Incarto n.
11.2012.69

Lugano,

9 settembre 2014/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2010.51 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 25 marzo 2010 da

 

 

AO 1

(allora patrocinata dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(ora patrocinato dall'avv. PA 1),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 5 luglio 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 giugno 2012;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  AP 1 (1961), divorziato, e AO 1 (1971) si sono sposati a __________ l'8 settembre 2007. A quel tempo AP 1 aveva già tre figli, L__________ (25 novembre 1993) e S__________ (30 giugno 1995), nati dal suo precedente matrimonio, e N__________ (4 gennaio 2003), nata da un'altra relazione. Gli sposi inoltre

                                  avevano un figlio comune: S__________, nato il 4 settembre 2006. Dalle nuove nozze è nato R__________, il 22 apri­le 2008. Il marito, elettronico diplomato, ha lavorato al 70% per la __________ di __________ fino al dicembre del 2008 per poi dedicarsi esclusivamente all'amministrazione dei propri immobili di reddito a __________ (AG) e a __________ (FR). La moglie, di formazione chimica, ha smesso ogni attività lucrativa già alla nascita di S__________, prima di sposarsi. I coniugi vivevano a __________, in un'abitazione appartenente al marito (particella n. 4198 RFD, in via __________).

 

                            B.  Il 25 marzo 2010 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale con assunzione degli oneri da parte del marito, l'affidamento dei figli, riservato il diritto di visita paterno un pomeriggio la settimana (di regola il giovedì dalle ore 14.30 alle 18.00), come pure un contributo alimentare di fr. 8000.– mensili per sé e uno di fr. 1850.– mensili ciascuno per S__________ e R__________, assegni familiari non compresi. All'udienza del 3 maggio 2010, indetta per la discussione e il contraddittorio cautelare, AP 1 ha aderito all'autorizzazione a vivere separati, ma ha rivendicato l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento congiunto dei figli in ragione di tre giorni la settimana a lui e quattro all'istante, offrendo un contributo alimentare di fr. 2900.– mensili per la moglie, uno di fr. 1421.60 mensili per S__________ e uno di fr. 1256.60 mensili per R__________ fino al 31 dicembre 2009, rispettivamente uno di fr. 1470.– mensili per S__________ e uno di fr. 1305.– mensili per R__________ dopo di allora (senza cenno ad assegni familiari). In subordine, qualora i figli fossero stati affidati alla moglie, egli ha postulato un diritto di visita il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 13.00 alle 19.00, come pure un fine settimana ogni due dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle 17.00. AO 1 ha replicato, riaffer­mando le domande formulate nell'istanza.

 

                            C.  Con decreto cautelare del 5 maggio 2010 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha permesso al marito di ritirare i propri effetti personali con eventuali mobili e suppellettili in esubero rispetto alle necessità di moglie e figli, ordinando al medesimo di lasciare

                                  l'abitazione entro 20 giorni. Il 17 maggio 2010 AP 1 si è trasferito in un appartamento, sempre a __________ (in via __________), insieme con i figli del primo matrimonio L__________ e S__________. A una successiva udienza del 17 maggio 2010, indetta per il seguito della discussione, AP 1 ha duplicato, ribadendo il suo punto di vista, salvo ridurre il contributo alimentare per S__________ a fr. 812.35 mensili e quello per R__________ a fr. 718.– mensili fino al 31 dicembre 2009, rispettivamente a fr. 840.– mensili per S__________ e a fr. 745.70 mensili per R__________ dopo di allora (senza cenno ad assegni familiari). In via subordinata egli ha rivendicato l'attribuzione dell'alloggio coniugale, sollecitando inoltre il Pretore a definire il suo diritto di visita.

 

                            D.  Il 1° giugno 2010 AP 1 ha presentato un'istanza cautelare per vedere regolato il suo diritto di visita nel senso di avere i figli con sé il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 13.00 alle 19.00, oltre a un fine settimana su due dalle ore 9.00 del sabato alle ore 17.00 della domenica. Con decreto cautelare del 30 settembre 2010, emesso inaudita parte, il Pretore ha disciplinato il diritto di visita, fissandolo ogni martedì dalle ore 15.00 alle 19.00 e ogni sabato dalle ore 9.00 alle 13.00, condannando altresì AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 4500.– mensili per la moglie e uno di fr. 1300.– mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi. All'udienza del­l'11 novembre 2010, indetta per il contraddittorio cautelare, l'istante ha chiesto di poter esercitare i suoi diritti di visita alternativamente un martedì e un mercoledì pomeriggio la settimana, oltre al sabato. La convenuta ha chiesto che rimanesse immutata la regolamentazione del 30 settembre 2010. Con decreto cautelare del 17 gennaio 2011 il Pretore ha disciplinato il diritto di visita, prevedendolo ogni martedì dalle ore 15.00 alle 19.00 e ogni sabato dalle ore 9.00 alle 13.00, riconoscendo il diritto al recupero dei giorni persi per responsabilità del genitore affidatario e la possibilità per il padre, se un figlio fosse ammalato, di vedere l'altro. Nel luglio del 2010 AP 1 è divenuto direttore a tempo parziale (30–50%) della neocostituita O__________, __________, la quale detiene una partecipazione maggioritaria nella E__________, con sede ad __________ (Romania).

 

                            E.  L'istruttoria si è chiusa il 14 novembre 2011 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio, del 14 febbraio 2012, AO 1 ha ribadito le sue richieste iniziali. Con memoriale del 20 febbraio 2012 AP 1 ha aderito all'autorizzazione a vivere separati e all'affidamento dei figli alla moglie, ma ha rivendicato l'assegnazio­ne dell'alloggio coniugale dal 1° luglio 2013 e ha chiesto che fino ad allora i costi dell'abitazione fossero addebitati dalla moglie. Circa il diritto di visita, egli ha chiesto di poter vedere S__________ fino al 31 agosto 2012 tutte le settimane il martedì dalle ore 15.00 alle 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00, dal settembre del 2012 dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 19.00 il primo e il terzo fine settimana del mese e dal settembre del 2012 durante quattro settimane di vacanza l'anno, una settimana durante le vacanze di Natale (negli anni dispari) o Pasqua (negli anni pari), incluso il giorno della festività, una settimana durante le vacanze autunnali e due settimane durante le vacanze estive. Quanto a R__________, egli ha chiesto di poterlo incontrare fino al 31 agosto 2012 tutte le settimane il martedì dalle ore 15.00 alle 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00, fino al 31 marzo 2014 a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle 19.00 in concomitanza con il diritto di visita a S__________, in subordine dalle ore 15.00 alle 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00, rispettivamente il sabato dalle ore 9.00 alle 19.00 in concomitanza con il diritto di visita a S__________, dal 1° aprile 2014 dal sabato alle ore 9.00 alla domenica alle 19.00 il primo e il terzo fine settimana del mese, dal 1° aprile 2014 quattro settimane di vacanza l'anno, una settimana durante le vacanze di Natale (negli anni dispari) o Pasqua (negli anni pari), incluso il giorno della festività, una settimana durante le vacanze autunnali e due settimane durante le vacanze estive. Infine egli ha offerto un contributo alimentare di fr. 2916.65 mensili per la moglie e uno di fr. 1300.– mensili per ciascun figlio, assegni familiari compresi.

 

                             F.  Statuendo con sentenza del 22 giugno 2012, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 17 maggio 2010, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha autorizzato il marito a prelevare i suoi effetti personali con eventuali mobili e suppellettili in esubero rispetto alle necessità di moglie e figli, ha riconosciuto a AO 1 un contributo fisso di fr. 500.– mensili per la manutenzione ordinaria dello stabile, ha affidato S__________ e R__________ alla medesima (l'autorità parentale rimanendo congiunta), ha disciplinato il diritto di visita paterno ogni martedì dalle ore 15.00 alle 19.00 e ogni sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 (con diritto al recupero dei giorni persi per responsabilità del genitore affidatario e con la possibilità, se un figlio fosse ammalato, di incontrare almeno l'altro), ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 4155.– mensili dal 17 maggio al 30 giugno 2010, di fr. 5560.– mensili dal 1° luglio 2010 al 28 febbraio 2011 e di fr. 8000.– mensili dal 1° marzo 2011 in poi, oltre a uno per S__________ di fr. 1455.– mensili e uno per R__________ di fr. 1345.– mensili dal 17 maggio 2010, assegni familiari non compresi. La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese di fr. 340.– sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 7500.– per ripetibili ridotte.

 

                            G.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera mediante appello del 5 luglio 2012 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – l'attribuzione dell'alloggio coniugale dal 1° luglio 2013 (con addebito dei costi alla moglie fino ad allora), un diritto di visita a S__________ e R__________ tutte le settimane il lunedì dalle ore 15.00 alle 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 fino al 31 agosto 2012, dal sabato alle ore 9.00 alla domenica alle 19.00 il primo e il terzo fine settimana del mese, più una settimana a Natale, una alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana durante le vacanze autunnali ogni biennio e tre settimane durante le ferie estive a valere dal settembre del 2012, non senza offrire un contributo alimentare per la moglie di fr. 2898.80 mensili. Il 6 luglio 2012 AO 1 ha proposto di respingere la richiesta di effetto sospensivo, senza formulare osservazioni nel merito. Con decreto del 14 settembre 2012 il presidente di questa Camera ha parzialmente accolto la richiesta di effetto sospensivo, nel senso che ha conferito tale beneficio al pagamento dei contributi alimentari fissati dal Pretore fino al­l'emanazione della sentenza (giugno del 2012), ma non a quelli dovuti dopo di allora.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le misure a protezione dell'unione coniugale decise dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono impugnabili con appello indipendentemente dal valore litigioso, a meno che la causa verta su mere questioni patrimoniali. Ciò non è il caso nella fattispecie, ove appena si consideri che controversa è anche la disciplina delle relazioni personali tra padre e figli. Trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), inoltre, il termine di ricorso è di dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata recapitata all'appellante il 25 giugno 2012. Introdotto il 5 luglio 2012, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

 

                             2.  All'appello AP 1 acclude nuovi documenti: un certificato del 17 maggio 2012 in cui il Ministero delle finanze romeno attesta che la ditta __________ E__________, con sede ad

                                  __________, versa all'appellante interessi su un mutuo da essa ottenuto, una dichiarazione del 2 luglio 2012 in cui L__________ P__________ conferma l'ammontare dei mutui contratti e degli interessi pagati dalla E__________, numerosi estratti del luglio 2012 in cui la __________, succursale di __________, attesta il pagamento di ammortamenti da parte del convenuto su determinati prestiti e un “contratto di credito” del 1° settembre 2011 stipulato fra la stessa banca e l'appellante. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC) come le protezioni dell'unione coniugale (DTF 138 III 626 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2012.79 dell'11 marzo 2013, consid. 2). In concreto i documenti successivi all'emanazione della sentenza impugnata (22 giugno 2012) sono sicuramente ricevibili. Dubbia è l'ammissibilità degli altri. Sia come sia, tali atti poco o punto influiscono – come si vedrà oltre (consid. 10b) – sull'esito del giudizio. Conviene procedere senza indugio, di conseguenza, alla trattazione dell'appello.

 

                              I.  Sull'attribuzione dell'alloggio coniugale

 

                             3.  Litigiosa è anzitutto l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie. Il Pretore ha attribuito l'abitazione a quest'ultima, confermando l'assetto cautelare decretato il 5 maggio 2010 (sopra, lett. C). Egli ha motivato tale decisione con l'argomento che il diritto di proprietà del convenuto non è determinante, che la florida situazione economica consente al medesimo di trasferirsi altrove, che l'età della moglie non è di rilievo, che lo stabile dei genitori a __________ non è sufficiente per ospitare lei e i due figli, che il marito stesso ha preso in locazione un appartamento (sempre in via __________ a __________) fino al luglio del 2013, che non sarebbe equo imporre alla moglie un consumo di capitale per condurre in locazione un appartamento proprio e che l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla medesima non impedisce al marito – dandosene la necessità – di ipotecare il fondo (sentenza impugnata, consid. 4.2).

 

                                  a)   L'appellante rivendica l'attribuzione della casa, facendo valere di vivere in comunione domestica con i due figli del primo matrimonio (L__________ e S__________), di dover ospitare la figlia N__________ durante i diritti di visita, come pure – durante i diritti di visita – gli stessi S__________ e R__________, i quali “hanno diritto a un loro spazio adeguato”. Egli sottolinea inoltre l'esigenza di ricuperare un ufficio proprio come quello che aveva nell'abitazione coniugale, indispensabile per la sua attività. A suo avviso lede l'uguaglianza di trattamento fra coniugi il fatto che l'istante occupi “ad un costo irrisorio” uno stabile sproporzionato di sei locali e mezzo, e ciò per il solo motivo ch'egli gode di una florida condizione economica. Alla moglie va fissato in realtà – egli soggiunge – un termine fino al 30 giugno 2013 per trasferirsi altrove, anche perché costei intende profittare della situazione processuale facendo durare la causa (memoriale, pag. 10 a 12).

 

                                  b)  I criteri che disciplinano giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC l'attribuzione di un alloggio coniugale pendente causa ove le parti non trovino un accordo sono già stati riassunti da questa

                                      Ca­mera (RtiD I-2009 pag. 623 n. 19c con richiami; identici

                                       principi figurano nella sentenza del Tribunale federale 5A_298/2014 del 24 luglio 2014, consid. 3.3.2 con rinvii). La giurisprudenza ha precisato, ancora più recentemente, che a tal fine il giudice pondera i contrapposti interessi delle parti facendo capo al proprio potere d'apprezzamento, in modo da giungere alla soluzione più adeguata tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Il ragionamento da seguire, a doppio stadio, è quello in appresso.

 

                                       In primo luogo il giudice esamina a chi l'abitazione coniugale sia più utile. Ciò implica l'attribuzione dell'alloggio al coniuge che ne trae oggettivamente il maggior beneficio in vista delle proprie esigenze concrete. Sotto questo profilo vanno considerati anche gli interessi di un figlio che, affidato al coniuge

                                       istante, deve poter rimanere per quanto possibile nel suo ambiente domestico quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di vita. Vanno considerati altresì gli interessi professionali o personali del coniuge medesimo, ove questi eserciti – ad esempio – la propria attività nello stabile, oppure ove l'alloggio sia stato sistemato appositamente – ad esem­pio – in funzione dello stato di salute di lui.

 

                                       In secondo luogo, nel caso in cui il criterio di assegnazione appena enunciato non dia risultati chiari, il giudice valuta a quale coniuge possa più ragionevolmente imporsi un trasloco, ponderate tutte le circostanze concrete. In tale ambito entra in considerazione – segnatamente – lo stato di salute o l'età avanzata di uno dei coniugi che, per quanto non viva in un immobile sistemato in funzione delle sue precipue esigenze, sopporterebbe con difficoltà un trasferimento, come pure lo stretto legame – ad esempio di natura affettiva – che un coniuge intrattiene con il luogo di domicilio. Motivi di carattere economico non sono invece determinanti, a meno che le risorse finanziarie non permettano ai coniugi di conservare l'abitazione.

 

                                       Se nemmeno il secondo criterio dà risultati chiari, il giudice tiene conto dello statuto del fondo e attribuisce l'abitazione al coniuge che ne è proprietario o che beneficia di diritti d'uso sull'alloggio (metodologia esposta nella sentenza del Tribunale federale 5A_416/2012 del 13 settembre 2012, consid. 5.1.2 con numerosi rimandi, pubblicato in: SJ 2013 I 159).

 

                                  c)   Nella fattispecie il Pretore avrebbe dovuto esaminare così – in primo luogo – a chi l'abitazione coniugale fosse più utile, attribuendo l'uso dello stabile alla parte che ne traesse oggettivamente il maggior beneficio in vista delle proprie esigenze concrete. Prioritariamente avreb­be dovuto considerare perciò gli interessi di S__________ (nato il 4 settembre 2006) e R__________ (nato il 22 aprile 2008) che, affidati all'istante, erano legittimamente interessati a rimanere per quanto possibile nel loro ambiente domestico quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di vita. Nell'appello il convenuto fa valere che l'abitazione coniugale sarebbe più confacente ai propri interessi rispetto all'appartamento da lui preso in locazione poco lontano (di cinque locali e mezzo: doc. 37), ma non spiega perché tale interesse sarebbe preminente rispetto alla posizione di S__________ e R__________. Della sorte loro in caso di trasloco, per vero, egli non sembra curarsi. Pretende di allontanare entrambi dal­l'abitazione coniugale per insediarvisi insieme con i figli del primo matrimonio, ma agli interessi di S__________ e R__________ neppure allude, salvo rivendicare “un loro spazio adeguato” per consentire a lui stesso l'esercizio del diritto di visita. Ciò bastava perché il Pretore concludesse il ragionamento al primo stadio, respingendo senz'altro la rivendicazione del convenuto.

 

                                  d)  Si aggiunga che le altre argomentazioni addotte dall'appellante non sono solo inconferenti, ma finanche prive di pertinenza. Intanto perché la necessità di ricuperare un ufficio proprio come quello che egli aveva nell'abitazione coniugale, indispensabile per la sua attività, non consta impedirgli di gestire i suoi affari dall'appartamento preso in locazione (sul tema: sentenza del Tribunale federale 5A_575/2011 del 12 ottobre 2011, consid. 5.2.1). Oltre a ciò, perché i due vani dell'abitazione coniugale rimasti vuoti dopo la sua partenza non giustificano l'allontanamento di S__________ e R__________, il convenuto avendo mezzi sufficienti per lasciare i figli nel loro ambiente. Che poi la moglie intenda procrastinare il contenzioso giudiziario per sfruttare la situazione è una mera asserzione, se appena si considera che la procedura a tutela dell'unione coniugale risulta combattuta da entrambe le parti in un confronto a tutto campo. Quanto infine alla lamentata disparità di trattamento logistico, l'appellante non fa valere di essere sprovvisto di risorse per prendere in locazione – volendo – un appartamento più grande o che alloggi del genere non siano reperibili sul mercato locale. Al proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

 

                             II.  Sul diritto di visita ai figli

 

                             4.  Per quanto riguarda le relazioni personali dell'appellante con S__________ e R__________, il Pretore ha confermato la regolamentazione dispo­sta nel decreto cautelare del 17 gennaio 2011 (già adottata senza contraddittorio il 30 settembre 2010), che prevedeva incontri ogni martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 19.00 e ogni sabato mattina dalle ore 9.00 alle 13.00. Il primo giudice non ha trascurato che nel giro di neanche tre mesi (il 4 settembre 2012) S__________ avrebbe compiuto sei anni, ciò che avrebbe anche potuto giustificare un'estensione degli incontri, ma ha ritenuto che differenziare le visite tra S__________ e R__________ sarebbe servito solo ad appagare i desideri del convenuto, senza che S__________ ne traesse vantaggi particolari. Onde la conferma dell'assetto cautelare fino al 6° compleanno di R__________, che sarebbe intervenuto il 22 aprile 2014 (sentenza impugnata, consid. 7).

 

                                  a)   L'appellante si duole che la disciplina delle visite decisa dal Pretore risale al 2010, quando S__________ e R__________ erano ancora piccoli, e assevera che oggi non è più adeguata, i figli non potendo rima­nere con lui più di quattro ore consecutive. Ciò appare ancor meno giustificato pensando al fatto che nel settembre del 2012 S__________ avrebbe raggiunto l'età scolastica e che un incontro di poche ore (non più possibile per altro il martedì pomeriggio, allorché il figlio sarebbe andato a scuola) non consente di svolgere con lui alcuna attività durante il tempo libero, pregiudicando per finire un positivo sviluppo del ragazzo e un rapporto personale fra padre e figlio che – come quello con R__________ – è ottimo. Il convenuto proponeva così che dal settembre del 2012 il suo diritto di visita a entrambi i figli fosse quello abitualmente riconosciuto dalla giurisprudenza ticinese a ragazzi in età scolastica, ovvero un fine settimana ogni quindici giorni (nella fattispecie dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 19.00), più una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive (memoriale, pag. 12 a 16).

 

                                  b)  Che la regolamentazione dei diritti di visita disposta dal Pretore nella sentenza in rassegna sia superata è evidente. Lo stesso giudice ne indicava l'orizzonte temporale nell'aprile del 2014, quando R__________ avrebbe compiuto i sei anni. Sta di fatto che, relativamente a S__________, simile disciplina non sarebbe resistita alla critica nemmeno se questa Camera avesse statuito prima dell'aprile del 2014. Le relazioni personali cui si riferisce l'art. 273 cpv. 1 CC infatti non sono solo un diritto del genitore privo della custodia parentale, ma – come rammenta il testo della norma – anche del figlio minorenne. Data la comunione di destini insita nella relazione fra genitori e figli, per vero, il rapporto di questi ultimi con entrambe le figure parentali è essenziale e può svolgere un ruolo decisivo nel processo che coinvolge i figli alla ricerca della loro identità (DTF 123 III 452 consid. 3c, richiamata in: I CCA, sentenza inc. 11.2003.61 del 14 aprile 2004, consid. 7).

 

                                        Ne discende che concedere a un figlio in procinto di raggiungere l'età scolastica (come S__________) di incontrare il padre alla stessa stregua di un bam­bino in età prescolastica (come R__________) solo perché non sarebbe “stringente” differenziare tra l'uno e l'altro (sentenza impugnata, consid. 7a) era insostenibile, se non addirittura arbitrario. Per il bene del figlio le relazioni personali di un minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate anche – come si è appena detto – allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze. Tant'è che la giurisprudenza distingue tra diritti di visita abituali a figli in età prescolastica (RtiD II-2004 pag. 620 consid. 10) e a figli in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Un ragazzo in età scolastica non deve dunque vedersi limitare i propri diritti alle relazioni personali con un genitore per il solo motivo di avere un fratello in età prescolastica i cui diritti di visita siano – inevitabilmente – meno estesi. Neppure se i genitori sono in conflitto tra loro (DTF 131 III 209 con rinvii, 118 II 241). E se il fratello minore

                                       esprime “delusione” (decreto cautelare del 17 gennaio 2011, consid. 4), incombe ai genitori spiegargli che un'estensione delle visite sarà concessa anche a lui più tardi. Non si tratta di un motivo, in ogni modo, per trattare un figlio di 6 anni come se frequentasse ancora il giardino d'infanzia. Diversa sarebbe la situazione qualora il diritto di visita abituale a ragazzi in età scolastica fosse risultato pregiudizievole per S__________. Tale non risultava essere però il caso in concreto.

 

                                  c)   Ciò posto, S__________ e R__________ hanno raggiunto entrambi l'età scolastica in pendenza di appello e non sussiste ragione per cui non debbano vedersi riconoscere – in linea di principio – gli stessi diritti di cui fruiscono i loro coetanei che ricevono visite da genitori non affidatari. Su questo punto la richiesta del convenuto si dimostra provvista di buon fondamento, non solo per quanto riguarda S__________, ma – dall'aprile del 2014 – anche per quel che è di R__________. Certo, il diritto di visita abitualmente riconosciuto nel Cantone Ticino a genitori di figli in età scolastica è un parametro orientativo. Va poi attagliato alla fattispecie tenendo conto dell'età dei minorenni, del loro sviluppo fisico e psichico, della loro opinione, del legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori medesimi, dei desideri espressi da costoro, di eventuali conflitti interni e così via (I CCA, sentenza inc. 11.2009.40 del 16 febbraio 2011, consid. 5). Non consta però – né l'istante fa valere – che in concreto l'uno o l'altro dei fattori testé elencati induca a scostarsi dal diritto di visita usuale invalso nella giurisprudenza ticinese, le relazioni tra padre e figli apparendo ineccepibili.

 

                                       Nelle condizioni descritte nulla giustifica pertanto che i ragazzi incontrino il padre meno di un fine settimana su due, una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). L'inizio del diritto di visita quindicinale alle ore 9.00 del sabato non è in discussione, come non è contestato che i figli debbano rientrare al domicilio la domenica entro le ore 19.00. L'appellante chiede che si precisino i fine settimana nel primo e nel terzo di ogni mese, ma così facendo i figli perderebbero un'occasione di incontro nell'ipotesi in cui un mese comprendesse cinque sabati e cinque domeniche (come ad esempio l'agosto del 2014). Ad ogni buon conto, dovessero sorgere divergenze sull'attuazione pratica delle visite o dovesse – per motivi che sfuggono a questa Camera – rivelarsi inadeguato il regime ordinario degli incontri, entrambi i genitori potranno sempre chiedere la modifica di tempi e modi (art. 179 cpv. 1 CC), rivolgendosi all'autorità di protezione dei minori (art. 275 cpv. 1 con rinvio all'art. 315b cpv. 2 CC; Meier in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2011, n. 28, nota 69 ad art. 315/315a/315b). Su questo punto l'appello merita quindi accoglimento.

 

                            III.  Sul contributo alimentare per l'istante

                                 

                             5.  Riguardo al contributo di mantenimento per la moglie, l'appellante contesta dapprima il metodo di calcolo applicato dal Pretore (e abitualmente adottato da questa Camera), che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà. Il convenuto reputa che nel caso in esame non si giustifichi di suddividere a metà l'eccedenza del bilancio familiare, sia perché durante la comunione domestica la moglie sosteneva un tenore di vita “assolutamente nella norma” con un fabbisogno proprio non superiore a fr. 2673.– mensili (memoriale, pag. 17 a 20), sia perché durante la vita in comune i redditi coniugali erano destinati solo in parte alle spese correnti della famiglia (memoriale, pag. 25 nel mezzo). Ciò vale a maggior ragione per i redditi conseguiti dopo la separazione dei coniugi, in particolare gli interessi versati dalla E__________ e il maggior reddito generato dagli immobili a __________ e __________ dal marzo del 2011 (memoriale, pag. 25 in alto), di cui la famiglia non profittava. Suddividendo l'eccedenza del bilancio familiare a metà, il Pretore farebbe beneficiare perciò la moglie di un livello di vita più alto rispetto a quello ch'essa effettivamente sosteneva durante la comunione domestica (memoriale, pag. 20).

 

                                  a)   Ove sia giustificata una sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione di tali contributi, limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – abitualmente adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà. Il fabbisogno dei genitori corrisponde in tal caso al minimo esistenziale del diritto esecutivo “allargato” (sulla nozione di “fabbisogno minimo”: DTF 114 II 394 consid. 4b; cfr. anche pag. 27 consid. 2a), il fabbisogno dei figli è quello in denaro stimato sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.

 

                                  b)  Il metodo di calcolo appena citato non deve condurre però a una ridistribuzione del patrimonio coniugale (attraverso tesaurizzazioni) o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito, per principio, dal tenore di vita che i coniugi sostenevano durante la comunione domestica (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b). Se non è possibile garantire a entrambi il livello di vita anteriore alla separazione, ogni coniuge ha diritto a un tenore di vita simile a quello dell'altro (DTF 121 I 100 consid. 3b, 118 II 378 consid. 20b con riferimenti; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_15/2014 del 28 luglio 2014, consid. 5.2.1). Il metodo di calcolo in questione non si applica, di conseguenza, quando sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinassero tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma vivessero in modo parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad altri scopi (ad esempio al risparmio, prevedendo l'acquisto di una casa). Per il suo relativo schematismo tale metodo non si applica nemmeno qualora durante la comunione domestica i coniugi vivessero in condizioni particolarmente agiate. Tanto nell'una quanto nell'altra ipotesi il metodo di calcolo ancorato al riparto paritario dell'eccedenza lascia spazio a quello fon­dato sull'ammontare del dispendio effettivo. Spetta in tali casi al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il proprio tenore

                                       di vita anteriore alla separazione (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b;

                                       analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.185 del 30 dicembre 2013, consid. 6a; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.38 del 10 marzo 2014, consid. 4b).

 

                             6.  La giurisprudenza del Tribunale federale in materia di contributi alimentari per un coniuge nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (o nei procedimenti cautelari relativi a cause di divorzio) è stata compendiata anche dalla dottrina nei termini che seguono (Hohl in: Fountoulakis/Pi­chon­naz/Rumo-Jungo, Droit de la famille et nou­velle procédure, Ginevra/Zu­rigo/Ba­silea 2012, pag. 95 seg. con citazioni; v. anche Chaix in: Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 10 ad art. 176).

 

                                  a)   Coniugi che versano in una situazione finanziaria favorevole o particolarmente favorevole

                                       Si tratta del caso in cui i costi supplementari dovuti a due

                                       economie domestiche separate siano coperti. In simili circostanze il coniuge richiedente può pretendere che il contributo di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore alla separazione. Fa stato così il metodo di calcolo fon­dato sull'ammontare del dispendio effettivo. Incombe al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il suo livello di vita anteriore alla separazione (sentenza del Tribunale federale 5A_778/2013 del 1° aprile 2014, consid. 5.1; sentenza 5A_41/2011 del 10 agosto 2011, consid. 4.1; sentenza 5A_27/2009 del 2 ottobre 2009, consid. 4; sentenza 5A_288/2008 del 27 agosto 2008, consid. 5.4; sentenza 5A_732/2007 del 4 aprile 2008, consid. 2; DTF 115 II 426 consid. 3).

                                       Il metodo di calcolo abituale che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà, è per principio inapplicabile. Vi si può ricorrere, tutt'al più, ove l'ammontare dell'eccedenza non sia tale da comportare una ridistribuzione del patrimonio coniugale o una liquidazione anticipata del regime dei beni (sopra, consid. 5a). Ad ogni modo tale metodo non entra in linea di conto se durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma vivevano in modo parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad altre finalità (sopra, loc. cit.).

 

                                  b)  Coniugi che versano in una situazione finanziaria media o modesta

                                       Si tratta del caso in cui i coniugi non accantonavano risparmi durante la vita in comune o in cui il coniuge richiedente non renda verosimile che durante la vita in comune si accumulavano risparmi o in cui le entrate coniugali siano interamente assorbite dalle due economie domestiche separate (DTF 137 III 106 consid. 4.2.1.1 in fine). I redditi coniugali non eccedono di solito, in circostanze del genere, fr. 8000.– o 9000.– mensili complessivi (sentenza del Tribunale federale 5A_288/2008 del 27 ago­sto 2008, consid. 5.4, richiamato ancora nella sentenza 5A_778/2013 del 1° aprile 2014, consid. 5.1), anche se non si possono escludere redditi più alti (DTF 137 III 107 consid. 4.2.1.3: entrate coniugali di fr. 23 658.– mensili). Si fa capo in siffatte condizioni al metodo di calcolo abituale che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà (una diversa chiave di riparto come quella evocata in DTF 126 III 8 non riguar­da il Cantone Ticino, dove il fabbisogno del coniuge affidatario non è mai stato calcolato nel modo ivi esposto).

                                      

                                  c)   Coniugi che versano in una situazione finanziaria deficitaria

                                       Si tratta del caso in cui il bilancio coniugale registri un ammanco. Il coniuge debitore del contributo alimentare ha diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale calcolato secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 67 consid. 2, 133 III 59 consid. 2).

 

                             7.  Nella fattispecie l'appellante contesta – come detto – il metodo di calcolo abituale ancorato al riparto paritario dell'eccedenza applicato dal Pretore, affermando che nel caso in esa­me si deve far capo a quello fon­dato sull'ammontare del dispendio effettivo perché durante la vita in comune i redditi coniugali erano destinati solo in parte alle spese correnti della famiglia, ma anche perché durante la comunione domestica la moglie viveva in modo parsi­monioso. La prima giustificazione è verosimile, lo stesso Pretore avendo accertato che già prima della separazione l'appellante destinava parte dei suoi cospicui redditi (accertati tra fr. 26 635.– e fr. 33 250.– mensili) a interventi edili nei propri stabili di __________ e __________ (sentenza impugnata, pag. 28 a metà). Del resto appare poco plausibile che eccedenze nel bilancio familiare calcolate dal Pretore tra fr. 9310.95 e addirittura fr. 15 925.95 mensili fossero destinate interamente all'economia domestica, seppure l'appellante medesimo ridiscuta tali cifre. Anzi, ammontari di tale indole sono suscettivi di comportare una ridistribuzione del patrimonio coniugale. Ne segue che a ragione il convenuto rimprovera al Pretore di avere adottato un criterio di calcolo inidoneo a definire il contributo di mantenimento per la moglie, che sarebbe dovuto avvenire secondo il metodo del dispendio effettivo, sicché incombeva all'istante rendere verosimili quali fossero le spese necessarie per conservare il suo livello di vita anteriore alla separazione.

 

                             8.  Il Pretore ha accertato il fabbisogno di AO 1 nel caso specifico in fr. 3587.15 mensili così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 449.– (già dedotte le quote comprese nei fabbisogni in denaro dei due figli), riscaldamento fr. 100.–, manutenzione ordinaria dell'immobile fr. 500.–, assicurazione dello stabile fr. 102.75, premio della cassa malati fr. 166.50.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 25.90, assicurazione dell'automobile fr. 115.–, imposta di circolazione fr. 118.–, onere fiscale fr. 660.– (sentenza impugnata, pag. 21 a 24).

 

                                  a)   L'appellante contesta la spesa di fr. 500.– mensili inserita dal Pretore nel fabbisogno della moglie per la manutenzione dell'alloggio coniugale (sentenza impugnata, pag. 21 lett. e), facendo valere che l'onere non è stato reso verosimile (appello, pag. 20 lett. a). Così argomentando, egli non si confronta tuttavia con la motivazione del Pretore, il quale ha spiegato che, ricevendo l'importo fisso di fr. 500.– mensili, l'istante è responsabile della manutenzione ordinaria dello stabile e dei relativi impianti (piscina e abbonamenti vari), così come del pagamento della tassa di allacciamento alle canalizzazioni e di quella dell'acqua potabile. Il convenuto non pretende che tali spese non sussistano. Opina che la moglie deve affrontarle “con i propri mezzi”, ma non asserisce che durante la vita in comune questa coprisse simili esborsi di tasca propria. Inconsistente, l'argomentazione cade dunque nel vuoto.

 

                                  b)  Il convenuto critica anche il premio per l'assicurazione dell'automobile (fr. 115.– mensili) e l'imposta di circolazione (fr. 118.– mensili) che il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno personale dell'istante, facendo valere una volta ancora che si tratta di uscite non rese verosimili (sentenza impugnata, pag. 20 lett. b). Dimentica però che la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente. Il coniuge che durante la vita in comune aveva a disposizione un'automobile ha diritto così di vedersi inserire nel proprio fabbisogno i costi del veicolo anche dopo la separazione (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami). L'appellante non contesta che durante la comunione domestica l'istante avesse in dotazione un'automobile, né asserisce che i costi del veicolo fossero inferiori a quelli addotti. Del resto egli ha rinunciato al dibattimento finale, rinunciando in tal modo a contestare anche le spese di fr. 115.– e di fr. 118.– mensili esposte da AO 1 nel memoriale conclusivo (pag. 12). Non soccorrono quindi gli estremi perché egli possa contestarle ora in appello (art. 317 cpv. 2 CPC).

 

                                  c)   Ne segue che il tenore di vita sostenuto da AO 1 prima di separarsi risulta essere quello calcolato dal Pretore (fr. 3587.15 mensili). L'appellante oppone che il livello di vita della moglie corrisponde a quanto egli si era impegnato a versarle in una convenzione matrimoniale del 14 novembre 2008 (con cui i coniugi avevano adottato la separazione dei beni), nella quale figura la seguente clausola (doc. 26, punto II/1):

                                       Avuto riguardo del contesto sociale, personale e culturale delle parti il marito riconosce alla moglie un indennizzo per il suo lavoro di madre pari a fr. 35 000.– l'anno, fintanto che la medesima non avrà una propria attività lucrativa che la renda finanziariamente indipendente.

                                               Questo credito potrà venir fatto valere in ogni tempo, al più tardi al momento dello scioglimento del vincolo.

                                 

                                       A parere dell'appellante con quell'“indennizzo” annuo, pari a fr. 2916.65 mensili, la moglie sostentava sé stessa, i figli comuni e i genitori di lei (memoriale, pag. 19 in fondo), tanto che dal giorno del matrimonio (8 settembre 2007) al 30 no­vembre 2010 essa ha prelevato in media, dai conti di lui, fr. 2673.– mensili (doc. 27). In realtà il convenuto cerca di

                                       equivocare sui termini. La citata clausola convenzionale fissa in favore dell'istante “un indennizzo per il suo lavoro di madre”, ma non prevede affatto che tale importo dovesse servire al mantenimento di lei o dei figli (si veda per altro l'art. 164 cpv. 1 CC). Le cifre cui l'appellante allude, per altro, erano prelevate da conti suoi ed egli non rende verosimile che l'“indennizzo” spettante alla moglie fosse depositato su quei conti. A minor ragione ove si pensi che ben fr. 51 041.65 con interessi sono stati da lui versati alla moglie in blocco, come egli medesimo ricorda (appello, pag. 15 nel mezzo). La conclusione che discende da un esame di apparenza come quello che governa le misure a protezione dell'unione coniugale può essere solo quella, di conseguenza, per cui il tenore di vita sostenuto dalla moglie prima della separazione corrispondesse – per quanto risulta dagli atti – alla somma calcolata dal Pretore (fr. 3587.15 mensili), cui si aggiungeva l'indennizzo pattuito per convenzione (fr. 2916.65 mensili). Per conservare il livello di esistenza anteriore raggiunto durante la comunione domestica occorrono così all'istante fr. 6410.– mensili (arrotondati).

 

                             9.  La questione è ancora di sapere in che misura la moglie possa sopperire da sé al proprio tenore di vita e se l'appellante sia in grado di versarle quanto manca. Il Pretore ha accertato il reddito dell'istante in fr. 3491.65 mensili: fr. 2916.65 dal noto “indennizzo” convenzionale e fr. 575.– di interessi da patrimonio proprio (sentenza impugnata, pag. 26). L'appellante eccepisce che il patrimonio della moglie, di fr. 460 000.–, è costituito di azioni e obbligazioni, sicché rende non solo l'1.5% annuo stimato dal Pretore, ma almeno il 2.5% (memoriale, pag. 23 in fondo). Egli non indica tuttavia da quali documenti – sempre che siano stati prodotti – si evinca in che consista la sostanza di AO 1 né da quali documenti si desumerebbe un rendimento medio del 2.5% annuo. Simili indicazioni non figuravano, del resto, nemmeno nel memoriale conclusivo (pag. 15 verso il basso). In condizioni simili giova far capo così al rendimento medio che questa Camera presume nell'ipotesi di sostanza mobiliare di cui non sia documentata la resa, parametro ispirato ai saggi d'interesse fissati dal Consiglio federale per gli averi di vecchiaia in materia di previdenza professionale (RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii). Ora, quel tasso era del 2% allorché l'istante ha avviato la procedura, è sceso all'1.5% il 1° gennaio 2012 (e tale era quando il Pretore ha giudicato) ed è risalito all'1.75% il 1° gennaio 2014 (art. 12 OPP 2: RS 831.441.1). Considerato che per due anni circa il saggio è rimasto al 2%, per altri due anni all'1.5% e dal 1° gennaio 2014 si è attestato all'1.75%, conviene applicare nella fattispecie l'aliquota dell'1.75%. Il rendimento della sostanza mobiliare della moglie può dunque presumersi di fr. 670.– mensili (1.75% di fr. 460 000.–). In tale misura l'istante può sovvenzionare da sé il proprio tenore di vita.

 

                           10.  Per quel che riguarda la capacità contributiva del marito, il Pretore ha accertato redditi per fr. 23 143.35 mensili dal 17 maggio al 30 giugno 2010, per fr. 24 758.35 mensili dal 1° luglio 2010 al 28 febbraio 2011 e per fr. 29 758.35 dal 1° marzo 2012 in poi (sentenza impugnata, pag. 27 a 29). Tali redditi si compongono dei proventi generati dagli immobili a __________ e __________, cui si aggiungono interessi di fr. 8333.– mensili corrisposti all'appellante dalla E__________ di __________ (“che si occupa di immobiliare”: interrogatorio formale del 29 marzo 2011, risposta n. 11) su un mutuo di fr. 3 000 000.– da lui concesso il 15 luglio 2008 senza garanzie. Il convenuto fa valere nell'appello che in seguito al parziale rimborso del mutuo gli interessi versati dal­l'azienda romena nel 2011 si sono ridotti a fr. 68 038.– e sono ulteriormente scesi a fr. 60 000.– annui nel 2012. Egli sottolinea

                                  inoltre che la E__________ ha cominciato i versamenti solo nel dicembre del 2010, quando i coniugi erano separati da oltre sei mesi, sicché tali introiti non sono mai stati a disposizione del­l'economia dome­stica (memoriale, pag. 24). Quanto agli stabili di __________ e __________, egli fa notare che il loro reddito è passato da fr. 35 000.– a fr. 40 000.– mensili, una volta ancora, solo dopo la separazione dei coniugi, nel marzo del 2011, di modo che la moglie non ne ha mai beneficiato (pag. 25 in alto). Infine l'appellante si duole che il Pretore abbia calcolato gli oneri

                                  ipotecari da lui dovuti sui due stabili in fr. 6690.– mensili (__________), rispettivamente in fr. 7083.– mensili (__________), mentre in realtà essi ammontano a fr. 16 000.– mensili (memoriale, pag. 25 in fondo).

 

                                  a)   L'appellante ricorda a ragione – con il Pretore – che per la fissazione di contributi alimentari il giudice tiene conto del reddito conseguito dalle parti fino al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c), non solo fino al momento della separazione. Che talune entrate del marito ancora non esistessero – in tutto o in parte – nel caso specifico al momento della separazione è possibile, ma ciò non significa ch'esse vadano ignorate. Il matrimonio delle parti continua. Determinante è che le nuove entrate non siano computate a titolo retroattivo, ciò che in concreto il Pretore ha escluso espressamente (sentenza impugnata, pag. 26 in fondo), e che il coniuge richiedente non si veda riconoscere – come si è spiegato (consid. 5a) – più di quanto occorra per conservare il tenore di vita sostenuto durante la vita in comune. In quanto ribadisce che l'economia domestica non ha beneficiato di introiti da lui conseguiti dopo la separazione, l'appellante allega perciò una tesi inconcludente.

 

                                  b)  Relativamente agli interessi versati dalla E__________, l'appellante fa valere – come detto – che tali versamenti si sono ridotti da fr. 100 000.– annui nel 2010 (accertati dal Pretore) a fr. 68 038.– annui nel 2011 e sono ulteriormente scesi a fr. 60 000.– annui nel 2012 in seguito al parziale rimborso del mutuo (passato dai fr. 3 000 000.– iniziali a

                                       fr. 2 004 928.–). La ricevibilità dell'argomentazione, fondata anche su documenti nuovi, è dubbia (sopra, consid. 2), mal comprendendosi perché il convenuto non potesse evocare la scalarità degli interessi almeno nel memoriale conclusivo davanti al Pretore (silente: pag. 19 e 20) anziché limitarsi a dichiarare l'introito di fr. 100 000.– annui durante il suo interrogatorio formale (verbale del 29 marzo 2011, risposta n. 11). Comunque sia, si volesse anche transigere al riguardo e riconoscere che nel 2011 il convenuto ha percepito interessi non più per fr. 8333.– mensili, ma solo per fr. 5670.– mensili, ulteriormente calati a fr. 5000.– mensili nel 2012, l'esito del giudizio non muterebbe, poiché come si vedrà in appresso (consid. 11f) egli risulta ugualmente in grado di garantire alla moglie il tenore di vita sostenuto prima della separazione.

 

                                  c)   Circa gli oneri ipotecari dovuti per i fondi a __________ e a __________ (che il Pretore ha dedotto dai redditi degli immobili), secondo l'appellante essi ascendono a fr. 100 000.– annui (__________), rispettivamente a fr. 92 000.– annui (__________), per complessivi fr. 16 000.– mensili (memoriale, pag. 25 in fondo) invece dei fr. 13 773.– conteggiati dal Pretore. Sta di fatto ch'egli rimprovera a quest'ultimo di essere caduto in una svista, ma non indica per nulla quali risultanze istruttorie sorreggerebbero la propria conclusione. Il Pretore ha menzio­nato con chiarezza i documenti su cui ha fondato il calcolo ai fini del giudizio (doc. 47, terzultimo foglio, e doc. 48: sentenza impugnata pag. 28 in alto). Spettava all'appellante citare con altrettanta chiarezza gli atti del carteggio che suffragano la propria asserzione. Invano se ne cercherebbe traccia finanche nel memoriale conclusivo. E in materia di contributi ali­mentari tra coniugi vige l'applicazione del principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), sicché non tocca a questa Camera passare al vaglio in luogo e vece dell'appellante la ponderosa documentazione agli atti. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello va dichiarato inammissibile.

 

                           11.  L'appellante avendo il diritto di conservare – come la moglie – il tenore di vita precedente la separazione, occorre definire il fabbisogno personale di lui. L'interessato afferma che alla somma di fr. 10 936.90 mensili accertata il Pretore devono ancora aggiungersi le spese di trasferta a __________ e a __________ per gestire la riattazione e il risanamento degli stabili (pag. 21 a metà), le spese per le ristrutturazione degli edifici (pag. 21 in fondo), oneri fiscali per non meno di fr. 5425.90 mensili (pag. 21 a metà) e contributi di mantenimento versati ai figli non comuni L__________, S__________ e N__________ per complessivi fr. 5250.– mensili (pag. 22 in fondo).

 

                                  a)   Il Pretore non ha riconosciuto spese di trasferta al convenuto perché questi lavora a casa e perché spese di trasferta non sono state riconosciute nemmeno alla moglie (sentenza impugnata, pag. 24 lett. g). Che l'appellante lavori a casa è senz'altro vero, ma ciò non significa ch'egli possa gestire la riattazione e il risanamento dei suoi stabili di reddito esclusivamente a distanza. Quanto alla moglie, non si vede quali spese di trasferta avrebbe potuto esporre, non esercitando attività lucrativa. La questione è che, sia come sia, le pretese pecuniarie vanno quantificate (DTF 137 III 617), mentre l'appellante si limita a rivendicare generiche “spese di trasferta”. Nel me­moriale conclusivo egli aveva esposto invero “trasferte” per fr. 500.– mensili (pag. 21), ma non ne aveva motivato lo scopo e il Pretore non era stato in grado di capire a che cosa queste servissero (sentenza impugnata, pag. 24 lett. g). Nell'appello egli non contesta di avere omesso qualsiasi motivazione della richiesta dinanzi al Pretore. Motiva ora la pretesa per la prima volta, ma (ammesso e non concesso che l'importo di fr. 500.– esposto nel memoriale conclusivo sia valido in appello) non può recare fatti nuovi (lo scopo dei viaggi) che avrebbe potuto addurre già davanti al primo giudice (art. 317 cpv. 1 CPC). Ne segue che, irricevibile, la pretesa sfugge a ulteriore disamina.

 

                                  b)  Quanto alla spesa per la ristrutturazione degli immobili a

                                       __________ e a __________, il Pretore l'ha ritenuta non prioritaria rispetto al mantenimento della famiglia, mentre i lavori edili eseguiti fino al luglio del 2011 (per fr. 1 200 000.– complessivi) risultavano essere stati finanziati con mutui ipotecari di cui già si consideravano interessi e ammortamenti (sentenza impugnata, pag. 28 lett. e). Nell'appello il convenuto definisce errata l'opinione del Pretore, asserendo trattarsi nel caso in esame di “costi già esistenti prima della separazione”, ma non indica alcuna cifra concreta da inserire nel proprio fabbisogno personale. Nulla figurava al proposito nemmeno nel memoriale conclusivo inoltrato al Pretore, le poste del fabbisogno elencate dal convenuto non alludendo nemmeno di scorcio a spese per la ristrutturazione di immobili (pag. 21). Priva una volta ancora di ogni quantificazione, la richiesta pecuniaria dell'appellante si rivela già di primo acchito improponibile.

 

                                  c)   In merito all'onere fiscale l'appellante ricorda ch'egli paga imposte nel Cantoni di Friburgo, Argovia e Ticino, oltre che imposte alla fonte dovute sui redditi esteri, di modo che il carico tributario “prudenzialmente” stimato dal Pretore in fr. 3000.– mensili (sentenza impugnata, pag. 24 lett. h) va aumentato almeno a fr. 5425.90 mensili. Di per sé la rivendicazione potrebbe anche avere qualche pertinenza. Il problema è che nulla è dato di sapere sul calcolo in base al quale l'appellante giunge alla cifra indicata, limitandosi egli ad affermare che il risultato “emerge dalla documentazione versata agli atti” (appello, pag. 21 lett. b). Il memoriale conclusivo presentato al Pretore, del resto, era altrettanto laconico (pag. 21). Se non che, in un appello non basta ribadire il proprio punto di vista; bisogna spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea o censurabile (ancora ultimamente: sentenza del Tribunale federale 4A_38/2013 del 12 aprile 2013, consid. 3.2). L'appellante avrebbe dovuto illustrare così, quanto meno per sommi capi, le basi del suo calcolo d'imposta, menzionando i documenti di cui intendeva valersi. Circoscritto a un enunciato di principio, l'appello si dimostra una volta di più irricevibile per carenza di motivazione.

 

                                  d)  Infine l'appellante rammenta di versare contributi di manteni­mento ai figli non comuni per complessivi fr. 5250.– mensili: fr. 1700.– a L__________, divenuto maggiorenne il 25 novembre 2011 (già prima che statuisse il Pretore), fr. 1700.– mensili a S__________ (a lui affidata dal 17 febbraio 2012, divenuta maggiorenne il 30 giugno 2013 in pendenza di appello), conformemente alla sentenza di divorzio dalla prima moglie, così come fr. 1850.– mensili a N__________, dovuti in esito a

                                       un'azione di mantenimento. In realtà v'è da domandarsi se tali obblighi rientrino nel fabbisogno personale dell'appellante. Comunque sia, l'interrogativo può rimanere irrisolto, poiché ad ogni modo l'appellante risulta in grado – come si vedrà oltre – di versare alla moglie fr. 5740.– mensili (fr. 6410.– mensili, compresi fr. 2916.65 mensili di “indennizzo” convenzionale, meno fr. 670.– di reddito proprio del­l'istan­te: sopra, consid. 8c e consid. 9) e di conservare il tenore di vita precedente la separazione (fr. 10 936.90 mensili, come ha accertato il Pretore).

 

                                  e)  Prima di illustrare la conclusione testé menzionata si impone nondimeno una verifica dei contributi di mantenimento fissati dal Pretore per S__________ (fr. 1455.– mensili, assegno familiare non compreso) e R__________ (fr. 1345.– mensili, assegno familiare non compreso), contributi che di per sé non sono contestati. Il Pretore si è limitato nondimeno a calcolarli fino al 6° com­pleanno dei figli, che S__________ ha compiuto il 4 settembre 2012 (neanche tre mesi dopo l'emanazione della sentenza pretorile) e R__________ il 22 aprile 2014 (in pendenza di appello). In virtù del prin­cipio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 CPC; DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294) occorre dunque che questa Camera verifichi l'adeguatezza dei contributi alimentari anche per la seconda fascia d'età (dal 6° al 12° anno).

 

                                       Ora, trattandosi di definire richieste introdotte nel marzo del 2010 giova applicare la tabella di quell'anno e ancorare il fabbisogno in denaro dei figli all'indice nazionale dei prezzi al consumo dalla decorrenza, per il che i contributi si trovano a seguire automaticamente l'evoluzio­ne del rincaro (analogamente: I CCA, sen­tenza inc. 11.2007.109 del 25 luglio 2011, consid. 6; sentenza inc. 11.2011.94 del 7 aprile 2014, consid. 8). Del resto le messe a punto periodiche delle tabelle da parte dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo – le quali riportano pur sempre valori medi statistici – si fondano dal 2000 in poi, pur con aggiustamenti puntuali, soprattutto sul carovita intervenuto da un anno all'altro (si veda ad esempio la tabella del 2005, valida anche per il 2006, o la tabella del 2013, valida anche per il 2014: www. ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/kinder_jugendhilfe/ unterhalt/unterhaltsbedarf.html).

