Incarto n.
11.2012.92

Lugano,

16 dicembre 2014/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SE.2011.265 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 16 agosto 2011 dall'

 

 

avv. AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1 ( 2013), già in

(patrocinato dall'avv. PA 1)

al quale è subentrato in causa l'erede unico

,

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 30 agosto 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 23 luglio 2012;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 16 agosto 2011 l'avv. AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendogli di accertare che AP 1, a quel tempo direttore responsabile del settimanale __________, aveva leso la sua personalità “tramite l'articolo” intitolato “Il pitocco AO 1 colpisce ancora!!”, del 22 maggio 2011 (domanda n. 1). Egli ha chiesto inoltre che AP 1 fosse condannato, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, ad astenersi da ogni pubblicazione contenente giudizi di valore lesivi della sua personalità sul __________ (domanda n. 2), fosse obbligato a rifondergli fr. 2000.– in riparazione del torto morale (domanda n. 3) e a pubblicare entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza il dispositivo della decisione sul __________, sul sito ‹www.__________ ›, come pure sui quotidiani __________, __________ e __________ (domanda n. 4). Infine egli ha chiesto di essere autorizzato a pubblicare egli medesimo sul sito Internet e sui giornali appena citati, vista la presumibile resistenza del convenuto, il dispositivo della decisione a spese di AP 1 su un quarto di pagina dedicata a __________ o al __________ (domanda n. 5).

 

                            B.  Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata e ha fissato a AP 1 un termine di 30 giorni per formulare osservazioni scritte. In un suo memoriale del 14 settembre 2011 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. Al dibattimento del 27 settembre 2011 AO 1 e AP 1 hanno ribadito le loro posizioni. L'istruttoria si è conclusa il 23 apri­le 2012 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato. Nel suo memoriale conclusivo del 31 maggio 2012 l'attore ha poi confermato la domanda di petizione. Nel proprio, del 22 maggio 2012, AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere l'azione.

 

                            C.  Con sentenza del 23 luglio 2012 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha accolto le domande n. 1 (dispositivo n. 1), n. 2 (dispositivo n. 2) e n. 4 (dispositivo n. 3, limitando tuttavia alla pubblicazione del dispositivo sul __________ e sul sito ‹www.__________ ›). Sulla domanda n. 3 (riparazione del torto morale) egli non ha formalmente statuito, limitandosi a respingerla nella motivazione, così come ha respinto nella motivazione la domanda n. 5 (autorizzazione a pubblicare il dispositivo a spese del convenuto). Gli oneri processuali di fr. 300.– sono stati posti per un terzo a carico dell'attore e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore fr. 3000.– per ripetibili (inc. SE.2011.265).

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 30 agosto 2012 nel quale chiede di rigettare la petizione, di porre tutte le spese giudiziarie a carico dell'attore e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 17 ottobre 2012 AO 1 propone di respingere il ricorso. AP 1 è deceduto in pendenza di appello, il 7 marzo 2013. Suo unico erede è il figlio __________.

Considerando

 

in diritto:              1.  Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata degli art. 243 e segg. CPC. Se non che, un'azione volta alla protezione della personalità non è una controversia patrimoniale, tranne ove tenda solo al risarcimento del danno, alla riparazione del torto morale, alla consegna dell'utile (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2010, n. 11 e 71 ad art. 91 con richiami; Marais in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 91 con ulteriori richiami) o a finalità principalmente commerciali (Meier/de Luze, Droit des personnes, articles 11–89a CC, Ginevra/Zuri­go/Basilea 2014, pag. 356 n. 747). Nella fattispecie l'attore ha chiesto anzitutto al Pretore di accertare la lesione della propria personalità, rispettivamente di obbligare il convenuto – sotto comminatoria penale – ad astenersi da qualsiasi pubblicazione contenente giudizi di valore lesivi nei suoi confronti. Solo in terzo luogo egli ha postulato una riparazione del torto morale. Per il resto la sua iniziativa non denota finalità commerciali. La petizione doveva seguire così la procedura ordinaria degli art. 219 segg. CPC, non con quella semplificata. La decisione del Pretore è appellabile, comunque sia, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza di primo grado è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 19 settembre 2012. Depositato il 17 ottobre successivo, l'appello in esame è di conseguenza è ricevibile.

 

                             2.  Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. L'art. 28a cpv. 1 CC precisa che l'attore può chiedere al giudice:

                                  – di proibire una lesione imminente (“azione inibitoria”),

                                  – di far cessare una lesione attuale (“azione di rimozione”) o

                                  – di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (“azione di accertamento”).

