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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DI.2007.28 (giurisdizione non contenziosa) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 5 settembre 2007 dall'
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avv. RE 1
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per ottenere l'“aggiornamento” del certificato ereditario fu (1811), già in, dichiarato scomparso dal 1° gennaio 1910, |
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giudicando ora sul reclamo per ritardata giustizia del 15 ottobre 2012 presentato dalla
Comunione ereditaria fu
(patrocinata dallo stesso avv. RE 1)
nei confronti del
Pretore del Distretto di Vallemaggia;
Ritenuto
in fatto: A. Su istanza di __________ ed __________, il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha emesso il 4 marzo 1996 il certificato ereditario fu __________ (1811), già in __________, emigrato negli Stati Uniti e dichiarato scomparso dal 1° gennaio 1910. Nel certificato egli ha indicato quali unici eredi __________ (1911), __________ (1920), __________ (1922), __________ (1923), __________ (1929), __________ (1952), __________ (1956), __________ (1927), __________ (1924) ed __________ (1926).
B. Il 5 settembre 2007 l'avv. RE 1, accertata la morte di taluni eredi figuranti nel certificato ereditario, ha chiesto al Pretore l'“aggiornamento” del medesimo, nel senso di indicare quali eredi fu __________ (deceduto nel 1996) __________ (1940), __________ (1943) e __________ (1946), quali eredi fu __________ (deceduta nel 2001) __________ (1920), __________ (1923), __________ (1927) e __________ (1929), quali eredi fu __________ (deceduta in data imprecisata) __________ (1952) e __________ (1956), quali eredi fu __________ (deceduto nel 2007) __________ (1938), __________ (1971) e __________ (1973). Tale richiesta è stata rinnovata il 20 febbraio e il 1° aprile 2008.
C. Il 2 aprile 2008 il Pretore ha comunicato all'avvocato RE 1 di non poter procedere all'“aggiornamento” del certificato ereditario, non essendo chiaro se “l'erede __________ (che ha vissuto trentotto anni ed è emigrato in California) abbia o meno avuto figli”. Rievocati il 7 maggio 2008 gli sforzi intrapresi per chiarire tale circostanza e ritenuto assurdo ormai pubblicare una grida sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, l'avvocato RE 1 ha sollecitato una volta ancora l'emanazione del certificato ereditario nel senso da lui auspicato. Analoga richiesta egli ha reiterato il 17 luglio 2008.
D. Con decisione del 24 luglio 2008 il Pretore, accertato che non tutti i membri viventi della comunione ereditaria fu __________ erano stati identificati e che non era dato di sapere – in specie – se l'erede __________ avesse avuto discendenti, ha designato l'avv. RE 1 quale amministratore della successione. Chiamato a pronunciarsi dall'avvocato RE 1 sulla possibile vendita della particella n. 708 RFD di __________, proprietà della comunione ereditaria, il Pretore ha approvato l'operazione, la quale avrebbe consentito di finanziare la ricerca “(tramite pubblicazioni) della discendenza di __________”.
E. Il 9 settembre 2008, su istanza dell'amministratore, il Pretore ha fatto pubblicare una grida per la ricerca di eredi sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del __________, come pure – in inglese – sulla Swiss Review, the magazine for the Swiss abroad (ora in: www.revue.ch) dell'__________. Nel settembre del 2009 un certo __________ di __________ (California) ha spedito al Pretore la pagina della rivista in cui era apparso il trafiletto, senza alcun commento. Il Pretore gli ha assegnato un termine di 10 giorni per indicare i motivi dell'invio e documentare la sua eventuale qualità di erede (inc. CN.2008.44). Nulla è più pervenuto alla Pretura.
F. Il 23 gennaio 2012 l'avv. RE 1 ha trasmesso al Pretore il rapporto della sua amministrazione e ha sollecitato una volta di più l'“aggiornamento” del certificato ereditario. La richiesta è stata rinnovata ancora il 21 marzo, il 5 giugno e il 16 agosto 2012. Senza esito.
G. Il 15 ottobre 2012 la comunione ereditaria fu __________ è insorta a questa Camera con un reclamo per ritardata giustizia in cui chiede di ordinare al Pretore il rilascio del certificato ereditario. Nelle sue osservazioni del 27 novembre 2012 il Pretore ha riassunto la fattispecie, rilevando che l'emanazione del certificato richiesto non è possibile perché l'amministratore “non ha compiutamente portato a termine il mandato conferitogli il 24 luglio 2008”, né ha mai “esplicitato l'intenzione di disporre di una decisione di diniego del rilascio del certificato ereditario con l'intento di impugnarla”. Egli ha soggiunto di non avere emanato una decisione negativa “anche perché le incombenze dell'amministratore della successione non sono state tutte concluse (attivi, passivi, costi e ricavi della successione e dell'amministrazione)”. In una replica spontanea del 4 dicembre 2012 la reclamante ha riaffermato la propria richiesta.
Considerando
in diritto: 1. Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). A parte il caso in cui la remora sia dovuta a una decisione formale del primo giudice, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (I CCA, sentenza inc. 11.2011.134 del 22 marzo 2012, consid. 1 con rinvii, destinata a pubblicazione), un reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). E un reclamo per ritardata giustizia in una procedura di diritto ereditario rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 combinato con il n. 8 LOG).
