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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa AC.2010.5 (divisione ereditaria: contestazione d'inventario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 30 agosto 2010 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ), |
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giudicando sull'appello del 19 giugno 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 16 maggio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. B__________ (1908), vedovo, domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 19 novembre 1999. Con testamento pubblico rogato il 7 aprile 1997 dal notaio dott. __________ egli aveva istituito sue eredi in parti uguali le due figlie AO 1 (1937) e AP 1 (1946). Su richiesta di AO 1, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha ordinato il 5 febbraio 2009 la divisione dell'eredità, nominando l'avv. P__________ in qualità di notaio divisore.
B. Mediante brevetto n. __________ del 9 giugno 2010 il notaio divisore ha iniziato l'inventario della successione, che comprende la particella n. 515 RFD di __________, sezione di __________ (1855 m²), sulla quale sorge una casa monofamiliare abitata da AP 1 e stimata fr. 890 000.– in base a una perizia eseguita il 9 febbraio 2001 dall'ing. G__________. In tale ambito AO 1 ha contestato la stima dell'immobile e ha chiesto di inserire fra gli attivi dell'eredità un credito imprecisato nei confronti della sorella come indennità per l'uso dell'abitazione sin dal 19 novembre 1999. AP 1 vi si è opposta, facendo valere – fra l'altro – di avere sempre abitato nell'immobile insieme con i genitori a titolo gratuito. Essa ha eccepito inoltre la prescrizione di ogni pretesa per l'occupazione dell'immobile e ha posto in compensazione di eventuali indennità a suo carico le spese da lei sostenute per la manutenzione dello stabile. Preso atto di ciò, il notaio divisore ha trasmesso il 15 giugno 2010 gli atti al Pretore (art. 478 cpv. 2 CPC ticinese), il quale ha assegnato a AO 1 un termine di venti giorni per far riconoscere la pretesa con la procedura accelerata (art. 479 cpv. 1 CPC ticinese).
C. PA 2 ha promosso causa il 30 agosto 2010 contro AP 1 perché fosse accertato con l'intervento di un perito il valore venale della nota particella n. 515 “risp. della ipotesi di formazione dei lotti e del loro valore, risp. dei costi per la suddivisione del fondo in PPP”, chiedendo che tali importi fossero inseriti nell'inventario della successione. Essa ha chiesto altresì di accertare, sempre con l'ausilio di una perizia, l'indennizzo dovuto dalla convenuta per l'uso dell'immobile e l'inserimento di tale importo fra gli attivi della successione quale credito nei confronti della medesima. Nella sua risposta del 13 settembre 2010 AP 1 ha proposto di respingere l'azione. L'udienza preliminare si è tenuta il 9 novembre 2010 e l'istruttoria, durante la quale è stata assunta una perizia sul valore venale della particella e sull'indennizzo per l'occupazione dell'immobile, è terminata il 17 febbraio 2012.
D. Alla discussione finale del 28 marzo 2012 le parti hanno raggiunto un accordo sul valore venale della citata particella, fissato in fr. 1 036 510.20, sicché al riguardo la lite è stata stralciata dai ruoli. In merito all'ammontare dell'indennità per l'uso dell'immobile l'attrice ha postulato, sulla scorta di un riassunto scritto, di inserire nell'inventario dalla successione l'importo di fr. 23 190.82 annui dal 19 novembre 1999 al 31 dicembre 2011 e di fr. 2025.– mensili indicizzati dopo di allora, fino alla data della divisione effettiva. AP 1 ha nuovamente proposto di respingere l'azione. Statuendo il 16 maggio 2012, il Pretore ha ordinato di iscrivere nell'inventario della successione un debito di AP 1 “a favore della massa successoria” di fr. 1932.55 mensili dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2011 e di fr. 2025.– mensili dal 1° gennaio 2012 fino alla divisione effettiva. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste per un terzo a carico dell'attrice e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 giugno 2012 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo in ordine la petizione o, in subordine, riducendo il credito in favore della successione a fr. 2025.– mensili dal 28 marzo 2012 “con deduzione dell'importo di complessivi fr. 73 876.83 per spese di competenza della successione da lei sostenute”. Nelle sue osservazioni del 3 agosto 2012 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuavano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Trattandosi di contestazioni circa l'inventario eretto nel quadro di un'azione di divisione ereditaria, davanti al primo giudice si è continuato ad applicare pertanto, in concreto, la vecchia procedura accelerata degli art. 389 segg. CPC ticinese (art. 479 cpv. 1 CPC ticinese). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), avvenuta il 16 maggio 2012. Il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero non contiene più tuttavia norme specifiche sulla divisione ereditaria, né l'art. 249 lett. c CPC annovera fra le cause della procedura sommaria quelle riguardanti le contestazioni dell'inventario. Tali azioni sono rette perciò dalla procedura semplificata fino al valore di fr. 30 000.– (art. 243 cpv. 1 CPC) e dalla procedura ordinaria oltre tale valore (art. 219 CPC), onde l'appellabilità della decisione entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1) se il valore litigioso raggiunge fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC).
Nella fattispecie la sentenza impugnata è stata intimata al legale dell'appellante il 21 maggio 2012 (tracciamento degli invii prodotto con l'appello). Introdotto il 19 giugno 2012, l'appello è pertanto tempestivo. Quanto al valore, il Pretore non l'ha determinato, ma ove appena si consideri che l'azione si riferisce all'iscrizione nell'inventario di una pretesa di fr. 1932.55 mensili dal 19 novembre 1999 al 31 dicembre 2011 (pari a fr. 280 992.75) e di fr. 2025.– mensili dopo di allora, la soglia di fr. 10 000.– è ampiamente raggiunta.
2. Nella decisione impugnata il Pretore, accertata la ricevibilità dell'azione e appurato che il testamento di B__________ contiene unicamente una norma divisionale, ha ritenuto che la particella n. 515 sia rimasta in proprietà comune delle eredi, di modo che la convenuta doveva indennizzarne l'uso. Egli ha constatato nondimeno che per il lasso di tempo antecedente il 1° settembre 2005 la pretesa era prescritta. Per il seguito egli ha stabilito l'indennità in fr. 1985.– mensili dal settembre del 2005 e in fr. 2034.60 mensili dal maggio 2010 in poi. Viste nondimeno le richieste di giudizio formulate dall'attrice, il primo giudice ha ordinato l'iscrizione nell'inventario di un debito della convenuta di fr. 1932.55 dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2011 e di fr. 2025.– mensili dal 1° gennaio 2012 fino alla divisione effettiva. Relativamente alle pretese che la convenuta poneva in compensazione per le spese di manutenzione sostenute, il Pretore ha respinto la pretesa perché AP 1 non aveva postulato alcuna iscrizione nell'inventario della successione.
3. Il Pretore non ha mancato di rilevare che nella petizione l'attrice non aveva enunciato correttamente la propria richiesta di giudizio, le sue domande riguardando più che altro assunzioni di prove, ma non ha dichiarato l'atto irricevibile per ciò soltanto, dalla motivazione del memoriale desumendosi come l'attrice intendesse principalmente “far iscrivere nell'inventario un credito a favore della massa e a carico di AP 1 a valere quale indennizzo per l'occupazione dell'abitazione che sorge sulla particella n. 515 (...) per il periodo che corre dal 19 novembre 1999 ad oggi e per il futuro”. Quanto all'entità della richiesta, “totalmente assente nella richiesta di giudizio”, egli ha trovato riferimento nei motivi della petizione “dove si valuta in fr. 1500.– mensili l'importo dovuto (passato e futuro) quale indennizzo per l'utilizzo dell'abitazione in questione”. L'appellante ribadisce che la petizione andava dichiarata irricevibile perché nel memoriale l'attrice avanzava solo richieste di prova, ma nessuna pretesa specifica e quantificata da inserire nell'inventario. A mente sua la giurisprudenza citata dal Pretore concerne la procedura di ricorso e non si applica all'atto introduttivo della lite, tanto meno ove si pensi che secondo l'art. 165 cpv. 2 lett. g CPC ticinese le domande dovevano essere formulate “in termini precisi e distinti”. Per di più, nemmeno nella replica l'attrice aveva precisato le sue domande, né incombeva al giudice colmare le lacune formali della petizione, un simile intervento costituendo l'eccezione.
a) Nella petizione l'attrice postulava “l'accertamento tramite perizia giudiziaria dell'indennizzo per l'utilizzo esclusivo del bene immobile particella n. 515” dal 19 novembre 1999 da parte di AP 1, chiedendo che tale accertamento andasse “a costituire parte integrante dell'inventario successorio (…) quale credito della massa successoria” nei confronti della convenuta (richiesta n. 1 lett. b). Contrariamente a quanto l'appellante sostiene, pertanto, non si può dire che l'interessata si limitasse a postulare l'assunzione di prove.
b) Nei motivi della petizione l'attrice ha indicato un importo medio di fr. 1500.– mensili a valere quale indennizzo per l'uso dell'immobile, ribadendo la richiesta di inserire nell'inventario dell'eredità “l'importo che sarebbe stato accertato dal perito giudiziario quale credito della successione nei confronti della convenuta” (petizione, pag. 3 in fondo). Ora, la giurisprudenza cantonale aveva già avuto modo di limitare la sanzione dell'irricevibilità ai casi in cui non fosse possibile rimediare all'indeterminatezza delle richieste di giudizio facendo capo al contenuto dell'atto o – trattandosi di un rimedio giuridico – al contenuto della sentenza impugnata (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, appendice 2000/2004, pag. 360 nota 465). Analogo principio vale in applicazione del nuovo diritto (DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti). Contrariamente a quanto l'attrice pretende, tale principio non vale solo per gli allegati di ricorso, tale giurisprudenza ispirandosi al divieto costituzionale del formalismo eccessivo (cfr. DTF 137 II 621 in fondo).
c) Non a torto l'attrice sottolinea inoltre che l'ammontare della somma di cui essa chiedeva l'iscrizione nell'inventario è
emerso solo dall'assunzione delle prove. È vero che al momento di promuovere causa essa disponeva di una perizia del 9 febbraio 2001 (nell'inc. DI. 2009.2) in cui l'ing. G__________ stimava, fra l'altro, il valore locativo presunto dell'immobile. Gli accertamenti di quel professionista risalivano però a una decina d'anni addietro, tanto che nella petizione l'attrice chiedeva l'assunzione di una nuova perizia, anche sul valore venale dell'immobile (pag. 3 in basso). Nel memoriale conclusivo, poi, essa ha precisato le sue richieste, cifrandole sulla base della perizia giudiziaria (pag. 2 in fondo e 10 in alto). Ciò era senz'altro lecito (I CCA, sentenza inc. 11.2003.6 dell'8 agosto 2006, consid. 7 con rinvio a DTF 121 III 251 consid. 2b), sicché nemmeno da tale profilo si ravvisano estremi per respingere la petizione in ordine.
4. L'appellante non contesta che un erede, il quale utilizzi un bene della successione, debba indennizzare gli altri eredi. A suo parere tuttavia tale obbligo scaturisce dall'art. 940 CC, che disciplina la responsabilità del possessore in malafede. A mente sua l'erede che adopera l'oggetto deve sapere di non essere a ciò autorizzato e che la comunione ereditaria non intende concederne l'uso gratuito. Nel caso specifico tale requisito non sarebbe
adempiuto, poiché fino al maggio del 2010, ossia per oltre 11 anni, la sorella non ha mai preteso alcuna indennità per l'occupazione dell'immobile. La convenuta fa valere poi di avere abitato nello stabile sin dalla costruzione, insieme con il padre, e di avere continuato a risiedervi dopo la morte di lui nella legittima presunzione di essere autorizzata a farlo. Essa reputa in ogni modo che, esigendo un indennizzo retroattivo di 11 anni, l'attrice commetta abuso di diritto, di modo che nulla può essere chiesto per il lasso di tempo antecedente il 7 maggio 2010.
a) Secondo l'art. 602 cpv. 1 e 2 CC se il defunto lascia più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla divisione. I coeredi diventano così proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima. Il singolo erede non può disporre da sé solo e senza il consenso degli altri dell'uno o dell'altro attivo. Giurisprudenza e dottrina ne hanno dedotto che l'erede, il quale ha potuto usare un bene della successione a titolo esclusivo prima della divisione, deve indennizzare gli altri (DTF 101 II 39 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_338/2010 del 4 ottobre 2010, consid. 6.1 con rimandi; v. anche Weibel in: Praxiskommentar Erbrecht, 2ª edizione, n. 14 ad art. 602; Schaufelberger/Keller Luscher in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 10 ad art. 602; Rouiller in: Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 33 ad art. 602; Logoz, L'indemnité due par un héritier qui a la jouissance exclusive d'un actif propriété de l'hoirie in: successio 1/2011 pag. 75 seg.).
b) Ciò premesso, la sentenza del Tribunale cantonale vallesano evocata dall'appellante (in: RVJ 2009 pag. 156) non è pertinente in concreto, già per il fatto che in quel caso chi occupava il bene della successione era stato diseredato ed era quindi estraneo alla comunione ereditaria. Il riferimento di quell'autorità a DTF 101 II 36 può invero trarre in inganno (loc. cit., pag. 157 in alto), ma ad ogni modo l'applicazione delle norme sul possesso si giustificava, trattandosi di determinare – appunto – l'indennizzo dovuto da un terzo (l'erede diseredato) che aveva occupato un immobile iscritto nel registro fondiario a nome della comunione ereditaria (si veda anche la fattispecie descritta nella relativa sentenza del Tribunale federale 5A_418/2008 del 5 febbraio 2009 consid. 6.2 in fine). Il precedente citato poco giova pertanto al caso in esame. Del resto, l'obbligo d'indennizzo a carico dell'erede che ha usato a titolo esclusivo un bene della successione prima della divisione trova il suo fondamento, per il Tribunale federale, nel rapporto di diritto successorio che lega i membri della comunione ereditaria, ovvero nell'art. 602 CC combinato con gli art. 652 segg. CC (sentenza 5A_338/2010 del 4 marzo 2010, consid. 6.2; cfr. anche sentenza 4C.284/2000 del 23 gennaio 2001 consid. 2a; Rouiller, op. cit., n. 34 ad art. 602 CC). Contrariamente a quanto pretende la convenuta, l'art. 940 CC non è perciò di rilievo nel caso in rassegna.
c) Neppure si ravvisano in concreto gli estremi per ritenere abusiva la richiesta d'indennizzo retroattivo. Per costante giurisprudenza, il mero fatto di tardare nel far valere una pretesa non costituisce abuso (DTF 125 I 19 consid. 3g con rinvii). In concreto è vero che, per quanto si evince dagli atti, fino al 7 maggio 2010 l'attrice non ha avanzato alcuna richiesta (doc. 6). Neppure risulta, tuttavia, che AO 1 abbia tenuto un comportamento tale da legittimare la sorella a credere di poter occupare l'abitazione gratuitamente. Anzi, fin dall'inizio essa ha avanzato pretese sul fondo, prospettandone la divisione in natura mediante costituzione in proprietà per piani e chiedendo di iscrivere l'immobile nel registro fondiario a nome degli eredi (doc. 1 e 2).
5. Sostiene l'appellante che in concreto vale – comunque sia – il termine di prescrizione annuo, in ossequio agli art. 60 e 67 CO, non quello quinquennale applicato dal Pretore. A conforto della sua tesi essa cita, una volta di più, la nota sentenza del Tribunale cantonale vallesano (in: RVJ 2009 pag. 156), allegando che nella sentenza del Tribunale federale menzionata dal Pretore la questione non è stata approfondita. Ribadisce di avere continuato ad abitare nell'edificio dopo la morte del padre in buona fede, sicché essa non può essere trattata peggio di un possessore in malafede. Trattandosi di indennità per occupazione “indebita”, il termine di prescrizione sarebbe pertanto quello annuo delle pretese per risarcimento danni da atto illecito, non essendovi ragione di far capo alle norme sul risarcimento danni da contratto. E a suo parere la prescrizione è stata interrotta solo con il memoriale conclusivo del 28 marzo 2012, allorché l'attrice ha quantificato la sua richiesta, di modo che ogni pretesa d'indennità antecedente il 28 marzo 2011 deve considerarsi prescritta.
a) Già si è spiegato (consid. 4b) che il precedente vallesano non sussidia in concreto. E il Tribunale federale ha avuto modo di confermare, giudicando sull'indennizzo dovuto da un coerede per l'uso di un bene della successione prima della divisione, che il termine di prescrizione è quello di cinque anni giusta l'art. 128 n. 1 CO (DTF 101 II 40 a metà; sentenza 5A_776/2009 del 27 maggio 2010 consid. 10.4.1). Criticata da Logoz, per il quale una simile pretesa è finanche imprescrittibile (op. cit., pag. 77 seg.), tale giurisprudenza è condivisa da Steinauer (Conséquences successorales du partage d'une succession seize ans après le décès du de cujus: comment tenir compte de l'usage qu'un héritier a fait des biens meubles servant à l'exploitation d'une entreprise? TF, 5A_776/2009, in: successio 2/2011 pag. 123 seg.) e da Rouiller (op. cit., n. 34b ad art. 602 CC). Certo è che, come si è visto (consid. 4b), la pretesa trae origine da un obbligo legale di natura successoria e non da un atto illecito, sicché la prescrizione annua degli art. 60 e 67 CO non entra in linea di conto. Su questo punto l'appello è destinato quindi all'insuccesso.
b) Il Pretore ha ravvisato nell'introduzione della causa un valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale e di conseguenza ha fatto decorrere l'obbligo d'indennizzo dal 1° settembre 2005. Per l'appellante il primo atto interruttivo della prescrizione è intervenuto non con la petizione, nella quale l'attrice non ha quantificato la sua pretesa, ma solo con il memoriale conclusivo, introdotto il 28 marzo 2012. Ora, che l'avvio di un procedimento giudiziario interrompa la prescrizione – di regola – limitatamente all'importo fatto valere è indubbio (Däppen in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 20 ad art. 135; Pichonnaz in: Commentaire romand, CO I, Basilea 2003, n. 27 ad art. 135). Qualora il creditore non sia in grado di cifrare la pretesa, tuttavia, la prescrizione è validamente interrotta se egli promuove un'azione che consenta di formulare richieste indeterminate, segnatamente ove non sia possibile determinare fin dall'inizio il danno subìto o quando sia possibile cifrare le pretese solo dopo l'istruttoria (DTF 133 III 679 consid. 2.3.2, 119 II 340 consid. 1c/aa con richiami; sentenza del Tribunale federale 4A_543/2013 del 13 febbraio 2014, consid. 4.2). In concreto, come detto (consid. 3c), l'attrice ha avuto a disposizione gli elementi per definire la pretesa solo al termine dell'istruttoria. Ne segue che la petizione del 30 agosto 2010 ha validamente interrotto la prescrizione quinquennale della pretesa. L'indennità, il cui ammontare non è contestato, è dovuta così dal 1° settembre 2005, onde un credito dell'attrice verso la convenuta di complessivi fr. 146 873.80 per le 76 mensilità di fr. 1932.55 mensili fino al 31 dicembre 2011 e di fr. 2025.– mensili dal 1° gennaio 2012 fino alla divisione effettiva.
6. Il Pretore ha respinto la compensazione di fr. 73 876.83 complessivi eccepita dalla convenuta per “spese da essa sopportate in relazione alla proprietà di __________, rispettivamente alla successione”, ritenendo creditrice della pretesa la comunione ereditaria e non la singola erede. A mente sua, dunque, la convenuta avrebbe dovuto chiedere l'iscrizione della pretesa nell'inventario della successione. AP 1 obietta che la facoltà di compensare un credito della successione verso di lei con un proprio credito verso la successione è garantita dal diritto federale e non richiede un'iscrizione nell'inventario. Essa ricorda altresì di avere fatto valere la compensazione già davanti al notaio divisore. AO 1 afferma invece che un erede non può opporre in compensazione un credito non iscritto nell'inventario. A suo avviso poi le pretese fatte valere dalla convenuta si erano già prescritte prima del 30 agosto 2005, essendo soggette al termine di un anno per indebito arricchimento. Essa contesta inoltre che la sorella abbia effettivamente sostenuto spese di manutenzione, la documentazione prodotta non consentendo di capire quali lavori essa abbia finanziato e se questi si riferiscano all'immobile di __________. Infine essa epiloga, rilevando di non essere mai stata interpellata circa l'esecuzione di opere edilizie nello stabile.
a) Davanti al Pretore la convenuta si è limitata a opporre in compensazione “spese di manutenzione della casa”. Pur rinviando alle distinte presentate al notaio divisore, essa non ha mai preteso di avere assunto costi di altra natura in luogo e vece della successione (risposta, pag. 7 in fondo). Non può quindi valersi adesso di nuove e generiche spese “in relazione alla successione” (art. 317 cpv. 1 CPC). Ne segue che i debiti del padre da lei pagati prima e dopo la morte del genitore, così come le spese funerarie e quelle di esecuzione testamentaria figuranti nell'elenco delle “spese manutenzione casa e terreno fu B__________” (distinta n. 1 nell'inc. DI.2009.2) non possono essere considerati la prima volta in appello. Rimane da esaminare quanto la convenuta ha opposto in compensazione per “spese di manutenzione della casa”.
b) Si conviene con il primo giudice che debitrice di eventuali costi assunti dalla convenuta per la manutenzione dell'immobile appartenente al compendio della successione non è l'attrice, bensì la comunione ereditaria. È indubbio per altro che debiti del defunto nei confronti di un erede vadano fatti valere nei confronti della successione e siano da liquidare nella procedura di divisione (DTF 72 II 159 consid. 5 con rimando). Ma ciò è proprio quanto si è verificato in concreto, la convenuta avendo fatto valere la sua pretesa già davanti al notaio divisore, quand'anche in via di compensazione (act. IV nell'inc. DI.2009.2: lettera del 9 giugno 2010 dell'avv. PA 1, pag. 2, inserto B dell'inventario del 9 giugno 2010). Il richiamo dell'attrice alla giurisprudenza riguardante l'art. 590 CC in caso di mancata insinuazione di una pretesa nell'inventario (DTF 110 II 228 consid. 2, 111 V 1) non si attaglia quindi alla fattispecie.
c) Rimane da esaminare se la convenuta potesse far valere in via di compensazione davanti al notaio divisore le sue pretese per “spese di manutenzione della casa” a fronte della pretesa d'indennizzo avanzata dall'attrice per l'occupazione della casa medesima. Ora, mal si comprende perché ciò non dovrebbe essere possibile, l'art. 120 CO non prevedendo restrizioni in tal senso, e nemmeno si scorge perché davanti al notaio divisore un erede dovrebbe necessariamente far valere a titolo indipendente un suo credito nei confronti della successione. Il problema è di sapere in simili circostanze se la convenuta potesse legittimamente opporre le pretese vantate, giacché – come si è anticipato – i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima (consid. 4a). Ciò vale anche per gli atti di amministrazione, finanche necessari (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 488 n. 1384; Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, op. cit., n. 10 ad art. 653).
d) La giurisprudenza ammette, nondimeno, che in caso di urgenza un erede possa agire da sé solo, in rappresentanza della comunione, anche senza il consenso degli altri (DTF 121 III 121 consid. 3 con rimandi). Oltre a ciò, nell'ipotesi in cui un erede occupi per molto tempo un immobile della successione e sia tenuto a indennizzare per tale uso gli altri eredi, si può ritenere che questi lo abbiano autorizzato tacitamente a intraprendere gli atti di amministrazione necessari nel senso dell'art. 647c CC (sentenza del Tribunale federale 5A_141/2007 del 21 dicembre 2007, consid. 4.2.3 pubblicato in: RNRF 90/2009 pag. 362). Ne discende che l'obbligo di rimborsare eventuali spese affrontate dall'erede per atti di amministrazione necessari non si fonda sulle disposizioni relative all'indebito arricchimento (come pretende l'attrice), ma costituisce – analogamente all'obbligo d'indennizzo per l'uso dell'immobile (sopra, consid. 5a) – un obbligo legale del diritto successorio. Soggiace pertanto alle disposizioni generali sulla prescrizione degli art. 127 segg. CO (cfr. anche sotto, consid. f).
