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Incarto n. |
Lugano, 8 luglio 2014/jh
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo |
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vicecancelliera: |
Gianella |
sedente per statuire nella causa SO.2012.1021 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 febbraio 2012 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2), |
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giudicando sull'appello del 22 ottobre 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore l'11 ottobre 2012
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1962) e AP 1 (1960) si sono sposati a __________ il 23 giugno 1988. Dal matrimonio sono nate G__________, il 9 luglio 1988, e Gi__________, il 28 gennaio 1991. Il marito lavorava come rappresentante delle ditte __________ di __________ (SG), attività che svolge tuttora, e __________ di __________ (ZH). La moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi si sono separati nel maggio del 2009, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 15 844, pari a 250/1000 della particella n. 151 RFD di __________, sezione di __________, intestata alla moglie).
B. Il 27 febbraio 2012 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per essere autorizzata a vivere separata dal 29 maggio 2009, vedersi assegnare l'alloggio coniugale e ottenere retroattivamente dal 1° febbraio 2011 un contributo alimentare di fr. 4667.20 mensili indicizzati, come pure un contributo di fr. 1142.40 mensili indicizzati in favore della figlia maggiorenne Gi__________, assegni familiari non compresi. Invitato a presentare osservazioni scritte, l'11 maggio 2012 AO 1 ha aderito alla richiesta di vita separata e all'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie, offrendo un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili per l'istante e uno di fr. 1200.– mensili per Gi__________. Al dibattimento del 14 maggio 2012 i coniugi si sono dati atto di vivere separati e hanno convenuto l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie, ma non hanno trovato un accordo sul contributo alimentare per lei.
C. Esperita l'istruttoria, all'udienza dell'8 ottobre 2012 indetta per le arringhe finali le parti hanno convenuto di fissare in fr. 1200.– mensili il fabbisogno minimo di Gi__________ (maggiorenne) e includerlo nel bilancio familiare. AP 1 ha poi confermato la sua pretesa di mantenimento in fr. 4667.20 mensili indicizzati dal 1° febbraio 2011. Il marito ha ribadito la propria offerta di fr. 2000.– mensili. Statuendo con decisione dell'11 ottobre 2012, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione familiare alla moglie e ha condannato AO 1 a versare dal 1° marzo 2012 un contributo alimentare per l'istante di fr. 3480.– mensili indicizzati. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 ottobre 2012 nel quale chiede di aumentare il contributo di mantenimento fissato dal Pretore a fr. 4290.– mensili sin dal febbraio 2011, di porre a carico del marito le spese giudiziarie e di condannare quest'ultimo a rifonderle almeno fr. 6000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 16 novembre 2012 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione. La sentenza del Pretore inoltre è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 12 ottobre 2012. Presentato il 22 ottobre seguente, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2. All'appello l'istante acclude due lettere, l'una del 18 gennaio e l'altra del 19 gennaio 2011, che i patrocinatori delle parti si sono scritti nel corso di trattative precedenti l'avvio della procedura a tutela dell'unione coniugale. Nuovi mezzi di prova sono tuttavia ammissibili, in appello, solo se sono fatti valere “immediatamente” e se “dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto nulla impediva all'istante di versare le due lettere agli atti sin da quando ha adito il Pretore. Comunque sia – e come si vedrà oltre (consid. 10) – simili documenti non appaiono di rilievo per il giudizio. Tanto vale quindi passare senza indugio alla trattazione dell'appello.
3. Litigioso rimane nella fattispecie il contributo di mantenimento chiesto dalla moglie, per ammontare e decorrenza. Il Pretore lo ha calcolato accertando anzitutto il reddito del marito, che “dipende in gran parte dal volume di merce venduta” per la ditta, in fr. 11 336.15 mensili nel 2008, fr. 11 196.45 mensili nel 2009, fr. 11 368.69 mensili nel 2010 e fr. 10 008.87 mensili nel 2011, per una media di fr. 10 975.– mensili (arrotondati), assegni familiari compresi. Quanto al fabbisogno minimo di lui, il primo giudice l'ha accertato in fr. 6110.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pasti fuori domicilio fr. 238.70, locazione con spese accessorie fr. 1900.–, premio della cassa malati obbligatoria fr. 187.70, premio della cassa malati complementare fr. 104.10, assicurazione della mobilia domestica fr. 11.95, assicurazione RC privata fr. 11.90, assicurazione oggetti di valore fr. 43.45, leasing dell'automobile fr. 456.85, premio RC dell'automobile fr. 139.05, imposta di circolazione dell'automobile fr. 44.20, imposta di circolazione dello scooter fr. 7.20, premio RC dello scooter fr. 44.80, quota TCS fr. 8.25, libretto ETI fr. 12.10, protezione giuridica fr. 10.70, spese dell'automobile e dello scooter fr. 300.–, versamento al “terzo pilastro” fr. 388.75, onere fiscale fr. 1000.–).
