Incarto n.
11.2012.162

Lugano,

2 maggio 2013/mc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2010.188 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza dell'11 marzo 2010 da

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv.. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 28 dicembre 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 21 novembre 2012;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1970) e AO 1 (1964), divorziata, si sono sposati a __________ il 12 maggio 1999. Dal matrimonio sono nati A__________, il 5 maggio 1999, e N__________, il 6 giugno 2011. L'11 marzo 2010 AP 1 ha promosso azione di divorzio, chiedendo di regolarne gli effetti accessori. Nella sua risposta del 25 maggio 2010 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, postulando però in via riconvenzionale una disciplina delle conseguen­ze sostanzialmente diversa.

 

                                  B.   Il Pretore ha deciso con ordinanza del 27 maggio 2010 di trattare la causa come procedura di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e il 7 settembre 2010 ha sentito i coniugi. In quell'oc­casione il marito ha confermato la volontà di divorziare, mentre la moglie ha chiesto “di concederle ancora del tempo al fine di maturare la propria decisione”. Nel verbale figura che, preso atto di ciò, “il Pretore, alla luce di quanto sopra sospende la presente udienza che verrà ulteriormente indetta”.

 

                                  C.   Con istanza del 24 settembre 2012 AP 1 ha postulato lo stralcio della causa per intervenuta perenzione, nessun atto processuale essendo più stato compiuto nei due anni successivi all'udienza (art. 351 cpv. 2 CPC ticinese). Invitata a esprimersi, il 22 ottobre 2012 AO 1 non si è opposta allo stralcio della causa dai ruoli, ma ha rilevato che la perenzione era imputabile al marito, cui andavano posti a carico gli oneri processuali e le ripetibili, da lei valutate in fr. 30 000.–. Statuendo il 21 novembre 2012, il Pretore ha nondimeno respinto la richiesta di stralcio e ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 500.– con le spese di fr. 100.– alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 dicembre 2012 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato la sua istanza di stralcio dai ruoli sia accolta e gli oneri processuali addebitati alla moglie, con obbligo di rifondergli fr. 30 000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2013 AO 1 propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti che – come quello in esame – erano già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero, il 1° gennaio 2011, continuano a essere regolati dal vecchio diritto cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), ovvero nella fattispecie il nuovo Codice.

 

                                   2.   Secondo l'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese il giudice, udite le parti, stralciava la causa dai ruoli se una lite diventava senza oggetto o priva di interesse giuridico (cpv. 1). La mancanza d'interesse era presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti aveva compiuto un atto processuale (cpv. 2). Tale presunzione era assoluta, nel senso che non era concessa la prova del contrario (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 12 ad art. 351). Il termine biennale non decorreva tuttavia quando il processo era stato sospeso giusta l'art. 107 CPC ticinese e quando le parti erano in attesa dell'ema­nazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC ticinese).

 

                                   3.   Nella procedura civile ticinese l'interesse giuridico era un presupposto processuale (cfr. RtiD I-2004 pag. 503 consid. 3c con richiami), come nel nuovo diritto (“interesse degno di protezione”: art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). Una parte che invocava la decorrenza del termine biennale di perenzione previsto dall'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese faceva valere, dunque, il venir meno di un presupposto processuale. Ora, il giudice che accertava l'esistenza di un presupposto processuale – d'ufficio o su richiesta di parte – statuiva mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC ticinese). Il giudice che ravvisava invece la mancanza del presupposto processuale dichiarava l'azione irricevibile con sentenza (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 315 nota 378). A tale regola sfuggiva il venir meno dell'interesse giuridico. Qualora una lite divenisse senza interesse giuridico, in effetti, il giudice non dichiarava l'azione irricevibile, ma – come si è visto – stralciava la causa dai ruoli. Nel nuovo diritto la situazione è analoga (art. 242 CPC).

