|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano,
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
|
segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2009.94 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 14 dicembre 2009 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2); |
||
|
|
|
|
|
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 gennaio 2011 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare (“sentenza”) emesso il 29 dicembre 2010 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che AP 1 (1950) e AO 1 (1944) si sono sposati a __________, dove risiedevano, il 24 aprile 1981;
che dal matrimonio non sono nati figli;
che tra il 1981 e il 1982 i coniugi si sono stabiliti in __________, in una casa situata sulla particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, proprietà del marito;
che costoro vivono separati dalla fine di febbraio del 2005, quando su ingiunzione cautelare emanata dal Pretore il 25 gennaio 2005 nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale AP 1 ha dovuto lasciare l'abitazione per trasferirsi, sempre a __________, in un rustico preso in locazione dalla sorella e, durante l'estate, in un rustico di sua proprietà sui monti di __________, sopra il paese;
che con sentenza del 15 giugno 2005 il Pretore ha attribuito l'uso dell'abitazione familiare alla moglie, obbligando AP 1 ad assumere direttamente tutte le spese relative all'immobile;
che l'11 giugno 2007 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo – fra l'altro – di rientrare in possesso dell'abitazione (inc. OA.2007.7);
che con istanza cautelare del 14 dicembre 2009 egli ha sollecitato l'assegnazione dell'alloggio familiare a sé medesimo, con ordine alla moglie di trasferirsi altrove entro il 31 marzo 2010 o, al più tardi, entro il 30 giugno successivo;
che all'udienza del 1° febbraio 2010, indetta per il contraddittorio, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza;
che, statuendo con decreto cautelare (“sentenza”) del 29 dicembre 2010, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto la tassa di giustizia di fr. 300.– con le spese a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 500.– per ripetibili;
che contro tale decreto AP 1 è insorto a questa Camera mediante appello del 4 gennaio 2011 nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato o, subordinatamente, di riformarlo nel senso di attribuirgli l'abitazione familiare pendente causa e di ingiungere a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva – di lasciare lo stabile entro due mesi dall'intimazione della sentenza;
che nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2011 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;
che con sentenza del 23 dicembre 2013 il Pretore ha pronunciato il divorzio fra le parti e in liquidazione del regime dei beni ha accertato la proprietà esclusiva di AP 1 sulla particella n. __________, ingiungendo a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare l'immobile nel termine di tre mesi;
che con sentenza di data odierna questa Camera ha respinto un appello presentato da AO 1 per ottenere – fra l'altro – l'assegnazione dell'alloggio familiare dopo il divorzio o, in subordine, un diritto d'abitazione per due anni dietro versamento di fr. 500.– mensili (inc. 11.2014.10);
e considerando
in diritto: che l'emanazione di una sentenza di divorzio fa decadere – come ogni decisione di merito – i provvedimenti cautelari adottati in pendenza di causa, comprese eventuali misure a protezione dell'unione coniugale;
che nelle circostanze descritte non ha più senso statuire in concreto sull'assegnazione provvisionale dell'abitazione familiare decretata dal Pretore, la questione essendo disciplinata ormai dalla sentenza pronunciata oggi da questa Camera;
che la decisione emanata da questa Camera è esecutiva, anche se AO 1 potrà chiedere al Tribunale federale il conferimento dell'effetto sospensivo a un possibile ricorso, rispettivamente
l'adozione di provvedimenti cautelari nell'ambito di un tale rimedio giuridico (art. 103 cpv. 3, 104 e 117 LTF);
che, ciò premesso, l'appello sull'assegnazione provvisionale dell'alloggio familiare risulta senza interesse e dev'essere stralciato dai ruoli conformemente all'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese, ancora applicabile in virtù dell'art. 405 cpv. 1 CPC, il decreto impugnato essendo stato notificato il 29 dicembre 2010 (DTF 137 III 130);
che l'appello in esame conserva ancora interesse, per contro, nella misura in cui il Pretore ha deciso di addebitare a AP 1 la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese del decreto cautelare, così come di obbligarlo alla rifusione di fr. 500.– per ripetibili a AO 1;
che per sapere se tale dispositivo resista alla critica occorre esaminare quale sarebbe stato il presumibile esito dell'appello nel caso in cui questo non fosse divenuto privo d'interesse giuridico (criterio applicabile in linea di principio, nella vecchia procedura, ogni qual volta un appello andasse stralciato dai ruoli per sopravvenuta mancanza d'intesse: RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con riferimenti);
che nell'appello AP 1 rimproverava al Pretore, anzitutto, di non essersi pronunciato sull'escussione di una testimone (H__________) da lui offerta al contraddittorio cautelare del 1° febbraio 2010 e alla cui audizione si opponeva la convenuta;
che la doglianza era fondata, il Pretore avendo statuito con il decreto cautelare impugnato senza indicare nemmeno di scorcio come mai l'audizione della testimone non sembrasse dover apportare elementi di rilievo per l'emanazione del giudizio (“apprezzamento anticipato delle prove”);
che nelle condizioni illustrate il decreto cautelare sarebbe quindi stato annullato per difetto di motivazione e gli atti rinviati al Pretore perché giustificasse il rifiuto di assumere la prova notificata dall'istante;
che di conseguenza, nella misura in cui è ancora provvisto d'interesse giuridico, l'appello va accolto e il dispositivo del decreto impugnato sugli oneri processuali e le ripetibili annullato;
che, chiarito ciò, gli oneri di appello sono a carico della convenuta, la quale ha chiesto a torto di respingere l'impugnazione;
che la tassa di giustizia dev'essere ad ogni modo ridotta (art. 21 vLTG per analogia);
che AO 1 rifonderà inoltre al marito un'equa indennità per ripetibili, commisurata al tempo e all'impegno che un avvocato solerte e speditivo avrebbe profuso nella stesura dell'appello per censurare in modo stringato e conciso il vizio di forma;
che per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro il presente decreto sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non appare raggiungere la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, il valore locativo dell'abitazione rivendicata in uso da AO 1 per la presumibile durata residua della causa di merito al momento di adire questa Camera non risultando di tale entità;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza interesse giuridico, l'appello è accolto e il decreto impugnato è annullato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione:
|
|
–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).