Incarto n.
11.2012.88

Lugano,

16 marzo 2015/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2009.105 (associazione: diritti dei soci) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 13 novembre 2009 da

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

AO 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 28 agosto 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 26 giugno 2012;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  L'AO 1 è un'associazione con sede a __________ che ha per scopo di “riunire gli utenti della strada in uno spirito di solidarietà per salvaguardare i loro diritti e difendere i loro interessi in materia di circolazione stradale, economia, ambiente, turismo, sport e in generale in tutti i campi attinenti alla mobilità individuale”. AP 1 ne è divenuto socio alla fine degli anni sessanta e per 17 anni è stato membro dell'ufficio di revisione. Al momento di preparare il rapporto di revisione 2008 egli ha espresso critiche alla tenuta della contabilità e all'amministrazione del patrimonio sociale, sollecitando numerosi chiarimenti e proponendo svariate modifiche. I rapporti fra lui e i membri del comitato si sono così incrinati, finché il 14 settembre 2009 C__________, presidente dell'associazione, G__________, vicedirettore, E__________, S__________ e F__________, membri del comitato, lo hanno querelato per diffama­zione e calunnia.

 

                            B.  L'assemblea generale 2009 dell'AO 1 è stata convocata frattanto per il 16 maggio di quell'anno. Tra gli oggetti all'ordine del giorno figuravano l'“appro­va­zio­ne dei conti” (consuntivo 2008 e preventivo 2009) e le “nomine statutarie”. Nel corso della riunione alcuni soci, tra cui AP 1, hanno obiettato che la convocazione non rispettava l'anticipo di 20 giorni previsto dagli statuti e che mancava il rapporto di revisione. L'assemblea è quindi stata annullata e riconvocata per il 23 settembre 2009 alle ore 18.00 nella Sala dei congressi a __________. Durante l'assemblea AP 1 ha preso ripetutamente la parola, esprimendo critiche alla tenuta della contabilità e, più in generale, all'attività del comitato. L'assemblea ha nondi­meno approvato il consuntivo 2008, dando scarico al comitato, e il rapporto allestito dall'altro membro dell'ufficio di revisione. Inoltre essa ha confermato C__________ alla carica di presidente, come pure E__________, S__________ e F__________ quali membri del comitato, e ha nominato __________ G__________ in sostituzione dell'uscente G__________. Infine essa ha designato A__________ e __________ B__________ a membri dell'ufficio di revisione.

 

                            C.  Con raccomandata del 7 ottobre 2009 l'associazione ha scritto a AP 1 quanto segue:

                                  (…) Le comunichiamo che Il comitato di AO 1 ha deciso all'unanimità di procedere alla sua radiazione dall'elenco dei soci per gravi motivi e con effetto immediato.            

                                         Per la motivazione rinviamo al contenuto della querela penale del 14 settembre 2009, che contiene un dettagliato esposto dei fatti, come anche all'inqua­lificabile atteggiamento in occasione della nostra assemblea generale del 23 settembre 2009 a __________, che ha chiesto durante la trattanda delle eventuali di adottare questo provvedimento.

                                  La lettera, che indicava come oggetto “espulsione socio”, era firmata da C__________ ed E__________, presidente e vicepresidente, da S__________, F__________ e __________ G__________, membri del comitato, come pure da G__________, “vicedirettore”.

 

                            D.  Il 13 novembre 2009 AP 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere l'annullamento del­l'espulsione. In via cautelare egli ha chiesto di sospendere l'esecutività della decisione, obbligando l'associazione e il comitato a riconoscergli tutti i diritti di socio fino a definizione della lite. Al­l'udienza del 1° dicembre 2009, indetta per il contraddittorio cautelare, l'AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Non sono state notificate prove. Statuendo con decreto del 9 dicembre 2009, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare e ha posto la tassa di giustizia di fr. 300.– con le spese di fr. 30.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere all'associazione convenuta fr. 600.– per ripetibili.

 

                            E.  Nella sua risposta di merito, dell'11 dicembre 2009, l'AO 1 ha proposto di respingere la petizione e nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 20 aprile 2010 e in tale occasione le parti hanno offerto svariate prove. L'istruttoria si è chiusa il 27 ottobre 2011. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale, del 22 febbraio 2012, AP 1 ha ribadito la domanda di petizione. Nel suo allegato del 30 gennaio 2012 la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere l'azione. Con sentenza del 26 giugno 2012 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 400.– con le spese di fr. 514.75 all'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 4200.– per ripetibili.

 

                             F.  Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 agosto 2012 nel quale chiede di annullare la sua espulsione dall'associazione e di riformare in tal senso la sentenza impugnata. Con osservazioni del 12 otto­bre 2012 l'AO 1 propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze emanate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 27 giugno 2012, ma il termine di ricorso è ri­masto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2012 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 28 agosto 2012, ultimo giorno utile, l'appello è dunque tempestivo. Le controversie sulla validità di risoluzioni assembleari concernenti l'espulsione da un'associazione non hanno per altro carattere pecuniario, quand'anche possano toccare interessi patrimoniali (RtiD I-2012 pag. 877 con­sid. 2). Sono appellabili, di conseguenza, senza riguardo a questioni di valore.

 

                             2.  Nell'appello l'attore richiama anzitutto, oltre al fascicolo della pre­sente causa, i carteggi relativi a una contestazione di risoluzioni assembleari da lui promossa il 23 ottobre 2009 (inc. OA.2009.93) e alla contestazione di una nuova espulsione comunicatagli dal comitato dell'associazione il 7 maggio 2010 (inc. OA.2010.57). Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2012 la convenuta aderisce alla richiesta. Ora, gli atti della presente causa sono già stati trasmes­si a questa Camera, così come l'incarto relativo alla contestazione delle delibere assembleari. Al proposito la richiesta è dunque senza oggetto. Quanto alla causa intentata il 26 giugno 2010 dall'attore per impugnare la nuova espulsione, la procedura è stata sospesa dal Pretore il 6 luglio 2010 ed è tuttora pendente. Non occorre tuttavia assumerne il carteggio, i fatti che l'appellante intende dimostrare con tali atti, ossia che il comitato dell'as­sociazione gli ha reso noto il 7 maggio 2010 di averlo nuovamente espulso e che egli ha contestato anche tale risoluzione davanti al giudice, non essendo controversi.

 

                             3.  Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha rammentato in primo luogo che qualora – come nella fattispecie – gli statuti di un'associazione prevedano genericamente l'espulsione di un socio per “motivi gravi”, la decisione può essere contestata e in tal caso è esaminata liberamente dal giudice. Accertato che la lettera del 7 ottobre 2009 costituisce una valida decisione del comitato, organo competente secondo gli statuti per pronunciare

                                  un'esclusione, egli ha ritenuto che poco importa in concreto la litispendenza di una parallela contestazione della risoluzione assembleare con cui il 23 settembre 2009 sono stati designati i membri del comitato, poiché tale azione non sospende la validità delle nomine. A mente del Pretore aggiunto, poi, la lettera del 7 ottobre 2009 era sufficientemente motivata, menzionando essa sia il contenuto della querela penale contro l'attore sia il comportamento – definito inqualificabile – tenuto dall'attore all'assemblea generale del 23 settembre 2009.

 

                                  Quanto ai motivi di esclusione, il Pretore aggiunto ha reputato che, sebbene la querela a carico dell'attore sia terminata con un non luogo a procedere decretato dal Procuratore pubblico il 7 aprile 2010 (e un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dai querelanti contro il non luogo a procedere sia stata dichiarata irricevi­bile dalla Camera dei ricorsi penali con sentenza inc. 60.2010.141 del 24 novembre 2013), le dichiarazioni rilasciate da AP 1 agli inquirenti costituivano accuse gravi e oltraggiose verso i membri del comitato. Il Pretore aggiunto ha deplorato altresì il contegno tenuto dal socio e i toni da lui usati all'assemblea generale del 23 set­tembre 2009, non senza rammentare l'ostilità da lui manifestata all'indirizzo del comitato già nei mesi precedenti. Tale comporta­mento non si giustificava – egli ha continuato – se si considera che per finire il comitato aveva risposto alle richieste d'informazione da lui avanzate in qualità di revisore, mentre i dati contabili da lui messi in dubbio – foss'anche legittimamente –

