Incarto n.
11.2012.8

Lugano,

24 febbraio 2012/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

vicecancelliera:

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2012.48 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 19 gennaio 2012 da

 

 

AP 1  

(patrocinata dall'.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(rappresentato dal Municipio),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 25 gennaio 2012 presentato dall'istante contro la decisione emessa il 20 gennaio 2012 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud;

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che con decisione del 20 gennaio 2012 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud ha respinto un'istanza del 19 gennaio 2012 con cui la ditta AP 1 chiedeva l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l'ammontare di fr. 18 321.25 oltre interessi sulla particella n. 57 RFD di __________ (“__________”), proprietà del Comune;

 

                                         che contro tale decisione la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 gennaio 2012 per ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso di vedere ordinata l'iscrizione provvisoria a titolo cautelare e disposto il rinvio degli atti al Pretore per indire il contraddittorio sull'istanza ed emanare un nuovo giudizio;

 

                                         che nel memoriale la AP 1 postulava l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale a titolo cautelare, da parte del presidente di questa Camera, già in pendenza di appello;

 

                                         che tale richiesta è stata respinta dal presidente della Camera con decreto cautelare del 31 gennaio 2012;

 

                                         che la AP 1 comunica ora, con lettera 17 febbraio 2012, di ritirare l'appello;

 

e considerando

 

in diritto:                        che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;

 

                                         che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

 

                                         che nella fattispecie non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato al convenuto per osservazioni nemmeno sull'istanza cautelare;

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Notificazione:

 

–    ;

– .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.