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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |
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vicecancelliera: |
Baggi Fiala |
sedente per statuire nella causa SO.2011.807 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 28 novembre 2011 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2), |
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giudicando sull'appello del 14 agosto 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 23 luglio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Statuendo con sentenza del 23 luglio 2012 su un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 28 novembre 2011 da AP 1 (1963) nei confronti del marito AO 1 (1960), il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha condannato AO 1 a versare contributi alimentari per quest'ultima di fr. 920.– mensili dal 1° febbraio al 30 aprile 2011, di fr. 615.– mensili dal 1° maggio al 30 giugno 2011, di fr. 975.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 e di fr. 1630.– mensili dal 1° gennaio 2012 in poi, come pure un contributo alimentare per la figlia R__________ (1993) di fr. 740.– mensili dal 1° febbraio al 30 aprile 2011 e di fr. 500.– mensili dal 1° maggio al 30 giugno 2011. Inoltre il Pretore ha ordinato alla __________, di trattenere fr. 1630.– mensili dallo stipendio di AO 1 e di riversarlo su un conto bancario intestato alla moglie. Le spese processuali (fr. 3000.– complessivi) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è stata respinta.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 luglio 2012 per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 1881.35 mensili dal 1° gennaio 2012 al 30 marzo 2018 e a fr. 1781.35 mensili in seguito. Essa postula altresì il conferimento dell'assistenza giudiziaria in primo grado. L'appello non ha formato oggetto di intimazione a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono emanate, dal 1° gennaio 2011, con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 271 lett. a CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce mediante decisione impugnabile entro 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC) non sospesi dalle ferie (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). Se tali misure vertono su questioni esclusivamente patrimoniali l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Tale presupposto è dato nella fattispecie.
2. La notificazione di una decisione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Quest'ultima disposizione si applica anche qualora il destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii a un indirizzo di fermo posta, il principio della buona fede processuale imponendo alle parti di adoperarsi affinché possano essere loro notificati gli atti giudiziari (DTF 138 III 227 consid. 3.1 con riferimenti). Il termine di giacenza di sette giorni comincia a decorrere il giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che l'avviso di ritiro della raccomandata è stato depositato nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario (DTF 134 V 51 consid. 4). Poco importa che il settimo giorno corrisponda a un giorno feriale o festivo (DTF 127 I 31 consid. 2b; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 25 ad art. 138).
3. Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata spedita alla patrocinatrice dell'istante martedì 24 luglio 2012 e l'avviso di ricevimento è stato depositato nella casella di quest'ultima il giorno seguente (doc. C di appello: informazioni dalla Posta Svizzera inerenti al recapito __________). Il termine di sette giorni dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC è scaduto quindi mercoledì 1° agosto 2012, indipendentemente dal fatto che questo fosse un giorno festivo. A nulla rileva che la destinataria sia riuscita a ritirare il plico ancora il 6 agosto 2012, il termine di sette giorni non prolungandosi nemmeno se la posta conserva l'invio per un periodo più lungo (DTF 127 I 34 consid. 2b). Ne deriva che in concreto il termine per appellare la decisione citata – di cui l'appellante doveva evidentemente attendersi la notificazione – è cominciato a decorrere giovedì 2 agosto 2012, l'indomani del settimo giorno successivo al tentativo di consegna infruttuoso, ed è scaduto sabato 11 agosto 2012. Trattandosi appunto di un sabato, esso si è protratto fino a lunedì 13 agosto 2012 (art. 142 cpv. 3 CPC). L'appello in esame tuttavia è stato consegnato allo sportello postale di __________ martedì 14 agosto 2012 alle ore 16.14 (attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato). Si rivela quindi tardivo e, come tale, inammissibile (art. 143 cpv. 1 CPC).
4. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'atto non essendo stato notificato al convenuto per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante non può essere accolta, il beneficio richiesto non essendo destinato a coprire spese di un atto processuale tardivo (art. 117 lett. b CPC).
5. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta
4. Notificazione a:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello.
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.