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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SE.2011.7 (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'11 gennaio 2011 da
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AO 1 (2010),
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contro |
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AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1), |
giudicando sull'appello del 30 gennaio 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 30 dicembre 2011;
Ritenuto
in fatto: A. il 15 dicembre 2010 RA 1 (1973) ha dato alla luce un figlio, AO 1. Nubile, a quel momento essa era già madre di una bambina, M__________, avuta il 22 giugno 2003 da N__________ (1967). RA 1 era consulente della clientela per la __________, negli uffici di __________, dove ha lavorato fino alla nascita di AO 1. Terminato il congedo di maternità, essa non ha più ripreso l'attività lucrativa.
B. L'11 gennaio 2011 AO 1, rappresentato dalla madre, ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché accertasse la paternità di AP 1 (1972), con obbligo per quest'ultimo di versargli un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili indicizzati fino alla maggiore età, come pure fr. 5000.– “a titolo di partecipazione alle spese di rappresentanza in giustizia”. In via cautelare egli ha chiesto un contributo provvisionale di fr. 1883.– mensili dal gennaio del 2011. Invitato a esprimersi per scritto, AP 1 ha presentato il 21 febbraio 2011 un memoriale in cui ha proposto di respingere l'azione, compresa l'istanza cautelare, offrendo una serie di prove. Il Pretore ha deciso il 24 febbraio 2011 di assumere subito una perizia sul DNA, affidata al Laboratorio __________ di __________, che ha consegnato il referto il 16 marzo 2011. Dal medesimo la paternità del convenuto risulta probabile al 99.99996711% (“praticamente dimostrata”).
C. Al dibattimento del 7 aprile 2011 le parti hanno raggiunto una “transazione cautelare” in cui AP 1 ha riconosciuto la propria paternità, impegnandosi a versare per il figlio un contributo provvisionale di fr. 1540.– mensili dal dicembre del 2010, assegno familiare non compreso. Nel merito l'attore ha ribadito la propria posizione, mentre il convenuto ha proposto il versamento di un contributo alimentare identico a quello provvisionale, rifiutando ogni partecipazione “alle spese di rappresentanza in giustizia”. Le parti hanno reiterato inoltre le loro offerte di prova. Nel corso dell'istruttoria, il 20 agosto 2011, AP 1 ha sposato A__________ (1964).
D. Terminata l'assunzione delle prove, il 5 ottobre 2011, le parti hanno rinunciato alla discussione finale. L'attore ha rinunciato anche a conclusioni scritte, limitandosi a riaffermare in una lettera al Pretore del 30 novembre 2011 la sua richiesta di contributo alimentare (fr. 2500.– mensili indicizzati, senza cenno ad assegni familiari) e aumentando a fr. 6807.25 la pretesa “a titolo di partecipazione alle spese di rappresentanza in giustizia”. Nel suo memoriale conclusivo di quello stesso giorno il convenuto ha proposto di affidare il figlio alla madre, postulando una regolamentazione minima del suo diritto di visita, e ha offerto un contributo alimentare di fr. 1145.– mensili fino al 7° compleanno, di fr. 1300.– mensili fino al 13° compleanno e di fr. 1650.– mensili fino alla maggiore età del figlio, senza riferimento ad assegni familiari.
E. Con sentenza del 30 dicembre 2011 il Pretore ha dichiarato priva d'oggetto l'azione di paternità, il convenuto avendo riconosciuto il figlio nell'accordo del 7 aprile 2011, e ha accertato la propria incompetenza a disciplinare le relazioni personali tra padre e figlio, abilitata a decidere in proposito essendo l'autorità tutoria al domicilio del minorenne. Quanto al contributo alimentare per AO 1, il Pretore l'ha stabilito in fr. 1845.– mensili indicizzati fino al 6° compleanno, in fr. 1805.– mensili indicizzati fino 12° compleanno e in fr. 2005.– mensili indicizzati fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi. Le spese processuali di fr. 4620.– complessivi sono state poste per un terzo a carico dell'attore e per il resto a carico di AP 1, tenuto a rifondere all'attore fr. 4500.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30 gennaio 2012 nel quale chiede che il contributo di mantenimento per il figlio sia fissato in fr. 1145.– mensili fino al compimento del 6° anno, in fr. 1300.– mensili fino al compimento del 12° anno e in fr. 1615.– mensili fino alla maggiore età, assegni familiari compresi, e che tutte le spese processuali siano poste a carico dell'attore, con obbligo di rifondergli fr. 7000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 15 marzo 2012 AO 1 propone di respingere l'appello e postula la rifusione di fr. 3000.– per ripetibili di appello. Su richiesta del presidente, il 9 settembre 2014 AP 1 ha trasmesso alla Camera le proprie tassazioni dal 2009 al 2011 unitamente alla dichiarazione d'imposta 2012. AO 1 ha avuto modo di esprimersi al riguardo il 22 settembre 2014.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata
– come quelle in materia di filiazione (art. 295 cpv. 1 CPC) –
sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato ove appena si considerino l'entità e la durata del contributo alimentare. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione del Pretore è stato notificata al convenuto il
2 gennaio 2012. Presentato il 30 gennaio 2012, l'appello è quindi ricevibile.