e) Per quel che attiene ai singoli esborsi fatti valere dall'appellante, agli atti figurano due distinte con allegate alcune fatture (nell'inc. DI.2009.2). Escluse – come detto – le spese che esulano dalla manutenzione della casa (sopra, consid. a) e quelle di manutenzione antecedenti la morte di B__________, intervenuta il 19 novembre 1999 (distinta n. 1), per quanto concerne le posizioni nella distinta n. 1 mancano i giustificativi della spesa di fr. 120.– per il “controllo allarme e fumi”, di fr. 95.– per la “pompa idraulica a mano” e di fr. 180.– per la “bucalettere”. Le spese elencate nella distinta n. 2, di complessivi fr. 19 793.80, sono addirittura prive di ogni documento. Contestate dall'attrice (act. III, verbale del 9 novembre 2010, pag. 2 n. 4), esse non possono pertanto essere riconosciute.
Quanto ai costi per la revisione della caldaia negli anni 2000 e 2001, come pure ai costi per la revisione della cisterna del gasolio del 23 giugno 2000 (distinta n. 1), essi restano a carico della convenuta che occupava lo stabile, come prevede – per analogia – il diritto di locazione (Bieri in: Bohnet/Montini [curatori], Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, Basilea 2010, n. 64 e 65 ad art. 257a-257b CO). La spesa del 27 giugno 2000 di fr. 1800.– per la “porta di entrata” non può invece essere riconosciuta, non risultando essere un'opera di manutenzione necessaria, circostanza contestata dall'attrice (act. III, verbale del 9 novembre 2010, pag. 2 n. 4). In definitiva, pertanto, la convenuta può opporre in compensazione soltanto l'importo di complessivi fr. 7340.50, corrispondenti alle rate degli anni 2000–2003 per i contributi di miglioria (fr. 1181.– ciascuna), all'imposta sulla sostanza della comunione ereditaria del 2000 (fr. 124.– d'imposta cantonale e fr. 262.90 d'imposta comunale), ai costi per la “sistemazione infiltrazioni e posa granito” attorno alla casa, di “sistemazione muro di cinta“ e “sostituzione rete” di fr. 1030.– (fattura di __________ del 21 ottobre 2002, di € 700.00), come pure per il relativo materiale, di fr. 1199.60 (fattura della ditta __________ del 10 ottobre 2002).
f) In virtù dell'art. 120 cpv. 2 CO l'importo citato può essere compensato con l'obbligo d'indennizzo maturato mensilmente dal 1° settembre 2005, anche applicando – come si è visto (sopra, consid. 5a) – il termine di prescrizione quinquennale dell'art. 128 n. 1 e 3 CO alle rate “periodiche” del contributo di miglioria e alle fatture per i lavori d'artigiano. Ne segue che l'indennizzo di fr. 146 873.80 per le 76 mensilità (di fr. 1932.55 ciascuna) dovute dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2011 va decurtato della somma di fr. 7340.50, onde un credito verso la convenuta da inserire negli attivi della successione di fr. 139 533.30, oltre alle mensilità di fr. 2025.– dal 1° gennaio 2012 fino alla divisione effettiva (sopra, consid. 5b). In ultima analisi, l'appello merita accoglimento entro tali limiti.
7. Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante, che chiedeva di respingere integralmente la petizione, ottiene causa vinta solo in piccola parte. Si giustifica quindi che sopporti nove decimi delle spese processuali, il resto andando a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide in misura apprezzabile invece sul dispositivo di prima sede relativo alle spese e alle ripetibili, che può rimanere invariato.
8. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
Negli attivi dell'inventario dell'eredità fu B__________ vanno iscritti i seguenti crediti della successione nei confronti di AP 1:
fr. 139 533.30 complessivi a titolo d'indennizzo per l'occupazione della particella n. 515 RFD di __________, sezione di __________, dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2011 e
fr. 2025.– mensili a titolo d'indennizzo per l'occupazione della medesima particella dal 1° gennaio 2012 fino alla divisione effettiva.
2. Le spese processuali di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per nove decimi a carico di quest'ultima e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2800.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).