Incarto n.
11.2012.46

Lugano

14 novembre 2012/fb

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa n. 396.2004 (revoca dell'interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 31 agosto 2011 da

 

 

RI 1

 

giudicando sul ricorso del 9 maggio 2012 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 23 aprile 2012 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 9 febbraio 2005 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione di RI 1 (1968) in applicazione dell'art. 369 CC (“infermità e debolezza mentale”). In qualità di tutore la Commissione tutoria regionale 2 ha designato il marito RA 1 (1958).

 

                                  B.   Il 31 agosto 2011 RI 1 si è rivolta alla Commissione tutoria regionale 2, instando per la revoca della tutela sulla scorta di un certificato medico emesso dalla dott. __________. L’Autorità di vigilanza sulle tutele, cui gli atti sono stati trasmessi per competenza, ha sentito il 10 febbraio 2010 l’istante e il tutore, i quali hanno ribadito la richiesta di revoca dell’interdizione. Il 20 febbraio 2012 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha incaricato così il dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta, di esaminare RI 1, verificandone l'eventuale infermità o debolezza di mente. Nel suo referto del 28 marzo 2012 lo specialista ha accertato che la paziente “è affetta da una psicopatologia maggiore, le cui caratteristiche sono date dalla coesistenza di sintomi tipici della schizofrenia con quelli della sindrome affettiva bipolare. La diagnosi è sindrome schizofrenia, tipo misto (ICD 10 F 25.2). La prognosi è sfavorevole, trattandosi di una patologia ad andamento cronico e nel cui ambito la psicoterapia può solo avere un significato di sostegno e la farmacologia mitigare temporaneamente l'intensità di sintomi maggiormente destabilizzanti”.

 

                                  C.   Con decisione del 23 aprile 2012 l'Autorità di vigilanza ha respinto la domanda di revoca dell'interdizione. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.–, sono state poste a carico dell'istante.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata RA 1 ha adito questa Camera con un ricorso (“opposizione”) del 9 maggio 2012 nel quale chiede che la tutela della moglie sia revocata. il memoriale non ha formato oggetto di notificazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili a questa Camera, dal 1° gennaio 2011, con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2). Tempestivo, il memoriale dell'interessata può dunque essere trattato solo come ricorso. Quanto alla procedura applicabile davanti alla Camera, essa è regolata dall'art. 74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

 

                                   2.   Il ricorso è stato introdotto personalmente da RA 1, marito e tutore di RI 1. Ancorché di regola un tutore lasci agire il pupillo (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 393 n. 1037), nella fattispecie RA 1 era senz'altro abilitato a postulare la revoca dell'interdizione (art. 433 cpv. 3 CC). Se non che, in concreto egli non ha adito l'Autorità di vigilanza sulle tutele, alla quale si è rivolta direttamente RI 1, e non consta quindi essere parte in causa. In simili circostanze la sua legittimazione a ricorrere contro la mancata revoca dell'interdizione risulta dubbia. Sia come sia, il ricorso apparendo senza possibilità di successo, non giova attardarsi su questo punto.

 

                                   3.   Il ricorrente chiede di essere autorizzato a presentare una controperizia. La richiesta è di per sé ammissibile, alle parti essendo data la facoltà di addurre in appello nuove allegazioni e nuove prove (art. 74a cpv. 2 LPAmm). Per ammettere l'assunzione di un nuovo referto peritale occorrerebbe tuttavia che quello agli atti apparisse incompleto, inconcludente, inattendibile o contraddittorio. Nemmeno l'interessato pretende tanto. Non è dato a divedere del resto quali altri elementi di valutazione potrebbe recare una nuova perizia. Commissionare o autorizzare l'allestimento di un nuovo referto in simili circostanze non sarebbe di alcuna verosimile utilità per il giudizio.

 

                                   4.   In caso di interdizione la tutela cessa con la revoca da parte dell'autorità competente (art. 433 cpv. 1 CC), la quale è obbligata a ordinarla tosto che la causa di tutela sia scomparsa (art. 433 cpv. 2 CC). Ove la tutela sia stata pronunciata per causa di infermità o debolezza di mente, la revoca può essere pronunciata solo dietro relazione di periti e quando sia stabilito che la causa di interdizione più non esiste (art. 436 CC).

 

                                         a)   Secondo l'Autorità di vigilanza sulle tutele l'interdizione non può essere revocata nella fattispecie perché, come ha attestato il dott. __________ nel referto del 28 marzo 2012, la causa della tutela non è scomparsa. Anzi, stando allo specialista il provvedimento rimane necessario per tutelare gli interessi personali e amministrativi della pupilla. Per l'Autorità di vigilanza sulle tutele, poi, la prognosi sfavorevole espressa dal perito, così come la delicata attuale situazione familiare della pupilla, non garantirebbe a quest'ultima serenità ed

                                               equilibrio sufficienti per gestirsi in maniera autonoma.

 

                                         b)   Il ricorrente critica la perizia del dott. __________, domandandosi come “in un ora di colloquio e senza alcun test specifico, [egli sia] potuto arrivare alla conclusione che la signora RI 1 soffre attualmente di (cito): psicopatologia maggiore le cui caratteristiche sono date dalla coesistenza di sintomi tipici della schizofrenia con quelli della sindrome affettiva bipolare”. Egli ripete che dal profilo psichico la pupilla sta meglio, incontra regolarmente il proprio medico curante (la dott. __________) e segue regolarmente le cure con lei concordate. Pur ammettendo una certa conflittualità familiare, l'interessato ribadisce in definitiva l'opportunità di revocare la tutela.

 

                                         c)   Che il colloquio tra il perito e RI 1 sia durato una sola ora è possibile, ma ciò non basta per revocare in dubbio l'attendibilità del referto psichiatrico. Si ricordi che lo specialista non si è limitato a una mera osservazione del soggetto, ma ha analizzato il vissuto psichiatrico della paziente sulla base dell'incarto messo a disposizione dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. E la sua conclusione, secondo cui la patologia di cui soffre RI 1 (schizofrenia di tipo misto) è cronica, non si scosta dalla diagnosi del medico curante, la quale ha confermato che la paziente soffre – appunto – di uno “stato psicotico cronico” (certificato del 7 dicembre 2011). Non è escluso che seguendo

                                               un'adeguata cura farmacologica l'interessata conservi “un buon equilibrio di intendere e volere”, ma lo stesso medico curante rileva trattarsi di stato psichico “instabile”. Nemmeno il tutore pretende per altro che la pupilla sia in grado adesso di provvedere autonomamente ai propri interessi personali e gestionali. E nella misura cui sussistono tuttora i presupposti sociali per pronunciare l'interdizione, non soccorrono i presupposti per revocarla (Desche­naux/Steinauer, op. cit., pag. 392 n. 1032). Ne discende che, privo di consistenza, il ricorso è destinato all'insuccesso.

 

                                   5.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia), ma in concreto si giustifica di rinunciare a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone ad ogni modo problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato per osservazioni.

                                     

                                   6.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in caso di interdizione – e quindi anche di revoca – il ricorso in materia civile è dato (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

 

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                     

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

 

–;

–;

– Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.