Incarto n.
11.2012.73

Lugano,

25 luglio 2012/mc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

vicecancelliera:

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2008.186 (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 28 luglio 2008 da

 

 

AP 1 (2004),

(rappresentata dalla madre RA 1

e patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2),

 

 

 

 

giudicando sull'appello dell'11 luglio 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 giugno 2012;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza dell'11 giugno 2012 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha condannato AO 1 (1973) a versare ogni mese a RA 1 (1972) i seguenti contributi alimentari indicizzati per la figlia AP 1 (nata il 29 gennaio 2004):

                                         fr. 1345.– dal 1° luglio 2007 al 28 febbraio 2008,

                                         fr. 1050.– dal 1° marzo al 31 dicembre 2008,

                                         fr.   630.– dal 1° gennaio al 30 giugno 2009,

                                         fr. 1050.– dal 1° luglio 2009 al 30 aprile 2010,

                                         fr. 1500.– dal 1° maggio al 30 settembre 2010,

                                         fr. 1170.– dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010,

                                         fr. 1430.– dal 1° gennaio al 31 marzo 2011,

                                         fr. 1300.– dal 1° al 30 aprile 2011,

                                         fr.   780.– dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2015,

                                         fr.   860.– dal 1° gennaio 2016 alla maggiore età,

                                         assegni familiari non compresi. La tassa di giustizia e le spese (fr. 1600.– complessivi) sono state poste per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, tenuto a rifondere alla figlia fr. 3000.– per ripetibili ridotte. AP 1 e AO 1 sono stati ammessi entrambi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

                                  B.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 luglio 2012, redatto dal proprio avvocato, in cui chiede che la sentenza del Pretore sia riformata nel senso di obbligare AO 1 a versarle

                                         “fr. xxx dal 1° maggio 2011 alla maggiore età” (punto 1).

                                         L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La decisione impugnata è stata emessa con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese che fino al 31 dicembre 2010 regolava – tra l'altro – le azioni di mantenimento. Sarebbe stata appellabile così entro 10 giorni (art. 428 cpv. 2 CPC ticinese). Alle impugnazioni si applica tuttavia “il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione” (art. 405 cpv. 1 CPC), ovvero – in concreto – la disciplina degli art. 308 segg. CPC. Ora, nel nuovo diritto le sentenze relative ad azioni mantenimento (emanate con la procedura semplificata: art. 295 CPC) sono appellabili, dandosi un valore litigioso di almeno fr. 10 000.–, nel termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Introdotto entro quest'ultima scadenza, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Nel memoriale l'appellante offre una serie di prove nuove (docu­menti, testimoni, interrogatorio del convenuto) intese a dimostrare che AO 1 si sottrae – come la di lui moglie – all'accertamento dei propri redditi. Tali mezzi istruttori appaiono di per sé proponibili, tanto più che nel diritto di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294). Non sono tuttavia di alcuna presumibile utilità ai fini della decisione, destinata a risolversi – come si vedrà oltre – in un giudizio di non entrata in materia.

 

                                   3.   Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Pretese pecuniarie, in particolare, devono essere cifrate, sia perché l'appello preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata unicamente nei limiti delle conclusioni, sia perché entro tali limiti l'autorità superiore deve statuire nel merito (e non può – almeno di norma – rinviare gli atti in prima sede per nuovo giudizio), sia perché la controparte deve avere modo di difendersi

                                         adeguatamente e valutare – dandosi il caso – se introdurre un appello incidentale (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese pecuniarie cifrate (DTF 137 III 620 consid. 4.5 con riferimenti), nemmeno nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 621 consid. 5 con riferimenti). Le richieste di contributi ali­mentari per figli minorenni non sfuggono dunque alla regola.

 

                                         È vero che l'esigenza di formulare conclusioni pecuniarie cifrate non deve trascendere nell'eccesso di formalismo. Un appello con richieste pecuniarie non quantificate può rivelarsi eccezionalmente ammissibile, di conseguenza, ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata – si evinca quale sia l'ammontare della somma pretesa (DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti). Se anche tale ricerca risulta infruttuosa, nondimeno, l'appello va dichiarato irricevibile, senza che l'appellante possa contare sull'assegnazione di un termine supplementare entro cui sanare il difetto (DTF 137 III 622 consid. 6.4 con riferimenti).

 

                                   4.   Nella fattispecie l'appellante non indica, nella richiesta di giudizio, quale contributo alimentare dovrebbe versarle il padre a decorrere dal 1° maggio 2011 in luogo e vece dell'importo stabilito dal Pretore (fr. 780.– mensili fino al 31 dicembre 2015, fr. 860.– mensili dal 1° gennaio 2016 fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi). La questione è di sapere perciò se in via eccezionale la cifra possa desumersi dalla motivazione, eventualmente facendo capo alla sentenza impugnata. Sta di fatto che nella motivazione l'appellante contesta il reddito del convenuto e quello della di lui moglie, denuncia situazioni finanziarie poco chia­re e manovre della controparte intese a occultare i propri introiti, notifica un serie di prove nuove, ma all'entità del contributo alimentare chiesto in riforma della decisione impugnata dopo il 1° maggio 2011 neppure allude. In simili circostanze anche la decisione del Pretore non può essere di alcun ausilio interpretativo.

 

                                         Del resto, avesse inteso ribadire in appello – per ipotesi – la conclusione di fr. 1450.– mensili avanzata davanti al Pretore, mal si comprenderebbe perché l'interessata abbia sostituito tale cifra con l'indicazione “fr. xxx”. Men che meno ove si pensi ch'essa è patrocinata da un legale. Che poi questa Camera non sarebbe stata vincolata alla cifra richiesta, il diritto di filiazione essendo governato – come detto – dal principio inquisitorio illimitato (consid. 2), poco importa (consid. 3). Ne segue che, carente di presupposti formali, l'appello non adempie i requisiti dell'art. 311 cpv. 1 CPC e va dichiarato irricevibile.

 

                                   5.   Nell'appello l'interessata chiede altresì che gli oneri di prima sede siano posti a carico del convenuto, il quale va tenuto a rifonderle fr. 4000.– per ripetibili. La conclusione è subordinata tuttavia all'accoglimento dell'appello, che nella fattispecie non entra in linea di conto. Senza portata propria, dato l'esito del giudizio essa si rivela senza oggetto.

 

                                   6.   Le spese processuali di appello seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante inducono a rinunciare equitativamente a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Né si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio, per contro, non può essere accolta, simile beneficio potendo essere conferito solo quando “la domanda non appaia priva di probabilità di successo” (art. 117 lett. b CPC). Nel caso in esame l'appello denotava sin dall'inizio la sua irricevibilità. La concessione dell'assistenza giudiziaria è dunque esclusa.

 

                                   7.   Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è verosimilmente proponibile sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ancorché non sia dato di sapere quale sia il valore litigioso delle “conclusioni rimaste controverse dinanzi all'autorità inferiore” (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), AP 1 non avendo formulato in appello alcuna conclusione cifrata.

 

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   4.   Notificazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.