Incarto n.
11.2012.28

Lugano,

18 settembre 2012/mc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

vicecancelliera:

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2009.24 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 30 marzo 2009 dal

 

 

dott. CO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall'avv. PA 1),

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 28 aprile 2011 presentato da RE 1 nei confronti della decisione con cui il Pretore ha respinto il 15 aprile 2011 una sua istanza dell'11 aprile 2011 volta alla ricusazione del perito giudiziario;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   CO 1 (1961) e RE 1 (1961) si sono sposati a __________ il 30 agosto 1988. Dal matrimonio sono nati F__________, il 21 gennaio 1989, e J__________, il 3 gennaio 1993. I coniugi si sono separati nell'agosto del 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per costituirsi una dimora propria a __________. CO 1 è primario di ginecologia nell'Ospedale __________ di __________. All'interno di tale struttura egli conduce uno studio medico che gli consente di riscuotere una percentuale sull'onorario fatturato alle pazienti, dedotte le spese delle infrastrutture ospedaliere. RE 1 ha ripreso nel settembre del 2005 l'attività di infermiera a tempo parziale per il centro di cure a domicilio (__________) di __________.

 

                                  B.   Il 30 marzo 2009 CO 1 ha promosso azione unilaterale di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Nella sua risposta dell'8 luglio 2009 la moglie ha aderito al principio del divorzio, di modo che con ordinanza del 13 luglio 2009 il Pretore ha deciso di trattare la causa come richiesta comune di divorzio con accordo parziale. All'udienza preliminare sulle conseguenze accessorie oggetto di disaccordo, il 24 giugno 2010, RE 1 ha chiesto l'esecuzione di una perizia per accertare “il valore patrimoniale” dello studio medico del marito. Con decreto del 30 marzo 2011 il Pretore ha designato il perito nella persona di __________, dipendente della __________ di __________.

 

                                  C.   L'11 aprile 2011 RE 1 ha chiesto la ricusazione di __________, facendo valere che la __________ è al servizio della Federazione dei medici svizzeri (FMH), dei cui membri si prefigge di tutelare gli interessi aziendali, patrimoniali e personali. CO 1 essendo membro della FMH, sussisterebbero “forti dubbi di parzialità” per quanto riguarda la figura del perito. Chiamato a esprimersi sull'istanza, CO 1 si è rimesso al giudizio del Pretore. Statuendo il 15 aprile 2011, il Pretore ha respinto l'istanza di ricusazione, ponendo la tassa di giustizia e le spese (fr. 150.– complessivi) a carico di RE 1.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta con un reclamo del 28 aprile 2011 a questa Camera nel quale chiede di accogliere l'istanza di ricusazione e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 17 maggio 2011 CO 1 propone di respingere il reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Ciò vale non solo per le decisioni finali, ma anche per le decisioni inci­dentali, come quelle in materia di ricusa (sentenza del Tribunale federale 5A_628/2011 del 17 febbraio 2012, consid. 2 con richiami). In concreto il giudizio del Pretore è stato comunicato il 15 aprile 2011. L'ammissibilità dell'impugnazione va quindi esaminata secondo il diritto nuovo. Ora, la decisione con cui un giudice statuisce sulla ricusa di una persona che opera in seno a un tribunale è impugnabile mediante reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC), da esperire entro 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto la decisione del Pretore è stata notificata alla convenuta il 19 aprile 2011. Presentato il 28 aprile 2011, il rimedio in esame è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge nuova si applica il diritto procedurale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il procedimento di ricusazione non era ancora pendente il 1° gennaio 2011, quando è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero. L'astensione del perito va decisa perciò – contrariamente a quanto ha fatto il Pretore – secondo la legge nuova, anche se la causa principale continua a essere disciplinata dal vecchio ordinamento. Ciò posto, i titoli di ricusazione applicabili in concreto sono quelli enunciati dall'art. 47 cpv. 1 CPC. RE 1 non ne invoca alcuno, ma nel caso specifico i primi cinque non entrano manifestamente in linea di conto. La questione è di sapere se ricorra il sesto titolo di ricusazione, ovvero se “per altri motivi”, compresa

                                         l'amicizia o l'inimicizia con una parte o il suo rappresentante, il perito giudiziario “potrebbe avere una prevenzione nella causa” (art. 47 cpv. 1 lett. f CPC).

 

                                   3.   Un perito si reputa prevenuto – e a tale riguardo soccorre la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di ricusazione consolidatasi attorno agli art. 29 cpv. 1 e 30 cpv. 1 Cost. – ove si riscontrino nella situazione del caso concreto o nel comportamento del perito medesimo elementi idonei ad alimentare sospetti di parzialità. Circostanze estrinseche alla causa non devono influire difatti sul giudizio, né a favore né a detrimento di una parte. La ricusazione non richiede quindi la prova di una prevenzione effettiva, anche perché la disposizione interna di un perito non può essere dimostrata. Ai fini della ricusa è sufficiente che fondate apparenze di prevenzione facciano temere un'attività non imparziale. Deve trattarsi però di apparenze oggettive; impressioni soggettive di una parte al processo non sono determinanti (DTF 136 III 608 consid. 3.2.1, 134 I 21 consid. 4.2, 132 V 109 consid. 7.1, 131 I 25 consid. 1.1, 127 I 198 consid. 2b).

 

                                   4.   Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato che CO 1 è membro della Federazione dei medici svizzeri (FMH), ma che la __________ è un'“entità diversa e separata” rispetto alla federazione. Anche lo scopo – egli ha rilevato – è differente, poiché consiste nel mettere a disposizione dei membri FMH prodotti e servizi di carattere medico, in particolare fornendo consulenza per l'apertura, l'amministrazione e il trasferimento o l'acquisizione di uno studio. La società non si prefigge pertanto – ha soggiunto il Pretore – di difendere gli interessi dei medici FMH, ma unicamente di proporsi loro a titolo

                                         oneroso attraverso la stipulazione di contratti di servizio (Dienst­leistungs­verträge). Non si riscontrano quindi – egli ha concluso – elementi oggettivamente idonei a far nascere l'apparenza di un rischio di parzialità nella persona nominata come perito giudiziario.

 

                                   5.   La reclamante fa valere cha la __________ non si propone solo di tutelare gli interessi dei membri FMH, ma nello statuto si riserva finanche di privilegiare tali interessi, come pure di privilegiare gli interessi di organizzazioni con le quali i membri della FMH collaborano “sostanzialmente”. I contratti di servizio cui si riferisce il Pretore sarebbero funzionali – secondo l'art. 2 cpv. 1 dello statuto della __________ – alla difesa di tali interessi. La __________ si confonderebbe così con la FMH, associazione professionale dei medici svizzeri e organizzazione mantello delle società mediche cantonali e specialistiche di cui CO 1 fa parte. Al punto che la medesima __________ ha trasmesso al Pretore, invece degli statuti della __________ da cui essa dipende, gli statuti della cooperativa __________, a comprova della confusione e dell'interdipendenza che regna in seno al gruppo FMH. Il quale in caso di necessità agisce in modo collettivo e le sue diramazioni – sostiene la reclamante – si appoggiano tra loro “con un sostan­ziale mutuo soccorso”.

 

                                   6.   Statuendo su reclamo, questa Camera è vincolata ai fatti accertati dal Pretore, a meno ch'essi risultino manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC). In concreto i fatti non sono di per sé controversi. __________ è una dipendente della __________ di __________, società anonima che si prefigge – come risulta dal registro di commercio del Canton Lucerna – l'offerta di prodotti e servizi nel campo della salute, in particolare la consulenza di membri appartenenti alla federazione FMH per l'apertura e la conduzione di uno studio medico. La __________ è una società di servizi a sé stante. Attraverso di essa opera nondimeno la __________, una società cooperativa con sede anch'essa a __________ (www.__________.ch), che è un'organizzazione della federazione FMH. Indipendente dal profilo giuridico e autonoma dal profilo economico rispetto alla federazione, la cooperativa ha per scopo di servire gli interessi economici dei propri membri offrendo loro prodotti e prestazioni (art. 2 cpv. 1 e 3 dello statuto, agli atti). Alla cooperativa possono aderire i soli membri ordinari e straordinari della federazione FMH (art. 4 cpv. 1 dello statuto). L'affiliazione è gratuita e si estingue con la perdita di qualità di membro della federazione (art. 4 cpv. 2 e 5 cpv. 1 dello statuto).

 

                                   7.   Nelle condizioni descritte il perito designato dal Pretore risulta essere alle dipendenze di una società anonima formalmente autonoma, ma attraverso la quale opera una cooperativa di servizi i cui membri sono obbligatoriamente affiliati alla federazione FMH. Contrariamente al parere della reclamante, la situazione non appare confusa. Certo, la cooperativa orienta la propria attività attenendosi alla politica professionale della federazione FMH (art. 3 cpv. 3 dello statuto), di modo che la __________ segue forzatamente tale indirizzo. Ma ciò ancora non significa che, dovendo stimare il valore venale di uno studio medico, __________ appaia prevenuta. La stessa __________ offre sì consulenza ai medici FMH per l'apertura e la conduzione di uno studio, ma nulla induce a supporre che, dovendo stimare il valore venale di uno studio secondo scienza e coscienza, con perfetta imparzialità e sotto comminatoria dell'art. 307 CP (art. 249 cpv. 3 CPC ticinese), i suoi dipendenti diano già a livello di apparenza l'impressione oggettiva di fornire indicazioni partigiane o tendenziose, formulando cifre finalizzate all'uso che si farà del loro referto.

 

                                         La cooperativa __________ si riserva invero nel suo statuto (art. 2 cpv. 2) – come sottolinea la reclamante – di privilegiare i propri membri e le organizzazioni cui tali membri collaborano “sostanzialmente” prima di mettere a disposizione i suoi servigi a non membri. Ciò non vuol dire tuttavia che, chiamata a operare per un'autorità giudiziaria, la cooperativa dia l'apparenza di agire con parzialità. Ancor meno induce a presumere che in tal modo si comporti la __________. Quanto a __________, che è in un rapporto di subordinazione con la __________ e non con la cooperativa, si conviene che nella sua valutazione essa rispetterà verosimilmente eventuali indicazioni e direttive della federazione FMH. Se non che, essa adotterebbe con ogni verosimiglianza gli stessi criteri quand'anche eseguisse una perizia non per un'autorità giudiziaria, ma per un medico FMH che intendesse cedere il suo studio a un altro medico FMH. Il che non è sicuramente uno svantaggio per la causa di divorzio.

 

                                   8.   Come la giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare, la prevenzione di un perito può evincersi, oltre che da apparenze oggettive legate alla persona di quest'ultimo, dal fatto che questi intrattenga o abbia intrattenuto rapporti economici con una delle parti in causa (sentenza 4A_256/2010 del 26 luglio 2010, consid. 2.4 con richiami, in specie a DTF 125 II 545 consid. 4b). CO 1 è membro della federazione FMH (la quale conta oltre 35 000 appartenenti), come il 95% dei medici in Svizzera (www.fmh.ch/it/fmh.html), ma non risulta avere aderito alla cooperativa __________. Non risulta nemmeno conoscere __________ né la reclamante pretende

                                         ch'egli abbia mai conferito incarichi finora alla __________. Non si può dire pertanto che egli intrattenga relazioni economiche – tanto meno di rilievo – con la persona del perito o con la società per cui il perito lavora. Se ne conclude che __________ non può dirsi prevenuta già a livello di oggettiva apparenza, ovvero inidonea ad allestire un referto con la necessaria neutralità. L'istanza di ricusazione è destinata di conseguenza all'insuccesso.

 

                                   9.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1, che ha introdotto un memoriale di osservazioni per il tramite di un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

 

                                10.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di una decisione riguar­dante la competenza e la ricusazione – seppure la decisione impugnata non abbia carattere finale e indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF).

 

Per questi motivi,

                              

decide:                    1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese giudiziarie di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.