Incarti n.
11.2012.131

11.2012.136

11.2012.137

11.2012.138

11.2012.139

11.2012.151

Lugano,

7 maggio 2013/mc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

 

vicecancelliera:

Billia

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2009.114 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 7 settembre 2007 da

 

 

AO 1,

(patrocinata dall'avv. PA 1,)

 

 

contro

 

 

 

avv. dott. AP 1 (I)

 

e nella causa DI.2010.82 (divorzio: provvedimenti cautelari) della medesima Pretura promossa con istanza del 9 novembre 2009 dal convenuto nei confronti dell'attrice,

 

giudicando sull'appello del 22 ottobre 2012 presentato da AP 1 contro

– la decisione del 25 luglio 2012 nell'inc. DI.2010.137 (inc. 11.2012.131),

– la decisione del 25 luglio 2012 nell'inc. CA.2011.33 (inc. 11.2012.136),

– la decisione del 26 luglio 2012 nell'inc. DI.2010.82 (inc. 11.2012.137),

– la decisione del 26 luglio 2012 nell'inc. CA. 2011.10 (inc. 11.2012.138) e

– la decisione del 26 luglio 2012 nell'inc. CA.2011.5 (inc. 11.2012.139)

con cui il Pretore ha tassato cinque note professionali emesse l'11 luglio 2012 dall'avv. PI 1, __________, curatrice di rappresentanza di I__________ (1999), figlia delle parti,

 

come pure sull'appello del 19 novembre 2012 presentato dallo stesso AP 1 contro la decisione del 15 ottobre 2012 nell'inc. CA.2012.26 con cui il Pretore ha tassato una sesta nota d'onorario emessa l'11 ottobre 2012 dalla curatrice di rappresentanza (inc. 11.2012.151);

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nell'ambito di una causa di divorzio promossa il 7 settembre 2007 da AO 1 (1963) davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nei confronti del marito AP 1 (1954), con decreto cautelare del 4 ottobre 2007 il Segretario assessore della Pretura ha munito le figlie E__________ (1992) e I__________ (1999) di un curatore di rappresentanza (art. 146 vCC), designato nella persona dell'avv. PI 1. L'11 luglio 2012 quest'ultima ha trasmesso al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiamato a occuparsi della causa in pendenza di una domanda di ricusazione presentata da AP 1 contro il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, cinque note professionali di quello stesso 11 luglio 2012 per prestazioni svolte:

                                         dal 23 dicembre 2009 al 14 luglio 2010 (fr. 1080.30),

                                         dal 13 luglio al 28 agosto 2010 (fr. 171.10),

                                         dal 21 marzo al 20 aprile 2011 (fr. 704.15),

                                         dal 18 maggio al 5 luglio 2011 (fr. 254.90) e

                                         dal 20 al 23 dicembre 2011 (fr. 234.35).

                                         Con decisioni del 25 e 26 luglio 2012 il Pretore ha approvato le cinque note professionali, ponendo la prima e la quarta a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, mentre la seconda, la terza e la quinta sono state addebitate al solo AP 1.

 

                                  B.   L'11 ottobre 2012 l'avv. PI 1 ha inviato al Pretore una sesta nota professionale emanata quel medesimo giorno per prestazioni svolte come curatrice di rappresentanza fra il 19 e il 20 lu­glio 2012. Con decisione del 15 ottobre 2012 il Pretore ha tassato la nota in fr. 251.50, ponendo tale importo a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno.

 

                                  C.   Contro le cinque decisioni emesse dal Pretore il 25 e il 26 luglio 2012 AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22 ottobre 2012 per ottenere che – previa concessione del gratuito patrocinio – sia dichiarato nullo il decreto del 4 ottobre 2007 con cui il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud ha istituito la curatela di rappresentanza in favore delle figlie e siano dichiarate nulle le cinque tassazioni impugnate. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio è stata respinta dalla Camera con decisione del 6 novembre 2012.

 

                                  D.   Contro la sesta tassazione, del 15 ottobre 2012, AP 1 si è appellato il 19 novembre successivo, chiedendo – previo conferimento del gratuito patrocinio – di dichiarare nulla anche tale decisione e di dichiarare nullo una volta ancora il decreto del 4 ottobre 2007 con cui il Segretario assessore ha istituito la curatela di rappresentanza in favore delle figlie. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio è stata respinta dalla Camera con decisione del 22 novembre 2012.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita le procedure ancora pendenti al momento in cui è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolate dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie le sei tassazioni delle note d'onorario sono disciplinate pertanto dal vecchio ordinamento ticinese. Alle impugnazioni si applica invece la procedura in vigore al momento della comunicazione delle decisioni (art. 405 cpv. 1 CPC). Sapere se e a che condizioni gli appelli di AP 1 siano ammissibili dipende così dal nuovo Codice.