2. Litigioso rimane il contributo alimentare per il figlio. A tal fine il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di AO 1 sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 1845.– mensili fino al 6° compleanno, in fr. 1805.– mensili fino al 12° compleanno e in fr. 2005.– mensili fino alla maggiore età. Ciò premesso, egli ha constatato che RA 1 non svolge alcuna attività lucrativa e che le entrate di lei si limitano al reddito – imprecisato – di un appartamento in proprietà della Comunione ereditaria di sua madre __________, di cui essa fa parte, mentre il fabbisogno minimo di lei si aggira sui fr. 3500.– mensili, già dedotta la quota per il costo dell'alloggio che rientra nel fabbisogno in denaro del figlio. Ne ha desunto, il Pretore, che la madre non ha alcun margine per contribuire al mantenimento del figlio. Quanto al convenuto, il primo giudice ha accertato che, direttore e membro del consiglio d'amministrazione della Fiduciaria __________ di __________, oltre che membro del consiglio d'amministrazione di varie altre società e attivo nell'insegnamento, AP 1 consegue redditi “nell'ordine di fr. 15 000.– mensili netti” per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 7571.55 mensili. Onde la manifesta capacità di finanziare il fabbisogno in denaro del figlio, conservando finanche “un margine significativo”.
Nelle circostanze descritte il Pretore si è domandato se il fabbisogno in denaro del figlio non andasse maggiorato del 25%, come le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo prevedono nel caso in cui il debitore del contributo alimentare fruisca di condizioni economiche particolarmente favorevoli. In definitiva egli ha scartato l'ipotesi, considerando che il figlio non risulta sostenere un livello di vita elevato, tanto meno vivendo in comunione domestica con la sorellastra M__________, alla quale il di lei padre N__________ eroga un contributo alimentare di appena fr. 600.– mensili. Per tenere conto delle condizioni agiate in cui versa il convenuto era sufficiente così – ha continuato il primo giudice – rinunciare a dedurre dal fabbisogno in denaro di AO 1 previsto dalle citate raccomandazioni l'ammontare dell'assegno familiare e la quota che le raccomandazioni monetizzano per la cura e l'educazione del figlio, quota che di per sé andrebbe tolta quando la madre non svolge un'attività lucrativa e può assicurare tali prestazioni in natura. Ciò bastava per far beneficiare adeguatamente l'attore del tenore di vita goduto dal padre.
3. L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di non avere accertato compiutamente il reddito di RA 1, limitandosi a evocare i proventi (imprecisati) di un appartamento e a rilevare che “sui contorni esatti di questa entrata tutto si ignora”, nulla essendo stato provato al riguardo (sentenza impugnata, pag. 3 a metà). Per di più, prosegue l'appellante, RA 1 beneficia di aiuti statali, come l'assegno di prima infanzia e l'assegno integrativo, “di cui non v'è traccia agli atti”. In circostanze del genere il Pretore avrebbe dovuto, per lo meno, imputare all'interessata “una capacità di reddito proporzionale alle entrate presumibili”.
