritto a
un'equa indennità per ripetibili.
10. Relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), controverso essendo anche l'affidamento dei figli, vertenza manifestamente priva di valore litigioso. In conformità all'art. 301 lett. b CPC un estratto dell'attuale decisione è comunicato anche alla figlia G__________, che ha compiuto 14 anni.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord;
–.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.