2. Nella fattispecie il reclamo per ritardata giustizia è stato introdotto dalla “Comunione ereditaria fu __________”. Sprovvista di personalità giuridica, una comunione ereditaria non ha tuttavia capacità processuale, né attiva né passiva (Weibel in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 2ª edizione, n. 11 ad art. 604 CC con numerosi riferimenti; v. anche DTF 116 Ib 449 consid. 2). Perché possa agire processualmente occorre che sia dotata di un rappresentante ufficiale (art. 602 cpv. 3 CC), abilitato in tale veste a stare in causa come sostituto processuale della medesima (op. cit., n. 60 ad art. 602 CC con richiami). Una simile figura è superflua nondimeno ove già esista un esecutore testamentario o un amministratore dell'eredità (op. cit., n. 59 ad art. 602 CC con rimandi). In concreto l'avvocato RE 1 è stato nominato – come detto – amministratore della successione fu __________. Può quindi agire in sostituzione processuale della comunione ereditaria.
3. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole consacrato dall'art. 29 cpv. 1 Cost. impone all'autorità competente di statuire entro un termine giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze. Si dà ritardata giustizia ove l'autorità procrastini in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni. Sapere poi se la durata di un procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende dal tipo di procedura, della complessità del caso specifico e dal comportamento delle parti (DTF 135 I 277 consid. 4.4).
a) In concreto risulta dalla cronistoria (sopra, lett. B a E) che fin dal 2 aprile 2008 il Pretore era convinto di non poter rilasciare il certificato ereditario perché non era chiaro se l'erede __________ avesse o non avesse avuto discendenti (lettera del 2 aprile 2008 all'avv. RE 1: act. 5 nell'inc. DI.2007.28). Che ciò fosse di ostacolo all'emanazione del certificato si evince anche dal decreto di nomina dell'amministratore del 24 luglio 2008 (act. II, pag. 1 e 2 in alto). Per ovviare a tale situazione l'avvocato RE 1 ha invitato il Pretore a pubblicare una grida per la ricerca degli eredi fu __________, ciò che il Pretore ha fatto sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del __________, come pure sulla citata rivista degli Svizzeri all'estero del __________. Preso atto che __________, il quale aveva rispedito l'annuncio senza alcuna indicazione, non aveva reagito al termine fissatogli per legittimarsi come erede, il Pretore non ha più chiesto né intrapreso alcunché. Da allora la procedura è rimasta ferma e a nulla sono serviti i solleciti che l'avv. RE 1 ha inviato al Pretore il 23 gennaio, il 21 marzo, il 5 giugno e il 16 agosto 2012.
b) L'emissione di un certificato ereditario è un atto di volontaria giurisdizione che, soggetto alla procedura sommaria, va deciso “entro breve” (art. 360 cpv. 2 ultima frase CPC ticinese). Si conviene che nel caso specifico la discendenza di __________ appare complessa e che il Pretore ha dovuto ricostruire l'albero genealogico della famiglia con notevole profusione di tempo e impegno. Ciò non basta a giustificare tuttavia che più di tre anni dopo l'infruttuosa grida per la ricerca degli eredi fu __________ (settembre del 2009) nulla sia più accaduto, nemmeno dopo i solleciti del legale. Tanto meno ove si consideri che la Pretura del Distretto di Vallemaggia è lungi dall'essere sovraccarica di lavoro.
4. Nelle sue osservazioni al reclamo il Pretore sottolinea che nella fattispecie rimangono evidenti punti oscuri. Oltre a ignorarsi se l'erede __________ abbia lasciato discendenti, appaiono insufficienti le pubblicazioni sul solo Foglio ufficiale in base alle quali il Pretore ha dichiarato nel 1994 la scomparsa di __________. Inoltre il certificato ereditario di __________ rilasciato nel 1996 da quel giudice contiene manifeste imprecisioni e l'estratto dal registro della popolazione del Comune di __________ prodotto per documentare la discendenza di una figlia di __________ (__________) non ha valenza probatoria. Infine – soggiunge il Pretore – non è stata intrapresa alcuna ricerca degli eredi fu __________, figlio di __________, deceduto in Olanda (dov'era emigrato) all'età di 34 anni. Ora, che simili perplessità siano mai state chiaramente comunicate all'istante non risulta dagli atti. Comunque sia, quand'anche l'avvocato RE 1 ne sia stato reso edotto, esse non giustificano
l'inazione del Pretore per i motivi che seguono.
a) La questione di sapere se l'erede __________ abbia lasciato discendenti potrà anche non essere stata sufficientemente delucidata. La procedura sommaria non contenziosa dell'art. 360 CPC era retta però dal principio inquisitorio (RtiD II-2004 pag. 655 consid. 1). Se i documenti addotti non bastavano per la decisione, incombeva al Pretore chiederne l'integrazione e, qualora non fosse stato persuaso delle risultanze istruttorie, promuovere indagini d'ufficio e assumere informazioni da terzi (art. 360 cpv. 2 prima frase CPC). Il tutto tenendo presente che nel quadro di una procedura sommaria l'istruzione è limitata per sua indole ai documenti e ai mezzi di prova esperibili “entro breve termine e senza procrastinare la decisione della lite” (art. 366 CPC ticinese). Ciò posto, se reputa insufficiente la duplice grida pubblicata sul Foglio ufficiale e l'inserzione apparsa sulla rivista degli Svizzeri all'estero, il Pretore non può semplicemente rimanere passivo. Deve fissare all'istante un termine entro cui far seguire i documenti che mancano, indicando quali essi siano. Se l'istante, pur sollecitato, non collabora o oppone resistenza, il certificato ereditario può essere rifiutato. L'istante avrà modo allora di impugnare la decisione del Pretore davanti a questa Camera.
b) Che appaiano insufficienti le pubblicazioni in base alle quali è stata dichiarata nel 1994 la scomparsa di __________ da parte del Pretore è possibile. Sta di fatto che a quella dichiarazione di scomparsa – non impugnata – non possono denegarsi gli effetti a essa correlati, che vanno dallo stato civile (art. 38 cpv. 3 CC) al diritto ereditario (art. 546 seg. CC), né il Pretore può risindacare il caso adesso. Al riguardo le riserve del primo giudice non possono quindi essere condivise.
c) Il certificato ereditario di __________ rilasciato dal Pretore nel 1996 potrà anche essere inficiato da errori. Nulla impedisce tuttavia di correggerlo. Un certificato ereditario attesta sì l'identità degli eredi (Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 2 e 45 ad art. 559 CC), ma per sua natura non è suscettibile di passare in giudicato (DTF 128 III 321 consid. 2.2.1 in principio). Può quindi essere modificato o annullato in ogni tempo, a richiesta dell'istante originario, di terzi o finanche d'ufficio dal giudice (Karrer, op. cit., n. 47 ad art. 559 CC; Emmel in: Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 33 ad art. 559 CC; v. anche Rep. 1996 pag. 158 consid. 4a). Che poi l'istante approvi o non approvi le rettificazioni poco importa. Contro il nuovo certificato egli potrà insorgere a questa Camera e far valere il suo punto di vista.
d) Il Pretore sostiene che l'estratto dal registro della popolazione del Comune di __________ prodotto per documentare la discendenza di una figlia di __________ (__________) non ha valore di prova. Ciò sarà anche vero, ma nulla toglie al fatto che – come si è rilevato dianzi – se reputa insufficiente l'estratto del registro della popolazione, il Pretore deve fissare all'istante un termine entro cui far seguire i documenti da lui ritenuti opportuni. Non consta che tale passo sia stato fatto. Altrettanto vale per le mancate ricerche degli eredi fu __________, figlio di __________, deceduto in Olanda. Ove stimi tale ricerca necessaria per il rilascio del certificato ereditario (la questione non va esaminata nell'ambito del presente giudizio), il Pretore deve fissare all'istante un termine, indicandogli quali atti sia necessario produrre per completare la richiesta.
e) Allega il Pretore che l'istante non ha “mai esplicitato l'intenzione di disporre di una decisione di diniego del rilascio del certificato ereditario”. L'obiezione è senza pregio, già per il fatto che nulla abilita un giudice a rimanere inoperoso per il solo fatto di non ritenere dati i presupposti di una decisione, men che meno in un procedimento governato dal principio inquisitorio. Provvisto di buon diritto, il reclamo merita dunque accoglimento, nel senso che il Pretore va invitato a procedere senza indugio, assegnando all'istante un termine entro cui produrre gli atti che egli indica e che considera necessari per l'emanazione del certificato ereditario. Nulla giustifica altre remore.
5. Vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano spese processuali. Quanto alle ripetibili, nell'ambito di un reclamo per denegata giustizia l'autorità inferiore assume il ruolo di parte, tanto da essere interpellata per osservazioni. In simili procedure lo Stato può quindi essere tenuto a rifondere adeguate ripetibili al reclamante vittorioso, analogamente a quanto avviene dinanzi al Tribunale federale (v. per esempio: sentenza 5A_517/2008 dell'11 dicembre 2008, consid. 3). In concreto si giustifica così riconoscere al reclamante un'indennità di fr. 800.–, adeguata all'impegno da lui profuso come amministratore della successione nella stesura del memoriale.
6. Circa i rimedi giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale segue la via dell'azione principale, sempre che il ricorso sia ammissibile in virtù degli art. 92 segg. LTF. Nella fattispecie incomberà al ricorrente rendere verosimile, ove intendesse presentare ricorso in materia civile, che ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore del compendio ereditario è di almeno fr. 30 000.–.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto, nel senso che il Pretore del Distretto di Vallemaggia è invitato ad assegnare senza indugio all'istante un termine entro cui produrre gli atti ritenuti necessari dal Pretore medesimo per l'emanazione del certificato ereditario.
2. Non si riscuotono spese processuali. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'avv. RE 1 un'indennità di fr. 800.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
– Pretore del Distretto di Vallemaggia;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.