Incarto n.
11.2012.94

Lugano

10 marzo 2015/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2007.72 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 27 agosto 2007 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. RA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(ora patrocinato dall'avv. RA 1),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 3 settembre 2012 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 31 luglio 2012;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  AP 1 (1964) e AO 1 (1965) si sono sposati a __________ il 16 luglio 1994. Dal matrimonio sono nati A__________, il 15 novembre 1995, e G__________, l'8 dicembre 1998. Il marito è titolare di un negozio di ottica a __________ (dal 15 febbraio 2012: __________ SA, di cui è amministratore unico). Di formazione assistente geriatrica, la moglie non ha più esercitato attività lucrativa dopo la nascita di G__________. I coniugi vivono separati dal dicembre del 2004, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 245, pari a 164/1000 della particella n. 3288 RFD di __________, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________. Dal 25 maggio 2009, dopo una riqualifica professionale in qualità di operatrice sociosanitaria, AO 1 lavora a tempo parziale (50%) per il __________ di __________.

 

                            B.  Il 20 marzo 2007 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Riviera (inc. OA.2007.18), chiedendo – tra l'altro – di affidare i figli alla madre con l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale, riservato un suo ampio diritto di visita, e di assegnare in proprietà esclusiva alla moglie l'alloggio coniugale con l'intero debito ipotecario. Egli ha offerto inoltre un contributo alimentare per lei di fr. 2500.– mensili fino al 31 dicembre 2007, ridotto a fr. 1250.– fino al dicembre del 2010 (a condizione che essa non conseguisse un reddito superiore a fr. 2500.– mensili), uno per A__________ di fr. 1260.– mensili, aumentato a fr. 1560.– dal dicembre del 2007 fino alla maggiore età (assegni familiari compresi), e uno per G__________ di fr. 1260.– mensili, aumentato a fr. 1560.– da gennaio del 2011 fino alla maggiore età (assegni familiari compresi). Nella sua risposta del 23 agosto 2007 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno), come pure all'attribuzione dell'autorità parentale, ma non alle altre richieste.

 

                            C.  Il 28 agosto 2007 AO 1 ha adito essa medesima il Pretore con un'istanza cautelare per ottenere l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli (riservato l'usuale diritto di visita del padre) e la condanna del marito a versare dall'agosto del 2006 un contributo alimentare di fr. 7750.– mensili per lei e uno di fr. 2500.– per ogni figlio, oltre a fr. 10 000.– di provvigione ad litem. Essa ha avanzato le prime due richieste e ha rivendicato un contributo alimentare di complessivi fr. 8040.30 già con effetto immediato, senza contraddittorio. All'udienza del 10 ottobre 2007, indetta per la discussione cautelare, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, fatto salvo quanto le parti avevano concordato nella causa di merito all'udienza 20 settembre 2007 (affidamento dei figli alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, regolamentazione del diritto di visito paterno).

 

                            D.  Con decreto cautelare del 15 ottobre 2007, emesso nelle more istruttorie, il Segretario assessore ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli (riservato il più ampio diritto di visita paterno), e ha condannato AP 1 a versare contributi alimentari per complessivi fr. 8040.30 mensili, di cui fr. 5655.30 mensili per la moglie, fr. 1230.– mensili per A__________ e fr. 1155.– mensili per G__________ relativamente al settembre e all'otto­bre del 2007, rispettivamente fr. 5335.30 mensili per la moglie, fr. 1550.– mensili per A__________ e fr. 1155.– mensili per G__________ dopo di allora.

 

                            E.  Esperita l'istruttoria cautelare, la causa è rimasta sospesa su richiesta delle parti dal 30 ottobre 2008 fino al 27 dicembre 2010. Al dibattimento finale le parti hanno inizialmente rinunciato, il marito limitandosi a conclusioni scritte del 13 gennaio 2011 e la mo­glie confermandosi il 20 gennaio 2011 nelle proprie richieste. In seguito all'avvicendamento del Pretore, le parti sono state convocate a un nuovo dibattimento finale (di merito e cautelare) in cui hanno ribadito il 14 febbraio 2012 le loro domande. Statuendo con decreto cautelare del 31 luglio 2012, il Pretore ha parzial­mente accolto l'istanza cautelare di AO 1, attribuendole l'abitazione coniugale, affidandole i figli (riservato un ampio diritto di visita paterno) e obbligando il convenuto a versare i seguenti contributi alimentari, oltre agli assegni familiari:

Dal 1° agosto 2006 al 31 ottobre 2007:

fr. 6755.– per la moglie,

fr. 1417.– per A__________

fr. 1333.– per G__________;

Dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2008:

fr. 6505.– per la moglie,

fr. 1716.– per A__________ e

fr. 1284.– per G__________;

Dal 1° gennaio 2009 al 31 maggio 2009:

fr. 5961.– per la moglie,

fr. 1980.– per A__________ e

fr. 1481.– per G__________;

Dal 1° giugno 2009 al 31 agosto 2010:

fr. 3321.– per la moglie,

fr. 2146.– per A__________ e

fr. 1729.– per G__________;

Dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre 2010:

fr. 3321.– per la moglie,

fr. 1493.– per A__________ e

fr. 1729.– per G__________;

Dal 1° gennaio 2011 al 30 novembre 2013:

fr. 3321.– per la moglie,

fr. 1493.– per A__________ e

fr. 1889.– per G__________;

Dal 1° dicembre 2013 al 31 dicembre 2016:

fr. 3321.– per la moglie e

fr. 2054.– per G__________;

Dal 1° gennaio 2017 in poi:

fr. 3321.– per la sola moglie.

 

                                  Il Pretore ha respinto invece la richiesta di provvigione ad litem e ha rinviato la decisione sugli oneri processuali e le ripetibili al giudizio di merito.

 

                             F.  Con sentenza di merito emanata quello stesso giorno il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha riservato un ampio di­ritto di visita al padre e ha obbligato quest'ultimo a versare i seguenti contributi alimentari:

                                  per la moglie:

                                  fr. 2911.– mensili fino al 31 dicembre 2014,

                                  fr.   672.– mensili dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016,

                                  fr.   860.– mensili dal 1° gennaio 2017 fino al pensionamento ordinario della beneficiaria e

                                  fr.   500.– mensili in seguito;

                                  per A__________:

                                  fr. 1493.– fino al 30 novembre 2013;

                                  per G__________:

                                  fr. 2054.– fino al 31 dicembre 2014 e

                                  fr. 2131.– dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016,

                                  riservato l'art. 277 cpv. 2 CC.

                                 

                                  La tassa di giustizia di fr. 8000.– e le spese sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Contro tale sentenza AP 1 ha introdotto appello, tuttora pendente (inc. 11.2012.107).

 

                            G.  Il 3 settembre 2012 AP 1 ha appellato dinanzi a questa Camera il decreto cautelare citato dianzi per ottenere che, in riforma del medesimo, i contributi alimentari siano fissati come segue:

Dal 1° settembre 2006 al 31 ottobre 2007:

fr. 3589.25 mensili per la moglie,

fr. 1259.– mensili per A__________

fr. 1186.– mensili per G__________, oltre gli assegni familiari;

Dal 1° novembre 2007 al 30 novembre 2008:

fr. 3589.25 mensili per la moglie,

fr. 1584.– mensili per A__________ e

fr. 1186.– mensili per G__________, oltre gli assegni familiari;

Dal 1° dicembre 2008 al 31 dicembre 2008:

fr.   256.25 mensili per la moglie,

fr. 1716.50 mensili per A__________ e

fr. 1383.50 mensili per G__________, oltre gli assegni familiari;

Dal 1° gennaio 2009 al 31 agosto 2010:

fr. 1716.50 mensili per A__________ e

fr. 1383.50 mensili per G__________, oltre gli assegni familiari;

Dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre 2010:

fr.   1195.– mensili per A__________ e

fr. 1383.50 mensili per G__________, oltre gli assegni familiari;

Dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2012:

fr.   1195.– mensili per A__________ e

fr. 1643.50 mensili per G__________, oltre gli assegni familiari;

Dal 1° luglio 2012 al 30 novembre 2013:

fr. 1716.50 mensili per A__________ e

fr. 1643.50 mensili per G__________, oltre gli assegni familiari;

Dal 1° dicembre 2013 al 31 dicembre 2014:

fr. 1095.70 mensili per G__________, oltre gli assegni familiari;

Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016:

fr. 888.– mensili per G__________, oltre gli assegni familiari.