a) Trattandosi di contributi alimentari per minorenni, vige il principio inquisitorio illimitato, di modo che nell'interesse del figlio il giudice indaga d'ufficio e collabora di propria iniziativa al chiarimento dei fatti (art. 296 CPC; DTF 128 III 413 in alto). Tale precetto non solleva le parti tuttavia dalle loro responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro conosciute, né impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (DTF 128 III 413 a metà con numerosi richiami; cfr. anche DTF 133 III 511; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_808/2012 del 29 agosto 2013, consid. 4.3.2). Davanti al Pretore il convenuto aveva sostenuto in una lettera del 3 ottobre 2011 “che la documentazione agli atti è completa e sufficientemente circostanziata”. Neppure nel memoriale conclusivo del 30 novembre 2011 egli ha sollecitato il Pretore ad esperire altre prove. Tanto meno nell'appello poi egli indica quali ulteriori mezzi istruttori il Pretore avrebbe dovuto assumere. Muovere rimproveri al primo giudice in condizioni del genere non è serio.
b) Si aggiunga che dal citato appartamento a __________ in proprietà della Comunione ereditaria RA 1 non ricava più di fr. 1550.– mensili (ammesso e non concesso che l'intero provento le spetti), come ha menzionato il Pretore alludendo al doc. G. Né l'appellante asserisce che l'interessata possegga altra sostanza. Per quanto attiene all'eventuale assegno di prima infanzia e a quello integrativo, essi non rientrano nella nozione di reddito per il calcolo dei contributi alimentari, proprio perché sono prestazioni sussidiarie, stanziate dall'ente pubblico alle condizioni poste dalla legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps: RL 6.4.1.2). Prima, quindi, il giudice fissa il contributo di mantenimento per il figlio e poi l'autorità amministrativa decide se soccorrano i presupposti per erogare assegni integrativi (RtiD I-2005 pag. 781 consid. 4; da ultimo: I CCA sentenza inc.11.2010.21 del 17 aprile 2012, consid. 4b con rinvii). Relativamente alla capacità lucrativa di RA 1, infine, è appena il caso di ricordare che di regola un genitore non può essere tenuto a intraprendere o a riprendere un'attività lucrativa – nemmeno a tempo parziale – finché il figlio a lui affidato non abbia compiuto i 10 anni (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.21 del 17 aprile 2012, consid. 4a; v. inoltre DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). Tale principio si applica per analogia anche a genitori non sposati (RtiD II-2004 pag. 624 consid. 7a con riferimenti). Su questo primo punto l'appello manca perciò di consistenza.
4. In secondo luogo l'appellante contesta il fabbisogno minimo di RA 1, accertato dal Pretore in fr. 3500.– mensili circa. Secondo il convenuto tale fabbisogno non eccede fr. 2495.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 980.– [già dedotte le quote comprese nel fabbisogno in denaro dei due figli che vivono con lei], spese di trasferta fr. 48.–, premio della cassa malati fr. 100.–, assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 17.70), l'interessata avendo smesso per libera scelta di lavorare dopo la nascita del figlio e non potendo pretendere di conservare il tenore di vita precedente. L'argomentazione cade nel vuoto. RA 1 in effetti non risulta beneficiare di introiti – come si è appena visto – salvo quelli derivanti dal citato appartamento in proprietà della Comunione ereditaria. Foss'anche di soli fr. 2495.70 mensili, di conseguenza, il suo fabbisogno minimo rimane largamente scoperto (per fr. 945.70 mensili) e non lascia spazio ad alcuna disponibilità per contribuire in denaro al fabbisogno di AO 1. Men che meno pensando al fatto che la sua primogenita, M__________, riceve dal padre un contributo alimentare di soli fr. 600.– mensili (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Anche al riguardo non soccorre dunque attardarsi.
5. AP 1 contesta altresì l'ammontare del proprio reddito, valutato dal Pretore “nell'ordine di fr. 15 000.– mensili netti” (sentenza impugnata, pag. 3 in basso), affermando che tale accertamento non trova alcun riscontro documentale, che il suo “reddito assicurato” (ossia lo stipendio) non eccede fr. 7300.–/7500.– mensili e che gli utili aziendali di cui egli beneficia, destinati a contrarsi, non superano fr. 45 000.– annui. Egli sottolinea inoltre di non avere mai vissuto né con la madre né con il figlio, cui non ha mai garantito dunque un alto tenore di vita. Infine l'appellante asserisce di non usare “integralmente il proprio reddito per fare fronte al proprio fabbisogno, così come per altro emerge dalle risultanze di causa”.
