Incarto n.
11.2011.98

Lugano

19 luglio 2012/mc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

vicecancelliera:

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2011.1231 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 marzo 2011 da

 

 

AP 1

(ora patrocinata dall'avv. PA 1,)

 

 

contro

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 1, __________);

 

 

 

 

 

 

                                         premesso che con decisione del 22 giugno 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto un'istanza presentata da il 30 marzo 2011 per ottenere la modifica di misure a protezione dell'unione coniugale, in particolare nel senso di vedersi erogare un contributo alimentare di fr. 1152.30 mensili dal 24 marzo 2011, oltre alla somma di fr. 3723.70, e di vedersi restituire un cane, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1000.– a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili;

 

                                         ricordato che AP 1 ha impugnato tale decisione con un appello del 1° luglio 2011 nel quale chiedeva – previo conferimento del gratuito patrocinio – la condanna del marito a versarle un contributo alimentare di fr. 1022.15 mensili dal 24 marzo 2011 e a restituirle il cane;

 

                                         preso atto che contro la decisione citata è insorto il 4 luglio 2011 anche AO 1, postulando il gratuito patrocinio per la causa di primo grado (oltre che per l'appello) e l'addebito degli oneri processuali alla moglie;

 

                                         accertato che nelle sue osservazioni del 21 luglio 2011 egli ha poi proposto di respingere l'appello della moglie;

 

                                         rammentato che la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello di AP 1 è stata dichiarata priva d'interesse con decreto presidenziale dell'8 luglio 2011;

 

                                         rilevato che il Pretore ha trasmesso il 12 luglio 2012 a questa Camera copia conforme di un verbale d'udienza di quello stesso giorno in cui figura un accordo completo di divorzio e, per quanto attiene agli appelli, la seguente clausola:

                                         Le parti, sottoscrivendo il presente verbale, dichiarano irrevocabilmente di ritirare gli appelli pendenti, postulando comunque che tenuto conto delle particolarità del caso, dello sforzo conciliativo compiuto, della legittimità degli appelli e del contesto di precarietà economica in cui si muovono, chiedono di prescindere dal prelievo di tasse e spese d'appello;

 

                                         ritenuto che il ritiro degli appelli configura desistenza con effetti di decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC) e che in tal caso il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

 

                                         stabilito che in materia di spese processuali la desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per ogni coniuge di assumere – per principio – i costi del proprio appello (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC);

 

                                         considerato tuttavia che le condizioni finanziarie verosimilmente difficili in cui versano le parti, la buona volontà dimostrata da entrambe e la necessità di moderare la tassa di giustizia (art. 21 LTG) inducono equitativamente a rinunciare a ogni prelievo (art. 107 cpv. 2 lett. f CPC);

 

                                         appurato che nessuna delle parti pretende la rifusione di ripetibili in esito al ritiro dell'appello avversario né reitera la domanda di gratuito patrocinio;

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro degli appelli. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:                                                     

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                    La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.