 

                                  Invitata a presentare osservazioni sulla competenza funzionale del Pretore, al quale l'appellante rimprovera di avere statuito sulla domanda cautelare solo dopo avere emesso la decisione di merito, AO 1 ha proposto il 19 novembre 2012 di respingere la contestazione d'ordine. Chiamata il 4 febbraio 2015 a

                                  esprimersi sull'appello, essa ha comunicato il 16 febbraio 2015 di rinunciare a osservazioni, limitandosi a rilevare l'irricevibilità dei nuovi documenti prodotti e a postulare la conferma della sentenza impugnata.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si considerino l'entità e la durata dei contributi in discussione. Quanto alla tempestività del ricorso, in concreto il plico raccomandato contenente la decisione impugnata è stato notificato al convenuto il 23 ago­sto 2012 (tracciamento degli invii n. __________). Introdotto il 3 settembre 2012, l'appello in esame è pertanto tem­pestivo.

 

                             2.  L'appellante chiede anzitutto di annullare il decreto impugnato perché il Pretore ha emesso la decisione cautelare dopo avere deciso il merito (memoriale, pag. 3). Effettivamente, esprimendosi sul reddito conseguito dal marito prima della se­pa­razione, il primo giudice ha rilevato che “con la sentenza di merito è stato accertato un reddito netto mensile (…) di fr. 24 000.–” (decreto impugnato, pag. 3). Avesse anche giudicato nel merito prima di regolare l'assetto provvisionale, ad ogni modo, ciò non significa che il Pretore non fosse più competente per statuire sui provvedimenti cautelari postulati da AO 1. Al contrario: su tali richieste il primo giudice (invero il Segretario assessore) si era determinato solo il 15 ottobre 2007 “nelle more istruttorie”, ossia con un decreto cautelare intermedio (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Ciò non lo esonerava dall'emanare il decreto finale, una volta chiusa l'istruttoria cautelare. Avesse anche giudicato nel merito, egli non poteva dispensarsi al riguardo (Sprecher in: Basler Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 31 ad art. 265; Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 13 ad art. 265). La fattispecie non denota così alcuna similitudine con la sentenza inc. 11.2012.49 emanata il 12 luglio 2012 di questa Camera, nell'ambito della quale il decreto cautelare era destinato a esplicare effetti solo dopo il giudizio di merito, litigioso essendo in quel caso l'affidamento provvisionale del figlio, affidamento che non poteva più essere modificato per il passato. Ne segue che la contestazione d'ordine mossa dall'appellante nella fattispecie, la quale obbligherebbe addirittura questa Camera a statuire essa medesima dopo il contraddittorio sull'assetto cautelare come autorità di primo grado in luogo e vece del Pretore, si rivela priva di ogni pertinenza.

 

                             3.  All'appello AP 1 acclude nuovi documenti: i bilanci e i conti economici 2010 e 2011 della __________ SA (doc. 2), vari giustificativi per spese inerenti al suo fabbisogno minimo, una dichiarazione 3 settembre 2012 della M__________ di __________ che attesta l'addebito nell'esercizio 2011 di fr. 5511.60 per l'uso privato del veicolo aziendale (doc. 3) e un conteggio delle spese per la retta scolastica 2011/2012 del figlio A__________ al __________ di __________ (doc. 4). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle procedure sommarie (art. 272 in relazione con l'art. 276 CPC; DTF 138 III 626 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2011.90 del 9 ottobre 2013, consid. 2a). In concreto l'appellante non indica perché gli sarebbe stato impossibile produrre i documenti in rassegna – compresa la comunicazione del nuovo premio di cassa malati, che notoriamente interviene con debito anticipo (art. 7 cpv. 2 LAMal) – prima della chiusura dell'istruttoria pretorile. Non può pretendere dunque di addurli per la prima volta in appello. Ciò posto, conviene quindi procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.

 

                             4.  Litigiosi rimangono in questa sede il contributo alimentare per moglie e figli. A tale fine il Pretore ha calcolato il reddito netto medio del marito prima della separazione in fr. 24 000.– mensili (arrotondati), il fabbisogno complessivo della famiglia in quel periodo in fr. 11 777.– e il risparmio mensile dei coniugi in fr. 6000.– (decreto impugnato, pag. 3 seg.). Ne ha desunto che la coppia disponeva allora 6223.– mensili, la cui la metà (fr. 3111.–) era il massimo di quanto sarebbe spettato alla moglie (decreto impugnato, pag. 5).

 

                                  Relativamente alla situazione dopo la separazione, il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 18 000.– mensili fino al 31 dicembre 2008 e in fr. 19 542.– mensili in seguito (per la sopravvenienza, dal 2009, degli utili dalla partecipazione alla S__________ SA di __________, di cui il convenuto è amministratore unico e proprietario insieme con la moglie), a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 5384.– mensili, cui ha aggiunto fr. 3111.– per tenere conto del tenore di vita goduto prima della separazione (decreto impugnato, pag. 7 e 11). Quanto alla moglie, egli ha appurato dal maggio del 2009 un reddito da attività lucrativa di fr. 640.– mensili (assegni familiari inclusi) e una partecipazione all'utile netto della S__________ SA di fr. 1542.– mensili, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4392.– mensili (ridotto a fr. 242.– dal dicembre del 2016) cui ha aggiunto, come per il marito, l'importo di fr. 3111.– per tenere conto del tenore di vita sostenuto prima della separazione (decreto impugnato, pag. 7 seg.).

 

                                  Il fabbisogno in denaro dei figli, infine, è stato stimato sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo, maggiorate del 25% in ragione del tenore di vita agiato dei genitori (loc. cit., pag. 9 a 11). Su tali basi il Pretore ha stabilito il contributo alimentare in favore di moglie e figli ripartendo a metà l'eccedenza risultante dal bilancio familiare (loc. cit., pag. 11 segg.).

 

                             5.  L'appellante contesta il metodo di calcolo applicato dal Pretore, affermando che il contributo alimentare va definito secondo gli stessi criteri di quello fissato nella sentenza di divorzio, le due decisioni essendo state emanate lo stesso giorno, non senza rimproverare al Pretore una violazione del suo diritto di essere sentito (memoriale, pag. 3 seg.). Egli contesta inoltre il riparto a metà dell'eccedenza che risulta dal bilancio familiare, sia perché la famiglia destinava somme considerevoli al risparmio sia perché la separazione è durata oltre otto anni e mezzo (memoriale, pag. 5), sicché a suo avviso la moglie può pretendere un contributo di mantenimento solo nella misura in cui non sia in grado di far fronte da sé al proprio fabbisogno (memoriale, pag. 6).

 

                                  Quanto alla situazione finanziaria della famiglia, egli contesta l'accertamento del proprio reddito, definito eccessivo, e quello della moglie, ritenuto troppo basso (memoriale, pag. 7 seg.). Contesta inoltre tanto il fabbisogno minimo della moglie (da ridurre a circa fr. 3500.– mensili: memoriale, pag. 9) quanto il proprio (da portare a fr. 7181.80 mensili, più la quota destinata al risparmio di fr. 6000.– mensili; memoriale, pag. 12), come pure la maggiorazione del 25% applicata al fabbisogno in denaro dei figli, a suo modo di vedere ingiustificata (memoriale, pag. 11). Chiede infine che i contributi siano dovuti solo dal settembre del 2006 e che la moglie partecipi al mantenimento della figlia G__________ dopo il 1° dicembre 2013 in funzione della sua capacità contributiva (memoriale, pag. 16).

