Incarto n.
11.2012.31

Lugano

10 luglio 2012/mc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

vicecancelliera:

Billia

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2011.2540 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 21 giugno 2011 dall'

 

 

RE 1

 

 

per ottenere il certificato ereditario di

 

 

 

PI 1 (), già in __________ (Cina);

 

 

 

 

giudicando ora sul reclamo per denegata giustizia del 18 marzo 2012 presentato da RE 1;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   RE 1 si è rivolto il 21 giugno 2011 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere il certificato ereditario della moglie PI 1, deceduta il 23 febbraio 2011 a __________ (__________, Cina), suo ultimo domicilio. Il Pretore ha comunicato all'istante il 5 luglio 2011 che la documentazione prodotta a sostegno della richiesta va completata con una “dichiarazione da parte delle autorità cinesi che attesti la non competenza per il rilascio del certificato ereditario”.

 

                                  B.   Il 31 gennaio 2012 RE 1 ha scritto al Pretore, sostenendo di non essere in grado di integrare la documentazione siccome le autorità cinesi non rilasciano dichiarazioni come quella richiesta. Egli ha preteso inoltre di conoscere, attraverso una “disposizione” del Pretore, le ragioni del mancato rilascio del certificato, i rimedi giuridici esperibili contro tale “disposizione” e l'autorità superiore cui ricorrere. Con decisione del 12 marzo 2012 il Pretore ha fissato a RE 1 un termine di 20 giorni per depositare la somma di fr. 500.– quale anticipo delle spese processuali presumibili.

 

                                  C.   Il 18 marzo 2012 l'istante è insorto al Tribunale d'appello con un reclamo per denegata giustizia, redatto in tedesco, nel quale ribadisce di avere intrapreso tutto il possibile, ma senza esito, per ottenere una dichiarazione che attesti l'incompetenza delle autorità cinesi per il rilascio del certificato ereditario. Egli chiede pertanto di ordinare al Pretore di trattare celermente la causa, dichiarando che l'anticipo di fr. 500.– sarà versato al momento in cui il Pretore avrà ripreso concretamente la procedura.

 

                                  D.   Con decreto del 23 marzo 2012 il presidente di questa Camera ha assegnato a RE 1 un termine di dieci giorni per eseguire una traduzione in italiano, fedele e completa del reclamo. Il 28 marzo 2012 l'istante ha prodotto la traduzione del suo memoriale.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Un reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). Ove la protratta giustizia sia riconducibile a una decisione formale, nondimeno, occorre rispettare i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (I CCA, sentenza inc. 11.2011.134 del 22 marzo 2012, consid. 1 con rinvii, destinata a pubblicazione). In concreto RE 1 impugna la decisione del 12 marzo 2012 con cui il Pretore lo ha invitato a depositare un anticipo per le spese processuali presumibili (art. 98 CPC), asserendo in sintesi che tale richiesta non è legittima perché il Pretore commette un diniego di giustizia rifiutando di trattare la sua istanza di emissione del certificato ereditario. Ciò premesso, sotto il profilo della tempestività il rimedio giuridico è sicuramente ammissibile. Appare dubbio a ben vedere ch'esso sia un “reclamo per ritardata giustizia” a norma del citato art. 321 cpv. 4 CPC, l'atto risultando piuttosto un “reclamo in materia di anticipazione di spese” nel senso dell'art. 103 CPC. Avviare uno scambio di opinioni con la terza Camera civile sulla competenza (art. 48 lett. c n. 1 LOG) implicherebbe tuttavia un'eccessiva dilazione del giudizio. Conviene pertanto che questa Camera tratti essa medesima il reclamo senza indugio.

 

                                   2.   L'art. 98 CPC abilita il giudice a esigere che l'attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili. Nel caso specifico il Pretore, accertata “l'assenza di motivi che si oppongono al prelievo di un anticipo delle spese”, ha chiesto all'istante di versare fr. 500.– entro 20 giorni. Il reclamante non contesta che il rilascio di un certificato ereditario possa essere subordinato al deposito di un anticipo né discute il relativo ammontare nel caso specifico. Dichiara però che provvederà a fornirlo solo al momento in cui il Pretore riprenderà la trattazione della procedura. Sta di fatto che il Pretore non ha mai sospeso il corso della procedura. È semplicemente in attesa della “dichiarazione da parte delle autorità cinesi che attesti la non competenza per il rilascio del certificato ereditario” sollecitata il 5 luglio 2011. Certo, l'istante assevera di non poter ottenere un attestato del genere, ma ciò non lo dispensa dal prestare l'anticipo a lui richiesto. Dovesse poi il Pretore respingere l'emissione del certificato ereditario, egli potrà impugnare tale decisione. Non può invece arrogarsi il diritto di corrispondere la somma solo al momento in cui il Pretore avrà statuito. Privo di consistenza, il reclamo si rivela già di primo acchito destinato all'insuccesso.