Ciò posto, ricordato che la moglie non consegue alcun reddito, il Pretore ne ha determinato il fabbisogno minimo in fr. 3300.– arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 450.–, spese della proprietà per piani fr. 600.–, premio della cassa malati fr. 301.35, assicurazione dell'economia domestica e oggetti di valore fr. 82.50, assicurazione RC privata fr. 11.90, imposta di circolazione fr. 36.10, assicurazione RC dell'automobile fr. 131.50, versamento al “terzo pilastro” fr. 142.70, onere fiscale fr. 325.–). Nel bilancio familiare il primo giudice ha poi inserito il fabbisogno minimo di Gi__________ (fr. 1200.– mensili), constatando che rimaneva un'eccedenza di fr. 365.– mensili. In simili condizioni egli ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 3480.– mensili dal 1° marzo 2012. Non ha ritenuto invece di far decorrere il contributo già dal febbraio del 2011 (un anno prima dell'introduzione dell'istanza), “posto come il marito, dopo la separazione, ha sempre fatto fronte al mantenimento della famiglia, e in particolare, a tutte le spese della moglie”, la quale nemmeno aveva “minimamente indicato quali spese non sarebbe riuscita a coprire, né eventualmente a quali rinunce rispetto al tenore di vita sempre goduto avrebbe dovuto far fronte” (sentenza impugnata, pag. 3 nel mezzo).
4. L'appellante critica anzitutto il fabbisogno minimo del marito, sostenendo che l'esborso di fr. 1900.– mensili riconosciuto dal Pretore per la pigione (spese accessorie comprese) è eccessivo e va ridotto a fr. 1500.–, in specie se raffrontato con il costo del suo alloggio (fr. 1200.– mensili). Da quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo, non potendosi semplicemente confrontare il canone versato dal marito per la locazione di un appartamento con gli interessi ipotecari pagati dalla moglie per una proprietà per piani. Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare anni addietro, determinante in caso di vita separata non è il costo dell'alloggio in assoluto a carico dell'uno o dell'altro coniuge, bensì la parità di trattamento qualitativo cui hanno diritto entrambi – per principio – in costanza di matrimonio (RtiD II-2009 pag. 644 n. 16c consid. 6 con richiami). A prescindere il fatto che nel caso specifico il marito si è trasferito a __________ il 1° settembre 2010 e che la moglie non risulta avere mosso rimostranze sino al febbraio del 2012 (data dell'istanza), salvo chiedere poi di ridurre il costo dell'alloggio a titolo retroattivo, nella fattispecie l'appellante non rende verosimile che l'appartamento di tre locali (80 m²) preso in locazione dal marito nello stabile dei genitori (doc. 10) sia di livello qualitativamente più alto rispetto al suo. Per di più, la spesa è sopportabile dal bilancio familiare. Non vi è quindi ragione di ridurla.
5. Dal fabbisogno minimo del marito l'appellante chiede di stralciare l'imposta di circolazione (fr. 7.20 mensili) e il premio RC dello scooter (fr. 44.80 mensili), poiché “non si tratta di spese professionali indispensabili”. Essa disconosce però che il fabbisogno minimo di un coniuge durante la vita separata non si identifica con il minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì quello corrispondente – per quanto possibile – al tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la vita in comune (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con rinvii; per esteso: sentenza del Tribunale federale 5A_304/2013 del 1° novembre 2013 consid. 4.1 in: SJ 2014 I 246). Nella fattispecie AO 1 possiede un motociclo “fin dagli anni '85” (verbale dell'8 ottobre 2012, pag. 2 a metà), ciò che la moglie non contesta. Il bilancio familiare inoltre permette la spesa di fr. 52.– mensili. Anche al proposito l'appello è destinato quindi all'insuccesso.
6. Secondo l'appellante va tolto dal fabbisogno minimo del convenuto il premio di fr. 43.45 mensili per l'assicurazione oggetti di valore presso la __________ (doc. 19) perché “il marito ha già un'assicurazione economia domestica che gli viene riconosciuta”. Essa non pretende tuttavia che l'assicurazione dell'economia domestica copra anche il furto di oggetti di valore né che tale assicurazione non sussistesse durante la vita in comune (essa medesima, del resto, si vede riconoscere nel fabbisogno minimo il premio per un'assicurazione analoga) né, tanto meno, che il bilancio familiare non sia in grado di assorbire la spesa. Su questo punto l'appello si rivela così, una volta ancora, destituito di consistenza.