 

                             6.  Dal profilo formale l'appellante lamenta un'insufficiente motivazione del decreto impugnato (art. 29 cpv. 1 Cost.), il Pretore

                                  avendo trascurato la sua richiesta di stabilire il contributo alimentare in maniera identica nell'ipotesi – poi verificatasi – che la decisione cautelare e quella di merito fossero state prese contestualmente. Così argomentando, egli dimentica però che nella motivazione di una sentenza il giudice non è tenuto a determinarsi su ogni singola allegazione delle parti. Determinante è che sia dato di capire perché egli abbia statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché il destinatario possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (DTF 138 I 237 consid. 5.1; 136 I 236 consid. 5.2 con richiami). Nella fattispecie il Pretore ha enunciato senza equivoci le differenze alla base del calcolo per il mantenimento di un coniuge pendente causa e dopo il divorzio (decreto impugnato, pag. 2 seg.). Ciò permetteva di capire perché i due contributi alimentari non andassero determinati nello stesso modo. Contro tale orientamento il convenuto ha potuto far valere tutte le sue ragioni nell'appello. Non può quindi censurare un pregiudizio nei suoi diritti di difesa.

 

                             7.  Fino al momento del divorzio i contributi alimentari per moglie e figli sono regolati dalle misure prese a tutela dell'unione coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3 CC) o da decreti cautelari emanati nella causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 e 2 CPC). Mentre i contributi di mantenimento per i figli sono definiti alla stessa stregua prima e dopo il divorzio (art. 285 cpv. 1 CC), quelli per la moglie sono disciplinati dall'art. 163 CC fino al divorzio (“solidarietà matrimoniale”) e dall'art. 125 CC in seguito (“solidarietà postmatrimoniale”). Di regola, il contributo alimentare dell'art. 125 CC comincia a decorrere solo con il passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio, una volta definite tutte le conseguenze legate allo scioglimento del matrimonio (DTF 128 III 121 consid. 3b/bb, 120 II 2 consid. 2b). Fino ad allora continuano a valere – come detto – i contributi di mantenimento fissati sulla scorta dell'art. 163 CC in misure a tutela dell'unione coniugale o in decreti cautelari nella causa di divorzio (DTF 137 III 616 consid. 3.2.2 con rinvii; RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, I-2006 pag. 667 n. 34c; da ultimo I CCA, sentenza inc. 11.2011.55 del 10 settembre 2014, consid. 5).

 

                                  a)   Contrariamente a quanto asserisce l'appellante (memoriale, pag. 4), il principio del clean break non riguarda gli assetti provvisionali durante le cause di divorzio, nel cui ambito il giudice non deve verificare se il matrimonio ha concretamente influito sulla situazione finanziaria dei coniugi (I CCA, sentenze inc. 11.2013.48 del 7 ottobre 2014, consid. 11 e inc. 11.2012.38 del 10 marzo 2014, consid. 4c). Quand'anche non ci si possa più seriamente attendere che i coniugi ripren­dano la vita in comune, di conseguenza, il vicendevole obbligo di mantenimento continua a essere disciplinato dall'art. 163 CC (DTF 137 III 387 consid. 3.1). Che un contributo alimentare provvisionale possa risultare più alto rispetto al contributo in favore della moglie dopo il divorzio – circostanza di cui si duole l'appellante (memoriale, pag. 3) – è un effetto insito nel sistema del diverso metodo di calcolo applicabile ai due tipi di contributo e non un'anomalia.

 

                                  b)  È vero che – come fa valere il convenuto (appello, pag. 4 in basso) – qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior peso. Dopo l'avvio di una causa di divorzio, in particolare, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento (DTF 137 III 387 consid. 3.1 che precisa la giurisprudenza pubblicata in DTF 128 III 65; v. anche DTF 138 III 99 consid. 2.2; RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3; I CCA, sentenza inc. 11.2013.48 del 7 ottobre 2014, consid. 11). Ma finché non sia stato sciolto il matrimonio e, anzi, finché non siano state liquidate tutte le conseguenze del medesimo continua a fare stato – per principio – il metodo di calcolo fondato sull'art. 163 CC (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 4 con riferimento).

 

                             8.  L'appellante contesta il metodo applicato dal Pretore per definire il contributo di mantenimento in favore della moglie, affermando che durante la vita in comune una parte importante del reddito da lui conseguito era destinata al risparmio e che la lunga durata della separazione non giustifica di suddividere a metà l'eccedenza derivante dal bilancio familiare (memoriale, pag. 5).

 

                                  a)   Questa Camera ha avuto modo di rammentare ancora di recente i criteri preposti alla definizione dei contributi alimentari fra coniugi dopo la fine della comunione domestica (sentenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre 2014, consid. 5 e 6 destinati a pubblicazione in RtiD I-2015). Tali principi valgono tanto nelle protezioni dell'unione coniugale quanto, per analogia, negli assetti cautelari decretati durante una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC). Giovi dunque ripetere che, ove sia giustificata una sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniu­gale – o per analogia il giudice dei provvedimenti cautelari – “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione di tali contributi, limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – abitualmente adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà. Il fabbisogno dei genitori corrisponde in tal caso al minimo esistenziale del diritto esecutivo “allargato” (sulla nozione di “fabbisogno minimo”: DTF 114 II 394 consid. 4b; cfr. anche pag. 27 consid. 2a), il fabbisogno dei figli è quello in denaro stimato sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.

 

                                  b)  Il metodo di calcolo appena citato non deve condurre tuttavia a una ridistribuzione del patrimonio coniugale (attraverso tesaurizzazioni) o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito, di regola, dal tenore di vita che i coniugi sostenevano

                                       durante la comunione domestica (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b). Se non è possibile garantire a entrambi il livello di vita anteriore alla separazione, ogni coniuge ha diritto a un tenore di vita simile a quello dell'altro (DTF 121 I 100 consid. 3b, 118 II 378 consid. 20b con riferimenti; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_445/2014 del 28 agosto 2014, consid. 4.1). Il metodo di calcolo in questione non si applica, di conseguenza, quando sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinassero tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma vivessero in modo parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad altri scopi (ad esempio al risparmio, prevedendo l'acquisto di una casa). Per il suo relativo schematismo tale metodo non si applica nemmeno qualora durante la comunione domestica i coniugi vivessero in condizioni particolarmente agiate. Tanto nell'una quanto nell'altra ipotesi il metodo di calcolo ancorato al riparto paritario dell'eccedenza lascia spazio a quello fon­dato sull'ammontare del dispendio effettivo. Spetta in tali casi al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il proprio tenore di vita anteriore alla separazione (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b;

                                       analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre 2014, consid. 5 con riferimenti destinato a pubblicazione in RtiD I-2015).

                                 

                                  c)   La giurisprudenza del Tribunale federale in materia di contributi alimentari fra coniugi nelle procedure a tutela dell'unione coniugale – e, per analogia, nei procedimenti cautelari in cause di divorzio – è stata compendiata anche dalla dottrina nei termini che seguono (Hohl in: Fountoulakis/Pi­chon­naz/ Rumo-Jungo, Droit de la famille et nou­velle procédure, Ginevra/Zu­rigo/Ba­silea 2012, pag. 95 seg. con citazioni: v. anche Chaix in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 10 ad art. 176).

 

Coniugi che versano in una situazione finanziaria favorevole o particolarmente favorevole

   Si tratta del caso in cui i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate siano coperti. In simili circostanze il coniuge richiedente può pretendere che il contributo di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore alla separazione. Fa stato così il metodo di calcolo fon­dato sull'ammontare del dispendio effettivo. Incombe al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il suo livello di vita anteriore alla separazione (sentenza del Tribunale federale 5A_267/2014 del 15 settembre 2014, consid. 5.1; sentenza 5A_11/2014 del 3 luglio 2014, consid. 4.3.1.1; sentenza 5A_778/2013 del 1° aprile 2014, consid. 5.1; sentenza 5A_41/2011 del 10 agosto 2011, consid. 4.1; sentenza 5A_27/2009 del 2 ottobre 2009, consid. 4; DTF 115 II 426 consid. 3).

   Il metodo di calcolo abituale che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà, è per principio inapplicabile. Vi si può ricorrere, tutt'al più, ove l'ammontare dell'eccedenza non sia tale da comportare una ridistribuzione del patrimonio coniugale o una liquidazione anticipata del regime dei beni (sopra, consid. a). Ad ogni modo tale metodo non entra in linea di conto se durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma vivevano in modo parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad altre finalità (sopra, loc. cit.).

 

Coniugi che versano in una situazione finanziaria media o modesta

   Si tratta del caso in cui i coniugi non accantonavano rispar­mi durante la vita in comune o in cui il coniuge richiedente non renda verosimile che durante la vita in comune si accumulavano risparmi o in cui le entrate coniugali siano interamente assorbite dalle due economie domestiche separate (DTF 137 III 106 consid. 4.2.1.1 in fine). I redditi coniugali non eccedono di solito, in circostanze del genere, fr. 8000.– o 9000.– mensili complessivi (sentenza del Tribunale federale 5A_288/2008 del 27 ago­sto 2008, consid. 5.4, richiamato ancora nella sentenza 5A_778/2013 del 1° aprile 2014, consid. 5.1), anche se non si possono escludere redditi più alti (DTF 137 III 107 consid. 4.2.1.3: entrate coniugali di fr. 23 658.– mensili). Si fa capo in siffatte condizioni al metodo di calcolo abituale che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà (una diversa chiave di riparto come quella evocata in DTF 126 III 8 non riguar­da il Cantone Ticino, dove il fabbisogno del coniuge affidatario non è mai stato calcolato nel modo ivi esposto).

                                                             

Coniugi che versano in una situazione finanziaria deficitaria

   Si tratta del caso in cui il bilancio coniugale registri un ammanco. Il coniuge debitore del contributo alimentare ha diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale calcolato secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 67 consid. 2, 133 III 59 consid. 2).

 

                             9.  Nel caso specifico è assodato che durante la comunione domestica i coniugi vivevano in condizioni finanziarie particolarmente favorevoli, ove appena si considerino i redditi familiari di oltre

                                  fr. 22 000.– netti mensili. È pacifico inoltre che la coppia riusciva ad accumulare ogni mese risparmi consistenti. In condizioni del genere il convenuto ha reso verosimili i presupposti che in materia di contributi alimentari fra coniugi giustificano di applicare il metodo di calcolo fon­dato sull'ammontare del dispendio effettivo. Occorre dunque accertare, per lo meno a un esame di verosimiglianza come quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari, quali spese debba affrontare la moglie per conservare il livello di vita anteriore alla separazione. Non soccorrono invece i requisiti per ritenere decisivo – come vorrebbe il convenuto (appello, pag. 5 seg.) – il tenore di vita condotto dalla moglie durante la separazione, poiché a tal fine la separazione sarebbe dovuta durare almeno dieci anni (DTF 137 III 106 consid. 4.2.1.1, 132 III 601 consid. 9.3).

 

                           10.  Il Pretore ha individuato il tenore di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica deducendo dal reddito netto medio mensile del marito negli anni dal 2002 al 2004 (fr. 24 000.– mensili arrotondati) il fabbisogno complessivo della famiglia nel medesimo periodo, di fr. 11 777.– mensili, e la quota destinata al risparmio, di fr. 6000.– mensili (decreto impugnato, pag. 3 seg.). Ne ha desunto che la coppia disponeva ogni mese di fr. 6223.– (fr. 3111.– ciascuno), i quali, sommati al fabbisogno proprio, ne determinavano il tenore di vita (loc. cit., pag. 5 e 13 segg.). Ci si può domandare se tale sia il criterio corretto per calcolare il dispendio effettivo. Sta di fatto che l'appellante non muove obiezioni al riguardo. Contesta l'accertamento del reddito coniugale, che a suo dire non sarebbe motivato, il Pretore essendosi limitato a rinviare a quanto figura nella sentenza di merito, e per di più in maniera errata, tale reddito dovendo essere accertato sulla sola base del guadagno conseguito nel 2004 e senza arrotondamenti (memoriale, pag. 6 seg., punto 8).

 

                                  a)   La prima censura non è seria, il Pretore avendo indicato le basi di calcolo applicate, sia per quanto attiene al lasso di tempo (gli anni dal 2002 al 2004) sia per quel che è dei documenti (rapporto peritale, dati contabili e fiscali: decreto impugnato, pag. 6 seg.). La seconda critica è infondata nella misura in cui concerne il periodo contabile preso in esame, conforme all'orientamento della giurisprudenza, secondo cui il reddito di un lavoratore indipendente è quello medio conseguito sull'arco di almeno gli ultimi tre anni (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c consid. 3 con richiami; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.73 dell'11 dicembre 2014, consid. 6a). È provvista di buon diritto invece nella misura in cui verte sull'arrotondamento del reddito, che passa così a fr. 23 765.– mensili (media tra fr. 26 107.– mensili del 2002, fr. 22 462.– mensili del 2003 e fr. 22 725.– mensili del 2004, stando agli accertamenti non contestati del Pretore). Analoghe considerazioni valgono quanto al contestato arrotondamento (per difetto) del risparmio mensile, che secondo gli accertamenti (anch'essi incontestati) del Pretore va accertato in fr. 6120.– mensili (decreto impugnato, pag. 4).

 

                                  b)  Il convenuto chiede altresì di aggiungere al fabbisogno familiare accertato dal Pretore prima della separazione alcune sue spese personali (terapie mediche, uso della moto), ma non rende i costi lontanamente verosimili (memoriale, pag. 7). Né incombe al giudice, in una questione che attiene alla definizione del contributo di mantenimento tra coniugi, passare al vaglio d'ufficio la ponderosa documentazione agli atti per individuare indizi da cui inferire il possibile fondamento della richiesta (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre 2014, consid. 10c). Ne segue che, a fronte di un reddito co­niugale di fr. 23 765.– mensili, di un fabbisogno familiare di fr. 11 777.– mensili (non contestato nelle posizioni riconosciute dal Pretore) e di un risparmio di fr. 6120.–, ogni coniuge disponeva ancora prima della separazione di fr. 2934.– mensili (la metà di fr. 5868.–), i quali aggiunti al fabbisogno individuale ne determinavano il tenore di vita.

 

                           11.  Il Pretore ha accertato il fabbisogno di AO 1 in fr. 4392.– mensili (recte: fr. 4492.– mensili), ridotti a fr. 4242.– mensili (recte: fr. 4342.– mensili) dal dicembre del 2016 (maggiore età della figlia G__________), così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.– fino al dicembre del 2016, ridotto a fr. 1200.– in seguito, onere ipotecario (senza ammortamento) e spese condominiali fr. 368.– (già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro di A__________ e di un quarto compresa nel fabbisogno in denaro di G__________), ammortamento di una polizza assicurativa della “__________” fr. 440.30, premio della cassa malati fr. 373.10, franchigia e spese mediche fr. 100.–, assicurazione combinata dell'economia domestica fr. 55.50, assicurazione RC e casco dell'automobile fr. 90.60, imposta di circolazione fr. 66.70, spese dell'automobile fr. 200.–, tassa di canalizzazione fr. 14.10, contributo per finanziamento di opere di canalizzazione [“contributi __________”] fr. 31.10, tassa rifiuti e acqua potabile fr. 36.50, assicurazione sulla vita “__________” fr. 359.70, quota della __________ fr. 5.90, onere fiscale fr. 1000.– (decreto impugnato, pag. 8).

