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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti, supplente |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa OA.2010.154 (accesso necessario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 9 agosto 2010 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 , e AP 2 (patrocinati dall'. PA 1, ), |
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giudicando sull'appello del 20 giugno 2011 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto emesso dal Pretore il 19 maggio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. Il 13 luglio 2001 la __________, proprietaria della particella n. 615 RFD di __________ (su cui sorge uno stabile adibito ad abitazione e officina), ha convenuto AO 1 e AO 2 proprietari delle vicine particelle n. 993 e n. 994, davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere un accesso necessario veicolare alla pubblica via. In pendenza di causa, il 10 settembre 2003, essa ha venduto la particella n. 615 alla AO 1 di __________, la quale non le è subentrata in lite. La __________ è stata sciolta per deliberazione dell'assemblea generale il 12 novembre 2003 e la società posta in liquidazione. Statuendo il 9 febbraio 2004 sull'azione di accesso necessario, il Pretore l'ha respinta. Tale sentenza è stata confermata il 19 febbraio 2007 da questa Camera, che ha respinto un appello presentato dall'attrice il 24 febbraio 2004 (inc. 11.2004.21). In esito a un ricorso in materia civile introdotto il 23 aprile 2007 dalla __________ in liquidazione, il Tribunale federale ha annullato tuttavia il 30 novembre 2007 la sentenza d'appello e rinviato la causa a questa Camera per nuovi accertamenti (sentenza 5A_174/2007).
Il 9 marzo 2009 la __________ in liquidazione è stata radiata dal registro di commercio. La AO 1, liquidatrice della __________, si è rivolta il 30 marzo 2009 al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo di reinscrivere la __________ in liquidazione nel registro di commercio, la radiazione essendo stata chiesta per inavvertenza. Con sentenza del 20 maggio 2009 il Pretore ha respinto l'azione e tale giudizio è stato confermato il 20 novembre 2009 dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (inc. 12.2009.103). Un ricorso in materia civile presentato dalla AO 1 contro tale giudizio è stato respinto dal Tribunale federale (sentenza 4A_16/2010 del 6 aprile 2010). Preso atto di ciò, questa Camera ha constatato il 10 giugno 2010 che in pendenza di causa la __________ in liquidazione aveva perduto la qualità di parte, sicché ha dichiarato l'appello del 24 febbraio 2004 irricevibile (inc. 11.2008.24).
B. Nelle circostanze descritte la AO 1 ha intentato causa essa medesima, il 9 agosto 2010, contro AP 1 e AP 2 per ottenere un accesso veicolare necessario alla particella n. 615 RFD di __________. I convenuti hanno proposto di respingere l'azione, subordinatamente di accoglierla a certe condizioni, previo versamento di un'indennità. L'attrice ha replicato, ribadendo la sua domanda. I convenuti hanno duplicato, facendo valere – tra l'altro – che la sentenza emessa dal Pretore il 9 febbraio 2004 era passata in giudicato non solo nei confronti della __________ in liquidazione, ma anche verso la AO 1 come acquirente del fondo. Il Pretore ha limitato l'udienza preliminare del 17 marzo 2011 alla questione della res iudicata, autorizzando le parti a formulare conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 18 maggio 2011 AP 1 e AP 2 hanno reiterato il loro punto di vista. Nel suo allegato, del 16 maggio 2011, l'attrice ha proposto di respingere l'azione in ordine. Statuendo con decreto del 19 maggio 2011, il Pretore ha respinto l'obiezione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 250.– a carico dei convenuti in solido, con obbligo di rifondere all'attrice fr. 1500.– per ripetibili.
Contro il decreto predetto AP 1 e AP 2 sono insorti il 20 giugno 2011 a questa Camera con un appello in cui chiedono di accogliere la loro obiezione e di respingere in ordine la petizione della AO 1. L'appello non è stato notificato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, le cause pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile svizzero continuano a essere disciplinate dal vecchio ordinamento (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento in cui è comunicata la decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). L'appello in esame è regolato pertanto dalla procedura nuova. “Decisione incidentale di prima istanza” (art. 237 CPC), il decreto del Pretore può essere appellato a norma dell'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC se il valore litigioso raggiunge fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha accertato il valore litigioso in fr. 145 666.– (indennità pretesa in subordine dai convenuti: appello, pag. 2). Esperito l'ultimo giorno utile dalla notifica del decreto (art. 311 cpv. 1 CPC), l'appello è per altro tempestivo.
