Incarto n.
11.2012.117

Lugano

12 febbraio 2015/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente,

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2010.244 (protezione dell’unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 25 ottobre 2010 da

 

 

AP 1 ora in

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2),

 

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 5 ottobre 2012 presentato dall'istante contro la sentenza

emessa dal Pretore il 21 settembre 2012;

 

Ritenuto

 

in fatto:                      che con decisione emanata il 21 settembre 2012 a protezione dell'unione coniugale il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha, in particolare, dato atto che AO 1 (1966) e AP 1 (1983), AP 1 vivono separati dal 14 ottobre 2010, ha affidato la figlia L__________ (2008) alla madre con esercizio congiunto dell’autorità parentale, ha regolato il diritto di visita paterno, ha obbligato il convenuto a versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la moglie e di fr. 1000.– mensili per L__________, assegni familiari non compresi, e ha ordinato, al passaggio in giudicato della sentenza, la restituzione della carta d'identità della figlia (n. __________) alla madre nonché il deposito del passaporto svizzero e di quello brasiliano presso la Commissione tutoria regionale 14 di __________, vietando nel contempo a AP 1 di recarsi con la figlia all'estero senza il consenso del padre (“fatta eccezione per trasferimenti nelle Nazioni confinanti con la Svizzera, limitatamente al territorio europeo”);

 

                                  che contro tale decisione AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 ottobre 2012 in cui chiede – previa concessione del gratuito patrocinio – la restituzione di tutti i documenti della figlia, segnatamente della carta d’identità n. __________ (ormai pacifica) e dei passaporti svizzero e brasiliano, come pure la revoca delle restrizioni di movimento (con la figlia);

 

                                  che il Pretore ha trasmesso il 23 dicembre 2014 a questa Camera copia della decisione di stessa data con cui ha pronunciato il divorzio tra AO 1 e AP 1, ha omologato un accordo sui relativi effetti che le parti hanno concluso davanti a lui e ha concesso loro il gratuito patrocinio, compensando le ripetibili;

 

                                  che l'accordo omologato prevede fra le altre cose al suo punto 3 il diritto dei genitori di recarsi all'estero con la figlia per periodi di vacanza e la restituzione immediata alla madre dei passaporti svizzero (n. __________) e brasiliano (__________), fino a quel momento depositati in Pretura;   

 

                                  che in conseguenza di ciò l’accordo omologato dal Pretore dà atto al suo punto 11 che “la procedura d'Appello incarto n. 11.2012.117 è divenuta priva d'oggetto”;

 

                                  che, nel frattempo, invitato a eventualmente determinarsi sull'appello, AO 1 vi ha rinunciato, limitandosi a segnalare (il 5 gennaio 2015) che l'accordo raggiunto rende il gravame privo di oggetto;

 

                                  che il 9 febbraio 2015 l'appellante si è in sostanza espressa nello stesso senso, reiterando la domanda di gratuito patrocinio;

 

e considerando

 

in diritto:                    che preliminarmente va decisa la richiesta dell’appellante intesa alla concessione del gratuito patrocinio (art. 117 CPC);

 

                                  che la richiedente sia sprovvista dei mezzi necessari per affrontare i costi legali e di avvocato in appello risulta sufficientemente verosimile, l'interessata non essendo in grado di sopperire al proprio fabbisogno minimo;

 

                                  che, relativamente alle probabilità di successo, l'appello non poteva dirsene sprovvisto, già per il fatto che l'istante negava di voler trasferire la figlia in Brasile, se non per periodi di vacanza, e che seri indizi non sembravano mettere in dubbio tale intenzione;

 

                                  che in tali circostanze la richiesta merita accoglimento;

 

                                  che l'emanazione della pronuncia di divorzio e l'omologazione dell'accordo sui relativi effetti – ormai passate in giudicato – hanno reso l'appello dell'istante senza oggetto;

 

                                  che una causa divenuta priva d'oggetto va stralciata dai ruoli (art. 242 CPC);

 

                                  che nelle circostanze descritte rimane da statuire sulle spese e le ripetibili di appello, l'accordo omologato non prevedendo nulla al riguardo;

 

                                  che le spese giudiziarie di una causa divenuta senza oggetto andrebbero attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

 

                                  che in ogni caso il convenuto va esente da spese, oltre che dall'obbligo di rifondere ripetibili (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine), non avendo formulato osservazioni all'appello;

 

                                  che per il resto le condizioni finanziarie verosimilmente difficili in cui versa l'istante, la buona volontà dimostrata (dalle parti) nell'accedere a un accordo amichevole, la natura della causa (di diritto di famiglia: art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) e la necessità di moderare comunque la tassa di giustizia, giacché la procedura di appello termina senza sentenza (art. 21 LTG), inducono equitativamente a rinunciare a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

 

                                  che per quel che riguarda l'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, incombeva all'avvocato produrre una nota d'onorario (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3);

 

                                  che dovendosi procedere per apprezzamento, si giustifica di riconoscere un'indennità di fr. 1100.–, la quale tiene conto – per un appello vertente su un solo argomento di moderata difficoltà – di oltre cinque ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), delle spese presumibili (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e dell'IVA (8%);

 

 

decreta:                1.  AP 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1.

 

                             2.  L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                             3.  Non si riscuotono spese. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per AP 1 alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1100.–.

 

                             4.  Notificazione:

 

- avv..

- avv..

- Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, dispositivi n. 1 e 3).

 

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                     La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).