                                  erano stati verificati da una società di revisione esterna e sono stati approvati a larga maggioranza dai soci. Pur tenendo conto che AP 1 era mem­bro dell'AO 1 da oltre quarant'anni, per il Pretore aggiunto l'atteggia­mento scontroso e polemico da lui assunto negli ultimi me­si e i disagi provocati all'interno dell'as­sociazione legittimavano l'esclu­sione. L'attore poi era venuto a sapere già all'assemblea generale che un altro socio aveva chiesto al comitato di espellerlo, sicché non poteva lamentare una violazione del proprio diritto di essere sentito, in ogni modo sanata per essersi egli potuto

                                  espri­mere pienamente nelle vie giudiziarie.

 

                             4.  L'appellante si duole in primo luogo che – contrariamente all'opinione del primo giudice – l'espulsione è stata motivata in modo insufficiente, già per il fatto che quel 7 ottobre 2009 egli non conosceva il contenuto della querela sporta nei suoi confronti. Né – egli sottolinea – durante l'istruttoria penale egli ha mai affermato che i dati della contabilità dell'associazione fossero “falsificati”. Anche in una lettera del 25 giugno 2009 alla sede centrale dell'AO 1 egli si era limitato a segnalare che la contabilità non era conforme alle esigenze di legge. E nelle altre sue comunicazioni al comitato egli aveva solo messo l'accento, seppure “con veemenza e anche in modo colorito”, su carenze formali e materiali nei conti dell'associazione che hanno portato – in parte – a correzioni. Quanto al rimprovero di “inqualificabile comportamento” tenuto all'assemblea generale del 23 settembre 2009, l'appellante riconosce di avere avuto un piglio “contestatario” se non “aggressivo”, ma nega di avere proferito offese. Per di più, egli censura una violazione del suo diritto d'essere sentito, rilevando che seppure il comitato si fosse riservato all'assemblea generale di valutare la proposta di espellerlo avanzata da un socio, egli non poteva sapere se il comitato avrebbe dato seguito alla proposta né poteva conoscere previamente i motivi che esso avrebbe addotto a sostegno del provvedimento, per altro resi noti solo in corso di causa.

 

                             5.  Nelle osservazioni all'appello l'associazione ricorda di avere inviato all'attore il 7 maggio 2010 una seconda decisione di espulsione, presa in esito alla proposta formulata da due soci all'assemblea generale del 23 settembre 2009. Ciò posto, essa fa valere che l'appellante ha tenuto un comportamento inaccettabile a entrambe le assemblee del 2009, come pure a una riunione intervenuta il 5 maggio 2009 con l'ufficio di revisione, che tali modi di fare hanno nuociuto all'immagine e alla reputazione del sodalizio, per tacere del fatto che l'attore ha mancato di rispetto ai membri del comitato anche in altre occasioni. A suo parere, inoltre, prevedendo gli statuti l'esclusione “per motivi gravi”, nell'esa­me di un simile provvedimento il giudice deve limitarsi all'arbitrio o all'abuso di diritto. Per la convenuta, poi, in concreto la decisio­ne è stata sufficientemente motivata, a prescindere dai fatti rimproverati all'attore in sede penale, bastando il comportamento di lui all'assemblea generale del 23 settembre 2009 per giustificare oggettivamente la misura. Secondo la convenuta infine il diritto d'essere sentito dell'appellante non è stato leso, l'interessato non potendo ignorare che il comitato intendeva espellerlo come avevano proposto due soci alla citata assemblea generale del 23 set­tembre 2009, senza contare che un'eventuale disattenzione del diritto d'essere sentito non ha influito sulla decisione del comitato.

 

                             6.  Gli statuti possono stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso da un'associazione, come possono permetterne l'esclusione anche senza indicazione del motivo (art. 72 cpv. 1 CC). In questi casi il motivo dell'esclusione non può essere contestato in giudizio (art. 72 cpv. 2 CC). Il socio espulso può censurare tutt'al più violazioni di procedura o un abuso di diritto, eventualmente una lesione della propria personalità o il principio della proporzio­nalità (RtiD I-2008 pag. 1018 consid. 4 con richiami; Rep. 1998 pag. 168 consid. 3 con rimandi). Se invece gli statuti non precisano i motivi per i quali un socio può essere escluso, l'espulsione può avere luogo solo per decisione dell'assemblea generale e per motivi gravi (art. 72 cpv. 3 CC), che il giudice verifica allora con libero esame (RtiD I-2008 pag. 1018 consid. 4 con richiami; Rep. 1998 pag. 168 consid. 3 con rimandi).