7. Afferma l'appellante che il versamento al “pilastro 3a” di fr. 388.75 mensili presso la __________ (doc. 21) va espunto dal fabbisogno minimo del marito siccome meramente facoltativo, mentre il suo versamento di fr. 142.65 mensili al “pilastro 3a” presso la __________ (doc. O) si giustifica perché configura un ammortamento indiretto dell'abitazione coniugale. Se non che, così argomentando, essa continua a dare per scontato che il fabbisogno minimo di un coniuge durante la vita separata consista nel minimo esistenziale del diritto esecutivo. Questa Camera ha già precisato tempo addietro, invece, che i versamenti di un coniuge al “pilastro 3a” rientrano anch'essi nel fabbisogno minimo ai fini di misure protettrici dell'unione coniugale, sempre che fossero già versati durante la vita in comune, che non assicurino rischi in favore di terzi e che il bilancio familiare sia in grado di finanziarli (RtiD I-2007 pag. 741 consid. 7b). L'interessata non pretende che in concreto si verifichino eventualità del genere. Anche al riguardo l'appello cade dunque nel vuoto.
8. L'istante chiede di stralciare dal fabbisogno minimo del marito la quota del TCS (fr. 8.25 mensili), l'assicurazione “libretto ETI” del TCS (fr. 12.10 mensili) e il premio dell'assicurazione protezione giuridica __________ (fr. 10.70 mensili) “in quanto non giustificabili dal punto di vista giuridico, nemmeno per un fabbisogno allargato” (memoriale, pag. 6 a metà). Sta di fatto ch'essa continua a ragionare in base ai criteri del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, rispettivamente secondo i parametri di un “fabbisogno allargato”, che non sono di alcuna pertinenza ove il bilancio familiare possa continuare a sovvenzionare il tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica. Sul tema non giova ripetersi oltre.
9. A parere dell'appellante non va ammessa nel fabbisogno minimo del marito né l'indennità di fr. 238.70 mensili per pasti fuori casa né quella di fr. 600.– mensili per i costi dell'automobile e dello scooter, AO 1 vedendosi già rifondere dalla __________ spese professionali per fr. 1720.– mensili (recte fr. 1790.–: doc. 30). La censura è ai limiti del pretesto, ove appena si consideri che i certificati di salario 2011, 2010, 2009 e 2008 sulla base dei quali il Pretore ha calcolato lo stipendio medio del convenuto non contemplano alcun rimborso spese (doc. 26 a 29). Se in quegli anni, di conseguenza, il marito ha ricevuto un indennizzo analogo a quello del 2012 (doc. 30), tale indennizzo è stato dichiarato dalla ditta – e conteggiato dal Pretore – come reddito. Quanto all'indennità per i costi dell'automobile e dello scooter riconosciuta dal Pretore, essa non è di fr. 600.–, bensì di soli fr. 300.– mensili (sentenza impugnata, pag. 2 in fondo) e appare senz'altro giustificata dalle trasferte professionali che il convenuto deve affrontare come rappresentante della ditta in tutto il Ticino, nell'alto Vallese e in Engadina (verbale dell'8 ottobre 2012, pag. 2), ciò che l'appellante non contesta. Per quel che è dei pasti fuori casa, infine, l'interessata non pretende che il marito possa rientrare a domicilio per il pranzo, mentre l'indennità di fr. 238.70 mensili riconosciuta dal Pretore corrisponde sostanzialmente a quanto prevede la tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292, cifra II/4 lett. b). Relativamente a simili questioni l'appello non merita pertanto ulteriore disamina.
10. Soggiunge l'istante che l'onere fiscale di fr. 1000.– mensili stimato dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito va ridotto a fr. 800.– mensili per tenere conto del maggior contributo alimentare a lei spettante in esito all'appello, ciò che consentirà a AO 1 una più elevata deduzione dal reddito imponibile. Come si è appena visto, tuttavia, il fabbisogno minimo del convenuto stabilito dal Pretore resiste alla critica. E siccome il reddito di lui, il fabbisogno minimo dell'appellante e il fabbisogno minimo della figlia Gi__________ non sono in discussione, l'ammontare del contributo per l'appellante rimane quello fissato dal primo giudice. La tesi dell'appellante sul minor carico tributario del marito risulta perciò senza oggetto.