 

                                  a)   L'appellante chiede di ridurre il fabbisogno appena citato

                                       a fr. 3589.25 mensili, rispettivamente a fr. 3407.95 mensili dal dicembre del 2016 (memoriale, pag. 9), in particolare diminuendo gli oneri ipotecari e le spese accessorie a fr. 365.55, ma non spiega perché, né tanto meno indica per quale motivo il calcolo del Pretore sarebbe errato. Privo di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile. Identiche considerazioni valgono per le imposte, che il convenuto vorrebbe diminuire a fr. 400.– mensili senza però motivare lontanamente la pretesa.

 

                                 b)  A ragione l'appellante postula invece la riduzione da fr. 359.70 a fr. 59.70 del premio mensile per l'assicurazione sulla vita della “__________”, l'accertamento del Pretore essendo manifestamente frutto di una svista (doc. N, che attesta un premio annuo di fr. 716.70), e la soppressione dei “contributi __________” di fr. 31.10 dopo il dicembre del 2016, scaduti i 10 anni per i quali era stata concessa la rateazione (doc. I).

 

                                  c)   Non si giustifica invece lo stralcio di talune posizioni (premio per l'assicurazione sulla vita, spese dell'automobile e per l'ammortamento della polizza della “__________”) che il convenuto non ritiene necessarie, dimenticando però che la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente (I CCA, sentenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre 2014, consid. 8b). Ne discende, sempre a un esame di apparenza, un fabbisogno della moglie di fr. 4192.– mensili, che passerà a fr. 4010.– mensili dall'8 dicembre 2016. Di conseguenza, per conservare il livello di vita raggiunto durante la comunione domestica, occorrono all'istante fr. 7126.– mensili (fr. 4192.– più fr. 2934.–), rispettivamente fr. 6944.– mensili dall'8 dicembre 2016 (fr. 4010.– più fr. 2934.–).

 

                           12.  La questione è di sapere, ciò premesso, in che misura l'istante possa sopperire da sé al proprio tenore di vita e se l'appellante sia in grado di versarle quanto manca.

 

                                  a)   Il Pretore ha accertato il reddito da attività lucrativa della moglie dal maggio del 2009 in fr. 2239.– mensili, cui ha aggiunto fr. 63.– mensili risultanti dai dati fiscali, una media di fr. 338.– mensili per assegni familiari e, dal 1° gennaio 2009, un dividendo di fr. 1542.– mensili per la partecipazione al 50% alla S__________ SA, onde un totale di fr. 4182.– mensili (fr. 1542.– dal 1° gennaio 2009, fr. 4182.– dal maggio del 2009: decreto impugnato, pag. 7 e 13). In considerazione degli sforzi intrapresi, già dal 2006, per reinserirsi nel mondo del lavoro, egli non ha imputato all'istante per contro un reddito ipotetico da attività lucrativa prima del maggio del 2009, pur avendo la figlia minore compiuto i 10 anni nel dicembre del 2008, né l'ha obbligata a estendere l'attività lucrativa al 100%, ritenendo sufficienti le risorse finanziarie della famiglia (decreto impugnato, pag. 7).

 

                                  b)  L'appellante sostiene che il reddito della moglie ammonta a fr. 4875.– mensili complessivi. Intanto egli attribuisce all'istante un'entrata di fr. 2883.– mensili, cui aggiunge fr. 450.– per assegni familiari e fr. 1542.– per la partecipazione alla citata società (memoriale, pag. 8). Se non che, al proposito l'accertamento del Pretore – non impugnato dalla moglie – non lo penalizza, non foss'altro perché conformemente alla più recente giurisprudenza sviluppata intorno all'art. 285 cpv. 2 CC gli assegni familiari non andrebbero aggiunti al reddito del genitore che li riscuote, ma dedotti dal fabbisogno in denaro dei figli (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2). Nella sua richiesta il convenuto li conteggia addirittura in doppio (lo stipendio conseguito nel 2009 di fr. 19 386.– li comprende già per fr. 3710.–: certificato di salario del 4 febbraio 2010, doc. richiamato V). Non ha quindi motivo di lamentarsi. Per il resto, egli non si confronta con gli argomenti con cui il Pretore ha deciso di non computare alla moglie un reddito ipotetico prima del maggio del 2009, non bastando al riguardo la mera affermazione secondo cui “gli sforzi per reinserirsi nel mondo del lavoro potevano portare frutti prima”, né con la decisione pretorile di non ascrivere a lei già in via cautelare – a differenza del merito – un'attività a tempo pieno. Su questi punti l'appello manca pertanto di idonea motivazione.

 

                           13.  Per quel che riguarda la capacità contributiva del marito, il Pretore ha accertato redditi di lui per fr. 18 000.– mensili fino al 31 dicembre 2008 e di fr. 19 542.– mensili dal 1° gennaio 2009 in poi, così composti: fr. 18 000.– da attività lucrativa e fr. 1542.– per la partecipazione dal 1° gennaio 2009 alla S__________ SA (decreto impugnato, pag. 7). Circa il reddito da attività lucrativa, il Pretore ha accertato una media di fr. 17 300.– mensili sulla base dei dati fiscali relativi agli anni dal 2005 al 2009 (ultimo dato a disposizione). Considerata la tendenza al rialzo delle entrate nel 2008 e nel 2009, dopo un risultato contabile del 2007 influenzato negativamente dai lavori di ristrutturazione del negozio, egli ha stimato verosimile per finire un reddito da attività lucrativa di almeno fr. 18 000.– mensili.

 

                                  L'appellante obietta che i bilanci del 2010 e 2011 acclusi all'appello attestano un utile aziendale di fr. 114 556.– annui per il 2010 e di 183 993.– per il 2011, contrariamente alle ottimistiche previsioni del Pretore (memoriale, pag. 8 seg.). Se non che, tali documenti nuovi, per altro redatti dallo stesso appellante senza alcun avallo di un revisore, non sono ricevibili (sopra, consid. 3). Per il resto, il convenuto non contesta la correttezza dei dati fiscali relativi all'ultimo quinquennio (dal 2005 al 2009), salvo tralasciare nella propria valutazione elementi di reddito accessorio che il Pretore ha giustamente considerato (decreto impugnato, pag. 6; appello, pag. 8). Le entrate complessive di fr. 18 000.– mensili fino al 31 dicembre 2008 e di fr. 19 542.– mensili in seguito (l'utile da partecipazione societaria non essendo contestato nel suo importo) appaiono così, a un sommario esame, quanto meno verosimili.

 

                           14.  L'appellante avendo il diritto di conservare – come la moglie – il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, occorre ancora definire il fabbisogno personale di lui. L'interessato afferma che alla somma di fr. 5384.– mensili accertata dal Pretore (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1100.–, spese accessorie fr. 200.–, premio della cassa malati fr. 307.30, franchigia e spese mediche fr. 100.–, assicurazione combinata dell'economia domestica fr. 55.50, “terzo pilastro” fr. 416.–, quota della __________ fr. 5.90, onere fiscale fr. 2000.–) devono ancora aggiungersi le spese per l'uso privato dell'automobile aziendale, quelle per la moto e la quota del TCS. Inoltre vanno adattati, a mente sua, il costo della cassa malati, quello per l'assicurazione “__________” del “terzo pilastro”, quello per la locazione e l'onere fiscale (memoriale, pag. 12).

 

                                  a)   Il Pretore non ha riconosciuto le spese d'automobile perché già inserite nella contabilità aziendale in deduzione del reddito (decreto impugnato, pag. 11). Ora, che il convenuto rifonda alla ditta un'indennità per l'uso privato del veicolo aziendale è possibile. La dichiarazione 3 settembre 2012 della __________, nuova, è tuttavia irricevibile (sopra, consid. 3) e nient'altro rende verosimile l'entità della spesa. Ciò vale anche per le spese della moto e la quota del TCS, come pure per l'aumento a fr. 317.90 del premio della cassa malati (sopra, consid. 3), apparentemente nemmeno documentata (memoriale, pag. 12).

