|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques |
|
vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SO.2012.937 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 6 settembre 2012 da
|
|
PI 1 (2006), |
giudicando sull'appello del 15 ottobre 2012 presentato da
AP 1 (1997),
(rappresentata dalla madre RA 1, ,
e patrocinata dall'avv. PA 1,)
contro la decisione del 2 ottobre 2012 con cui il Pretore ha deciso di rilasciare il certificato ereditario al passaggio in giudicato della decisione;
Ritenuto
in fatto: A. PI 2 (1962), divorziato, è deceduto il 20 aprile 2011 a __________, suo ultimo domicilio, lasciando quali eredi la figlia
AP 1 (1997), nata dal matrimonio con RA 1, sciolto per divorzio dal Pretore del Distretto di Bellinzona il 16 marzo 2007, e la figlia PI 1 (2006), avuta da __________. Con testamento olografo del 25 luglio 2006 egli ha così disposto:
– Al mio decesso voglio che tutto il mio patrimonio vada a mia figlia PI 1.
(…)
– Voglio che nulla venga lasciato alla mia attuale moglie RA 1 (con la quale è pendente una causa di divorzio in stato avanzato e con la quale i rapporti sono pessimi).
– Voglio che nulla venga lasciato a mia figlia AP 1 (la quale non mi ha mai considerato come suo padre).
– In caso di opposizione da parte di RA 1 e/o AP 1 a queste mie volontà autorizzo __________ ad usare il mio patrimonio per far si che vengano rispettate.
Il testamento è stato pubblicato il 10 maggio 2011 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona.
B. Con decisione del 27 aprile 2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha nominato all'eredità, su istanza di PI 1, un amministratore nella persona dell'avv. __________, incaricato di allestire un inventario assicurativo (art. 553 CC). Il 31 luglio 2012 PI 1 ha accettato la successione con beneficio d'inventario. L'avv. PA 2, nel frattempo designato curatore ad hoc di PI 1, ha chiesto al Pretore il 6 settembre 2012 di rilasciare un certificato ereditario a nome di quest’ultima. Nelle sue osservazioni del 27 settembre 2012 AP 1 ha postulato l’indizione di un'udienza, facendo valere che erano in corso non meglio precisate trattative. PI 1 ha contestato il 1° ottobre 2012 l'esistenza di trattative e ha sollecitato
l'emissione del certificato ereditario. Statuendo il 2 ottobre 2012, il Pretore ha deciso che avrebbe rilasciato il certificato ereditario a PI 1 “al passaggio in giudicato del presente giudizio”. Egli non ha prelevato spese né ha assegnato ripetibili.
C. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 ottobre 2012 nel quale chiede di respingere l'istanza di PI 1 e di riformare in tal senso la sentenza del Pretore. Il 24 ottobre 2012 essa ha instato altresì per il gratuito patrocinio. Nelle sue osservazioni del 29 ottobre 2012 PI 1 propone di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito.
Considerando
in diritto: 1. I provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), compreso il rilascio del certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC), sono atti di volontaria giurisdizione (Schwander in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 11 ad art. 28; Martin-Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 21 ad art. 28; Spycher in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, Berna 2012, n. 21 ad art. 28), disciplinati dalla procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC), tant'è che i Cantoni possono dichiarare competente a tal fine un'autorità amministrativa (art. 54 tit. fin. CC). Ove essi optino – come il Ticino (art. 86a lett. b e c LAC) – per un'autorità giudiziaria, si applica la procedura sommaria del nuovo Codice a norma dell'art. 248 lett. e CPC (FF 2006 pag. 6627 a metà).
