Incarto n.
11.2012.95

Lugano

29 dicembre 2014/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa OR.2011.176 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 22 dicembre 2011 dalla

 

 

AO 1

(rappresentata dalla succursale, e patrocinata dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

 AP 2, per sé e come erede di

 AP 1 (2013), già in,

 al quale è subentrato in pendenza di causa,

 AP 3, e

 AP 4

(patrocinati dall'avv. PA 1),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 3 settembre 2012 presentato da AP 1, AP 2, dalla AP 3 e dalla AP 4 contro la sentenza

emessa dal Pretore il 26 luglio 2012;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 22 dicembre 2011 la AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendogli di accertare che AP 1, a quel tempo direttore responsabile del settimanale __________, AP 2, direttore responsabile del sito ‹www.__________ › e del periodico __________, la AP 3, editrice del __________ e del sito ‹www.__________ ›, come pure la AP 4, editrice di __________, avevano leso la sua personalità con articoli intitolati:

                                  –  “R__________: l'imbecillità fatta uomo” (pubblicato il 25 novembre 2011 sul sito ‹www.__________ › a firma di AP 1),

                                  –  “Giornalisti AO 1: gli avvoltoi sono più educati!” (apparso l'indomani sullo stesso sito a firma di AP 2),

                                  –  “AO 1: un verme di nome R__________” (pubblicato il 30 novembre 2011 su __________ a firma di AP 1) e

                                  –  “Non pagate il canone RadioTV e disdite l'abbonamento alla __________” (pubblicato il 4 dicembre 2011 sul __________ a firma di AP 1 e ripreso lo stesso giorno dal sito ‹www.__________ ›).

 

                                  Oltre a tale accertamento (domanda n. 1), l'attrice ha chiesto di ordinare a AP 2 e alla AP 3 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di rimuovere dal sito ‹www.__________ › gli articoli in questione (domanda n. 2) e di vietare ai convenuti l'ulteriore pubblicazione sui periodici __________, __________ e sul sito ‹www.__________ › di “articoli lesivi della personalità della AO 1” in relazione a un servizio televisivo di R__________ andato in onda il 25 novembre 2011 alle ore 12.00 sulla “__________” riguardante la morte di __________, deputato in Gran Consiglio della __________ (domanda n. 3). Le domande n. 2 e 3 sono state formulate già in via cautelare.

 

                            B.  Con decreto cautelare emanato senza contraddittorio il 23 dicembre 2011 il Pretore ha vietato ai convenuti, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di pubblicare, sul __________ e sul sito ‹www.__________ › “articoli lesivi della personalità della AO 1 in relazione con il pezzo giornalistico di R__________ sul decesso di __________”. Con successivo decreto cautelare del 30 gennaio 2012 , emesso dopo contraddittorio, egli ha poi ordinato a AP 2 e alla AP 3 – sempre sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di rimuovere i tre articoli dal sito ‹www.__________ ›, confermando il divieto ai convenuti di pubblicare sul __________ e sul sito ‹www.__________ › “articoli lesivi della personalità della AO 1 in relazione con il pezzo giornalistico di R__________ sul decesso di __________”, il tutto sotto comminatoria dell'art. 292 CP.

                            C.  Nella loro risposta del 30 gennaio 2012 i convenuti hanno proposto di respingere l'azione. L'attrice ha replicato il 1° marzo 2012 e i convenuti hanno duplicato il 3 aprile 2012, ognuno mantenendo il rispettivo punti di vista. Al dibattimento del 1° giugno 2012 le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni e hanno notificato mezzi di prova. Statuendo il 26 luglio 2012, il Pretore ha rinunciato ad assumere le prove offerte, reputate irrilevanti ai fini del giudizio, e ha accolto la petizione, nel senso che ha accertato l'illiceità dei quattro articoli (due apparsi sul sito ‹www. __________ ›, uno su __________ e uno sul __________, oltre che sul sito ‹www.__________ ›), vietando ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di pubblicare sul __________ e sul sito ‹www.__________ › “articoli lesivi della personalità della AO 1 (così come ai considerandi) in relazione con il pezzo giornalistico di R__________ sul decesso di __________”. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all'attrice fr. 2000.– per ripetibili.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata AP 1, AP 2, la AP 3 e la AP 4 sono insorti con un appello del 3 settembre 2012 a questa Camera nel quale chiedono di respingere la petizione, di revocare i provvedimenti cautelari decretati dal Pretore il 30 gennaio 2012 e di riformare il giudizio impugnato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 19 ottobre 2012 l'attrice propone di respingere l'appello. AP 1 è deceduto in pendenza di ricorso, il 7 marzo 2013. Suo unico erede è il figlio AP 2.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La decisione impugnata, emessa con la procedura ordinaria (art. 219 segg. CPC), è appellabile entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), il termine di 10 giorni indicato nella sentenza impugnata essendo erroneo. Un'azione volta alla protezione della personalità inoltre non è una controversia patrimoniale, tranne ove tenda solo al risarcimento del danno, alla riparazione del torto morale, alla consegna dell'utile (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2010, n. 11 e 71 ad art. 91 con richiami; Marais in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 91 con ulteriori richiami) o a finalità principalmente commerciali (Meier/ de Luze, Droit des personnes, articles 11–89a CC, Ginevra/Zuri­go/Basilea 2014, pag. 356 n. 747). Nella fattispecie l'attrice non chiede risarcimenti del danno, riparazioni del torto morale né consegne dell'utile. La sua azione mira anzitutto a far accertare la lesione della propria personalità, di modo che non denota nemmeno finalità principalmente commerciali. Ne segue che l'appello è ricevibile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 30 luglio 2012. Tenuto conto della sospensione dei termini intercorsa dal 15 luglio al 15 agosto 2012 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), l'appello in esame, depositato il 3 settembre 2012, è quindi ricevibile.

