Incarto n.
11.2012.85

Lugano

11 giugno 2014/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

 

vicecancelliera:

Gianella

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2010.233 (divisione ereditaria: contestazione d'inventario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 6 luglio 2010 da

 

 

AP 1

AP 2 e

AP 3 ()

 (patrocinati dall' PA 2)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. dott. PA 1),

 

lite che gli attori hanno denunciato all'

 

avv.,

 

come pure nella causa DI.2010.237 (identico oggetto) della medesima Pretura promossa con istanza dell'8 luglio 2010 dallo stesso

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. dott. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

 AP 1

 AP 2 e

 AP 3 ()

 (patrocinati dall'avv. PA 2),

 

giudicando sull'appello del 24 agosto 2012 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro la sentenza emessa dal Pretore il 7 agosto 2012 e

 

sull'appello incidentale del 1° ottobre 2012 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  E__________ nata __________ è deceduta nel 1965 a __________, suo ultimo domicilio, lasciando quali eredi il marito A__________ (1895) con i figli E__________ (1918), U__________ (1919) e C__________ (1921). A__________ è deceduto a __________ il 26 aprile 1979. Su richiesta di E__________ e U__________, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato il 13 novembre 1984 la divisione delle eredità dei genitori, nominando il dott. A__________

                                  __________ in qualità di notaio divisore.

 

                            B.  Sull'inventario delle eredità (brevetto n. __________ del 12 giugno 1987), comprendente vari immobili a __________, sono sorte contestazioni che il Pretore ha deciso con sentenza del 26 ottobre 1992, ordinando di inserire tra i passivi delle successioni un credito di E__________ per cure e assistenza prestate alla madre E__________ (fr. 9600.– con interessi dal 29 aprile 1979) e tra gli attivi i seguenti crediti:

                                  fr. 16 795.75 con interessi dalla scadenza media nei confronti del coerede C__________ per godimento di beni successori;

                                  fr. 17 128.95 con interessi al 5% dal 15 dicembre 1985, da adeguare al momento della divisione effettiva, nei confronti del coerede U__________ per godimento della particella n. 10 389 RFP di __________;

                                  fr. 21 277.70 con interessi al 5% dal 15 dicembre 1985, da adeguare al momento della divisione effettiva, nei confronti dei coeredi U__________ ed E__________ per godimento delle particelle n. 3483, 3328, 3330, 3230 RFD e n. 10 387 RFP di __________;

                                  fr. 80 131.90 con interessi al 5% dal 15 dicembre 1985, da adeguare al momento della divisione effettiva, nei confronti del coerede U__________ per godimento a scopo abitativo della particella n. 3233 RFD di Bellinzona e

                                  fr. 81 179.– con interessi al 5% dal 15 dicembre 1985, da adeguare al momento della divisione effettiva, nei confronti della coerede E__________ per godimento a scopo abitativo della particella n. 3233 RFD di Bellinzona.

 

                                  Il 23 dicembre 1992 questa Camera ha dichiarato irricevibile un appello introdotto da E__________ e U__________ contro tale sentenza (inc. 137/92).

 

                            C.  Nei successivi 16 anni, durante i quali non è stato compiuto alcun atto di procedura, sono deceduti E__________, cui è subentrato il figlio AO 1 (1944), U__________, cui è subentrato lo stesso AO 1, e C__________, cui sono subentrati la moglie AP 1 nata __________ (1925) con i figli AP 2 (1953) e AP 3 (1960). Il 23 settembre 2008 gli eredi hanno raggiunto un accordo sull'assegnazione degli immobili. In seguito il notaio divisore ha continuato le sue operazioni e con brevetto n. 2862 del 14 giugno 2010 ha accertato l'esistenza di contestazioni “sull'ammontare dei crediti della massa nei singoli componenti e la CE 1, sia al riguardo alle modalità di calcolo degli stessi crediti sia sulla durata del godimento, sia per quel che concerne l'eventuale prescrizione nel frattempo subentrata”. Ricevuti gli atti dal notaio divisore, il Pretore ha assegnato alle parti il 17 giugno 2010 un termine di venti giorni per avanzare le loro pretese con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 480 cpv. 2 CPC ticinese).

 

                            D.  AP 1, AP 2 e AP 3 hanno promosso causa il 6 luglio 2010 contro AP 1 perché l'inventario della successione fosse modificato come segue:

                                  All'attivo dell'inventario sono iscritti i seguenti crediti della successione E__________:

                                  fr. 16 795.75 nei confronti di C__________, rispettivamente della CE 1;

                                         fr. 17 128.95 nei confronti di U__________, rispettivamente di AO 1;

                                         fr. 21 277.70 nei confronti di U__________, rispettivamente di AO 1;

                                         fr. 80 131.90 nei confronti di E__________, rispettivamente di AO 1;

                                         fr. 81 179.– nei confronti di E__________, rispettivamente di AO 1;

                                         interesse del 5% p.a.:

                                         a) su fr. 216 513.30 a partire dal 15 dicembre 1985;

                                         b) su fr. 245 919.58 a partire dalla scadenza media stabilita dal Pretore;

                                         Al passivo dell'inventario è iscritto il seguente debito della successione E__________:

                                         fr. 49 165.35 a favore di AO 1 per le spese anticipate dal 1994 al 2010 in favore della Comunione ereditaria E__________.

 

                                  Nella sua risposta del 13 luglio 2010 AP 1 ha proposto di respingere l'azione. Al contraddittorio del 2 settembre 2010 le parti hanno confermato le rispettive posizioni (inc. DI.2010.233).


                            E.  Nel frattempo, l'8 luglio 2010, AO 1 si è rivolto anch'egli al Pretore perché tra i passivi dell'inventario fosse iscritto un suo credito di fr. 68 389.50, dagli attivi fossero stralciate pretese nei suoi confronti per fr. 80 131.90, fr. 81 179.–, per i canoni successivi al 26 ottobre 1992 di due appartamenti nella casa posta sulla particella n. 3233 RFD di __________ (salvo fr. 26 385.– con interessi al 5% dal 15 febbraio 2007 da iscrivere tra gli attivi dell'inventario a debito di AO 1), per fr. 17 128.95, fr. 21 277.70 e per tutti i fitti ai quali tali crediti si riferiscono dopo il 26 ottobre 1992 poiché prescritti. In via subordinata egli ha chiesto di accertare che il termine “adeguamento” figurante nel dispositivo della sentenza del 26 ottobre 1992 si riferisce “all'aggiunta di canoni, rispettivamente dei fitti successivi alla sentenza ai crediti valuta dalla stessa data e non all'aumento del canone di locazione e dei fitti”, fermo restando che gli adeguamenti dei canoni e dei fitti siano decurtati degli importi stabiliti al termine dell'istruttoria e che nell'inventario sia iscritto un credito a carico di AP 1, AP 2 e AP 3 per fr. 16 795.75 con interessi al 5% dal 15 gennaio 1985. Nella loro risposta del 30 lu­glio 2010 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione in ordine, subordinatamente nel merito. L'attore ha replicato il 2 settembre 2010, mantenendo le proprie domande. I convenuti hanno duplicato il 13 settembre 2010, confermando la loro risposta (inc. DI.2010.237).

 

                             F.  Congiunte le due cause per l'istruttoria e il giudizio e terminata il 1° febbraio 2012 l'assunzione delle prove, compreso l'allestimento di una perizia sul valore locativo e di reddito delle particelle n. 3228, 3230, 3233, 3330 e 8240 RFD di __________, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 23 luglio 2012 AO 1 ha sostanzialmente ribadito le proprie domande. Nel loro allegato del 27 luglio 2012 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno confermato il rispettivo punto di vista, chiedendo inoltre di inserire tra gli attivi dell'inventario un credito di fr. 66 963.– verso AO 1, un altro credito di fr. 125 755.92 verso il

                                  medesimo, un credito di fr. 13 479.59 verso di loro, e di iscrivere tra i passivi un debito di fr. 50 877.20 verso AO 1 o, in subordine, di accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa

                                  di fr. 16 795.75 nei loro confronti, come pure delle pretese di fr. 9600.– e di fr. 68 389.50 (salvo fr. 23 085.90 o fr. 45 766.20), sempre nei loro confronti.

 

                            G.  Statuendo il 7 agosto 2012, il Pretore ha parzialmente accolto le petizioni e ha ordinato la modifica dell'inventario nel seguente modo (dispositivi n. 1.1.2 , 1.1.3 e 1.1.4):

                                  Al passivo è iscritto un ulteriore debito di fr. 30 620.65 a favore di AO 1.

                                         All'attivo sono iscritti i seguenti crediti a carico di AO 1:

                                         fr. 5252.50 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2008 a titolo di pigioni per l'appartamento situato al piano terreno della particella n. 3233 RFD di __________, il resto delle pigioni essendo prescritte;

                                         fr. 34 380.– oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2008 a titolo di pigioni per l'appartamento sito al primo piano della particella n. 3233 RFD di __________, il resto delle pigioni essendo prescritte;

                                         fr. 659.50 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2008 a titolo di affitto per il godimento del fondo n. 3230 RFD di __________, il resto dei fitti essendo prescritti.

 

                                  Il Pretore ha poi accertato la prescrizione dei seguenti crediti:

                                  fr. 9600.– oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 1985 a favore di AO 1 riconosciuti con sentenza del 26 ottobre 1992;

                                  fr. 80 131.90.– oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 1985 a carico di AO 1 riconosciuti con sentenza del 26 ottobre 1992;

                                  fr. 81 179.– oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 1985 a carico di AO 1 riconosciuti con sentenza del 26 ottobre 1992;

                                  fr. 16 795.75 oltre interessi dalla scadenza media a favore di AO 1 riconosciuti con sentenza del 26 ottobre 1992;

                                  fr. 17 128.95 oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 1985 a carico di AO 1 riconosciuti con sentenza del 26 ottobre 1992;

                                  fr. 21 277.70 oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 1985 a carico di AO 1 riconosciuti con sentenza del 26 ottobre 1992.

                                  La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese di fr. 12 000.– complessivi sono state poste per quattro quinti solidalmente a carico di AP 1, AP 2 e AP 3 e per il resto a carico di AO 1, al quale i primi sono stati tenuti a rifondere, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 4200.– per ripetibili ridotte. Visto l'esito del giudizio, il 17 agosto 2012 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno denunciato la lite all'avv. PI 1, loro precedente patrocinatore.