2. Le decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono appellabili, anche nella procedura sommaria, se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si pensi che l'asse ereditario comprende anche svariati immobili. Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice di AP 1 il 3 ottobre 2012, di modo che il termine di 10 giorni è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto sabato 13 ottobre 2012, salvo prorogarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 15 ottobre 2012, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
3. PI 1 contesta che AP 1 possa opporsi al rilascio del certificato ereditario, sostenendo che essa non ha intentato azione di riduzione né di nullità e non può quindi considerarsi
erede. In realtà anche un erede escluso dalla successione per disposizione a causa di morte può validamente opporsi al rilascio del certificato ereditario (Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 10 ad art. 559; Hubert-Froidevaux in: Eigenmann/ Rouiller [curatori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 21 ad art. 559 CC; Boson, Le certificat d'héritier in: RVJ 37/2003 pag. 208 con riferimento a Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2a edizione, n. 4 ad art. 559 CC). Ci si può domandare se ciò valga anche qualora i termini per introdurre azione di nullità, azione di riduzione o per promuovere una petizione d'eredità siano decorsi infruttuosi. La questione può nondimeno rimanere indecisa, giacché – come si vedrà in seguito – nella fattispecie l'opposizione AP 1 è in ogni caso destinata all'insuccesso.
4. Entrambe le parti accludono ai loro memoriali nuovi documenti. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Tale principio si applica anche alle procedure in cui il giudice accerta i fatti d'ufficio (DTF 138 III 625). Sull'ammissibilità di tali documenti nel caso specifico non soccorre ad ogni modo attardarsi, gli stessi non essendo – come si dirà oltre – di rilievo per il giudizio.
5. Ricordato che con il testamento olografo del 25 maggio 2006 PI 2 ha diseredato la figlia AP 1, nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto che l'opposizione di quest'ultima al rilascio del certificato ereditario non poteva inibire l'emissione dell'atto senza limiti di tempo. Ciò premesso, egli ha accertato che nel termine di un anno dalla pubblicazione del testamento e dalla sua comunicazione AP 1 non ha promosso azione di nullità né di riduzione. Ha deciso pertanto che avrebbe rilasciato il certificato ereditario attestante quale unica erede PI 1 al passaggio in giudicato della sentenza.
6. L'appellante fa valere anzitutto che in concreto la causa di divorzio tra PI 2 e RA 1 è tuttora pendente in appello e che, non essendo ancora stato liquidato il regime matrimoniale cui erano assoggettati i coniugi, non è possibile determinare la consistenza dell'asse successorio. In simili circostanze il certificato ereditario potrà essere emesso solo – a suo parere –al termine della procedura di divorzio, anche per impedire a PI 1 di disporre della successione a suo scapito.
a) Secondo l'art. 559 cpv. 1 CC, trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti i cui diritti non siano espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore possono ottenere una dichiarazione dell'autorità secondo cui sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione d'eredità. Il certificato ereditario attesta chi può legittimarsi provvisoriamente come unico erede del defunto (Karrer, op. cit., n. 2 ad art. 559 CC) e ha carattere condizionale finché è data la possibilità di promuovere un'azione di carattere successorio (nullità di testamento o
azione di riduzione: DTF 128 III 323 consid. 2.2.2 con riferimenti; v. anche Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 441 n. 901; Hubert-Froidevaux, op. cit., n. 1 ad art. 559 CC; Boson, op. cit., pag. 204).