                               

                             2.  Gli appellanti si dolgono anzitutto che il Pretore non abbia sentito le due testimoni da loro indicate al dibattimento: M__________, segretaria della __________, e A__________, dipendente della AO 1. Nella sentenza impugnata il Pretore ha motivato la propria decisione con l'argomento che tali prove non apparivano “rilevanti ai fini di causa, essendo in particolare condivisibili i motivi di opposizione sollevati dalla convenuta” (recte: attrice; pag. 2 verso l'alto), non trattandosi di chiarire quali comportamenti fossero all'origine degli articoli in questione, ma solo di valutare il contenuto e la forma degli stessi (verbale del 1° giugno 2012, pag. 2). Nell'appello i convenuti ribadiscono la necessità di escutere M__________, la quale aveva ricevuto insistenti chiamate dalla AO 1 il mattino del 25 no­vem­bre 2011, quando __________ lottava ancora tra la vita e la morte, e A__________, la quale dopo il decesso di __________ si sarebbe scusata per il comportamento tenuto da alcuni suoi colleghi della AO 1. Tali audizioni permetterebbero di inquadrare le circostanze che hanno provocato le pubblicazioni in

                                  rassegna e spiegherebbero come mai siano state usate certe espressioni. Essi chiedono pertanto che questa Camera proceda essa medesima alle audizioni (art. 316 cpv. 3 CPC) o rinvii gli atti al Pretore perché le esegua (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC).

 

                                  In linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglian­za ele­menti di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 134 I 148 consid. 5.3 con richiami). Nella fattispecie il Pretore ha spiegato, seppure in modo telegrafico, perché ha rinunciato a sentire le due testimoni. Gli appellanti ripetono per quali ragioni essi hanno offerto le due testimonianze, ma con l'argomentazione del Pretore non si confrontano, ciò che rende la loro doglianza irricevibile già per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Non si dimentichi, ad ogni buon conto, che la reazione spropositata a un'offesa può ledere anch'essa l'art. 28 cpv. 1 CC, giacché ognuno è chiamato a rispondere dei propri atti. Nelle condizioni illustrate conviene quindi passare senza indugio al­l'esame dell'appello.

                             3.  Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua per­sonalità può, a sua tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa, compreso il redattore responsabile e l'editore di un organo di stampa (DTF 126 III 165 consid. 5a/aa). La protezione della personalità compete per principio anche alle persone giuridiche (Meili in: Basler Kommenar, ZGB I, 4ª edizione, n. 33 ad art. 28). La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2). L'art. 28a cpv. 1 CC precisa che l'attore può chiedere al giudice:

                                  – di proibire una lesione imminente (“azione inibitoria”),

                                  – di far cessare una lesione attuale (“azione di rimozione”) o

                                  – di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (“azione di accertamento”).

                                 

                                  La situazione essendo suscettibile di evolvere in pendenza di causa (una lesione imminente può verificarsi, una lesione in corso può venir meno), l'attore può avanzare una richiesta a titolo principale e un'altra in via subordinata. Non solo: modificandosi la situazione, egli può mutare la domanda in ogni tempo (Jeandin in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 28a; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 219 n. 577b con rinvio). Sono riservate – evidentemente – le azioni di risarci­mento del danno, di riparazione morale (disciplinate dagli art. 41 segg. CO) e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni della gestione d'affari sen­za mandato (art. 28a cpv. 3 CC).

