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Incarto n. |
Lugano,
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In nome della |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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vicecancelliere: |
Annovazzi |
sedente per statuire nella causa DI.2010.1408 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 16 settembre 2010 dalla
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AP 1
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contro |
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AO 1 (patrocinati dall'. PA 1), |
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giudicando sull'appello del 17 gennaio 2011 presentato dall'istante contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore aggiunto il 30 dicembre 2010;
premesso che con decreto cautelare del 20 settembre 2010, emanato senza contraddittorio, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha ordinato l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 2152.– con interessi al 5% dall'8 agosto 2010 in favore della ditta AP 1 sulla particella n. 3064 RFD di __________, proprietà di AO 1 in ragione di metà ciascuno;
rilevato che il 29 dicembre 2010 i convenuti hanno comunicato al Pretore di avere corrisposto all'istante la somma di fr. 2152.–, documentando l'affermazione con la ricevuta di una polizza di versamento postale, e hanno sollecitato lo stralcio della causa dai ruoli;
ricordato che con decreto dell'indomani il Pretore aggiunto ha tolto la procedura dai ruoli “per intervenuto pagamento” e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta senza contraddittorio in via provvisoria, rinunciando a prelevare altre tasse o spese (salvo quelle del decreto supercautelare, poste a carico dell'istante) e compensando le ripetibili;
ritenuto che contro tale decreto la AP 1 ha presentato a questa Camera un appello del 17 gennaio 2011 in cui proponeva – per quanto era dato di capire – di annullare il decreto di stralcio, rimproverando ai convenuti di non averle versato gli interessi maturati sul capitale e al Pretore aggiunto di non averle assegnato alcuna indennità per ripetibili;
accertato che il 25 gennaio 2011 l'istante ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello per avere, i convenuti, saldato l'intero debito nel frattempo;
considerato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;
rammentato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
stabilito che l'ammontare di queste ultime va nondimeno commisurato al fatto che la procedura di appello termina senza sentenza;
appurato che nella fattispecie non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato ai convenuti per osservazioni;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Le spese giudiziarie di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
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–; –. |
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2;
– Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.