 

                                       Ciò premesso, il fabbisogno in denaro di S__________ e R__________ dal 6° al 12° compleanno va stimato in base a quello di due figli previsto dalla tabella 2010 (decorrenza dell'obbligo alimentare) correlata alle ripetute raccomandazioni (fr. 1700.– mensili). Da esso va tolta la posta per cura e educa­zione, che

                                       l'istante può fornire in natura, non essendo occupata professionalmente (fr. 395.– mensili). Inoltre va sostituita la voce tabellare relativa al costo dell'alloggio (fr. 335.– mensili) con la quota pari rispettivamente a un terzo e a un quarto della spesa a carico del genitore affidatario (fr. 1076.– mensili in media di interessi ipotecari: sentenza impugnata, pag. 17 lett. b). Ne segue che il fabbisogno in denaro di S__________ ammonta a fr. 1330.– mensili (arrotondati) e quello di R__________ a fr. 1240.– mensili (arrotondati). Tali fabbisogni comprendono nondimeno l'assegno familiare (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7), che secondo la più aggiornata giurisprudenza del Tribunale federale va regolato a parte (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2). Dedotta tale prestazione (fr. 200.– mensili), il fabbisogno in denaro di S__________ risulta di fr. 1130.– mensili e quello di R__________ di fr. 1040.– men­sili. Giustamente il Pretore ha poi applicato a tali fabbisogni, vista la situazione particolarmente favorevole in cui versa il convenuto, la maggiorazione del 25% prevista dalle note raccomandazioni (RtiD II-2010 pag. 636 seg.). Onde, in definitiva, un fabbisogno in denaro di fr. 1415.– mensili per quanto riguarda S__________ e di fr. 1300.– mensili per quanto riguarda R__________. L'assegno familiare, come si è accennato, spetta ai figli indipendentemente dal genitore che lo riscuote. I contributi alimentari vanno adeguati inoltre all'indice nazionale dei prezzi al consumo del novembre 2009 (indice di 116.0 punti sulla scala di 100.0 punti del maggio 1993) a valere dal gennaio del 2011.

 

                                       Ne deriva che i contributi di mantenimento stabiliti dal Pretore (fr. 1455.– mensili per S__________, fr. 1345.– mensili per R__________) risultano adeguati anche per la seconda fascia d'età. È vero ch'essi sono definiti in base alla citata tabella del 2010 non sono indicizzati, ma è altrettanto vero che risultano lievemente più alti di quanto tale direttiva dispone. Non vi è ragione quindi perché questa Camera intervenga al riguardo.

 

                                  f)  Rimane da verificare se, conservando il suo tenore di vita

                                       anteriore alla separazione (fr. 10 936.90 mensili: sopra, consid. 11d), l'appellante sia in grado di garantire lo stesso tenore di vita anche alla moglie (fr. 5740.– mensili: sopra, consid. 11d), a S__________ (fr. 1455.– mensili) e a R__________ (fr. 1345.– mensili), senza dimenticare ch'egli deve provvedere anche a L__________ (fr. 1700.– mensili), a S__________ (fr. 1700.– mensili) e a N__________ (fr. 1850.– mensili). L'appellante sostiene, come si è accennato (consid. 10b), che nel 2011 egli ha percepito interessi dalla E__________ per soli fr. 5670.– mensili (non più per fr. 8333.– mensili come nel 2011), ulteriormente calati a fr. 5000.– mensili nel 2012, di modo che rispetto a quanto ha accertato il Pretore le sue entrate sono inferiori di fr. 2663.– mensili nel 2011 e di altri fr. 670.– mensili nel 2012. Foss'anche così, tuttavia, non si deve trascurare che i redditi accertati dal Pretore non comprendono l'“inden­nizzo” convenzionale di fr. 2916.65 mensili erogato a AO 1 (sentenza impugnata, pag. 29 in alto), che il Pretore ha tolto dalle entrate dell'appellante e considerato alla stregua di un introito proprio della moglie. Tenuto conto di ciò, l'appellante risulta agevolmente in grado di conservare il proprio tenore di vita anteriore alla separazione e di garantire lo stesso tenore di vita alla moglie (fr. 5740.– mensili) e ai figli comuni, sovvenendo appieno anche ai figli non comuni. In ultima analisi sul contributo alimentare per AO 1 l'appello si rivela quindi parzialmente fondato (il Pretore aveva condannato AP 1 a versare un contributo di fr. 4155.– mensili dal 17 maggio al 30 giugno 2010, di fr. 5560.– mensili dal 1° luglio 2010 al 28 febbraio 2011 e di fr. 8000.– mensili dal 1° marzo 2011 in poi, oltre al noto “indennizzo”).

 

                            IV.  Sulle spese processuali e le ripetibili

 

                           12.  Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sui diritti di visita e, per la maggior parte, sull'ammontare del contributo alimentare in favore della moglie, mentre vede respingere la richiesta intesa all'assegnazione dell'alloggio coniugale. Nel complesso si giustifica così di addebitargli equamente un terzo delle spese (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Il resto andrebbe a carico di AO 1, la quale tuttavia non ha risposto all'appello e non può essere considerata soccombente. Non va tenuta perciò ad assumere spese né a rifondere ripetibili (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In simili circostanze tanto vale prelevare unicamente la ridotta quota di spese processuali a carico dell'appellante. Per quanto riguarda le osservazioni inoltrate il 6 lu­glio 2012 da AO 1 alla richiesta di effetto sospensivo contestuale all'appello, le ripetibili vanno compensate, il beneficio essendo stato parzialmente concesso dal presidente della Camera.

 

                                  L'esito del giudizio odierno si riflette altresì sul dispositivo inerente alle spese processuali e alle ripetibili della decisione impugnata, che il Pretore ha suddiviso nella proporzione di un quarto al­l'istante e di tre quarti al convenuto. Tenuto calcolo del fatto che in prima sede il contenzioso verteva anche sui contributi alimentari per i figli, equitativamente è il caso di ripartire le spese a metà e di compensare le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese).

 

                            V.  Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                           13.  Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato sen­za riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la Camera avendo dovuto statuire non solo sulle conseguenze pecuniarie del divorzio, ma anche sulle relazioni personali tra padre e figli.

 

Per questi motivi,

 

decide:                  I.  L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                  1.3   Le relazioni personali di AP 1 con i figli S__________ (2006) e R__________ (2008) sono regolate come segue:

–  un fine settimana su due, dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 19.00;

–  una settimana annua a Natale, una alternativamente a Pasqua o carnevale, una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive.

                                                AP 1 ha diritto al recupero degli incontri persi qualora la responsabilità per il mancato svolgimento delle visite fosse riconducibile a AO 1.

                                                Nel caso in cui l'uno o l'altro figlio fosse ammalato o non potesse incontrare il padre, AP 1 è autorizzato a esercitare il diritto di visita all'altro figlio.

                                         1.6   AP 1 è condannato a versare dal 17 mag­gio 2010 a AO 1 un contributo alimentare di fr. 5740.– mensili, compreso l'“in­dennizzo” di fr. 2916.65 mensili pattuito nella convenzione notarile del 14 novembre 2008 (punto II/1).

                                         3.     La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese di fr. 340.–, da anticipare da AO 1, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             II.  Le spese processuali ridotte di fr. 850.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                            III.  Notificazione:

 

– avv.;

–.

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

                               

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).