 

                             4.  L'azione inibitoria e quella di rimozione hanno carattere difensivo: l'una tende a prevenire una lesione imminente, l'altra a mettere fine a una lesione in atto. L'azione di accertamento per contro ha carattere sussidiario (come questa Camera ha già avuto modo di ricordare: RtiD I-2011 pag. 648 n. 9c): la lesione essendosi ormai consumata, tale azione tende a eliminare i possibili effetti molesti che continuano a sussistere o a eliminare l'insicurezza giuridica legata al problema di sapere se il comportamento del convenuto sia legittimo qualora la situazione dovesse ripresentarsi (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 227 n. 594 seg.; Meier/de Luze, op. cit., pag. 365 n. 766 e pag. 366 n. 769; Jeandin, op. cit., n. 10 segg. ad art. 28a CC). Ciò premesso, in concreto l'attrice non poteva avanzare due richieste cumulative – l'una di accertamento, l'altra di rimozione – per la stessa lesione della propria personalità (quella inerente a tre degli articoli pubblicati). O l'offesa della personalità era ancora in atto ed era proponibile l'azione di rimozione, o l'offesa minacciava di ripetersi, e in tal caso era data l'azione di inibizione, oppure l'offesa si era ormai consumata e non era più né attuale né imminente, e in tal caso rimaneva solo l'azione di accertamento, sempre che continuassero a prodursi effetti molesti. Da parte sua il Pretore non poteva manifesta­mente accogliere due azioni in simultanea riferite alle medesime lesioni (dispositivo A).

 

                             5.  Si aggiunga, sempre per quel che è delle azioni difensive (inibitoria o di rimozione), ch'esse possono mirare solo a provvedimenti determinati (RtiD II-2012 pag. 789 consid. 5 con rinvii), poiché non devono restringere la libertà del convenuto oltre il necessario (Steinauer/Fountoula­kis, op. cit., pag. 221 n. 582 e pag. 225 n. 591 con rimandi). Ciò significa che gli ordini o i divieti devono essere definiti e precisati in modo da poter formare oggetto di esecuzione diretta (Stei­nauer/Foun­toulakis, op. cit., pag. 221 n. 582a con riferimento a DTF 97 II 93, confermata in DTF 131 III 73 consid. 3.3). A maggior ragione ove si pensi che tali ordini o divieti sogliono essere muniti di comminatorie penali e che il giudice civile non può emanare generiche diffide, lasciando all'autorità penale il compito di decidere se un certo comportamento concreto violi o no l'art. 292 CP (RtiD II-2012 pag. 789 in fon­do con rinvii).

 

                                  L'esigenza di ingiunzioni chiare e definite si impone, del resto, anche perché il convenuto ha diritto di sapere con precisione

                                  che cosa si pretenda da lui e quali estremi possono giustificare una sanzione (sentenza del Tribunale federale 5C.121/1992 del 10 mar­zo 1993, consid. 3a; Meier/de Luze, op. cit., pag. 361 n. 758 e pag. 363 n. 762). Se dagli atti processuali non risulta con sufficiente precisione quali comportamenti del convenuto dovreb­bero essere vietati, il giudice sollecita d'ufficio l'attore a specificare le richieste (DTF 97 II 94 in alto). Nella fattispecie

                                  l'attore non poteva chiedere perciò di obbligare i convenuti ad astenersi da “articoli lesivi della personalità della AO 1 in relazione con il pezzo giornalistico di R__________ sul decesso di __________” (domanda n. 1 terzo capoverso), né il Pretore poteva emanare un ordine tanto generico (dispositivo n. 1 terzo capoverso). All'attrice incombeva di specificare partitamente quali affermazioni o quali giudizi di valore i convenuti non potessero pubblicare.

 

                             6.  Per tornare al caso specifico, si è visto che per le medesime offese (quelle inerenti a tre degli articoli pubblicati) l'attrice ha promosso simultaneamente un'azione di accertamento e un'azio­ne di rimozione, ma che l'una è sussidiaria all'altra. In primo luogo va esaminata quindi l'azione di rimozione, fermo restando che sapere se una lesione della personalità sia in atto va deciso in base alla situazione del momento in cui il giudice statuisce; se la lesione si estingue in corso di causa, l'azione di rimozione va respinta (Meier/de Luze, op. cit., pag. 362 n. 760; Jeandin, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 28a CC), a meno che l'attore la modifichi in azione di inibizione rendendo verosimile un pericolo di recidiva imminente (sopra, consid. 3). In concreto i tre articoli che l'attrice chiedeva di eliminare dal sito ‹www.__________ › sono ormai stati tolti dalla rete, i convenuti avendo ottemperato al decreto cautelare emesso dal Pretore il 30 gennaio 2012. L'azione di rimozione va quindi respinta. Nelle circostanze descritte occorre verificare se essa debba essere accolta come azione di inibizione per il rischio imminente che, venisse a cadere il divieto del primo giudice, i convenuti rimettano gli articoli o riprendano gli stessi attacchi sul web o sul __________. L'ipotesi non riguar­da più il periodico __________, le cui pubblicazioni sono cessate il 13 giugno 2012 senza più riprendere (‹www.__________ ›). Non riguarda più nemmeno AP 1, deceduto il 7 marzo 2013 in pendenza di appello. Può riferirsi tutt'al più agli altri litisconsorti.

