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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |
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vicecancelliera: |
Billia |
sedente per statuire nella causa SE.2012.197 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 14 maggio 2012 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 , |
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giudicando sull'appello del 3 giugno 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 24 maggio 2012;
premesso che il 14 maggio 2012 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, postulando l'emanazione di misure a protezione della sua personalità (divieto di avvicinamento, divieto di mettersi in contatto, cancellazione del numero telefonico) e l'accertamento del carattere illecito inerente a determinate affermazioni della convenuta contenute in due lettere indirizzate alla di lui madre;
rammentato che con decisione del 24 maggio 2012 il Pretore aggiunto, constatato il mancato tentativo di conciliazione, ha dichiarato la “domanda di merito in protezione della personalità” irricevibile;
preso atto che contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 giugno 2012 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato, dichiarando sospesa la sua azione di merito fino alla conclusione del procedimento cautelare;
considerato che il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni;
posto che il 18 giugno 2012 il Pretore aggiunto, constatata l'acquiescenza di AO 1 alle richieste provvisionali dell'attore, ha stralciato la procedura cautelare dai ruoli;
accertato che il 24 giugno 2012 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, “visto l'esito della procedura cautelare”;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;
precisato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
rilevato che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare della tassa di giustizia va equamente ridotto, questa Camera non avendo dovuto statuire sull'appello (art. 21 LTG);
stabilito che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato alla convenuta per osservazioni;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.