b) In concreto questa Camera ha statuito, nel frattempo, sugli appelli presentati da RA 1 nella causa di divorzio (sentenze del 28 dicembre 2012 negli inc. 11.2006.41 e 11.2007.62). A parte ciò, non è dato a divedere – né l'appellante spiega – quale incidenza avrebbero avuto tali procedure sulla questione di sapere chi siano gli eredi fu PI 2. Tanto meno si scorge quale modifica del certificato ereditario esse avrebbero potuto comportare. Certo, opponendosi al rilascio del certificato ereditario l'erede legittimo che si pretende leso nei suoi diritti impedisce la consegna dell'eredità all'erede istituito. Una volta scaduti i termini per avviare azioni di natura successoria, tuttavia, l'erede istituito ha diritto di ottenere il certificato richiesto e l'erede legittimo non può più prevalersi del fatto che l'azione di nullità o l'azione di riduzione sono imprescrittibili (DTF 128 III 322 consid. 2.2.1). Nel caso specifico è incontestato che AP 1 non ha introdotto azione alcuna. La sua opposizione non può
ostare dunque al rilascio del certificato. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
7. L'appellante contesta l'opinione del Pretore, secondo cui essa non è erede perché non ha promosso azione di riduzione o di nullità del testamento. Sostiene di non essersi rivolta ai tribunali per il motivo che non sono mai sorte contestazioni sulla sua qualità di erede, nel senso che lei e PI 1 sono sempre state riconosciute – tacitamente e reciprocamente – eredi di PI 2. Ciò è dimostrato dal versamento eseguito dall'amministratore della successione, con l'assenso dei rispettivi legali, di un anticipo ereditario di fr. 15 000.– a entrambe le figlie e dal fatto che l'amministratore ha sempre discusso con i due legali facendo riferimento in modo esplicito alla loro qualità di rappresentanti delle eredi. Per l'appellante il comportamento delle parti è la logica conseguenza della dichiarata e reale volontà di PI 2, il quale desiderava istituire le figlie eredi in parti uguali, come tutti sapevano. Solo la morte improvvisa gli ha impedito di modificare il testamento. L'appellante soggiunge infine che l'agire di PI 1 trascende nell'abuso di diritto, poiché avendo sempre chiaramente riconosciuto la volontà del padre costei l'ha distolta dall'avviare azioni giudiziarie.
a) In concreto è pacifico che con il testamento olografo del 25 luglio 2006 PI 2 ha istituito erede universale la seconda figlia, PI 1, diseredando la primogenita (art. 477 CC). Avesse inteso contestare ciò, AP 1
avrebbe dovuto impugnare il testamento o intentare azione di riduzione (sentenza del Tribunale federale 9C_678/2012 del 30 gennaio 2013, consid. 4.2, destinata a pubblicazione; Steinauer, op. cit., pag. 211 n. 387e pag. 312 n. 389 segg.; Fankhauser in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 2ª edizione, n. 8 e 14 ad art. 479 CC; Weimar in: Berner Kommentar, Berna 2009, n. 8 e 12 ad art. 479 CC; Roussianos/Auberson in: Eigenmann/Rouiller [curatori], Commentaire du droit des successions, op. cit., n. 2 e 4 ad art. 479 CC; Bessenich in: Basler Kommentar, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 479; Druey, Grundriss des Erbrechts, 5ª edizione, pag. 70 § 6 n. 68; v. anche Rep. 1997 pag. 134 consid. 4). Tanto l'una quanto l'altra azione andava promossa entro un anno dal giorno in cui AP 1 aveva la possibilità soggettiva d'agire (art. 521 cpv. 1 e 533 cpv. 1 CC), ferma restando la possibilità di eccepire in ogni tempo la nullità del testamento o il diritto alla porzione legittima ove la convenuta fosse in possesso della successione (art. 521 cpv. 3 e 533 cpv. 3 CC).