a) Il Pretore ha fondato il proprio apprezzamento sulla dichiarazione d'imposta 2010 in cui lo stesso convenuto indicava redditi di complessivi fr. 176 544.– annui, pari a fr. 14 712.– mensili (doc. 17). Egli ha rilevato che dal 2006 in poi tali introiti sono costantemente aumentati, sicché nel 2010 l'autorità tributaria avrebbe verosimilmente potuto tassare AP 1 sulla base di un imponibile di almeno fr. 180 000.– annui (viste le riprese fiscali precedenti), che per ottenere un mutuo ipotecario di fr. 1 185 405.35 come quello da lui acceso per costruire la casa a __________ egli deve conseguire redditi di almeno fr. 15 000.– mensili e che sul conto corrente di lui risulta essere stata accreditata nei primi quattro mesi del 2011 una media di fr. 15 756.80 mensili (addirittura una media di fr. 29 252.67 mensili sull'arco del 2010). Ne ha concluso, il Pretore, che l'entrata di fr. 15 000.– mensili “è dunque molto verosimilmente una soglia minima” (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo).
b) Con le motivazioni testé riassunte l'interessato non si confronta. Adduce che l'apprezzamento del Pretore non trova alcun riscontro documentale, che il suo “reddito assicurato” non eccede fr. 7300.–/7500.– mensili e che gli utili aziendali di cui egli beneficia, destinati a calare, non superano fr. 45 000.– annui, ma alla propria dichiarazione d'imposta 2010 (su cui si è fondato il Pretore) e alla disponibilità economica necessaria per contrarre un mutuo ipotecario di fr. 1 185 405.35 come quello da lui acceso per costruire la casa a __________ nemmeno allude. Che poi egli non abbia mai vissuto né con la madre né con il figlio poco importa, il contributo alimentare per un figlio dovendosi trovare, comunque sia, “in un rapporto ragionevole” con il livello di vita e la potenzialità economica del debitore (RtiD II-2010 pag. 634 a metà con rinvio a DTF 116 II 112 consid. 3a). E quando asserisce di non usare “integralmente il proprio reddito per fare fronte al proprio fabbisogno”, nel senso che con la differenza tra redditi e spese egli ha “sempre preferito fare dei risparmi, in forme assicurative o depositi, negli ultimi anni poi investendo nell'immobile di sua proprietà”, l'appellante omette di indicare quali “risultanze di causa” sostanzino l'asserzione. Ne segue che, insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello potrebbe finanche essere dichiarato irricevibile.
c) Se il giudizio sui redditi del convenuto non si esaurisce nei termini descritti, ciò si deve all'aggiornamento istruttorio che questa Camera ha promosso il 4 settembre 2014 in virtù del principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC). Dalle tassazioni del convenuto che la Camera ha assunto agli atti (quelle acquisite dal Pretore si limitavano agli anni dal 2006 al 2008: doc. 14), mentre il figlio è nato nel 2010, si evince in effetti un reddito annuo di fr. 165 112.– netti nel 2009, di fr. 175 544.– netti nel 2010 (già dedotto il valore locativo di fr. 7732.–) e di fr. 196 695.– netti nel 2011 (già dedotti il valore locativo e il reddito della moglie). Ai fini del 2012 il contribuente ha poi dichiarato un reddito di fr. 212 154.– netti (già dedotti il valore locativo e
il reddito della moglie). Ne discende un reddito netto di
fr. 14 628.– mensili nel 2010, di fr. 16 391.– mensili nel 2011
e di fr. 17 679.– mensili nel 2012.