 

                                  b)  Quanto al canone di locazione, il Pretore lo ha accertato sulla base di quanto lo stesso convenuto ha indicato nella causa di divorzio (decreto impugnato, pag. 11 con riferimento all'inc. OA.2007.18; petizione, pag. 5). L'appellante definisce tale accertamento superato dalla sua successiva richiesta (locazione fr. 1200.– più spese accessorie di fr. 200.–) in

                                       sede cautelare, cui la moglie avrebbe aderito (memoriale, pag. 12). Egli equivoca tuttavia sulla pretesa ammissione della convenuta, la quale non solo con l'istanza cautelare gli ha riconosciuto in realtà una spesa inferiore (fr. 1200.– comprensivi delle spese accessorie), ma in replica ha contestato anche il fabbisogno complessivo di lui, non reputandolo “minimamente provato“ (verbale del 10 ottobre 2007, pag. 4). In condizioni simili il Pretore poteva senz'altro attenersi, a un esame di apparenza, alla pigione indicata nella petizione.

 

                                  c)   In merito all'onere fiscale l'appellante rivendica un importo di fr. 3000.– invece dei fr. 2000.– mensili riconosciutigli dal Pretore. Questi ha accertato l'aggravio sulla scorta della dichiarazione d'imposta 2009, procedendo a una stima per eccesso (decreto impugnato, pag. 11). Il convenuto eccepisce che la moglie ha ammesso l'importo di fr. 3000.– mensili nella propria istanza (memoriale, pag. 12). Effettivamente AO 1 ha stimato nella propria istanza del 27 agosto 2007

                                       l'onere fiscale del marito in fr. 3000.–. Ciò non basta tuttavia per inficiare l'accertamento che figura nel decreto cautelare, fondato sull'ultima dichiarazione d'imposta e quindi più vicino alla realtà rispetto a una semplice stima. Nulla impediva al Pretore, in altri termini, di considerare ai fini del giudizio i dati tributari più recenti.

 

                                  d)  Se ne conclude che il fabbisogno del convenuto è quello calcolato dal Pretore, cui si aggiungono, come per la moglie, fr. 2934.– in modo da garantire il tenore di vita precedente la separazione (sopra, consid. 10b), onde un totale di fr. 8318.– mensili. L'appellante sostiene di avere sempre prelevato almeno fr. 6000.– mensili (oltre a fr. 1600.– di oneri ipotecari) per il fabbisogno della famiglia (memoriale, pag. 12), ma l'assunto, oltre che smentito dagli atti e dalla stessa richiesta di appello in cui il convenuto chiede di riconoscergli fr. 7181.80 mensili per il proprio fabbisogno, è irricevibile. L'appellante non si confronta infatti con l'accertamento del Pretore (decreto impugnato, pag. 4), il quale ha negato, sulla scorta dei dati bancari, un'evenienza del genere.

 

                           15.  Relativamente ai contributi di mantenimento per A__________ e G__________, l'appellante li contesta perché il Pretore ha maggiorato il fabbisogno in denaro dei figli del 25%, facendo lievitare il dovuto di conseguenza.

 

                                  a)   Il primo giudice ha determinato il costo di mantenimento dei figli sulla scorta della tabella 2012 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo, alle quali la giurisprudenza ticinese si ispira da oltre un ventennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). Dopo avere tolto dal fabbisogno in denaro di A__________ e G__________ (fr. 1695.– e fr. 1870.– mensili), secondo la fascia di età per una fratria di due, la posta per cura e edu­cazione (fr. 265.– e fr. 335.– mensili) prestata in natura dalla madre fino al 24 maggio 2009 (inizio dell'attività lucrativa al 50%) e averla considerata al 50% in seguito, egli ha adattato il costo dell'alloggio (di fr. 315.– e di fr. 335.–) al caso specifico, sostituendo la stima della tabella con la quota di un terzo

                                       (A__________) e di un quarto (G__________) della spesa effettiva a carico del genitore affidatario (fr. 884.– mensili: decreto impugnato, pag. 8 a 10). In seguito egli ha maggiorato il fabbisogno in denaro del 25% per tenere conto delle condizioni agiate della famiglia, accertando così per A__________ un fabbisogno di fr. 1574.– mensili fino al 12° compleanno, di fr. 1980.– da allora fino all'inizio dell'attività lucrativa al 50% della madre, di fr. 2146.– da allora fino all'entrata al collegio __________ di __________ (internato) e di fr. 1493.– da allora fino al compimento della maggiore età (in virtù di un'incontestata riduzione a un terzo delle poste di vitto, alloggio, cura e educazione consecutiva all'entrata in collegio). Per G__________ il Pretore ha fissato il fabbisogno in denaro in fr. 1481.– fino all'inizio dell'attività lucrativa al 50% da parte della madre, in fr. 1729.– da allora fino al 12° compleanno e di fr. 2054.– da allora fino alla maggiore età (decreto impugnato, pag. 10 seg.).

 

                                  b)  Il problema è che il Pretore non ha dedotto dai contributi di mantenimento l'assegno familiare, già compreso nei fabbisogni in denaro previsti dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª edizione, pag. 9). Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale tali assegni vanno tolti dal fabbisogno dei figli per essere corrisposti a parte dal genitore che li riscuote (sopra, consid. 12b). Ciò non influisce sui contributi alimentari per A__________ e G__________ fino al 25 maggio 2009 (inizio dell'attività lucrativa da parte della madre) poiché come indipendente l'appellante non percepiva tali prestazioni (art. 13 LAFam nella versione fino all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del cpv. 2bis; I CCA, sentenza inc. 11.2011.117 del 4 dicembre 2013, consid. 6). Per quanto riguarda invece la situazione successiva al 25 maggio 2009, gli assegni familiari spettavano per legge all'istante (art. 7 cpv. 1 e art. 13 cpv. 3 LAFam), sicché vanno dedotti dai fabbisogni in denaro dei figli (fr. 200.– mensili fino al 16° com­pleanno, fr. 250.– dopo di allora: art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam) e non possono essere posti a carico del convenuto.

 

                                  c)   Questa Camera ha già avuto modo di ricordare per altro che nel caso in cui un genitore con obblighi alimentari versi in condizioni economiche particolarmente favorevoli, il fabbisogno in denaro del figlio può anche essere maggiorato del 25% rispetto ai valori medi contemplati dalla tabella annua correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e del­l'orien­tamento professionale del Canton Zurigo. Dopo un'ampia disamina della giurisprudenza (non pubblicata) del Tribunale federale, questa Camera ha delineato il suo orientamento al riguardo in una sentenza del 5 febbraio 2010 (RtiD II-2010 pag. 632). In quel caso il convenuto guadagnava, già alla nascita della figlia (nel 2006), fr. 17 900.– mensili, stipendio che negli anni successivi era andato costantemente aumentando e che gli ha sempre lasciato, pur considerando il fabbisogno minimo da lui fatto valere (e non quello accertato dal Pretore), un margine disponibile di oltre fr. 2000.– mensili. Il contributo alimentare per la figlia aumentato del 25% rispetto al fabbisogno in denaro non superando tale disponibilità, questa Camera ha applicato la maggiorazione citata fin dalla nascita della figlia.

 

                                       Analogo indirizzo la Camera ha seguito ancora di recente nel caso di un padre che negli ultimi tre ultimi anni aveva guadagnato in media fr. 16 233.– mensili e che, pur facendo valere in appello un fabbisogno minimo di fr. 10 594.75 mensili (rispetto ai fr. 7571.55 mensili accertati dal Pretore), conservava sul proprio fabbisogno minimo un agio sufficiente per elar­gire al figlio contributi alimentari maggiorati del 25% rispetto al fabbisogno in denaro (sentenza inc. 11.2012.10 del 20 ottobre 2014, consid. 7c a 7d).

