Incarto n.
11.2012.135

Lugano,

15 novembre 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

vicecancelliera:

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2012.646 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 26 settembre 2012 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato da PA 1),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 26 ottobre 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 18 ottobre 2012;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 26 settembre 2012 AO 1 (1955) si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché ordinasse alla __________, __________, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di trattenere dallo stipendio corrisposto al marito AP 1 (1955), operaio edile, “l'importo di fr. 604.90 mensili (pari a € 500.00)”, riversandolo su un conto bancario a lei intestato. Essa ha motivato l'istanza con l'argomento che, pur condannato il 17 giugno 2010 dal presidente del Tribunale ordinario di Como a corrisponderle “un assegno di € 500.00 mensili a titolo di concorso nel manteni­mento” in una causa di divorzio pendente, il convenuto non ha aveva mai pagato nulla.

 

                                  B.   All'udienza del 17 ottobre 2012, indetta dal Pretore per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, contestando – fra l'altro – la competenza del giudice svizzero e il fatto che la somma pretesa fosse indicata in franchi svizzeri e non solo in euro. Statuendo con sentenza del 18 ottobre 2012, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato alla __________ di trat­tenere dallo stipendio spettante a AP 1 “l'importo di fr. 604.90 mensili”, riversandolo su un conto bancario intestato alla moglie. Le spese processuali di fr. 140.– sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere ad AO 1 un'indennità di fr. 800.– per ripetibili.

 

                                  C.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26 ottobre 2012 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere respinta

                                         l'istanza della moglie e annullato l'ordine di trattenuta. L'appello non è stato comunicato ad AO 1 per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   L'appellante sostiene nel suo memoriale che il provvedimento impugnato è una misura protettrice del diritto civile, per la quale sarebbe stato competente soltanto il tribunale italiano al suo domicilio, non essendosi egli costituito in giudizio senza riserve davanti al Pretore. Una trattenuta di stipendio non essendo una misura d'esecuzione, inoltre, a mente del convenuto gli art. 335 segg. CPC non sono applicabili, tanto meno ove si consideri che nel caso specifico l'istante non ha chiesto il riconoscimento della decisione straniera. Per di più – prosegue AP 1 –

                                         l'istante non è comparsa personalmente davanti al Pretore, ciò che rende ancor più inammissibile la sua richiesta. Infine – egli epiloga – la trattenuta di stipendio andava fissata in euro, l'obbligo di indicare la valuta in franchi svizzeri riguardando solo le procedure rette dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

 

                                   2.   Una trattenuta di stipendio in favore dei figli (“diffida ai debitori”: art. 291 CC) fondata su una sentenza in tema di mantenimento pronunciata all'estero e riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera costituisce – per la giurisprudenza del Tribunale federale – una procedura “in materia di esecuzione” a norma dell'art. 22 n. 5 CLug (DTF 138 III 11), non una misura protettrice del diritto civile. Anche una trattenuta decisa dal giudice svizzero sulla base di una sentenza svizzera configura – sempre per il Tribunale federale – un'esecuzione forzata sui generis secondo una forma privilegiata del diritto di famiglia, la quale sostituisce il pignoramento di redditi consecutivo a un rigetto definitivo dell'opposizione (DTF 137 III 195 consid. 1.1 con riferimenti). Se la trattenuta ancorata a una sentenza estera ha luogo in Svizzera, di conseguenza, il giudice svizzero è competente a trattarla senza riguardo al domicilio delle parti. Non v'è motivo per qualificare diversamente una trattenuta di stipendio in favore – anziché dei figli – del coniuge istante. Nella misura in cui asserisce che la decisione impugnata connota una misura protettrice del diritto civile, l'appellante non può quindi essere seguito. Su questo punto il ricorso è destinato all'insuccesso.

 

                                   3.   Per quanto riguarda il foro dell'esecuzione all'interno della Svizzera (la Convenzione di Lugano regola unicamente la competenza sul piano internazionale), il Pretore si è attenuto all'opinione di Rüetschi, il quale richiamandosi alla sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 138 III 11 reputa competente il giudice alla sede svizzera del datore di lavoro in virtù dell'art. 339 cpv. 1 lett. b CPC, tanto per riconoscere la sentenza estera in conformità all'art. 39 n. 1 CLug quanto per pronunciare con procedura sommaria la trattenuta di stipendio, indipendentemente dal fatto che il coniuge debitore sia domiciliato in Svizzera o all'estero (Prozessuale Fragen im Kontext der Schuldner­anwei­sung, in: FamPra.ch 2012 pag. 669). Identico orientamento aveva già espresso questa Camera nel 2006 (RtiD I-2007 pag. 728 n. 17c). In proposito l'appellante non spende una parola: non si confronta né con il precedente di questa Camera né con la successiva sentenza del Tribunale federale né, men che meno, con l'opinione dell'autore menzionato dal primo giudice. A ben vedere, dunque, in materia di foro l'appello potrebbe finanche essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione.

