Incarto n.

11.2012.74
11.2012.74

Lugano

6 ottobre 2014/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2010.165 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con

istanza del 20 luglio 2010 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 13 luglio 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 2 luglio 2012;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  AP 1 (1967) e AO 1 (1972) si sono sposati a __________ il 14 agosto 1998, adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati L__________, il 3 dicembre 1998, e P__________, il 27 giugno 2000. Durante la vita in comune il marito, disegnatore edile, ha lavorato come direttore tecnico per la __________ di __________, mentre la moglie, laureata in giurisprudenza a __________ e con un Executive Master of Business Administration conseguito alla __________ di __________, non ha svolto attività lucrativa. I coniugi si sono separati nell'aprile del 2008, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 692 RFD di __________, di proprietà del marito) per trasferirsi in un appartamento a __________.

 

                            B.  Adito il 22 gennaio 2008 da AO 1 a protezione dell'unione coniugale, con sentenza del 18 settembre 2009 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha dato atto che i coniugi vivono separati dall'aprile del 2008, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato i figli congiuntamente ai genitori, ha istituito una curatela educativa e ha obbligato il marito a versare dal 1° aprile 2010 contributi alimentari di fr. 3320.– mensili per la moglie, di fr. 790.– mensili (oltre la metà dell'assegno familiare) per la figlia L__________ e di fr. 705.– (oltre la metà dell'assegno familiare) per il figlio P__________, autorizzandolo a dedurre “quanto già pagato per alimenti e al massimo fr. 2072.– mensili per i costi ipotecari da lui onorati o che onorerà in futuro in relazione all'appartamento coniugale di sua proprietà” (inc. DI.2008.15).

 

                            C.  Il 20 luglio 2010 AO 1 si è rivolta al Pretore per ottenere l'affidamento esclusivo dei figli (riservato il diritto di visita paterno), come pure l'aumento dal 1° aprile 2010 del contributo alimentare per sé a fr. 3825.– mensili, di quello per L__________ a fr. 1460.– mensili e di quello per P__________ a fr. 1290.–, assegni familiari non compresi, autorizzando il marito a dedurre al massimo fr. 2072.– mensili per i costi ipotecari che lui avrebbe onorato in relazione all'appartamento coniugale di sua proprietà. Identiche domande essa ha formulato in via cautelare. All'udienza del 20 settembre 2010, indetta per la discussione cautelare e il contrad­dittorio, AP 1 ha proposto di respin­gere l'istanza. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 29 marzo 2012 AO 1 ha confermato le richieste dell'istanza, salvo aumentare a fr. 1460.– mensili (oltre l'assegno familiare) il contributo alimentare chiesto dal 1° luglio 2012 per P__________. Nel proprio allegato del 27 marzo 2012 AP 1 ha respinto ogni pretesa della moglie. Con sentenza del 2 luglio 2012 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, aumentando il contributo alimentare per la moglie a fr. 3650.– mensili dal 1° aprile 2010. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 luglio 2012 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere respingere l'istanza. AO 1 non ha presentato osservazioni. Nel frattempo, il 10 settembre 2010, AP 1 ha promosso azione di divorzio e con decreto cautelare del 2 luglio 2012 il Pretore ha affidato i figli alla custodia esclusiva della madre (riservato il diritto di visita paterno), ha confermato la curatela educativa, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie e ha condannato il marito a versare contributi alimentari per lei (compresi tra fr. 3000.– e fr. 3650.– mensili) e per i figli (compresi tra fr. 805.– e fr. 2110.–) dal 1° settembre 2010, autorizzando di nuovo AP 1 a dedurre “quanto già pagato per alimenti e al massimo fr. 2072.– mensili per i costi ipotecari da lui onorati o che onorerà in futuro in relazione all'appartamento coniugale di sua proprietà” (inc. OA.2010.111). Contro tale decreto AP 1 è insorto mediante appello del 13 luglio 2012, tuttora pendente.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, le cause ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolate dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le misure a tutela del­l'unione coniugale – comprese le rispettive modifiche – intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono pertanto appellabili, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, dandosi controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata dei contributi alimentari per moglie e figli in discussione al momento in cui è stata emanata la decisione di primo grado. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 3 luglio 2012. Depositato il 13 luglio 2012, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                             2.  Entrambe le parti hanno trasmesso a questa Camera il 21 settembre 2012, il 17 dicembre 2012 e il 19 aprile 2013 atti processuali relativi alla causa di divorzio in corso. Il convenuto ha fatto seguire inoltre, il 13 maggio 2013, un conteggio della Cassa disoccupazione __________ dal quale si evince che nel 2009 e nel 2010 la moglie ha percepito indennità di disoccupazione per complessivi fr. 21 595.–. Il 16 aprile 2014 egli ha precisato che ciò è giunte a sua conoscenza solo il 6 maggio 2013 in seguito a un'istanza di edizione nella causa di merito, nonostante la moglie avesse sempre negato la riscossione di simili indennità. Come si vedrà oltre, tali mezzi di prova non appaiono tuttavia di rilievo per il giudizio. Non giova dunque diffondersi sulla loro ricevibilità (art. 317 cpv. 1 CPC).

 

                             3.  Il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale rimane competente per statuire sull'assetto della vita separata fino alla litispendenza dell'azione di divorzio, anche se la sua decisione interviene in seguito (DTF 129 III 62 consid. 3 con riferimenti). Una volta introdotta l'azione di divorzio, invece, la competenza per modificare l'assetto stabilito a protezione del­l'unione coniugale spetta unicamente al giudice del divorzio. Dopo l'introduzione della causa di divorzio il giudice a protezione dell'unione coniugale rimane competente solo per adottare misure relative al lasso di tempo che precede l'avvio di tale causa (DTF 138 III 648 consid. 3.3.2 con rinvii; v. anche RtiD I-2007 pag. 745 consid. 7). Ciò premesso, oggetto dell'attuale decisione resta la modifica del contributo alimentare per la moglie dal 1° aprile 2010 fino al momento in cui è subentrato l'assetto cautelare decretato dal giudice del divorzio, il 1° settembre 2010.

 

                             4.  Le condizioni per modificare provvedimenti a tutela dell'unione coniugale (art. 179 cpv. 1 CC) sono già state riassunte dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che una modifica si giustifica ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate (o si siano avverate solo in parte), oppure quando il giudice abbia statuito senza conoscere circostanze determinanti. Le parti non possono invocare per contro un errato apprezzamento delle circostanze iniziali, la procedura non avendo lo scopo di correggere la decisione precedente, ma solo di adattarla alla nuova situazione. Decisivo è lo stato di fatto al momento in cui è presentata l'istanza di modifica (sentenza del Tribunale federale 5A_547/2012 del 14 marzo 2013, consid. 4.2). Qualora ravvisi i presupposti dell'art. 179 cpv. 1 CC, il giudice fissa i nuovi contributi di mantenimento dopo avere aggiornato gli elementi presi in esame per il calcolo nel giudizio precedente (sentenza del Tribunale federale, 5A_860/2013 del 29 gennaio 2014, consid. 4.2 e 4.3 con rinvio a DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 e 137 III 606 consid. 4.1.2).

 

                             5.  Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto come nella precedente sentenza del 18 settembre 2009 egli avesse imputato alla moglie, dal 1° aprile 2010, un reddito ipotetico di fr. 2500.– mensili ritenendo possibile, alla luce della di lei formazione ed età, come pure delle esigenze legate alla cura dei figli, l'esercizio di un'attività lucrativa al 40–50%. Se non che, dopo numerose e infruttuose ricerche tra il 2009 e il 2011, l'interessata ha reso verosimili evidenti difficoltà nel reperire un impiego e l'impossibilità di conseguire il reddito ascrittole. In condizioni del genere si giustificava così, secondo il Pretore, di ridurre il reddito ipotetico a fr. 1500.– mensili (come chiedeva l'interessata), corrispondente allo stipendio mensile netto di una cameriera al 50%. Le parti non avendo messo in discussione il reddito del marito (fr. 11 800.– mensili) né l'ammontare del fabbisogno familiare (fr. 11 665.– mensili) né il fabbisogno in denaro dei figli (che appariva invariato), il Pretore ha fissato così in fr. 3650.– mensili il contributo alimentare mensile che il marito deve versare alla moglie (fabbisogno di lei fr. 4300.– mensili, meno il reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili, più la mezza eccedenza del bilancio familiare di fr. 817.50 mensili). Per ragioni di equità egli ha fatto retroagire inoltre l'aumento del contributo dal 1° aprile 2010, allorché egli aveva inizialmente deciso di imputare all'istante un reddito ipotetico.

 

                             6.  L'appellante contesta in primo luogo che la moglie si sia sufficientemente prodigata per trovare un'attività retribuita, sostenendo che, seppure essa abbia svolto quattro o cinque ricerche mensili, come reputa il Pretore, ciò non basta allo scopo, poiché le casse di disoccupazione impongono da due a quattro ricerche per settimana. Per di più, quanto intrapreso dalla moglie nel caso specifico era carente dal profilo qualitativo, ove appena si pensi che mancava un curriculum vitae e la necessaria documentazione, di modo che richieste di lavoro e partecipazioni a pubblici concorsi erano destinate sin dall'inizio all'insuccesso. Per il resto, il semplice fatto di avere esibito un elenco di persone che la moglie avrebbe interpellato in vista di un impiego (doc. 17) non dimostrerebbe alcunché, trattandosi di una mera dichiarazione di parte, per altro contestata. Anche alla luce della formazione e delle competenze linguistiche (italiano, inglese e spagnolo) di cui l'istante dispone – conclude l'interessato – non si giustificava quindi una riduzione del reddito ipotetico né, men che meno, un aumento del contributo alimentare.

 

                             7.  Nelle circostanze descritte occorre verificare – a un esame di verosimiglianza – se le previsioni formulate in base alla situazione esistente al momento in cui il Pretore ha statuito il 18 settembre 2009 (inc. OA.2008.15) non si siano avverate o si siano avverate solo in parte. Ora, a quel tempo i figli frequentavano la scuola dell'obbligo e l'istante stessa intendeva reinserirsi in una professione, sicché il Pretore le aveva imputato un guadagno potenziale di fr. 2500.– mensili grazie anche alla formazione universitaria di lei. Per darle il tempo necessario di reperire un'occupazione idonea, nondimeno, egli aveva fissato la decorrenza del reddito dal 1° aprile 2010.

 

                                  a)   Nell'appello il convenuto rimprovera alla moglie di non essersi annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione, rinunciando così a conseguire un reddito. In realtà risulta che ai ruoli della disoccupazione l'istante si era iscritta già nel 2009 (contrariamente a quanto essa ha dichiarato al Pretore durante l'interrogatorio formale del 29 ottobre 2010), tant'è che ha percepito indennità assicurative dal febbraio di quell'anno fino al febbraio del 2010 (conteggio prodotto in appello dal convenuto medesimo il 13 maggio 2013: sopra, consid. 2). Se non che, quando si è rivolta al Pretore il 20 luglio 2010 chiedendo l'aumento del contributo alimentare per sé dal 1° aprile 2010, essa aveva ormai esaurito simili indennità. Certo, dal febbraio del 2009 al febbraio del 2010 AO 1 ha incassato dal marito il contributo alimentare mensile sottacendo la parallela riscossione di indennità assicurative (come AP 1 lamenta nell'appello), ma ciò non riguarda il periodo oggetto del presente giudizio, che va dal 1° aprile al 1° settembre 2010. Se mai AP 1 avrebbe potuto sollecitare una revisione della precedente sentenza a tutela dell'unione coniugale, chiedendo che dal febbraio del 2009 al febbraio del 2010 si riducesse il contributo alimentare a suo carico di quanto la moglie aveva percepito da altra fonte (analogamente, in materia di provvedimenti cautelari nell'ambito di una causa di divorzio: DTF 127 III 498 consid. 3a). La questione trascende nondimeno – come detto – i limiti dell'attuale giudizio.

