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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa OA.2008.151 (rettifica del registro fondiario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 25 settembre 2008 da
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AP 1
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contro |
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Comune di AO 1 patrocinato dall'avv. PA 1), |
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giudicando sull'appello del 20 agosto 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 15 giugno 2012;
Ritenuto
in fatto: A. In seguito al raggruppamento dei terreni avvenuto nel Comune di AO 1 tra il 1938 e il 1947 il dott. A__________ è diventato proprietario della particella n. 287 RT, lungo la strada cantonale che dalla riva del Lago __________ sale verso la chiesa e la parte alta del paese. Valendosi della delimitazione e terminazione dei confini eseguita nell'ambito di tale procedura il Comune ha inteso dotarsi del registro fondiario federale. A tal fine esso ha avviato sin dal 1945 una nuova misurazione catastale, i cui atti sono stati pubblicati dal 9 marzo al 27 giugno 1959,
contestualmente all'accertamento dei diritti reali per l'impianto del registro fondiario definitivo (RFD). La particella n. 287 RT ha ricevuto così un nuovo numero (774 RFD) e la sua superficie, determinata in base a una misurazione del 1954, è risultata di 3764 m². Nel termine di pubblicazione degli atti catastali A__________ non ha presentato ricorso. Il 25 luglio 1961 egli ha sottoscritto la minuta n. 165 (“epurazione dei diritti notificati”) relativa alla sua particella n. 287 RT, che ha funto da base per l'intavolazione della medesima nel registro fondiario definitivo, entrato in vigore nel Comune il 1° maggio 1965.
B. La particella n. 774 è costeggiata, lungo il confine a est e a sud, da un sentiero pubblico: la particella n. 1473, proprietà del Comune di AO 1 (208 m²). Poco sotto la particella n. 774 il sentiero incrocia una strada comunale, denominata P__________ (particella n. 1430), e prosegue poi verso valle sulla particella n. 783 (438 m², anch'essa proprietà del Comune di AO 1). Prima della sua intavolazione nel registro fondiario definitivo il sentiero figurava già nelle planimetrie del “Progetto di raggruppamento dei terreni con rete stradale del Comune di AO 1”, del dicembre 1938 e del febbraio 1941, ma non aveva una numerazione propria. Documento giustificativo per l'iscrizione nel registro fondiario definitivo delle particelle n. 783 (438 m²) e 1473 (208 m²) è stata poi la minuta n. 301, del 30 settembre 1961.
C. Con l'entrata in vigore, nel 1993, delle nuove ordinanze federali sulla misurazione ufficiale, nel dicembre del 1999 l'ing. __________ di __________ è stato incaricato, quale geometra revisore, di trasporre su un supporto elettronico i piani catastali del Comune di AO 1. Egli ha riscontrato allora che le linee di confine della particella n. 774 coincidevano con quelle della lastra catastale in alluminio del 1958, ma che la superficie risultava di 3551 m² e non di 3764 m². Il 18 luglio 2002 egli ha informato così della circostanza AP 1, divenuta proprietaria del fondo il 9 ottobre 1997 per legato dello zio A__________, spiegando il divario con un errore di calcolo commesso ai tempi della misurazione precedente. Inoltre egli ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a eseguire la rettifica, ciò che l'ufficiale ha fatto l'indomani, correggendo in 3551 m² la superficie della particella n. 774 e indicando, a giustificazione della modifica, un errore di misurazione.
D. Il 14 luglio 2003 AP 1 ha contestato l'operato dell'ufficiale del registro fondiario davanti al Tribunale cantonale amministrativo, che con lettera del 16 luglio 2003 le ha comunicato di non essere competente per entrare in materia. Simultaneamente essa ha presentato un “reclamo” al Dipartimento delle istituzioni, Sezione del registro fondiario e di commercio, il quale ha fatto seguire l'atto alla Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto. Questa ha poi scritto a AP 1 il 2 settembre 2003 che la legge cantonale sulle misurazioni catastali allora applicabile non prevedeva mezzi di impugnazione contro la rettifica di errori nel calcolo della superficie dei fondi, se non – ipotesi estranea alla fattispecie – ove tali errori modificassero i confini delle particelle.
E. Il 25 settembre 2008 AP 1 ha promosso un'azione di rettifica del registro fondiario (art. 975 cpv. 1 CC) contro il Comune di AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo che la superficie della sua particella n. 774 sia accertata in 3764 m² e che la particella n. 1473, indebita, sia radiata dal registro fondiario, con obbligo per l'ufficiale di procedere alle modifiche. Essa ha fatto valere, in sintesi, che la minor superficie rilevata dal geometra revisore non è da ricondurre a un errore di misurazione, ma al fatto che l'area occupata dal sentiero pubblico a lato del suo fondo sarebbe stata sottratta dal Comune alla sua particella n. 774 in esito all'impianto del registro fondiario definitivo. Il convenuto, in
altri termini, avrebbe fatto intavolare indebitamente la particella n. 1473, la cui superficie corrisponde (circa) a quella che manca alla sua particella n. 774. Con risposta del 4 dicembre 2008 il Comune di AO 1 ha proposto di respingere la petizione.
F. L'udienza preliminare si è tenuta l'11 febbraio 2009 e l'istruttoria, nell'ambito della quale è stata assunta una perizia calligrafica per verificare eventuali manipolazioni sui fogli di calcolo dell'area inerente alla particella n. 774, si è chiusa il 20 ottobre 2010. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 14 marzo 2011 AP 1 ha riaffermato le proprie richieste. In un allegato conclusivo di quel medesimo giorno il Comune ha proposto una volta ancora di respingere l'azione. Il 16 maggio 2012 il Pretore ha ordinato un'ispezione d'ufficio della minuta n. 301 riguardante l'intavolazione delle particelle n. 783 e n. 1473, proprietà del Comune. Nei loro nuovi allegati conclusivi del 4 e del 5 giugno 2012 le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni anche in seguito dell'ispezione. Statuendo con sentenza del 15 giugno 2012, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 8000.– con le spese di fr. 4683.30 a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al convenuto fr. 18 000.– per ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 20 agosto 2012 per ottenere che la sua azione sia accolta o, in subordine, che la decisione impugnata sia annullata e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2012 il Comune di AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuavano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Nel cessato ordinamento cantonale le azioni fondate sull'art. 975 CC erano trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese (I CCA, sentenza inc. 11.2004.43 del 22 giugno 2006, consid. 1). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), avvenuta in concreto il 15 giugno 2012. Ora, il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero non contiene norme specifiche sulle azioni dell'art. 975 CC. Queste sono rette perciò dalla procedura semplificata fino al valore litigioso di fr. 30 000.– (art. 243 cpv. 1 CPC) e dalla procedura ordinaria oltre tale valore (art. 219 CPC), onde l'appellabilità della decisione di primo grado entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1) se il valore litigioso raggiungeva ancora fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
Nella fattispecie il Pretore ha fissato il valore litigioso, attenendosi a quanto l'attrice adduceva nella petizione, in fr. 208 000.– (sentenza impugnata, pag. 21), cifra che non appare inverosimile e che non è contestata dalle parti. La soglia del valore appellabile è pertanto raggiunta. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al precedente patrocinatore dell'attrice il 18 giugno 2012. Tenuto conto delle ferie giudiziarie intercorse dal 15 luglio al 15 agosto 2011 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), il termine di ricorso è giunto a scadenza la domenica 19 agosto 2012, salvo prorogarsi a lunedì 20 agosto 2012 in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2. Il 12 agosto 2013 l'appellante ha segnalato a questa Camera di avere riscontrato, nel fascicolo processuale, solo una delle fotografie del sentiero comunale (particella n. 1473) scattate durante il sopralluogo del 14 ottobre 2009 e ha chiesto di verificare se altre istantanee non fossero rimaste in Pretura, sollecitando in caso contrario l'indizione di un nuovo sopralluogo. Alla richiesta essa ha accluso ulteriori fotografie, che tuttavia non sono ricevibili poiché nuovi documenti sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). L'appellante non prospetta in concreto estremi del genere. Quanto alle istantanee di cui essa lamenta la mancanza, il presidente della Camera ha già scritto all'interessata che l'incarto risulta contenere tutte le fotografie scattate al sopralluogo del 14 ottobre 2009 (doc. richiamati IV). La situazione sul terreno del resto è chiara e non si vede la necessità di esperire una nuova ispezione dei luoghi, sulla cui esigenza l'appellante per altro non spende parola. Nelle condizioni descritte giova procedere senza indugio, di conseguenza, alla trattazione dell'appello.
3. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che l'attrice chiede non solo di modificare la superficie della propria particella n. 774, ma anche di radiare la particella n. 1473 dal registro fondiario, aggregandola alla propria. Il che legittima, a suo parere, l'azione di rettifica del registro fondiario (art. 975 cpv. 1 CC). Ciò premesso, nel merito il Pretore ha respinto la petizione per più motivi. Anzitutto egli ha ritenuto che il Comune sia diventato proprietario della particella n. 1473 per prescrizione acquisitiva ordinaria, avendo usato il fondo in buona fede, pacificamente e senza interruzione sin dal 1965 (consid. 7). Inoltre egli ha rilevato che l'operato dell'ufficiale del registro fondiario, il quale ha corretto il 19 luglio 2002 la superficie della particella n. 774 – su indicazione del geometra revisore – in 3551 m², poteva avvenire anche senza il consenso della proprietaria e senza l'intervento del giudice (consid. 8).
In terzo luogo e comunque sia – ha continuato il Pretore – l'intavolazione della particella n. 1473 nel registro fondiario definitivo non è avvenuta indebitamente, come pretendeva l'attrice, ma in modo del tutto regolare, sulla scorta di una minuta (n. 301) del 30 settembre 1961 successiva a un frazionamento del 12 gennaio 1960 (n. 654), in esito al quale una porzione di 200 m² era stata scorporata dalla particella n. 783 (proprietà del Comune) ed era andata a formare appunto la particella n. 1473 (consid. 9, 10 e 12). Infine – ha epilogato il Pretore – la perizia calligrafica esperita nel corso dell'istruttoria ha escluso manipolazioni sui fogli di calcolo (risalenti al 1954) relativi alla superficie della particella n. 774 che avvalorassero l'ipotesi di una sottrazione di terreno a beneficio della particella n. 1473 (consid. 11). Anzi, il sentiero comunale che corrisponde a quest'ultima particella figurava già nelle planimetrie del “Progetto di raggruppamento dei terreni con rete stradale del Comune di AO 1”, del dicembre 1938 e del febbraio 1941, pur senza avere una numerazione propria (consid. 13). Onde, in ultima analisi, il rigetto della petizione.
4. Dal profilo formale l'appellante rimprovera al primo giudice di
avere trascurato che il Comune non ha prodotto gli atti della nuova misurazione catastale destinata all'impianto del registro fondiario definitivo depositati dal 9 marzo al 27 giugno 1959. Essa rammenta che il Pretore aveva ammesso l'edizione di tali planimetrie (ordinanza dell'11 febbraio 2009), salvo rinunciarvi dopo avere saputo che il Comune non era in grado di esibirle. In circostanze del genere – essa sostiene – andava ritenuto vero quanto lei affermava, ossia che la particella n. 774 conglobava originariamente anche la particella n. 1473. Tutt'al più la renitenza del Comune giustificherebbe il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio, fermo restando che il rifiuto di collaborare all'assunzione delle prove va qualificato come indizio significativo in favore delle proprie allegazioni (memoriale, pag. 17 punto 14).
Si conviene che il Pretore non si è espresso sulla richiesta dell'attrice, la quale chiedeva di sanzionare la mancata edizione del catasto originale (piano n. 10), pubblicato nel 1959 dal Comune (lettera 28 aprile 2009 dell'ing. __________: doc. richiamato IIA). A parte il fatto però che un giudice non è tenuto a determinarsi su ogni singola allegazione delle parti (le esigenze di motivazione poste dall'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC ticinese non eccedevano i requisiti minimi del diritto federale che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost.), in concreto l'appellante non può valersi dell'art. 210 CPC ticinese per pretendere che il comportamento del Comune faccia apparire vero quanto essa affermava. Intanto la giurisprudenza ha già avuto modo di domandarsi se nella sua tassatività l'art. 210 CPC ticinese fosse compatibile con il diritto federale (I CCA, sentenza inc. 11.1996.50 dell'8 ottobre 1997, consid. 4). Per tacere di ciò, nulla induce a presumere che il Comune abbia mentito dichiarando di non saper ritrovare, a distanza di cinquant'anni, gli atti della misurazione catastale depositati nel 1959. Il fatto è senz'altro increscioso, ma anche nel nuovo diritto di procedura un rifiuto indebito di cooperare all'assunzione delle prove (art. 164 CPC) presuppone che la parte sia in grado di collaborare (Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 8 ad art. 164). L'appellante non sostanzia elementi che potrebbero far pensare nel caso specifico a una riluttanza deliberata del Comune. Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
5. Sempre dal profilo formale l'appellante fa valere che il Comune non ha mai mosso obiezioni a una perizia di parte (doc. K) allestita il 15 aprile 2008 dall'ing. __________ di __________ (SG), suo fratello, il quale intendeva dimostrare come al momento di essere intavolata nel registro fondiario definitivo la particella n. 1473 fosse stata sovrapposta alla particella n. 774 . Non contestato, il referto doveva quindi valere per riconosciuto, sicché gli atti della causa andrebbero ritornati al primo giudice perché statuisca di nuovo (appello, pag. 19 punto 15). In realtà il Pretore ha rilevato a ragione che l'art. 199 CPC ticinese, secondo cui una scrittura privata firmata si aveva per riconosciuta se la parte contro la quale era prodotta non la eccepiva espressamente di falso, si riferiva solo – per giurisprudenza invalsa e consolidata – a documenti censurati di falso formale, cioè fasulli o contraffatti (sentenza impugnata, consid. 1). La validità materiale di un documento prodotto in giudizio a sostegno di un'affermazione di parte o di un preteso diritto soggiaceva invece alla libera valutazione del giudice, ovvero all'ordinario apprezzamento delle prove (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 216). Invano l'appellante contesta, per vero apoditticamente, tale giurisprudenza. E nel caso precipuo l'autenticità del referto non è mai stata in discussione. L'art. 199 CPC ticinese non è dunque di alcuna pertinenza.
6. Nel merito l'appellante ribadisce la propria versione dei fatti (memoriale, punti 1 a 7), ovvero – in sintesi – che la superficie di 3764 m² riferita nel 1954 alla sua particella n. 774 comprendeva in realtà anche la particella n. 1473, sicché il confine tra i due fondi è indebito e il secondo fondo va conglobato nel primo. A tal fine essa esordisce con una propria cronistoria come se si trovasse ancora dinanzi al Pretore (memoriale, pag. 2, punti 1 a 8). Ciò non è ammissibile. Davanti all'autorità di secondo grado un appellante deve spiegare perché gli accertamenti del primo giudice siano erronei (art. 310 lett. b CPC), non perché siano attendibili i propri. Nella misura in cui si scosta dai fatti constatati dal Pretore senza sostanziare perché essi sarebbero contrari agli atti o alle risultanze processuali, l'appello sfugge dunque a qualsiasi esame.
7. In diritto l'appellante contesta dapprima che il Comune sia potuto diventare proprietario della particella n. 1473 per prescrizione acquisitiva (art. 661 CC), contrariamente a quanto reputa il Pretore. A suo avviso in effetti la prescrizione acquisitiva non può compiersi su una particella inesistente e iscritta indebitamente nel registro fondiario, poiché ciò equivarrebbe ad ammettere una prescrizione “controtabulare” (memoriale, pag. 6, punti 1 e 2). Simile argomento parte tuttavia dal presupposto che l'intavolazione della particella n. 1473 nel registro fondiario sia indebita. Fosse vero il contrario, la questione risulterebbe senza oggetto. Prima di vagliare oltre il problema giova esaminare pertanto le censure rivolte alla legittimità dell'iscrizione. Dovessero essere accolte, si tornerà sul tema.
8. L'appellante invoca il diritto alla prova garantitogli dall'art. 8 CC (memoriale, pag. 8 punto 3), senza indicare però in che cosa consista la violazione della norma nella fattispecie. L'assunto si esaurisce così in un enunciato teorico fine a sé stesso. Anche quando si duole che la sentenza impugnata non rispetta i principi sgorganti dall'art. 8 CC (memoriale, pag. 9 punto 4) l'appellante cade in generiche recriminazioni, di cui è arduo per altro inferire il senso. Intendesse lamentare una carenza di motivazione della sentenza impugnata, l'ipotesi andrebbe scartata già per il fatto che l'attrice ha capito benissimo quali motivi abbiano indotto il Pretore a decidere in una direzione piuttosto che in un'altra. In caso contrario mal si capirebbe, del resto, come le sarebbe stato possibile redigere un allegato di 20 pagine per contestare l'opinione del primo giudice. Su questo punto l'appello non merita perciò altra disamina.
9. Sostiene l'appellante che gli atti della misurazione catastale depositati nel 1959 sono vincolanti anche per l'ufficiale del registro fondiario, che di conseguenza non poteva più essere creata la particella n. 1473 dopo di allora, che la particella n. 1473 è stata scorporata dalla particella n. 783 senza titolo giuridico, che nessun errore di misurazione è mai intercorso per quanto riguarda la sua particella n. 774, che la modifica della superficie da parte dell'ufficiale del registro fondiario nel 2002 richiedeva il suo consenso e che essa ha acquisito la particella n. 774 di 3764 m² per prescrizione acquisitiva (memoriale, pag. 10 punto 5). Prive di qualsiasi confronto con la motivazione del Pretore, simili critiche si dimostrano già di primo acchito irricevibili. Il Pretore ha compiutamente spiegato che nel diritto ticinese un errore di calcolo nella superficie di un fondo può sempre essere corretto anche senza il consenso del proprietario o del giudice (sentenza impugnata, consid. 8), che la particella n. 1473 è stata regolarmente creata nel 1961 in conformità alla pubblicazione degli atti relativi alla misurazione catastale del 1959 (consid. 10), che la particella n. 1473 è stata derivata dalla particella n. 783 in seguito a un piano di mutazione del 1960 (loc. cit.) e che l'errore riguardante la superficie della particella n. 774 si deve a un'inavvertenza commessa dal geometra assuntore nel 1954 (consid. 11). Con tali motivazioni l'appellante non si confronta. In condizioni del genere una prescrizione acquisitiva di un fondo di 3764 m² non può manifestamente entrare in linea di conto. Al proposito l'appello cade finanche nel vuoto.
10. L'appellante ripete che nella fattispecie la superficie della particella n. 774 non poteva essere rettificata senza il suo consenso o senza il consenso del suo predecessore, né tanto meno senza valido titolo giuridico (memoriale, pag. 11 punto 6). Sulla questione del consenso la doglianza è irricevibile, l'appellante omettendo una volta ancora di confrontarsi con la chiara motivazione del primo giudice (sentenza impugnata, consid. 8). Quanto al valido titolo giuridico, il Pretore ha spiegato che secondo il diritto ticinese (art. 88 della previgente legge sulla misurazione catastale) la superficie di un fondo poteva essere rettificata d'ufficio in ogni tempo (loc. cit.). Nemmeno con tale motivazione l'appellante cerca di misurarsi, ciò che denota una volta di più la manifesta irricevibilità della censura.
11. A parere dell'appellante il Comune non poteva creare la particella n. 1473 senza alcun titolo giuridico e senza atto pubblico (memoriale, pag. 12 punto 7). Il Pretore ha accertato però che – come detto – documento giustificativo per l'iscrizione nel registro fondiario definitivo della particella n. 1473 (208 m²) è la minuta n. 301 del 30 settembre 1961 (sentenza impugnata, consid. 10). Che la superficie di tale particella sia stata sottratta alla particella n. 774 è una tesi dell'appellante, non un accertamento da cui ci si debba dipartire. Anche al riguardo l'appello riesce così destituito di consistenza.
12. Per l'appellante il Comune “è vincolato alla sua opinione originaria che la particella n. 774 (…) ha una superficie di 3764 m²”,
opinione da cui non può scostarsi salvo venire contra factum proprium, avendo incassato i tributi correnti e l'imposta di successione in base ai dati di quella superficie (memoriale, pag. 13 punti 8 e 9). Se non che, fino al luglio del 2002, ovvero fino a quando il geometra ing. __________ ha scoperto che la superficie di 3764 m² era frutto di un errore di calcolo risalente al 1954, nessuno immaginava nulla del genere. E quando la superficie è stata rettificata nel registro fondiario il 19 luglio 2002 il Comune non è minimamente intervenuto. Tutt'altro è il problema di sapere quanto il Comune debba eventualmente rimborsare all'attrice per prelievi fiscali riscossi in esubero sulla base dell'errato calcolo della superficie del fondo, ma il tema esula manifestamente dalla presente causa. Imputare un comportamento contraddittorio al Comune, ad ogni modo, è fuori luogo.
13. Reitera l'appellante nell'affermazione secondo cui la superficie di un immobile indicata nel registro fondiario ha carattere costitutivo e non può essere modificata, sicché nella fattispecie il Comune “si è illegalmente appropriato di 200 m² staccati dalla particella n. 774”, ciò “che per nessuna ragione al mondo può essere accettato” (memoriale, pag. 14 punto 10). Inutilmente ripetitivo, l'asserto è una volta ancora irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Il Pretore ha illustrato con riferimenti di dottrina che la superficie di una particella indicata nel registro fondiario è per taluni autori un dato di mera descrizione, mentre per altri può essere modificata solo con l'assenso dell'avente diritto o del giudice (sentenza impugnata, consid. 8). Il Cantone Ticino – egli ha continuato – ha seguito il primo orientamento (art. 88 della vecchia legge sulla misurazione ufficiale, identico all'attuale art. 57 cpv. 1). Comunque sia – egli ha soggiunto – la controversia è senza portata pratica, poiché in concreto l'attrice ha potuto rimettere in causa l'operato dell'ufficiale con l'azione di rettifica del registro fondiario, ciò che implica per finire una decisione del giudice. Su quest'ultimo ragionamento l'attrice sorvola appieno, onde l'insufficiente motivazione – e, quindi, l'irricevibilità – dell'appello.
14. Secondo l'appellante tra la sua particella n. 774 e la particella n. 1473 “non vi è nessun confine” poiché “a sostegno della presenza di un tale limite manca qualsiasi documentazione pertinente dal punto di vista del diritto privato”. A mente sua inoltre l'indicazione della superficie fondiaria nel libro mastro del registro fondiario non può essere modificata, come non possono essere modificati i confini delle particelle (memoriale, pag. 15 punto 11). Sulla rettifica dei dati inerenti alla superficie dei fondi non è il caso di tornare ulteriormente (sopra, consid. 13). Quanto all'esistenza del confine tra la particella n. 774 e la particella n. 1473, l'attrice tenta manifestamente di equivocare.
a) L'impianto del registro fondiario definitivo in un Comune era preceduto nel Cantone Ticino – allora come ora – non solo da una nuova misurazione catastale, ma da una previa demarcazione dei confini (art. 43 cpv. 1 della vecchia legge sul registro fondiario, del 2 febbraio 1933, vLRF: BU 33 pag. 135). Nei Comuni in cui la proprietà fondiaria era molto frazionata ciò avveniva in concomitanza con il raggruppamento dei terreni, dopo di che iniziava la nuova misurazione catastale (cfr. l'art. 44 vLRF) allo scopo di introdurre il registro fondiario definitivo (art. 48 vLRF). Negli altri Comuni la demarcazione dei confini avveniva come procedura a sé stante (art. 64 cpv. 1 della legge citata). Scopo dell'operazione era accertare le linee di demarcazione fra le proprietà (art. 71 vLRF) e per giungere a ciò si applicavano termini e segni di confine in modo da indicare materialmente sul posto la linea accertata (art. 72 vLRF). Ricevuta l'approvazione dell'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto, gli “abbozzi di campagna” erano poi depositati per un mese in Municipio, al quale gli interessati potevano presentare reclamo (art. 82 cpv. 1 e 2 vLRF). I reclami erano poi trasmessi a uno o più periti designati dal Consiglio di Stato (art. 84 cpv. 1 vLRF) e contro le decisioni peritali era data azione “da proporsi alla Pretura competente” (art. 84 cpv. 5 vLRF). I proprietari che non avevano presentato reclamo non erano “più ammessi a contestare i dati iscritti negli abbozzi di demarcazione né i segni di confine posati” (art. 83 vLRF).
b) Nel Comune di AO 1 la delimitazione e terminazione dei confini è avvenuta con il raggruppamento dei terreni, ad eccezione dei nuclei abitati di __________ e di __________ (estranei alla particella n. 774), nei quali l'operazione è stata eseguita contestualmente alla nuova misurazione catastale (doc. E, pag. 3 a metà). E già a quel tempo il sentiero comunale formante l'odierna particella n. 1473 figurava nelle planimetrie del “Progetto di raggruppamento dei terreni con rete stradale del Comune di AO 1”, del dicembre 1938 e del febbraio 1941, seppure privo di numerazione propria (sentenza impugnata, consid. 13), a quei tempi non prevista per fondi del demanio pubblico. L'appellante non contesta ciò. Non contesta neppure che tra la sua particella n. 774 e la particella n. 1473 si riscontrino oggi ancora segni di confine (loc. cit. con richiamo agli atti del sopralluogo). Tanto meno risulta che il geometra ing. __________ abbia dichiarato il falso quando ha affermato che, sovrapponendo nel 2002 la lastra catastale del 1958 e quella nuova (destinata alla trasposizione dei dati su un supporto informatico), i confini della particella n. 774 coincidevano (sentenza impugnata, pag. 7 in alto). Nella misura in cui cerca di ridiscutere – se non di negare – oggi linee di confine definitivamente accertate in esito alla pubblicazione dei dati correlati alla delimitazione delle proprietà eseguita nel raggruppamento dei terreni, per altro senza addurre alcun elemento concreto (se non illazioni correlate all'erroneo calcolo della superficie del suo fondo), l'attrice non può dunque trovare ascolto.