 

                             7.  Il rischio di una reiterazione imminente che giustifichi l'accoglimento di un'azione di inibizione presuppone indizi concreti; la mera eventualità teorica che l'offesa si ripeta non è sufficiente (I CCA, sentenza inc. 11.2007.154 del 23 dicembre 2009, consid. 9b con rinvii). In concreto il Pretore ha dedotto il rischio imminente che i convenuti reiterassero all'indirizzo dell'attrice quanto affermato nei tre noti articoli apparsi sul sito ‹www.__________ › (doc. B, C, E) da un ulteriore articolo apparso sul __________ l'11 dicembre 2012 (doc. F). In esso l'ignoto gior­nalista (__________) dava appuntamento dalle colonne del giornale “alla __________, al signor __________, al Mediatore e a tutti i lettori” invitandoli a “restare sintonizzati (…) per la seconda parte della commedia che riprenderà le trasmissioni a partire da gennaio 2012”. Secon­do il Pretore la “commedia” cui si riferisce l'articolo è “tutta la tematica sin qui descritta e non soltanto la questione tecnica del ricorso inoltrato al mediatore per la AO 1” (sentenza impugnata, pag. 5). Per gli appellanti, invece, la seconda parte della “commedia” concerneva esclusivamente – come si evince dall'articolo – la notizia che la Società cooperativa __________ aveva diramato un comunicato di sostegno a R__________, salvo vedere due suoi membri sedenti nel comitato del consiglio regionale inoltrare ricorso al mediatore per la AO 1 lamentando un uso improprio del mezzo radiotelevisivo da parte della divisione dell'informazione (appello, pag. 8).

                                 

                                  Ci si può domandare se l'argomentazione degli appellanti non abbia qualche fondamento. Desumere un rischio di reiterazione dal solo doc. F appare invero arduo, l'articolo narrando unicamente del ricorso al mediatore per la AO 1 introdotto da due mem­bri della __________ sedenti nel comitato del consiglio regionale della __________. La decisione su reclamo non essendo attesa prima del gennaio 2012, l'articolista chiedeva – sarcasticamente – “alla AO 1, al signor __________, al Mediatore e a tutti i lettori (…) di restare sintonizzati sul __________ per la seconda parte della commedia che riprenderà le trasmissioni a partire da gennaio 2012”. L'invito al Mediatore risulta a ben vedere sospetto, il Mediatore stesso essendo chiamato a statuire sul reclamo. Ma il solo fatto che sul __________ si fosse continuato a riferire del procedimento (doc. F: “__________: reclamo di __________ e __________ per l'affaire __________”) non riguardava più l'operato di R__________, bensì quello della __________. Sia come sia, si volesse pur intravedere in quell'articolo l'avvisaglia di imminenti nuovi attacchi, l'azione di inibizione non sarebbe destinata a buon esito per le considerazioni che seguono.

 

                             8.  Vi è offesa alla personalità quando una persona è lesa nell'onore, ovvero nella considerazione morale, sociale o professionale di cui gode. Determinante per giudicare se una dichiarazione sia lesiva è l'impressione suscitata nell'ascoltatore o nel lettore medio dalla dichiarazione stessa nella sua globalità. La pubblicazione di uno scritto può essere lesiva della personalità per i fatti esposti o per l'apprezzamento di quei fatti. Il compito informativo dei media non è infatti un motivo giustificativo assoluto (DTF 126 III 209 consid. 3a). La divulgazione di fatti inesatti è già di per sé illecita, ma non tutti gli errori, le imprecisioni, le generalizzazioni o le approssimazioni giornalistiche sono sufficienti per far apparire la notizia come errata nel suo insieme. A tal fine occorre che l'articolo sia viziato nei suoi tratti essenziali e desti nel pubblico un'immagine sfavorevole della persona cui si riferisce, ponendola in una luce equivoca o sminuendone sensibilmente la reputazione. Se i fatti sono veri, la loro diffusione è generalmente giustificata dal mandato di informazione della stampa, salvo che si tratti di fatti attinenti alla sfera segreta o privata, oppure quando la persona toccata sia sminuita in modo inammissibile poiché la forma usata è inutilmente pregiudizievole (DTF 138 III 643 consid. 4.1.1 e 4.1.2; RtiD II-2006 pag. 682 consid. 3 con rimandi,

                                  II-2007 pag. 660 consid. 8).