6. In merito al proprio fabbisogno minimo l'appellante censura siccome errato l'importo di fr. 7571.55 cui è giunto il Pretore, facendo valere che il minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppie sposate ammonta a fr. 1700.– mensili, che i suoi costi di riscaldamento della casa ascendono a fr. 350.– mensili, che il premio dell'assicurazione contro l'incendio dello stabile è di fr. 173.20 mensili e che il proprio onere fiscale non è inferiore a fr. 2500.– mensili. Così argomentando, egli dimentica tuttavia che il Pretore ha preso per buono – invero non senza perplessità – il fabbisogno minimo da lui esposto nel memoriale conclusivo (sentenza impugnata, pag. 4 nel mezzo; memoriale conclusivo, pag. 4 seg.). Né l'appellante sostiene, per avventura, che le pretese avanzate la prima volta in questa sede si riconducano a fatti e mezzi di prova nuovi, impossibili da sottoporre al Pretore pur con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 2 CPC). Una volta ancora l'appello potrebbe così essere dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina. Per tacere del fatto che, ad ogni buon conto, con un reddito compreso tra fr 14 628.– e fr. 17 679.– mensili netti il convenuto può sopperire al proprio fabbisogno minimo prospettato nell'appello (fr. 10 594.75 mensili), conservando un margine variante da fr. 4000.– a fr. 7000.– mensili, più che sufficiente per garantire al figlio un qualsivoglia contributo di mantenimento. In proposito non è il caso dunque di attardarsi.
7. Rimane da verificare il fabbisogno in denaro del figlio, che il Pretore ha determinato in fr. 1845.– mensili fino al 6° compleanno, in fr. 1805.– mensili fino al 12° compleanno e in fr. 2005.– mensili fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi, sulla scorta della tabella 2011 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui la giurisprudenza ticinese si ispira da oltre un ventennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). In realtà il primo giudice avrebbe dovuto applicare la tabella del 2010 (AO 1 è nato nel 2010), ancorando il fabbisogno in denaro al costo della vita da allora. Giustamente, in ogni modo, egli ha sostituito il costo dell'alloggio stimato nella tabella con un quarto della locazione effettiva pagata da RA 1 (sentenza impugnata, pag. 3 in alto), arrotondando il risultato. Manifestamente a torto l'appellante asserisce perciò che il Pretore ha definito il contributo alimentare per AO 1 fondandosi sul fabbisogno in denaro che la tabella 2011 prevede per un figlio unico.
a) A ragione l'appellante fa valere invece che RA 1 non svolge alcuna attività professionale e che quindi il Pretore avrebbe dovuto dedurre dal fabbisogno in denaro del figlio previsto dalle note raccomandazioni la posta per cura e educazione contemplata dalla tabella. Il Pretore non ha trascurato invero che una madre casalinga può prestare al figlio cura e educazione in natura, ma ha deliberatamente rinunciato a togliere la voce dal fabbisogno in denaro di AO 1 per le buone condizioni economiche in cui versa il convenuto. Analogamente egli ha proceduto in materia di assegni familiari, rinunciando a detrarre tali prestazioni dal fabbisogno in denaro del figlio quantunque il relativo ammontare già li comprenda (sentenza impugnata, pag. 3 in alto e pag. 5 in alto).
Si tratta però di scelte arbitrarie. Cura e educazione vanno monetizzate nel fabbisogno in denaro del figlio nella misura in cui il genitore affidatario non sia in grado di assicurarle a causa del suo grado d'occupazione professionale (criterio definito “corretto” dal Tribunale federale già anni addietro: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b in fine), ciò che non è palesemente il caso in concreto. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, inoltre, gli assegni familiari non possono essere compresi nel contributo di mantenimento (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2) e vanno tolti perciò dal fabbisogno in denaro previsto dalle raccomandazioni, che li include (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª edizione, pag. 9). Le condizioni economiche del debitore alimentare non sono, sotto questo profilo, di alcuna pertinenza. Ne discende che la posta per cura e educazione e gli assegni familiari vanno dedotti, nel caso in esame, dal fabbisogno in denaro di AO 1.
b) La prassi di questa Camera ha già avuto modo di ricordare, per contro, che nel caso in cui il genitore con obblighi alimentari versi in condizioni economiche particolarmente favorevoli, il fabbisogno in denaro del figlio può anche essere maggiorato del 25% rispetto ai valori medi contemplati dalla tabella annua correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (RtiD II-2010 pag. 632 n. 20c). Nella fattispecie il Pretore ha rinunciato ad applicare tale maggiorazione perché il figlio non aveva dimostrato “praticamente nulla circa l'effettivo tenore di vita goduto dal padre”, non aveva “di fatto mai partecipato al preteso alto tenore di vita” di lui ed è chiamato a vivere in comunione domestica con la sorellastra M__________, la quale riceve da N__________ un contributo alimentare di soli fr. 600.– mensili (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Motivazioni siffatte non sono pertinenti.