c) Alla pubblicazione degli atti riguardanti la delimitazione e la terminazione dei confini ha ancora fatto seguito in concreto – come detto – la pubblicazione in Municipio degli atti relativi alla nuova misurazione catastale, dal 9 marzo al 27 giugno 1959, contestuale all'accertamento dei diritti reali per l'impianto del registro fondiario definitivo. È vero che in tale sede non era più possibile rimettere in causa la demarcazione dei confini (art. 87 in fine vLRF). Sta di fatto che nemmeno in simile circostanza A__________ ha mosso appunti alla terminazione del proprio fondo, né ha preteso che il sentiero comunale corresse sul suo terreno, né ha contestato – per avventura – una qualsivoglia servitù di passo pubblico che potesse gravare la sua particella. Mal si intravede dunque come oggi l'attrice possa affermare, a cinquant'anni di distanza e sulla base di semplici congetture, che tra la sua particella n. 774 e la particella n. 1473 “non vi è nessun confine” e che anzi la particella n. 1473 sarebbe una porzione della propria. Una volta di più l'appello è manifestamente destinato pertanto all'insuccesso.
15. L'appellante invoca il principio dell'affidamento nel registro fondiario (art. 973 CC), sostenendo di dover essere protetta nella sua buona fede quando A__________ le ha legato la particella n. 774, la cui superficie risultava di 3764 m². L'ufficiale del registro fondiario non poteva dunque – essa sottolinea – togliere 200 m² alla sua particella qualificando il trasferimento di superficie alla stregua di una mera rettifica (memoriale, pag. 16 punto 12). Simili argomentazioni si fondano ancora sul presupposto, tuttavia, che l'appellante si sia vista legare dallo zio non solo la particella n. 774, ma anche particella n. 1473 ivi compresa, e che l'ufficiale del registro fondiario abbia proceduto allo scorporo. In realtà dalla sentenza impugnata risulta che l'area della particella n. 774 non ha mai ecceduto 3551 m², sicché non è dato a divedere come l'interessata potesse pretendere, indipendentemente dalla sua buona fede nel registro fondiario, di ricevere nel 1997 un terreno di 3764 m². Inconsistente, l'appello si riduce su questo punto a una petizione di principio.
16. Ripete l'appellante che l'ufficiale del registro fondiario non poteva modificare nel 2002 il dato relativo alla superficie della particella n. 774, poiché nemmeno il geometra ing. __________ è stato in grado – essa pretende – di individuare un errore di calcolo (memoriale, pag. 17 punto 13). L'attrice continua nondimeno ad argomentare come se si trovasse ancora davanti al primo giudice. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato chiaramente in che è consistito lo sbaglio commesso dal geometra assuntore nel 1954 (verificando il calcolo, egli aveva corretto per errore un risultato giusto: consid. 11 in fine). L'errore quindi è intercorso per davvero e su tale accertamento l'attrice non prende nemmeno posizione. Invano essa torna perciò a criticare l'operato dell'ufficiale del registro e il comportamento dell'ing. __________. Priva di qualsiasi riferimento alla sentenza impugnata, la sua recriminazione si palesa finanche irricevibile.
17. Se ne conclude che, in quanto ammissibile, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre il Comune di AO 1, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. Esso chiede che l'ammontare della medesima consideri la temerarietà delle argomentazioni avversarie, ma dimentica che – diversamente da quanto disponeva l'art. 152 CPC ticinese fino al 31 dicembre 2010 – in caso di temerarietà processuale non sono più previste ripetibili maggiorate alla controparte, ma, oltre alla eventuale non entrata in materia, solo l'addebito di spese processuali nelle procedure gratuite (art. 115 CPC) e la pronuncia di sanzioni disciplinari nei confronti della parte o del suo patrocinatore (art. 128 cpv. 3 CPC: I CCA, sentenza inc. 11.2013.11 del 24 luglio 2014, consid. 3). Estremi del genere non si riscontrano lontanamente in concreto.
18. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 4000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 8000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
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– avv. dott.; – avv.. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).