                                 

                                  La situazione essendo suscettibile di evolvere in pendenza di causa (una lesione imminente può verificarsi, una lesione in corso può venir meno), l'attore può avanzare una richiesta a titolo principale e un'altra in via subordinata. Non solo: modificandosi la situazione, egli può mutare la domanda in ogni tempo (Jeandin in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 28a; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 219 n. 577b con rinvio). L'art. 28a cpv. 2 CC abilita inoltre l'attore a chiedere al giudice, segnatamente in caso di lesione della personalità per opera dei mass media, che la sentenza sia comunicata a terzi o sia pub­blicata. Si tratta di un provvedimento particolare, non di un'azione specifica (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 28a CC; Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., pag. 219 n. 578; Meier/de Luze, op. cit., pag. 356 n. 748; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ª edizione, pag. 122 n. 566). Sono riservate – con ogni evidenza – le ulteriori azioni di risarci­mento del danno, di riparazione morale (disciplinate dagli art. 41 segg. CO) e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni della gestione d'affari sen­za mandato (art. 28a cpv. 3 CC).

 

                             3.  L'azione inibitoria e quella di rimozione hanno carattere difensivo: l'una tende a prevenire una lesione imminente, l'altra a mettere fine a una lesione in atto. L'azione di accertamento per contro è sussidiaria (come questa Camera ha già avuto modo di ricordare: RtiD I-2011 pag. 648 n. 9c): la lesione essendosi ormai consumata, tale azione tende a eliminare i possibili effetti molesti che continuano a sussistere o a eliminare l'insicurezza giuridica legata alla questione di sapere se il comportamento del convenuto sia legittimo qualora la situazione dovesse ripresentarsi (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 227 n. 594 seg.; Meier/ de Luze, op. cit., pag. 365 n. 766 e pag. 366 n. 769; Jeandin, op. cit., n. 10 segg. ad art. 28a CC). Ciò premesso, in concreto l'attore non poteva avanzare due richieste cumulative per la stessa lesione della propria personalità (quella riferita agli epiteti apparsi nell'articolo di stampa). Invero delle due l'una: o l'offesa minacciava di ripetersi, e in tal caso era data l'azione di inibizione, o l'offesa si era ormai consumata, e in tal caso rimaneva solo l'azione di accertamento, sempre che ne ricorressero i presupposti. L'attore ha avviato invece due azio­ni simultanee: l'una di accertamento (domanda n. 1) e l'altra di inibizione (domanda n. 2). Il Pretore non poteva manifesta­mente accoglierle entrambe con riferimento alle medesime contumelie (dispositivi n. 1 e 2).

 

                             4.  Si aggiunga, sempre per quel che è delle azioni difensive (inibitoria o di rimozione), ch'esse possono mirare solo a provvedimenti determinati (RtiD II-2012 pag. 789 consid. 5 con rinvii), giacché non devono restringere la libertà del convenuto oltre il necessario (Steinauer/Fountoula­kis, op. cit., pag. 221 n. 582 e pag. 225 n. 591 con rimandi). Ciò significa che gli ordini o i divieti devono essere definiti e precisati in modo da poter formare oggetto di esecuzione diretta (Stei­nauer/Foun­toulakis, op. cit., pag. 221 n. 582a con riferimento a DTF 97 II 93, confermata in DTF 131 III 73 consid. 3.3). A maggior ragione ove si pensi che tali ordini o divieti sogliono essere muniti di comminatorie penali e che il giudice civile non può emanare generiche diffide, lasciando all'autorità penale il compito di decidere se un certo comportamento concreto violi o no l'art. 292 CP (RtiD II-2012 pag. 789 in fon­do con rinvii).

 

                                  L'esigenza di ingiunzioni chiare e definite si impone, del resto, anche perché il convenuto ha diritto di sapere con precisione

                                  che cosa si pretenda da lui e quali estremi possono giustificare una sanzione (sentenza del Tribunale federale 5C.121/1992 del 10 mar­zo 1993, consid. 3a; Meier/de Luze, op. cit., pag. 361 n. 758 e pag. 363 n. 762). Se dagli atti processuali non risulta con sufficiente precisione quali comportamenti del convenuto dovreb­bero essere vietati, il giudice sollecita d'ufficio l'attore a specificare le richieste (DTF 97 II 94 in alto). Nella fattispecie

                                  l'attore non poteva chiedere perciò di obbligare il convenuto ad “astenersi da ogni e qualsiasi pubblicazione contenente giudizi di valore lesivi” della sua personalità, né il Pretore poteva emanare un ordine tanto generico (dispositivo n. 2). All'attore incombeva di specificare partitamente quali affermazioni o quali giudizi di valore il convenuto non potesse pub­blicare. In difetto ciò, il Pretore avrebbe dovuto esigere precisazioni.