 

                                  Opinioni, commenti e giudizi di valore sono per contro ammissibili se appaiono sostenibili alla luce dei fatti cui si riferiscono. Nella misura in cui contengono anche asserzioni di fatto (giudizi misti), l'elemento fattuale dell'opinione è ugualmente soggetto a una verifica di veridicità. L'esternazione di giudizi di valore e di opinioni personali, quand'anche poggino su fatti veri, può risultare lesiva della personalità se avviene in una forma che svilisce inutilmente. Siccome però la pubblicazione di un giudizio di valore è garantita dalla libertà di espressione, occorre dare prova di un certo riserbo se il pubblico è in grado di riconoscere su quali fatti esso si fondi. Un'opinione pungente dev'essere accettata ed è unicamente lesiva se trascende i limiti del sostenibile, se induce a ritenere come esistente un complesso di fatto non dato oppure nega alla persona interessata ogni onorabilità (DTF 138 III 644 consid. 4.1.3, 126 III 305 consid. 4b/bb).

 

                                  Trattandosi dell'attività dei media, in particolare, il giudice deve soppesare attentamente l'interesse della persona alla tutela della sua integrità e l'interesse dei media all'informazione del pubblico (DTF 132 III 648 consid. 5.2). Nella ponderazione degli interessi va tenuto conto del contesto particolare in cui avviene la comuni­cazione. Così, nell'ambito di una contesa politica il carattere illecito va ammesso solo con grande riserbo (sentenza del Tribunale federale 5C.207/2006 dell'11 gennaio 2007, consid. 4.3; DTF 116 IV 150 consid. 3c). Ancora di recente il Tribunale federale ha ricordato che per l'importanza specifica che riveste la libertà di espressione in uno Stato di diritto democratico, le lesioni del­l'onore che intervengono durante un confronto politico vanno valutate con un metro di giudizio meno rigoroso (sentenza del Tribunale federale 5A_553/2012 del 14 aprile 2014 consid. 3.2 in: Sic! 2014 pag. 458).

 

                             9.  Ciò premesso, giova passare in rassegna le espressioni che l'attrice ha censurato e che il Pretore ha reputato lesive della perso­nalità dell'ente (sentenza impugnata, pag. 2 a 4), sempre a supporre che sussistano seri indizi di reiterazione imminente nella prospettiva di un'azione di inibizione.

 

                                  a)   Per quanto riguarda l'articolo “R__________: l'imbecillità fatta uomo” apparso sul sito ‹www.__________ › il 25 novembre 2011 firmato da AP 1 (doc. B), il Pretore ha deplorato la qualifica dell'attrice come “meschina” (sentenza impugnata, pag. 2). Gli appellanti obiettano che legittimato a invocare una lesione della personalità sarebbe tutt'al più R__________, non l'attrice, il cui onore non sarebbe per nulla offeso, senza dimenticare che il termine “meschino” si riferiva a R__________, non all'attrice (appello, pag. 4). Quest'ultima osservazione è pertinente, il Pretore essendo caduto in un palese equivoco (“Finché personaggi abietti, livorosi e meschini come R__________ avranno un microfono a disposizione, la nostra guerra contro la tendenziosa AO 1 non conoscerà tregua”: doc. B). Ora, chi è toccato solo in maniera indiretta – come ad esempio il datore di lavoro – da un'offesa alla personalità altrui, non può valersi dei mezzi difensivi previsti dall'art. 28a CC (v. sentenza del Tribunale federale 5A_641/2011 del 23 febbraio 2012, consid. 5.1). In concreto l'unica critica mossa all'attrice nell'articolo è di essere “tendenziosa”, ma tale opinione è lungi dal connotare un'offesa alla personalità, seppure male aggradi alla destinataria.

 

                                  b)  Per quel che è dell'articolo apparso sul sito ‹www.__________ › il 26 novembre 2011 “Giornalisti AO 1: gli avvoltoi sono più educati!” firmato da AP 2 (doc. C), il Pretore ha censurato siccome lesivo della personalità dell'attrice il titolo e due espressioni: “Gli sciacalli AO 1” e “il sito AO 1 costa uno sproposito ed è anche parzialmente illegale” (sentenza impugnata, loc. cit.). Gli appellanti giustificano l'uso dei termini “avvoltoi” e “sciacalli” con il fatto che quando __________ lottava ancora tra la vita e la morte i giornalisti della AO 1 avevano tempestato di telefonate la sede della __________ a __________ fino a dare il deputato in Gran Consiglio per deceduto addirittura con due ore di anticipo (appello, pag. 5). L'attrice non contesta che ciò sia vero. Certo, R__________ ne esce pesantemente ingiuriato, ma al vaglio è la personalità dell'attrice, non quella del giornalista. Nemmeno si disconosce che gli epiteti di “avvoltoi” e di “sciacalli” sono prossimi all'insulto, ma è altrettanto vero che così sono apostrofati i giornalisti (non nominati, a parte R__________) e non l'attrice. Si dà atto altresì che la prosa dell'articolo è rozza, se non dozzinale, e che alla nozione di “sciacalli AO 1” si potrebbero frettolosamente associare (anche) i dirigenti dell'azienda. Una semplice lettura del pezzo fuga però tale impressione.