b) Nella fattispecie AP 1 non ha introdotto causa alcuna. Non può più contestare pertanto la sua diseredazione e non può essere considerata erede. Poco giova che PI 2 desiderasse rivedere il testamento. Una diseredazione figurante in una disposizione a causa di morte continua a valere finché il disponente non la revochi in uno dei modi previsti dagli art. 509 a 511 CC (DTF 73 II 215 consid. 6a; Steinauer, pag. 208 n. 381; Bessenich, op. cit., n. 9 ad art. 477; Fankhauser, op. cit., n. 11 ad art. 477 CC; Weimar, op. cit., n. 22 ad art. 477 CC; Roussianos/Auberson, op. cit., n. 8 ad art. 477 CC). È vero che il perdono del testatore fa cadere la diseredazione ed è altrettanto vero che nel caso specifico PI 2 voleva – come hanno dichiarato __________ e l'avv. PA 2 davanti al Procuratore pubblico – modificare il testamento, tant'è che aveva già preso appuntamento con un avvocato per il pomeriggio del 20 aprile 2011 (doc. J e K di appello). La morte improvvisa avvenuta la mattinata del 20 aprile 2011 gli ha impedito però di attuare il suo proposito. Anche a questo riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
8. Si conviene con l'appellante che per invalidare una disposizione a causa di morte non è sempre necessaria un'azione di nullità. Basta che l'inefficacia della disposizione sia riconosciuta, anche solo implicitamente, dalle persone cui il testamento conferisce diritti (Steinauer, op. cit., pag. 372 n. 754; Abt in: Abt/Weibel [curatori], Erbrecht, op. cit., n. 52 ad art. 519 CC; Druey, op. cit., pag. 164 § 12 n. 42). Ciò vale anche nel caso in cui, nel quadro di un'azione di riduzione, il diritto alla porzione legittima sia riconosciuto dai beneficiari della liberalità suscettibile di riduzione (DTF 104 II 83 consid. II/3b; Steinauer, op. cit., pag. 381 n. 786; Druey, op. cit., pag. 71 § 6 n. 69; Eigenmann, op. cit., n. 10 ad art. 522 CC; Weimar, op. cit., n. 12 e 32 alle note preliminari dell'art. 470 CC). Nella fattispecie però non risulta che PI 1 abbia riconosciuto l'inefficacia della diseredazione né il diritto di AP 1 alla porzione legittima.
Nemmeno si può dire, a un sommario esame, che tra le parti fossero in corso trattative (come sostiene l'appellante: lettera del 27 settembre 2012 nel fascicolo “corrispondenza”), negate da PI 1 (lettera del 1° ottobre 2012 nel medesimo fascicolo), di cui per altro tutto si ignora. Il mero fatto che l'amministratore della successione considerasse eredi entrambe le figlie (doc. E di appello) non permette una simile conclusione. A prescindere dalla circostanza che non compete all'amministratore determinare la cerchia degli eredi, nella fattispecie l'avv. __________ si è espresso in tal senso allorché l'anno per promuovere azione di nullità o di riduzione non era ancora trascorso (ottobre del 2011). Quanto al fatto che nel frattempo l'amministratore abbia consegnato somme di denaro a entrambe le figlie (doc. F di appello), non è dato di sapere a che titolo ciò sia avvenuto. A un sommario esame tale circostanza non è sufficiente, comunque sia, per ravvisare un riconoscimento della qualità di erede ad AP 1. Neppure si scorge, sempre a un sommario esame, un abuso di diritto da parte di PI 1. Per trascendere nella violazione dell'art. 2 cpv. 2 CC, in effetti, costei avrebbe dovuto tenere un comportamento contraddittorio o avere destato un'aspettativa degna di protezione, ipotesi che non si ravvisano in concreto. Ne segue che, in ultima analisi, il Pretore ha respinto a ragione l'opposizione al rilascio del certificato ereditario. Privo di fondamento, l'appello vede così la sua sorte segnata.
9. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). PI 1, che ha formulato osservazioni per il tramite di un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili. Quanto al gratuito patrocinio postulato dall'appellante, per tacere del fatto che il beneficio decorre dall'introduzione della richiesta e non ha effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC; Bühler in: Berner Kommentar, op. cit., n. 126 ad art. 119 CPC), mentre la patrocinatrice dell'appellante non ha più dovuto svolgere prestazioni dopo il 24 ottobre 2012, esso non può essere conferito già per il fatto che l'appello appariva sin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Delle verosimili difficoltà economiche in cui versa l'interessata si tiene conto, nondimeno, moderando le spese per quanto possibile.
10. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Notificazione a:
|
|
–; –,. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.