 

                             5.  Per tornare al caso specifico, si è visto che l'attore ha promos­so simultaneamente un'azione di accertamento (domanda n. 1) e un'azione di inibizione (domanda n. 2), ma che l'una è sussidiaria all'altra (sopra, consid. 3). In primo luogo va esaminata quindi l'azio­ne di inibizione, fermo restando che sapere se una lesione della per­sonalità sia “imminente” – o stia per ripetersi – va deciso in base della situazio­ne del momento in cui il giudice statuisce; se poi la lesione si verifica o addirittura si consuma in corso di causa, l'azione di inibizione va respinta (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 28a CC; Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., pag. 220 n. 580a; Meier/de Luze, op. cit., pag. 360 n. 757 con richiami). In concreto il Pretore ha ravvisato, al momento del giudizio, il rischio imminente che il convenuto reiterasse all'indirizzo dell'attore le offese già espresse nei tre noti articoli di giornale (sentenza impugnata, pag. 4 in alto con riferimento ai doc. B, C e D), ciò che nell'appello l'interessato neppure contestava. Dopo di allora tuttavia la situazione è radicalmente mutata, AP 1 essendo deceduto. In simili condizioni non può più dirsi che il rischio di recidiva intravisto dal Pretore sia ancora attuale.

 

                                  È vero che in un'azione di inibizione gli eredi del convenuto subentrano al defunto, ove questi deceda pendente causa, se possono impedire essi medesimi il verificarsi – o il ripetersi – della lesione (Stei­nauer/Foun­toulakis, op. cit., pag. 202 n. 550c con richiamo; Meier/de Luze, op. cit., pag. 352 nota 1480; v. anche Meili, op. cit., n. 37 ad art. 28 CC). Quando l'offesa continua a essere imminente dopo la morte del convenuto, in altri termini, l'attore deve poter agire contro gli eredi di lui se costoro possono inibire la minaccia. Sta di fatto che __________, unico erede del convenuto (certificato ereditario rilasciato il 9 aprile 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4), non risulta voler reiterare gli epiteti proferiti dal padre all'indirizzo dell'attore. Nulla giustifica dunque di impartirgli divieti, dei quali per altro andrebbe definito e precisato una volta tanto il contenuto. Ne segue che, in definitiva, l'azione di inibizione diretta contro AP 1 va respinta, non riscontrandosi (più) un rischio di lesione imminente per la perso­nalità di AO 1. Su questo punto la sentenza di primo grado dev'essere riformata.

 

                             6.  Rimane da esaminare se la sentenza impugnata resista alla critica per quanto riguarda l'azione (sussidiaria) di accertamento. Nulla impedisce per vero che in caso di morte del convenuto

                                  un'azione di accertamento sia promossa – o, se è già pendente, segua il suo corso – nei confronti degli eredi di lui, non richiedendosi da costoro alcuna prestazione personale (sopra, consid. 5). Diversamente da quanto vale in materia di azioni difensive, poi, l'attore che propone un'azione di accertamento non è tenuto a precisare le singole espressioni, le singole affermazioni o i singoli passaggi ritenuti lesivi della propria personalità, già per il fatto che non occorre pronunciare ingiunzioni al convenuto e che la sentenza non abbisogna di essere eseguita (Meili, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 28a CC). Ai fini del giudizio è sufficiente che l'offesa alla personalità si evinca dall'insieme di una pubblicazione o dal sunto di un'esposizione (loc. cit.).

 

                                  Quanto deve sussistere ad ogni modo, anche in caso di morte del convenuto, è una si­tuazione pregiudizievole per l'attore (RtiD II-2006 pag. 683 con­sid. 4a con riferimenti). E l'attore può vantare un interesse legittimo all'accerta­mento solo ove persistano strascichi molesti della lesione (ormai finita). Scopo dell'azione di accertamento non è invero di dare soddisfazione all'offeso, bensì di eliminare gli effetti residui della lesione, l'azione di accertamento configurandosi come la continuazione di un'azione di rimozione (DTF 127 III 484 consid. 1c/aa e pag. 486 a metà). Accertare l'esistenza di una lesione della personalità per il solo pas­sato non entra in linea di conto.

 

                                  a)   Nella fattispecie è indubbio che la personalità dell'attore è stata offesa, ove appena si pensi che con decreto d'accusa del 14 dicembre 2010 AP 1 è stato condannato dal Procuratore pubblico a una pena pecuniaria e a una multa per ripetuta ingiu­ria nei confronti – tra l'altro – di AO 1 proprio in seguito ai due articoli apparsi il 5 e il 26 luglio 2009 sul __________, e in particolare per

                                       avere ripetutamente tacciato l'attore di “pitocco”, “avido pitocco” e “leguleio” (DA 5852/2010: doc. E). AP 1 non ha inoltrato opposizione al decreto d'accusa, che è passato in giudicato. Ora, che ripetute ingiurie ledano la personalità della vittima è manifesto. Né la libertà di stampa o di espressione, né il diritto alla satira, alla caricatura, all'irriverenza, allo sberleffo o alla derisione giustificano delitti contro l'onore e la sfera personale riservata, checché il convenuto asserisse nell'appello. Non può seriamente revocarsi in dubbio, quindi, che nel caso specifico il convenuto ha offeso la personalità dell'attore. La questione è di sapere, ai fini dell'art. 28a cpv. 1 n. 3 CC, se effetti molesti di tale lesione continuino a persistere.

 

                                  b)  Il Pretore ha ritenuto, al momento di statuire, che la lesione della personalità continuasse “senz'altro a produrre i suoi effetti molesti” (sentenza impugnata, pag. 4 verso l'alto). Invano si cercherebbe di sapere però quali siano tali effetti e in che consistano. Il primo giudice si è limitato a evocare il “pre­giudizio di una certa intensità” – morale e materiale – subìto dall'attore, come presidente della Commissione __________ e come libero professionista (loc. cit., pag. 4 a metà). L'esistenza della lesione non va confusa tuttavia con gli strascichi. E sotto questo profilo ci si può domandare se a distanza di un anno dall'apparizione dell'ultimo articolo di stampa (nel maggio del 2011), quando ha giudicato il Pretore (luglio del 2012) gli epiteti espressi dal convenuto fossero ancora vive nella memoria del pubblico. L'azione di accertamento inoltre non è destinata a eliminare effetti molesti che si estinguono da sé con il passare del tempo, bensì effetti molesti che continuano a gravare più o meno durevolmente sulla reputazione della vittima (DTF 127 III 485 a metà).

 

                                       Non si dimentichi poi che fino alla morte del convenuto era proponibile nel caso concreto – come si è visto (consid. 5) –

                                       l'azione di inibizione, la quale ostava all'azione di accertamento (meramente sussidiaria: sopra, consid. 3). La questione legata agli effetti persistenti dell'offesa è divenuta di rilievo solo alla morte di AP 1 (nel marzo del 2013), la quale ha fatto venir meno il rischio che la lesione della perso­nalità si ripetesse. Solo a quel momento è entrata in linea di conto l'azione di accertamento. Il problema è che, pur avendo avanzato la richiesta di accertamento sin dall'inizio, con la petizione, l'attore non ha mai accennato a postumi più o meno duraturi che sarebbero continuati a sussistere dopo l'offesa. Nemmeno alla morte del convenuto egli ha accennato nulla di simile, seppure davanti a questa Camera potesse finanche mutare le richieste di giudizio (sopra, consid. 2). Non si ravvisa dunque un interesse legittimo sufficiente che giustifichi di accogliere l'azione di accertamento.

 

                                  c)   Non si disconosce che, dandosi una grave violazione della personalità, l'interesse legittimo dell'attore a far accertare giudizialmente l'offesa si presume (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 228 n. 396b con richiami di giurisprudenza). La presunzione dispensa tuttavia dall'onere della prova, non dallo spiegare in che consista l'interesse legittimo (DTF 123 III 388 in alto con rimandi). Trattandosi di lesioni della personalità arrecate mediante i mass media, gli effetti molesti della lesio­ne potrebbero ricondursi al fatto che le moderne tecniche di archiviazione consentono di accedere praticamente senza limiti a rubriche, raccolte e collezioni di documenti. Che il solo fatto di poter ritrovare in tal modo un determinato articolo (o determi­nati articoli) di stampa basti per sostanziare effetti persistenti di una lesione della personalità è nondimeno dubbio, visto il flusso incessante di informazioni che pervade l'attualità quotidiana (DTF 122 III 452 nel mezzo; Meili, op. cit., n. 8 in principio ad art. 28a CC con citazioni).

