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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |
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vicecancelliera: |
Baggi Fiala |
sedente per statuire sul ricorso del 10 novembre 1998 presentato dalla
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RI 1 (rappresentata dal presidente)
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contro la decisione emessa il 31 ottobre 2012 dalla |
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Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera Orientale, Muralto; |
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premesso che con decisione del 31 ottobre 2012 la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera Orientale ha “preso atto dei rapporti di gestione 2009, 2010 e 2011” presentati dalla RI 1, ponendo a carico di quest'ultima una tassa di fr. 750.–;
constatato che contro tale decisione la RI 1 ha introdotto a questa Camera un ricorso del 10 novembre 2012 affinché la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera Orientale prenda atto solo del rapporto di gestione 2011 e fissi la tassa in fr. 250.–;
preso atto che dopo un “colloquio chiarificatore con i signori __________ e __________ dell'Autorità di vigilanza, appurata la buona fede delle parti in causa e vista l'impossibilità di rivedere le tariffe giudiziarie” la ricorrente ha comunicato il 23 novembre 2012 a questa Camera di ritirare il ricorso;
stabilito che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (TRAM, sentenza inc. 52.2006.125 del 18 maggio 2006);
rilevato che, in linea di principio, desistenza equivale a soccombenza anche nella procedura amministrativa (RDAT II-1996 pag. 223 n. 65);
riconosciuto nondimeno che nel caso concreto si giustifica di soprassedere – eccezionalmente – al prelievo di oneri, l'interessata avendo agito per il tramite del Consiglio di fondazione, i cui membri sono sprovvisti di formazione giuridica;
stabilito che non si pone problema di ripetibili, nessuno essendo stato chiamato a esprimersi sul ricorso;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
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–; – Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera Orientale, Muralto. |
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.