 

                                   4.   In concreto il Pretore ha ritenuto che la perenzione biennale dell'art. 351 cpv. 2 CPC ticinese non si fosse compiuta, di modo che ha respinto con decreto la richiesta di AP 1. L'impugnazione essendo retta dal nuovo Codice (sopra, consid. 1), tale decreto va considerato alla stregua di una decisione con cui il giudice respinge – secondo la legge nuova – la richiesta di una parte che sollecita lo stralcio della causa dai ruoli per sopravvenuta carenza d'interesse. E nel nuovo diritto un pronunciato del genere è considerato una decisione incidentale a norma dell'art. 237 cpv. 1 CPC, giacché “un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria superiore potrebbe portare immediatamente all'emanazione di una decisione finale e con ciò si potrebbe conseguire un importante risparmio di tempo o di spese” (cfr. Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 28 ad art. 308; v. anche Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 308). Ciò posto, nell'ambito di una causa di divorzio una decisione incidentale può essere appellata (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Tempestivo, l'appello in esa­me è di conseguenza ammissibile.

 

                                   5.   Nella fattispecie il Pretore non ha disconosciuto che l'ultimo atto processuale compiuto nella causa di merito risaliva all'udienza del 7 settembre 2010. Ha ritenuto tuttavia che la perenzione processuale non fosse decorsa perché quell'udienza era stata sospesa e nel frattempo il procedimento cautelare intentato dalla moglie con istanza contestuale alla risposta di merito era continuato. L'udienza inoltre sarebbe rimasta sospesa finché non fosse stata riattivata dal tribunale, sicché le parti potevano – a mente del primo giudice – fare affidamento sulla continuazione della causa “per impulso del Pretore al momento opportuno”.

 

                                         L'appellante obietta che solo una formale sospensione della procedura per trattative in virtù dell'art. 107 CPC ticinese avrebbe impedito il compiersi della perenzione, ciò che non era il caso in concreto. Fa valere altresì che nulla induceva le parti a confidare in buona fede nella riattivazione della causa d'uffi­cio, il Pretore non avendo fissato a AO 1 alcun termine entro cui comunicare se aderisse al principio del divorzio o no. A parere dell'appellante infine la causa di divorzio va tolta dai ruoli anche perché è divenuta senza oggetto, la moglie avendo consentito il 7 febbraio 2013 alla sua richiesta di stralcio e avendo promosso essa medesima nel frattempo un'azione di divorzio su richiesta unilaterale, sospesa dal Pretore con ordinanza del 21 novembre 2012 (inc. DM.2012.188).

 

                                         Nelle sue osservazioni all'appello AO 1 contesta di avere aderito all'istanza di stralcio e allega l'e­si­stenza di trattative fra i coniugi, tanto che – a suo dire – il marito ha postulato lo stralcio della causa dopo che lei aveva rifiutato di sottoscrivere una convenzione sugli effetti del divorzio da lui già firmata. L'interessata rileva di avere avviato nel novembre del 2012 un'azione unilaterale di divorzio a titolo cautelativo, nel caso il cui il Pretore accogliesse l'istanza di stralcio del marito, il quale frattanto si è risposato nel suo paese d'origine.

 

                                   6.   Che AO 1 non si sia opposta il 22 ottobre 2012 allo stralcio della procedura di divorzio su istanza comune postulato dal marito (salvo pretendere l'addebito delle spese a quest'ultimo e la rifusione di fr. 30 000.– per ripetibili) ancora non significa – contrariamente all'opinione dell'appellante – che il Pretore dovesse togliere la causa dai ruoli. Certo, un coniuge che chiede il divorzio può recedere dalle sue intenzioni in ogni momento. Se non che, nessuno dei due ha dichiarato in concreto di voler desistere dal processo. AP 1 ha fatto valere semplicemente, il 24 settembre 2012, che la causa era perenta e la moglie non ha contestato tale punto di vista. Se non che, o il termine biennale era decorso o non era decorso. La persuasione dei coniugi poco importava. Su questo punto l'appello non è concludente.