 

                                       Che poi il sito Internet della AO 1 costi “uno sproposito” e sia “parzialmente illegale” perché “dovrebbe servire solo da archivio per le trasmissioni” è – con ogni evidenza – un'opinione personale dell'articolista sui limiti che il mandato pubblico impone all'attrice. Si tratta sicuramente di un'affermazione personale, polemica e probabilmente imprecisa (come ha fatto valere l'attrice nella petizione: pag. 10 seg.), ma che non è fondata su fatti fondamentalmente incompleti o inveritieri e che come tale è garantita dalla libertà di stampa. Per ledere la personalità dell'attrice l'offesa dovrebbe raggiungere ben altro livello.

 

                                  c)   Relativamente infine all'articolo “Non pagate il canone RadioTV e disdite l'abbonamento alla __________” apparso senza firma sul sito ‹www.__________ › il 4 dicembre 2011 (doc. E), il Pretore ha considerato lesive della personalità dell'attrice le frasi “la AO 1 e (…) __________ sono ormai diventati organi ufficiali dei radiko$ocialisti” e “i dirigenti del __________ sono riusciti nell'exploit di pagare con i soldi del canone più alto d'Europa, estorto a tutti gli utenti, le spese legali (uella) del verme R__________”. Secondo il Pretore il lettore medio ricaverebbe l'impressione che l'ente pubblico ha violato gravemente i suoi doveri d'informazione, schierandosi “spudoratamente” a favore di una corrente politica, attingendo per di più al canone pagato da tutti i contribuenti. Ciò farebbe dubitare della credibilità e del grado d'indipendenza dell'ente, anche perché i destinatari degli articoli in esame appartengono al medesimo pubblico al quale si rivolge l'offerta radiotelevisiva, senza che sia sorretta da alcun motivo giustificativo (sentenza impugnata, pag. 3 seg.).

 

                                       Che le malevoli insinuazioni dell'anonimo articolista irritino l'attrice è ovvio, che esse non siano condivise dal Pretore è chiaro, ma che esse non possano beneficiare della libertà di espressione e di stampa non può dirsi, già per il fatto che si connotano di primo acchito come apprezzamenti politici. Che l'attrice sia diventata “un organo ufficiale dei radiko$ocia­listi” è con ogni evidenza un convincimento soggettivo dell'autore, riconoscibile come provocatorio da chicchessia, senza per altro che appaia necessariamente offensivo. D'altro lato l'attrice non può pretendere di detenere il monopolio dell'informazione oggettiva e imparziale solo per essere chiamata ad assolvere un mandato pubblico. Né essa mette in discussione che il canone radiotelevisivo pagato in Svizzera sia il più caro d'Europa, né contesta di sostenere finanziariamente il giornalista R__________ nelle procedure che oppongono quest'ultimo a chi ne ha offeso l'onorabilità. Non fa dubbio che l'articolo in questione costituisca un'invettiva politica all'indirizzo della AO 1 ed è evidente che gli attacchi a R__________ abbiano offerto il destro per lanciare strali – di riflesso – all'attrice. Ciò può avere indotto comprensibilmente l'attrice a reagire, ma non basta per ravvisare una lesione della personalità dell'ente __________. Il quale del resto, proprio perché è chiamato a svolgere un ruolo di carattere pubblico, può trovarsi a sopportare anche critiche caustiche di avversari politici. Sempre che non ne degradino inutilmente l'onorabilità, ma tale non è il caso delle espressioni – per quanto acide e livorose – che precedono.

 

                           10.  Ne discende che in concreto poco giova interrogarsi sul rischio di imminente recidiva legato alle affermazioni figuranti nei tre articoli apparsi sul sito ‹www.__________ ›, giacché nei confronti dell'attrice queste non possono ritenersi lesive della personalità. Non si trascura che l'attrice ha chiesto anche, con l'azione inibitoria, di vietare ai con­venuti la pubblicazione in genere su __________, sul __________ e sul sito ‹www.__________ › di “articoli lesivi della personalità della AO 1 in relazione con il pezzo giornalistico di R__________ sul decesso di __________”. Si è visto però che una richiesta tanto vaga non è ammissibile, né in un'azione di inibizione né in un'azione di rimozione (sopra, consid. 5). Tanto meno poteva il Pretore pronunciare un divieto siffatto, il suo rinvio tra parentesi (“così come ai considerandi”) non essendo di nessun ausilio, dai considerandi della sentenza impugnata non risultando con precisione quali termini, frasi o afferma­zioni siano oggetto di divieto con comminatoria penale.

