Incarto n.
11.2012.37

Lugano

13 ottobre 2014/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2007.14 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 14 novembre 2007 da

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1,

(patrocinata dall'avv. PA 1),

 

giudicando sull'appello del 16 aprile 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 29 febbraio 2012;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  AO 1 (1965) e AP 1 (1964) si sono sposati a __________ il 25 luglio 1987. Dal matrimonio sono nati Y__________ (il 10 dicembre 1990), C__________ (il 6 novembre 1996) e J__________ (il 9 settembre 1999). Il marito, falegname, è socio e gerente della ditta __________ di __________. Docente, la moglie ha insegnato fino alla nascita del primogenito, poi ha collaborato come segretaria nella ditta del marito e dalla nascita di J__________ ha cessato ogni attività lucrativa. Il 1° dicembre 2004 AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, intestata ai coniugi in ragione di un quarto ciascuno e a C__________, sorella della moglie, per l'altra metà) e si è trasferito altrove, sempre ad __________.

 

                            B.  Il 14 novembre 2007 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Blenio, chiedendo l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita materno), l'attribuzione dell'alloggio coniugale con assunzione dell'intero debito

                                  ipotecario, il riparto a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso i rispettivi istituti di previdenza professionale e la condanna della moglie a versargli fr. 11 500.– in liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 21 febbraio 2008 AP 1 ha aderito al principio del divorzio e alla ripartizione degli averi pensionistici, ma ha rivendicato l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno), ha postulato un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per ciascuno di essi fino al 13° compleanno, portato a fr. 1200.– mensili in seguito, ha preteso l'attribuzione dell'alloggio coniugale fino al settembre del 2017 con assunzione degli oneri ipotecari, prospettandone l'assegnazione in proprietà esclusiva al marito dopo di allora dietro compenso di fr. 200 000.–, e ha sollecitato il versamento di fr. 120 000.– per lavori di segretariato da lei eseguiti per la ditta del marito. Essa ha sollecitato inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

                            C.  Il Pretore ha deciso il 29 febbraio 2008 di trattare la causa come divorzio su richiesta comune con accordo parziale, invitando le parti a presentare un allegato contenente le loro motivazioni e conclusioni sui punti contestati del divorzio. Nel suo memoriale del 14 marzo 2008 il marito ha ribadito le domande di petizione. Nel proprio, del 13 marzo 2008, la moglie ha riaffermato le rispettive richieste. All'udienza del 25 aprile 2008, destinata all'audizione dei coniugi, questi hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Entrambi hanno poi riaffermato tale volontà dopo il termine bimestrale di riflessione. Con decreto del

                                  13 giugno 2008 il Pretore ha ammesso AO 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

                            D.  All'udienza del 25 novembre 2008 i coniugi si sono accordati sull'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie fino alla liquidazione della comproprietà, sull'affidamento dei figli alla madre, sul diritto di visita paterno, sui contributi alimentari per i figli e sulla ripartizione degli averi previdenziali. Essi hanno chiesto così al Pretore di pronunciare il divorzio, di omologare tale accordo e di rinviare la liquidazione del regime dei beni a un procedimento separato. Statuendo con sentenza “parziale” dell'11 marzo 2009, il Pretore supplente ha pronunciato il divorzio e ha omologato la convenzione sui relativi effetti. Con decreto dello stesso giorno egli ha ammesso anche AP 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

                            E.  L'udienza preliminare sulla liquidazione del regime dei beni si è tenuta il 7 aprile 2009 e l'istruttoria, durante la quale l'arch. F__________ è stato chiamato il 28 settembre 2010 a presentare una perizia sul valore venale della particella n. __________, è terminata il 9 febbraio 2011. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclu­sioni scritte. Nelle proprie, del 29 marzo 2011, AO 1 ha proposto di attribuire la casa di __________ alla moglie, tenuta ad assumere l'intero debito ipotecario, chiedendo un conguaglio di fr. 341 750.–, oltre a fr. 11 500.– in liquidazione del regime dei beni. In via subordinata egli ha postulato l'attribuzione dell'immobile a sé medesimo, con assunzio­ne dell'intero debito ipotecario e versamento a AP 1 di fr. 91 750.–. Nel suo allegato del 31 marzo 2011 AP 1 ha ribadito le proprie domande, salvo aumentare a fr. 250 000.– il compenso per la cessione della quota di comproprietà e rivendicare il pagamento fr. 4612.– per contributi alimentari arretrati.

