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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa n.17.2012 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del
27 febbraio 2012 dalla
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nei confronti di
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RI 1 ora in ( ) (patrocinata dall'avv. PA 1 ); |
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premesso che il 27 febbraio 2012 la Commissione tutoria regionale 6 ha invitato l'Autorità di vigilanza sulle tutele a pronunciare l'interdizione di RI 1 nata RI 1 (1927) sulla base dell'art. 369 CC (infermità o debolezza mentale) e ha ordinato misure preventive nel senso dell'art. 386 cpv. 2 CC, in specie privando l'interessata dell'esercizio dei diritti civili e designandole un rappresentante provvisorio nella persona dell'avv. __________;
ricordato che, dopo avere introdotto il 12 marzo 2012 una dichiarazione di ricorso contro l'istanza di interdizione appena citata, il 24 aprile 2012 RI 1 ha chiesto all'Autorità di vigilanza sulle tutele di ordinare l'immediata sospensione di ogni attività del rappresentante provvisorio fino alla decisione sull'istanza di interdizione;
considerato che il 4 maggio 2012 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rammentato alla ricorrente come la decisione della Commissione tutoria regionale del 27 febbraio 2012 fosse immediatamente esecutiva e non sussistessero quindi “motivi né presupposti legali per intervenire”;
preso atto che mediante ricorso del 29 maggio 2012 a questa Camera RI 1 ha impugnato tale comunicazione, postulandone l'annullamento o chiedendo, in via subordinata, di accertare un caso di denegata giustizia e di invitare l'Autorità di vigilanza sulle tutele “a emanare senza ulteriore indugio la decisione che le è stata richiesta dalla ricorrente il 24 aprile 2012”;
rilevato che il ricorso non è stato intimato alla Commissione tutoria regionale per osservazioni;
accertato che il 12 giugno 2012 RI 1 ha lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente negli Stati Uniti, di modo che il 9 agosto 2012 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato l'istanza di interdizione priva d'oggetto e ha stralciato la procedura dai ruoli;
constatato che, venuta meno la procedura di interdizione, il ricorso a questa Camera si rivela anch'esso privo d'oggetto e va a sua volta stralciato dai ruoli;
ritenuto che qualora un ricorso divenga privo d'oggetto o d'interesse giuridico, ai fini delle spese e delle ripetibili l'autorità valuta – sommariamente – quale sarebbe stato il presumibile esito dell'impugnazione se la procedura non andasse tolta dai ruoli (Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459 in fondo con richiamo alla nota 2040), analogamente a quanto vale nella procedura civile (art. 72 PC per analogia; RtiD I-2004 pag. 488 in alto con rinvii);
osservato che tale principio trova nondimeno i suoi limiti ove la caducità del ricorso sia dovuta al comportamento della parte stessa, la quale è chiamata in tal caso a rispondere dei costi processuali insorti (I CCA, sentenza inc. 11.2001.66 del 28 marzo 2002, consid. 4; sentenza inc. 11.2006.23 del 27 febbraio 2009, consid. 5);
appurato che nella fattispecie la ricorrente ha reso essa medesima il ricorso senza oggetto, avendo trasferito il domicilio negli Stati Uniti in pendenza di causa, ragione per cui la tassa di giustizia andrebbe posta a suo carico;
stabilito tuttavia che le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo, mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato notificato per osservazioni;
decreta: 1. Il ricorso è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione:
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– ; – Dipartimento delle istituzioni Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele. |
Comunicazione alla Commissione tutoria regionale 6, Agno.
Per la prima Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.