Chi versa in una situazione finanziaria favorevole sostiene, per comune esperienza e secondo il normale andamento delle cose, un livello di vita consono alle proprie possibilità (sentenza del Tribunale federale 5A_288/2008 del 27 agosto 2008, consid. 5.4). Che solo il genitore con obblighi alimentari poi viva in condizioni agiate ancora non significa che il figlio non debba partecipare all'agiatezza, determinante essendo la potenzialità economica del debitore, non quella del coniuge affidatario (RtiD II-2010 pag. 634 a metà con richiami). Che infine il figlio di un genitore agiato viva in comunione domestica con figli dell'altro genitore aventi un livello di vita inferiore non è ancora una giustificazione per riconoscere a tale figlio un tenore di vita meno alto rispetto a quello di cui gode il debitore del contributo. Spetta in circostanze del genere al genitore affidatario far sì che la disuguaglianza tra figli di genitori diversi non abbia per effetto di sfavorire l'uno o l'altro (RtiD II-2010 pag. 638 consid. 9 con rimando).
c) La questione è di sapere, dopo quanto si è appena precisato, se in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione (sopra, consid. 3a) i redditi e le disponibilità del convenuto giustifichino di maggiorare del 25% il fabbisogno in denaro dell'attore. Dopo un'ampia disamina della giurisprudenza (non pubblicata) del Tribunale federale, questa Camera ha delineato il suo orientamento in una sentenza del 5 febbraio 2010 (RtiD II-2010 pag. 632). In quel caso il convenuto guadagnava, già alla nascita della figlia (nel 2006), fr. 17 900.– mensili, stipendio che negli anni successivi era andato costantemente aumentando e che gli ha sempre lasciato, pur considerando il fabbisogno minimo da lui fatto valere (e non quello accertato dal Pretore), un margine disponibile di oltre fr. 2000.– mensili. Il contributo alimentare per la figlia aumentato del 25% rispetto al fabbisogno in denaro non superando tale disponibilità, questa Camera ha applicato la maggiorazione citata fin dalla nascita della figlia. Analogo indirizzo la Camera ha seguito nel caso di un padre che guadagnava più di fr. 20 000.– mensili e che conservava sul proprio fabbisogno minimo un agio sufficiente per elargire ai figli contributi alimentari maggiorati del 25% rispetto ai fabbisogni in denaro (sentenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre 2014, consid. 10).
Nel caso specifico l'appellante guadagnava fr. 14 628.– mensili nel 2010 (il figlio AO 1 è nato il 10 dicembre 2010), fr. 16 391.– mensili nel 2011 e fr. 17 679.– mensili nel 2012. Anche volendo considerare il fabbisogno minimo da lui fatto valere nell'appello (fr. 10 594.75 mensili rispetto ai fr. 7571.55 mensili accertati dal Pretore riprendendo la cifra esposta dal convenuto stesso nel memoriale conclusivo: sopra, consid. 6), ciò gli lasciava un margine disponibile di oltre fr. 4000.– mensili nel 2010, di quasi fr. 5800.– nel 2011 e di oltre fr. 7000.– mensili nel 2012. Rispetto al precedente giudicato da questa Camera il 5 febbraio 2010 il convenuto registra quindi un reddito lievemente inferiore, ma una disponibilità mensile almeno doppia o addirittura tripla. Che poi con tale agio egli accantoni – come pretende – risparmi in forme assicurative e depositi non è reso verosimile (sopra, consid. 5b). In simili condizioni non vi è seria ragione per cui il figlio non debba beneficiare delle condizioni agiate in cui si trova il padre.
d) Per concludere, il fabbisogno in denaro di AO 1 va stimato in base a quello di un figlio (in una fratria di due) secondo la citata tabella 2010 (RMA/ZKE 2010 pag. 87) in fr. 1300.– mensili arrotondati fino al 6° compleanno, il 15 dicembre 2016 (fr. 1740.–, meno fr. 600.– per cura e educazione prestate in natura dalla madre, meno fr. 335.– di alloggio secondo tabella, più fr. 434.40 di alloggio effettivo [un quarto di fr. 1737.50: locazione fr. 1500.– + acconto spese accessorie fr. 150.– + conguaglio medio delle spese accessorie negli ultimi cinque anni fr. 87.50: doc. H], meno fr. 200.– di assegno familiare), più la maggiorazione del 25%.