2. Il Pretore ha respinto la questione d'ordine sollevata dai convenuti, rilevando che l'art. 110 cpv. 1 CPC ticinese – secondo cui in caso di alienazione dell'oggetto litigioso il processo continua fra le parti in causa e la sentenza passa in giudicato anche nei confronti dell'acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa la protezione del terzo in buona fede – presuppone, appunto, una sentenza avente forza di giudicato. Se non che, egli ha continuato, al momento in cui la prima Camera civile ha dichiarato irricevibile l'appello della __________ in liquidazione, il 10 giugno 2010, quella ditta più non sussisteva da tempo, essendo stata radiata il 9 marzo 2009 dal registro di commercio. E siccome non esisteva più la parte in causa, la sentenza non poteva vincolare nemmeno il terzo acquirente dell'oggetto litigioso, ovvero la AO 1. Onde l'infondatezza della questione preliminare sollevata dai convenuti.
3. La sentenza emanata dal Pretore il 9 febbraio 2004 nei confronti della __________ in liquidazione non è passata in giudicato (sulla nozione di passaggio in giudicato: RtiD I-2006 pag. 722 n. 5c). Trattandosi di una decisione impugnabile con un rimedio giuridico ordinario, essa non poteva acquisire forza di giudicato prima che scadesse il termine di 20 giorni per appellare (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), nemmeno ove quel termine fosse decorso inutilizzato (Berger/Güngerich, Zivilprozessrecht, Berna 2008, pag. 292 n. 1034). La sentenza del Pretore essendo stata appellata, poi, la forza di giudicato sarebbe potuta subentrare – al più presto – con la scadenza infruttuosa del termine per ricorrere in materia civile al Tribunale federale (Hohl, Procédure civile, vol. I, pag. 241 n. 1274). Essendo stata impugnata anche la sentenza di appello, e avendo il Tribunale federale annullato quest'ultima il 30 novembre 2007 ripristinando la litispendenza sul piano cantonale, la forza di giudicato non poteva intervenire infine prima che questa Camera statuisse nuovamente e scadesse il termine per ricorrere una volta ancora in materia civile al Tribunale federale. E la Camera ha statuito nuovamente il 10 giugno 2010, dichiarando l'appello irricevibile. La sentenza emessa dal Pretore il 9 febbraio 2004 sarebbe pertanto passata in giudicato 30 giorni dopo la notifica della nuova sentenza di appello (art. 100 cpv. 1 LTF), sempre che la __________ fosse ancora in liquidazione. Avendo essa perduto la qualità di parte il 9 marzo 2009 per intervenuta radiazione dal registro di commercio (sentenza inc. 11.2008.24 di questa Camera, pag. 3 con riferimenti), il passaggio in giudicato non si è potuto produrre. La conclusione cui è giunto il Pretore è, dunque, del tutto pertinente.
4. Sostengono gli appellanti – per quanto è dato di comprendere – che la sentenza adottata dal Pretore il 9 febbraio 2004 nei confronti della __________ in liquidazione “non avrebbe acquisito carattere definitivo soltanto se la sentenza fosse poi stata ribaltata dall'intervento riformatore di un'istanza giudiziaria superiore”. Così argomentando, nondimeno, essi cercano di far passare l'appello del 24 febbraio 2004 per un rimedio giuridico straordinario, che non ostasse al passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Era vero invece il contrario, giacché l'appello era un rimedio giuridico pieno, devolutivo e ordinario anche nel vecchio diritto (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 71). Gli appellanti richiamano quanto pubblicato in Rep. 1981 pag. 336 consid. 2, ma il riferimento non è di alcun pregio, in quella sentenza nessuno dei partecipanti al processo avendo perduto la qualità di parte in pendenza di causa. Privo di fondamento, al proposito l'appello denota già di primo acchito la sua inconsistenza.
5. Soggiungono gli appellanti che liquidatrice della __________ era sin dal 12 novembre 2003 la AO 1. In virtù del principio di trasparenza (Durchgriff) l'una si identificherebbe così con l'altra, di modo che la radiazione della __________ in liquidazione dal registro di commercio costituirebbe un atto di desistenza dall'azione di accesso necessario. E secondo l'art. 352 cpv. 1 CPC ticinese la desistenza aveva forza di giudicato. Il teorema non può essere condiviso. Ammesso e non concesso che il principio della trasparenza valga anche in relazione al passaggio in giudicato di una decisione, esso presuppone un autentico abuso di diritto, un uso manifestamente contrario allo scopo della persona giuridica da parte della persona che la domina come avente diritto economico (DTF 132 III 493 consid. 3.2). Mal si intravede quale interesse avrebbe avuto la AO 1, in concreto, a far cancellare la __________ in liquidazione dal registro di commercio per poi ricominciare la causa di accesso necessario a proprio nome. Nemmeno gli appellanti adombrano una qualsiasi spiegazione al proposito. Ne segue che, una volta ancora, l'appello è destinato all'insuccesso.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza dei convenuti (art. 106 cpv. 1 CPC), che hanno proceduto insieme e rispondono di esse solidalmente (art. 106 cpv. 3 seconda frase CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di notificazione all'attrice.
7. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso eccede manifestamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Le spese giudiziarie di fr. 1000.– sono poste a carico degli appellanti in solido.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.