 

                                   3.   Si aggiunga ad ogni modo che il reclamo non appare provvisto di fondamento nemmeno laddove l'istante afferma che le autorità cinesi non rilasciano alcun documento idoneo ad attestare i presunti eredi. Come lo stesso reclamante riconosce, le autorità svizzere del luogo di origine sono competenti a occuparsi del­l'eredità in questione solo se le autorità dell'ultimo domicilio estero della defunta se ne disinteressano (art. 87 cpv. 1 LDIP). In concreto PI 1 non ha lasciato invero un testamento o un contratto successorio in cui abbia sottoposto la sua successione alla competenza svizzera (art. 87 cpv. 2 LDIP), né esistono tra la Svizzera e la Cina trattati bilaterali o multilaterali in materia. Per rendere verosimile il disinteresse delle autorità cinesi RE 1 invoca un messaggio di posta elettronica inviatogli il 19 maggio 2011 da un'addetta dell'Ambasciata svizzera a __________, la quale dichiara che secondo sua esperienza le autorità cinesi non si occupano di successioni lasciate in Cina da cittadini stranieri, tanto meno se questi hanno lasciato sostanza in patria (doc. B). Si vale anche di una dichiarazione che gli

                                         avrebbe fatto pervenire il 15 dicembre 2011 un giudice cinese, stando al quale il foro del­l'eredità nella successione fu PI 1 non è in Cina (doc. C1). In realtà un semplice esa­me dei testi di legge induce a un'altra conclusione.

 

                                         Alle successioni che si sono aperte in Cina anteriormente al 1° aprile 2011 (PI 1 è deceduta il 23 febbraio 2011) si applicano i cosiddetti “Principi generali del diritto civile della Repubblica popolare cinese” del 12 aprile 1986. L'art. 149 di tale ordinamento sottopone le successioni alla legge dell'ultimo domicilio dell'ereditando (nella fattispecie quello cinese) per quanto riguarda i beni mobili e alla lex rei sitae per quanto riguarda gli immobili. Dalla legge notarile della Repubblica popolare cinese (Notarization Law of the People's Republic of China) e dalle direttive sulle attestazioni notarili in materia di diritto successorio (Guiding Opinions on Handling Notarization of Inheritance) risulta inoltre che in Cina esiste un surrogato del certificato ereditario svizzero (Inheritance Notarization Document). Tale atto è rilasciato dal Chinese Notary Public Office dell'ultimo domicilio del de cuius dietro presentazione di una serie di giustificativi (documento di identità del richiedente, atto di morte, documentazione atta a risalire all'identità degli eredi, eventuale testa­mento, certificati di proprietà immobiliare ecc.). Nulla induce a credere che simile istituto sia desueto o non riferibile al caso specifico.

 

                                         Nel suo reclamo l'istante non allude all'Inheritance Notarization Document cinese. Tanto meno rende verosimile di averlo chiesto senza successo. Le due dichiarazioni, per altro vaghe e generiche, da lui addotte a sostegno del certificato ereditario sono lungi quindi dall'apparire sufficienti. Per converso non si può neppure esi­gere – come fa il Pretore – una formale “dichiarazione da parte delle autorità cinesi che attesti la non competenza per il rilascio del certificato ereditario”. A prescindere dal fatto che una dichiarazione siffatta sarebbe difficilmente ottenibile anche in Svizzera per quanto riguarda l'eredità di cittadini con ultimo domicilio all'estero, l'istante può rendere verosimile la competenza del Pretore anche in altro modo, in particolare con una dichiarazione – appunto – in cui l'autorità cinese respinga una richiesta di Inheritance Notarization Document.

 

                                   4.   Dato l'esito del reclamo, le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC).

 

                                   5.   Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale – come quella con cui il giudice chiede il deposito di un anticipo – segue la via dell'azione principale. Nella fattispecie incomberà al reclamante rendere verosimile, ove intendesse presentare ricorso in materia civile, che ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore del compendio ereditario è di almeno fr. 30 000.–. 

 

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   Il reclamo è respinto.

                                     

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.