 

                             F.  Statuendo il 29 febbraio 2012, il Pretore ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sull'immobile, attribuendola a AO 1, tenuto ad assumere l'intero onere ipotecario e a versare all'ex coniuge un conguaglio di fr. 80 250.– (dispositivo n. 1.1), ma ha concesso a AP 1 “l'uso” di tale immobile fino alla maggiore età di J__________, con obbligo di “corrispondere a AO 1 una somma mensile equivalente a un dodicesimo degli interessi passivi dipendenti dal mutuo ipotecario che graverà la quota di comproprietà di AO 1, maturati su un capitale massimo di fr. 335 000.–” (dispositivo n. 1.2). La tassa di giustizia di fr. 3500.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. A entrambe è stato confermato inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

                            G.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 aprile 2012 per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'annullamento del dispositivo n. 1.1 e il rinvio degli atti al Pretore per “ulteriori accertamenti in relazione all'attribuzione delle rispettive quote di comproprietà, previo versamento dei relativi conguagli, del fondo n. __________ RFD del Comune di __________, sezione di __________, nell'ambito dei quali dovranno essere sentiti tutti i comproprietari”. Essa postula altresì la riforma del dispositivo n. 1.2, nel senso di vedersi assegnare l'immobile fino al settembre del 2017 con assun­zione degli oneri ipotecari. Infine essa sollecita il versamento di fr. 120 000.– per i lavori di segretariato svolti a suo tempo nel­l'azienda del marito. In subordine l'interessata chiede di attribuirle l'immobile fino al settembre del 2017 con assunzione degli oneri ipotecari e di assegnarlo dopo di allora in proprietà al marito, dietro conguaglio di fr. 250 000.–, rivendicando il pagamento dei noti fr. 120 000.– e di fr. 4612.– per contributi alimentari arretrati in favore dei figli. L'appello non è stato intimato a AO 1 per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze di divorzio intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in materia di divorzio sono appellabili perciò entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Qualora verta nondimeno sulle sole conseguenze patrimoniali del divorzio, l'appello è ricevibile unicamente se il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata è di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare della liquidazione patrimoniale in discussione. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il 2 marzo 2012. Tenuto conto della sospensione dei termini intercorsa dal 1° al 15 aprile 2012 (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), l'appello introdotto il 16 aprile 2012 (data del timbro postale) è ricevibile.

 

                             2.  Al memoriale l'appellante allega una lettera del 30 marzo 2012 in cui l'avv. F__________ comunica all'avv. PA 2 che, secondo C__________ (sorella di AP 1), AO 1 dovrebbe donare la sua quota di comproprietà sull'immobile di __________ ai figli, trattandosi “dell'abitazione familiare che ragionevolmente dovrebbe rimanere agli stessi”. Successivo all'emanazione della decisione impugnata, il documento è ricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), ma poco sussidia ai fini del giudizio già per il fatto che, nonostante l'auspicata donazione, il fondo rimarrebbe pur sempre intestato per metà a C__________. Poco o punto muterebbe dunque nella prospettiva della decisione. Ciò premesso, giova passare senza indugio all'esame dell'appello.

 

                             3.  Per quanto riguarda la comproprietà sulla citata particella n. __________, il Pretore ha constatato che AO 1 chiedeva – almeno in via subordinata – di vedersi attribuire la quota (¼) dell'ex moglie. Ha accertato così, sulla scorta delle risultanze peritali, che le due quote hanno un valore venale di fr. 455 000.– complessivi, che i coniugi avevano finanziato l'acquisto delle medesime con fr. 75 000.– complessivi, oltre a fr. 20 900.– per entrare in possesso di uno scorporo di terreno attiguo, e che per la costruzione della casa essi avevano fatto capo a beni propri del marito per fr. 250 000.–, come pure a un mutuo ipotecario e a prestazioni in natura di entrambi. Egli ha appurato dipoi che le parti erano creditrici verso C__________ (comproprietaria in ragione di un mezzo) per complessivi fr. 315 000.–, sicché AP 1 avrebbe dovuto cedere a AO 1 un mezzo di tale credito (fr. 156 750.–)”, e che l'aggravio ipotecario ammontava a fr. 335 000.– complessivi, mentre non risultava il pagamento di interessi ipotecari da parte della moglie. In definitiva, a mente

                                  del Pretore, nelle circostanze descritte risultava “un avanzo di fr. 183 500.– (fr. 227 500.– x 2 + fr. 156 750.– ./. fr. 335 500.– ./. fr. 250 000.–)”, onde un compenso in favore della convenuta di fr. 91 750.–.