 

                                  b)  L'appellante fa valere che, comunque sia, anche dopo il 1° aprile 2010 la moglie non si è adeguatamente attivata per cercare lavoro, avendo inoltrato un numero di candidature insufficiente e non debitamente corredato dei documenti giustificativi. Il Pretore ha accertato tuttavia che AO 1 ha diramato anche nel 2010 quattro o cinque ricerche d'impiego ogni mese, in vari ambiti e funzioni (lavori d'ufficio, di consulenza e finanche dirigenziali), conseguendo nel contempo un diploma federale come assistente del personale e frequentando un corso di lingua inglese di livello intermedio (sentenza impugnata, consid. 4.2). Nelle sue lettere di presentazione essa ha esposto partitamente inoltre la formazione scolastica e professionale seguita, le sue conoscenze linguistiche, così come le esperienze lavorative maturate nel settore in cui postulava l'assunzione. Pur in assenza di un formale curriculum vitae, dalle candidature emer­geva in modo chiaro il profilo dell'interessata.

 

                                       Analoghe richieste d'impiego l'interessata aveva già cominciato a inviare, del resto, nell'aprile del 2009 e ha continuato a spedire sull'arco di due anni, ancora nel 2011 (sentenza impugnata, loc. cit.). E fino al febbraio del 2010 queste erano state reputate idonee dall'assicurazione contro la disoccupazione, per numero e per contenuto. È vero che il diritto di famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione perseguono scopi diversi, sicché un comportamento che può giustificare il diritto a indennità contro la disoccupazione potrebbe risultare insufficiente di fronte agli obblighi che incombono in virtù del diritto di famiglia (I CCA, sentenza inc. 11.2007.88 del 31 luglio 2009, consid. 5b). L'appellante non spiega tuttavia – né è dato a divedere – perché nel caso specifico soccorrerebbero estremi del genere. Al proposito l'appello manca di consistenza.

 

                                  c)   Ne discende che l'istante ha reso verosimile l'impossibilità di conseguire, dopo il 1° aprile 2010, il reddito imputatole dal Pretore nella sentenza a protezione dell'unione coniugale emanata il 18 settembre 2009. A ragione pertanto il Pretore ha modificato il contributo alimentare previsto allora, mentre il metodo di calcolo e i fattori che entrano in linea di conto per la definizione del contributo alimentare non sono contestati. Resta da stabilire se si giustificasse di far decorrere la modifica – come ha deciso il Pretore –  prima ancora che AO 1 ne facesse richiesta.

 

                             8.  L'appellante sostiene che in difetto di motivi gravi e impellenti di equità non sussistano i presupposti per modificare provvedimenti a tutela dell'unione coniugale con effetto retroattivo. Tanto meno – egli adduce – per una differenza di soli fr. 330.– mensili rispetto al contributo alimentare originario (fr. 3320.– mensili), per una durata di qualche mese e per obblighi che risalgono ad anni orsono. Tutt'al più – egli epiloga – l'aumento del contributo alimentare sarebbe potuto decorrere in concreto dal 20 luglio 2010 (data dell'istanza di modifica).

