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Incarto n. |
Lugano 7 marzo 2013/mc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa CA.2012.11 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 22 giugno 2012 da
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AO 1 (2008), (rappresentato dalla madre e patrocinato da, PA 1)
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contro |
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AP 1 |
giudicando sull'appello dell'8 novembre 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 12 ottobre 2012;
Ritenuto
in fatto: che il 7 giugno 2008 __________ (1971), cittadina tailandese, ha dato alla luce un figlio, __________, riconosciuto da AP 1 (1936);
che il 4 marzo 2009 i genitori hanno sottoscritto davanti alla Commissione tutoria regionale 1 una convenzione di mantenimento in cui AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 100.– mensili;
che in seguito al mancato pagamento di tale contributo AO 1 si è rivolto il 22 giugno 2012 al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud perché ordinasse alla Cassa di compensazione __________ (__________) – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di trattenere dalla rendita di vecchiaia spettante a AP 1 fr. 100.– mensili a titolo di contributo alimentare e di fr. 619.– mensili a titolo di rendita AVS per sé;
che analoghe richieste egli ha presentato in via cautelare;
che con decreto cautelare del 25 giugno 2012 il Pretore ha accolto l'istanza limitatamente al contributo alimentare di fr. 100.– mensili;
che all'udienza del 24 agosto 2012, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, mentre AO 1 ha dichiarato di limitare la richiesta di trattenuta alla somma di fr. 100.– mensili;
che con decisione del 12 ottobre 2012 il Pretore ha accolto
l'istanza e ha posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 300.– complessivi) a carico di AP 1, tenuto a rifondere all'istante fr. 600.– di ripetibili;
che AO 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio;
che AP 1 è insorto l'8 novembre 2012 a questa Camera con un appello per ottenere l'annullamento di tale decisione;
che il memoriale non è stato intimato a AO 1 per osservazioni;
e considerando
in diritto: che l'appellabilità della decisione impugnata è retta dagli art. 308 segg. CPC, una “diffida ai debitori” per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) chiesta fuori di un processo essendo trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce mediante decisione appellabile entro 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie il valore di fr. 10 000.– può ritenersi dato, ove si pensi che la trattenuta verte su contributi di mantenimento di fr. 100.– mensili dovuti almeno fino al 18° compleanno dell'istante;
che in concreto la decisione del Pretore, intimata venerdì 12 ottobre 2012, è giunta al convenuto martedì 23 ottobre 2012
(‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________ – R Svizzera);
che, di conseguenza, il termine di impugnazione è cominciato a decorrere mercoledì 24 ottobre 2012 (art. 142 cpv. 1 CPC) ed è giunto a scadenza venerdì 2 novembre 2012;
che il plico contenente l'appello dell'8 novembre 2012 è stato consegnato allo sportello postale di __________ lunedì 12 novembre 2012 (attestazione postale sulla busta d'invio);
che nelle circostanze descritte l'appello si rivela manifestamente tardivo, senza per altro che l'interessato postuli un'eventuale restituzione del termine di ricorso (art. 148 CPC), onde la manifesta inammissibilità dell'impugnazione;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che nondimeno, considerate le particolarità del caso, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo, l'interessato avendo agito da sé senza essere provvisto di formazione giuridica;
che non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'istante per osservazioni;
che per quanto riguarda i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in materia di avviso ai debitori il ricorso in materia civile è in linea di principio ammissibile (DTF 137 III 194 consid. 1.1), ma nel caso specifico il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.