 

                                  Nella fattispecie gli statuti dell'AO 1 prevedono che “il comitato può espellere un socio per motivi gravi” (doc. 1: art. 6 cpv. 4). La convenuta sostiene, invocando Per­rin/Chappuis (Droit de l'association, 3ª edizione, pag. 151, condiviso da Foëx in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 12 ad art. 72), che una simile formulazione configura un motivo indeterminato di esclusione, sottratto al controllo giudiziario in virtù dell'art. 72 cpv. 1 CC. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare tuttavia, statuendo su un ricorso per riforma introdotto contro una sentenza emanata da questa Camera (in: Rep. 1998 pag. 167 segg.), che ove gli statuti di un'associazione prevedano l'espulsione “per motivi gravi”, riprendendo la nozio­ne indeterminata dell'art. 72 cpv. 3 CC, il giudice esamina libera­mente l'esistenza di siffatti motivi (Rep. 1999 pag. 57 consid. 2c con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza). Tale orientamento è stato riconfermato nel 2004 (DTF 131 III 97) ed è seguito dalla dottrina (Riemer, Vereins- un Stiftungs­recht [art. 60–89bis ZGB], Berna 2012, n. 13 ad art. 72 CC; Heini/Scherrer in: Basler Kom­mentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 9 ad art. 72; cfr. anche Schmid-Tschirren, Der Ausschluss aus privatrechtlichen Personen­vereinigungen, insbesondere aus dem Verein und aus der Stock­werk­eigen­tümer­gemeinschaft in: recht 2006 pag. 132). L'ar­­gomentazione della convenuta non può quindi essere condivisa.

 

                             7.  Si aggiunga che – come si è appena accennato – quand'anche una decisione di espulsione non possa essere contestata in giudizio, il socio escluso può censurare in ogni modo vizi di procedura, come la violazione del suo diritto d'essere sentito (DTF 131 III 100 consid. 2.1; RtiD I-2008 pag. 1018 consid. 4; Heini/ Scherrer, op. cit., n. 11 ad art. 72 CC; Riemer, op. cit., n. 23 ad art. 72 CC; Foëx, op. cit., n. 20 ad art. 72 CC; Perrin/Chap­puis, op. cit., pag. 146 in alto). Nella fattispecie gli statuti dell'associazione non prevedono particolari norme di procedura in materia di espulsione, limitandosi a disporre che competente per adottare simile provvedimento è il comitato (doc. 1: art. 6 cpv. 4 e art. 17 lett. h degli statuti). Dottrina e giurisprudenza riconoscono nondimeno a un socio passibile di esclusione il diritto di esprimersi previamente davanti all'organo dell'associazione competente per espellerlo in via definitiva (RtiD I-2008 pag. 1019 consid. 6 con rinvio a DTF 90 II 348 consid. 2 in fine; Foëx, op. cit., n. 4 ad art. 72 CC con riferimenti).

 

                                  Nel caso in esame la convenuta non pretende che il comitato abbia dato modo all'attore di esprimersi prima di essere espulso. Obietta che costui doveva aspettarsi senz'altro il provvedimento, almeno due soci avendo proposto all'assemblea generale del 23 settembre 2009 la sua esclusione. Il che è vero (deposizione di __________: verbale del 1° luglio 2010, pag. 2 verso il basso; deposizione di G__________: verbale del 16 novembre 2010, pag. 6 in fondo; deposizione di S__________: verbale del 23 marzo 2011, pag. 2 a metà), anche se v'è chi ha dichiarato trattarsi di un socio soltanto (deposizione di M__________ P__________: verbale del 13 luglio 2010, pag. 2 in fondo). Sta di fatto che di fronte a simile richiesta, formulata alle “eventuali”, “i membri del comitato hanno ‘confabulato’ tra di loro” e comunicato poi all'assemblea che la questione “doveva essere risolta in seno al comitato stesso”, non essendo “onere dell'assemblea prendere una decisione in tal senso” (deposizione di G__________, loc. cit.).

 

                                  Quanto al verbale dell'assemblea generale, redatto in forma riassuntiva da G__________, direttore dell'associazione, sulla base di appunti personali e della registrazione eseguita (deposizione di G__________, verbale citato, pag. 7 in basso), esso attesta che quel 23 settembre 2009 un socio, __________ M__________, ha chiesto “espressamente la radiazione” dell'attore dall'associazione. Il presidente del giorno ha fatto notare che secondo gli statuti una decisione del genere spettava al comitato. Ne era seguita una discussione che aveva coinvolto altri due soci, l'avv. __________ P__________ e S__________ B__________ (doc. I nell'inc. richiamato OA.2009.93, pag. 6 a metà). Dalla registrazione risulta che, dopo l'intervento dei tre soci, il presidente del giorno ha comunicato: “Il comitato valuterà la proposta M__________” (doc. 25b nell'inc. OA.2009.93 dal minuto 37 della registrazione).

 

                             8.  Ciò premesso, non consta che all'assemblea generale il comitato abbia reso noto all'attore l'apertura di un procedimento di espulsione, sicché AP 1 avrebbe potuto esprimersi già a quel momento. Certo, all'assemblea l'attore ha avuto modo di constatare che v'era chi sollecitava la sua esclusione, ma ciò ancora non significa – e da lungi – ch'egli dovesse attendersi una decisione del comitato senza contraddittorio, tanto meno dopo avere sentito dire il presidente del giorno che la “proposta M__________” sarebbe stata valutata dall'organo direttivo. La convenuta soggiunge che, diversamente dall'attore, il socio P__________ B__________, anch'egli oggetto di una richiesta di espulsione all'assemblea generale, ha scritto una lettera di scuse per il proprio comportamento. In realtà P__________ B__________ ha dichiarato di avere scritto al­l'avv. E__________, membro del comitato, poiché dopo avere tacciato di “ladri” i membri del comitato all'assemblea generale per avere posto a carico dell'associazione la spesa di una cena molto dispendiosa, aveva saputo che l'avvocato __________ non vi aveva partecipato (verbale del 23 marzo 2011, pag. 9). Non risulta pertanto che P__________ B__________ abbia scritto la lettera perché si aspettava un'imminente espulsione.

 

                                  Sia come sia, decisivo ai fini del giudizio è quanto è stato oggettivamente comunicato all'attore durante l'assemblea generale e non come tale comunicazione possa essere stata soggettivamente recepita dagli astanti. E dagli atti risulta soltanto che in concreto il presidente del giorno ha ricordato come secondo gli statuti la competenza per decidere un'espulsione spettava al comitato e che quest'ultimo avrebbe valutato la proposta del socio. In simili circostanze l'attore poteva legittimamente presumere che la questione sarebbe stata discussa in seguito dal comitato e che davanti a tale organo egli avrebbe potuto far valere le sue ragioni. Pronunciando l'espulsione il 7 ottobre 2009 senza concedere all'attore il diritto di giustificarsi, il comitato ha disatteso pertanto il diritto di esprimersi di lui. La relativa decisione denota così un vizio di forma.

 

                             9.  La convenuta obietta che una violazione del diritto di essere sentito è sanzionabile solo ove sussista un interesse giuridico del ricorrente all'annullamento della decisione, interesse che fa difetto qualora il vizio di forma non abbia avuto alcun influsso sulla procedura. Nel caso in rassegna – essa prosegue – un'audizione dell'attore da parte del comitato non avrebbe cambiato alcunché, “visto il comportamento assunto dall'attore nelle diverse occasioni”. Invocare una violazione del diritto d'essere sentito nelle circostanze descritte raffigurerebbe un abuso di diritto, senza trascurare che un'eventuale disattenzione del diritto di esprimersi sarebbe stata sanata in ogni modo davanti al primo giudice.

 

                                  a)  Il diritto d'essere sentito è una garanzia formale, la cui violazione comporta per principio la nullità della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza di tale decisione nel merito (DTF 140 I 75 consid. 9.3 con richiami; 137 I 197 consid. 2.2). Poco importa di conseguenza che l'esercizio del diritto d'esprimersi potesse condurre o no a un altro risultato. Non che la garanzia formale sia fine a sé stessa: il suo scopo è di evitare che una procedura giudiziaria culmini in una decisione viziata perché le parti non hanno potuto far valere i loro diritti, in specie quello di partecipare all'assunzio­ne delle prove. Ove non sia dato a divedere quale incidenza possa avere avuto la violazione del diritto d'essere sentito sulla procedura giudiziaria, non soccorre annullare la decisione impugnata, poiché il rinvio degli atti al primo giudice si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione e servirebbe solo a dilazionare la procedura (DTF 137 I 197 consid. 2.3.2).

 

                                  b)  La convenuta invoca le sentenze del Tribunale federale non pubblicate 4A_153/2009 del 1° maggio 2009, consid. 4.1; 5P.456/2006 del 23 marzo 2007, consid. 2.1.3; 2P.20/2005 del 13 aprile 2005, consid. 3; 4P.189/2002 del 9 dicembre 2002, consid. 3.2.3 (menzionate da Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 109 in fondo), ma la citazione cade nel vuoto già per la circostanza che in concreto non si tratta di evitare l'annullamento frustraneo di una decisione giudiziaria, tanto meno per la mancata possibilità di partecipare a un atto processuale. Men che meno la questione era di sapere se la partecipazione dell'attore all'assunzione di un atto processuale potesse incidere sulla sentenza impugnata. Litigioso era il diritto di esprimersi di un socio a rischio di esclu­sione davanti all'organo di un'associazione privata competente per espellerlo. A nulla rileva dunque che il comitato non avrebbe cambiato idea nemmeno se l'appellante si fosse potuto esprimere, avendo anzi deciso il 7 maggio 2010 di escluderlo un'altra volta. Che poi l'attore conservi un interesse giuridico all'annullamento della prima espulsione è evidente, la seconda essendo tuttora contestata nelle vie giudiziarie (sopra, consid. 2).

 

                                  c)   La convenuta difende la tesi del Pretore aggiunto, secondo cui un'eventuale violazione del diritto d'essere sentito risulterebbe sanata nella fattispecie per avere potuto, l'attore, rivolgersi a un giudice munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (sentenza impugnata, consid. 16 in fine). Il convincimento è erroneo per almeno un doppio ordine di ragioni. Intanto perché la possibilità di sanare davanti a un'autorità di ricorso una violazione del diritto di esprimersi vale solo a titolo eccezionale, non come regola (DTF 137 I 197 consid. 2.3.2, 135 I 282 consid. 2.3, 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2; nel nuovo diritto: Sut­ter-Somm/Chevalier in: Sutter-Somm/Ha­sen­­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 27 ad art. 53). Inoltre – e soprattutto – perché la sanatoria riguarda decisioni giudiziarie, non risoluzioni di associazioni. Se così non fosse,

                                       un'associazione potrebbe espellere un socio senza nemmeno ascoltarlo e costringerlo a intentare causa per far valere le proprie giustificazioni direttamente davanti a un giudice. Ciò non sarebbe sostenibile né conforme allo spirito della giurisprudenza né garantirebbe un'adeguata protezione dei diritti dei soci.

 

                           10.  Se ne conclude che, fondato, l'appello merita accoglimento e che la risoluzione del 7 ottobre 2009 con cui il comitato dell'AO 1 ha escluso l'attore dall'associazione va annullata. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC). L'esito dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che segue identica sorte.


                           11.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una causa senza carattere pecuniario (sopra, consid. 1) la via del ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore.

 

Per questi motivi,

 

decide:                  I.  L'appello è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

                                         1.   La petizione è accolta e la decisione del 7 ottobre 2009 con cui il comitato dell'AO 1 ha espulso AP 1 dall'associazione è annullata.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 514.75 sono poste a carico dell'AO 1 che rifonderà a AP 1 fr. 4200.– per ripetibili.

 

                             II.  Le spese dell'appello, di fr. 800.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico dell'AO 1 che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.

 

                            III.  Notificazione:

 

– avv.   ;

– avv.   .

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).