 

                                  Assegnata la quota di comproprietà (¼) al marito e fissato il compenso in favore della moglie, il primo giudice ha escluso che a quest'ultima potesse essere attribuito un diritto d'abitazione sull'immobile in base dell'art. 121 cpv. 3 CC, poiché sarebbe occorso il consenso di C__________. Applicando analogamente nondimeno l'art. 121 cpv. 1 CC, egli ha concesso a AP 1 “l'uso” dell'alloggio fino al settembre 2017, con obbligo di assumere “un corrispettivo equivalente agli interessi passivi del mutuo ipotecario che grava la quota di un mezzo di AO 1”.

 

                             4.  Dal profilo formale l'appellante sostiene anzitutto che, per quanto attiene allo scioglimento della comproprietà immobiliare, “qualsiasi soluzione non può prescindere dal diritto di essere sentito anche della comproprietaria C__________”. Omettendo di ascoltarla, il Pretore sarebbe incorso “in una grossolana violazione procedurale”, la comproprietaria non essendo stata interpellata nemmeno in relazione al credito che gli ex coniugi hanno verso di lei. AP 1 chiede pertanto di annullare la sentenza su tal punto e di ritornare gli atti al Pretore per sanare il vizio di forma. Ora, che una disattenzione del diritto di essere sentito comporti – di regola – l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del ricorso nel merito, è indubbio (DTF 137 I 197 consid. 2.2 con rinvio). Mal si comprende tuttavia quale pregiudizio sarebbe derivato all'appellante dal mancato ascolto della sorella. C__________ non è parte in causa e nessuno ha mai chiesto di escuterla come testimone, né l'appellante indica in virtù di quale principio ciò sarebbe dovuto avvenire d'ufficio. In simili condizioni mal si intravede una violazione del diritto d'essere sentiti, né – tanto meno – soccorrono le premesse per annullare il giudizio impugnato.

 

                             5.  Si aggiunga che un rinvio degli atti al Pretore perché “approfondisca ulteriormente tutte le possibili soluzioni inerenti al fondo”, come ad esempio l'attribuzione di quest'ultimo ai figli (auspicata da C__________ con la lettera del 30 marzo 2012), neppure entrerebbe in linea di conto. Mal si comprende intanto – né l'appellante spiega – perché questa Camera, munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, non potrebbe riformare essa medesima la sentenza del Pretore. A parte ciò, in un caso come quello in esame non sono consentite “tutte le possibili soluzioni”, come crede l'appellante. Lo scioglimento di una comproprietà tra coniugi avviene conformemente agli art. 650 e 651 CC, integrati dall'art. 205 cpv. 2 CC (DTF 138 III 153 consid. 5.1.1; I CCA, sentenza inc. 11. 2010.37 del 16 settembre 2013, consid. 5b; RtiD II-2009 pag. 653 consid. 4). Di conseguenza, se nessun coniuge può vantare un interesse preponderante all'assegnazione, in caso di mancata intesa il giudice fa capo alle modalità – esaustive – dell'art. 651 cpv. 2 CC: divisione in natura, licitazione tra comproprietari o vendita ai pubblici incanti (Steck in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 14 ad art. 205 CC; Brunner/ Wichter­mann in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edi­zio­ne, n. 12 e 15 ad art. 651). Altre modalità, come quella prospettata dall'appellante (e dalla sorella) di attribuire l'immobile ai figli, non sono date.

 

                             6.  Ribadisce l'appellante che, se non per questioni di forma, C__________ andava sentita per esigenze di merito, giacché il Pretore non avrebbe potuto attribuire il suo quarto di comproprietà immobiliare all'ex marito senza coinvolgere C__________. L'argomentazione cade nel vuoto. È vero infatti che qualora occorra liquidare un bene in comproprietà dei coniugi e di terzi, l'attribuzione giudiziaria della quota di un coniuge all'altro coniuge in virtù dell'art. 205 cpv. 2 CC parrebbe richiedere l'assenso dei terzi interessati (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 42 in fine ad art. 205 CC). Solo la cessione convenzionale di quote tra comproprietari non richiede il consenso dei terzi, né conferisce ai terzi diritti di prelazione (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 428 n. 1213). È altrettanto vero però che nella fattispecie l'appellante non rivendica la quota dell'ex marito, ma chiede unicamente di rinviare la liquidazione della comproprietà al settembre del 2017 (maggiore età di J__________), lasciandole fino ad allora la titolarità della sua quota (con assun­zione da parte sua degli oneri ipotecari). Ma l'art. 205 cpv. 2 CC non contempla un'eventualità del genere. Prevede soltanto che il coniuge avente un interesse preponderante può chiedere l'assegnazione della quota dell'altro. Se non ha un interesse preponderante, tornano applicabili le modalità di scioglimento ordinarie dell'art. 651 cpv. 2 CC. In nessun caso, ad ogni modo, quel coniuge può ottenere che si dilazioni la liquidazione della comproprietà in forza dell'art. 205 cpv. 2 CC.

 

                                  Ne segue che in concreto l'interpellazione di C__________ non avrebbe senso. Ovvero infatti essa consentirebbe al trasferimento della quota di comproprietà della sorella a AO 1, nel qual caso si confermerebbe la decisione del Pretore, ovvero essa rifiuterebbe, nel qual caso tuttavia AP 1 – che non rivendica la quota del marito – vedrebbe applicare dal giudice le modalità di scioglimento ordinarie dell'art. 651 cpv. 2 CC. Ed esclusa la divisione in natura, rimarrebbe la licitazione tra comproprietari o la vendita ai pubblici incanti, con il rischio per lei di perdere “l'uso” dell'immobile che si è vista riconoscere dal Pretore. AP 1 non ha quindi alcun interesse a muovere rimproveri al Pretore per non avere coinvolto C__________ nella liquidazione della comproprietà immobiliare tra coniugi.

 

                             7.  L'appellante sembra eccepire – all'atto pratico – che l'art. 650 cpv. 3 CC permette nondimeno a un titolare di chiedere al giudice una proroga nello scioglimento della comproprietà ove la richiesta appaia intempestiva o leda il fine cui la cosa è durevolmente destinata. Il che non fa dubbio, tranne che in uno scioglimento del regime matrimoniale l'intempestività va ravvisata con estrema cautela e non offende – di regola – lo scopo cui la cosa è durevolmente destinata (DTF 138 III 153 consid. 5.1.1; I CCA, sentenza inc. 11.2009.13 del 24 agosto 2012, consid. 6a con riferimenti). Né in concreto l'appellante dimostra il contrario o rende verosimile che lo scioglimento comporterebbe per lei oneri eccessivi o svantaggi considerevoli (sulle nozioni: RtiD II-2008 pag. 652 n. 28c con riferimenti; v. anche Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 19 e 20 ad art. 650 CC; Steinauer, op. cit., pag. 416 n. 1184 segg. con rimandi). Certo, il figlio cadetto ha interesse ad abitare nell'immobile fino alla maggiore età, ma proprio per tale motivo il Pretore ha concesso all'appellante l'uso dell'immobile fino al settembre del 2017, senza che l'ex marito sia insorto contro tale attribuzione. A tale attribuzione potrà se mai mettere fine C__________, la quale conserva il diritto di chiedere – da parte sua – lo scioglimento della proprietà immobiliare. Ma ciò trascende i limiti dell'attuale giudizio.

 

                             8.  Quanto all'indennità rivendicata dall'appellante per i lavori di segretariato svolti nell'azienda dell'ex marito, il Pretore ha accertato che l'ex moglie ha collaborato nella citata ditta dal 1989 al

                                  6 novembre 1996 (nascita della secondogenita), stimando un dispen­dio di tempo complessivo di una ventina d'ore mensili, pari a un grado d'occupazione del 12.5%. Valutato uno stipendio medio di fr. 3000.– mensili, chiesto dalla moglie e non contestato dal marito, ne è derivata sulla base dell'art. 165 cpv. 1 CC un'indennità di complessivi fr. 33 750.–. L'appellante rimprovera al Pretore di avere tenuto conto delle sole allegazioni dell'attore, ignorando che essa faceva valere di avere prestato la propria opera per una decina d'anni e che lo stipendio di fr. 3000.– mensili doveva considerarsi netto, sicché al medesimo vanno aggiunte le prestazioni sociali e pensionistiche di cui essa non ha beneficiato, per un ammontare complessivo di almeno fr. 120 000.–.

 

                                  a)   L'art. 165 cpv. 1 CC riconosce un'equa indennità al coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro “in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia”. L'appellante allega una pretesa ancorata alle sue proprie affermazioni, evocando le dichiarazioni da lei stessa rilasciate durante l'interrogatorio formale. Se non che, sprovviste di riscontri oggettivi, queste non bastano per sostanziare l'assunto. Per quale motivo il Pretore avrebbe dovuto credere a lei, del resto, senza considerare né le obiezioni dell'attore né le altre risultanze istruttorie, l'interessata non spiega. In proposito la decisione del Pretore resiste alla critica.

 

                                  b)  Relativamente all'entità del compenso, per tacere del fatto che l'appellante si è sempre dipartita da un “salario medio mensile” di fr. 3000.– (risposta, pag. 8; memoriale conclusivo, pag. 4), l'“equa indennità” dell'art. 165 cpv. 1 CC non corrisponde necessariamente allo stipendio che un terzo potreb­be riscuotere in una situazione analoga. I salari di categoria, comprese le quote delle varie assicurazione sociali, costituiscono un punto di partenza, ma vanno poi commisurati alle circostanze del caso concreto (Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 23 ad art. 165; Desche­naux/ Stei­nauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 238 n. 524 e 534 segg.; Isering/Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, 4ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 165). Nella fattispecie nemmeno l'appellante si duole che il Pretore abbia trascurato la situazione in cui versavano i coniugi o abbia determinato l'indennità sulla base di criteri erronei (al riguardo: Pichonnaz, op. cit., n. 24 a 27 ad art. 165 CC). Anche sotto questo profilo l'appello è destinato così all'insuccesso.

 

                             9.  In subordine AP 1 chiede di fissare il compenso a lei dovuto per lo scioglimento della comproprietà in fr. 250 000.–. Sostiene che l'ex marito ha investito nel fondo non fr. 250 000.–, come ha accertato dal Pretore, bensì soli fr. 230 000.–, e sottolinea di avere assunto dopo la separazione il pagamento di interessi ipotecari per almeno fr. 60 000.– che le vanno riconosciuti. Essa rileva inoltre di non capire perché la metà di quanto risulta dallo scioglimento della proprietà sia stata ascritta ai beni propri del marito, mentre la sua metà sia stata ricondotta agli acquisti, sicché “il marito profitterebbe ancora della metà”.

 

                                  a)   Per quel che si riferisce all'investimento di AO 1, accertato dal Pretore in fr. 250 000.–, l'appellante dimentica di avere espressamente ammesso tale partecipazione (risposta, pag. 7 in fondo). Perché il Pretore non avrebbe dovuto tenere conto di ciò in una questione retta, per di più, dal principio dispositivo l'appellante non spiega. Privo di adeguata motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello va dichiarato irricevibile.

 

                                  b)  Quanto agli interessi ipotecari, l'appellante ripete di essersene fatta carico dopo la separazione, ma non si confronta nemmeno di scorcio con la motivazione del Pretore, secondo cui nulla dimostrava l'affermazione e secondo cui, anzi, in base a un accordo tra le parti l'attore risultava avere assunto egli medesimo tali oneri, di modo che la questione era già stata “regolata”. Destituito di adeguata motivazione, una volta ancora l'appello si rivela così improponibile.

 

                                  c)   Relativamente al compenso che l'appellante pretende ammontare ad almeno fr. 200 000.–, “tenuto conto dei valori indicati nella perizia e delle spese da lei sostenute” (salvo farlo lievitare nelle richieste di giudizio a fr. 250 000.–), invano si cercherebbe di sapere quali importi riconosciuti dal Pretore sulla scorta del referto peritale giustificherebbero l'indennità citata. Ai fini del giudizio il Pretore si è dipartito dalla metà del valore venale dell'immobile, stimato dal perito giudiziario in fr. 455 000.– e non contestato, cui ha aggiunto il credito (non contestato) verso C__________ per il maggior valore del fondo da lei non finanziato (fr. 313 500.–), ha dedotto l'onere ipotecario incontestato (fr. 335 000.–) e l'investimento del marito non contestato (fr. 250 000.–), onde un maggior valore di fr. 183 500.–, di cui la metà (fr. 91 750.–) a valere quale compenso per l'appellante. Come mai il conguaglio dell'appellante ammonterebbe a fr. 200 000.– (se non addirittura a fr. 250 000.–) non è dato di capire.

 

                                  d)  Riguardo alla suddivisione del risultato derivante dallo scioglimento della comproprietà, a ragione il Pretore l'ha ricondotto alle diverse masse dei coniugi assoggettati al regime della partecipazione agli acquisti (cfr. DTF 138 III 154 consid. 5.2; I CCA, sentenza inc. 11. 2010.37 del 16 settembre 2013, consid. 7). Egli ha accertato – in sintesi – che il marito aveva finanziato l'acquisto della proprietà con beni propri, mentre la moglie aveva proceduto con acquisti, “non avendo preteso né dimostrato che la quota fosse un bene proprio”. Perché tale motivazione non sia chiara non è dato a divedere, né l'appellante illustra per quale motivo la stessa sarebbe fallace. Nemmeno in questa sede essa pretende di avere investito beni propri, ciò che comporta la presunzione in favore di un acquisto (art. 200 cpv. 3 CC). E nella misura in cui il conto degli acquisti della moglie è in attivo, il marito ha diritto alla metà (art. 215 cpv. 1 CC). Una volta di più l'appello denota tutta la sua inconsistenza.

 

                           10.  In merito alla liquidazione del (rimanente) regime dei beni, il Pretore ha accolto la pretesa del marito, che chiedeva la rifusione di fr. 11 500.– per l'acquisto di una __________ destinata alla moglie dopo la separazione, senza che costei avesse dimostrato una donazione né che il marito avesse conservato per sé una vettura di maggior valore. Per di più, la convenuta “non aveva cifrato alcun credito verso il marito né aveva spiegato per quale ragione la circostanza precluderebbe al marito di esigere il rimborso di fr. 11 500.–”. Il primo giudice ha constatato infine che AO 1 ammetteva di non avere versato contributi alimentari ai figli per complessivi fr. 4612.–, ma ha ritenuto che titolari della pretesa fossero i figli minorenni e non il genitore.

 

                                  a)   L'appellante ribadisce che l'automobile è stata acquistata da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio “ed era chiaro sin dall'inizio che il marito si sarebbe tenuto quella famigliare, di valore superiore”. A suo parere, “vi fossero conguagli, sarebbe il marito a doverle versare fr. 10 000.–”, non avendo essa quantificato il suo credito poiché “per lei era chiaro che ognuno dei coniugi si sarebbe tenuto la propria vettura”, onde l'assurdità di rimproverarle la mancata formulazione di una pretesa nei confronti del marito. L'interessata lamenta poi il fatto che nel calcolo della liquidazione il Pretore abbia conteggiato “almeno tre volte l'importo di fr. 11 500.–, ciò che diminuisce il conguaglio in suo favore”.

 

                                        Da quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo, giacché il Pretore ha definito in primo luogo la massa degli acquisti di ogni coniuge, inserendo l'importo di fr. 11 550.– negli attivi del marito e nei passivi della moglie e, dopo avere calcolato l'aumento in favore del marito, ha proceduto ai conguagli in liquidazione del regime dei beni. Perché tale modo di procedere sia errato o anche solo criticabile l'appellante non dice. Per il resto, l'interessata si limita a reiterare le proprie allegazioni senza confrontarsi con le motivazioni del Pretore. Sulla base di quali riscontri oggettivi essa fondi le sue convinzioni tutto si ignora. Né essa contesta che la vettura sia stata acquistata dal marito il 21 aprile 2005, dopo la separazione, facendo capo a propri acquisti. È possibile che tra i coniugi siano intercorsi accordi sull'assegnazione dei due veicoli in uso alla famiglia, ma dal momento che con la petizione il marito avanzava pretese di restituzione per quanto destinato all'acquisto della seconda automobile, nulla impediva alla moglie di inserire a sua volta il valore dell'altra vettura nella liquidazione del regime dei beni. Oggi l'eventuale pretesa di fr. 10 000.– sarebbe in ogni caso nuova e, come tale, irricevibile.

 

                                  b)  Per quel che è dei contributi alimentari arretrati, il Pretore non li ha considerati nel calcolo degli aumenti (consid. 11, 5° paragrafo), ma ne ha tenuto conto nel computo del conguaglio in favore della moglie (consid. 11, 6° paragrafo). Si tratta dunque di una pretesa già riconosciuta. Se ne conclude che, introdotto non senza leggerezza, l'appello vede la sua sorte segnata.

 

                           11.  Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato all'istante per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio non può essere accolta, giacché l'appello appariva privo di fondamento sin dall'inizio (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato intimato alla controparte. Della situazione finanziaria verosimilmente difficile in cui versa l'appellante si tiene conto, in ogni modo, moderando per quanto possibile le spese.

 

                           12.  Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante.

 

3.  La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

 

                             4.  Notificazione a:

 

–;

–.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).