 

                                  Comunque sia, e ad ogni buon conto, se le lesioni della personalità sono quelle che l'attrice scorge, per quanto la concerne, nei tre citati articoli apparsi sul sito ‹www.__________ › esse non giustificano divieti, poiché –  come si è appena visto – non assur­gono a violazioni della perso­nalità. Contrariamente all'opinione del Pretore, una critica personale non viola l'art. 28 cpv. 1 CC solo per non essere seria, puntuale e documentata (sentenza impugnata, pag. 4 verso il basso). Le libertà di stampa e di espressione non impediscono manifestazioni di astio politico o di odio partitico, seppure primitive, purché queste non facciano passare per autentiche circostanze inveritiere o manipolate, non scadano nell'ingiuria e non deni­grino inutilmente la persona. L'arena politica non è necessariamente un esempio di correttezza e può accusare pesanti cadute di stile, ciò di cui il pubblico dei lettori è consapevole, né incombe al giudice civile impartire lezioni di buona creanza e di signorile rispetto. Per quel che è dei tre articoli citati, in definitiva, nei confronti dell'attrice non si ravvisano gli estremi dell'art. 28 cpv. 1 CC. Al proposito l'appello merita accogli­mento.

 

                           11.  L'azione di inibizione vedendo la sua sorte segnata già per mancanza di un'offesa che integri nei confronti dell'attrice una lesione della personalità, rimane da esaminare se in relazione al quarto testo di cui si duole l'attrice (“AO 1: un verme di nome R__________”), pubblicato su __________ del 30 novembre 2011 (doc. D), come pure in relazione al terzo articolo nella versione pubblicata dal __________ il 4 dicembre 2011 (“Non pagate il canone __________ e disdite l'abbonamento alla __________”), più

                                  estesa di quella apparsa sul sito ‹www.__________ › il giorno stesso (doc. E), vada accolta l'azione (sussidiaria) di accertamento. Per quanto riguarda i due pezzi giornalistici (entrambi a firma di AP 1), in effetti, l'attrice non prospetta una reiterazione imminente della lesione (e nemmeno ha promosso, di conseguenza, un'azione inibitoria), di modo che solo un'azione di accertamento può entrare in linea di conto.

 

                                  Al riguardo il Pretore ha ravvisato una lesione della personalità dell'attrice nel passaggio: “La AO 1 ormai ridotta a radiotelevisione di servizio del partito $ocialista con il canone più alto d'Europa, fa sempre più schifo” (doc. D), rispettivamente nelle frasi: “È chiaro: la radiotelevisione di cosiddetto servizio pubblico è da anni un feudo della $inistra. L'utente, con il canone più alto d'Europa, finanzia un bollettino propagandistico dei radiko-$ocialisti (…). Per quello che ce ne importa di un simile schifo di radiotelevisione pubblica, foraggiata con il canone più alto d'Europa per fare propaganda alla $inistra, i balivi possono tranquillamente farne uno spezzatino”, come pure nelle espressioni “i bambela” e “i besughi della AO 1” (doc. E). Ora, in caso di morte dell'autore un'azione di accertamento può essere promossa – o, se è già pendente, segue il suo corso – nei confronti degli eredi. Diversamente da quanto vale in materia di azioni difensive, poi, chi propone un'azione di accertamento non è tenuto a precisare le singole espressioni, le singole affermazioni o i singoli passaggi ritenuti lesivi della propria personalità, già per il fatto che non occorre pronunciare ingiunzioni e che la sentenza non abbisogna di esecuzione (Meili, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 28a CC). Ai fini del giudizio è sufficiente che l'offesa alla personalità si evinca dall'insieme di una pubblicazione o dal sunto di un'esposizione (loc. cit.).