 

                                   2.   La legge nuova considera le tassazioni con cui un giudice fissa la retribuzione di un rappresentante processuale del figlio come decisioni in materia di spese processuali (art. 95 cpv. 2 lett. e CPC). Se intervengono contestualmente alla sentenza finale con cui il giudice statuisce nella causa, tali decisioni sono impugnabili con il rimedio giuridico dato contro la sentenza finale. Se invece sono emanate separatamente, come in concreto, esse sono impugnabili solo con reclamo (art. 110 CPC). Si tratta allora di un reclamo diretto contro un'“altra decisione” in un “caso stabilito dalla legge” nel senso dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC. E siccome le decisioni in rassegna sono state tutte emesse nel quadro di provvedimenti cautelari, il termine di ricorso è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Ciò premesso, i due appelli di AP 1 possono essere trattati solo alla stregua di reclami.

 

                                   3.   I reclami volti contro “altre decisioni” nel senso dell'art. 319 lett. b CPC rientrano, di per sé, nella competenza per materia della terza Camera civile del Tribunale d'appello “indipendentemente dal valore e dal genere della controversia” (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Prima di far seguire i due appelli di AP 1 a tale Camera occorre verificare nondimeno ch'essi non siano irricevibili o manifestamente infondati, poiché in caso contrario la trasmissione si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione. Ora, il termine di 10 giorni per inoltrare recla­mo comincia a decorrere – come detto – con la notifica della decisione che si intende impugnare.

 

                                         Nel caso in esame risulta dagli atti che le cinque tassazioni emesse dal Pretore il 25 e il 26 luglio 2012 sono state spedite a AP 1 per raccomandata il 27 luglio 2012. Dopo un tentativo infruttuoso di recapito il 1° agosto 2012, i plichi sono rimasti in giacen­za presso l'ufficio postale italiano fino al 4 settembre 2012 e l'indomani sono stati ritornati alla Pretura. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare in casi del genere che, qualora un destinatario non ritiri l'atto, la notificazione si reputa avvenuta il settimo giorno del periodo di giacenza presso l'ufficio postale estero (RtiD II-2010 pag. 749 consid. 4 con richiamo), anche se il periodo di giacenza all'estero dura più a lungo (sentenza del Tribunale federale 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008, consid. 2.1 e 2.2). Avvocato, il destinatario non poteva ignorare tale principio. Ne segue che in concreto l'“ap­pello” presentato da AP 1 il

                                         22 ottobre 2012 contro le cinque decisioni si rivela manifestamente tardivo, e come tale irricevibile.

 

                                   4.   Incomprensibile è per vero il fatto che, ricevuti i plichi di ritorno, il Pretore li abbia nuovamente spediti al destinatario per raccoman­data il 6 settembre 2012, sicché dopo un nuovo tentativo infruttuoso di recapito, l'11 settembre 2012, AP 1 afferma di

                                         averli ritirati all'ufficio postale di __________ il 10 ottobre successivo (memoriale, pag. 2 in alto). L'art. 124 cpv. 2 CPC ticinese consentiva se mai di ripetere “eccezionalmente” una notificazione “per mezzo di usciere di qualunque autorità o agente della polizia cantonale o comunale” quando il giudice ritenesse ciò opportuno o se una consegna per posta non fosse riuscita, ma non di reiterare una notificazione postale. Anzi, una seconda notifica è – per principio – senza effetto (DTF 119 V 94 a metà), a meno ch'essa avvenga durante il termine di ricorso della prima e che nella sentenza intimata figuri l'indicazione dei rimedi giuridici, il che comporta una proroga del termine di ricorso (DTF 118 V 190 in fondo). Nessuna delle due ipotesi verificandosi nella fattispecie, il termine d'impugnazione non è ricominciato a decorrere per il solo fatto che il Pretore abbia – inopportunamente – ripetuto l'intimazione postale delle cinque decisioni (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2001.143 del 16 febbraio 2002, consid. 3). Sen­za dimenticare che, foss'anche ricominciato a decorrere, il termine sarebbe nuovamente scaduto infruttuoso dopo sette giorni di giacenza presso l'ufficio postale italiano, ciò che come avvocato il destinatario non poteva disconoscere. Se ne conclude che, irrimediabilmente tardivo, l'“appello” del 22 ot­tobre 2012 sfugge a qualsiasi esame.

 

                                   5.   Per quanto riguarda l'“appello” del 19 novembre 2012 contro la sesta tassazione del Pretore, si evince dagli atti che la decisione è stata spedita al destinatario per raccomandata il 15 ottobre 2012. Dopo un tentativo infruttuoso di recapito il 17 ottobre 2012, il plico è rimasto in giacenza presso l'ufficio postale italiano fino al 16 novembre 2012, quando AP 1 l'ha ritirato. Considerati i sette giorni ammissibili di giacenza, l'“appello” del 19 novembre 2012 può dunque reputarsi tempestivo. Sta di fatto che, quand'anche si trattasse tale appello come reclamo, già di primo acchito esso riuscirebbe manifestamente destituito di consistenza.

 

                                         a)   L'interessato censura di nullità per carente giurisdizione del Segretario assessore il decreto del 4 ottobre 2007 con cui è stata istituita la curatela di rappresentanza in favore delle figlie, ma la critica è estranea all'oggetto della decisione impugnata. Per di più, essa è già stata respinta da questa Camera con sentenza del 18 luglio 2012 (inc. 11.2011.32) in cui si è illustrato il duplice motivo per cui l'appellante non è più abilitato a sollevare quel vizio di forma (consid. 4). Con tale motivazione AP 1 non tenta neppure di confrontarsi. Su questo punto il reclamo manca finanche di motivazione.

 

                                         b)   L'appellante reputa nulla anche la decisione con cui il Pretore ha tassato la nota professionale emessa dalla curatrice, lamentando – così almeno sembra – la mancanza di una richiesta firmata da parte della curatrice medesima, ma la doglianza è ai limiti del pretesto. Ammesso e non concesso che una curatrice debba presentare al giudice la propria nota d'onorario munita di firma olografa, agli atti figura una lettera accompagnatoria dell'11 ottobre 2012 sottoscritta dalla curatrice in cui quest'ultima invitava il Pretore ad approvare la sua parcella. Anche a tale proposito l'impugnazione cade dunque nel vuoto.

 

                                         c)   Infine l'appellante rimprovera al Pretore di avere evocato nella decisione “le norme in concreto applicabili”, facendo capo in realtà a disposizioni “non previste in alcun articolo di legge di qualsiasi codice legislativo svizzero”. L'argomentazione appare già di primo acchito priva di buon diritto, l'appellante non potendo ignorare – come avvocato – il già citato art. 95 cpv. 2 lett. e CPC, che annovera tra le spese processuali proprio i costi per la rappresentanza del figlio (identico principio discendeva fino al 31 dicembre 2010 dall'art. 147 cpv. 3 CC, il quale vietava di porre spese giudiziarie a carico del minorenne), costi su cui il giudice è chiamato a statuire, verificandone la congruità. Anche su questo punto il reclamo vede dunque la sua sorte segnata.

 

                                   6.   Se ne conclude che nella fattispecie non avrebbe senso trasmettere l'“appello” del 19 novembre 2012 alla terza Camera civile, un simile reclamo non avendo la benché minima possibilità di

                                         esito favorevole. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto, per altro, un ulteriore reclamo introdotto da AP 1 il 3 aprile 2013 per ottenere l'annullamento del deposito (fr. 500.–) a lui sollecitato dal presidente di questa Camera in garanzia delle spese giudiziarie presumibili relative all'inc. 11.2012.131. Senza oggetto sono altresì le contestuali istanze volte alla sospensione del giudizio e di gratuito patrocinio per tale reclamo.

 

                                   7.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le richieste di gratuito patrocinio formulate da AP 1 sono già state respinte da questa Camera il 6 e il 22 novembre 2012 (sopra, lett. C e D). Non si attribuiscono ripetibili a AO 1, cui gli “appelli” non sono stati intimati per osservazioni.

 

                                   8.   Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   L'appello del 22 ottobre 2012 è irricevibile.

 

                                   2.   Nella misura in cui è ricevibile come reclamo, l'appello del 19 novembre 2012 è respinto.

 

                                   3.   Le spese processuali di fr. 500.– complessivi sono poste a carico di AP 1.

 

                                   4.   Notificazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione:

                                         –;

                                         – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso dalle ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali.