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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa OA.2010.31 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 23 marzo 2010 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2), |
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giudicando sull'appello del 5 gennaio 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 2 dicembre 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1950) e AO 1 (1952) si sono sposati a __________ il 9 aprile 1975. Dal matrimonio è nata C__________ (1982). Con sentenza del 27 settembre 2000 il Tribunale civile di Basilea Città ha pronunciato il divorzio, disciplinandone le conseguenze. Adito da entrambi i coniugi, con sentenza del 20 dicembre 2002 il Tribunale d'appello del Cantone di Basilea Città ha omologato una convenzione sulle conseguenze del divorzio che prevedeva la seguente clausola:
2. Der Ehemann zahlt der Ehefrau gemäss Art. 125 ZGB monatlich im voraus:
Fr. 6000.– ab Rechtskraft des ganzen Scheidungsurteils bis zum Eintritt der Ehefrau in das ordentliche AHV-Alter, wobei ihr sonstiges monatliches Einkommen ab dem Betrag von Fr. 2000.– zur Hälfte an den Unterhaltsbeitrag angerechnet wird;
Fr. 2500.– ab dem Eintritt der Ehefrau in das ordentliche AHV-Alter, wobei ihr sonstiges monatliches Einkommen ab dem Betrag von Fr. 6000.– zur Hälfte an den Unterhaltsbeitrag angerechnet wird;
[…] Die Basiseinkommen beträgt für den Unterhaltsbeitrag von Fr. 6000.– Fr. 20 800.–, für denjenigen von Fr. 2500.– Fr. 12 500.–. […].
Das Recht des Ehemannes, bei erheblicher und dauernder Veränderung der Verhältnisse die Herabsetzung oder Aufhebung der Rente durch zuständigen Richter zu verlangen, bleibt vorbehalten, wobei unerheblich ist, ob eine dauernde und erhebliche Veränderung im Zeitpunkt der Urteilsfällung insbesondere im Hinblick auf die erwerblichen Auswirkungen der vom Ehemann erlittenen Unfälle bereits vorhersehbar ist. Dabei versteht sich von selbst, dass die Pensionierung des Ehemannes nicht unter diese Formulierung fällt.
Tale sentenza è passata in giudicato. A quel momento il marito era dentista in proprio, mentre la moglie non esercitava attività lucrativa. Il 12 marzo 2003 l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone di Basilea Campagna ha riconosciuto AP 1 inabile al lavoro, assegnandogli una rendita d'invalidità al 100% dal 1° novembre 2001. Quest'ultimo ha continuato l'attività dello studio dentistico ad __________ affidandosi ad assistenti sino alla fine del 2008. Risposatosi con __________, nell'agosto del 2009 egli si è si è trasferito a __________.
B. Il 23 marzo 2010 AP 1 ha convenuto l'ex moglie davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere la riduzione del contributo alimentare in favore di lei a fr. 3756.– mensili dal 23 marzo 2010 fino al 1° gennaio 2015, a fr. 2306.– mensili dal 1° gennaio al 1° settembre 2015, a fr. 1701.– nel settembre del 2015, a fr. 661.– mensili dal 1° ottobre 2015 al 1° maggio 2016 e a fr. 456.– mensili dopo di allora, dedotte le eventuali quote di reddito della convenuta in proporzione con quanto stabilito dalla sentenza di divorzio. Nella sua risposta del 4 giugno 2010 la convenuta ha proposto di respingere l'azione. In sede di replica e duplica le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 26 ottobre 2010 e l'istruttoria si è chiusa il 23 agosto 2011. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato dell'8 novembre 2011 l'attore ha riaffermato le proprie domande. Nel proprio, del 2 novembre 2011, la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la petizione.
C. Statuendo il 2 dicembre 2011, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione nel senso che ha ridotto il contributo alimentare per AO 1 a fr. 5200.– mensili dal 23 marzo 2010 al 30 aprile 2016, “ritenuto che l'eventuale quota di reddito della convenuta eccedente fr. 1733.– mensili andrà dedotta dal contributo in ragione di un mezzo”, e a fr. 2500.– mensili in seguito, “ritenuto che l'eventuale quota di reddito della convenuta eccedente fr. 5200.– andrà dedotta dal contributo in ragione di un mezzo”. Le spese processuali di fr. 6000.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 13 000.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 gennaio 2012 nel quale chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere integralmente la sua petizione. Con osservazioni del 20 febbraio 2012 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 in azioni volte alla modifica di sentenze di divorzio, rette fino al 31 dicembre 2010 dalla procedura ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC ticinese, sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, il Pretore
avendo fissato il valore litigioso in fr. 450 000.–. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 14 dicembre 2011. Tenuto conto delle ferie intercorse dal 18 dicembre 2011 al 2 gennaio 2012 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), l'appello presentato il 5 gennaio 2012 è tempestivo.
2. Alle sue osservazioni del 20 febbraio 2012 AO 1 acclude due documenti nuovi: un estratto del registro di commercio della __________ e uno della __________. Le
iscrizioni a registro di commercio sono tuttavia notorie (DTF 138 II 564, consid. 6.2). Per di più – e come si vedrà in appresso – tali documenti non sono di rilievo ai fini del giudizio.
3. AO 1 chiede che sia esperita una perizia sulle aspettative ereditarie di AP 1, prova rifiutata dal Pretore con ordinanza del 27 maggio 2011 siccome non necessaria e, “per le ragioni che verranno all'occorrenza esposte in sede di sentenza finale, ininfluente ai fini di causa”. Nella decisione impugnata il primo giudice ha poi soggiunto di avere respinto il mezzo di prova perché le aspettative ereditarie non rientrano nella valutazione della potenzialità economica del debitore (consid. 5). Nell'appello la convenuta reitera l'offerta, ma non spiega perché l'opinione del Pretore sarebbe erronea. Sfornito di motivazione, in proposito l'appello sfugge a ulteriore disamina.
4. Nella sentenza impugnata il Pretore, riassunti i presupposti per la modifica di una sentenza di divorzio, ha accertato che il reddito dell'attore ammontava il 20 dicembre 2002 a fr. 20 800.– mensili, mentre nulla era dato di sapere sul suo fabbisogno minimo, le sentenze basilesi non contenendo alcuna precisazione. Egli ha rilevato dipoi che nella fattispecie la convenzione stipulata dai coniugi sugli effetti del divorzio si prefiggeva di garantire alla moglie il precedente tenore di vita (determinato in fr. 6000.– mensili), permettendo a AO 1 di stipulare una copertura assicurativa sulla vita dell'ex marito (ciò che essa ha fatto con la polizza “__________”) e di costituirsi un'adeguata previdenza di vecchiaia (di cui però non v'era traccia). Ciò posto, il Pretore ha aggiornato la situazione economica della convenuta, giungendo alla conclusione che non era “subentrato un mutamento dell'importo necessario alla convenuta per coprire il suo fabbisogno”.
Quanto alla situazione dell'attore, egli ha appurato che dal 1° novembre 2001 AP 1 percepisce una rendita intera d'invalidità, che nel 2007 egli si è risposato e che fino al 1° gennaio 2015 le sue entrate ammonteranno a fr. 14 880.– mensili complessivi (rendita AI fr. 2280.–, rendite da assicurazioni private fr. 10 666.–, reddito ipotetico della sostanza mobiliare fr. 1934.–), mentre nulla risulta circa il suo fabbisogno. Nessun elemento permette dunque di affermare – ha epilogato il Pretore – che con un reddito di fr. 14 880.– mensili egli non sia in grado di continuare a erogare il contributo alimentare di fr. 6000.– per l'ex moglie. Mensilmente gli rimane una disponibilità di fr. 8880.–, cui appare corretto aggiungere un importo di fr. 700.– conseguibile dalla nuova moglie come estetista (per un totale di fr. 9580.– mensili). Inoltre l'onere ipotecario dell'appartamento a __________ è sensibilmente inferiore rispetto a quello della precedente abitazione di __________ e dal 2007 AP 1 non deve più provvedere al mantenimento della figlia C__________, stimato in fr. 1500.– mensili.
Nelle circostanze descritte il Pretore ha tenuto conto nondimeno, per ragioni equitative, del fatto che il reddito dell'attore è in ogni modo diminuito, sicché ha ridotto di fr. 800.– mensili il contributo alimentare, togliendo il presumibile supplemento (20%) cumulato al fabbisogno della moglie nella sentenza del 20 dicembre 2002, onde una riduzione del contributo alimentare a fr. 5200.– mensili fino al 31 dicembre 2014. Per il seguito il primo giudice ha reputato che la scadenza delle varie polizze assicurative, ancorché non imprevedibile, poteva costituire un motivo di riduzione, ma che l'attore continuava a disporre di mezzi sufficienti per versare il contributo di fr. 5200.– mensili. Dopo il pensionamento ordinario della convenuta, il 1° maggio 2016, il Pretore ha accertato che l'attore percepirà fr. 4954.– mensili, ovvero il 60% meno del reddito di riferimento (fr. 12 500.– mensili), ma che la considerevole sostanza mobiliare (fr. 1 547 265.–), la sua aspettativa di vita e la prevedibilità della diminuzione delle sue entrate dovute al pensionamento giustificava che quest'ultimo intaccasse la sostanza per far fronte al versamento di fr. 2500.– mensili in favore della convenuta. Ne è conseguito, su questo punto, il rigetto dell'azione.
5. Secondo l'appellante la sentenza di divorzio non può essere rettificata, sicché occorre mantenere immutato il rapporto originario fra reddito del debitore alimentare fissato nella sentenza e l'entità del contributo alimentare. Egli rimprovera al Pretore di avere considerato altri elementi di valutazione (fabbisogni, reddito e ammontare della sostanza), scostandosi dall'unica base di calcolo posto a fondamento della sentenza di divorzio, ovvero “la rispondenza tra la disponibilità economica, in termini di entrate, del debitore di alimenti e l'importo del contributo alimentare”. Per l'appellante, quand'anche si potesse tenere conto dell'intera situazione finanziaria, il ragionamento del primo giudice sarebbe incoerente, poiché si dovrebbe tenere calcolo, in tal caso, anche della sostanza immobiliare. E sotto questo aspetto la sua situazione è senz'altro peggiorata, avendo egli alienato nel frattempo lo studio dentistico, la casa di __________ e un appartamento in Florida di cui era proprietario al momento del divorzio.
L'appellante contesta altresì il reddito virtuale che il Pretore ha imputato alla sua seconda moglie, la quale solo nel 2010 ha iniziato l'attività di estetista, lamentando che il Pretore non ha apprezzato correttamente nemmeno la sua situazione dopo il pensionamento, giacché in seguito alla cessazione dell'attività professionale nel 2001 il suo patrimonio non può contare sull'accumulo dei risparmi di almeno 15 anni di attività lucrativa. Di ciò – soggiunge – occorre tenere conto nella determinazione della quota di sostanza da intaccare. In conclusione egli chiede che il contributo alimentare sia diminuito nella stessa misura in cui si è ridotto il suo reddito, ossia del 40%.
6. Secondo l'art. 129 cpv. 1 prima frase CC se la situazione muta in maniera rilevante e durevole, la rendita fissata in una sentenza di divorzio può essere ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa. I presupposti per la riduzione o la soppressione di un contributo di mantenimento sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 1 e 2). Al riguardo basti rammentare che la modifica non ha lo scopo di correggere la decisione precedente, ma di adattarla alla nuova situazione delle parti (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1). Decisivo per il giudizio è il raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano costoro al momento in cui il contributo è stato stabilito – rispettivamente al momento in cui è stato modificato l'ultima volta – e la situazione al momento della decisione. Il giudice non deve fissare il contributo ex novo, ma valutare equitativamente in che modo il cambiamento invocato si ripercuota sulla sentenza originaria o su quella in cui il contributo litigioso è stato modificato l'ultima volta. Il giudizio non è solo di diritto, ma anche di equità (RtiD I-2009 pag. 617 consid. 3c, 3d e 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.169 del 7 agosto 2012, consid. 4; cfr. nel vecchio diritto: RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4).
Ora, una contrazione delle entrate non basta – da sé sola – per rendere verosimile un peggioramento finanziario. Decisivo è, come detto, il raffronto tra la situazione economica di AP 1 (reddito e fabbisogno) il 20 dicembre 2002, al momento in cui è stata omologata la convenzione sugli effetti del divorzio, e la situazione di lui il 23 marzo 2010 (reddito e fabbisogno), quando ha intentato causa per ottenere la riduzione del contributo alimentare (Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, n. 20 e 21 ad art. 169; Spycher/Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 169). Spettava all'attore, il quale chiede la riduzione del contributo, dimostrare i presupposti dell'art. 129 cpv. 1 CC, recando i dati necessari (Pichonnaz, op. cit., n. 94 ad art. 169 CC). In concreto però, come ha rilevato il Pretore, tutto si ignora sul fabbisogno minimo di lui. Che tale dato sia mutato è verosimile, ove appena si pensi che nel 2007 l'attore si è risposato e che nel 2009 si è trasferito da __________ a __________. Mancano tuttavia gli elementi essenziali per definirlo, ciò che rende un paragone con la situazione anteriore del tutto impossibile. L'appello andrebbe respinto così già per tale motivo.