 

                                   4.   L'appellante si duole che la moglie non abbia chiesto il riconosci­mento previo della decisione italiana, sicché a suo parere il Pretore avrebbe dovuto respingere l'istanza di AO 1 in ordine. Ora, l'art. 38 n. 1 CLug prevede in effetti che “le decisioni emesse in uno Stato vincolato dalla presente convenzione e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata”. In tale procedura il convenuto non è sentito (art. 41 CLug), ma contro la dichiarazione di esecutività può “proporre ricorso” (art. 43 CLug). Nondimeno, trattandosi di decisioni estere che condannano a pagamenti in denaro, in Svizzera la delibazione della sentenza straniera avviene a titolo pregiudiziale, nel quadro della decisione sul rigetto definitivo dell'opposizione (art. 29 cpv. 3 LDIP), a meno che l'istante si limiti a postulare egli medesimo una mera dichiarazione di exequatur (Vogel/Spühler, Grund­riss des Zivilprozess­rechts, 8ª edizione, pag. 442 n. 46 con rinvii). Non richiede pertanto un formale giudizio di riconoscimento e di esecutività.

 

                                         Ciò premesso, sapere se ai fini di una trattenuta di stipendio fondata su una sentenza estera la delibazione della sentenza straniera possa avvenire a titolo pregiudiziale – come ha fatto il Pretore in concreto, ispirandosi alla procedura di rigetto definitivo dell'opposizione – o richieda una dichiarazione previa di riconoscimento e di esecutività (come sembrano affermare Rüetschi, op. cit., pag. 669 in alto e Roth, Vorläufige Vollstreckbarkeit und Vollstreckung, in: AJP/PJA 2011 pag. 775) è una questione che può rimanere aperta. A parte il fatto che il foro dell'art. 39 n. 1 CLug è, in Svizzera, quello stesso dell'esecuzione (Rüetschi, loc. cit.) e che il giudice competente è, nel Cantone Ticino, lo stesso Pretore (art. 37 cpv. 3 LOG), all'udienza del 17 ottobre 2012 il convenuto non ha censurato il mancato riconoscimento previo della decisione italiana né ha preteso – per ipotesi – che questa non potesse essere riconosciuta. Nemmeno nell'appello, del resto, egli fa valere un motivo qualsiasi che osti alla delibazione. Non può pertanto lamentare adesso un vizio formale di cui si è accomodato in prima sede (nello stesso senso: DTF 138 III 103 in alto).

 

                                   5.   A parere dell'appellante il Pretore avrebbe dovuto respingere

                                         l'istanza in ordine anche perché l'interessata non è comparsa al­l'udienza del 17 ottobre 2012, pur essendo stata personalmente convocata. Se non che, l'assenza ingiustificata di AO 1 all'udienza non avrebbe legittimato la reiezione del­l'istanza. Semplicemente il Pretore avrebbe dovuto limitarsi a tenere in considerazione gli atti scritti regolarmente inoltrati (art. 234 cpv. 1 prima frase CPC per analogia) e reputare il suo avvocato precluso dal contraddittorio (cfr. Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 279). Ancora una volta, però, incombeva al convenuto sollevare il vizio di forma al­l'udienza. Valersene solo ora, in appello, offende la buona fede processuale.

 

                                   6.   Infine l'appellante sostiene che la trattenuta di stipendio andava ordinata in euro, l'obbligo di convertire in franchi svizzeri un debito in valuta estera applicandosi soltanto alle procedure rette dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. L'argomentazio­ne non può essere condivisa. Certo, di per sé l'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF riguarda solo i procedimenti esecutivi disciplinati dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. A prescindere dalla circostanza tuttavia che mal si comprenderebbe perché altre forme di esecuzione forzata relative a somme di denaro dovrebbero sfuggire alla regola, l'art. 147 cpv. 3 LDIP dispone che un pagamento è “fatto nella moneta determinata dal diritto dello Stato in cui deve avvenire”. Scopo della norma è di evitare che il debitore possa procurarsi un vantaggio giuridico valutario eseguendo il pagamento in un luogo diverso da quello previsto dal contratto o dalla legge (FF 1983 I 411 in alto). Nella fattispecie il convenuto lavora per un'impresa edile, la __________, con sede a __________. E la ditta deve eseguire il pagamento degli stipendi in Svizzera. Correttamente dunque il Pretore le ha imposto una trattenuta dallo stipendio del lavoratore in franchi svizzeri. Anche al proposito l'appello si rivela così privo di consistenza. Del resto, dovesse il corso dell'euro scendere apprezzabilmente sotto quello attuale, il convenuto potrà sempre chiedere al Pretore di adeguare la cifra della trattenuta ai nuovi livelli del cambio, come l'istante potrà fare a sua volta nel caso inverso

                                         (analogamente: art. 88 cpv. 4 LEF).

 

                                   7.   Le spese della decisione odierna seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili ad AO 1, la quale non ha dovuto formulare osservazioni all'appello.

 

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è sicuramente raggiunto (DTF 137 III 195 consid. 1.1), ove appena si pensi che la trattenuta mensile di fr. 604.90 non è soggetta a limiti di tempo (art. 51 cpv. 4 LTF).

 

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Notificazione:

 

–;

–;

–__________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.