Dal 6° al 12° compleanno, il 15 dicembre 2022, il fabbisogno in denaro passa a fr. 1505.– mensili arrotondati (fr. 1700.–, meno fr. 395.– per cura e educazione, meno fr. 335.– di alloggio secondo tabella, più fr. 434.40 di alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare), più la maggiorazione del 25%.
Dal 12° al 16° compleanno, il 15 dicembre 2026, il fabbisogno in denaro ascende a fr. 1905.– mensili (fr. 1870.–, meno fr. 265.– per cura e educazione, meno fr. 315.– di alloggio secondo tabella, più fr. 434.40 di alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare), più la maggiorazione del 25%.
Infine dal 16° compleanno alla maggiore età (o al termine della formazione scolastica o professionale, qualora sopraggiunga più tardi) il fabbisogno in denaro si contrae a fr. 1845.– mensili (l'assegno familiare di fr. 200.– diventa di fr. 250.– mensili: art. 3 cpv. 1 lett. b e art. 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2).
e) I contributi alimentari per il figlio vanno stabiliti, in ossequio alla giurisprudenza più recente, non solo fino alla maggiore età del figlio, ma fino al termine del percorso scolastico o professionale, ove questo si concluda più tardi (DTF 139 III 401). D'altro lato non bisogna trascurare che il fabbisogno di AO 1 è determinato tenendo conto del fatto che egli vive nella stessa economia domestica di M__________. Al momento in cui la sorellastra raggiungerà la maggiore età (il 22 giugno 2021) o terminerà – più tardi – la propria formazione scolastica o professionale, il fabbisogno in denaro dell'attore andrà ridefinito come quello di un figlio unico. Non è dato di prevedere tuttavia quando ciò potrà avvenire. A quel momento, in ogni modo, l'attore sarà legittimato a chiedere un adeguamento del contributo di mantenimento in suo favore. Del resto egli stesso considera tale prospettiva nelle osservazioni all'appello (pag. 5).
8. In ultima analisi l'appello
merita accoglimento entro i limiti citati dianzi. Le spese del giudizio odierno
seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene
causa vinta per circa due quinti. Si giustifica così di addebitargli tre quinti
degli oneri processuali, mentre il resto va a carico dell'attore, che ha
formulato osservazioni all'appello per il tramite di un legale e ha diritto a
un'equa indennità per ripetibili ridotte.
L'esito dell'attuale giudizio impone di modificare anche
il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado (un terzo a carico
dell'attore, due terzi a carico del convenuto), ove appena si consideri che
davanti al Pretore il figlio rivendicava un contributo alimentare di ben fr.
2500.– mensili. D'altro lato non si deve dimenticare che il dispositivo sulle
spese e le ripetibili di primo grado riguardava anche l'azione di paternità,
dalla quale il convenuto è uscito sconfitto. Tenuto conto di ciò, nel complesso
si giustifica equitativamente di suddividere le spese a metà e di compensare le
ripetibili.
9. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
2. AP 1 è condannato a versare al figlio AO 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento:
fr. 1300.– mensili dal 15 dicembre 2010 fino al 15 dicembre 2016,
fr. 1505.– mensili dal 16 dicembre 2016 fino al 15 dicembre 2022,
fr. 1905.– mensili dal 16 dicembre 2022 fino al 15 dicembre 2026 e
fr. 1845.– mensili dal 16 dicembre 2026 fino al 15 dicembre 2028 o fino al termine della formazione scolastica o professionale nel caso in cui, al compimento della maggiore età, questa non fosse ancora stata ultimata.
Gli assegni familiari spettano al figlio in aggiunta ai contributi di mantenimento.
I contributi di mantenimento vanno adeguati all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel gennaio del 2011 in base all'indice del novembre 2010, valendo come indice di base quello del novembre 2009 (116.0 punti).
3. Le spese processuali di complessivi fr. 4620.–, di cui fr. 1620.– per l'esecuzione della perizia, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Le spese di appello di fr. 1500.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste per due quinti a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico della controparte, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
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–.; –..
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).