 

                            H.  Contro la sentenza appena citata AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti a questa Camera con un appello del 24 agosto 2012 nel quale chiedono di riformare il giudizio impugnato iscrivendo tra gli attivi dell'inventario i crediti ritenuti prescritti dal Pretore (salvo quello di fr. 9600.–), ammettendo i crediti di fr. 66 963.– e di fr. 125 755.92 con interessi verso AO 1 e di fr. 13 479.59 nei loro confronti, come pure iscrivendo tra i passivi dell'inventario un debito di fr. 50 877.20 verso AO 1. In subordine essi propongono di iscrivere tra gli attivi dell'inventario i crediti ritenuti prescritti dal Pretore (salvo quello di fr. 9600.–), i crediti di fr. 30 330.30 e di fr. 82 050.57 con interessi verso AO 1, come pure un credito di fr. 5811.95 con interessi nei loro confronti, chiedendo altresì di accertare che il debito di fr. 68 389.50 verso AO 1 sia solo parzialmente prescritto e che tra i passivi nell'inventario sia inserito l'importo di fr. 5111.– o di fr. 27 791.30. In via ancor più subordinata essi

                                  sollecitano l'iscrizione tra gli attivi dell'inventario di un credito di fr. 30 330.30 con interessi e di uno di fr. 82 050.57 con interessi verso AO 1, così come di uno di fr. 5811.95 con interessi nei loro confronti, chiedendo altresì di accertare che il debito di fr. 68 389.50 verso AO 1 sia solo parzialmente prescritto e che tra i passivi nell'inventario sia inserito l'importo di fr. 5111.– o di fr. 27 791.30, accertando la prescrizione di quello di fr. 9600.– verso AO 1.

 

                              I.  Il 1° ottobre 2012 l'avv. PA 3 ha dichiarato a questa Camera di intervenire nella lite a sostegno della parte denunciante, proponendo di accogliere l'appello. Nelle sue osservazioni di quella stessa data AO 1 conclude per la reiezione dell'appello e con appello incidentale chiede di iscrivere tra i passivi dell'inventario i debiti di fr. 9600.– e di fr. 50 361.50 oltre interessi dal 7 agosto 2012 nei suoi confronti, come pure di stralciare dagli attivi i crediti di fr. 5252.30 e di fr. 34 380.– verso di lui. Egli insta altresì per una diversa ripartizione delle spese processuali e per un'indennità di fr. 15 000.– a titolo di ripetibili in suo favore. Con osservazioni del 22 ottobre 2012 AP 1, AP 2 e AP 3 propongono di respingere l'appello incidentale in ordine, eventualmente nel merito.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le due cause avviate davanti al Pretore sono state trattate – rettamente (art. 404 cpv. 1 CPC) – con la vecchia procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 480 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), avvenuta nella fattispecie il 7 agosto 2012. Il Codice di diritto processuale civile svizzero non contiene più tuttavia nor­me specifiche sulla divisione ereditaria, né l'art. 249 lett. c CPC annovera fra le cause della procedura sommaria quelle riguardanti le contestazioni sul modo della divisione. Nel nuovo diritto tali azioni sono disciplinate perciò dalla procedura semplificata fino al valore litigioso di fr. 30 000.– (art. 243 cpv. 1 CPC) e dalla procedura ordinaria oltre tale valore (art. 219 CPC), onde l'appellabilità della decisione impugnata entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1), sempre che il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” (art. 308 cpv. 2 CPC). Entro il medesimo termine la parte opponente può appellare in via incidentale (art. 313 cpv. 1 combinato con l'art. 312 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha stabilito il valore litigioso in fr. 250 000.–, cifra che non appare inverosimile e che non è contestata dalle parti. Quanto alle scadenze, risultano presentati in tempo utile sia l'appello principale di AP 1, AP 2 e AP 3 sia quello incidentale di AO 1. Nulla osta pertanto alla trattazione dei due ricorsi.

 

                             2.  Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato che dopo la sentenza del 26 ottobre 1992 erano sorte tra i coeredi altre discussioni sull'ammontare dei crediti delle successioni nei loro confronti, sulle relative modalità di calcolo, sulla durata del godimento degli immobili e sulle eventuali prescrizioni nel frattempo intervenute. Tali questioni non implicavano l'iscrizione di ulteriori crediti nell'inventario, ma comportavano l'aggiornamento del medesimo. Tuttavia, “visto che la fase di determinazione dei beni appartenenti all'eredità è già stata definitivamente chiusa con la sentenza del 26 ottobre 1992, la fase attualmente in atto dev'essere sottoposta alla procedura di camera di consiglio in quanto verte chiaramente sul modo di divisione della successione”. Si tratta di un'opinione che non può essere condivisa.

 

                                  a)   Nell'ambito della cosiddetta “terza fase” della procedura divisionale (RtiD I-2005 pag. 791 consid. 3), che prende avvio con la chiusura dell'inventario, il notaio prospetta agli eredi il modo della divisione. In caso di disaccordo egli “erige[va] verbale delle domande e delle osservazioni delle parti e ne trasmette[va] copia al Pretore, il quale assegna[va] alla parte opponente un termine di 20 giorni per proporre le proprie domande nella procedura di camera di consiglio” (art. 480 cpv. 2 CPC ticinese). In concreto il brevetto n. 2862 del 14 giugno 2010 del notaio A__________ non contiene alcunché circa il modo della divisione. Come risulta dall'atto stesso, tra ere­di erano sorte nuove dispute sui crediti delle successioni nei loro confronti, sulle relative modalità di calcolo, sulla durata del godimento di beni ereditari e sulle eventuali prescrizioni nel frattempo intervenute. Problemi del genere non riguardavano però il modo della divisione (in natura, a trattative private, mediante licitazione o asta pubblica: Cocchi/Trez­zini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 1006 nota 1029), ma si riferivano ancora alla consistenza e all'entità del compendio ereditario. In simili condizioni non si poteva seria­men­te passare alla “terza fase” della divisione. Non era lecito, in altri termini, discutere sul modo della divisione senza sapere esattamente che cosa dividere. Occorreva riaprire l'inventario e aggiornarlo, definendo quali attivi e passivi andassero nuovamente inseriti. Solo una volta definita l'entità degli assi successori, in effetti, poteva entrare in linea di conto la divisione effettiva.

 

                                  b)  Non si disconosce che con sentenza del 26 ottobre 1992 (passata in giudicato) il Pretore aveva deciso su tutto quanto concerneva, a quel momento, la consistenza e l'entità delle successioni. Sta di fatto che dopo di allora la procedura di divisione è rimasta praticamente ferma 18 anni e che in quel lungo intervallo sono sorte nuove contestazioni fra eredi circa i beni da dividere. Simili contestazioni non potevano essere demandate alla “terza fase” della procedura. Bisognava – come in sostanza ammette anche il Pretore – aggiornare l'inventario. Ma l'inventario andava integrato con la stessa procedura mediante la quale era stato confezionato. Non quindi con la procedura di camera di consiglio che regolava le azioni sul modo della divisione (art. 480 cpv. 2 CPC ticinese), bensì con la procedura accelerata che reggeva – appunto – le contestazioni d'inventario (art. 479 cpv. 1 CPC ticinese). Nelle circostanze descritte, anziché fissare agli eredi il termine per promuovere causa a norma dell'art. 480 cpv. 2 CPC, il Pretore avrebbe dovuto (ri)assegnare così quello dell'art. 479 cpv. 1 CPC.

 

                                  c)   Constatata l'irregolarità formale del procedimento, rimane da appurarne le conseguenze. La risposta al quesito dipende dal pregiudizio che può essere derivato alle parti. Fortunatamente, per quanto si sia tenuto in ordine alla procedura di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC ticinese), nella sostanza il Pretore non ha limitato l'istruzione probatoria (come prevedevano gli art. 365 e 366 CPC ticinese) né ha emesso un pronunciato di mera verosimiglianza, ma ha statuito nel merito con pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. Alle parti non è derivato così alcun pregiudizio dall'erronea procedura applicata. Ciò premesso, la sua decisione non denota estremi di annullabilità né, tanto meno, di nullità. Niente osta in simili circostanze alla trattazione degli appelli.

 

                             3.  Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato che, secondo giurisprudenza (DTF 71 II 219), i crediti vantati da un erede nei confronti di una comunione ereditaria non sfuggono alla prescrizione. Per quanto attiene all'importo di fr. 9600.– con interessi al 5% dal 29 aprile 1979 già accertato nella sentenza del 26 ottobre 1992 (dispositivo n. 1.3.1), egli ha ritenuto che questo soggiaceva alla prescrizione decennale dell'art. 137 cpv. 2 CO. E siccome prima dell'ottobre 2002 non erano intervenuti atti interruttivi, egli ha dichiarato tale credito prescritto e ne ha ordinato la cancellazione dall'inventario. Quanto agli altri crediti vantati da AO 1, il Pretore ha constatato che essi erano soggetti a loro volta alla prescrizione decennale dell'art. 127 CO. Il primo atto interruttivo della prescrizione essendo intervenuto con la notifica di precetti esecutivi il 18 novembre 2008 e la prescrizione essendo stata nuovamente interrotta con l'inoltro della petizione 6 luglio 2010, egli ha ritenuto prescritti tutti i crediti anteriori al 18 novem­bre 1998, onde l'iscrizione tra i passivi dell'inventario di debiti per complessivi fr. 30 620.65, corrispondenti alle fatture pagate dall'interessato fra il 1999 e il 2010.

 

                                  Quanto all'inserimento, fra gli attivi d'inventario, delle indennità per l'uso di fondi delle successioni dopo la morte di E__________, il Pretore ha ritenuto prescritti i crediti di fr. 80 131.90 e di fr. 81 179.– con interessi al 5% dal 15 dicembre 1985 riconosciuti con la sentenza del 26 ottobre 1992 (dispositivi n. 1.1.4 e 1.1.5), poiché soggetti alla prescrizione decennale dell'art. 137 cpv. 2 CO, sicché ne ha disposto la cancellazione dall'inventario. Egli ha ritenuto dipoi che nel termine quinquennale dell'art. 128 n. 1 CO si fossero prescritte unicamente “le pigioni” dal 1992 al novembre del 2003. Ciò posto, sulla scorta della perizia giudiziaria egli ha calcolato un credito di fr. 5252.50 con interessi al 5% dal 18 novembre 2008 per l'occupazione dell'appartamento al piano terreno della casa situata sulla particella n. 3233 dal dicembre del 2003 al 30 ottobre 2004 e in fr. 34 380.– con interessi al 5% dal 18 novembre 2008 per l'occupazione dell'appartamento al primo piano della medesima abitazione dal dicembre del 2003 fino al 2 dicembre 2008.

 

                                  Relativamente infine all'uso delle particelle 8240, 3483, 3328, 3330 e 3230 RFD di __________, il primo giudice ha accertato che dal 2002 in poi il godimento delle particelle n. 3328, 3330 e 8240 era stato ceduto gratuitamente a __________ e __________, di modo che i fitti dovuti erano solo quelli dal 1992 al 2002. Se non che, l'unico atto interruttivo della prescrizione quinquennale essendo intervenuto con l'invio di precetti esecutivi il 18 novembre 2008, i fitti precedenti il mese di novembre 2003 per il godimento di tali fondi si erano prescritti e nulla doveva essere inserito fra gli attivi dell'inventario. Circa la particella n. 3230, egli ha riconosciuto l'esigibilità della pretesa solo dal novembre del 2003 fino al 2 dicembre 2008, fissando in fr. 659.50 con interessi al 5% dal 18 novembre 2008 il credito da iscrivere all'attivo dell'inventario.


                              I.  Sull'appello principale

 

                             4.  Gli appellanti sostengono che per quanto si riferisce all'uso dei beni della successione i rapporti giuridici tra eredi non sono di natura contrattuale (locazione o affitto), bensì successoria. E a loro avviso la controparte non ha presentato alcuna prova circa l'esistenza di un rapporto di locazione, il quale nemmeno può ritenersi ammesso da C__________, giacché al momento in cui è stato confezionato il brevetto del 12 giugno 1987 questi si è limitato a chiedere l'iscrizione nell'inventario di un credito delle successioni nei confronti della sorella E__________. A parere degli appellanti, di conseguenza, il difetto di una relazione contrattuale esclude l'applicazione delle norme sulla prescrizione.

 

                                  a)   Secondo l'art. 602 cpv. 1 e 2 CC se il defunto lascia più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla divisione. I coeredi diventano così proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima. Il singolo erede non può disporre da sé solo e senza il consenso degli altri dell'uno o dell'altro attivo. Giurisprudenza e dottrina ne hanno dedotto che l'erede, il quale ha potuto usare un bene della successione a titolo esclusivo prima della divisione, deve indennizzare gli altri

                                       (I CCA, sentenza inc. 11.2012.65 del 30 aprile 2014, consid. 4a con numerosi riferimenti di dottrina).

 

                                  b)  L'obbligo d'indennizzo a carico di un erede che ha usato a titolo esclusivo un bene di una successione prima della divisione trova il suo fondamento nel rapporto giuridico che lega i membri della comunione ereditaria, ovvero nell'art. 602 CC combi­nato con gli art. 652 segg. CC (sentenza del Tribunale federale 5A_338/2010 del 4 marzo 2010, consid. 6.2; cfr. anche sentenza 4C.284/2000 del 23 gennaio 2001, consid. 2a; Rouiller, in: Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 34 ad art. 602 CC). Poco importa quindi che in concreto non sussista un contratto di locazione. E per il Tribunale federale, mancando un valore di attribuzione indicato dal defunto, l'indennità dovuta dall'erede per l'uso del bene è fissata in base al valore venale o secondo i criteri previsti in caso di locazione a terzi (sentenza 5A_338/2010 del 4 ottobre 2010, consid. 6.2 con rinvio a DTF 110 II 39 consid. 2). Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

 

                             5.  Gli appellanti contestano che la sentenza citata da Pretore (DTF 71 II 229) si applichi alla fattispecie, affermando che per crediti dell'eredità nei confronti di singoli eredi o viceversa la prescrizione non decorre. A mente loro, in costanza di comunione ereditaria l'indennità per l'uso di beni della successione non è esigibile. Il termine di prescrizione – essi soggiungono – è sospeso e decorre se mai con l'avvenuta attribuzione delle quote ereditarie. A loro parere, il relativo credito va imputato così nella quota del debitore al momento della divisione effettiva, come prevede l'art. 614 CC, tanto più che un credito prescritto del defunto nei confronti di un erede è soggetto a collazione e va posto in deduzione della quota. Essi reputano perciò che l'indennità dovuta da AO 1 vada aggiunta agli attivi della successione e in seguito imputata nella quota di lui. Anche perché – essi epilogano – l'eccezione di prescrizione sollevata dall'altro erede è abusiva, tutti gli eredi potendo in buona fede ritenere che la sentenza del 1992 sancisse un aggiornamento automatico degli attivi senza che fosse necessario procedere in via esecutiva nei confronti dell'uno o dell'altro prima dello scioglimento della comunione

                                  ereditaria.

 

                                  a)   Nella sentenza menzionata dal Pretore il Tribunale federale ha stabilito che la prescrizione deI credito di un erede nei confronti di una successione non è sospesa durante l'indivisione (DTF 71 II 222). Perché ciò non dovrebbe valere anche qualora si tratti di un credito della successione verso un erede non è dato di comprendere, tanto meno ove si consideri che simile ipotesi non è contemplata nell'elenco – esaustivo – dei casi di sospensione della prescrizione dell'art. 134 cpv. 1 CO. Anzi, il Tribunale federale ha avuto modo di confermare, giudicando proprio sull'indennizzo dovuto da un erede per l'uso di un bene della successione prima della divisione, che il credito è prescrittibile e che il termine è di cinque anni giusta l'art. 128 CO (DTF 101 II 40 a metà; recentemente: sentenza 5A_776/2009 del 27 maggio 2010, consid. 10.4.1). Tale indirizzo, condiviso da Steinauer (Conséquences successorales du partage d'une succession seize ans après le décès du de cujus: comment tenir compte de l'usage qu'un héritier a fait des biens meubles servant à l'exploitation d'une entreprise? TF, 5A_776/2009, in: successio 2/2011 pag. 123 seg.) e da Rouiller (op. cit., n. 34b ad art. 602 CC), è invero criticato da Logoz, per il quale una simile pretesa non si prescrive (L'indemnité due par un héritier qui a la jouissance

                                       exclusive d'un actif propriété de l'hoirie in: successio 1/2011, pag. 77 seg.). La posizione di quest'ultimo è però isolata, sicché conviene attenersi alla giurisprudenza e alla dottrina dominante (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2012.65 del 30 aprile 2014, consid. 5a destinato a pubblicazione in: RtiD II-2014).


                                  b)  Quanto all'art. 614 CC, che secondo gli appellanti andrebbe applicato per analogia ai crediti sorti dopo il decesso del de cuius, esso dispone che i crediti del defunto verso un erede sono imputati nella quota di lui. Tale norma – divisionale – disciplina il riparto dei beni della successione, evitando di suddividere tra eredi un credito del defunto che di per sé rientra negli attivi della successione, ma che può essere attribuito direttamente all'erede debitore ed estinguersi per confusione (art. 118 CO). L'erede debitore beneficia, in altre parole, di una dilazione legale di pagamento (sentenza del Tribunale federale 5A_145/2013 del 18 novembre 2013, consid. 4 con rimandi in particolare a Weibel op. cit., n. 6 ad art. 614 CC). Un conto però sono i crediti del defunto verso un singolo erede e un altro i crediti della comunione ereditaria verso un singolo erede. Perché la dilazione legale di pagamento dovrebbe valere non solo per i crediti del defunto nei confronti di un singolo erede, ma anche per i crediti della comunione ereditaria nei confronti di un singolo erede non è dato di comprendere. Che i negozi giuridici conclusi dal defunto siano per legge opponibili alla comunione è vero, ma la comunione non ha alcun obbligo di contrarre con singoli eredi. Per i crediti della comunione sorti dopo la morte del de cuius non sussistono dunque validi motivi per derogare alle norme sulla prescrizione ordinaria.

 

                                  c)   Neppure si ravvisano in concreto gli estremi per definire abu­siva l'eccezione di prescrizione. Ciò è il caso qualora l'avversario abbia indotto la parte a non procedere in tempo utile o abbia spinto con il suo comportamento la parte a non attivarsi e la rinuncia della parte ad attivarsi appaia ragionevole secondo criteri oggettivi. Il comportamento dell'avversario però deve trovarsi in rapporto di causalità con il ritardo ad agire della parte ed essere stato assunto prima della scadenza del termine (DTF 126 II 152 consid. 3b/aa). Se sono in corso trattative, una parte deve reagire al silenzio prolungato dell'altra (DTF 131 III 437 consid. 2, 128 V 241 consid. 4a). Nella fattispecie risulta che nel settembre del 2008 le parti avevano trovato un accordo sull'assegnazione degli immobili (doc. EE nell'inc. DI.2010.237), ma che la questione della prescrizione è sempre rimasta litigiosa, né gli appellanti pretendono che AO 1 abbia in un qualche modo rinunciato a valersi dell'eccezione. È vero se mai il contrario (doc. L, M, Q e R nell'inc. DI.2010.237). Quanto al periodo antecedente il 22 novembre 2008, nulla è dato di sapere su che cosa sia accaduto. Gli appellanti per altro non pretendendo che il coerede li abbia indotti in qualche modo a rimanere passivi. Se essi hanno tardato a interrompere la prescrizione, ciò non può attribuirsi di conseguenza all'affidamento suscitato in loro, tanto meno se si pensa che erano assistiti da un legale.

 

                             6.  Sostengono gli appellanti che il Pretore ha erroneamente reputato prescritti anche i crediti accertati nella sentenza del 26 ottobre 1992. A loro parere, seguendo la sistematica del Codice di procedura civile ticinese sulla procedura di divisione, la decisione in rassegna non è un giudizio di condanna, bensì di accertamento, e non è dunque soggetta al termine di prescrizione decennale dell'art. 137 cpv. 2 CO. Ora, quest'ultima norma prescrive che nel caso in cui un credito sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni. Contrariamente a quanto asseriscono gli appellanti, la scadenza decennale non si applica alle sole azioni di condanna, ma anche a quelle di accertamento (Pichonnaz in: Commentaire romand, CO I, Basilea 2006, n. 5 ad art. 137; Berti in: Zürcher Kommentar, edizione 2002, n. 25 ad art. 137 CO). L'autore citato dagli appellanti (Däppen in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizio­ne, n. 4 ad art. 137) non dice altro. Ciò posto, dal passaggio in giudicato della sentenza del 26 ottobre 1992 è cominciata a decorrere una nuova prescrizione decennale, fermo restando che per le prestazioni periodiche non ancora esigibili il termine rimaneva quello dell'art. 128 n. 1 CO (Pichonnaz, op. cit., n. 8 ad art. 137 CO; Däppen, op. cit., n. 5 ad art. 137 CO). In concreto gli appellanti non pretendono che prima della notificazione a AO 1 del precetto esecutivo 18 novembre 2008 (doc. F nell'inc. DI.2010.237) siano intervenuti altri atti interruttivi della prescrizione. Tutti i crediti anteriori a tale data sono dunque prescritti.

 

                             7.  Gli appellanti ritengono che le spese di gestione dei beni antece­denti il 12 giugno 1987 (chiusura dell'inventario), di complessivi fr. 68 389.50, non possano più essere fatte valere poiché tardive. Che nell'ambito di contestazioni sul modo della divisione non possano più riproporsi contestazioni sull'entità e la consistenza dell'inventario è vero (I CCA, sentenza inc. 41/87 del 13 dicembre 1991). Per tacere della circostanza tuttavia che – come si è visto – in concreto l'inventario va aggiornato, il Pretore ha accertato la prescrizione di tutti i crediti vantati da AO 1 precedenti il 18 novembre 1998, ordinando di iscrivere soltanto una pretesa di fr. 30 620.65 per fatture da lui pagate tra il 1999 e il 2010. Nella misura in cui gli interessati pretendono di escludere i crediti dal 31 marzo 1979 al 2 giugno 1987, l'appello risulta finan­che senza interesse.

 

                             8.  Nell'ipotesi in cui la prescrizione delle indennità per l'uso dei beni della successione fosse confermata, gli appellanti sollevano a loro volta tale eccezione quanto al credito di fr. 16 795.75 vantato dalle successioni nei confronti di C__________ per il godimento dei beni ereditari, al credito di fr. 9600.– vantato dalle successioni nei confronti di AO 1, al credito di fr. 206 193.51 delle successioni nei confronti dei singoli eredi “per il godimento dei beni successivo alla prima sentenza, tuttavia limitatamente alle inden­nità antecedenti il 18 novembre 1998”, e al credito di

                                  fr. 68 389.50 di AO 1 verso le successioni per spese di gestio­ne dei beni ereditari.

 

                                  a)   Relativamente ai crediti di fr. 16 795.75 e di fr. 9600.–, il Pretore ne ha già accertato la prescrizione e sono già stati stralciati dall'inventario (dispositivo 1.1.4, 1° e 4° punto). Sulla questione non soccorre perciò dilungarsi.

 

                                  b)  In merito al credito di fr. 206 389.51, gli appellanti sostengono che il termine di prescrizione non è quello decennale, sicché solo le indennità precedenti il 18 novembre 1998 sono prescritte. A torto, come detto, dal momento che secondo giurisprudenza il termine di prescrizione è quello di cinque anni giusta l'art. 128 CO (sopra, consid. 5a). Su questo punto l'appello risulta dunque infondato.

 

                                  c)   Per quel che riguarda il credito di fr. 68 389.50, gli appellanti rilevano che l'indennizzo per spese di gestione dei beni ereditari anteriori al 1° febbraio 2005 o, se non altro, al 1° febbraio 2010 sono prescritte. In realtà – come ha accertato il Pretore – il primo atto interruttivo della prescrizione risale al 18 novembre 2008 e in seguito il termine è stato nuovamente interrotto il 6 luglio 2010 con l'avvio della presente causa, di modo che i crediti precedenti il 18 novembre 1998 sono prescritti. Perché sarebbe intervenuta la prescrizione per i crediti anteriori al 1° febbraio 2005 non è dato di capire. Poco importa l'eventuale ammissione di AO 1, stando al quale “il 1° febbraio 2010 si pensava di chiudere l'inventario”. Il termine di prescrizione non può, in effetti, essere modificato per volontà delle parti (art. 129 CO; Däppen, op. cit., n. 2 ad art. 129 CO; Pichonnaz, op. cit., n. 5 ad art. 129 CO). Ne discende che, destituito di fondamento, l'appello principale è destinato all'insuccesso.

 

                             II.  Sull'appello incidentale

 

                             9.  AO 1 sostiene che il Pretore ha considerato erroneamente prescritta la pretesa di fr. 9600.– per cure e assistenza prestate da E__________ alla madre __________, i coeredi avendo riconosciuto il credito sia nell'ambito del brevetto notarile del 14 giugno 2010 sia nella loro istanza del 6 luglio 2010. In realtà, tanto davanti al notaio divisore quanto inizialmente davanti al Pretore gli altri eredi si sono limitati a confermare l'inventario della successione eretto il 12 giugno 1987, nel quale figurava tra i passivi il noto credito di fr. 9600.– (inc. DI.2010.233). Successivamente, nella risposta del 30 luglio 2010 e nella duplica del 13 settembre 2010, essi hanno eccepito – in subordine – la prescrizione della pretesa, eccezione ribadita nel memoriale conclusivo del 27 luglio 2012 (inc. DI.2010.237). Muovere critiche al Pretore in simili circostanze non è serio.

 

                           10.  L'appellante chiede di aumentare da fr. 30 620.65 a fr. 49 165.35 la sua spettanza per costi di gestione assunti in favore di beni della successione, affermando che gli altri eredi hanno chiesto

                                  espres­samente di inserire quella cifra nell'inventario. A tale somma vanno poi addizionati – egli soggiunge – fr. 1196.30 complessivi per altre spese, onde un totale di fr. 50 361.65.

 

                                  a)   L'obbligo di rifondere a un erede eventuali spese da lui affrontate per atti di amministrazione necessari trova fondamento – come l'obbligo che incombe a un erede di indennizzare gli altri per il godimento di un immobile (sopra, consid. 4b) – nel diritto successorio. Soggiace pertanto alle norme generali sulla prescrizione degli art. 127 segg. CO. Ora, nella petizione del 6 luglio 2010 AP 1, AP 2 e AP 3 avevano chiesto di iscrivere nell'inventario un passivo di fr. 49 165.35 in favore di AO 1 (domanda n. 1.2 nell'inc. DI 2010. 233), salvo opporre nella risposta del 30 luglio 2010 la prescrizione di tale pretesa “sussidiariamente, ove il Pretore avesse accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte”, nel qual caso andavano ritenute prescritte “tutte le fatture dal 31 marzo 1979 all'8 luglio 2000” (pag. 4; v. anche duplica del 13 settembre 2010 nell'inc. DI.2010.237). Tale eccezione è stata poi riaffermata nel memoriale conclusivo del 27 luglio 2012.

 

                                  b)  Che al momento in cui è stata avviata l'attuale causa i crediti della comunione ereditaria anteriori al 18 novembre 1998 fossero prescritti è indubbio. Ora, il debitore di una pretesa prescritta può validamente rinunciare a valersi della prescrizione, riconoscendo la pretesa e assicurando che non solleverà l'eccezione (Tevini Du Pasquier in: Commentaire romand, op. cit., n. 9 ad art. 17 CO; v. anche DTF 132 III 240, consid. 3.3.7). Per contro, ove riconosca la pretesa senza rinunciare esplicitamente o tacitamente a invocare la prescrizione, un debitore conserva il diritto di sollevare l'eccezione, poiché il riconoscimento in sé non modifica l'obbligazione da lui riconosciuta e non gli impedisce di invocare tutte le obiezioni e le eccezioni che già gli pertenevano (sentenza del Tribunale federale 4A_275/2009 del 12 agosto 2009, consid. 3; v. anche DTF 131 III 272 consid. 3.2; Schwenzer in: Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 17 CO).

 

                                  c)   Nel caso specifico AP 1, AP 2 e AP 3 hanno esplicitamente e incondizionatamente riconosciuto la pretesa del coerede, ma non hanno rinunciato espressamente né tacitamente a far valere la prescrizione. In circostanze del genere essi hanno mantenuto la facoltà di sollevare l'eccezione nel luglio del 2010. Giustamente il Pretore ne ha dunque tenuto conto. Su questo punto l'appello incidentale è votato all'insuccesso.

 

                           11.  AO 1 chiede di stralciare dall'inventario le pretese di fr. 5252.50 e di fr. 34 380.– nei suoi confronti per l'uso di beni della successione. Tale richiesta è subordinata però all'eventuale accoglimento dell'appello principale, qualora fosse prevalsa la tesi degli appellanti, nel qual caso l'appellante incidentale sosteneva trattarsi di un'indennità e non di un canone, rispettivamente di un fitto, sicché nulla egli doveva alla comunione ereditaria “perché il godimento si riferisce a beni il cui valore d'uso è nullo”.  L'appello principale non essendo destinato all'accoglimento, la domanda si dimostra in realtà senza oggetto.

 

                           12.  L'appellante incidentale chiede infine di suddividere in altro modo le spese processuali, che il Pretore ha posto per quattro quinti a carico delle controparti e per un quinto a carico suo, sostenendo che l'addebito di nove decimi alle controparti appare adeguato al valore e all'esito della lite. Tale chiave di riparto ripercuoten­dosi inoltre sull'ammontare delle ripetibili, in luogo dei fr. 4200.– riconosciutigli dal Pretore gli andrebbe attribuita un'indennità di fr. 15 000.–.

 

                                  a)   Per quel che è delle spese processuali, davanti al Pretore entrambe le parti sono risultate in certa misura sconfitte, ciò che giustificava di suddividere i costi in base al vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Ciò premesso, in prima sede AO 1 chiedeva, in sintesi, l'accertamento di una sua pretesa per fr. 68 784.35 complessivi e la cancellazione di crediti della successione verso di lui per fr. 209 317.55 complessivi. AP 1, AP 2 e AP 3, oltre alla conferma dell'inventario – di per sé ridondante – postulavano l'accertamento di crediti per fr. 206 193.50, senza opporsi alla pretesa di fr. 50 877.20 dell'altro erede. In esito alla procedura AO 1 si vede riconoscere un credito di fr. 30 361.65 e ottiene la cancellazione di crediti verso di lui per fr. 209 317.55. Esce quindi vittorioso per sei settimi, ciò che giustifica di addebitargli un settimo delle spese processuali, mentre il resto va a carico degli altri eredi in solido (art. 148 cpv. 4 CPC ticinese).

 

                                  b)  Per valori litigiosi compresi tra fr. 100 000.– e fr. 500 000.– l'art. 11 cpv. 1 del regolamento del Consiglio di Stato per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) prevede ripetibili varianti dal 6 al 9% del valore medesimo. Dandosi un valore litigioso di fr. 250 000.–, di conseguenza, già l'ammontare minimo per ripetibili risulta di fr. 15 000.–. In concreto tale indennità, che remunera poco più di cinquanta ore di lavoro alla tariffa di fr. 280.– l'una (art. 12 del citato regolamento), appare adeguata all'impegno profuso dal legale nella conduzione del patrocinio, ove si consideri che la procedura compren­deva due cause distinte (seppure connesse), che essa ha implicato la redazione di quattro memoriali, di quesiti peritali e la partecipazione a quattro udienze. Di per sé l'indennità andrebbe ridotta di un settimo (grado di soccombenza), ma la decurtazione non si giustifica se appena si pensa che all'indennità andrebbe aggiunto un 5% per le spese presumibili (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA.

 

                           13.  Le spese dell'appello principale seguono la soccombenza di AP 1, AP 2 e AP 3 (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderanno a AO 1 un'adeguata indennità per ripetibili. Non è il caso invece di addebitare costi all'avv. PI 1, denunciato in lite, il quale non ha introdotto un rimedio giuridico autonomo (art. 106 cpv. 3 CPC). Quanto alle spese dell'appello incidentale, esse seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AO 1 ottiene causa vinta solo sulla diversa ripartizione delle spese processuali e sull'aumento delle ripetibili. Nel complesso si giustifica pertanto di porre a suo carico due terzi delle spese e addebitare l'altro terzo alle controparti, cui l'appellante incidentale rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

 

                           14.  Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.


Per questi motivi,

 

decide:                  I.  L'appello principale è respinto.

 

                             II.  Le spese dell'appello principale, di fr. 2500.– complessivi, sono poste solidalmente a carico degli appellanti principali, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 5000.– complessivi per ripetibili.

 

                            III.  L'appello incidentale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo 2 della decisione impugnata è così riformato:

 La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese di fr. 12 000.– complessivi sono poste per un settimo a carico di AO 1 e per il resto solidalmente a carico di AP 1, AP 2 e AP 3, i quali rifonderanno a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 15 000.– complessivi per ripetibili.

 

                           IV.  Le spese dell'appello incidentale, di fr. 2000.– complessivi, sono poste per due terzi a carico di AO 1 e per il resto a carico delle controparti in solido, ai quali l'appellante incidentale rifonderà fr. 1800.– complessivi per ripetibili ridotte.

 

                            V.  Notificazione a:

 

– avv.;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).