11. Per quanto riguarda la decorrenza del contributo alimentare, l'appellante si duole che il Pretore si sia fondato sulla data dell'istanza (1° marzo 2012) senza concedere la retroattività di un anno da lei chiesta in forza dell'art. 173 cpv. 3 CC (applicabile per analogia all'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC: DTF 115 II 201 e sentenza del Tribunale federale 5A_765/2010 del 17 marzo 2011, consid. 4.2 in: SJ 2011 I 342). Il primo giudice ha motivato la decisione – come detto – con l'argomento per cui dopo la separazione il marito aveva sempre fatto fronte al mantenimento della moglie, la quale non aveva minimamente indicato “quali spese non sarebbe riuscita a coprire, né eventualmente a quali rinunce rispetto al tenore di vita sempre goduto avrebbe dovuto far fronte” (sentenza impugnata, pag. 3 nel mezzo).
Nell'appello l'istante obietta che prima dell'istanza a tutela dell'unione coniugale il marito non le ha mai versato più di fr. 3100.– mensili a titolo di contributo alimentare. Non pretende tuttavia che, prima del febbraio 2012, tale contributo fosse insufficiente. Ancora nel corso dell'ultima udienza davanti al Pretore il convenuto aveva dichiarato di avere pagato fino ad allora, oltre a un contributo di mantenimento, “tutte le spese come se fossi ancora a casa: benzina, cellulare, telefono, cassa malati, ipoteca, spese condominiali ecc.” (verbale dell'8 ottobre 2012, pag. 2 in fondo). L'istante non ha contestato ciò e invano pretende ora, per la prima volta, il contrario. Poco importa che prima di rivolgersi al Pretore essa stesse trattando con il marito (come fa valere in appello all'appoggio dei due documenti nuovi) sull'ammontare del contributo di mantenimento. Nelle circostanze descritte AO 1 risultava – per lo meno a un sommario esame come quello che governa le procedure a tutela dell'unione coniugale – avere assolto i propri obblighi fino alla litispendenza. Un contributo retroattivo non poteva quindi entrare in linea di conto (RtiD I-2005 pag. 768 n. 52c).
12. Da ultimo l'interessata lamenta che, sgravata dalla cura dei figli, il Pretore l'abbia sollecitata a “fare tutto il possibile per reinserirsi nel circuito lavorativo e provvedere, almeno parzialmente, al proprio mantenimento” (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). Essa allega – in sintesi – che la figlia Gi__________ accusa problemi di anoressia, onde la necessità di accudirla a tempo pieno, e che a 53 anni lei medesima è ormai esclusa da qualsiasi opportunità occupazionale, a maggior ragione ove si pensi che la sua formazione di hostess di terra risale al 1980. Ora, l'esortazione del Pretore non ha esercitato alcun influsso sul dispositivo della decisione, tant'è che il contributo alimentare non è limitato nel tempo né soggetto a riduzioni scadenzate. E le motivazioni di una sentenza non sono impugnabili. Solo i dispositivi possono formare oggetto di ricorso, poiché essi soli sono suscettibili di passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid. 3b; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_681/2013 del 19 febbraio 2014, consid. 2.2 in: RSPC 2014 pag. 206). L'unica eccezione – del tutto estranea alla fattispecie – riguarda l'ipotesi in cui un ricorso sia accolto o respinto “nel senso dei considerandi”, nel qual caso i considerandi entrano a far parte del dispositivo (DTF 126 III 355 consid. 1 in principio; I CCA, sentenza inc. 11.2010.97 del 17 agosto 2010, consid. 2). Ne segue che, diretto esclusivamente contro un considerando, al riguardo l'appello va dichiarato improponibile.
13. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante verserà inoltre al marito, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, adeguate ripetibili. Senza produrre alcuna specifica, il convenuto rivendica un'indennità di fr. 6000.–, ma la cifra è manifestamente esagerata. Anche volendosi dipartire da un valore litigioso pari a venti volte l'importo annuo delle prestazioni contestate (art. 92 cpv. 2 CPC; cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2), le aliquote fissate dall'art. 11 cpv. 1 del regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) vanno ridotte dal 30 all'80% giusta l'art. 11 cpv. 2 lett. b, trattandosi di procedura sommaria (“procedure civili speciali”), e nuovamente dal 40 al 70% in sede di appello. Ne segue che nella fattispecie un'indennità di fr. 2500.– appare consona all'importanza della lite, alla sua difficoltà, all'ampiezza del lavoro svolto e al tempo profuso dal legale nell'assolvimento del mandato.
14. Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
3. Notificazione:
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– avv.; – avv.. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).