 

                                  a)   La prassi di questa Camera si fondava nel passato sul principio per cui – di massima – una modifica di contributi alimentari provvisio­nali o a protezione dell'unione coniugale avesse effetto solo per il futuro, ma che ragioni di equità potessero indurre il giudi­ce a far decorrere la modifica già dalla presentazione dell'istanza (RtiD I-2005 pag. 757 n. 39c). La giurisprudenza del Tribunale federale ha precisato ora che la modifica di contributi alimentari provvisio­nali o a protezione dell'unione coniugale esplica effetti – di regola – sin dall'intro­duzione dell'istanza, il creditore della presta­zio­ne dovendo prendere in considerazione già da quel momento un'eventuale riduzione o soppressione del contributo. Per contro, una modifica retroattiva di contributi alimentari provvisio­nali, la cui decorrenza preceda l'inoltro dell'istanza, è prospettabile solo in eventualità del tutto eccezionali (I CCA, senten­za inc. 11.2012.26 del 25 luglio 2014, consid. 12 con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5A_894/2010 del 15 aprile 2011 consid. 6.2, in: SZZP/RSPC 4/2011 pag. 315). Tali sono, ad esempio, l'assenza all'estero o l'ignota dimora del debitore alimentare, il comportamento ingannevole di una parte, la grave malattia o l'impedimento ad agire dell'avente diritto (SZZP/RSPC 4/2011 pag. 315 con rinvio a DTF 111 II 107 in fondo).

 

                                  b)  Nel caso in esame non si intravedono nemmeno da lungi premesse assimilabili a quelle testé accennate. Il Pretore ha creduto di scorgere “impellenti ragioni di equità” nel “considerevole divario” che separa l'accertamento del reddito ipotetico fissato nella sentenza del 18 settembre 2009 da quello che figura nella decisione impugnata (sentenza impugnata, consid. 4 in fine). Tale divario sarà fors'anche considerevole, ma non integra nemmeno volendo essere generosi una circostanza “del tutto eccezionale” nel senso inteso della menzionata giurisprudenza. Nulla giustificava perciò che egli si scostasse dalla regola per cui la modifica della precedente decisione decorresse dall'introduzione dell'istanza, il 20 luglio 2010. Su questo punto l'appello si rivela provvisto di buon fondamento e la sentenza del Pretore va riformata.

 

                             9.  L'appellante si duole infine che il Pretore abbia omesso di indicare, nel giudizio impugnato, la facoltà per lui di compensare quanto già pagato a titolo di contributi alimentari fino a concorrenza di fr. 2070.– mensili, compresi gli oneri ipotecari. Dal dispositivo della decisione impugnata si desume testualmente, tuttavia, che l'unico elemento modificato dal Pretore rispetto alla precedente decisione consiste nell'entità del contributo alimentare per la mo­glie. Tutto il resto sussiste invariato, a cominciare dalla facoltà per AP 1 di dedurre quanto già versato per contributi alimentari fino a fr. 2070.– mensili, oneri ipotecari inclusi. Tant'è che la stessa istanza di modifica presentata dalla moglie prevedeva tale possibilità. Sulla questione non giova pertanto attardarsi.

 

                           10.  Le spese della decisione odierna seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitto sull'ammontare del contributo di mantenimento per la moglie, ma ottiene causa vinta sulla relativa decorrenza. Equitativamente si giustifica così di addebitagli un terzo dei costi, mentre il resto andrebbe a carico della moglie, la quale però non ha formulato osservazioni all'appello e va dunque esente da spese, oltre che dall'obbligo di rifondere ripetibili (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). L'emanazione del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente agli oneri processuali di primo grado (divisi a metà) e alle ripetibili (compensate), che può rimanere invariato, il Pretore avendo dovuto statuire in quella sentenza anche sull'affidamento dei figli e sul diritto di visita.

 

                           11.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro il pronunciato odierno (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         L'istanza volta alla modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale decise il 18 settembre 2009 (inc. DI.2008.15) è parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare dovuto da AP 1 a AO 1 in via anticipata è aumentato a fr. 3650.– mensili dal 20 luglio 2010.

 

                                  Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali ridotte, di fr. 250.–, sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                             3.  Notificazione:

 

– avv.;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                  La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).