 

                                       Nel caso specifico non fa dubbio che la situazione del convenuto sia assimilabile a quelle testé evocate. L'appellante ha conseguito un reddito netto di fr. 18 000.– mensili fino al 31 dicembre 2008 e guadagna fr. 19 542.– mensili dal 1° gennaio 2009 (sopra, consid. 13), conservando un margine disponibile di oltre fr. 2600.– mensili nonostante l'alto tenore

                                       di vita proprio (fr. 8318.–: sopra, consid. 14d) e dell'istante (fr. 7126.–: consid. 11c). Tale margine è lievitato ulteriormente dopo il 31 dicembre 2008, dacché il fabbisogno di AO 1 risulta – almeno in parte – coperto dalle entrate di lei. L'appellante equivoca sui presupposti per riconoscere la maggiorazione lineare del 25% (memoriale, pag. 10) quando invoca la necessità di quantificare partitamente nelle sue componenti il fabbisogno effettivo dei minorenni. Tale requisito riguarda l'ipotesi – estranea alla fattispecie – di un supplemento oltre il 25% (RtiD II-2010 pag. 632 consid. 8c in fine). In realtà nel caso specifico non vi è ragione, quindi, per cui i figli non debbano beneficiare delle condizioni agiate in cui si trova il padre.

 

                                  d)  Chiarito ciò, i fabbisogni in denaro dei minorenni risultano i seguenti:

                                       per quanto riguarda A__________:

                                       fr. 1574.– mensili fino al 12° compleanno,

                                       fr. 1980.– mensili da allora fino all'inizio dell'attività lucrativa al 50% da parte della madre,

                                       fr. 1946.– mensili da allora fino all'entrata in internato al collegio __________ di __________,

                                       fr. 1293.– mensili da allora fino al 16° compleanno,

                                       fr. 1243.– mensili da allora fino all'uscita (il 30 giugno 2012; appello, pag. 11) dal collegio __________, e

                                       fr. 1896.– mensili dopo di allora, fino alla maggiore età;

                                       per quanto riguarda G__________:

                                       fr. 1481.– mensili fino all'inizio dell'attività lucrativa al 50% da parte della madre,

                                       fr. 1529.– mensili da allora fino al 12° compleanno,

                                       fr. 1854.– mensili da allora fino al 16° compleanno e

                                       fr. 1804.– mensili dopo di allora, fino alla maggiore età.

 

                           16.  Che l'appellante sia in grado di erogare i contributi necessari per finanziare a moglie e figli il tenore di vita anteriore alla separazione è indubbio. Eccettuato il periodo fino al 31 dicembre 2008, per il quale tuttavia il Pretore ha ridotto l'onere di mantenimento in proporzione (decreto impugnato, pag. 12), riduzione non contestata dalla moglie, egli fruisce infatti di un margine disponibile più che sufficiente. Non può entrare in linea di conto invece la richiesta di far partecipare l'istante in denaro al mantenimento di G__________ nella misura di un terzo dal 1° dicembre 2013 e di un mezzo dal 1° gennaio 2015 (memoriale, pag. 16). Con il provento della propria attività lucrativa al 50%, in effetti, costei non è in grado nemmeno di sovvenzionare appieno il proprio fabbisogno e mal si comprende come potrebbe sussidiare anche quello dei figli.

 

                           17.  A giusto titolo l'appellante chiede per converso di far decorrere i contributi di mantenimento non già il 1° agosto 2006, come ha stabilito il Pretore (memoriale, pag. 10 e 16). L'art. 173 cpv. 3 CC, applicabile per analogia anche nel quadro di provvedimenti cautelari in virtù dell'art. 276 cpv. 1 CPC, preve­de in effetti che i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia possono essere chiesti “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”.

                                  L'istanza essendo in concreto del 27 agosto 2007, i contributi di mantenimento possono cominciare non prima del 27 agosto 2006, il convenuto potendo compensare nel frattempo gli eventuali contributi pagati in eccesso.

 

                           18.  In ultima analisi, nella fattispecie il calcolo dei contributi provvisionali per moglie e figli si presenta come segue:

 

                                         Dal 27 agosto 2006 fino al 15 novembre 2007 (12° compleanno di A__________)

                                        Reddito del marito (consid. 13)                                   fr. 18 000.—

                                         Reddito della moglie (consid. 12a)                              fr.          –.—

                                         Dispendio effettivo del marito (consid. 14d)                 fr.   8 318.—

                                         Dispendio effettivo della moglie (consid. 11c)              fr.   7 126.—

                                         Fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 15d)    fr.   1 574.—

                                         Fabbisogno in denaro di G__________ (consid. 15d)   fr.   1 481.—

                                         Il marito deve versare alla moglie:                              fr.   6755.— mensili,                           

                                         deve versare per A__________:

                                         (fr. 1574.– x fr. 9682.– [disponibilità sua]

                                         : fr. 10 181.– [oneri]) =                                                 fr.   1 495.— mensili

                                         e per G__________:

                                         (fr. 1481.– x 9682 : fr. 10 181.–) =                               fr.   1 410.— mensili                            

                                         L'istante avrebbe diritto in teoria a fr. 6775.— mensili (fr. 7126.– x fr. 9682.– : fr. 10 181.–), ma l'importo eccede quanto deciso dal Pretore. Non avendo essa impugnato il decreto cautelare, il presente giudizio non può sospingersi oltre tale limite.

 

                                         Dal 16 novembre 2007 fino al 31 dicembre 2008

                                         (partecipazione alla S__________: consid. 13)

                                        Reddito del marito (consid. 13)                                  fr.  18 000.—

                                         Reddito della moglie (consid. 12a)                              fr.           –.—

                                         Dispendio effettivo del marito (consid. 14d)                 fr.    8 318.—

                                         Dispendio effettivo della moglie (consid. 11c)              fr.    7 126.—

                                         Fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 15d)    fr.    1 980.—

                                         Fabbisogno in denaro di G__________ (consid. 15d)   fr.    1 481.—

                                         Il marito deve versare alla moglie:                              fr.   6 505.— mensili,

                                         deve versare per A__________:

                                         (fr. 1980.– x fr. 9682.– : fr. 10 587.–) =                        fr.   1 810.— mensili

                                         e per G__________:

                                         (fr. 1481.– x fr. 9682.– : fr. 10 587.–) =                        fr.   1 355.— mensili

                                         L’istante avrebbe diritto in teoria a fr. 6515.– mensili (fr. 7126.– x fr. 9682.– : fr. 10 587.–). ma l'importo eccede quanto deciso dal Pretore. Non avendo essa impugnato il decreto cautelare, il presente giudizio non può sospingersi oltre tale limite.

 

                                         Dal 1° gennaio 2009 fino al 25 maggio 2009

                                         (inizio attività lucrativa della moglie al 50%: consid. 12a)

                                        Reddito del marito (consid. 13)                                  fr.  19 542.—

                                         Reddito della moglie (consid. 12a)                              fr.   1 542.—

                                         Dispendio effettivo del marito (consid. 14d)                 fr.   8 318.—

                                         Dispendio effettivo della moglie (consid. 11c)              fr.   7 126.—

                                         Fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 15d)    fr.   1 980.—

                                         Fabbisogno in denaro di G__________ (consid. 15d)   fr.   1 481.—

                                         Il marito deve versare alla moglie

                                         fr. 7126.– ./. fr. 1542.– =                                             fr.   5 585.— mensili,                           

                                         deve versare per A__________                                          fr.   1 980.— mensili

                                         e per G__________                                                    fr.   1 480.— mensili.

                                        

                                         Dal 26 maggio 2009 fino al 31 agosto 2010

                                         (A__________ al Collegio __________: consid. 15a)

                                        Reddito del marito (consid. 13)                                  fr.  19 542.—

                                         Reddito della moglie (consid. 12a)                              fr.   4 182.—

                                         Dispendio effettivo del marito (consid. 14d)                 fr.   8 318.—

                                         Dispendio effettivo della moglie (consid. 11c)              fr.   7 126.—

                                         Fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 15d)    fr.   1 946.—

                                         Fabbisogno in denaro di G__________ (consid. 15d)   fr.   1 529.—

                                         Il marito deve versare alla moglie

                                         fr. 7126 ./. fr. 4182.– =                                                fr.   2 945.— mensili,

                                         deve versare per A__________                                          fr.   1 945.— mensili

                                         e per G__________                                                    fr.   1 530.— mensili.

                                        

                                         Dal 1° settembre 2010 fino all'8 dicembre 2010

                                         (12° compleanno di G__________)

                                        Reddito del marito (consid. 13)                                  fr.  19 542.—

                                         Reddito della moglie (consid. 12a)                              fr.   4 182.—

                                         Dispendio effettivo del marito (consid. 14d)                 fr.   8 318.—

                                         Dispendio effettivo della moglie (consid. 11c)              fr.   7 126.—

                                         Fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 15d)    fr.   1 293.—

                                         Fabbisogno in denaro di G__________ (consid. 15d)   fr.   1 529.—

                                         Il marito deve versare alla moglie                               fr.   2 945.— mensili,

                                         deve versare per A__________                                          fr.   1 295.— mensili

                                         e per G__________                                                    fr.   1 530.— mensili.

 

                                         Dal 9 dicembre 2010 fino al 15 novembre 2011

                                         (16° compleanno di A__________)

                                        Reddito del marito (consid. 13)                                  fr.  19 542.—

                                         Reddito della moglie (consid. 12a)                              fr.   4 182.—

                                         Dispendio effettivo del marito (consid. 14d)                 fr.   8 318.—

                                         Dispendio effettivo della moglie (consid. 11c)              fr.   7 126.—

                                         Fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 15d)    fr.   1 293.—

                                         Fabbisogno in denaro di G__________ (consid. 15d)   fr.   1 854.—

                                         Il marito deve versare alla moglie                               fr.   2 945.— mensili,

                                         deve versare per A__________                                          fr.   1 295.— mensili

                                         e per G__________                                                    fr.   1 855.— mensili.

 

                                         Dal 16 novembre 2011 fino al 30 giugno 2012

                                         (Uscita di A__________ dal Collegio __________)

                                        Reddito del marito (consid. 13)                                  fr.  19 542.—

                                         Reddito della moglie (consid. 12a)                              fr.    4 182.—

                                         Dispendio effettivo del marito (consid. 14d)                 fr.   8 318.—

                                         Dispendio effettivo della moglie (consid. 11c)              fr.   7 126.—

                                         Fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 15d)    fr.   1 243.—

                                         Fabbisogno in denaro di G__________ (consid. 15d)   fr.   1 854.—

                                         Il marito deve versare alla moglie                               fr.   2 945.— mensili,

                                         deve versare per A__________                                          fr.   1 245.— mensili

                                         e per G__________                                                    fr.   1 855.— mensili.

 

                                         Dal 1° luglio 2012 fino alla maggiore età di A__________ (15 novembre 2013)

                                        Reddito del marito (consid. 13)                                  fr.  19 542.—

                                         Reddito della moglie (consid. 12a)                              fr.   4 182.—

                                         Dispendio effettivo del marito (consid. 14d)                 fr.   8 318.—

                                         Dispendio effettivo della moglie (consid. 11c)              fr.   7 126.—

                                         Fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 15d)    fr.   1 896.—

                                         Fabbisogno in denaro di G__________ (consid. 15d)   fr.   1 854.—

                                         Il marito deve versare alla moglie                               fr.   2 945.— mensili,

                                         deve versare per A__________                                          fr.   1 895.— mensili

                                         e per G__________                                                    fr.   1 855.— mensili;

                                        

                                         Dalla maggiore età di A__________ fino all'8 dicembre 2014

                                         (16° compleanno di G__________)

                                        Reddito del marito (consid. 13)                                  fr.  19 542.—

                                         Reddito della moglie (consid. 12a)                              fr.   4 182.—

                                         Dispendio effettivo del marito (consid. 14d)                 fr.   8 318.—

                                         Dispendio effettivo della moglie (consid. 11c)              fr.   7 126.—

                                         Fabbisogno in denaro di G__________ (consid. 15d)   fr.   1 854.—

                                         Il marito deve versare alla moglie                               fr.   2 945.— mensili

                                        e deve versare per G__________                                      fr.   1 855.— mensili.

 

                                         Dal 9 dicembre 2014 fino alla maggiore età di G__________ (8 dicembre 2016) 

                                        Reddito del marito (consid. 13)                                  fr.  19 542.—

                                         Reddito della moglie (consid. 12a)                              fr.   4 182.—

                                         Dispendio effettivo del marito (consid. 14d)                 fr.   8 318.—

                                         Dispendio effettivo della moglie (consid. 11c)              fr.   7 126.—

                                         Fabbisogno in denaro di G__________ (consid. 15d)   fr.   1 804.—

                                         Il marito deve versare alla moglie                               fr.   2 945.— mensili

                                         e deve versare per G__________                                      fr.   1 805.— mensili.

 

                                         Entro questi limiti l'appello merita parziale accoglimento.

 

                           19.  Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Dato l'esito dell'appello, si legittima di addebitare due terzi degli oneri a AP 1 e il resto all'istante. Non è il caso invece di assegnare ripetibili a AO 1, la quale ha proposto il 16 febbraio 2015 di respingere il ricorso senza formulare osservazioni. Relativamente alle spese e alle ripetibili di primo grado, in sé il giudizio non poteva essere rinviato alla decisione di merito (Rep. 1985 pag. 306 consid. 3 con rinvio), ma l'appellante non se ne duole e non si giustifica così un intervento al riguardo.

 

                           20.  Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ove appena si considerino l'entità e la durata dei contributi alimentari litigiosi.

 

Per questi motivi,

 

decide:                  I.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.4 del decreto cautelare impugnato è così riformato:

                                  AP 1 è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento:

                                         Dal 27 agosto 2006 al 15 novembre 2007:

                                         fr. 6755.– mensili per la moglie,

                                         fr. 1495.– mensili per A__________ e

                                         fr. 1410.– mensili per G__________;

                                         Dal 16 novembre 2007 fino al 31 dicembre 2008:

                                         fr. 6505.– mensili per la moglie,

                                         fr. 1810.– mensili per A__________ e

                                         fr. 1355.– mensili per G__________;

                                         Dal 1° gennaio 2009 al 25 maggio 2009:

                                         fr. 5585.– mensili per la moglie,

                                         fr. 1980.– mensili per A__________ e

                                         fr. 1480.– mensili per G__________;

                                         Dal 26 maggio 2009 al 31 agosto 2010:

                                         fr. 2945.– mensili per la moglie,

                                         fr. 1945.– mensili per A__________ e

                                         fr. 1530.– mensili per G__________;

                                         Dal 1° settembre 2010 all'8 dicembre 2010:

                                         fr. 2945.– mensili per la moglie,

                                         fr. 1295.– mensili per A__________ e

                                         fr. 1530.– mensili per G__________;

                                         Dal 9 dicembre 2010 al 15 novembre 2011:

                                         fr. 2945.– mensili per la moglie,

                                         fr. 1295.– mensili per A__________ e

                                         fr. 1855.– mensili per G__________;

                                         Dal 16 novembre 2011 al 30 giugno 2012:

                                         fr. 2945.– mensili per la moglie,

                                         fr. 1245.– mensili per A__________ e

                                         fr. 1855.– mensili per G__________;

                                         Dal 1° luglio 2012 fino al 15 novembre 2013:

                                         fr. 2945.– mensili per la moglie,

                                         fr. 1895.– mensili per A__________ e

                                         fr. 1855.– mensili per G__________;

                                         Dal 16 novembre 2013 all'8 dicembre 2014:

                                         fr. 2945.– mensili per la moglie e

                                         fr. 1855.– mensili per G__________;

                                         Dal 9 dicembre 2014 all'8 dicembre 2016:

                                         fr. 2945.– mensili per la moglie e

                                         fr. 1805.– mensili per G__________.

 

                                         Gli assegni familiari non sono compresi nei contributi di mantenimento per i figli.

 

                             II.  Le spese processuali, di complessivi fr. 1000.–, sono poste per due terzi a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte. Non si assegnano ripetibili.

 

                            III.  Notificazione:

 

– avv.;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).