7. Ci si potrebbe domandare invero se, nella sentenza di divorzio essendosi fissato il contributo alimentare per AO 1 solo in funzione del reddito del marito, il raffronto non vada operato solo in relazione a tale elemento. E sotto questo profilo è indubbio che, rispetto al momento del divorzio, il reddito di AP 1 (allora di fr. 20 800.– mensili) si è contratto in maniera rilevante e duratura, essendo diminuito a fr. 14 880.– mensili. La risposta è negativa. Un confronto in termini percentuali dei redditi costituisce un mero indizio e non esime il giudice da un'analisi del caso concreto (sentenza del Tribunale federale 5C.197/2003 del 30 aprile 2004, consid. 3), ove si pensi che il paragone non si esaurisce in termini aritmetici, ma implica anche – come si è visto – una valutazione di equità.
Non si disconosce che, l'attore essendo divenuto totalmente inabile al lavoro con diritto a una rendita d'invalidità intera (doc. C), una modifica della sentenza di divorzio entrava in linea di conto nella fattispecie già in tale prospettiva. Ciò non impediva al Pretore, in ogni modo, di tenere conto della sostanza e, a maggior ragione, dei redditi acquisiti dall'attore dopo il divorzio. Né l'appellante contesta di disporre attualmente di un capitale di almeno fr. 1 547 265.– che può fruttargli fr. 1934.– mensili. Si limita a sostenere che i redditi e il consumo della sostanza non vanno considerati, ma non si confronta con la motivazione del Pretore sull'ammontare del reddito ipotetico del capitale (consid. 8), sulla percezione di rendite assicurative private (consid. 13, 14.1 e 14.2), sul ricavo di un'altra polizza assicurativa (consid. 14.4) né sulle quote di capitale da consumare dopo il pensionamento (consid. 17). Al proposito l'appello si rivela finanche sprovvisto di adeguata motivazione.
8. L'appellante contesta che alla seconda moglie si possa imputare un reddito. Egli stesso ammette però che dal novembre del 2010 costei lavora come estetista (interrogatorio formale del 24 maggio 2011). Sia come sia, pur ignorando il reddito potenziale di fr. 700.– mensili stimato dal Pretore, l'appellante non pretende che con una disponibilità di fr. 9680.– mensili (reddito complessivo di fr. 14 880.– meno il contributo per l'ex moglie di fr. 5200.–) il fabbisogno minimo del nuovo nucleo familiare – di cui tutto si ignora – non sia garantito. Poco giova d'altronde che il Pretore non abbia esaminato la possibilità per la convenuta di estendere l'attività lucrativa. A prescindere dal fatto che l'appellante non trae conclusioni da tale doglianza, né indica il reddito conseguibile dalla convenuta (oggi sessantenne), una riduzione del contributo alimentare si sarebbe giustificata solo nell'ipotesi di reddito superiore a fr. 2000.– mensili (fr. 6000.– mensili dopo il pensionamento di lei). E in concreto nemmeno l'appellante pretende che ciò sia il caso. Su questo punto l'appello si rivela destituito di fondamento.
9. Da ultimo l'appellante lamenta che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado siano state poste interamente a suo carico ancorché egli abbia ottenuto una riduzione del contributo alimentare da fr. 6000.– a fr. 5200.– mensili dal 23 marzo 2010 al 30 aprile 2016. Chiede così che gli oneri processuali e le ripetibili siano suddivisi tenendo calcolo del suo grado di vittoria per il 35%. In realtà non è dato di capire come egli giunga a tale risultato. Se la percentuale proposta fosse determinata unicamente in base al periodo per cui il Pretore ha operato una modifica del contributo alimentare bisognerebbe considerare altresì che l'attore ha postulato una riduzione del contributo alimentare anche dopo il 1° maggio 2016, risultando del tutto soccombente. Comunque sia, la tassa di giustizia di fr. 6000.– fissata dal primo giudice per una causa avente un valore litigioso di fr. 450 000.– si situa al limite inferiore della tariffa, l'art. 17 cpv. 1 vLTG prevedendo per valori compresi tra fr. 200 000.– e fr. 500 000.– (come l'attuale art. 7 cpv. 1 LTG) un emolumento variante da fr. 5000.– a fr. 20 000.–. Anche tenendo calcolo del (modesto) grado di vittoria conseguito da AP 1, la tassa di giustizia di fr. 6000.– posta dal Pretore a carico di quest'ultimo si giustifica perciò nel risultato. Una volta ancora l'appello è destinato quindi all'insuccesso.
10. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AP 1 rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
11. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).