 

                           12.  Sapere se le affermazioni testé riassunte integrino nel loro complesso una lesione della personalità dell'attrice, come reputa il Pretore, è nella fattispecie una questione che può restare aperta. Anche in caso di lesione della personalità, per vero, un'azione di accertamento può essere accolta solo se sussiste una situazione pregiudizievole per l'attore (RtiD II-2006 pag. 683 con­sid. 4a con riferimenti). E l'attore può vantare un interesse legittimo all'accerta­mento solo ove persistano strascichi molesti della lesione (ormai finita). Scopo dell'azione di accertamento non è invero di dare soddisfazione all'offeso, bensì di eliminare gli effetti residui di una lesione, l'azione di accertamento configurandosi come la continuazione di un'azione di rimozione (DTF 127 III 484 consid. 1c/aa e pag. 486 a metà). Accertare l'esistenza di una lesione della personalità per il solo pas­sato non entra in linea di conto, giacché l'azione di accertamento non è destinata a eliminare effetti molesti che si estinguono da sé con il passare del tempo, bensì effetti molesti che continuano a gravare più o meno durevolmente sulla reputazione della vittima (DTF 127 III 485 a metà). Nel caso specifico si cercherebbe invano di sapere quali siano concretamente gli effetti molesti che sussistono all'eventuale lesione della personalità e in che essi consistano.

 

                                  Non si disconosce che, dandosi una grave violazione della personalità, l'interesse legittimo dell'attore a far accertare giudizialmente l'offesa si presume (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 228 n. 396b con richiami di giurisprudenza). La presunzione dispensa tuttavia dall'onere della prova, non dallo spiegare in che consista l'interesse legittimo (DTF 123 III 388 in alto con rimandi). Trattandosi di lesioni della personalità arrecate mediante i mass media, gli effetti molesti della lesio­ne potrebbero ricondur­si al fatto che le moderne tecniche di archiviazione consentono di accedere praticamente senza limiti a rubriche, raccolte e collezioni di documenti. Che il solo fatto di poter ritrovare in tal modo un determinato articolo (o determi­nati articoli) di stampa basti per sostanziare effetti persistenti di una lesione della personalità è nondimeno dubbio, visto il flusso incessante di informazioni che pervade l'attualità quotidiana (DTF 122 III 452 nel mezzo; Meili, op. cit., n. 8 in principio ad art. 28a CC con citazioni). Sia come sia, l'attrice non ha mai preteso – e a lei incombeva l'onere dell'allegazione – che il pubblico avrebbe sempre potuto rinvenire in archivi cartacei o digitali l'articolo apparso su __________i o sul __________. Il sito ‹www.__________ › non risulta consente di far riapparire allo schermo – nemmeno con l'ausilio di un motore di ricerca – le offese rivolte all'attrice da AP 1. Esiste invero un altro sito, il quale tuttavia permette di accedere al contenuto solo per mezzo di un'identificazione e di una parola chiave (‹__________›). Come il pubblico possa procurarsi simili credenziali non è dato di sapere. Anche sotto questo profilo, in ultima analisi, non so­no dati a divedere strascichi della lesione concreti e duraturi. Una volta ancora l'appello si rivela così provvisto di buon esito.

 

                           13.  Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la regola della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). A prescindere il fatto però che l'accoglimento dell'appello si deve all'applicazione d'ufficio del diritto da parte di questa Camera (art. 57 CPC), non alle argomentazioni addotte dai convenuti, l'attrice è stata sicuramente indotta a promuovere causa non solo per avere visto trattare i suoi responsabili di “bambela” e “besughi”, ma anche per le ripetute associazioni di idee – ad opera di __________, del __________ e del sito ‹www.__________ › – del vituperato giornalista R__________ alla AO 1. Sebbene quest'ultima fosse colpita unicamente di riflesso e fosse criticata in realtà per ragioni eminentemente politiche (tant'è che nell'articolo pubblicato il 30 no­vembre 2011 AP 1 non escludeva come “perfino nella radiotelevisione di servizio del partito $ocialista era possibile mantenere un minimo di decoro”: doc. D), oltre che per il canone di abbonamento esagerato, soccorrono in definitiva ragioni equitative che giustificano di suddividere le spese a metà e di compensare le ripetibili (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). L'esito del giudizio odierno influisce altresì sul dispositivo in materia di spese e ripetibili della decisione impugnata, che seguono la medesima chiave di riparto.

 

                           14.  L'emanazione del giudizio odierno e la conseguente riforma della sentenza impugnata fa decadere il decreto cautelare emesso dal Pretore il 30 gennaio 2012.

 

                           15.  Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la causa in rassegna non si esaurisce – come detto – in una controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1). Un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile di conseguenza senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

 

Per questi motivi,

 

decide:                  I.  L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.   La petizione è respinta.

                                         2.   Le spese processuali di fr. 500.–, da anticipare dall'attrice, sono poste per metà a carico di quest'ultima e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate le ripetibili.

 

                             II.  Le spese di appello di fr. 1000.–, da anticipare dagli appellanti, sono poste per metà solidalmente a carico di questi ultimi e per l'altra metà a carico dell'attrice, compensate le ripetibili.

 

                            III.  Notificazione:

 

– avv.;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).