 

                                   7.   A ragione l'appellante sottolinea invece che nel caso specifico la procedura di divorzio su istanza comune con accordo parziale non è mai stata formalmente sospesa in conformità all'art. 107 CPC ticinese, il quale presupponeva – del resto – che tra le parti fossero in corso trattative o che “la decisione di un'altra causa o di un altro procedimento” potesse “influire sulla decisione della lite”. Il 7 settembre 2010 infatti il Pretore si è limitato a sospen­de­re l'udienza, non il processo, e non perché risultassero in corso trattative o perché l'esito di un'altra causa apparisse incidere sul giudizio, ma perché AO 1 chiedeva “ancora del tempo al fine di maturare la propria decisione”. Tant'è che all'art. 107 CPC ticinese il Pretore non ha nemmeno accennato.

 

                                         Diverso era il precedente menzionato dal Pretore (in: Cocchi/ Trez­zini, op. cit., n. 31 ad art. 351 CPC ticinese). In quel frangente il giudice aveva comunicato ai convenuti, nell'ambito di

                                         un'azione di carattere successorio, che avrebbe assegnato loro il termine per presentare il memoriale di risposta solo una volta chiuso l'inventario dell'eredità. Tale assicurazione poteva legittimamente indurre i convenuti a credere in buona fede che la causa fosse sospesa. Nella fattispecie il Pretore non ha rilasciato alcuna assicurazione. Ha soltanto informato i coniugi che l'udien­za, interrotta in seguito alle note esitazioni della moglie, sarebbe stata ripresa più tardi (“verrà ulteriormente indetta”). Nulla permetteva tuttavia di fare assegnamento su una nuova convocazione all'udienza d'ufficio, né la moglie ha preteso nelle sue osservazioni del 22 ottobre 2012 all'istanza di stralcio di avere così interpretato la comunicazione del Pretore.

 

                                         In questa sede l'appellata rimprovera malafede al marito, il quale avrebbe chiesto lo stralcio della causa come reazione al suo rifiuto di sottoscrivere una convenzione da lui proposta sugli effetti del divorzio. Non asserisce però che nell'ambito di quelle trattative il marito l'abbia dissuasa in un modo o nell'altro dall'interrompere la perenzione processuale. Quanto al fatto – evocato dal Pretore – che nel corso dei due anni siano stati compiuti atti in sede cautelare, ciò non impediva la perenzione della causa di merito (RtiD I-2005 pag. 736 n. 19c; v. anche Cocchi/Trez­zini, op. cit., n. 10 ad art. 351 CPC; appendice 2000/2004, n. 40 ad art. 351 CPC). Se ne conclude che, fondato, l'appello merita accoglimento e che la decisione del Pretore va riformata nel senso di decretare lo stralcio della causa dai ruoli.


                                   8.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha proposto a torto di respingere l'appello, dovrà rifondere al marito un'equa indennità per ripetibili. Quanto alle spese processuali e alle ripetibili di primo grado, il Pretore non ha ancora giudicato in proposito, il dispositivo n. 2 della decisione impugnata riguardando solo gli oneri processuali e le ripetibili di quella decisione. Tale dispositivo va dunque annullato e gli atti rinviati al Pretore perché statuisca sulle spese giudiziarie dell'intera causa (art. 68 cpv. 5 seconda frase LTF per analogia), compresa l'indennità per ripetibili di fr. 30 000.– chiesta da AP 1. Si ricordi che nella procedura ticinese lo stralcio di una causa in seguito a perenzione processuale comportava, per principio, l'addebito delle spese e delle ripetibili alla parte che avrebbe avuto interesse a proseguire la lite (Rep. 1984 pag. 394 in fondo, 1983 pag. 332 consid. B), ma che una procedura di divorzio su istanza comune non è un procedimento in contraddittorio e che l'istanza comune non è

                                         un'“azione”, entrambi i coniugi essendo richiedenti e non sussistendo attore né convenuto.

 

                                   9.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è ammissibile sen­za riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 LTF), litigiose non essendo solo conseguenze pecuniarie del divorzio.

 

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   L'appello è accolto, nel senso che:

                                         a)  il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è riformato e la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta perenzione processuale;

                                      ­   b)  il dispositivo n. 2 è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore perché statuisca sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado.

 

                                   2.   Le spese processuali di appello, di fr. 500.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso dalle ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali.