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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques |
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vicecancelliera: |
Fiscalini |
sedente per statuire nella causa SO.2012.129 (sostituzione di certificato ereditario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 10 febbraio 2012 dall'
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avv. dott. AO 1
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come esecutore testamentario di |
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PI 1 (1934-2002), già in, |
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istanza cui si è opposta la
dott. AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 14 maggio 2012 presentato da AP 1 contro il certificato ereditario sostituito dal Pretore il 3 maggio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. PI 1 nata __________ (1934), moglie di __________, domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 3 marzo 2002 senza lasciare discendenti. Non risultando disposizioni per causa di morte, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha rilasciato il 29 aprile 2002 un certificato ereditario in cui figuravano come unici eredi il marito __________ (1923) e le tre sorelle della defunta: __________ (1929), __________ (1930) e __________ (1942).
B. Alcuni mesi dopo, rinvenutisi due testamenti olografi di PI 1, il notaio __________ ha pubblicato il 31 luglio 2002 tali disposizioni davanti al Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. La prima, del 1997, è così redatta:
1. Es ist mein Wille, kremiert zu werden.
2. Anstelle von Blumenspenden soll ein Kinderhilfswerk bedacht werden.
3. Mein Ehemann __________ soll von meinem Vermögen lebenslänglich Nutzniessung haben. Nach seinem Tod fällt das restliche Vermögen an meine Familie.
4. An Legaten soll meinen Schwestern: Frau __________, __________, Frau __________, 8002 __________ und Frau __________, __________ je Fr. 150 000.– (eins-fünf-null-null-null-null) ausbezahlt werden.
Als Testamentsvollstrecker im Sinn von Art. 517 und folgende des Schweiz. ZGB bestimme ich Herrn Dr. AO 1, __________, __________.
__________, 16. Januar 1997
PI 1
La seconda, del 2001, contiene quanto segue:
__________, 28.10.2001
Für den Fall, dass ich sterbe, habe ich folgende Wünsche:
– Ich will kremiert werden.
– In __________ soll eine Abdankungsmesse gelesen werden sowie die Messe des. 7. + 30.
– In __________ soll ebenfalls eine Abdankungsmesse gelesen werden. Danach sind die Teilnehmenden zu einem Imbiss einzuladen (__________).
– Die Urne möchte ich auf unseren Stein beigesetzt haben. __________ + __________ wissen wo. In den kleineren Stein soll eine “Vogelbadwanne” ausgehauen werden. Evt. mit Broncevögel (Elster?) daneben. An der Steinwand Richtung Bach ist __________ + mein Zeichen einzubrigen: __________.
– Laut meinem Testament hat __________ die Nutzung meines Vermögens. Vorab soll meinen drei Schwestern __________, __________ und __________ sowie AP 1 je Fr. 50 000.– circa in Wertschriften übertragen werden. Dies in Zusammenarbeit mit __________. Meinen Gottenkindern __________, __________ und __________ je ca. Fr. 10 000.–.
– Ich wünsche mir, dass unser __________ Haus nach __________ Tod unseren Familien ohne finanzielle Belastungen erhalten bleibt. Die Juristen __________ + __________ finden sicher eine Möglichkeit (Stiftung?), dies zu bewerkstelligen. Das Haus sollte von AP 1 Familie wie auch von __________ -Abkömmlingen bewohnt werden können.
Mit guten Wünschen für alle
PI 1
Preso atto di ciò, su istanza del notaio __________ il Pretore ha modificato il certificato ereditario del 29 aprile 2002, sostituendolo il 10 ottobre 2002 con un nuovo certificato in cui figura come unico erede di PI 1 il marito __________ e come esecutore testamentario il notaio AO 1. __________ è deceduto anni dopo, il 4 novembre 2011, senza testamento. Sua unica erede è la figlia AP 1 nata __________ (1955).
C. Il notaio AO 1 si è rivolto il 10 febbraio 2012 al Pretore perché modificasse il certificato ereditario fu PI 1 del 10 ottobre 2002 e qualificasse __________ alla stregua di usufruttuario (non di unico erede della moglie), dichiarando sole eredi della defunta le sorelle __________ (1929), __________ (1930, deceduta il 13 luglio 2002) e __________ (1942). Egli ha motivato la richiesta con la necessità di trapassare la proprietà di un fondo a __________, tuttora intestato alle quattro sorelle. Il Pretore ha assegnato a AP 1 un termine di 10 giorni per formulare osservazioni. Questa ha comunicato il 12 marzo 2012 di opporsi alla modifica del certificato ereditario. Il Pretore ha convocato così il notaio AO 1 e AP 1 a un'udienza del 27 aprile 2012, in esito alla quale costoro hanno dichiarato “che può ora essere rilasciato il certificato ereditario della defunta PI 1 a favore degli eredi sostituiti che il Pretore determinerà”. Statuendo il 3 maggio 2012, il Pretore ha emanato un nuovo certificato ereditario, indicando come uniche eredi “quali eredi sostituite” le due sorelle __________ e __________. La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.– sono state poste a carico della successione.
D. AP 1 è insorta a questa Camera il 14 maggio 2012 con un appello nel quale chiede di riformare la decisione del Pretore inserendola fra le eredi sostituite, come __________ e __________. Nelle sue osservazioni dell'8 giugno 2012 il notaio AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC) è un atto di volontaria giurisdizione (DTF 118 II 110 consid. 1; I CCA, sentenza inc. 11.2012.123 del 5 aprile 2013, consid. 1 con richiami), tant'è che i Cantoni possono dichiarare competente a tal fine un' autorità amministrativa (art. 54 tit. fin. CC). Ove essi optino – come il Ticino (art. 86a lett. b e c LAC) – per un tribunale, si applica la procedura sommaria dell'art. 248 lett. e CPC quale diritto cantonale surrogato (FF 2006 pag. 6627 a metà; DTF 139 III 227 consid. 2). Ciò vale analogicamente per l'eventuale revoca o modifica del certificato (art. 256 cpv. 2 CPC).
2. Le decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono appellabili, anche nella procedura sommaria, se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove si pensi che il certificato ereditario è destinato a trasferire la proprietà di uno stabile (particella n. 858, catasto __________). Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 4 maggio 2012, di modo che il termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC) è cominciato a decorrere l'indomani ed è scaduto lunedì 14 maggio 2012. Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
3. Nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto che con i due testamenti PI 1 abbia inteso designare il marito – nonostante l'equivoco accenno a un usufrutto vitalizio – in qualità di erede istituito e le tre sorelle di lei in veste di eredi sostituite sulla rimanenza (art. 488 cpv. 1 CC). Giustamente – egli ha soggiunto – era stato emesso quindi un primo certificato ereditario a nome di __________ e un secondo certificato andava rilasciato alla morte di quest'ultimo in favore delle eredi sostituite. Se non che – egli ha continuato – __________ era deceduta nel frattempo e non poteva più acquisire la rispettiva quota d'eredità (art. 492 cpv. 1 CC). Di per sé tale quota sarebbe rimasta così a __________ in qualità di erede istituito (art. 492 cpv. 2 CC). Nel primo testamento però PI 1 ha disposto altrimenti, ovvero che dopo la morte del marito quanto sarebbe rimasto della successione di lei sarebbe spettato alla sua famiglia. E siccome della “sua famiglia” restavano le due sorelle, il Pretore ha dichiarato uniche eredi (sostituite) __________ e __________.
4. L'appellante contesta che nel testamento del 16 gennaio 1997 la testatrice abbia validamente derogato al principio per cui, dandosi premorienza dell'erede sostituito rispetto all'erede istituito, l'eredità rimane a quest'ultimo (art. 492 cpv. 2 CC). Avesse inteso ciò, secondo l'appellante PI 1 avrebbe dovuto disporre che in caso di morte di una sua sorella, la relativa quota sarebbe stata divisa tra le due sorelle superstiti. Limitandosi a prescrivere che dopo la morte del marito la rimanenza del suo patrimonio sarebbe toccata “alla sua famiglia”, essa non ha manifestato chiaramente la volontà di scostarsi dalle regole della devoluzione legale, tanto meno ove si pensi che nel testamento del 28 ottobre 2001 essa ha posto le tre sorelle e AP 1 su un piano di parità, destinando loro un legato di fr. 50 000.– ognuna. In altri termini, PI 1 considerava AP 1 come parte della “sua famiglia”, sicché la citata clausola testamentaria non configura una deroga al precetto dell'art. 492 cpv. 2 CC. AP 1 è subentrata così al padre nella posizione di __________ e come tale va indicata nel nuovo certificato ereditario.
5. Il rilascio di un certificato ereditario non è preceduto da una disamina sostanziale circa la qualità di erede, l'attestato costituendo un titolo di legittimazione meramente provvisorio che abilita a disporre dei beni della successione (DTF 128 III 323 consid. 2.2.2 con rinvii). Sapere chi sia realmente erede va deciso, dandosi il caso, dal giudice di merito chiamato a interpretare la disposizione – o le disposizioni – di ultima volontà nell'ambito di un'azione di diritto successorio (DTF 128 III 323, consid. 2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_495/2010 del 10 gennaio 2011, consid. 2.3.2). In concreto le parti convengono sul fatto che nel testamento del 16 gennaio 1997 PI 1 ha designato il marito in qualità di erede istituito (nonostante l'equivoco accenno all'usufrutto) e le tre sorelle di lei in qualità di eredi sostituite sulla rimanenza. Di tale comune punto di vista va tenuto conto (sentenza del Tribunale federale 5A_495/2010 del 10 gennaio 2011, loc. cit.). D'altro lato __________ è deceduta prima di __________, onde l'impossibilità per lei di acquistare l'eredità che le sarebbe spettata (art. 492 cpv. 1 CC). La questione è di sapere se, in condizioni del genere, tale quota sia rimasta a __________ in qualità di erede istituito (rispettivamente sia passata dopo la morte di lui all'erede AP 1) o vada suddivisa tra le due sorelle superstiti della defunta. L'appellante sostiene la prima soluzione, il Pretore (e con lui l'esecutore testamentario di PI 1) reputa pertinente la seconda.
6. La cognizione dell'autorità preposta al rilascio (o alla modifica) di un certificato ereditario per accertare chi abbia qualità di erede è – come detto – limitata a un'interpretazione provvisoria delle disposizioni testamentarie, ossia a un giudizio sommario. Nella fattispecie la testatrice ha stabilito il 16 gennaio 1997 che il marito avrebbe beneficiato di tutta la sua sostanza, ma che dopo la sua morte di lui il patrimonio residuo (das restliche Vermögen) sarebbe toccato “alla sua famiglia”. Nulla induce a credere – per lo meno a un sommario esame – che nelle intenzioni di lei il “patrimonio residuo” dovesse essere men che completo, ovvero che in caso di premorienza di uno dei membri della “sua famiglia”
(una delle sorelle) il marito potesse tenere per sé la quota della relativa spettanza. Certo, secondo l'ordine di devoluzione legale se un erede sostituito premuore, la successione rimane all'istituito (art. 492 cpv. 2 CC). Non si tratta però di una norma imperativa (“salvo disposizione contraria”). E in concreto la testatrice ha disposto che alla morte del marito il suo patrimonio residuo – e non solo una parte di esso, per quanto sia dato a divedere nell'ambito di un sommario esame – toccasse alla sua famiglia. “Famiglia” che, dopo il decesso di __________, rimaneva composta delle due sorelle superstiti.
È possibile che la testatrice considerasse l'appellante come una figlia elettiva, almeno stando alle affermazioni di quest'ultima. Ciò ancora non significa tuttavia che PI 1 considerasse AP 1 parte della propria “famiglia” o che
identificasse la famiglia del marito con la propria. Anzi, nel testamento del 28 ottobre 2001 essa ha evocato esplicitamente, riferendosi alla casa di “__________”, famiglie distinte (Ich wünsche mir, dass unser __________ Haus nach __________ Tod unseren Familien ohne finanzielle Belastungen erhalten bleibt), menzionando separatamente “la famiglia di AP 1” e “i discendenti __________” (Das Haus sollte von AP 1 Familie wie auch von __________ -Abkömmlingen bewohnt werden können). Un'interpretazione provvisoria delle disposizioni di ultima volontà induce a concludere perciò che la testatrice intendesse far pervenire “alla sua famiglia” l'intero suo “patrimonio residuo”, compresa la quota che sarebbe spettata a una sorella eventualmente premorta all'erede istituito. Ne segue che la decisione del Pretore, corretta, merita conferma.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha formulato osservazioni all'appello tramite un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF (sopra, consid. 2).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Le spese giudiziarie di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).