 

                                       Comunque sia, l'attore non ha mai preteso – e a lui incombeva l'onere dell'allegazione – che il pubblico avrebbe sempre potuto rinvenire in archivi cartacei o digitali il citato articolo apparso sul __________. Egli evoca (almeno per far pubblicare il dispositivo della sentenza) il sito ‹www.__________ ›, ma non risulta che tale indirizzo consenta di far riapparire allo schermo – eventualmente con l'ausilio di un motore di ricerca – gli epiteti a lui rivolti dal convenuto. Esiste invero un altro sito, il quale tuttavia permette di accedere al contenuto solo per mezzo di un'identificazione e di una parola chiave (‹__________›). Come il pubblico possa procurarsi simili credenziali non è dato di sapere. Anche sotto questo profilo, in ultima analisi, non so­no dati a divedere strascichi della lesione concreti e duraturi.

 

                             7.  Se ne conclude nel caso specifico che l'azione di inibizione è destinata all'insuccesso, il rischio dovuto a una possibile reiterazione dell'offesa essendo venuto meno con la morte del convenuto, e che l'azione di accertamento è votata a identica sorte, non riscontrandosi effetti molesti che sussistano durevolmente oltre la lesione. Ciò fa decadere anche la richiesta di pubblicare o comu­nicare la sentenza a terzi, provvedimento che deve correlarsi all'accoglimento di un'azione – difensiva o di accertamento – fondata sull'art. 28a cpv. 1 CC (sopra, consid. 2).

 

                             8.  Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per quanto riguarda l'azione di inibizione non si deve trascurare tuttavia che l'insuccesso si deve unicamente alla morte di AP 1, non alla fondatezza dell'appello, giacché fino al marzo del 2013 il rischio di recidiva da parte del convenuto era dato (sopra, consid. 5). Soccorrono quindi ragioni di equità per addebitare al responsabile le relative spese processuali, l'attore avendo avuto buoni motivi per adire il giudice (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). Quanto all'azione di accertamento, essa va respinta non perché la lesione della personalità non sussista, ma perché essa non risulta generare effetti molesti residui. Se da un lato l'attore ha omesso dunque di sostanziare un requisito di merito (i postumi della lesione), dall'altro con il suo comportamento delittuoso il convenuto ha indotto una volta di più l'attore a piatire, onde l'esigenza anche a tale proposito di un apprezza­mento equitativo. Nel complesso, di conseguenza, si giustifica di suddividere gli oneri dell'attuale giudizio a metà e di compensare le ripetibili.

 

                                   L'esito del giudizio odierno influisce anche sul dispositivo in materia di spese e ripetibili della decisione impugnata. Ci si attenesse al precetto della soccombenza, gli oneri andrebbero interamente a carico dell'attore, la petizione dovendo essere respinta. Anche per quanto attiene al processo di primo grado vale tuttavia la constatazione che, trascendendo in epiteti di rilevanza penale, il convenuto ha indotto l'attore ad agire in giudizio. Non fosse deceduto in pendenza di causa, inoltre, egli avrebbe visto accogliere con ogni verosimiglianza l'azione di inibizione per il rischio di recidiva ch'egli palesava. A un giudizio di equità, fondato sul noto art. 107 cpv. 1 lett. b CPC, nel risultato si giustifica così di suddividere a metà anche le spese di prima sede e di compensare le ripetibili.

 

                             9.  Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la causa in oggetto non si esaurisce – come detto – in una controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1). Un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile di conseguenza senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

 

decide:                  I.  L'appello è parzialmente accolto nel senso dei considerandi e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.  La petizione è respinta.

                                         2.  Le spese processuali di fr. 300.–, da anticipare dall'attore, sono poste per metà a carico di quest'ultimo e per l'altra metà a carico del convenuto, compensate le ripetibili.

 

                             II.  Le spese processuali di appello di fr. 500.–, da anticipare dal­l'appellante, sono poste per metà a carico di quest'ultimo e per l'altra metà a carico della controparte, compensate le ripetibili.

 

                            III.  Notificazione:

 

– avv.;

– avv..

                                  Comunicazione:

                                  –;

                                  – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).